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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7409/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del
3/10/2024
TRA
Parte_1
(P.IVA ) rappresentato e difes, giusta procura
[...] P.IVA_1
speciale alle liti in atti , dall' avv. Antonino Zenone, (codice fiscale
[...]
), unitamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio Grio (codice C.F._1
fiscale ) , elett.te dom.to come in atti;
CodiceFiscale_2
- appellante-
E (c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
presso e nello Studio dell'Avv. Carlo Cimmino (c.f. e C.F._4
dell'Avv. Vincenzo Cardinale (c.f. ) in Roma alla Via C.F._5
Centuripe, n.11, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti;
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nel giudizio n. rg. 41085/2017.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del
3/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., “
[...]
(d'ora in poi Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi il credito nei Controparte_1
suoi confronti per la somma di € 9.508,99, derivante da prestazioni professionali, consistenti in: “elaborazione mensile delle buste paghe dipendenti, nella richiesta dei DURC, nell'elaborazione e spedizione autoliquidazione . CP_2
Il ricorrente deduceva che a partire dal 2015, a fronte delle prestazioni periodiche svolte con continuità dal ricorrente, il fosse rimasto inadempiente nei CP_1
pagamenti dei relativi compensi.
Precisava che in occasione di un incontro avvenuto in presenza degli associati dello studio e di alcuni collaboratori, il convenuto riconosceva l'ammontare del debito e chiedeva una dilazione di pagamento, proponendo un piano di rientro. A conferma della volontà di ricomporre il rapporto professionale in data 24/09/2015, il convenuto inviava una mail all'indirizzo dello studio, allo scopo di cristallizzare gli accordi presi durante l'incontro presso lo studio In tal senso, il Pt_1
convenuto manifestava la possibilità: “(…) di effettuare un bonifico permanente di “…euro 150+cap+IVA…(…)” per l'attività futura, impegnandosi a: “(…) saldare in tempi brevi il pregresso(…)”. Tale accordo non trovava, però, concreto adempimento da parte del che rimaneva ben presto inadempiente, con CP_1
conseguente aumentare del debito nei confronti del ricorrente. Invero successivamente, non venivano pagate le prestazioni richieste con: la fattura proforma n.9350 del 01/10/2015 dell'importo di euro 34,08; la fattura proforma n.124 del 08/10/2015 di euro 261,86; la fattura proforma n.99417 del 01/04/2016 di euro 855,04; la fattura n.188 del 28/04/2016 di euro 160,32; la fattura proforma
99615 del 01/07/2016 di euro 577,15; la fattura proforma n. 99721 del 01/10/2016 di euro 993,98; la fattura proforma n.99747 del 21/12/2016 di euro 897,79, la fattura proforma n.50 del 25/01/2017 euro 577,15; la fattura proforma n. 99721 del 01/10/2016 di euro 993,98; la fattura proforma n.99747 del 21/12/2016 di euro
897,79, la fattura proforma n.50 del 25/01/2017 per un importo totale che ad oggi ammonta ad euro 9.508,99.
Si costituiva il resistente che eccepiva l' improponibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per la carenza della sua legittimazione passiva, nonché l'erronea quantificazione del credito azionato e comunque l'infondatezza della domanda, stante l'avvenuto pagamento delle fatture dedotte, come da bonifici allegati e non contestati anno 2015 e 2016.
Il Tribunale istruita documentalmente la causa riservava la decisione e con l'ordinanza impugnata, disattesa l' eccezione di rito, respingeva la domanda per carenza di legittimazione passiva del resistente e condannava parte ricorrente a rifondere le spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto rituale appello lo studio Pt_1
censurando l'erroneo accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva del l'erronea affermazione dell'onere probatorio dell'istante di CP_1
fornire la prova del credito maturato nei confronti del resistente e la ritenuta mancanza di prova della riferibilità dei bonifici allegati alle fatture dedotte nel ricorso. Ha chiesto, in accoglimento dell' appello la riforma della ordinanza impugnata e l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado, con la condanna di parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96,comma3, c.p.c. .
Si è costituito l'appellato contestando quanto dedotto da controparte nel gravame di cui ha chiesto il rigetto e la conferma dell'impugnata ordinanza.
Espletata la trattazione fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante assegnazione del termine per il deposto di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ove le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
(rectius, di titolarità passiva del rapporto controverso), sollevata da parte convenuta ed accolta dal Tribunale sulla scorta delle seguenti motivazioni : “
…rilevato nel merito: • che il , come s'è detto, ha eccepito la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva sostenendo che i clienti dello Studio Pt_1
erano in realtà le società che fruivano delle prestazioni professionali di detto studio, avendo lui svolto unicamente il ruolo di intermediario e provveduto ai pagamenti delle spettanze dello studio su delega delle società in questione, una volta riscossi da dette società gli importi da queste dovuti allo studio;
• che a fronte di tale difesa era onere dello provare che il ebbe a Parte_1 CP_1
conferirgli l'incarico in nome proprio, obbligandosi personalmente al pagamento delle prestazioni professionali in questione;
• che tale onere probatorio lo
[...]
non ha assolto, non avendo prospettato al riguardo alcun mezzo di prova Pt_1
orale e prodotto documenti privi di rilevanza (un tariffario privo di sottoscrizioni;
fatture pro forma;
una mail del in data 24.9.2015 non contenente alcuna CP_1
sua ammissione o promessa di pagamento); • che in ogni caso il , a fronte CP_1
dell'asserito credito di €.9.508,99, ha provato l'effettuazione di pagamenti in favore dello per complessivi €.9.403,03, tra il gennaio 2015 e il Parte_1 settembre 2016 (v.bonifici in atti); ritenuto quindi: • che quanto sopra esposto evidenzi l'infondatezza della domanda attorea….
Orbene, secondo i principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori in tema di pagamento dei compensi per le prestazioni professionali espletate, grava sul professionista che invoca il pagamento dei compensi l' onere di fornire la prova del conferimento del relativo incarico da parte del soggetto tenuto al pagamento. La giurisprudenza del giudice di legittimità ha poi precisato che la prova del predetto incarico può essere fornita può in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, eventualmente anche in via presuntiva, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (Cass. Sez. 2,
24/01/2017, n. 1792).
Nella fattispecie parte ricorrente-appellante ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio sommario, di aver espletato attività professionali, consistite nella gestione fiscale di alcune società clienti del precisando che le fatture pro- CP_1
forma inviate al non erano state onorate dal predetto, diversamente da CP_1
quanto avvenuto per precedenti fatture inviate al medesimo, riguardanti attività analoga seppur risalente a periodi precedenti. Per contro parte resistente, sin dal primo atto difensivo, ha fermamente contestato il conferimento dell' incarico professionale da parte dello studio , sul presupposto che il medesimo Pt_1
aveva svolto un ruolo di mera intermediazione tra lo studio e le singole Pt_1
società sue clienti, che lo avevano delegato al pagamento delle spettanze professionali dell'appellante, pur mantenendo la titolarità passiva del rapporto sostanziale instaurato con lo studio stesso. Pt_1 Titolarità provata, secondo la tesi del resistente, dalle deleghe INPS rilasciate al predetto studio dalle singole società, per la gestione della posizione fiscale delle stesse.
Pur a fronte di tali specifiche contestazioni parte ricorrente-appellante, ancorché onerata ex art. 2967 c.c., non ha fornito ulteriori elementi probatori in favore dell'avvenuto conferimento di incarico a nome proprio da parte del delegato delle società beneficiarie delle prestazioni professionali per cui in questa sede è chiesto il compenso.
L'istante, per assolvere all'onere di cui sopra, ha invocato la documentazione prodotta in allegato al ricorso, consistente, come sopra accennato , nell' invio da parte dello studio al AP , di un tariffario delle prestazioni professionali , di alcune fatture pro -forma rimaste insolute nonché di comunicazioni, a suo dire,
“confessorie”, provenienti dal convenuto in ordine al rapporto instaurato con lo studio professionale. Documentazione che correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante e comunque non decisiva a fornire la prova certa del conferimento di incarico diretto al per lo svolgimento di attività riguardanti soggetti terzi CP_1
ancorchè clienti di quest' ultimo e, ancor meno, degli elementi costitutivi essenziali del dedotto contratto.
Ed invero, per quanto attiene all' invio del tariffario, lo stesso non costituisce certo elemento di prova del conferimento dell'incarico al trattandosi di CP_1
atto meramente informativo al quale non può attribuirsi il valore di instaurare un rapporto sostanziale con il destinatario, avuto riguardo altresì alla circostanza che le prestazioni erano relative a soggetti terzi che avevano rilasciato deleghe INPS allo studio per l' assistenza fiscale delle loro posizioni. In relazione a tale profilo deve rilevarsi che le allegazioni di parte resistente relative alla esistenza di deleghe INPS rilasciate dai singoli clienti non sono state oggetto di contestazioni da parte del ricorrente come si evince dagli atti difensivi e dai verbali di udienza
. Per quanto attiene poi alla contestata valenza probatoria delle fatture allegate al ricorso, ritiene la Corte che non è possibile annettere alle stesse il valore auspicato dall'appellante in presenza delle contestazioni specifiche sulla instaurazione del rapporto (v. per la valenza di mero indizio delle prestazioni eseguite relative ad un rapporto contestato nella sua instaurazione, Cass. Sez. 3,
29/12/2024, n. 34831).
Da ultimo deve escludersi che la missiva proveniente dal e indirizzata allo CP_1
studio contenga alcun riconoscimento della titolarità attiva e passiva del Pt_1
rapporto, risultando invece dal contenuto della stessa l'intenzione del di CP_1
sollecitare i clienti rimasti morosi rispetto alle pretese avanzate dallo studio.
Dalla istruttoria espletata, dunque, emerge la mancanza di prova del dedotto rapporto, siccome i documenti prodotti dall'istante non sono idonei a provare il conferimento dell'incarico di cui è causa neppure in via presuntiva, poiché gli elementi indiziari che da essi si possono trarre non connotati da gravità, precisione e concordanza, secondo quanto richiesto per l' ammissibilità delle presunzioni semplici dall'art. 2729 c.c. .
In conclusione l'appello deve rigettarsi e confermarsi integralmente l'impugnata ordinanza, rigettandosi conseguentemente la domanda risarcitoria per lite temeraria avanzata dall'appellante per mancanza dei relativi presupposti.
In applicazione del principio della soccombenza le spese anche di questo grado sono poste a carico dell' appellante e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , secondo valori medi, tenendo conto dei parametri previsti per le tabelle di determinazione dei compensi avvocato, applicabili ratione temporis, con espunzione delle voci di trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Roma in data
14/10/2019 nella causa n. rg. 41085/2017, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna lo Parte_1
a rifondere a le spese
[...] Controparte_1
di lite del presente grado che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di una somma pari ad doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6/3/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino