Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 880
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo fondata la pretesa dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che la motivazione, seppur non perfetta, fosse sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della notifica dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo una irritualità nella notifica, questa non fosse in grado di invalidare l'intera procedura impositiva, in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo e non ha arrecato pregiudizio al contribuente, che ha potuto esercitare pienamente la propria difesa. Inoltre, si è escluso che la mancata declaratoria di illegittimità della notifica avrebbe comportato la maturazione di termini decadenziali o prescrizionali.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dell'azione

    La Corte ha escluso che la mancata declaratoria di illegittimità della notifica, seppur ritenuta irrituale, avrebbe comportato il maturarsi di termini decadenziali o prescrizionali che avrebbero portato al rigetto della domanda proposta dall'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 880
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 880
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo