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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5722/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5722/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Tanzillo Parte_1
RICORRENTE
contro con il Controparte_1
patrocinio dal funzionario delegato avv.to Luciano Scafidi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso, inizialmente presentato innanzi al Tribunale di Nola in funzione di
Giudice del lavoro e poi riassegnato alla Prima Sezione Civile, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1148/2018 del
15/10/2018, emessa dall' di con la quale le Controparte_1 CP_1
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.970,00.
In particolare, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza presso l'Hotel “I
Gigli”, in data 21/11/2014, si accertava la violazione dell'art. 3, comma 3, del
D.L. n. 12/2002 s.m.i.; in merito, la ricorrente lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità del verbale unico per difetto di notifica dell'ordinanza – ingiunzione e contestava le violazioni accertate.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con due escussioni testimoniali e infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva
2 all'udienza cartolare del 30/09/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, è opportuno evidenziare che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, è sull'amministrazione opposta che grava l'onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa,
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a
titolo di sanzione amministrativa, qualora sia contestata la ricorrenza
dell'infrazione contestata, e, quindi, dei presupposti della pretesa creditoria
dell'amministrazione, resta a carico di questa ultima, in applicazione dei
principi generali sull'onere della prova, la dimostrazione dei suddetti
presupposti, mentre incombe all'opponente di provare le eventuali circostanze
modificative od estintive del credito medesimo” (Cass. civ. 1217/1983)
In virtù del richiamato principio, l' provvedeva, Controparte_1
in particolare, a depositare in giudizio il processo verbale di verifica del
21/11/2014, il verbale unico di accertamento e notificazione del 16/02/2015
accompagnato dalla relata di notifica, la trasmissione del rapporto ex art. 17
Legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione nr. 1148/2018 con relata di notifica,
i processi verbali di rilevamento ed identificazione del personale e la visura storica della Controparte_2
Come emerge da tale compendio documentale, in particolare dal verbale di primo accesso e dalla visura storica della predetta società, Parte_1
all'epoca dei fatti rivestiva la carica di amministratrice delegata con ogni più
3 ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso,
salvo quelli non delegabili per legge e/o per statuto. Di talché, la stessa durante l'ispezione provvedeva a contattare il consulente fiscale ed il consulente del lavoro, oltre a fornire documentazione afferente alla posizione dei lavoratori presenti, palesando di fatto la propria carica, i propri poteri ed il rapporto organico con la società. L'art. 3 della Legge 689/1981 stabilisce che “Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Orbene, in ipotesi quali l'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la responsabilità è da intendersi in capo al soggetto che detiene il potere di ordinaria amministrazione, ciò comportando il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Venendo poi all'eccezione di nullità ed inesistenza del verbale unico a causa dell'invocato difetto di notificazione, anche tale motivo è infondato. Come già
premesso, parte resistente produceva in giudizio il verbale unico di accertamento e notificazione del 16/02/2015 corredato della relata di notifica nei confronti di quale autrice della violazione e quale Parte_1
procuratore generale della società obbligata in solido. Dal punto di vista del rispetto dei termini indicati dall'art. 14 della L. 689/1981, tale notifica è da ritenersi tempestiva riferendosi ad una violazione risalente al 21/11/2014.
Venendo al merito delle violazioni contestate, anche sul punto parte resistente provava adeguatamente i presupposti sottesi all'ordinanza ingiunzione. In
merito all'ispezione del 21/11/2014, con particolare riferimento alle posizioni di
4 e , parte resistente depositava i verbali di Per_1 Persona_2
sommarie informazioni assunte durante l'ispezione. Orbene, nel verbale del
11/12/2014 il dichiarava “Preciso, ricordando meglio, che dopo un Per_2
colloquio di lavoro con personale della società ho iniziato a lavorare Pt_2
nella seconda metà del mese di ottobre 2013. In considerazione dei periodi di
assenza per riposi, ferie, malattia e riduzione di lavoro per necessità aziendali
in carenza di clienti, ho lavorato mediamente per 5 giorni settimanali nei mesi
da ottobre 2013 a maggio 2014 e dal mese di ottobre 2014 al 21.11.2014
mentre nei mesi da giugno a settembre 2014 ho lavorato in media 03 giorni a
settimana. La retribuzione corrispostami è stata mediamente pari a € 840,00
mensili”. Quanto dichiarato risulta coerente con la Comunicazione obbligatoria
UN del 10/12/2024, effettuata dalla società successivamente Pt_2
all'ispezione del novembre 2014.
Per quanto riguarda, invece, la lavoratrice , dal controllo effettuato Per_1
e dalle dichiarazioni rese dalla diretta interessata emergeva che la stessa avesse iniziato il rapporto di lavoro a ridosso dell'ispezione che, difatti, veniva effettuata durante il suo ultimo giorno di prova. Tuttavia, anche in tal caso, la
Comunicazione obbligatoria UN risulta successiva alla data del controllo,
elemento quest'ultimo idoneo a giustificare l'irrogazione della sanzione.
Come già evidenziato, in virtù dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, una volta che l'Amministrazione resistente ha sufficientemente adempiuto all'onere della prova ricadente sulla stessa, spetta all'opponente dar prova di eventuali circostanze estintive, modificative o impeditive in grado di paralizzare l'avversa pretesa. Ebbene, nel caso che ci occupa parte opponente non assolveva a tale incombenza.
5 Difatti, le due prove orali raccolte all'udienza del 17/02/2022 non presentavano elementi utili a dimostrare l'infondatezza dei presupposti della sanzione irrogata, in quanto i testi escussi, entrambi legati alla società da Pt_2
rapporti di lavoro pregressi o in essere, si limitavano a precisare circostanze inconferenti e irrilevanti per il caso in esame.
Infine, deve rigettarsi anche la domanda subordinata di riduzione dell'importo della sanzione in quanto formulata in maniera del tutto generica, atteso che l'opponente non allegava alcun elemento di diritto o di fatto in grado di legittimare la riduzione richiesta. D'altronde, va rilevato che la somma indicata nell'ordinanza impugnata deve reputarsi coerente con il tipo di violazione accertata, rientra nei limiti edittali previsti dalla legge, appare proporzionata alla gravità della trasgressione accertata e risulta anche vicina al minimo edittale
(tenuto conto del numero di lavoratori irregolari e di giornate lavorative contestate).
Consegue a ciò il rigetto del presente ricorso con assorbimento di qualsiasi altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e con la riduzione di cui all'art 9, comma 2, d.lgs. 14/09/2015, n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
6 - Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' di liquidate in € 2.032,00 oltre spese Controparte_1 CP_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 01/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5722/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Tanzillo Parte_1
RICORRENTE
contro con il Controparte_1
patrocinio dal funzionario delegato avv.to Luciano Scafidi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso, inizialmente presentato innanzi al Tribunale di Nola in funzione di
Giudice del lavoro e poi riassegnato alla Prima Sezione Civile, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1148/2018 del
15/10/2018, emessa dall' di con la quale le Controparte_1 CP_1
veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.970,00.
In particolare, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza presso l'Hotel “I
Gigli”, in data 21/11/2014, si accertava la violazione dell'art. 3, comma 3, del
D.L. n. 12/2002 s.m.i.; in merito, la ricorrente lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità del verbale unico per difetto di notifica dell'ordinanza – ingiunzione e contestava le violazioni accertate.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con due escussioni testimoniali e infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva
2 all'udienza cartolare del 30/09/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, è opportuno evidenziare che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, è sull'amministrazione opposta che grava l'onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa,
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a
titolo di sanzione amministrativa, qualora sia contestata la ricorrenza
dell'infrazione contestata, e, quindi, dei presupposti della pretesa creditoria
dell'amministrazione, resta a carico di questa ultima, in applicazione dei
principi generali sull'onere della prova, la dimostrazione dei suddetti
presupposti, mentre incombe all'opponente di provare le eventuali circostanze
modificative od estintive del credito medesimo” (Cass. civ. 1217/1983)
In virtù del richiamato principio, l' provvedeva, Controparte_1
in particolare, a depositare in giudizio il processo verbale di verifica del
21/11/2014, il verbale unico di accertamento e notificazione del 16/02/2015
accompagnato dalla relata di notifica, la trasmissione del rapporto ex art. 17
Legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione nr. 1148/2018 con relata di notifica,
i processi verbali di rilevamento ed identificazione del personale e la visura storica della Controparte_2
Come emerge da tale compendio documentale, in particolare dal verbale di primo accesso e dalla visura storica della predetta società, Parte_1
all'epoca dei fatti rivestiva la carica di amministratrice delegata con ogni più
3 ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso,
salvo quelli non delegabili per legge e/o per statuto. Di talché, la stessa durante l'ispezione provvedeva a contattare il consulente fiscale ed il consulente del lavoro, oltre a fornire documentazione afferente alla posizione dei lavoratori presenti, palesando di fatto la propria carica, i propri poteri ed il rapporto organico con la società. L'art. 3 della Legge 689/1981 stabilisce che “Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Orbene, in ipotesi quali l'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la responsabilità è da intendersi in capo al soggetto che detiene il potere di ordinaria amministrazione, ciò comportando il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Venendo poi all'eccezione di nullità ed inesistenza del verbale unico a causa dell'invocato difetto di notificazione, anche tale motivo è infondato. Come già
premesso, parte resistente produceva in giudizio il verbale unico di accertamento e notificazione del 16/02/2015 corredato della relata di notifica nei confronti di quale autrice della violazione e quale Parte_1
procuratore generale della società obbligata in solido. Dal punto di vista del rispetto dei termini indicati dall'art. 14 della L. 689/1981, tale notifica è da ritenersi tempestiva riferendosi ad una violazione risalente al 21/11/2014.
Venendo al merito delle violazioni contestate, anche sul punto parte resistente provava adeguatamente i presupposti sottesi all'ordinanza ingiunzione. In
merito all'ispezione del 21/11/2014, con particolare riferimento alle posizioni di
4 e , parte resistente depositava i verbali di Per_1 Persona_2
sommarie informazioni assunte durante l'ispezione. Orbene, nel verbale del
11/12/2014 il dichiarava “Preciso, ricordando meglio, che dopo un Per_2
colloquio di lavoro con personale della società ho iniziato a lavorare Pt_2
nella seconda metà del mese di ottobre 2013. In considerazione dei periodi di
assenza per riposi, ferie, malattia e riduzione di lavoro per necessità aziendali
in carenza di clienti, ho lavorato mediamente per 5 giorni settimanali nei mesi
da ottobre 2013 a maggio 2014 e dal mese di ottobre 2014 al 21.11.2014
mentre nei mesi da giugno a settembre 2014 ho lavorato in media 03 giorni a
settimana. La retribuzione corrispostami è stata mediamente pari a € 840,00
mensili”. Quanto dichiarato risulta coerente con la Comunicazione obbligatoria
UN del 10/12/2024, effettuata dalla società successivamente Pt_2
all'ispezione del novembre 2014.
Per quanto riguarda, invece, la lavoratrice , dal controllo effettuato Per_1
e dalle dichiarazioni rese dalla diretta interessata emergeva che la stessa avesse iniziato il rapporto di lavoro a ridosso dell'ispezione che, difatti, veniva effettuata durante il suo ultimo giorno di prova. Tuttavia, anche in tal caso, la
Comunicazione obbligatoria UN risulta successiva alla data del controllo,
elemento quest'ultimo idoneo a giustificare l'irrogazione della sanzione.
Come già evidenziato, in virtù dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, una volta che l'Amministrazione resistente ha sufficientemente adempiuto all'onere della prova ricadente sulla stessa, spetta all'opponente dar prova di eventuali circostanze estintive, modificative o impeditive in grado di paralizzare l'avversa pretesa. Ebbene, nel caso che ci occupa parte opponente non assolveva a tale incombenza.
5 Difatti, le due prove orali raccolte all'udienza del 17/02/2022 non presentavano elementi utili a dimostrare l'infondatezza dei presupposti della sanzione irrogata, in quanto i testi escussi, entrambi legati alla società da Pt_2
rapporti di lavoro pregressi o in essere, si limitavano a precisare circostanze inconferenti e irrilevanti per il caso in esame.
Infine, deve rigettarsi anche la domanda subordinata di riduzione dell'importo della sanzione in quanto formulata in maniera del tutto generica, atteso che l'opponente non allegava alcun elemento di diritto o di fatto in grado di legittimare la riduzione richiesta. D'altronde, va rilevato che la somma indicata nell'ordinanza impugnata deve reputarsi coerente con il tipo di violazione accertata, rientra nei limiti edittali previsti dalla legge, appare proporzionata alla gravità della trasgressione accertata e risulta anche vicina al minimo edittale
(tenuto conto del numero di lavoratori irregolari e di giornate lavorative contestate).
Consegue a ciò il rigetto del presente ricorso con assorbimento di qualsiasi altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e con la riduzione di cui all'art 9, comma 2, d.lgs. 14/09/2015, n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
6 - Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' di liquidate in € 2.032,00 oltre spese Controparte_1 CP_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 01/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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