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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4131/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Equitalia Giustizia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005650548000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto il pagamento del contributo
Ricorrente_1unificato di un giudizio civile, svoltosi tra e l'ADER di
Roma, più altri .
Il Ricorrente_1 ha svolto tutta una serie di eccezioni, riguardanti, tra l'altro, la insussistenza del presupposto impositivo, il difetto di motivazione, l'assenza di titoli e altro .
In primo grado la C.G.T. – all'esito del giudizio svoltosi in contraddittorio con l'ente impositore - ha rigettato la opposizione proposta dal Ricorrente_1, ritenendo infondate le eccezioni proposte .
Ricorrente_1Avverso siffatta decisione ha proposto appello, insistendo in particolare sulla illegittimità della notifica, da cui profili di decadenza e prescrizione dell'azione . .
Si è costituita anche in grado di appello la ADER di Roma, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere del Collegio di Secondo Grado l'appello deve essere rigettato .
Ricorrente_1La argomentazione principale proposta dal è costituita dal fatto che la notifica sarebbe irrituale ed inefficace nei suoi confronti, perchè effettuata non presso il domicilio eletto ( peraltro, studio di un legale ), bensì presso quello digitale del suo difensore .
Orbene, ritiene il Collegio che la dedotta irritualità, pur esistente non è in grado di invalidare l'intera procedura impositiva .
Anzitutto – va detto – appare difficile immaginare che una notifica possa ritenersi illegittima, pur se effettuata presso il domicilio del difensore della parte, pur in mancanza di una elezione di domicilio, trattandosi di persona preposta a tutelare gli interessi del contribuente, nonché di una notifica più garantista per il notificato, in quanto effettuata con lo strumento digitale .
Trattasi, tuttavia, di una ipotesi di nullità della notifica, e non di sua inesistenza, sanata dal fatto che essa ha raggiunto il suo scopo, senza pregiudizio per il destinatario, il quale ha potuto svolgere nella sua pienezza tutta l'attività difensiva;
né è dedotto, né tantomeno provato, che la mancata declaratoria di illegittimità, se invece posta in essere, avrebbe consentito il maturarsi di termini decadenziali o prescrizionali che avrebbero portato al rigetto della domanda proposta dall'ente impositore . Dunque, è pur vero che l'art. 137 c.p.c. dispone che la notifica vada fatta presso il domicilio eletto, ma ciò non esclude che possa anche essere fatta altrove, se comunque è garantita la conoscenza o quantomeno la conoscibilità dell'atto notificato .
In ogni caso, la erroneità della notifica di certo non può invalidare l'intero iter impositivo, ma al più potrebbe comportare la inefficacia dell'atto malamente notificato nei confronti del contribuente destinatario .
Deve poi escludersi che la debitoria non abbia natura solidale, trattandosi, la solidarietà, della condizione di regola applicabile quando, come nella specie, dalla legge o dal titolo non risulti diversamente ( cfr. argomentando ex art. 1294 c.c. ) .
Infine, deve escludersi che il difetto di motivazione, anche a volerlo ritenere come sussistente, sia sufficiente ad invalidare il relativo provvedimento .
Invero, accorta giurisprudenza condivisa dal Collegio, ritiene che occorra pure che la motivazione esposta non sia in grado di far capire il ragionamento svolto, così da non mettere la parte nella condizione eventualmente di confutarlo con appropriate argomentazioni .
Nella specie, sembra che tanto possa essere certamente escluso, viste le ampie motivazioni addotte dal Ricorrente_1, così da potersi ritenere che nessun concreto pregiudizio è stato consumato a danno del suo diritto di difesa .
In conclusione, l'appello deve essere in toto rigettato .
Ciò nonostante, le spese del grado possono essere interamente compensate, in ragione della controvertibilità della materia, specie in ordine alla ritualità della notifica .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Napoli,
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4131/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Equitalia Giustizia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005650548000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto il pagamento del contributo
Ricorrente_1unificato di un giudizio civile, svoltosi tra e l'ADER di
Roma, più altri .
Il Ricorrente_1 ha svolto tutta una serie di eccezioni, riguardanti, tra l'altro, la insussistenza del presupposto impositivo, il difetto di motivazione, l'assenza di titoli e altro .
In primo grado la C.G.T. – all'esito del giudizio svoltosi in contraddittorio con l'ente impositore - ha rigettato la opposizione proposta dal Ricorrente_1, ritenendo infondate le eccezioni proposte .
Ricorrente_1Avverso siffatta decisione ha proposto appello, insistendo in particolare sulla illegittimità della notifica, da cui profili di decadenza e prescrizione dell'azione . .
Si è costituita anche in grado di appello la ADER di Roma, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere del Collegio di Secondo Grado l'appello deve essere rigettato .
Ricorrente_1La argomentazione principale proposta dal è costituita dal fatto che la notifica sarebbe irrituale ed inefficace nei suoi confronti, perchè effettuata non presso il domicilio eletto ( peraltro, studio di un legale ), bensì presso quello digitale del suo difensore .
Orbene, ritiene il Collegio che la dedotta irritualità, pur esistente non è in grado di invalidare l'intera procedura impositiva .
Anzitutto – va detto – appare difficile immaginare che una notifica possa ritenersi illegittima, pur se effettuata presso il domicilio del difensore della parte, pur in mancanza di una elezione di domicilio, trattandosi di persona preposta a tutelare gli interessi del contribuente, nonché di una notifica più garantista per il notificato, in quanto effettuata con lo strumento digitale .
Trattasi, tuttavia, di una ipotesi di nullità della notifica, e non di sua inesistenza, sanata dal fatto che essa ha raggiunto il suo scopo, senza pregiudizio per il destinatario, il quale ha potuto svolgere nella sua pienezza tutta l'attività difensiva;
né è dedotto, né tantomeno provato, che la mancata declaratoria di illegittimità, se invece posta in essere, avrebbe consentito il maturarsi di termini decadenziali o prescrizionali che avrebbero portato al rigetto della domanda proposta dall'ente impositore . Dunque, è pur vero che l'art. 137 c.p.c. dispone che la notifica vada fatta presso il domicilio eletto, ma ciò non esclude che possa anche essere fatta altrove, se comunque è garantita la conoscenza o quantomeno la conoscibilità dell'atto notificato .
In ogni caso, la erroneità della notifica di certo non può invalidare l'intero iter impositivo, ma al più potrebbe comportare la inefficacia dell'atto malamente notificato nei confronti del contribuente destinatario .
Deve poi escludersi che la debitoria non abbia natura solidale, trattandosi, la solidarietà, della condizione di regola applicabile quando, come nella specie, dalla legge o dal titolo non risulti diversamente ( cfr. argomentando ex art. 1294 c.c. ) .
Infine, deve escludersi che il difetto di motivazione, anche a volerlo ritenere come sussistente, sia sufficiente ad invalidare il relativo provvedimento .
Invero, accorta giurisprudenza condivisa dal Collegio, ritiene che occorra pure che la motivazione esposta non sia in grado di far capire il ragionamento svolto, così da non mettere la parte nella condizione eventualmente di confutarlo con appropriate argomentazioni .
Nella specie, sembra che tanto possa essere certamente escluso, viste le ampie motivazioni addotte dal Ricorrente_1, così da potersi ritenere che nessun concreto pregiudizio è stato consumato a danno del suo diritto di difesa .
In conclusione, l'appello deve essere in toto rigettato .
Ciò nonostante, le spese del grado possono essere interamente compensate, in ragione della controvertibilità della materia, specie in ordine alla ritualità della notifica .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Napoli,
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE