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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in riassunzione iscritta al n. R.G. 708/2024 promossa da:
QUALE EREDE CON BENEFICIO DI INVENTARIO DI Parte_1 [...]
(C.F. ), già titolare della impresa ind.le Masellis A_ C.F._1
Metalmeccanica, rappresentata e difesa da Avv. SESTA LEONARDO con domicilio eletto presso il suo studio in BARI, VIA MARTIRI D'OTRANTO 78 APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentati e difesi da Avv. PAGLIANI LUCA con domicilio eletto presso C.F._2 il suo studio in BOLOGNA, VIA S. STEFANO N. 50
rappresentata e difesa da Avv.ti LEARDINI ALBERTO e BORSARI Controparte_3
LUCA con domicilio eletto presso il loro studio in MODENA, V.LE MURATORI 225
PARTI APPELLATE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ; Parte_2 C.F._4
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
C.F. ) Parte_4 P.IVA_3
CONTUMACI
OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 383 A SEGUITO DI CASSAZIONE SENT.
C.A. N. 2270/2017
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
19.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante in riassunzione
“La Corte d'Appello di Bologna voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibili e tardive le domande di risarcimento danni per asserito mancato versamento della cauzione definitiva, così come proposte dal nel presente Controparte_1 giudizio, valutando il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art.96 CPC;
dichiarare che nulla è dovuto dalla ditta Masellis Metalmeccanica del defunto A_
al Comune di Mirandola a titolo di danni da inadempimento o per qualsiasi altra causale;
[...] dichiarare che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, debbano trovare applicazione i criteri di cui all'art.5 c.3 del D.M. 55/2014 in materia di pubblici contratti;
in forza di quanto sopra, sempre ai fini della liquidazione delle spese legali, lo scaglione di valore corretto della causa (€. 5.200,01 - €. 26.000,00) debba essere individuato in base all'utile d'impresa di cui al contratto d'appalto oggetto di contenzioso pari ad €. *24.680,00*. condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.6154/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
in subordine, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio r.g.6154/2006 tra la ditta
Masellis Metalmeccanica del defunto e il;
A_ Controparte_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.1687/2015, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
in subordine, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio r.g.1687/2015 tra la ditta
Masellis Metalmeccanica del defunto e il;
A_ Controparte_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.1199/2018 occorso dinanzi alla Corte di Cassazione, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative alla presente fase di riassunzione, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di tutte le somme versate dal defunto e dalla sig.ra A_ [...] in esecuzione delle sentenze n.921/2015 del Tribunale di Modena e la sentenza n. Pt_5 2270/2017 della Corte d'Appello di Bologna, da maggiorarsi d'interessi e svalutazione monetaria;
compensare le spese di lite, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, tra la ditta Masellis
Metalmeccanica del defunto e le parti ing. , ing. A_ CP_2 Pt_2
, arch. London e;
[...] Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 Parte_4 in subordine, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, rideterminare le spese di lite eventualmente dovute dalla ditta Masellis Metalmeccanica del defunto alle parti ing. A_
, ing. , arch. CP_2 Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
in base allo scaglione di valore della lite corretto (€. 5.200,01 - €. 26.000,00),
[...] Parte_4 dovendosi considerare che l'ing. veniva difesa dagli stessi Avvocati del CP_2 CP_1
e che l'ing. e l'arch. si avvalevano dei medesimi
[...] Controparte_4 Parte_2 Difensori, ragion per cui trova applicazione quanto disposto dall'art.4 c.2 D.M. 55/2014 ai fini della liquidazione a più parti nel medesimo giudizio. L'Avv. Leonardo Sesta osserva l'opportunità che la Corte d'Appello di Bologna formuli eventuale proposta di transazione ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. Si chiede dichiararsi la contumacia dei convenuti citati e non costituitisi. Salvezze tutte”.
- Per gli appellati in riassunzione e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: voglia respingere ogni domanda e/o pretesa svolta di cui all'atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 6116/2024 (R.G. 1199/2018) proposto da , quale erede con beneficio d'inventario di , in quanto Parte_5 A_ infondate in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni di cui in parte narrativa del presente atto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n. 921/2015 del Tribunale di Modena nonchè della sentenza n. 2270/2017 della Corte di Appello di Bologna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relative al presente grado di giudizio nonché relative al giudizio sub n. 1199/2018 R.G. avanti alla Corte di Cassazione”.
- Per l'appellata in riassunzione Controparte_3
“Contrariis Rejectis, piaccia a questa Ecc.ma Corte: Accertato e dato atto:
che sulle richieste di manleva e, comunque, di accertamento di responsabilità risarcitorie gravanti sull'Ing. - già re-spinta nei precedenti gradi di giudizio - è già sceso il giudicato;
Controparte_4
che altrettanto è accaduto riguardo alla declaratoria di piena soccombenza nei due gradi di giudizio della CP_7
che il valore cui fare riferimento per la liquidazione delle spese dei due giudizi di Merito in favore della è quello corrispondente alla domanda risarcitoria a suo tempo spiegata Controparte_3 dalla nei confronti dell'Ing. che è pari ad € 49.680,00; CP_7 Controparte_4
che la non ha partecipato al giudizio di Cassa-zione rimettendosi così a giustizia Controparte_3 in ordine alle pretese del ricorrente;
RIGETTARSI le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti della perché destituite di Controparte_3 qualsiasi fondamento ed in particolare quella di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio e per l'effetto CONFERMARSI nei confronti della le statuizioni rese nella sen-tenza di appello in data 19/9 – Controparte_3
6/10/2017 per quanto attiene la con-danna della IG.ra , erede del IG. Parte_1 Per_1
all'integrale refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio nella misura ivi liquidata
[...] o, in via di subordine, in quella che l'Ecc.ma Cor-te adita riterrà di liquidare STATUIRSI che non si deve far luogo a liquidazione delle spese tra la IG.ra erede del IG. e la Pt_1 Per_1 per il giudizio di Cassazione non avendovi quest'ultima partecipato o, in via Controparte_3 subordina-ta, disporsi la loro compensazione. In ogni caso con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 921/2015 pubblicata in data 19.5.2015, il Tribunale di Modena rigettava la domanda, tra le altre, avanzata da (nel prosieguo Parte_6 anche solo o AS EC) nei confronti del CP_7 [...]
, (responsabile unico del procedimento), CP_1 CP_2 Parte_2
(progettista) e (direttore dei lavori) di risarcimento del danno per inadempimento Controparte_4 del contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la ristrutturazione delle scuole elementari di in accoglimento della domanda riconvenzionale del il primo giudice invece CP_1 CP_1 dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'impresa AS EC e la condannava a pagare al € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
statuiva sulle CP_1 spese condannando alla rifusione in favore di tutte le altre parti. CP_7
2.
Osservava il primo giudice che di nulla poteva dolersi la con riferimento alla CP_7 presunta impossibilità di utilizzo di un particolare modello di infisso (Newtec), inidoneo, in tesi, ad assicurare il rispetto dei coefficienti massimi di trasmittenza fissati dalla normativa in vigore, in quanto, come confermato dalla CTU e dai verbali redatti dal in risposta alle riserve del CP_1
era lasciata alla discrezionalità dell'impresa la scelta del modello di infissi adatto a garantire Per_1 il rispetto dei valori prescritti dal d.lgs. 192/2005, unico punto considerato cogente e inderogabile;
che la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore “importa, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, danni all'altro contraente” e che la mancata dimostrazione specifica del pregiudizio patito dalla stazione appaltante non poteva che condurre a una valutazione in via equitativa massimamente prudenziale.
3.
Appellava innanzi a questa Corte AS EC, chiedendo dichiararsi il contratto di appalto nullo e/o risolto per l'inadempimento della stazione appaltante e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno;
si costituivano tutti gli CP_1 appellati e i terzi chiamati in garanzia chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Con sentenza n. 2270/2017, pubblicata in data 6.10.2017, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva solo parzialmente l'appello nei limiti del motivo relativo alla rideterminazione delle spese del primo grado e rigettava gli altri motivi, rilevando, per ciò qui d'interesse, che la circostanza che, ancora a fine luglio, la non aveva iniziato i lavori e nemmeno predisposto il cantiere era CP_7 prova dell'impossibilità per il di far eseguire i lavori in tempo utile per l'inizio dell'anno CP_1 scolastico, manifestandosi in ciò un danno evidente sotto il profilo delle responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza che i lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto scongiurare e sotto il profilo della mancata tutela della sicurezza fisica degli alunni.
5. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, la proponeva ricorso per cassazione CP_7 articolato in tre motivi;
resistevano con controricorso il CP_1 Parte_7
e , nonché gli Assicuratori dei
[...] Controparte_4 CP_5
Si costituivano e senza svolgere difese. CP_3 Parte_4
Con ordinanza n. 6116/2024 la S.C. accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava con rinvio, in relazione e nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata, affermando il seguente principio di diritto: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass. 8.1.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889;
Cass. 22.2.2018, n. 4310; Cass. 6.12.2018, n. 31546; Cass. (ord.) 18.3.2022, n. 8941, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale;
Cass. 19.3.1980, n. 1837). Ulteriormente questo Giudice spiega che è necessario che il giudice indichi in maniera congrua, ancorché sommaria, le ragioni del percorso logico cui ancorata la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17492)”. Nel caso di specie riteneva la S.C. che i rilievi della Corte di Bologna, ossia “l'assunto secondo cui ancora a fine luglio l'appaltatore non aveva né dato inizio ai lavori né predisposto il cantiere e dunque l'assunto ulteriore secondo cui si aveva ragione dell'impossibilità di esecuzione delle opere in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico, per nulla valgono a dar conto […] dell'avvenuta dimostrazione dell' an del pregiudizio di cui si è invocato il ristoro, dimostrazione sul cui substrato unicamente può innestarsi l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. […]”
6.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato via pec in data 3.5.2024
[...]
, in qualità di erede di , riassumeva la causa innanzi a questa Pt_1 A_
Corte, chiedendo accertarsi che nulla è dovuto dalla al per la totale CP_7 CP_1 assenza di prova sia dell'an che del quantum dei danni da inadempimento lamentati;
dichiararsi che ai fini della liquidazione delle spese devono trovare applicazione i criteri di cui all' art. 5 c. 3 D.M. 55/2014 in materia di pubblici contratti;
che lo scaglione corretto è € 5.000,01-26.000,00 dovendosi individuare il valore della causa in base all'utile d'impresa di cui al contratto d'appalto. Ritualmente costituiti soltanto il in data 28.10.2024 e CP_8 CP_2 CP_3 in data 30.10.2024 nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in riassunzione.
[...]
Dichiarata la contumacia di , e del la causa veniva trattenuta Pt_2 CP_4 Parte_3 Pt_3 in decisione in data 26.11.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate ad udienza del
19.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
7.
Va dichiarata la contumacia di ritualmente notificata in riassunzione ma non Parte_4 costituita.
8. Ritiene questa Corte di dover accogliere l'appello in riassunzione proposto da Parte_1 nei limiti della domanda di accertamento della non debenza del risarcimento del danno a favore del
CP_1
Emerge in atti e documenti di causa che con verbale di gara prot. n. 8661 del 01/06/2006 l'appalto –
II lotto – per la ristrutturazione delle scuole elementari di via circonvallazione a veniva CP_1 aggiudicato in via provvisoria alla per la somma complessiva pari ad € CP_7
246.808,01 e che con verbale prot.n. 9667 in data 15/06/2006 veniva disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza con la richiesta alla ditta di intraprendere immediatamente le opere volte alla installazione dei nuovi serramenti e alla messa in sicurezza dello stabile. Nel medesimo verbale veniva dato atto che “resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni sessanta dalla consegna, il termine dovrà essere entro e non oltre il 13.08.2006”, in questo termine sostanziandosi l'urgenza di effettuare i lavori di cui al precedente verbale del 15 giugno. Per quanto qui d'interesse, e a prescindere dalle singole riserve e relative risposte dell'amministrazione in tema di serramenti e rispetto dei valori di trasmittenza di cui alla Tab. 4 dell'allegato C del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, la confermava in data CP_7 24.6.2006 che “come da ordine di servizio del i lavori riprenderanno regolarmente in data CP_1 27 giugno 2006” (cfr. missiva del legale doc. 7 comparsa di costituzione del in primo CP_1 grado), salvo poi non dare mai corso all'impegno assunto. Contestualmente dichiarava che “avrebbe proceduto all'esecuzione dei lavori utilizzando materiali diversi da quelli specificati nell'elenco prezzi, utilizzando materiali pienamente conformi alla legge” (ibidem doc.7), con ciò impegnandosi a eseguire l'appalto nel pieno rispetto delle normative vigenti, salvo poi non dare seguito a nessuna lavorazione e nemmeno all'accantieramento e dimostrando una totale e perdurante inerzia. Nessun valore esimente può riconoscersi alla formula finale utilizzata nella medesima missiva in parola secondo cui “fintanto che durerà tale stato d'incertezza, l'appaltatrice non potrà procedere all'ordine dei profili di alluminio e perciò l'eventuale ritardo nei tempi di consegna non potrà essere minimamente addebitato a colpa o inadempimento della ”. D'altro canto, nessuno stato CP_7 d'incertezza poteva ravvisarsi a fine giugno quando con verbale in data 27.6.2006, la Direzione Lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa aggiudicataria e di concerto con essa, disponeva la ripresa dei lavori, dandosi le parti reciprocamente atto che “considerato che i direttori dei lavori hanno dato risposta a tutte le riserve formulate dall'impresa, si ritengono cessate le cause che determinarono la sospensione” e “il nuovo termine contrattuale per dare ultimati i lavori è fissato nel giorno 25.8.2006”. In sostanza, nonostante le garanzie più volte manifestate dal in ordine all'ampia CP_1 discrezionalità nella scelta dei materiali e nonostante la sottoscrizione senza riserve del verbale di ripresa dei lavori in data 27.6.2006, il perdurante inadempimento della CP_7 proseguiva se si considera che ancora a inizio luglio lamentava mancati riscontri “circa la tipologia di infissi e di vetri da adottare in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge” sostenendo che “a causa del Vs. silenzio e della Vs. inerzia [del , l'impresa scrivente non ha ancora potuto CP_1 procedere all'ordine dei materiali necessari”. L'inadempimento trova, ove ce ne fosse bisogno, ennesima conferma nel verbale del Registro di Contabilità in cui si dà atto del sopralluogo eseguito in data 21.7.2006 presso l'edificio scolastico alla presenza del geom. , in qualità di delegato dalla , degli arch. Controparte_9 CP_7 Pt_2
e per la D.L., e di due testimoni nelle persone della signora
[...] Persona_2 Testimone_1 vicaria della dirigenza scolastica, e del signor assistente amministrativo, nel quale Testimone_2 si legge che “nessuna maestranza è presente in cantiere, nessun lavoro è stato iniziato, non è stato eseguito nessun accantieramento e nessun rilievo fotometrico è stato eseguito”.
È patente, quindi, l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il CP_7 contratto di appalto de quo e bene ha fatto l'amministrazione a determinare la decadenza dall'aggiudicazione e risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, come comunicato con nota del 29/07/2006 prot. n. 12191 (cfr. doc.to all. n. 26 – fascicolo primo grado).
Nondimeno, facendo propri i principi di diritto espressi dalla S.C. con l'ordinanza di rinvio, questa Corte non può non rilevare che il non ha dimostrato in causa, nemmeno indirettamente o CP_1 in via indiziaria, il danno patito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, non avendo neppure allegato di aver subito pregiudizi patrimoniali specifici dalla mancata esecuzione dei lavori, salvo riproporre nelle conclusioni dei vari atti la relativa domanda. La domanda risarcitoria, pertanto, risulta sfornita del necessario supporto probatorio, nella misura in cui il ha senza dubbio motivato e provato per tabulas il grave inadempimento dell'impresa CP_1 appaltatrice senza però nulla comprovare in riferimento all'an debeatur del pregiudizio di cui ha domandato il ristoro. L'assunto secondo cui ancora a fine luglio l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori e la conseguente impossibilità per il di far eseguire le opere in tempo utile per CP_1 l'inizio dell'anno scolastico non valgono, come ha rilevato la S.C. disponendo il rinvio, a sopperire alla menzionata carenza probatoria, né l'amministrazione ha mai nemmeno allegato maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento, quali avrebbero potuto essere i costi per la locazione di ambienti considerati idonei o per un eventuale spostamento logistico degli studenti in un diverso stabile, in sostanza adagiandosi passivamente l'amministrazione sull'inadempimento, ammettendo
“di aver sospeso ogni attività amministrativa volta a indire una nuova gara di appalto e di non riuscire a fornire prova degli ulteriori costi sostenuti in conseguenza di detta indizione” (cfr. p. 25 comparsa di costituzione in riassunzione del . CP_1
9.
Va dunque accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna dell'impresa AS EC a pagare al la somma di CP_1
€ 30.000,00 oltre interessi. Accolto, quindi, l'appello nei limiti di quanto sopra esposto, risulta assorbita ogni ulteriore considerazione volta a esplicitare le ragioni del percorso logico cui la Corte d'appello di Bologna aveva ancorato la valutazione equitativa del danno.
Ad abundantiam, si precisa che solo con comparsa di costituzione in riassunzione il ha CP_1 tentato di fornire una giustificazione postuma alla liquidazione equitativa – operata dal giudice di prime cure e confermata dalla Corte – per il tramite del riferimento all'art. 30 c. 2 della L. 104/94, a sua volta richiamato dal bando di gara, nel quale si prevedeva il diritto della stazione appaltante di trattenere, in caso di inadempimento, la cauzione definitiva/garanzia fideiussoria versata dall'appaltatore e corrispondente alla percentuale del ribasso d'asta. Dagli atti di causa e dai documenti depositati dal non risulta, infatti, alcun riferimento alla CP_1 cauzione in parola né l'ipotetico collegamento della domanda di risarcimento alla sua mancata prestazione, con ciò risultando inammissibile in quanto tardiva una domanda sul punto svolta solo in riassunzione.
10.
L'ultimo motivo di ricorso, non esaminato dalla S.C. perché ritenuto assorbito, concerneva la statuizione sulle spese che questa Corte aveva esaminato e accolto limitatamente allo scaglione di valore della causa al quale parametrare la liquidazione, individuato in quello compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 tenuto conto della domanda risarcitoria di di € 49.680,00. CP_7
Va precisato che non costituiva motivo di appello la mancata compensazione delle spese se non limitatamente al rapporto processuale con il con la conseguenza che rispetto a tutte le CP_1 altre parti in causa, la statuizione di condanna alle spese processuali è da ritenersi passata in giudicato e ogni relativa domanda svolta solo nel presente giudizio di rinvio inammissibile.
Ad ogni modo la Corte ha esaminato solo il tema dello scaglione di valore senza censura in cassazione.
Ebbene, la statuizione della Corte concernente lo scaglione di valore adottato va esente da censure, sol che si consideri che il diverso importo di € 24.680,00 al quale l'appellante vorrebbe venisse parametrata la liquidazione delle spese non è che una voce del maggior importo sopradetto della sua domanda risarcitoria, correttamente assunto a criterio di valore della causa.
Il diverso argomento di appello svolto solo nel giudizio di rinvio, secondo cui agli appellati CP_4
e spettava una sola liquidazione ex art. 4/2° co. D.M. 55/2014 è inammissibile perché nuovo. Pt_2
11.
La decisione nel merito, con accoglimento dell'appello in riassunzione, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la soccombenza reciproca della e del con conseguente compensazione CP_7 CP_1 integrale, nel relativo rapporto processuale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa la presente fase di rinvio. Le spese del giudizio di cassazione invece sono da porsi a carico del secondo CP_1 soccombenza;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi della relativa tabella, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Non sono ripetibili le spese di he in primo grado era chiamata in garanzia da CP_3 Pt_2 nei cui confronti era stata rigettata ogni domanda, senza appello sul punto svolto da
[...]
a fortiori non aveva alcun interesse a costituirsi in appello, né nella CP_7 CP_3 precedente fase né in quella di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 quale erede di , nei confronti del + altri, con A_ Controparte_1 atto di appello notificato in data 19.5.2015, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Parte_4
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto,
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il a restituire a Controparte_1 [...]
nella predetta qualità quanto ricevuto in esecuzione della sentenza riformata;
Pt_1
DICHIARA integralmente compensate fra e CP_7 Controparte_1 nonché le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
CP_2
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 [...]
al rimborso in favore di nella predetta qualità delle spese del CP_2 Parte_1 giudizio di cassazione che liquida in € 5.543,00 per compenso di avvocato oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in riassunzione iscritta al n. R.G. 708/2024 promossa da:
QUALE EREDE CON BENEFICIO DI INVENTARIO DI Parte_1 [...]
(C.F. ), già titolare della impresa ind.le Masellis A_ C.F._1
Metalmeccanica, rappresentata e difesa da Avv. SESTA LEONARDO con domicilio eletto presso il suo studio in BARI, VIA MARTIRI D'OTRANTO 78 APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentati e difesi da Avv. PAGLIANI LUCA con domicilio eletto presso C.F._2 il suo studio in BOLOGNA, VIA S. STEFANO N. 50
rappresentata e difesa da Avv.ti LEARDINI ALBERTO e BORSARI Controparte_3
LUCA con domicilio eletto presso il loro studio in MODENA, V.LE MURATORI 225
PARTI APPELLATE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ; Parte_2 C.F._4
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
C.F. ) Parte_4 P.IVA_3
CONTUMACI
OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 383 A SEGUITO DI CASSAZIONE SENT.
C.A. N. 2270/2017
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
19.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante in riassunzione
“La Corte d'Appello di Bologna voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibili e tardive le domande di risarcimento danni per asserito mancato versamento della cauzione definitiva, così come proposte dal nel presente Controparte_1 giudizio, valutando il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art.96 CPC;
dichiarare che nulla è dovuto dalla ditta Masellis Metalmeccanica del defunto A_
al Comune di Mirandola a titolo di danni da inadempimento o per qualsiasi altra causale;
[...] dichiarare che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, debbano trovare applicazione i criteri di cui all'art.5 c.3 del D.M. 55/2014 in materia di pubblici contratti;
in forza di quanto sopra, sempre ai fini della liquidazione delle spese legali, lo scaglione di valore corretto della causa (€. 5.200,01 - €. 26.000,00) debba essere individuato in base all'utile d'impresa di cui al contratto d'appalto oggetto di contenzioso pari ad €. *24.680,00*. condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.6154/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
in subordine, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio r.g.6154/2006 tra la ditta
Masellis Metalmeccanica del defunto e il;
A_ Controparte_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.1687/2015, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
in subordine, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio r.g.1687/2015 tra la ditta
Masellis Metalmeccanica del defunto e il;
A_ Controparte_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative al giudizio r.g.1199/2018 occorso dinanzi alla Corte di Cassazione, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali relative alla presente fase di riassunzione, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Leonardo Sesta;
condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione di tutte le somme versate dal defunto e dalla sig.ra A_ [...] in esecuzione delle sentenze n.921/2015 del Tribunale di Modena e la sentenza n. Pt_5 2270/2017 della Corte d'Appello di Bologna, da maggiorarsi d'interessi e svalutazione monetaria;
compensare le spese di lite, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, tra la ditta Masellis
Metalmeccanica del defunto e le parti ing. , ing. A_ CP_2 Pt_2
, arch. London e;
[...] Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 Parte_4 in subordine, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, rideterminare le spese di lite eventualmente dovute dalla ditta Masellis Metalmeccanica del defunto alle parti ing. A_
, ing. , arch. CP_2 Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
in base allo scaglione di valore della lite corretto (€. 5.200,01 - €. 26.000,00),
[...] Parte_4 dovendosi considerare che l'ing. veniva difesa dagli stessi Avvocati del CP_2 CP_1
e che l'ing. e l'arch. si avvalevano dei medesimi
[...] Controparte_4 Parte_2 Difensori, ragion per cui trova applicazione quanto disposto dall'art.4 c.2 D.M. 55/2014 ai fini della liquidazione a più parti nel medesimo giudizio. L'Avv. Leonardo Sesta osserva l'opportunità che la Corte d'Appello di Bologna formuli eventuale proposta di transazione ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. Si chiede dichiararsi la contumacia dei convenuti citati e non costituitisi. Salvezze tutte”.
- Per gli appellati in riassunzione e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: voglia respingere ogni domanda e/o pretesa svolta di cui all'atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 6116/2024 (R.G. 1199/2018) proposto da , quale erede con beneficio d'inventario di , in quanto Parte_5 A_ infondate in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni di cui in parte narrativa del presente atto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n. 921/2015 del Tribunale di Modena nonchè della sentenza n. 2270/2017 della Corte di Appello di Bologna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relative al presente grado di giudizio nonché relative al giudizio sub n. 1199/2018 R.G. avanti alla Corte di Cassazione”.
- Per l'appellata in riassunzione Controparte_3
“Contrariis Rejectis, piaccia a questa Ecc.ma Corte: Accertato e dato atto:
che sulle richieste di manleva e, comunque, di accertamento di responsabilità risarcitorie gravanti sull'Ing. - già re-spinta nei precedenti gradi di giudizio - è già sceso il giudicato;
Controparte_4
che altrettanto è accaduto riguardo alla declaratoria di piena soccombenza nei due gradi di giudizio della CP_7
che il valore cui fare riferimento per la liquidazione delle spese dei due giudizi di Merito in favore della è quello corrispondente alla domanda risarcitoria a suo tempo spiegata Controparte_3 dalla nei confronti dell'Ing. che è pari ad € 49.680,00; CP_7 Controparte_4
che la non ha partecipato al giudizio di Cassa-zione rimettendosi così a giustizia Controparte_3 in ordine alle pretese del ricorrente;
RIGETTARSI le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti della perché destituite di Controparte_3 qualsiasi fondamento ed in particolare quella di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio e per l'effetto CONFERMARSI nei confronti della le statuizioni rese nella sen-tenza di appello in data 19/9 – Controparte_3
6/10/2017 per quanto attiene la con-danna della IG.ra , erede del IG. Parte_1 Per_1
all'integrale refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio nella misura ivi liquidata
[...] o, in via di subordine, in quella che l'Ecc.ma Cor-te adita riterrà di liquidare STATUIRSI che non si deve far luogo a liquidazione delle spese tra la IG.ra erede del IG. e la Pt_1 Per_1 per il giudizio di Cassazione non avendovi quest'ultima partecipato o, in via Controparte_3 subordina-ta, disporsi la loro compensazione. In ogni caso con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 921/2015 pubblicata in data 19.5.2015, il Tribunale di Modena rigettava la domanda, tra le altre, avanzata da (nel prosieguo Parte_6 anche solo o AS EC) nei confronti del CP_7 [...]
, (responsabile unico del procedimento), CP_1 CP_2 Parte_2
(progettista) e (direttore dei lavori) di risarcimento del danno per inadempimento Controparte_4 del contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la ristrutturazione delle scuole elementari di in accoglimento della domanda riconvenzionale del il primo giudice invece CP_1 CP_1 dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'impresa AS EC e la condannava a pagare al € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
statuiva sulle CP_1 spese condannando alla rifusione in favore di tutte le altre parti. CP_7
2.
Osservava il primo giudice che di nulla poteva dolersi la con riferimento alla CP_7 presunta impossibilità di utilizzo di un particolare modello di infisso (Newtec), inidoneo, in tesi, ad assicurare il rispetto dei coefficienti massimi di trasmittenza fissati dalla normativa in vigore, in quanto, come confermato dalla CTU e dai verbali redatti dal in risposta alle riserve del CP_1
era lasciata alla discrezionalità dell'impresa la scelta del modello di infissi adatto a garantire Per_1 il rispetto dei valori prescritti dal d.lgs. 192/2005, unico punto considerato cogente e inderogabile;
che la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore “importa, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, danni all'altro contraente” e che la mancata dimostrazione specifica del pregiudizio patito dalla stazione appaltante non poteva che condurre a una valutazione in via equitativa massimamente prudenziale.
3.
Appellava innanzi a questa Corte AS EC, chiedendo dichiararsi il contratto di appalto nullo e/o risolto per l'inadempimento della stazione appaltante e conseguentemente condannare il al risarcimento del danno;
si costituivano tutti gli CP_1 appellati e i terzi chiamati in garanzia chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Con sentenza n. 2270/2017, pubblicata in data 6.10.2017, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva solo parzialmente l'appello nei limiti del motivo relativo alla rideterminazione delle spese del primo grado e rigettava gli altri motivi, rilevando, per ciò qui d'interesse, che la circostanza che, ancora a fine luglio, la non aveva iniziato i lavori e nemmeno predisposto il cantiere era CP_7 prova dell'impossibilità per il di far eseguire i lavori in tempo utile per l'inizio dell'anno CP_1 scolastico, manifestandosi in ciò un danno evidente sotto il profilo delle responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza che i lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto scongiurare e sotto il profilo della mancata tutela della sicurezza fisica degli alunni.
5. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, la proponeva ricorso per cassazione CP_7 articolato in tre motivi;
resistevano con controricorso il CP_1 Parte_7
e , nonché gli Assicuratori dei
[...] Controparte_4 CP_5
Si costituivano e senza svolgere difese. CP_3 Parte_4
Con ordinanza n. 6116/2024 la S.C. accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava con rinvio, in relazione e nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata, affermando il seguente principio di diritto: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass. 8.1.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889;
Cass. 22.2.2018, n. 4310; Cass. 6.12.2018, n. 31546; Cass. (ord.) 18.3.2022, n. 8941, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale;
Cass. 19.3.1980, n. 1837). Ulteriormente questo Giudice spiega che è necessario che il giudice indichi in maniera congrua, ancorché sommaria, le ragioni del percorso logico cui ancorata la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17492)”. Nel caso di specie riteneva la S.C. che i rilievi della Corte di Bologna, ossia “l'assunto secondo cui ancora a fine luglio l'appaltatore non aveva né dato inizio ai lavori né predisposto il cantiere e dunque l'assunto ulteriore secondo cui si aveva ragione dell'impossibilità di esecuzione delle opere in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico, per nulla valgono a dar conto […] dell'avvenuta dimostrazione dell' an del pregiudizio di cui si è invocato il ristoro, dimostrazione sul cui substrato unicamente può innestarsi l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. […]”
6.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato via pec in data 3.5.2024
[...]
, in qualità di erede di , riassumeva la causa innanzi a questa Pt_1 A_
Corte, chiedendo accertarsi che nulla è dovuto dalla al per la totale CP_7 CP_1 assenza di prova sia dell'an che del quantum dei danni da inadempimento lamentati;
dichiararsi che ai fini della liquidazione delle spese devono trovare applicazione i criteri di cui all' art. 5 c. 3 D.M. 55/2014 in materia di pubblici contratti;
che lo scaglione corretto è € 5.000,01-26.000,00 dovendosi individuare il valore della causa in base all'utile d'impresa di cui al contratto d'appalto. Ritualmente costituiti soltanto il in data 28.10.2024 e CP_8 CP_2 CP_3 in data 30.10.2024 nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in riassunzione.
[...]
Dichiarata la contumacia di , e del la causa veniva trattenuta Pt_2 CP_4 Parte_3 Pt_3 in decisione in data 26.11.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate ad udienza del
19.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
7.
Va dichiarata la contumacia di ritualmente notificata in riassunzione ma non Parte_4 costituita.
8. Ritiene questa Corte di dover accogliere l'appello in riassunzione proposto da Parte_1 nei limiti della domanda di accertamento della non debenza del risarcimento del danno a favore del
CP_1
Emerge in atti e documenti di causa che con verbale di gara prot. n. 8661 del 01/06/2006 l'appalto –
II lotto – per la ristrutturazione delle scuole elementari di via circonvallazione a veniva CP_1 aggiudicato in via provvisoria alla per la somma complessiva pari ad € CP_7
246.808,01 e che con verbale prot.n. 9667 in data 15/06/2006 veniva disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza con la richiesta alla ditta di intraprendere immediatamente le opere volte alla installazione dei nuovi serramenti e alla messa in sicurezza dello stabile. Nel medesimo verbale veniva dato atto che “resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni sessanta dalla consegna, il termine dovrà essere entro e non oltre il 13.08.2006”, in questo termine sostanziandosi l'urgenza di effettuare i lavori di cui al precedente verbale del 15 giugno. Per quanto qui d'interesse, e a prescindere dalle singole riserve e relative risposte dell'amministrazione in tema di serramenti e rispetto dei valori di trasmittenza di cui alla Tab. 4 dell'allegato C del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, la confermava in data CP_7 24.6.2006 che “come da ordine di servizio del i lavori riprenderanno regolarmente in data CP_1 27 giugno 2006” (cfr. missiva del legale doc. 7 comparsa di costituzione del in primo CP_1 grado), salvo poi non dare mai corso all'impegno assunto. Contestualmente dichiarava che “avrebbe proceduto all'esecuzione dei lavori utilizzando materiali diversi da quelli specificati nell'elenco prezzi, utilizzando materiali pienamente conformi alla legge” (ibidem doc.7), con ciò impegnandosi a eseguire l'appalto nel pieno rispetto delle normative vigenti, salvo poi non dare seguito a nessuna lavorazione e nemmeno all'accantieramento e dimostrando una totale e perdurante inerzia. Nessun valore esimente può riconoscersi alla formula finale utilizzata nella medesima missiva in parola secondo cui “fintanto che durerà tale stato d'incertezza, l'appaltatrice non potrà procedere all'ordine dei profili di alluminio e perciò l'eventuale ritardo nei tempi di consegna non potrà essere minimamente addebitato a colpa o inadempimento della ”. D'altro canto, nessuno stato CP_7 d'incertezza poteva ravvisarsi a fine giugno quando con verbale in data 27.6.2006, la Direzione Lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa aggiudicataria e di concerto con essa, disponeva la ripresa dei lavori, dandosi le parti reciprocamente atto che “considerato che i direttori dei lavori hanno dato risposta a tutte le riserve formulate dall'impresa, si ritengono cessate le cause che determinarono la sospensione” e “il nuovo termine contrattuale per dare ultimati i lavori è fissato nel giorno 25.8.2006”. In sostanza, nonostante le garanzie più volte manifestate dal in ordine all'ampia CP_1 discrezionalità nella scelta dei materiali e nonostante la sottoscrizione senza riserve del verbale di ripresa dei lavori in data 27.6.2006, il perdurante inadempimento della CP_7 proseguiva se si considera che ancora a inizio luglio lamentava mancati riscontri “circa la tipologia di infissi e di vetri da adottare in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge” sostenendo che “a causa del Vs. silenzio e della Vs. inerzia [del , l'impresa scrivente non ha ancora potuto CP_1 procedere all'ordine dei materiali necessari”. L'inadempimento trova, ove ce ne fosse bisogno, ennesima conferma nel verbale del Registro di Contabilità in cui si dà atto del sopralluogo eseguito in data 21.7.2006 presso l'edificio scolastico alla presenza del geom. , in qualità di delegato dalla , degli arch. Controparte_9 CP_7 Pt_2
e per la D.L., e di due testimoni nelle persone della signora
[...] Persona_2 Testimone_1 vicaria della dirigenza scolastica, e del signor assistente amministrativo, nel quale Testimone_2 si legge che “nessuna maestranza è presente in cantiere, nessun lavoro è stato iniziato, non è stato eseguito nessun accantieramento e nessun rilievo fotometrico è stato eseguito”.
È patente, quindi, l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il CP_7 contratto di appalto de quo e bene ha fatto l'amministrazione a determinare la decadenza dall'aggiudicazione e risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, come comunicato con nota del 29/07/2006 prot. n. 12191 (cfr. doc.to all. n. 26 – fascicolo primo grado).
Nondimeno, facendo propri i principi di diritto espressi dalla S.C. con l'ordinanza di rinvio, questa Corte non può non rilevare che il non ha dimostrato in causa, nemmeno indirettamente o CP_1 in via indiziaria, il danno patito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, non avendo neppure allegato di aver subito pregiudizi patrimoniali specifici dalla mancata esecuzione dei lavori, salvo riproporre nelle conclusioni dei vari atti la relativa domanda. La domanda risarcitoria, pertanto, risulta sfornita del necessario supporto probatorio, nella misura in cui il ha senza dubbio motivato e provato per tabulas il grave inadempimento dell'impresa CP_1 appaltatrice senza però nulla comprovare in riferimento all'an debeatur del pregiudizio di cui ha domandato il ristoro. L'assunto secondo cui ancora a fine luglio l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori e la conseguente impossibilità per il di far eseguire le opere in tempo utile per CP_1 l'inizio dell'anno scolastico non valgono, come ha rilevato la S.C. disponendo il rinvio, a sopperire alla menzionata carenza probatoria, né l'amministrazione ha mai nemmeno allegato maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento, quali avrebbero potuto essere i costi per la locazione di ambienti considerati idonei o per un eventuale spostamento logistico degli studenti in un diverso stabile, in sostanza adagiandosi passivamente l'amministrazione sull'inadempimento, ammettendo
“di aver sospeso ogni attività amministrativa volta a indire una nuova gara di appalto e di non riuscire a fornire prova degli ulteriori costi sostenuti in conseguenza di detta indizione” (cfr. p. 25 comparsa di costituzione in riassunzione del . CP_1
9.
Va dunque accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna dell'impresa AS EC a pagare al la somma di CP_1
€ 30.000,00 oltre interessi. Accolto, quindi, l'appello nei limiti di quanto sopra esposto, risulta assorbita ogni ulteriore considerazione volta a esplicitare le ragioni del percorso logico cui la Corte d'appello di Bologna aveva ancorato la valutazione equitativa del danno.
Ad abundantiam, si precisa che solo con comparsa di costituzione in riassunzione il ha CP_1 tentato di fornire una giustificazione postuma alla liquidazione equitativa – operata dal giudice di prime cure e confermata dalla Corte – per il tramite del riferimento all'art. 30 c. 2 della L. 104/94, a sua volta richiamato dal bando di gara, nel quale si prevedeva il diritto della stazione appaltante di trattenere, in caso di inadempimento, la cauzione definitiva/garanzia fideiussoria versata dall'appaltatore e corrispondente alla percentuale del ribasso d'asta. Dagli atti di causa e dai documenti depositati dal non risulta, infatti, alcun riferimento alla CP_1 cauzione in parola né l'ipotetico collegamento della domanda di risarcimento alla sua mancata prestazione, con ciò risultando inammissibile in quanto tardiva una domanda sul punto svolta solo in riassunzione.
10.
L'ultimo motivo di ricorso, non esaminato dalla S.C. perché ritenuto assorbito, concerneva la statuizione sulle spese che questa Corte aveva esaminato e accolto limitatamente allo scaglione di valore della causa al quale parametrare la liquidazione, individuato in quello compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 tenuto conto della domanda risarcitoria di di € 49.680,00. CP_7
Va precisato che non costituiva motivo di appello la mancata compensazione delle spese se non limitatamente al rapporto processuale con il con la conseguenza che rispetto a tutte le CP_1 altre parti in causa, la statuizione di condanna alle spese processuali è da ritenersi passata in giudicato e ogni relativa domanda svolta solo nel presente giudizio di rinvio inammissibile.
Ad ogni modo la Corte ha esaminato solo il tema dello scaglione di valore senza censura in cassazione.
Ebbene, la statuizione della Corte concernente lo scaglione di valore adottato va esente da censure, sol che si consideri che il diverso importo di € 24.680,00 al quale l'appellante vorrebbe venisse parametrata la liquidazione delle spese non è che una voce del maggior importo sopradetto della sua domanda risarcitoria, correttamente assunto a criterio di valore della causa.
Il diverso argomento di appello svolto solo nel giudizio di rinvio, secondo cui agli appellati CP_4
e spettava una sola liquidazione ex art. 4/2° co. D.M. 55/2014 è inammissibile perché nuovo. Pt_2
11.
La decisione nel merito, con accoglimento dell'appello in riassunzione, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la soccombenza reciproca della e del con conseguente compensazione CP_7 CP_1 integrale, nel relativo rapporto processuale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa la presente fase di rinvio. Le spese del giudizio di cassazione invece sono da porsi a carico del secondo CP_1 soccombenza;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi della relativa tabella, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Non sono ripetibili le spese di he in primo grado era chiamata in garanzia da CP_3 Pt_2 nei cui confronti era stata rigettata ogni domanda, senza appello sul punto svolto da
[...]
a fortiori non aveva alcun interesse a costituirsi in appello, né nella CP_7 CP_3 precedente fase né in quella di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 quale erede di , nei confronti del + altri, con A_ Controparte_1 atto di appello notificato in data 19.5.2015, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Parte_4
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto,
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il a restituire a Controparte_1 [...]
nella predetta qualità quanto ricevuto in esecuzione della sentenza riformata;
Pt_1
DICHIARA integralmente compensate fra e CP_7 Controparte_1 nonché le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
CP_2
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 [...]
al rimborso in favore di nella predetta qualità delle spese del CP_2 Parte_1 giudizio di cassazione che liquida in € 5.543,00 per compenso di avvocato oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina