Sentenza 19 gennaio 2015
Decreto decisorio 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/01/2015, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2012, proposto da:
Vibac Acquisizioni s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Angelini, Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso AT AT in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41;
contro
Regione TO in persona del Presidente pro tempore, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - TO, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Ciari, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
per l'annullamento
-della nota 5.7.20 1 2, prot. n. AOO GRT- 192664/P.50.70 (ricevuta in data 10.7.2012), con cui la Direzione Generale delle Politiche territoriali Ambientali e per la Mobilità della Regione TO - settore Energia, tutela della qualità dell' aria e dall' inquinamento elettromagnetico e acustico ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, la relazione pervenuta in data 02 luglio 2012 prot. n. 188785/P.50.70, redatta dall' AR a seguito richiesta verifica assoggettabilità alla normativa Seveso dello stabilimento sito nel Comune di Vinci in via Meratale, 120 e, preso atto di quanto indicato nel parere allegato l citato documento invita ad adempiere a quanto previsto agli artt.6 e 7 del D.Lgs334/99 e s. m. nei tempi tecnici/amministrativi strettamente necessari e comunque entro e non oltre 180 gg dal ricevimento della presente;
-del parere tecnico di assoggettabilità 18.06.2012, prot. n. 01.17.45/75.4, con cui il Responsabile del Settore Rischio Industriale della AR Area Vasta AR TO Centro ...alla lue della documentazione disponibile presso il Dipartimento AR circondario Empolese - Valdelsa e quella acquisita durante il sopralluogo effettuato in data 22/05//2012 dal TP Antonio AM del Settore Rischio Industriale congiuntamente con i TP Angiolini IM,ZI IT e Biagini GI, di codesto Dipartimento, si ritiene che l'Azienda Vibac rientri nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. per lo stoccaggio di sostanze e miscele classificate N pericoloso per l' ambiente con frasi di rschio R51/R53 "Tossico per gli organismi acquatici:può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale (ed, in particolare, del verbale di sopralluogo ambientale A.R.P.A.T.- Dipartimento del Circondario Empolese 22.5.2012, n.3/2012;
nonché per l'accertamento:
- dell’assenza dei presupposti stabiliti dall'art.2 e dall'allegato A del d.lgs n. 334/1999 per ritenere assoggettata l'attività svolta dalla ricorrente nello stabilimento di Vinci, via Mercatale n. 120, alla disciplina sulle attività a rischio di incidente rilevante;
nonché dell' insussistenza dell' obbligo per la ricorrente di osservare gli adempimenti prescritti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione TO e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - TO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente gestisce lo stabilimento per la produzione di nastri e prodotti adesivi sito in Vinci, via Provinciale di Mercatale, n. 120.
Con provvedimento 5 luglio 2012 prot. n. AOO GRT 19266419.50.70, il Dirigente del Settore Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico della Regione TO imponeva alla ricorrente di porre in essere, entro 180 giorni dalla ricezione del provvedimento, gli adempimenti di cui agli artt. 6 (notifica) e 7 (predisposizione di un documento di prevenzione) del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, cd. direttiva “Seveso”); l’emanazione del provvedimento era determinata dal parere tecnico di assoggettabilità reso da AR TO Centro-Settore Rischio Industriale, con nota 18 giugno 2012 prot. 01 17.54/75.4 e che aveva concluso per la pericolosità per l’ambiente <<con frasi di rischio R51/R53 “Tossico per gli organismi acquatici”>> dell’attività svolta nell’impianto, per effetto della rilevazione della presenza di 200 tonnellate di sostanze classificate come tossiche.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione di legge con riferimento all’art. 2, 2° comma del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 ed al punto 4 dell’introduzione all’Allegato A, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza ed illogicità; 2) erroneità e contraddittorietà, apoditticità della motivazione e difetto di istruttoria; con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento della non assoggettabilità dell’impianto in questione agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Si costituivano in giudizio la Regione TO e AR TO, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di accertamento proposta dalla ricorrente; AR TO formulava altresì eccezione di difetto di legittimazione passiva.
L’assoluta infondatezza meritale del ricorso permette di prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda di accertamento e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle difese della Regione TO e di AR TO.
Con riferimento alle censure proposte dalla ricorrente è, infatti, sufficiente rilevare:
a) come non sussista per nulla il difetto di istruttoria, a più riprese, rilevato nelle censure proposte dalla ricorrente; la documentazione depositata in giudizio da AR e Regione TO in data 7 novembre 2014 evidenzia, infatti, assai efficacemente, come l’attività istruttoria sia stata caratterizzata da notevoli approfondimenti e da un costante dialogo con la ricorrente, che ha spesso presentato dati incompleti (come per la relazione tecnica iniziale), contraddittori e contrastanti con le tesi, da ultimo, sostenute in ricorso;
b) come, ai sensi dell’attuale Allegato I al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, <<le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli (siano) le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento>> e non le qualità normalmente ed ordinariamente utilizzate nel processo produttivo; del resto, la necessità di riferirsi alle quantità massime <<che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento>> nell’impianto ben si giustifica alla luce della ratio dell’intero sistema della cd. direttiva Seveso, che è quella di porre in essere un sistema efficace di controllo <<dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose>> (incidenti che ben possono verificarsi, non solo in condizioni normali, ma soprattutto, in condizioni anormali di funzionamento dell’impianto);
c) come il raggiungimento del valore limite di 200 tonnellate di sostanze tossiche, rilevante per la sottoposizione agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. sia, in buona sostanza, confessato dalla Nota Tecnica 18 maggio 2012 redatta dallo Studio Tecnico BE ON nell’interesse della ricorrente (doc. n. 7 del deposito delle Amministrazioni resistenti); nota tecnica che conclude per la possibile presenza di 196, 2 tonnellate di esano nell’impianto che, sommate alle 3,8 tonnellate di altre sostanze pericolose per l’ambiente censite nel parere tecnico di assoggettabilità 18 giugno 2012 prot. 01 17.54/75.4 di AR TO (che parte ricorrente non contesta), portano al raggiungimento della soglia di rilevanza;
d) come tutte le argomentazioni contenute in ricorso in ordine all’impossibilità di raggiungere la massima quantità di esano stoccabile nell’impianto, per effetto delle particolarità del processo produttivo, siano smentite dalla Nota Tecnica Integrativa 31 maggio 2012 redatta dallo Studio Tecnico BE ON nell’interesse della ricorrente (doc. n. 9 del deposito delle Amministrazioni resistenti) che evidenzia, come, nel corso delle prime 21 settimane dell’anno 2012, sia stato superato più volte il limite di stoccaggio di 68.000 kg di esano considerato nei calcoli della ricorrente; è pertanto possibile che il processo produttivo abbia utilizzato (ed utilizzi) in concreto quantità di esano, maggiori, non solo di quelle considerate come insuperabili dalla ricorrente, ma anche di quelle considerate da AR e contestate dalla VIBAC;
e) come, con riferimento alle argomentazioni di cui alla nota di replica 27 novembre 2014 della ricorrente, non possa essere attribuita rilevanza, ai fini del superamento dei dati di cui alla citata Nota Tecnica Integrativa 31 maggio 2012, agli accorgimenti posti in essere ai fini della limitazione della capacità di stoccaggio di esano nell’impianto, trattandosi di adempimenti caratterizzati dalla facile reversibilità (come per la taratura del limitatore) e, comunque, dovendosi attribuire rilevanza, per quanto rilevato al punto b), alle quantità massime di sostanze pericolose stoccabili nell’impianto e non a quanto ordinariamente utilizzato nel processo produttivo;
f) come il verbale di sopralluogo ambientale n. 1 del 22 febbraio 2012 rechi un calcolo dell’esano presenti nei reparti di preparazione dell’adesivo che è da considerarsi corretto, in quanto comprensivo dell’abbattimento al 70% (percentuale media di esano contenuta nella miscela); sommando il detto dato alla quantità di esano contenuta nei tre serbatoi di stoccaggio ed alle altre sostanze tossiche presenti nell’impianto si raggiunge pertanto la soglia delle 200 tonnellate, rilevante ai fini dell’applicazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334; appare pertanto irrilevante l’errore di calcolo contenuto nel parere tecnico di assoggettabilità 18 giugno 2012 prot. 01 17.54/75.4 di AR essendo, anche in questo caso, indiscutibile il raggiungimento del valore limite di 200 tonnellate.
Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio delle Amministrazioni resistenti devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore della Regione TO, della somma di € 1.5000,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Condanna la ricorrente alla corresponsione, in favore di AR TO, della somma di € 1.5000,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2015
IL SEGRETARIO