Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2021, proposto da Carini Service S.n.c. di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Armetta, Antonio Gabriele Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Copal S.C. A R.L., Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Palermo in Liquidazione – Gestione Separata Irsap, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento denominato “avviso di avvio di procedimento per annullamento della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 19 della L. 241/90”, notificato a mezzo pec alla Società ricorrente il 28/05/2021, con cui il Capo della Rip. VI del Comune di Carini disponeva la sospensione immediata dell'efficacia della segnalazione certificata di agibilità prot. n. -OMISSIS- del 03/05/2021 invitando la ricorrente “a conformare l'attività tenendo conto dei rilievi formulati dall'Ufficio” entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto con la precisazione che il provvedimento in parola doveva “considerarsi sin da ora provvedimento definitivo in relazione a quanto sopra disposto” e quindi con la sospensione immediata dell'efficacia della segnalazione certificata di agibilità - a tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, salute e sicurezza pubblica – e “al divieto di prosecuzione dell'attività … per l'accertata carenza di presupposti per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente espone, in sintesi, che con atto di compravendita del 20 dicembre 2012 ha acquistato dal Consorzio CO.P.A.L. s.c.a. a r.l. un lotto di terreno (fg. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- sub. -OMISSIS-), ricompreso nel piano particolareggiato attuativo della zona D4 del PRASI, destinato alla realizzazione di un edificio per attività artigianale.
Il comparto era disciplinato da una convenzione urbanistica stipulata il 2 marzo 2010 tra l’A.S.I. (oggi IRSAP) e il Consorzio CO.P.A.L., che prevedeva la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione al concedente, nonché l’obbligo, in capo al Consorzio CO.P.A.L., di realizzare e collaudare le opere di urbanizzazione primaria, garantito da apposita polizza fideiussoria.
In tale contesto, e in considerazione dello stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione dell’intero comparto, il SUAP del Comune di Carini, con provvedimento n. -OMISSIS- del 28 marzo 2014, rilasciava alla ricorrente la concessione edilizia per la realizzazione dell’edificio artigianale.
Le opere venivano realizzate e dichiarate ultimate in data 3 maggio 2021, con deposito della segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.), corredata dalle prescritte asseverazioni tecniche, dalle certificazioni degli impianti e dal collaudo statico, attestanti la piena conformità dell’immobile al progetto approvato e la sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità.
L’edificio risultava autonomamente utilizzabile e funzionale all’attività della ricorrente; peraltro, in assenza del collaudo della rete fognaria consortile, la stessa aveva provveduto a dotare il manufatto di una vasca a tenuta per lo smaltimento dei reflui mediante ditta autorizzata.
Con il provvedimento impugnato, il Responsabile della Ripartizione VI del Comune di Carini dichiarava inefficace la S.C.A., disponendo altresì il divieto di prosecuzione dell’attività, sul presupposto della mancata integrale realizzazione e del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione del 2 marzo 2010.
L’Amministrazione riteneva che il titolo edilizio subordinasse l’agibilità al completamento e collaudo delle urbanizzazioni e configurava, altresì, una presunta non veridicità delle dichiarazioni rese nella S.C.A., richiamando profili di tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.
La ricorrente presentava tempestive osservazioni in data 7 giugno 2021, evidenziando la conformità edilizia del fabbricato, l’assenza di false dichiarazioni e l’adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire la piena salubrità e funzionalità dell’immobile. A tali osservazioni il Comune non dava riscontro, né risultano essere state acquisite informazioni circa le iniziative del Consorzio CO.P.A.L. o dell’IRSAP in ordine al completamento e collaudo delle urbanizzazioni.
Persistendo gli effetti del provvedimento interdittivo, la ricorrente propone il presente ricorso per l’annullamento degli atti impugnati, ritenuti gravemente lesivi dei propri diritti e delle legittime aspettative ingenerate dai titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione comunale.
2. Il primo motivo di doglianza attiene a violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 del D.P.R. 380/01, carenza di potere, carenza motivazionale.
Il Comune resistente avrebbe illegittimamente dichiarato inefficace la segnalazione certificata di agibilità presentata dalla società ricorrente non sulla base della verifica della salubrità dell’edificio e dello stato edilizio dello stesso, come previsto dalla legge, ma sulla base del mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione individuate nella convenzione urbanistica tra l’IRSAP e il consorzio CO.P.A.L.
Il secondo motivo di doglianza attiene a violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica del potere esercitato, incompetenza.
La pretesa del Comune di subordinare la segnalazione certificata di agibilità alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di un soggetto terzo determinerebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, stante la dichiarata inefficacia della S.C.A. sulla base di circostanze – quali il completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione - attinenti a fatti di terzi e, segnatamente, all’inadempimento di obbligazioni scaturenti dal rapporto convenzionale esistente tra soggetti estranei.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, avversando e contestando le deduzioni ricorsuali, e chiedendone il respingimento.
4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il rinvio della causa, diversamente da quanto richiesto dal difensore di parte ricorrente a cui ha aderito parte resistente.
Non sussistono infatti i casi eccezionali di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in quanto la sussistenza di generiche trattative non è ragione straordinaria che consenta di rinviare una causa.
6. Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
7. Con riguardo al primo motivo di doglianza deve evidenziarsi che la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.), pur ricondotta al regime della SCIA a seguito della riforma del 2016, conserva la funzione propria del previgente certificato di agibilità, consistente nella verifica non solo dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’edificio, ma anche della sua conformità urbanistico-edilizia (cfr. in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 maggio 2024, n. 3174).
L’agibilità deve essere intesa come sintesi dei requisiti igienico-sanitari e di quelli urbanistico-edilizi, tra i quali rientra il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria previste dalle convenzioni urbanistiche. La normativa esclude la possibilità di riconoscere l’agibilità, anche parziale, in assenza della realizzazione e del collaudo delle opere di urbanizzazione relative all’intero intervento edilizio.
Qualora si accerti l’inesattezza o la non veridicità delle dichiarazioni rese la fattispecie abilitativa non si perfeziona e l’attività non può ritenersi legittimamente esercitata neppure per effetto del decorso del tempo (in termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 24 aprile 2025, n. 8037 e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 5 gennaio 2022, n. 19).
Le convenzioni urbanistiche integrano i presupposti per il riconoscimento dell’agibilità e le relative clausole, ove subordinino l’agibilità al completamento delle opere di urbanizzazione, sono pienamente legittime ed efficaci. La loro violazione determina l’irregolarità dell’intervento edilizio e giustifica la dichiarazione di inefficacia della S.C.A., a prescindere dalla natura negoziale della convenzione ( cfr. , per tutte, Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2021, n. 3836).
8. Con riguardo al secondo motivo di doglianza deve evidenziarsi che il mancato completamento delle opere di urbanizzazione rileva anche nei confronti dell’attuale proprietario dell’immobile, indipendentemente dal fatto che gli obblighi convenzionali siano stati assunti da soggetti terzi.
Le conseguenze dell’inadempimento ricadono sul titolare del manufatto, atteso che le obbligazioni urbanistiche si presumono solidali e che la convenzione subordina l’agibilità al completamento dell’intero sistema infrastrutturale.
Il provvedimento impugnato risulta quindi sorretto da un prevalente interesse pubblico alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene, posto che l’assenza di urbanizzazioni primarie collaudate impedisce il corretto allacciamento alle reti infrastrutturali e compromette la funzionalità degli edifici. In tali ipotesi, l’interesse pubblico prevale sull’affidamento del privato e legittima l’esercizio del potere inibitorio.
9. Occorre comunque chiarire che il provvedimento impugnato determina soltanto la sospensione dell’efficacia della S.C.A..
Da ciò consegue che l’atto in parola continua a esistere e ad essere valido, pur non producendo effetti giuridici per tutta la durata della sospensione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, l’Amministrazione può assumere provvedimenti prescindendo dall’atto di cui trattasi (ovviamente in presenza dei relativi presupposti di fatto e di legittimità, ad iniziare dall’interesse pubblico specifico), il soggetto segnalante deve adoperarsi in ogni sede per superare le ragioni della sospensione e vengono congelati gli effetti pregiudizievoli che la S.C.A. avrebbe potuto produrre nei confronti dell’Amministrazione quanto alle responsabilità, anche nei confronti dei terzi.
In questa ottica va inquadrato l’interesse pubblico, che in tale prospettiva non può essere denegato, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
10. In definitiva, le censure dedotte dalla parte ricorrente risultano infondate, atteso che il perdurante mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione, a distanza di anni dal rilascio del titolo edilizio, legittima pienamente la sospensione dell’efficacia della segnalazione certificata di agibilità.
11. Del tutto impregiudicate, ed inconoscibili nella presente sede, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., sono le ulteriori disposizioni di cui al provvedimento impugnato, relative alla prosecuzione dell’attività della ricorrente. Dette disposizioni non sono state specificamente impugnate con motivi di ricorso. Al riguardo va rammentato che, ai sensi dell’art. 19, comma 3 (ultima parte), della legge 241/90: “ L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. ”. Come detto, il ricorso ha ad oggetto, specificamente, soltanto la questione della agibilità.
Pertanto, le parti ben potranno definire liberamente, salvo ovviamente il rispetto delle norme vigenti, le questioni pendenti evidenziate nell’istanza di rinvio.
12. Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
NI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | ST TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.