Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10960/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10960 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 18.11.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Milano, C.so Sempione n° 39, in persona del dott. Parte_2
quale procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Gitto (c.f. ) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1
Bruno Amirante (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S.M. Capua Vetere
(CE), alla via Mazzocchi, 45, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, nato a [...], il [...] (cod.fisc.: Controparte_1
), residente in [...], al Corso Sirena n. 277, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aprea (cod.fisc.:
) e presso il cui Studio in Napoli, al corso Bruno C.F._4
Buozzi n° 49/F, elettivamente domicilia giusta procura in atti;
- APPELLATO –
nato a [...], il [...] Controparte_2
(cod.fisc.: , residente in [...]
19, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola De Falco (cod.fisc.:
e presso il cui studio in Napoli, al corso Bruno C.F._6
Buozzi n° 37, elettivamente domicilia giusta procura;
- APPELLATO –
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Sofia Controparte_3
(Bulgaria), Via Ohrid, pal. 61, ingresso B, rappresentata e difesa in primo grado presso lo Studio dell'Avv. Carmela Avino sito in Pompei,
Via Lepanto n. 301;
- APPELLATA CONTUMACE –
e , entrambi contumaci in Controparte_4 Controparte_5
primo grado e domiciliati ex lege presso l' , Parte_1
avente sede legale in Corso Sempione, n. 39;
- APPELLATI CONTUMACI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1073/2021 resa dal Giudice di
Pace di Barra in data 17.03.2021 e pubblicata in data 26.03.2021
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Barra, l' , Parte_1
la e al fine di ottenere il Controparte_5 Controparte_4
risarcimento dei danni patiti dal veicolo Smat Fortwo tg. DJ 678 TZ di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in data 09.08.2017, alle
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ore 8.30 circa, sull'autostrada A3 Napoli/Salerno, direzione Napoli, all'altezza dell'uscita di Ercolano.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Fiat Ducato, tg. BP0434BP, di nazionalità bulgara e condotto nell'occasione da , in transito Controparte_4
lungo la corsia di destra, si spostava improvvisamente e senza segnalazione alcuna verso sinistra andando così ad urtare il veicolo
Honda Accord, tg. DS313JY che in quel momento transitava nella corsia centrale;
- che, a seguito e per effetto dell'urto subito al lato destro, il veicolo Honda veniva spinto verso sinistra finendo, a CP_6
sua volta, contro il lato destro del veicolo , di proprietà di CP_7
esso attore, in regolare transito sulla corsia di sorpasso;
- che, a seguito e per l'effetto dell'urto ricevuto al lato destro, il veicolo CP_7
veniva spinto verso sinistra, finendo la corsa contro il guardrail posto alla sua sinistra riportando danni sia da urto diretto al lato destro che indiretto al lato sinistro.
Tanto premesso, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio autoveicolo quantificati nella misura di € 2.298,13 con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'incompetenza Pt_1
territoriale del giudice adito e chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
e la restavano invece contumaci. Controparte_4 Controparte_5
Integrato il contraddittorio nei confronti della società , Controparte_3
nella qualità di società proprietaria del veicolo Fiat Ducato, quest'ultima Parte aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall' Si costituiva altresì con comparsa di intervento volontario, Controparte_2
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chiedendo il risarcimento per le lesioni subite nel medesimo sinistro, in qualità di conducente del veicolo attoreo.
Escussi i testi, raccolti gli interrogatori formali, espletata CTU medico- legale, il Giudice di Pace con la sentenza n. 1073/2021 pubblicata in data 26.03.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava l' e Pt_1
la , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti Controparte_3
dall'attore e dall'interventore nella misura rispettivamente di € 1.840,00 ed € 2.399,80, vinte le spese.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello l'
[...]
chiedendone l'integrale riforma per non aver Parte_1
il Giudice di Pace correttamente vagliato: - l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata fin dal primo atto difensivo;
- il materiale istruttorio raccolto;
- infine, i valori di riferimento per la liquidazione delle spese di lite.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e la sua infondatezza, tanto in punto di eccezione di incompetenza, quanto nel merito, quanto, ancora, in punto di spese di lite, chiedendone il rigetto.
Si è costituito altresì nella qualità di Controparte_2
conducente del veicolo attoreo, aderendo e facendo proprie le difese svolte da . Controparte_1
La , e la non si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
sono costituiti, restando contumaci.
Rigettata la richiesta dell' di sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 della sentenza impugnata e rilevata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 18.11.2024.
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Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a lui favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alterativo di decisione opzionata.
In relazione al primo motivo di appello, si osserva che esso è infondato. Parte L' avrebbe dovuto precisare che nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, non vi era un suo stabilimento e un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda.
Tale precisazione non è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta né è stata fatta durante la prima udienza in cui il difensore si è limitato a riportarsi alla comparsa.
Sul punto la giurisprudenza costante afferma che “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché
l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della
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competenza del giudice adito”.(cfr. Cassazione civile sez. III,
04/12/2024, n.31121).
Inoltre, non può essere tenuta in considerazione la visura prodotta Parte dall' in quanto depositata successivamente alla prima udienza davanti al Giudice di Pace e quindi tardivamente.
Va inoltre aggiunto, che il Giudice di Pace, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ma ha rigettato l'eccezione come da verbale del
12.2.2019.
Nel merito, si osserva che il Giudice di Pace ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la domanda proposta da CP_2
e da .
[...] Controparte_1
Pertanto, non sussiste alcuna omessa motivazione la quale al contrario appare congrua ed immune da vizi logici.
In sostanz,a il Giudice di Pace ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni rese dal teste a differenza di quelle del Testimone_1 [...]
il quale invece ha descritto dettagliatamente la dinamica del Tes_2 sinistro, ricordando anche i punti d'urto tra i veicoli.
Va anche detto che sia il teste che il durante Tes_1 CP_4
l'interrogatorio formale hanno confermato il coinvolgimento nel sinistro di un terzo veicolo. Il poi ha riconosciuto anche la smart Tes_1
nelle foto mostrate.
In relazione ai documenti prodotti dall'appellante solo all'udienza del
13.9.2019, giustamente essi non sono stati presi in considerazione in quanto depositati tardivamente oltre i termini consentiti dalla legge.
Anche le dichiarazioni del durante l'interrogatorio formale CP_4
non sono idonee a scalfire le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
trattandosi di dichiarazione di una parte processuale.
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Pertanto, nel merito, l'appello è infondato.
L'appello è invece fondato in punto di liquidazione delle spese legali.
Invero, il Giudice di Pace in assenza di motivazione ha liquidato compensi ben superiori ai parametri medi che non trovano giustificazione in quanto la causa non aveva ad oggetto questioni giuridiche di particolare complessità, si è risolta in poche udienze e l'attività istruttoria è stata limitata all'escussione di due testi e all'interrogatorio formale del e del . CP_1 CP_4
Pertanto, in applicazione del criterio del decisum, per CP_2
al quale è stato riconosciuto un risarcimento di euro
[...]
2.399,80, andava liquidato il compenso di euro 1.265,00 così ottenuto: scaglione compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00 per i giudizi innanzi al
Giudice di Pace – parametri medi, considerando la fase di studio euro
236,00; la fase introduttiva 252,00, la fase istruttoria 352,00 e la fase decisionale 425,00).
Analogamente, per , al quale è stato riconosciuto Controparte_1
un risarcimento di euro 1.840,00 in applicazione del criterio del decisum andava liquidato il compenso di euro 1.265,00 così ottenuto: scaglione compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace – parametri medi, considerando la fase di studio euro 236,00; la fase introduttiva 252,00, la fase istruttoria 352,00 e la fase decisionale
425,00).
Non è invece fondata la doglianza dell'appellante secondo cui il
Giudice di Pace avrebbe dovuto compensare per metà le spese di lite in quanto è stata accertata in primo grado la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo con targa straniera nella causazione del sinistro per cui è causa.
Pertanto, la sentenza appellata va riformata solo in punto di spese di lite.
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Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al dm. 55/2014 e successive modifiche. Tuttavia, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la CP_3
e l' in solido tra
[...] Parte_1
loro, al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
del primo grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario che liquida in euro 170,00 per spese ed euro 1.265,00 per compensi oltre rimborso al 15% spese generali sui compensi,
IVA e CPA come per legge nonché al pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio Controparte_2
con attribuzione al procuratore antistatario che liquida in euro
150,00 per spese ed euro 1.265,00 per compensi oltre rimborso al
15% spese generali sui compensi, IVA e CPA come per legge.
2. Conferma per il resto la sentenza appellata.
3. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 21.3.2025
Il giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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