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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1117/2021, pubblicata il 24.5.2021, iscritto al n. 4431/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Boscoreale, Via Luigi Oliva n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Anna Daria Provitera (c.f. ), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, rappresentata e difesa, giusta procure generali alle liti in atti, dagli avv.ti Eduardo
AR (c.f. ) e EL De AU (c.f. , CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 29.10.2021, la Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1117/2021, pubblicata il 24.5.2021, con
[...] cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 732/2020 emesso in suo favore, dell'importo di 77.672,17 € oltre interessi e spese, per prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate nel 2015, revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che dalla delibera aziendale n. 645 del 9.7.2019, denominata “Definizione regressione unica anno 2015 - macro-area di assistenza specialistica ambulatoriale” e consultabile sull'albo pretorio informatico aziendale, emergeva che il fatturato netto del Centro, pari a 474.679,11 €, era stato decurtato di 104.822,65 € per superamento del tetto di spesa, superamento avvenuto in data 4.9.2015, come emergente dalla nota del Commissario Parte straordinario del 3.11.2015; che detta documentazione era stata prodotta e la convenuta non aveva contestato specificamente né il superamento del tetto di spesa di branca né l'applicazione della regressione tariffaria unica, limitandosi ad eccepire la carenza/tardività delle comunicazioni delle date, presunte e a consuntivo, di superamento del tetto di spesa;
che l'assenza o tardività delle comunicazioni era irrilevante, non potendo esse far derogare ai tetti di spesa e superare il limite invalicabile di pagamenti stabilito in sede di programmazione sanitaria.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il in epigrafe indicato, Parte_3 deducendo con un unico motivo l'erroneità della sentenza per non aver rilevato che l'onere della Parte prova del superamento del tetto di spesa competeva alla e questa non vi aveva provveduto;
che non erano state comunicate tempestivamente le date presuntive di sforamento dei tetti di spesa, in violazione delle disposizioni contrattuali, senza le quali non poteva procedersi ad applicare la regressione tariffaria, non potendo essa altrimenti programmare tempestivamente la propria attività; che pertanto andava confermato il decreto ingiuntivo o in subordine condannata la controparte al pagamento dell'importo di 77.672,17 € oltre interessi e spese, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e instando per il suo rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come formulato, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Appare inammissibile per la sua genericità nella parte in cui si sostiene non essere stata data Parte prova dall' del superamento del tetto di spesa: il motivo, così genericamente formulato ed inserito nella più ampia contestazione della tardività delle comunicazioni delle date di superamento dei tetti di spesa, non si confronta con la motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ne ha affermato
Parte l'avvenuta prova sulla base della documentazione depositata dall' e della mancanza di contestazione dei relativi fatti da parte del Centro sanitario.
L'appello è invece infondato nella parte in cui viene censurata l'affermazione di irrilevanza Parte della mancanza di comunicazioni, da parte dell' delle date di esaurimento dei tetti di spesa.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni
Parte dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”. Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni rese dalle Parte in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali
e delle associazioni di categoria più rappresentative”). L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1117/2021 del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, in contraddittorio con la , così provvede: Parte_2
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, accessori come per legge.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo