Articolo 20 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 luglio 1954
Art. 20.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana e' autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 .
Entrata in vigore il 30 luglio 1954