Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1258/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1258/2020, riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione, e vertente
TRA
(cf. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Caserta, Via Renella n. 36A, presso gli Avv.ti Delio Iorio (cf ) e C.F._2
Massimo Tommasone (cf. C.F._3
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(cf. ) e CP_1 C.F._4 Parte_2
(cf. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._5
Emmanuela Vitale, in Napoli alla via Marina n. 20, che li rapp.ta e difende
Pec: Email_2
APPELLATI
Parte appellante: come da note di trattazione scritta
Parte appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3090/2019 – R.G. 6014/2015 (cui è stato riunito il giudizio
R.G. 13527/2017) il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando così ha provveduto: a) In accoglimento della domanda giudiziale di parte attrice CP_1 nel procedimento RG 6014/2015, ha dichiarato aperta la successione mortis causa
[...] di nato a [...] l'[...] e deceduto in Cardito il 12-10-1990, Persona_1 regolata interamente dal testamento olografo datato 8-10-1981, pubblicato con verbale per notaio da Monte di Procida in data 21-3-1991; b) Ha dichiarato Persona_2
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_2 Parte_1 eredi con le quote di ½ ciascuno;
c) Ha rigettato le richieste proposte in via riconvenzionale dalla convenuta ed ha dichiarato, per il resto, Parte_1
l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalla predetta convenuta Pt_1 nel procedimento RG n. 6014/2015 come indicato in parte motiva nonché della
[...] domanda esperita da per conto del figlio minore , nel CP_1 Parte_2 procedimento riunito RG 13527/2017; d) ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del G.I. per il prosieguo del giudizio mediante effettuazione di CTU per addivenire alla divisione del compendio immobiliare come indicato in parte motiva;
e) Spese al definitivo
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 18 novembre 2019, con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2020, ha proposto appello, deducendo Parte_1
a sostegno un unico motivo suddiviso nelle seguenti articolate doglianze.
2.1 In particolare, parte appellante ha analizzato, ritenendole del tutto infondate, le due circostanze su cui si è fondato il rigetto delle sue difese da parte del giudice di prime cure: 1) la qualificazione della domanda come domanda riconvenzionale e suo rigetto per tardività; 2) mancato esperimento di una contestuale azione di accertamento negativo del testamento azionato da parte attrice.
2.1.1. In riferimento alla prima circostanza, l'appellante ha sostenuto che nessuna sanzione di decadenza è comminabile alla sua posizione processuale in quanto, nell'ipotesi in cui vi sia un differimento d'udienza ex art. 168 comma 5 c.p.c, la costituzione tempestiva si basa sulla data dell'udienza differita.
In ogni caso, a parere dell'appellante, la domanda non andava qualificata come domanda riconvenzionale, ma come eccezione in quanto la difesa proposta non comportava alcuna nuova domanda, trattandosi sempre di divisione giudiziale.
2.1.2 In riferimento al secondo punto, parte appellante ha sostenuto che la contestazione dell'autenticità del primo testamento e la conseguente necessità di proporre contestuale azione di accertamento negativo fossero venute meno con il deposito del nuovo testamento, che ha tacitamente abrogato le disposizioni di quello precedente. Ha evidenziato, inoltre, che tale testamento che non è stato impugnato da parte attrice con le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 3.
3. Gli appellati, nella qualità di genitore esercente la responsabilità CP_1 genitoriale, e , si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto Parte_2 dell'appello.
4. Non è stata svolta attività istruttoria. All'udienza del 26.2.2025, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 3 aprile 2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 18 novembre
2019.
6. Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di
[...]
stante il raggiungimento della maggiore età da parte di e CP_1 Parte_2 considerato l'intervento in giudizio dello stesso, costituitosi in data 24.11.2022.
Al riguardo, difatti, giova ribadire il principio secondo il quale il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308,
Cass., 28 novembre 2022, n.34987).
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Pt_1
è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
[...]
8. Con la prima doglianza, ha impugnato la sentenza resa dal Parte_1 giudice di prime cure nella parte in cui è stata dichiarata la tardività della costituzione della stessa avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Al riguardo, la ha osservato che la citazione indicava, quale prima udienza, Pt_2 il giorno 06.11.2015. Detta udienza è stata differita, ai sensi dell'art. 168 comma 4, c.p.c., al 10.11.2015, ma quest'ultima data è stata poi rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 comma 5 c.p.c., al 18.11.2015. Ha evidenziato, a riprova dei suoi assunti, che, nel caso di specie, alcuna comunicazione è stata fatta alle parti in ordine al differimento ex comma 4 art. 168, mentre è stata comunicata ad entrambe le parti la nuova data del 01.12.2015, rinviata d'ufficio ex comma 5.
Dunque, a parere dell'appellante, rispetto a detta data la costituzione della convenuta sarebbe tempestiva (27.10.2015, evento registrato il 02.11.2015) e, dunque, alcuna sanzione di decadenza sarebbe comminabile alla posizione processuale della convenuta.
Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione.
È, difatti, noto che il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa, né per la proposizione delle domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, poiché
l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo artt. 167, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione delle domande ed eccezioni predette, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2299 del 30/01/2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, specificato (cfr. Cass. n.
28571/2013, ancorchè in tema di appello incidentale, ma con ragionamento estensibile all'ipotesi di domanda riconvenzionale) che il differimento del termine ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma 4, per la tempestiva proposizione dell'appello incidentale, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza, inoltre, che (cfr. Cass. n. 9351/2003) è inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (termine il quale, indicato dall'art. 166 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale di I grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di II grado, dall'art. 343 c.p.c.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma 4. Ed infatti, l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta contemplata dall'art. 168 bis c.p.c., comma 5 la quale ricorre allorchè il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza;
fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 c.p.c. - il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato (cfr. conf. Cass. n. 8897/2005; Cass., 07/05/2020, n.8638).
Deriva da quanto innanzi che appare corretta la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha affermato: “Non ha rilievo che la causa sia stata rinviata d'ufficio al 18-11-2015 in quanto il detto rinvio è stato effettuato dalla cancelleria ex art,
168 bis, comma 4, del c.p.c., come emerge nelle annotazioni telematiche poste nello
“storico” del fascicolo d'ufficio e dalla mancata emissione del decreto da parte del GI nominato ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. Pertanto, l'udienza cui fare riferimento per il computo del termine è quella fissata da parte attrice nell'atto di citazione in mancanza di decreto emesso discrezionalmente dal GI nell'esercizio del potere di cui al comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 1567/2011)”.
Ed invero, in assenza di espresso provvedimento del giudice istruttore nel detto termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo (circostanza pacifica e chiaramente evincibile dal fascicolo d'ufficio), non può ritenersi giustificata la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione da parte dell'appellante, con la conseguenza che deve trovare conferma la decisione impugnata nella parte in cui è stata ritenuta tardiva la costituzione della stessa.
9. Con il secondo motivo di appello, ha poi dedotto che il primo Parte_1 giudice ha erroneamente qualificato la domanda della quale domanda Pt_2 riconvenzionale. In particolare, l'appellante ha dedotto che, pur non essendoci dubbio in ordine alla necessità di proporre domanda di accertamento negativo in caso di contestazione della autenticità del testamento, tale rilievo sarebbe, tuttavia, del tutto irrilevante, atteso che la convenuta non si è limitata a contestare la autenticità del testamento prodotto in copia da parte attrice, ma ha altresì affermato che esso è stato, automaticamente, revocato con la stesura del nuovo e successivo testamento prodotto da parte convenuta, che ha dettato nuove disposizioni e, segnatamente, attribuito tutti i beni in Cardito alla convenuta sicchè nessuna sanzione di decadenza sarebbe, Parte_1 pertanto, comminabile alla convenuta.
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La statuizione adottata dal giudice di prime cure si fonda sull'affermazione che la domanda di divisione basata su di un nuovo e diverso testamento, successivamente ritrovato, configuri domanda riconvenzionale, pertanto, inammissibile se non proposta nei termini decadenziali di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Tale affermazione, tuttavia, non può trovare condivisione sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Ed invero, nella specie, la divisione dei beni ereditari relativi alla successione mortis causa di nato a [...] l'[...] e deceduto in Cardito il 12-10-1990, Persona_1
è stata domandata da sulla scorta del testamento olografo datato 8-10- CP_1
1981, pubblicato con verbale per notaio da Monte di Procida in data Persona_2
21-3-1991 (quest'ultima risulta essere la data della pubblicazione del testamento, e non già quella di redazione, come argomentato dall'appellante).
Ne deriva che, una volta accertata l'esistenza di un testamento olografo datato
2.10.1990, scoperto successivamente dalla e contenente disposizioni incompatibili Pt_2 con il precedente, quanto meno il procedimento di divisione fondato sul testamento invocato dall'istante non poteva più esser portato a termine, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 682 c.c.
Occorre, tuttavia, ulteriormente precisare che la indicazione di un diverso testamento a regolamento della successione non incide sulla domanda di divisione proposta poichè non ne muta nè il petitutm - i beni ereditari da dividere - nè la causa petendi esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa. Difatti, il diritto di proprietà è diritto autodeterminato ad il titolo d'acquisto dello stesso non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato, purchè immutati i fatti a suo fondamento e gli elementi probatori acquisiti.
Dunque, la domanda di divisione avanzata dalla sulla scorta di un diverso Pt_2 testamento doveva essere scrutinata dal primo giudice, poichè come stabilito dalla
Suprema Corte - Cass. sez. 2 n. 264/13, Cass. sez. 2 n. 9367/13, Cass. sez. 2, 24184/19 - le diverse modalità di delazione ereditaria, comunque, configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione incidentale ereditaria le modalità di divisione non configurano domanda, sicchè sempre la parte può adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa.
Anzi, non va sottaciuto che il ritrovamento di testamento configura errore atto a supportare richiesta di annullamento della raggiunta transazione in sede di divisione, sicchè non si può negare l'influenza del ritrovamento del testamento mentre è in corso la causa di divisione secondo legge sul presupposto - errato - che la de cujus sia morta intestata (Cass. sez. 2 n. 1217/75).
Consegue da quanto innanzi che, non potendosi ritenere che l'appellante avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale al fine di chiedere la divisione sulla scorta del testamento olografo successivamente ritrovato, avendo richiesto meramente una differente modalità della medesima divisione, deve riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da Pt_1
[...]
10. L'accoglimento dell'appello proposto da comporta la necessità Parte_1 di esaminare nel merito la domanda formulata dalla stessa nel giudizio di primo grado e reiterata nel presente giudizio di appello, nei limiti, tuttavia, della cognizione devoluta, avendo l'odierno procedimento di secondo grado ad oggetto esclusivamente l'impugnativa della sentenza di primo grado non definitiva che ha dichiarato aperta la successione di e stabilito il titolo della stessa. Persona_3
11. Ebbene, a tal uopo occorre premettere che alla questione, quivi dibattuta, delle condizioni di “revocabilità tacita” di un testamento da parte di un testamento posteriore - che l'art. 682 c.c. statuisce che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili.
Tale norma fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità e da consentire, inoltre, di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4617 22/3/2012;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12649 del 17/10/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12285 del
20/08/2002; Cass., 13 novembre 1991,n. 12113; Cass., 22 gennaio 1982, n. 423).
Più in particolare, fuori dell'ipotesi di revoca espressa di un testamento, una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, una incompatibilità oggettiva ovvero una incompatibilità intenzionale (soggettiva) fra il testamento precedente e quello successivo (cfr. ex multis
Cass. Sez. 2, ordinanza 11587 del 11/5/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6745 del
12/11/1983; Cass. n. 423/82; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 454 del 25/02/1970; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3380 del 21/10/1968).
Si ha incompatibilità oggettiva quando, indipendentemente da un concreto intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni o ad alcuna delle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6745 del 12/11/1983;
Cass. n. 423/82; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 454 del 25/02/1970; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3380 del 21/10/1968).
Si ha incompatibilità intenzionale quando, indipendentemente dalla predetta impossibilita materiale, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente
(cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6745 del 12/11/1983; Cass. n. 423/82; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 454 del 25/02/1970; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 21/10/1968).
Quale sia la portata precettiva del testamento successivo è questione di fatto, la cui valutazione e riservata ai giudici del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione (Cass. Sez. 2, sentenza n. 11587 del 11.05.2017). È noto, inoltre, che l'interpretazione del testamento - cui in linea di principio sono applicabili le regole d'ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa - è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, se alla stregua dell'art. 1632 c.c. va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, peraltro sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, non di meno in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto considerato nel suo complesso non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, può anche esser fatto ricorso ad elementi estrinseci al testamento se pure comunque riferibili al testatore quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1079 del 19/01/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 2004 in motivazione;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5604 del 17/04/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
5918 del 15/06/1999). Ma quando dalla dizione letterale del testamento risulti in modo certo ed immediato la volontà del de cuius, deve ritenersi non solo superfluo ma affatto precluso il ricorso alle ulteriori regole di ermeneutica elaborate in tema di negozio e di testamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5918 del 15/06/1999).
Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, dal confronto tra le due schede testamentarie, può senz'altro concludersi nel senso che il de cuius, con il testamento successivo del 2.10.1990, abbia inteso revocare tacitamente il precedente testamento dell'8.10.1981, sostituendolo integralmente con il nuovo, tenuto conto del fatto che il successivo testamento, che del pari al precedente contiene determinazioni con riferimento a tutti i beni del testatore, da un lato, comprende medesime statuizioni rispetto al precedente (la riserva di usufrutto in favore della moglie), d'altro canto, contiene disposizioni incompatibili con lo stesso, ossia la diversa distribuzione della nuda proprietà tra i figli (nel primo testamento in parti uguali, mentre nel secondo testamento viene devoluta la legittima con riferimento ai beni in Villa Literno in favore del figlio e la disponibile sui beni in Cardito in favore della figlia).
In buona sostanza, dal momento che con il secondo Persona_3 testamento, ha provveduto nuovamente a regolare la sua successione con riferimento all'intero asse ereditario, prevedendo altresì disposizioni incompatibili con il precedente testamento dell'8.10.1981, ha sicuramente inteso revocare interamente quest'ultimo testamento, sostituendolo con la scheda del 2.10.1991, maggiormente conforme alle sue ultime volontà.
Deriva da quanto innanzi che deve riformarsi altresì la sentenza impugnata laddove ha dichiarato aperta la successione mortis causa del sig. nato a [...] Persona_1
l'8-9-1909 e deceduto in Cardito il 12-10-1990, regolata interamente dal testamento olografo datato 8-10-1981, pubblicato con verbale per notaio da Persona_2
Monte di Procida in data 21-3-1991, nonché ha dichiarato nato a [...] Parte_2 il 22-9-2004 e nata a [...] il [...], eredi con le quote di ½ Parte_1 ciascuno, dovendosi, viceversa, dichiarare che la detta successione è regolata interamente dal testamento olografo datato 02.10.1990, pubblicato con verbale per notaio Avv. Per_4
del 06.11.2015 da S.Maria C.V., Rep. 165553, Racc. 26080 e, per l'effetto, che
[...]
e , unico erede del padre sono eredi Parte_1 Parte_2 Persona_5 secondo le quote indicate in detto testamento.
9. La soccombenza della parte appellata comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3090/19 depositata il 18.11.2019 del tribunale di Napoli Nord, provvede:
1- dichiara il difetto di legittimazione attiva di stante il CP_1 raggiungimento della maggiore età di;
Parte_2
2 - in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma la Parte_1 sentenza impugnata:
a) dichiara aperta la successione mortis causa di nato a [...] Persona_1
l'8-9-1909 e deceduto in Cardito il 12-10-1990, regolata interamente dal testamento olografo datato 02.10.1990, pubblicato con verbale per notaio Avv.
del 06.11.2015 da S.Maria C.V., Rep. 165553, Racc. 26080; Persona_4 b) per l'effetto, dichiara che e sono eredi Parte_1 Parte_2
secondo le quote indicate in detto testamento;
3 - condanna e al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 delle spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Massimo Tommasone dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello