Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5063/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5063/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Giarratana;
Parte_1
c o n t r o
- ricorrente -
rappresentata e difesa dall'Avv. Avvocatura dello Controparte_1
Stato Di Palermo;
- convenuta -
e n e i c o f r o n t i d i
; Controparte_2
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo e ha chiesto il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall CP_1
con memoria di costituzione;
non sono state depositate note scritte
[...]
1
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Palermo, sezione dei Giudici per le indagini preliminari, in data 5/4/2024, nell'ambito del procedimento penale n.
11324/2021 R.G.N.R.; rilevato che il citato decreto ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata in data 21/3/2024 da , imputato nel procedimento Parte_1
penale n. 11324/2024 R.G.N.R., sul rilievo che “l'istante non ha indicato il codice fiscale dei componenti il proprio nucleo familiare, sebbene ai sensi dell'art. 79 lett. b) DPR 115/2002 sia tenuto ad indicarlo a pena di inammissibilità; rilevato, altresì che, l'istante non ha indicato il reddito percepito dal proprio nucleo familiare ai sensi dell'art. 76 stesso DPR e cioè il reddito imponibile ai fine dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, unitamente alle altre voci di reddito menzionate nel medesimo articolo, a nulla rilevando l'allegazione di attestazione ISEE con scadenza 31.12.2022” (cfr. decreto in atti); considerato che il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 76, 78 e 79
d.P.R. 115/2002 per avere, il giudice, ritenuto non idonea l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ad attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonostante alla stessa fosse stata allegata l'attestazione ISEE, il documento di identità e il codice fiscale proprio e dei componenti del nucleo familiare;
considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_2
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato, invece, che si è costituita l , chiedendo Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
considerato, in via preliminare, che, oltre al Controparte_2
quale soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è
2 anche l poiché “in caso di rigetto dell'istanza di Controparte_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99
d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato al , in ragione Controparte_3
del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Controparte_2
, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo
[...]
procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”; rilevato che l'art. 94, inserito nel titolo II del D.P.R. n. 115/2002 in cui viene regolato specificatamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, stabilisce che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”; e che l'art. 96, comma 1 dispone che “nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione
3 sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata”; considerato infine che, ai sensi del secondo comma dell'art. 96, l'istanza va respinta “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92” del d.P.R. n. 115/2002, “tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”; ritenuto quindi che, alla stregua del combinato disposto delle norme citate, la valutazione nel merito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia basata sulle seguenti scansioni temporali e procedurali: in presenza di un'istanza che sia strutturata in maniera non inammissibile, ove si auto-certifichi la sussistenza di un reddito inferiore alla misura prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, sussiste un tendenziale favor legislativo, sia pure non assoluto, all'ammissione del richiedente al beneficio invocato;
il Giudice, tuttavia, può disattendere l'autocertificazione, ove, con valutazione improntata alla massima prudenza, emergano «[...] fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte» (art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che altro non è che estrinsecazione del canone generale di cui all'art. 2729 cod. civ.); il Giudice ha comunque pur sempre la possibilità, prima di provvedere, di investire lo specializzato corpo della Guardia di Finanza delle verifiche del caso (art. 96, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002); rilevato per di più che le norme che regolano il beneficio in questione nulla dispongono in ordine alla necessaria indicazione nell'istanza del codice fiscale dell'istante e dei componenti del proprio nucleo familiare;
sicché la mancata indicazione nell'istanza del codice fiscale del coniuge, frutto probabilmente di una mera svista del difensore, non può compromettere il diritto dell'istante non abbiente di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato;
4
ritenuto che
, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da , Parte_1
nel procedimento penale n. 11324/2024 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
rilevato che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass.
30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano come da separato Controparte_2
provvedimento; ritenuto, invece, che sussistano giuste ragioni per compensarle tra opponente e . Controparte_1
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_2 del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione dei Giudici per le indagini preliminari, in data 5/4/2024, ammette al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato nel procedimento penale n. 11324/2024 R.G.N.R., con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'avv. Fabio Massimo
Bognanni.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra ricorrente e . Controparte_1
Palermo, 4/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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