CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 773 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO CALCAGNO Controparte_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. TOSCHI DANILA C.F._1
( ) in VIA SARAGOZZA n. 12 BOLOGNA;
C.F._2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. NEGRI GIUSEPPE Controparte_2 C.F._3
( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA CANTELLI, 9 C.F._4
43100 PARMA;
APPELLATO
1 ( ), con il patrocinio degli Avv.ti MATTIA Controparte_3 P.IVA_2
AMBANELLI ( ) e SILVIA SANTI ( ), con C.F._5 C.F._6
domicilio eletto presso lo Studio del primo in VIA CANTELLI, 9 43100 PARMA;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 54 del 2.10.2020-15.01.2021 del Tribunale di Parma
oggetto: Azione di regresso
CONCLUSIONI
Parte appellante: previe le declaratorie in punto responsabilità e quelle ulteriori meglio viste, condannare l'Arch. al risarcimento del danno subito dalla deducente nella Controparte_2 misura di € (112.000,00 + 64.000,00 = 176.000 : 2) = 88.000,00, o quella minore meglio vista;
con rivalutazione ed interessi di legge dalla data dei pagamenti a quella del saldo;
vinti spese ed onorari del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'Avv. M. CALCAGNO, che ne è anticipatario, nonché spese di CTU;
condannare altresì il lla restituzione dell'importo CP_2 di € 16.050,32 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli accessori di legge dalla data dell'esborso all'effettivo saldo”.
Parte appellata : In via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione di quanto previsto all'art. 342 cpc: Nel merito, rigettare l'appello confermando in ogni sua parte la Sentenza di primo grado del Tribunale di Parma n. 34/2021 depositata il 29/1/2021 con condanna dell'appellante alle spese anche di questo grado del giudizio. In subordine, in denegato caso di accoglimento dell'appello, accogliere le conclusioni già precisate in primo grado, affinché la chiamata spa (ora ) sia dichiarata tenuta a CP_4 Controparte_5 manlevare e garantire l'assicurato e convenuto da ogni pretesa attorea, con condanna a CP_2 rifondergli ogni somma che sarà eventualmente tenuto a pagare a parte appellante, fatta salva l'operatività della franchigia. Con vittoria delle competenze di lite oltre rimb.forf. Cpa ed Iva.
Parte appellata (UNIPOLSAI): respingere l'appello proposto da parte e per Controparte_1 l'effetto respingere le domande tutte formulate nei confronti di , siccome Controparte_3 inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate o come meglio;
in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese vantate nei confronti di , dichiarare CP_3 l'operatività della franchigia di polizza di Euro 5.000,00 restante a carico diretto dell'assicurato, con garanzia operante senza vincolo di solidarietà passiva e fatto salvo il regresso nei confronti dei coobbligati;
in ogni caso vittoria di spese ed accessori di causa”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 54/2021 il Tribunale di Parma respingeva l'azione di regresso proposta da
[...]
nei confronti dell'Arch. in quanto il giudicante riteneva il convenuto esente CP_1 Controparte_6 da responsabilità per l'infortunio occorso al signor presso il cantiere delle Parte_1
committenti e , visto che l'evento era avvenuto prima che venisse Controparte_7 Parte_2 autorizzato l'inizio dei lavori e quando erano in corso opere (sostituzione di una trave di colmo, di cui era stata segnalata verbalmente la necessità solo al marito di una delle committenti), non ricomprese nel contratto d'appalto sulla base del quale il aveva redatto il PSC ed assunto il CP_6
ruolo di CSE. Spese secondo soccombenza.
Il tribunale rilevava che dalle risultanze in atti era emerso che il sinistro era avvenuto prima che la rete di protezione, all'interno del fienile, venisse installata e che l'appaltatore, (in Testimone_1 qualità di effettivo datore di lavoro) non aveva imposto al i indossare l'imbracatura per salire Pt_1
sul tetto, dal quale l'operaio era caduto procurandosi gravi lesioni e riportando un'invalidità permanente del 28%.
Proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per aver il primo Controparte_1
giudice erroneamente escluso la pari e solidale responsabilità del CSE, di cui chiedeva la condanna in regresso del 50% dell'importo corrisposto all' e al CP_8 Pt_1
Concludeva come in epigrafe
Si costituivano e (terza chiamata in manleva dal convenuto in Controparte_2 Controparte_5
primo grado) contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
L'unico motivo di doglianza proposto da , riguarda la corresponsabilità dell'Arch. CP_1
CSE, (assicurato presso nella causazione dell'evento che il primo giudice aveva CP_2 CP_3 escluso perché l'infortunio era avvenuto nel corso dell'esecuzione di alcune opere non rientranti nei lavori per i quali il professionista era stato incaricato dai committenti e che quindi non erano ricompresi nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ed inoltre, perché l'evento era avvenuto prima dell'inizio dei lavori di manutenzione sulla copertura, ovvero nel corso delle opere di allestimento del cantiere.
L'appellante, nel suo atto introduttivo, richiama copiosa giurisprudenza tesa a provare la dedotta responsabilità del CSE nel caso di inadeguatezza del piano per la sicurezza e tuttavia, dagli atti emerge che il PSC era stato riconosciuto idoneo (doc. 19), ma le opere in esso previste non erano state
3 integralmente completate. Nel processo penale svoltosi a carico del (appaltatore) era emerso Tes_1 infatti che quest'ultimo aveva trasgredito alle prescrizioni del CSE, in quanto non aveva realizzato la rete anticaduta, all'interno del fienile e non aveva imposto al di indossare l'imbracatura che Pt_1
era rimasta inutilizzata in cantiere.
Secondo le deduzioni dell'appellante, la circostanza che il CSE non fosse al corrente della necessità di sostituzione di una trave che era risultata lesionata (opera eseguita dall'appaltatore su autorizzazione del marito di una delle committenti), non escluderebbe la responsabilità del coordinatore della sicurezza che fra i suoi compiti ha anche quello di controllare e vigilare sull'andamento dei lavori al fine di adeguare il PSC ad eventuali nuove lavorazioni in corso d'opera.
Ebbene, va considerato che il aveva prudentemente considerato nel suo Piano per la CP_2 sicurezza l'eventualità che le strutture esistenti del tetto potessero cedere nel corso dei lavori e per questo, pur non essendo previsto nel contratto d'appalto lo smantellamento del tetto (che poi era stato parzialmente eseguito dall'appaltatore), aveva dato disposizioni per la realizzazione di una rete anticaduta all'interno del fienile, opera che sarebbe stata in sé sufficiente ad evitare le gravi lesioni riportate dal Pt_1
Non solo, il piano di sicurezza prevedeva anche che nessuno potesse accedere al tetto senza l'imbracatura di sicurezza, tant'è che, quando il CSE si avvide, nel corso del sopralluogo del
21.9.2009 che il si trovava sul tetto senza aver indossato l'imbracatura, gli ordinò di scendere Pt_1 immediatamente e rinnovò sia al che al l'ordine di realizzare la rete anticaduta e di Pt_1 Tes_1 munirsi dell'imbracatura di sicurezza in numero corrispondente a quello degli addetti al cantiere, inoltre comunicava loro che sarebbe tornato in cantiere il 23 (ovvero due giorni dopo) per verificare se lo stato di realizzazione delle opere di allestimento del cantiere fosse idoneo ad autorizzare l'inizio dei lavori. Il sinistro è accaduto il 23.9.2009, al mattino, prima che il sopralluogo programmato dal avvenisse. CP_2
Alla luce di quanto sopra, diviene irrilevante la circostanza che sul tetto fosse in corso di esecuzione un'opera che non era prevista nel contratto d'appalto (la sostituzione di una trave), poiché il PSC era stato comunque redatto in modo tale da essere idoneo anche per l'ipotesi di cedimento della struttura del tetto, tant'è che la rete anticaduta all'interno del fienile era prevista proprio a protezione di un'eventuale caduta dal tetto causata dal crollo della parte strutturale (i lavori appaltati prevedevano solo la ripassatura delle tegole, quindi il tetto non avrebbe dovuto subire alcun intervento strutturale).
I lavori di allestimento del cantiere erano iniziati il 18 settembre 2009 e il 21 successivo il CSE aveva effettuato un primo sopralluogo per la verifica dell'installazione delle misure di sicurezza, alcune delle quali erano già state realizzate (le barriere sui lati esterni del tetto) ed altre, come la rete di
4 sicurezza all'interno, erano in procinto di esserlo. Anche l'imbracatura era presente in cantiere, ma non la indossava all'arrivo del CSE, e per questo il gli intimava di scendere. Pt_1 CP_2
Il terzo accesso al cantiere era stato programmato per il 23 proprio al fine di effettuare un ultimo controllo relativo alle opere provvisionali e autorizzare l'inizio delle lavorazioni.
L'appellante elenca, in comparsa conclusionale, gli inadempimenti che, a suo avviso, il CSE avrebbe commesso e che nello specifico sarebbero consistite nel colpevole ritardo, dopo tre giorni di lavorazione, della verifica dell'adeguamento dell'impresa alle prescrizioni del piano di sicurezza, per inadeguato controllo della realizzazione delle opere prescritte nel piano di sicurezza, per mancata contestazione scritta all'impresa, per mancata segnalazione ai committenti o al Responsabile dei lavori, per mancata sospensione dei lavori in una situazione di pericolo grave ed imminente.
In realtà, la condotta del CSE è risultata corretta, avendo questi redatto un piano della sicurezza che prevedeva tutti gli accorgimenti necessari per assicurare che i lavori si svolgessero in sicurezza;
aveva eseguito un sopralluogo di verifica nel corso dei lavori di allestimento del cantiere e ne aveva programmato uno ulteriore a due giorni di distanza, proprio per la verifica dell'esecuzione delle opere provvisionali mancanti ed in particolare dell'installazione della rete di protezione all'interno del fienile. Il sinistro, però, è avvenuto nel corso di esecuzione di opere di cui il CSE non era stato messo al corrente e nel momento in cui il danneggiato non indossava l'imbracatura a sua disposizione presso il cantiere, (nonostante che già due giorni prima il CSE gli avesse intimato di scendere immediatamente dal tetto, proprio perché privo dell'imbracatura obbligatoria).
Orbene, nel caso che ci occupa, non solo, il cantiere era ancora in fase di allestimento, tant'è che lo stesso riferiva che il CSE lo aveva avvertito di attendere l'ulteriore verifica programmata per Tes_1
il 23.9.2009 e solo dopo detta verifica avrebbe autorizzato l'inizio dei lavori, ma manca CP_2
anche la possibile interferenza fra lavorazioni eseguite fa imprese diverse, atteso che le indagini dell'ITL hanno evidenziato la natura di rapporto di lavoro dipendente fra e Tes_1 Pt_1
Inoltre, va osservato che, come la SC ha chiarito, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto “In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”. (Cass. n. 2293/2020)
In definitiva, la sconsiderata ed autonoma iniziativa dell'impresa non può ricadere sul CSE al quale
5 nessun addebito può essere mosso.
Non vi era infatti alcun pericolo imminente e direttamente percepibile che imponesse la sospensione dei lavori e dunque ha correttamente disposto che l'impresa continuasse nella realizzazione CP_2
delle opere provvisionali. Non è emerso che il CSE avesse elementi per sospettare che il il Tes_1
giorno successivo, invece che dedicarsi all'installazione della rete, si sarebbe impegnato a creare un'apertura nel tetto per effettuare, il giorno dopo ancora, 23 settembre, la sostituzione di una trave di colmo, senza preoccuparsi di avvertire la committenza o qualcuno dei tecnici di questa e soprattutto senza assicurarsi che il avesse indossato l'imbracatura di sicurezza. Pt_1
Dunque, va escluso che vi siano state omissioni da parte del CSE, mentre è pacifico che per evitare le gravi lesioni conseguite alla caduta, sarebbe bastato che quantomeno il avesse indossato Pt_1
l'imbracatura.
E di questa omissione è responsabile esclusivamente il datore di lavoro e per esso risponde la sua assicurazione.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 54/2021 del CP_1 CP_1
Tribunale di Parma
condanna a rifondere a e le Controparte_1 Controparte_2 CP_3
spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna parte in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
6 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 773 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO CALCAGNO Controparte_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. TOSCHI DANILA C.F._1
( ) in VIA SARAGOZZA n. 12 BOLOGNA;
C.F._2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. NEGRI GIUSEPPE Controparte_2 C.F._3
( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA CANTELLI, 9 C.F._4
43100 PARMA;
APPELLATO
1 ( ), con il patrocinio degli Avv.ti MATTIA Controparte_3 P.IVA_2
AMBANELLI ( ) e SILVIA SANTI ( ), con C.F._5 C.F._6
domicilio eletto presso lo Studio del primo in VIA CANTELLI, 9 43100 PARMA;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 54 del 2.10.2020-15.01.2021 del Tribunale di Parma
oggetto: Azione di regresso
CONCLUSIONI
Parte appellante: previe le declaratorie in punto responsabilità e quelle ulteriori meglio viste, condannare l'Arch. al risarcimento del danno subito dalla deducente nella Controparte_2 misura di € (112.000,00 + 64.000,00 = 176.000 : 2) = 88.000,00, o quella minore meglio vista;
con rivalutazione ed interessi di legge dalla data dei pagamenti a quella del saldo;
vinti spese ed onorari del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'Avv. M. CALCAGNO, che ne è anticipatario, nonché spese di CTU;
condannare altresì il lla restituzione dell'importo CP_2 di € 16.050,32 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli accessori di legge dalla data dell'esborso all'effettivo saldo”.
Parte appellata : In via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione di quanto previsto all'art. 342 cpc: Nel merito, rigettare l'appello confermando in ogni sua parte la Sentenza di primo grado del Tribunale di Parma n. 34/2021 depositata il 29/1/2021 con condanna dell'appellante alle spese anche di questo grado del giudizio. In subordine, in denegato caso di accoglimento dell'appello, accogliere le conclusioni già precisate in primo grado, affinché la chiamata spa (ora ) sia dichiarata tenuta a CP_4 Controparte_5 manlevare e garantire l'assicurato e convenuto da ogni pretesa attorea, con condanna a CP_2 rifondergli ogni somma che sarà eventualmente tenuto a pagare a parte appellante, fatta salva l'operatività della franchigia. Con vittoria delle competenze di lite oltre rimb.forf. Cpa ed Iva.
Parte appellata (UNIPOLSAI): respingere l'appello proposto da parte e per Controparte_1 l'effetto respingere le domande tutte formulate nei confronti di , siccome Controparte_3 inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate o come meglio;
in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese vantate nei confronti di , dichiarare CP_3 l'operatività della franchigia di polizza di Euro 5.000,00 restante a carico diretto dell'assicurato, con garanzia operante senza vincolo di solidarietà passiva e fatto salvo il regresso nei confronti dei coobbligati;
in ogni caso vittoria di spese ed accessori di causa”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 54/2021 il Tribunale di Parma respingeva l'azione di regresso proposta da
[...]
nei confronti dell'Arch. in quanto il giudicante riteneva il convenuto esente CP_1 Controparte_6 da responsabilità per l'infortunio occorso al signor presso il cantiere delle Parte_1
committenti e , visto che l'evento era avvenuto prima che venisse Controparte_7 Parte_2 autorizzato l'inizio dei lavori e quando erano in corso opere (sostituzione di una trave di colmo, di cui era stata segnalata verbalmente la necessità solo al marito di una delle committenti), non ricomprese nel contratto d'appalto sulla base del quale il aveva redatto il PSC ed assunto il CP_6
ruolo di CSE. Spese secondo soccombenza.
Il tribunale rilevava che dalle risultanze in atti era emerso che il sinistro era avvenuto prima che la rete di protezione, all'interno del fienile, venisse installata e che l'appaltatore, (in Testimone_1 qualità di effettivo datore di lavoro) non aveva imposto al i indossare l'imbracatura per salire Pt_1
sul tetto, dal quale l'operaio era caduto procurandosi gravi lesioni e riportando un'invalidità permanente del 28%.
Proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per aver il primo Controparte_1
giudice erroneamente escluso la pari e solidale responsabilità del CSE, di cui chiedeva la condanna in regresso del 50% dell'importo corrisposto all' e al CP_8 Pt_1
Concludeva come in epigrafe
Si costituivano e (terza chiamata in manleva dal convenuto in Controparte_2 Controparte_5
primo grado) contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
L'unico motivo di doglianza proposto da , riguarda la corresponsabilità dell'Arch. CP_1
CSE, (assicurato presso nella causazione dell'evento che il primo giudice aveva CP_2 CP_3 escluso perché l'infortunio era avvenuto nel corso dell'esecuzione di alcune opere non rientranti nei lavori per i quali il professionista era stato incaricato dai committenti e che quindi non erano ricompresi nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ed inoltre, perché l'evento era avvenuto prima dell'inizio dei lavori di manutenzione sulla copertura, ovvero nel corso delle opere di allestimento del cantiere.
L'appellante, nel suo atto introduttivo, richiama copiosa giurisprudenza tesa a provare la dedotta responsabilità del CSE nel caso di inadeguatezza del piano per la sicurezza e tuttavia, dagli atti emerge che il PSC era stato riconosciuto idoneo (doc. 19), ma le opere in esso previste non erano state
3 integralmente completate. Nel processo penale svoltosi a carico del (appaltatore) era emerso Tes_1 infatti che quest'ultimo aveva trasgredito alle prescrizioni del CSE, in quanto non aveva realizzato la rete anticaduta, all'interno del fienile e non aveva imposto al di indossare l'imbracatura che Pt_1
era rimasta inutilizzata in cantiere.
Secondo le deduzioni dell'appellante, la circostanza che il CSE non fosse al corrente della necessità di sostituzione di una trave che era risultata lesionata (opera eseguita dall'appaltatore su autorizzazione del marito di una delle committenti), non escluderebbe la responsabilità del coordinatore della sicurezza che fra i suoi compiti ha anche quello di controllare e vigilare sull'andamento dei lavori al fine di adeguare il PSC ad eventuali nuove lavorazioni in corso d'opera.
Ebbene, va considerato che il aveva prudentemente considerato nel suo Piano per la CP_2 sicurezza l'eventualità che le strutture esistenti del tetto potessero cedere nel corso dei lavori e per questo, pur non essendo previsto nel contratto d'appalto lo smantellamento del tetto (che poi era stato parzialmente eseguito dall'appaltatore), aveva dato disposizioni per la realizzazione di una rete anticaduta all'interno del fienile, opera che sarebbe stata in sé sufficiente ad evitare le gravi lesioni riportate dal Pt_1
Non solo, il piano di sicurezza prevedeva anche che nessuno potesse accedere al tetto senza l'imbracatura di sicurezza, tant'è che, quando il CSE si avvide, nel corso del sopralluogo del
21.9.2009 che il si trovava sul tetto senza aver indossato l'imbracatura, gli ordinò di scendere Pt_1 immediatamente e rinnovò sia al che al l'ordine di realizzare la rete anticaduta e di Pt_1 Tes_1 munirsi dell'imbracatura di sicurezza in numero corrispondente a quello degli addetti al cantiere, inoltre comunicava loro che sarebbe tornato in cantiere il 23 (ovvero due giorni dopo) per verificare se lo stato di realizzazione delle opere di allestimento del cantiere fosse idoneo ad autorizzare l'inizio dei lavori. Il sinistro è accaduto il 23.9.2009, al mattino, prima che il sopralluogo programmato dal avvenisse. CP_2
Alla luce di quanto sopra, diviene irrilevante la circostanza che sul tetto fosse in corso di esecuzione un'opera che non era prevista nel contratto d'appalto (la sostituzione di una trave), poiché il PSC era stato comunque redatto in modo tale da essere idoneo anche per l'ipotesi di cedimento della struttura del tetto, tant'è che la rete anticaduta all'interno del fienile era prevista proprio a protezione di un'eventuale caduta dal tetto causata dal crollo della parte strutturale (i lavori appaltati prevedevano solo la ripassatura delle tegole, quindi il tetto non avrebbe dovuto subire alcun intervento strutturale).
I lavori di allestimento del cantiere erano iniziati il 18 settembre 2009 e il 21 successivo il CSE aveva effettuato un primo sopralluogo per la verifica dell'installazione delle misure di sicurezza, alcune delle quali erano già state realizzate (le barriere sui lati esterni del tetto) ed altre, come la rete di
4 sicurezza all'interno, erano in procinto di esserlo. Anche l'imbracatura era presente in cantiere, ma non la indossava all'arrivo del CSE, e per questo il gli intimava di scendere. Pt_1 CP_2
Il terzo accesso al cantiere era stato programmato per il 23 proprio al fine di effettuare un ultimo controllo relativo alle opere provvisionali e autorizzare l'inizio delle lavorazioni.
L'appellante elenca, in comparsa conclusionale, gli inadempimenti che, a suo avviso, il CSE avrebbe commesso e che nello specifico sarebbero consistite nel colpevole ritardo, dopo tre giorni di lavorazione, della verifica dell'adeguamento dell'impresa alle prescrizioni del piano di sicurezza, per inadeguato controllo della realizzazione delle opere prescritte nel piano di sicurezza, per mancata contestazione scritta all'impresa, per mancata segnalazione ai committenti o al Responsabile dei lavori, per mancata sospensione dei lavori in una situazione di pericolo grave ed imminente.
In realtà, la condotta del CSE è risultata corretta, avendo questi redatto un piano della sicurezza che prevedeva tutti gli accorgimenti necessari per assicurare che i lavori si svolgessero in sicurezza;
aveva eseguito un sopralluogo di verifica nel corso dei lavori di allestimento del cantiere e ne aveva programmato uno ulteriore a due giorni di distanza, proprio per la verifica dell'esecuzione delle opere provvisionali mancanti ed in particolare dell'installazione della rete di protezione all'interno del fienile. Il sinistro, però, è avvenuto nel corso di esecuzione di opere di cui il CSE non era stato messo al corrente e nel momento in cui il danneggiato non indossava l'imbracatura a sua disposizione presso il cantiere, (nonostante che già due giorni prima il CSE gli avesse intimato di scendere immediatamente dal tetto, proprio perché privo dell'imbracatura obbligatoria).
Orbene, nel caso che ci occupa, non solo, il cantiere era ancora in fase di allestimento, tant'è che lo stesso riferiva che il CSE lo aveva avvertito di attendere l'ulteriore verifica programmata per Tes_1
il 23.9.2009 e solo dopo detta verifica avrebbe autorizzato l'inizio dei lavori, ma manca CP_2
anche la possibile interferenza fra lavorazioni eseguite fa imprese diverse, atteso che le indagini dell'ITL hanno evidenziato la natura di rapporto di lavoro dipendente fra e Tes_1 Pt_1
Inoltre, va osservato che, come la SC ha chiarito, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto “In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”. (Cass. n. 2293/2020)
In definitiva, la sconsiderata ed autonoma iniziativa dell'impresa non può ricadere sul CSE al quale
5 nessun addebito può essere mosso.
Non vi era infatti alcun pericolo imminente e direttamente percepibile che imponesse la sospensione dei lavori e dunque ha correttamente disposto che l'impresa continuasse nella realizzazione CP_2
delle opere provvisionali. Non è emerso che il CSE avesse elementi per sospettare che il il Tes_1
giorno successivo, invece che dedicarsi all'installazione della rete, si sarebbe impegnato a creare un'apertura nel tetto per effettuare, il giorno dopo ancora, 23 settembre, la sostituzione di una trave di colmo, senza preoccuparsi di avvertire la committenza o qualcuno dei tecnici di questa e soprattutto senza assicurarsi che il avesse indossato l'imbracatura di sicurezza. Pt_1
Dunque, va escluso che vi siano state omissioni da parte del CSE, mentre è pacifico che per evitare le gravi lesioni conseguite alla caduta, sarebbe bastato che quantomeno il avesse indossato Pt_1
l'imbracatura.
E di questa omissione è responsabile esclusivamente il datore di lavoro e per esso risponde la sua assicurazione.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 54/2021 del CP_1 CP_1
Tribunale di Parma
condanna a rifondere a e le Controparte_1 Controparte_2 CP_3
spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna parte in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
6 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
7