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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7301/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico DI PIERRO e Vincenzo Parte_1
LISO
RICORRENTE
E
e Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Bari, avv. Lydia Fiandaca
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.8.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando la sanzione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, licenziamento per giusta causa senza preavviso.
La ricorrente allegava che, dopo avere conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto
Magistrale Statale “A.G. Roncalli” di ED (titolo che la abilita ad espletare attività di docenza sia presso la Scuola dell'Infanzia sia presso la Scuola Primaria), aveva lavorato a tempo determinato come insegnante di sostegno, presso l'Istituto Paritario “G. Garibaldi” di AI OR (CE),
Istituito secondario di II grado a cui il aveva ufficialmente riconosciuto lo status di Scuola CP_3
Paritaria con Decreto n. 67 del 30.01.2002, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023.
Di seguito, il direttore scolastico dell' , , le proponeva di prendere Controparte_4 Parte_2
parte al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico per la scuola di II grado,
pagina 1 di 15 organizzato dall'Università studi “LI CA RS” di Roma;
il citato D'NA CP_5
certificava alla docente che tale percorso formativo professionalizzante veniva espletato dal suddetto
Ente universitario in collaborazione con l' “G. Garibaldi” sulla scorta di un atto di Controparte_6
convenzione siglato in data 05.02.2020, in forza del quale l'Istituto era stato espressamente deputato ad espletare il Corso di specializzazione di sostegno ed il relativo tirocinio formativo attivo. Ancora il
D'NA indicava alla ricorrente la presenza di un link attivo, appositamente creato sulla piattaforma digitale dell'Università “LI CA RS”, da cui avrebbe potuto in seguito scaricare direttamente il titolo attestante il superamento del suddetto corso. All'esito dell'attività didattica e del tirocinio formativo attivo sostenuto, tramite il link in questione, la ricorrente scaricava l'attestazione a firma del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS”, dott. , il quale Persona_1
certificava l'avvenuto superamento del percorso di formazione de quo e il conseguimento del titolo di
Specializzazione per le attività di sostegno didattico al 13.07.2022.
In data 22.04.2023 la ricorrente presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) su posto di Sostegno della Scuola Primaria della Provincia di Foggia – elenchi di I
Fascia (tale quella riservata agli specializzati), per l'a.s. 2023/2024, indicando quale titolo di accesso quello rilasciatole il 13.07.2022 dall'Università “LI CA RS”, nonché domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze per la Scuola dell'Infanzia e
Primaria - I Fascia.
La ricorrente veniva quindi individuata quale destinataria di un incarico di supplenza a tempo determinato, con la qualifica di Insegnante di Sostegno, presso la Direzione Didattica Statale “Don
Milani” di Trinitapoli (BT) dal 01.09.2023 sino al 30.06.2024.
In data 27.12.2023, veniva notificato per il tramite della D.D.S. “Don Milani”, l'addebito disciplinare prot. n. 17540 del 18.12.2013, in cui l di le contestava la seguente condotta: «…la S.V. CP_7 CP_2
si sarebbe resa responsabile di condotte disciplinarmente rilevanti, integranti la fattispecie delle dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quella delle 'falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art.
55-quater, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare illeciti di rilevanza penale.
Per la loro gravità e natura, gli eventi narrati potrebbero, inoltre, essere tali da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente, dando luogo anche a responsabilità di carattere disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c., costituendo giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro. I comportamenti posti in essere si rivelerebbe-ro altresì in grave contrasto con le responsabilità, i doveri e la correttezza inerenti alla funzione docente e, più in generale, con quelli di correttezza e buonafede ex artt. 1175, 1176 e 1375
pagina 2 di 15 c.c., espressamente richiamati dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e propri del dipendente pubblico, risultando pregiudizievoli per gli interessi e l'immagine della stessa professione docente e della Pubblica Amministrazione di appartenenza», fissando alla data del 19.1.2024 la convocazione affinché potesse ivi esercitare le proprie difese.
Con provvedimento prot. 17771 del 21.12.2023, l'Amministrazione scolastica espelleva l'odierna ricorrente dagli elenchi della GPS in cui risultava inserita, sulla scorta della seguente motivazione
«ESCLUSIONE per mancanza del titolo di accesso…».
Mediante accesso agli atti la ricorrente si avvedeva che l'Università “LI CA RS” aveva negato che la suddetta docente fosse mai stata iscritta ed avesse frequentato il corso di specializzazione sul sostegno in relazione al quale aveva presentato il relativo titolo abilitante.
La ricorrente veniva ascoltata nel corso dell'audizione del 19.1.2024 e, in tale occasione, produceva memoria difensiva con documentazione atta a comprovare la propria estraneità alla produzione di documenti asseritamene “falsi”; in particolare produceva tutta la documentazione afferente al Corso di
Specializzazione su sostegno conseguito contenente il logo e la firma del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS”, sottolineando che la stessa era reperibile online su di una piattaforma telematica associata al predetto Ente universitario capitolino;
al contempo produceva le dichiarazioni del delegato dell' G. Garibaldi”, il già citato il quale certificava sotto la propria CP_4 Pt_2
responsabilità la sussistenza di un atto di convenzione all'uopo siglato con l'Università degli studi
“LI CA RS” affinché l'Istituto Paritario da lui condotto espletasse, in partenariato, il suddetto corso di specializzazione. Pure veniva prodotta la querela che il aveva sporto nei Pt_2
confronti del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS” (per aver quest'ultimo disconosciuto, tra gli altri, il titolo abilitante conseguito dalla odierna ricorrente) e copia della convenzione stipulata tra l e l'Università per lo svolgimento del Tirocinio in sede. Controparte_8
Nonostante tali produzioni documentali l di ritenendola responsabile di aver prodotto CP_7 CP_2
documenti falsi nel corso della procedura indetta con O.M. 112/2022, le irrogava il licenziamento per giusta causa senza preavviso, con efficacia dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento;
con ciò precludendole di prendere parte alle future procedure concorsuali afferenti al settore dell'insegnamento.
Tanto premesso, la ricorrente eccepiva: la nullità della misura espulsiva per violazione del termine, perentorio, di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4 e 9 ter del T.U.P, che faceva decorrere dal
27.12.2023, data in cui (così a pag. 8 del ricorso introduttivo) le era stato notificato l'atto di contestazione disciplinare;
il difetto di istruttoria con riferimento alla consapevolezza (elemento soggettivo) della ricorrente (dolo o colpa) di avere esibito un titolo falso, avendo unicamente (senza pagina 3 di 15 alcun accertamento dell'A.G. e/o verifica) l'Amministrazione valorizzato il disconoscimento del titolo da parte della LI CA RS (contrastante con le dichiarazioni rese sul punto dal Pt_2
anche in altri procedimenti, circa le modalità di conseguimento del titolo per il sostegno) laddove, invece, la procedura di emissione e consegna del suddetto titolo all'odierna istante era stata completamente posta in essere dall' sulla scorta di un rapporto Controparte_9
giuridicamente lecito ed instaurato a tale espresso fine (procedura alla quale in ogni caso la ricorrente era sempre rimasta completamente estranea, con evidenti conseguenze anche in punto di elemento soggettivo e di erroneità della pretesa di ascrivere alla ricorrente la prova dell'assenza del dolo o della colpa pure sostenuta nel provvedimento espulsivo); il difetto di attribuzione, avendo l'Ufficio
Disciplinare esercitato un potere - quello di verifica dei titoli - riservato agli R. dall'art. 7, Pt_3
comma 2, del D.P.C.M. n. 166/2020 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 208/2023 ovvero all'Autorità Giudiziaria;
l'avere applicato un parametro di giudizio sostanzialmente oggettivo, prescindendo da una valutazione della intenzionalità della condotta della ricorrente e pretermettendo ogni valutazione in termini di gravità della condotta della stessa.
Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “-
ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità del licenziamento disciplinare comminato dall
[...]
con Controparte_10
provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024 per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
in subordine: - ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogata dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024, sicché adottato all'esito di una procedura
[...]
disciplinare affetta dai pro-fili di erroneità ed illegittimità indicati nel presente atto e, per l'effetto, disporne l'annullamento; in via ulteriormente gradata: - ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024, sicché
[...]
adottato in difetto di proporzionalità e, per l'effetto, disporne l'annullamento rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della reale
e concreta entità della condotta imputabile al ricorrente”. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono, richiamandosi e riportandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 639/2025 pubbl. il 4.3.2025, resa in una fattispecie analoga pagina 4 di 15 da Codesto Tribunale (est. dott. Antonucci).
Va preliminarmente rammentato che: è ben possibile che l'Amministrazione irroghi il licenziamento disciplinare anche quando il rapporto di lavoro è già cessato a causa di un'altra fattispecie estintiva;
alla Amministrazione compete unicamente la dimostrazione della falsità del titolo, laddove incombe al lavoratore la prova di elementi che possono giustificare la falsa attestazione e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, portato di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni;
incombe sulla amministrazione la prova della falsità del titolo;
incombe sull'insegnate, per il principio di vicinanza, la prova della assenza di dolo o di colpa relativamente alla formazione e all'utilizzo dell'atto falso.
Tali circostanze vanno verificate - in via diretta o presuntiva - in base agli atti di causa che di seguito si richiamano, senza che ciò determini vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'articolo 112 del c.p.c., il quale “ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca
o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cass., sez.
III, 09/04/2024, n. 9589).
Per quanto si dirà, è da ritenersi provata la falsità del titolo al quale è richiamo;
al contempo è priva di riscontro la ricorrenza di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti.
Con l'ulteriore precisazione che la falsità del titolo è oggetto principalmente di prova diretta (tale la ritenuta credibilità delle dichiarazioni dei dirigenti dell'università e tale la impossibilità che la attività di formazione potesse essere demandata ad un istituto scolastico stante l'espressa preclusione di cui si dirà).
* * *
Con riferimento all'eccepita nullità della sanzione disciplinare per violazione dei termini entro cui deve essere concluso il procedimento di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9-ter, d.lgs. n. 165 del
30.03.2001, per essere decorsi oltre 120 giorni tra la data di avvenuta notifica della contestazione disciplinare e la conclusione della relativa procedura, deve osservarsi quanto segue.
La contestazione disciplinare è avvenuta in data 27.12.2023.
Con la nota, presentata il 26.1.2024 nell'interesse della ricorrente e redatta dall'Avv. Taronna (doc. 8
Cont fasc. ), veniva richiesto, a difesa, un termine di almeno un mese per la produzione di un file video pagina 5 di 15 estrapolato dal sito dell' al momento non a disposizione della ricorrente. Controparte_8
È pacifico - come evidenziato nel provvedimento espulsivo - che tale produzione non veniva di seguito effettuata.
La ricorrente è stata licenziata con provvedimento comunicato in data 29.4.2024.
Ciò premesso, deve evidenziarsi come la proroga del termine sia un effetto automatico (…con proroga del termine...) della presentazione dell'istanza e non possa intendersi ammissibile solo con riferimento alla audizione, considerato che l'acquisizione documentale consente al pubblico dipendente di potere meglio difendersi nel procedimento, sicché alla facoltà va data la più ampia portata.
Ed infatti, “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55- bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” (cfr. Cass., sez. lav., 28/05/2024, n. 14896).
Avendo la stessa ricorrente chiesto un termine “di almeno un mese” per potere acquisire della documentazione informatica, non può allora affermarsi - e non solo per contrarietà a buona fede - che l'Amministrazione non dovesse arrestarsi per il tempo richiesto dalla stessa.
Si vuole dire che la richiesta della odierna ricorrente ha prospettato alla Amministrazione la propria intenzione di effettuare delle proprie produzioni idonee a sconfessare le comunicazioni pervenute dai dirigenti della LI CA RS: sicché sotto tale profilo non è consentito interpretare restrittivamente l'effetto di proroga alla sola audizione, dovendo invece ritenersi che esso si applichi anche alle attività a sua difesa.
Vi sono le acquisizioni ulteriori che, ai sensi del comma 6, l'Amministrazione può effettuare (…da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento…. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini), che non sospendono il termine, ma che differiscono da quelle richieste - pur sempre a propria difesa e, quindi, con la medesima funzione dell'audizione - di cui al comma 4, sollecitate dall'incolpato.
L'eccezione di decadenza non può pertanto essere condivisa.
* * *
Occorre poi evidenziare come la ricorrente abbia unicamente impugnato il licenziamento irrogatole dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.4.2024 (doc. 17 fasc. ricorrente).
[...]
pagina 6 di 15 La stessa ricorrente è stata pure destinataria di altro provvedimento, prot. 17771 in data 21.12.2023, di esclusione (stante l'esibizione dell'atto di conseguimento della specializzazione sul sostegno) dalla
Graduatoria Provinciale per le Supplenze nella quale era stata inserita in I Fascia (doc. 11 fasc. ricorrente).
Il vaglio del Tribunale adito è, dunque, da limitarsi al licenziamento e non pure alla cancellazione dalle
GPS.
Per quanto sopra, al momento del licenziamento, il contratto a tempo determinato era già stato oggetto di revoca.
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto). Ne consegue che il licenziamento disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto alle quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all'indennità di mancato preavviso, caducando “ex nunc” la causa dell'attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto già maturato o, qualora l'erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, a causa del sopravvenuto recesso per motivi disciplinari, non può “ex post” ammettersi la legittimità del riconoscimento” (tra le altre, Cass., sez. lav., 09/03/2021, n. 6500).
L'attività svolta dalla Amministrazione scolastica non può dirsi carente del potere: la stessa ordinanza n. 88/2024 (e prima ancora la n. 112/2022), relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, all'art. 8, comma 5, dispone che “gli uffici scolastici territorialmente competenti provvedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza”, laddove l'articolo 7, comma 8, dispone che “l'aspirante non in possesso del relativo titolo di accesso … è escluso dalle relative graduatorie”.
Nel merito la via amministrativa non è preclusa dalla pendenza di un giudizio penale;
né può ritenersi che all'Ammirazione non sia accordato il potere di accertare l'autenticità dei titoli esibiti dai docenti o aspiranti tali, trattandosi invece di una specifica prerogativa prevista dalle disposizioni in materia scolastica.
pagina 7 di 15 In punto di oneri della prova, si rammenta che “in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni. Deve ritenersi, infatti, che soltanto l'autore del falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti” (Cass., sez. lav., 24/08/2016, n. 17304).
Pertanto, il provvedimento al vaglio, una volta accertata la falsità del titolo, non ha operato alcuna inammissibile inversione in punto di oneri della prova.
Giova poi evidenziare che la ricorrente, in data 23.04.2023, presentava domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze – Elenchi aggiuntivi prima fascia, per l'anno scolastico
2023/2024, riservati ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno.
Come noto, la prima fascia è riservata, secondo i casi, ai titolari di abilitazione o - per quanto concerne il Sostegno - di specializzazione.
Sicché il titolo esibito della cui falsità si tratta è stato il presupposto necessario alla stipula del contratto a tempo determinato di supplenza per l'a.s. 2023/2024 con assegnazione di sede presso la
Direzione Didattica Statale “Don Milani” di Trinitapoli (BT).
A norma dell'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 (Licenziamento disciplinare) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”, con la precisazione che la sentenza della Cass., sez. lav., 27/06/2023, n.18372, invocata dalla parte ricorrente per sostenere l'omessa valutazione della gravità della sanzione e dell'elemento intenzionale, a pag. 23 del ricorso, è relativa a diversa fattispecie
(irregolarità di gestione delle presenze di un dipendente comunale), dunque non attinente all'accesso all'impiego.
pagina 8 di 15 Come chiarito da Cass., sez. lav., 08/11/2021, n. 32574, “
5. il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di “non veridicità del contenuto della dichiarazione”, emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
6. Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa. 7. È stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.
8. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020)”.
Tale differenza è stata perfettamente intesa dalla Difesa dello Stato, la quale ha opportunamente distinto i due profili di rilevanza: la ricorrente si è resa responsabile di condotte disciplinarmente rilevanti, integranti la fattispecie delle dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quella delle “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare illeciti di rilevanza penale. Per la loro gravità e natura, gli eventi narrati sono, inoltre, tali da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente dando luogo anche a responsabilità di carattere disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c., costituendo giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro.
L'attestazione di conseguimento e l'esibizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - da ritenersi falsi - ha consentito, come anzidetto, alla ricorrente non solo l'iscrizione della
GPS di ma anche la stipula di un incarico di supplenza a tempo determinato, con la qualifica di CP_2
pagina 9 di 15 Insegnante di Sostegno, presso la Direzione Didattica Statale “Don Milani” di Trinitapoli (BT) dal
01.09.2023 sino al 30.06.2024
In ogni caso - anche quanto al licenziamento disciplinare - la ricorrente non può invocare alcun incolpevole affidamento e tanto meno dimostrare l'assenza di dolo o colpa.
Circa la falsità del titolo e la possibilità della ricorrente di invocare un proprio incolpevole affidamento, sotto il primo profilo l'Amministrazione scolastica, con nota prot. n. AOOUSPFG 16638 dell'1.12.2023, aveva chiesto alla LI CA RS informazioni relative ai titoli esibiti da
Cont diversi docenti, tra i quali l'odierna ricorrente ai fini dell'accesso alle GPS (doc. 2 fasc. ). Cont Con nota di riscontro prot. n. 17234 del 12.12.2023 (doc. 3 fasc. ), l'Università in questione comunicava: “in risposta alla Vostra, si conferma che tutti i 21 nominativi (tra i quali quello della odierna ricorrente) non hanno mai presentato domanda di partecipazione al concorso TFA, nè tanto meno si sono iscritti e hanno conseguito il titolo di specializzazione presso il nostro ateneo. …
Dott.ssa Martha Attard”. Cont La stessa Università con nota prot. 17295 del 13/12/2023 (doc. 5 fasc. ), ulteriormente richiesta dall'Amministrazione, rendeva la seguente dichiarazione: “L'Ateneo disconosce quei documenti che non sono stati mai stati prodotti dal medesimo. Si disconosce la firma in calce ai documenti. Si rappresenta inoltre come il sito menzionato nei falsi documenti sia altrettanto falso e disconosciuto dall . Si rappresenta infine che l'ateneo ha già sporto denuncia alle autorità competenti. Si CP_12
ribadisce infine che i nominativi comunicati non sono mai stati nostri corsisti sul corso di specializzazione e non hanno conseguito alcun titolo…Roberto Direttore Generale LI Per_1
CA RS”.
Ebbene, non si comprende quale ragione avesse il terzo LI CA RS a disconoscere la provenienza dei titoli e la instaurazione di un qualsivoglia rapporto finalizzato a fare conseguire alla odierna ricorrente - ed agli altri soggetti indicati in atti - il titolo per l'insegnamento specializzato;
anzi il coinvolgimento dell in tale vicenda certamente non può avere giovato alla reputazione dello CP_12
stesso: sicché sono pienamente attendibili le dichiarazioni il cui testo si è sopra trascritto.
Sotto tale profilo, non si vede quale seria aspettativa (tale da integrare il ragionevole affidamento che, per quanto detto dalla Giurisprudenza, è oggetto dell'onere probatorio del lavoratore) potesse nutrire la ricorrente in ordine al rilascio del titolo da parte di un soggetto a tanto non legittimato;
in ricorso si deduce (pag. 3) che lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo sarebbe avvenuto “sulla scorta di un atto di convenzione siglato in data 05.02.2020 tra i rispettivi rappresentanti legali dei due cennati soggetti giuridici, ed in forza del quale l'I.P. de quo era stata espressamente deputato ad espletare il
Corso di specializzazione di sostegno ed il relativo tirocinio formativo attivo. Il dott. indicava Pt_2
pagina 10 di 15 inoltre alla ricorrente la presenza di un link attivo, appositamente creato sulla piattaforma digitale dell'Università “LI CA RS”, da cui avrebbero potuto in seguito scaricare direttamente il titolo attestante il superamento del suddetto corso”.
Detto in altre parole, l'Università avrebbe demandato ad un Istituto Scolastico terzo tutto lo svolgimento del Corso di specializzazione di sostegno e il relativo tirocinio formativo attivo.
Quanto sopra è assolutamente inverosimile, considerata la riserva universitaria imposta dalle disposizioni di settore: il decreto 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), all'articolo 13 “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, prevede che: “
1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal
[...]
, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Controparte_13
associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal
[...]
, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le università possono Controparte_14
avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Controparte_14
tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili”.
Ai sensi dell'articolo 3, lett. E), decreto ministeriale del 30.09.2011 sono possibili convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del pagina 11 di 15 decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, tuttavia finalizzate alle (sole) attività di tirocinio comprensive del relativo progetto (attività che ovviamente sono solo una parte del percorso formativo di chi aspiri alla specializzazione).
Ciò però presuppone che, ai sensi del citato art. 12, l'Istituto rientri nell'Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate.
Nulla dimostra - neppure a livello di mera allegazione - che l' fosse accreditato, e Controparte_8
anche se così fosse stato, l non avrebbe potuto svolgere l'intera attività disciplinata dall'art. 13 CP_8
sopra richiamato.
Tali considerazioni e quelle che seguono, basate su fatti tutti acquisiti ritualmente al procedimento, dimostrano da un lato la falsità del titolo e, dall'altro, inducono a ritenere fallita la prova dell'incolpevole affidamento.
La ricorrente assume di avere già in passato svolto attività di docenza a tempo determinato sul sostegno, precisamente negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Si può, quindi, presumere che le regole per l'accesso a tale delicata tipologia di insegnamento le fossero ben note e che avesse tutti i mezzi culturali per non credere alla inverosimile prospettazione del
TFA svolto per intero da e presso un soggetto diverso dall'Istituzione universitaria, unica deputata alla organizzazione ed alla gestione, in ragione di una convenzione.
Le modalità di svolgimento del TFA dedotte dalla ricorrente integrerebbero una evidentissima elusione di quella regola legale, la quale riserva, esclusivamente, alle università l'organizzazione e lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio del titolo di specializzazione.
Sicché non è risolutivo l'argomento di parte ricorrente laddove scrive che “l'offerta formativa afferente al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico per la s.s. di II grado è stata proposta dall'Istituto Paritario “G. Garibaldi” di AI OR (cfr. doc. n. 5), ente a cui il aveva ufficialmente riconosciuto lo status di Scuola Paritaria a far data dal 30.01.2002” (pag. CP_11
25 ricorso).
Tale riconoscimento non ha assolutamente nulla a che vedere con la specificità di cui si tratta.
Innanzitutto, per la già evidenziata riserva in capo alle università dello svolgimento dei TFA.
Inoltre, è temeraria la pretesa del già citato di autocertificare l'intervenuta stipula di una Pt_2
convenzione con la LI CA RS “sia in ordine al Corso di specializzazione di sostegno che al tirocinio formativo attivo, in forza della quale ha regolarmente tenuto i corsi presso il predetto istituto per la specializzazione all'insegnamento nel sostegno” (cfr. dichiarazione del doc. 13, Pt_2
pag. 29, fasc. ricorrente).
pagina 12 di 15 La Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (a norma dell'articolo 46 del DPR 445/2000, disposizione richiamata nel documento in questione) è relativa a tutt'altri stati, qualità personali e fatti e non è certamente idonea a certificare la stipula di convenzioni tra un Istituto Scolastico ed una Università.
E non si vede come la ricorrente possa - nella sua prospettiva dei fatti - avere preso per buona l'esistenza di una convenzione, già nulla per impossibilità dell'oggetto, richiamata nella autodichiarazione del dirigente dell'Istituto scolastico Garibaldi.
Analogamente per l'atto (doc. 16 fasc. ricorrente) qualificato come convenzione tra l' Controparte_8
e la LI CA RS, che tale tuttavia non può essere definita.
L'atto ha il seguente contenuto: “con la presente scrittura privata redatta in doppio originale tra
l … e l'Università degli Studi LI CA … premesso che in data 5/2/2020 le Controparte_9
parti hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto le seguenti prestazioni: preselezioni, tirocinio formativo e completamento corso TFA, con esami in sede in modalità asincrona in piattaforma fornita dall'Università. Luogo e data Roma, 05/02/2020”.
Già il tenore letterale della presunta convenzione è quantomeno dubbio poiché vi è una premessa cui non segue alcuna conclusione.
Anche in tal caso, la ricorrente avrebbe preso per buona tale evidenza e le altrettanto inverosimili rassicurazioni del dirigente della scuola Garibaldi (palesemente in contrasto con le regole imposte dal
D.M. 249/2010) e, dunque, creduto (a suo dire) che tutto il tirocinio formativo attivo - ivi comprese le fasi di ammissione di verifica intermedia - si potessero svolgere presso la Scuola Garibaldi, senza alcun coinvolgimento attivo dell'Università.
Ancora la ricorrente ha esibito l'atto denominato contratto di assistenza siglato in data 4.8.2021 con l'Istituto Paritario “G. Garibaldi”, con annesse ricevute di pagamento (doc. 5)
Secondo tale contratto, il pagamento delle rate avrebbe dovuto avvenire mediante bonifico (v. informazioni per il pagamento); laddove poi sono state esibite delle ricevute cartacee, del tutto prive di alcuna attendibilità, le quali, peraltro, indicano l'Università come destinataria del pagamento e l come materiale percettore delle stesse. Controparte_8
Anche tale modalità di pagamento rende ulteriormente insostenibile l'ipotesi della buona fede della ricorrente.
Non è un caso se (circostanza non contestata) l' “non figura più nell'elenco delle Controparte_8
scuole paritarie funzionanti nell'a.s. 2023/2024, come rilevatosi dal sito https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-campania/parit%C3%A0-scolastica” (pag. 9 memoria difensiva).
pagina 13 di 15 Ancora, ai fini di una valutazione globale della vicenda, non è contestato quanto dedotto dall'Avvocatura che l'insegnamento precario sul sostegno (presso l sarebbe stato Controparte_8
prestato per due ore settimanali per l'intero anno scolastico.
Due sole ore settimanali si pongono al di sotto dello standard minimo che anche la Scuola Privata deve garantire per il Sostegno.
È infatti noto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “in sede di formulazione del piano educativo individualizzato”, il gruppo elabora “proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.
Ciascun alunno disabile risulta inserito in una delle quattro possibili fasce di gravità (gravissima, grave, media e lieve).
Il Gruppo di Lavoro ( redigendo il Piano Educativo Individualizzato, propone il numero CP_15
delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto di tale fascia di gravità, e nella prassi propone che l'insegnante di sostegno copra: per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno;
per la disabilità media, circa la metà dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno;
per la disabilità lieve, poco meno della metà dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno.
Tali orari si specificano tenendo conto della scuola frequentata e, quindi, 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali nella scuola primaria, 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria.
Ne segue che lo standard minimo a carico di un insegnante di sostegno della scuola secondaria è pari a
4,5 ore settimanali, essendo errato asserire che tale standard sia solo funzionale alla definizione delle dotazioni organiche e che il dirigente possa poi gestire quel monte-ore come meglio crede, anche assegnandolo a più docenti (sicché, in caso di disabilità gravissima, sarebbe lecito un turn over settimanale di nove docenti per alunno, circostanza più che inverosimile).
E se la Scuola Paritaria deve offrire i medesimi standard di quella pubblica anche sotto il profilo della continuità didattica, tale vincolo orario sicuramente concerne anche l'Istruzione privata.
In ragione di ciò, è lecito ritenere che anche le risultanze del certificato di servizio della stessa siano, quanto alle annualità presso l il portato di false dichiarazioni di assunzione e che i Controparte_8
rapporti siano sempre stati inesistenti.
pagina 14 di 15 Del tutto irrilevante in questa sede, ai fini della ricostruzione dei fatti, è la circostanza che il D'NA abbia ritenuto di sporgere denuncia querela (doc. 13, pag. 42 e ss., fasc. ricorrente) nei confronti di
, direttore generale della LI RS. Persona_1
Ed allora non sorprendono gli esiti delle verifiche di autenticità del titolo speso dalla ricorrente, come richiamate nella memoria difensiva redatta dall'Avvocatura di Stato.
Essendo del tutto verosimile la posizione della LI CA RS che reclama la propria totale estraneità al rilascio del titolo speso dalla ricorrente per l'iscrizione in Graduatoria.
Dovendosi come già evidenziato ritenere che “soltanto l'autore del falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti” (Cass., sez. lav., 24/08/2016, n.17304), la domanda della ricorrente non può che essere respinta per tutte le ragioni indicate.
L'assoluta gravità delle condotte della medesima ricorrente, così ricostruite, è incompatibile con il grado di affidamento richiesto e tale da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente, tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto;
dovendo pure considerarsi che la ricorrente, facendo uso del titolo falso e ottenendo sia l'ingresso in prima fascia sia la supplenza, ha danneggiato non solo l'Amministrazione Scolastica, ma anche altri aspiranti legittimati che si sono visti preferire la ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base del valore indeterminato della controversia, media complessità.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in
€.8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7301/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico DI PIERRO e Vincenzo Parte_1
LISO
RICORRENTE
E
e Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Bari, avv. Lydia Fiandaca
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.8.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando la sanzione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, licenziamento per giusta causa senza preavviso.
La ricorrente allegava che, dopo avere conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto
Magistrale Statale “A.G. Roncalli” di ED (titolo che la abilita ad espletare attività di docenza sia presso la Scuola dell'Infanzia sia presso la Scuola Primaria), aveva lavorato a tempo determinato come insegnante di sostegno, presso l'Istituto Paritario “G. Garibaldi” di AI OR (CE),
Istituito secondario di II grado a cui il aveva ufficialmente riconosciuto lo status di Scuola CP_3
Paritaria con Decreto n. 67 del 30.01.2002, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023.
Di seguito, il direttore scolastico dell' , , le proponeva di prendere Controparte_4 Parte_2
parte al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico per la scuola di II grado,
pagina 1 di 15 organizzato dall'Università studi “LI CA RS” di Roma;
il citato D'NA CP_5
certificava alla docente che tale percorso formativo professionalizzante veniva espletato dal suddetto
Ente universitario in collaborazione con l' “G. Garibaldi” sulla scorta di un atto di Controparte_6
convenzione siglato in data 05.02.2020, in forza del quale l'Istituto era stato espressamente deputato ad espletare il Corso di specializzazione di sostegno ed il relativo tirocinio formativo attivo. Ancora il
D'NA indicava alla ricorrente la presenza di un link attivo, appositamente creato sulla piattaforma digitale dell'Università “LI CA RS”, da cui avrebbe potuto in seguito scaricare direttamente il titolo attestante il superamento del suddetto corso. All'esito dell'attività didattica e del tirocinio formativo attivo sostenuto, tramite il link in questione, la ricorrente scaricava l'attestazione a firma del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS”, dott. , il quale Persona_1
certificava l'avvenuto superamento del percorso di formazione de quo e il conseguimento del titolo di
Specializzazione per le attività di sostegno didattico al 13.07.2022.
In data 22.04.2023 la ricorrente presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) su posto di Sostegno della Scuola Primaria della Provincia di Foggia – elenchi di I
Fascia (tale quella riservata agli specializzati), per l'a.s. 2023/2024, indicando quale titolo di accesso quello rilasciatole il 13.07.2022 dall'Università “LI CA RS”, nonché domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze per la Scuola dell'Infanzia e
Primaria - I Fascia.
La ricorrente veniva quindi individuata quale destinataria di un incarico di supplenza a tempo determinato, con la qualifica di Insegnante di Sostegno, presso la Direzione Didattica Statale “Don
Milani” di Trinitapoli (BT) dal 01.09.2023 sino al 30.06.2024.
In data 27.12.2023, veniva notificato per il tramite della D.D.S. “Don Milani”, l'addebito disciplinare prot. n. 17540 del 18.12.2013, in cui l di le contestava la seguente condotta: «…la S.V. CP_7 CP_2
si sarebbe resa responsabile di condotte disciplinarmente rilevanti, integranti la fattispecie delle dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quella delle 'falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art.
55-quater, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare illeciti di rilevanza penale.
Per la loro gravità e natura, gli eventi narrati potrebbero, inoltre, essere tali da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente, dando luogo anche a responsabilità di carattere disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c., costituendo giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro. I comportamenti posti in essere si rivelerebbe-ro altresì in grave contrasto con le responsabilità, i doveri e la correttezza inerenti alla funzione docente e, più in generale, con quelli di correttezza e buonafede ex artt. 1175, 1176 e 1375
pagina 2 di 15 c.c., espressamente richiamati dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e propri del dipendente pubblico, risultando pregiudizievoli per gli interessi e l'immagine della stessa professione docente e della Pubblica Amministrazione di appartenenza», fissando alla data del 19.1.2024 la convocazione affinché potesse ivi esercitare le proprie difese.
Con provvedimento prot. 17771 del 21.12.2023, l'Amministrazione scolastica espelleva l'odierna ricorrente dagli elenchi della GPS in cui risultava inserita, sulla scorta della seguente motivazione
«ESCLUSIONE per mancanza del titolo di accesso…».
Mediante accesso agli atti la ricorrente si avvedeva che l'Università “LI CA RS” aveva negato che la suddetta docente fosse mai stata iscritta ed avesse frequentato il corso di specializzazione sul sostegno in relazione al quale aveva presentato il relativo titolo abilitante.
La ricorrente veniva ascoltata nel corso dell'audizione del 19.1.2024 e, in tale occasione, produceva memoria difensiva con documentazione atta a comprovare la propria estraneità alla produzione di documenti asseritamene “falsi”; in particolare produceva tutta la documentazione afferente al Corso di
Specializzazione su sostegno conseguito contenente il logo e la firma del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS”, sottolineando che la stessa era reperibile online su di una piattaforma telematica associata al predetto Ente universitario capitolino;
al contempo produceva le dichiarazioni del delegato dell' G. Garibaldi”, il già citato il quale certificava sotto la propria CP_4 Pt_2
responsabilità la sussistenza di un atto di convenzione all'uopo siglato con l'Università degli studi
“LI CA RS” affinché l'Istituto Paritario da lui condotto espletasse, in partenariato, il suddetto corso di specializzazione. Pure veniva prodotta la querela che il aveva sporto nei Pt_2
confronti del l.r.p.t. dell'Università degli studi “LI CA RS” (per aver quest'ultimo disconosciuto, tra gli altri, il titolo abilitante conseguito dalla odierna ricorrente) e copia della convenzione stipulata tra l e l'Università per lo svolgimento del Tirocinio in sede. Controparte_8
Nonostante tali produzioni documentali l di ritenendola responsabile di aver prodotto CP_7 CP_2
documenti falsi nel corso della procedura indetta con O.M. 112/2022, le irrogava il licenziamento per giusta causa senza preavviso, con efficacia dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento;
con ciò precludendole di prendere parte alle future procedure concorsuali afferenti al settore dell'insegnamento.
Tanto premesso, la ricorrente eccepiva: la nullità della misura espulsiva per violazione del termine, perentorio, di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4 e 9 ter del T.U.P, che faceva decorrere dal
27.12.2023, data in cui (così a pag. 8 del ricorso introduttivo) le era stato notificato l'atto di contestazione disciplinare;
il difetto di istruttoria con riferimento alla consapevolezza (elemento soggettivo) della ricorrente (dolo o colpa) di avere esibito un titolo falso, avendo unicamente (senza pagina 3 di 15 alcun accertamento dell'A.G. e/o verifica) l'Amministrazione valorizzato il disconoscimento del titolo da parte della LI CA RS (contrastante con le dichiarazioni rese sul punto dal Pt_2
anche in altri procedimenti, circa le modalità di conseguimento del titolo per il sostegno) laddove, invece, la procedura di emissione e consegna del suddetto titolo all'odierna istante era stata completamente posta in essere dall' sulla scorta di un rapporto Controparte_9
giuridicamente lecito ed instaurato a tale espresso fine (procedura alla quale in ogni caso la ricorrente era sempre rimasta completamente estranea, con evidenti conseguenze anche in punto di elemento soggettivo e di erroneità della pretesa di ascrivere alla ricorrente la prova dell'assenza del dolo o della colpa pure sostenuta nel provvedimento espulsivo); il difetto di attribuzione, avendo l'Ufficio
Disciplinare esercitato un potere - quello di verifica dei titoli - riservato agli R. dall'art. 7, Pt_3
comma 2, del D.P.C.M. n. 166/2020 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 208/2023 ovvero all'Autorità Giudiziaria;
l'avere applicato un parametro di giudizio sostanzialmente oggettivo, prescindendo da una valutazione della intenzionalità della condotta della ricorrente e pretermettendo ogni valutazione in termini di gravità della condotta della stessa.
Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “-
ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità del licenziamento disciplinare comminato dall
[...]
con Controparte_10
provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024 per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
in subordine: - ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogata dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024, sicché adottato all'esito di una procedura
[...]
disciplinare affetta dai pro-fili di erroneità ed illegittimità indicati nel presente atto e, per l'effetto, disporne l'annullamento; in via ulteriormente gradata: - ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.04.2024, sicché
[...]
adottato in difetto di proporzionalità e, per l'effetto, disporne l'annullamento rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della reale
e concreta entità della condotta imputabile al ricorrente”. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono, richiamandosi e riportandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 639/2025 pubbl. il 4.3.2025, resa in una fattispecie analoga pagina 4 di 15 da Codesto Tribunale (est. dott. Antonucci).
Va preliminarmente rammentato che: è ben possibile che l'Amministrazione irroghi il licenziamento disciplinare anche quando il rapporto di lavoro è già cessato a causa di un'altra fattispecie estintiva;
alla Amministrazione compete unicamente la dimostrazione della falsità del titolo, laddove incombe al lavoratore la prova di elementi che possono giustificare la falsa attestazione e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, portato di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni;
incombe sulla amministrazione la prova della falsità del titolo;
incombe sull'insegnate, per il principio di vicinanza, la prova della assenza di dolo o di colpa relativamente alla formazione e all'utilizzo dell'atto falso.
Tali circostanze vanno verificate - in via diretta o presuntiva - in base agli atti di causa che di seguito si richiamano, senza che ciò determini vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'articolo 112 del c.p.c., il quale “ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca
o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cass., sez.
III, 09/04/2024, n. 9589).
Per quanto si dirà, è da ritenersi provata la falsità del titolo al quale è richiamo;
al contempo è priva di riscontro la ricorrenza di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti.
Con l'ulteriore precisazione che la falsità del titolo è oggetto principalmente di prova diretta (tale la ritenuta credibilità delle dichiarazioni dei dirigenti dell'università e tale la impossibilità che la attività di formazione potesse essere demandata ad un istituto scolastico stante l'espressa preclusione di cui si dirà).
* * *
Con riferimento all'eccepita nullità della sanzione disciplinare per violazione dei termini entro cui deve essere concluso il procedimento di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9-ter, d.lgs. n. 165 del
30.03.2001, per essere decorsi oltre 120 giorni tra la data di avvenuta notifica della contestazione disciplinare e la conclusione della relativa procedura, deve osservarsi quanto segue.
La contestazione disciplinare è avvenuta in data 27.12.2023.
Con la nota, presentata il 26.1.2024 nell'interesse della ricorrente e redatta dall'Avv. Taronna (doc. 8
Cont fasc. ), veniva richiesto, a difesa, un termine di almeno un mese per la produzione di un file video pagina 5 di 15 estrapolato dal sito dell' al momento non a disposizione della ricorrente. Controparte_8
È pacifico - come evidenziato nel provvedimento espulsivo - che tale produzione non veniva di seguito effettuata.
La ricorrente è stata licenziata con provvedimento comunicato in data 29.4.2024.
Ciò premesso, deve evidenziarsi come la proroga del termine sia un effetto automatico (…con proroga del termine...) della presentazione dell'istanza e non possa intendersi ammissibile solo con riferimento alla audizione, considerato che l'acquisizione documentale consente al pubblico dipendente di potere meglio difendersi nel procedimento, sicché alla facoltà va data la più ampia portata.
Ed infatti, “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55- bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” (cfr. Cass., sez. lav., 28/05/2024, n. 14896).
Avendo la stessa ricorrente chiesto un termine “di almeno un mese” per potere acquisire della documentazione informatica, non può allora affermarsi - e non solo per contrarietà a buona fede - che l'Amministrazione non dovesse arrestarsi per il tempo richiesto dalla stessa.
Si vuole dire che la richiesta della odierna ricorrente ha prospettato alla Amministrazione la propria intenzione di effettuare delle proprie produzioni idonee a sconfessare le comunicazioni pervenute dai dirigenti della LI CA RS: sicché sotto tale profilo non è consentito interpretare restrittivamente l'effetto di proroga alla sola audizione, dovendo invece ritenersi che esso si applichi anche alle attività a sua difesa.
Vi sono le acquisizioni ulteriori che, ai sensi del comma 6, l'Amministrazione può effettuare (…da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento…. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini), che non sospendono il termine, ma che differiscono da quelle richieste - pur sempre a propria difesa e, quindi, con la medesima funzione dell'audizione - di cui al comma 4, sollecitate dall'incolpato.
L'eccezione di decadenza non può pertanto essere condivisa.
* * *
Occorre poi evidenziare come la ricorrente abbia unicamente impugnato il licenziamento irrogatole dall Controparte_10
con provvedimento prot. n. 7257 del 29.4.2024 (doc. 17 fasc. ricorrente).
[...]
pagina 6 di 15 La stessa ricorrente è stata pure destinataria di altro provvedimento, prot. 17771 in data 21.12.2023, di esclusione (stante l'esibizione dell'atto di conseguimento della specializzazione sul sostegno) dalla
Graduatoria Provinciale per le Supplenze nella quale era stata inserita in I Fascia (doc. 11 fasc. ricorrente).
Il vaglio del Tribunale adito è, dunque, da limitarsi al licenziamento e non pure alla cancellazione dalle
GPS.
Per quanto sopra, al momento del licenziamento, il contratto a tempo determinato era già stato oggetto di revoca.
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto). Ne consegue che il licenziamento disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto alle quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all'indennità di mancato preavviso, caducando “ex nunc” la causa dell'attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto già maturato o, qualora l'erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, a causa del sopravvenuto recesso per motivi disciplinari, non può “ex post” ammettersi la legittimità del riconoscimento” (tra le altre, Cass., sez. lav., 09/03/2021, n. 6500).
L'attività svolta dalla Amministrazione scolastica non può dirsi carente del potere: la stessa ordinanza n. 88/2024 (e prima ancora la n. 112/2022), relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, all'art. 8, comma 5, dispone che “gli uffici scolastici territorialmente competenti provvedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza”, laddove l'articolo 7, comma 8, dispone che “l'aspirante non in possesso del relativo titolo di accesso … è escluso dalle relative graduatorie”.
Nel merito la via amministrativa non è preclusa dalla pendenza di un giudizio penale;
né può ritenersi che all'Ammirazione non sia accordato il potere di accertare l'autenticità dei titoli esibiti dai docenti o aspiranti tali, trattandosi invece di una specifica prerogativa prevista dalle disposizioni in materia scolastica.
pagina 7 di 15 In punto di oneri della prova, si rammenta che “in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni. Deve ritenersi, infatti, che soltanto l'autore del falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti” (Cass., sez. lav., 24/08/2016, n. 17304).
Pertanto, il provvedimento al vaglio, una volta accertata la falsità del titolo, non ha operato alcuna inammissibile inversione in punto di oneri della prova.
Giova poi evidenziare che la ricorrente, in data 23.04.2023, presentava domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze – Elenchi aggiuntivi prima fascia, per l'anno scolastico
2023/2024, riservati ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno.
Come noto, la prima fascia è riservata, secondo i casi, ai titolari di abilitazione o - per quanto concerne il Sostegno - di specializzazione.
Sicché il titolo esibito della cui falsità si tratta è stato il presupposto necessario alla stipula del contratto a tempo determinato di supplenza per l'a.s. 2023/2024 con assegnazione di sede presso la
Direzione Didattica Statale “Don Milani” di Trinitapoli (BT).
A norma dell'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 (Licenziamento disciplinare) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”, con la precisazione che la sentenza della Cass., sez. lav., 27/06/2023, n.18372, invocata dalla parte ricorrente per sostenere l'omessa valutazione della gravità della sanzione e dell'elemento intenzionale, a pag. 23 del ricorso, è relativa a diversa fattispecie
(irregolarità di gestione delle presenze di un dipendente comunale), dunque non attinente all'accesso all'impiego.
pagina 8 di 15 Come chiarito da Cass., sez. lav., 08/11/2021, n. 32574, “
5. il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di “non veridicità del contenuto della dichiarazione”, emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
6. Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa. 7. È stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.
8. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020)”.
Tale differenza è stata perfettamente intesa dalla Difesa dello Stato, la quale ha opportunamente distinto i due profili di rilevanza: la ricorrente si è resa responsabile di condotte disciplinarmente rilevanti, integranti la fattispecie delle dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quella delle “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare illeciti di rilevanza penale. Per la loro gravità e natura, gli eventi narrati sono, inoltre, tali da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente dando luogo anche a responsabilità di carattere disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c., costituendo giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro.
L'attestazione di conseguimento e l'esibizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - da ritenersi falsi - ha consentito, come anzidetto, alla ricorrente non solo l'iscrizione della
GPS di ma anche la stipula di un incarico di supplenza a tempo determinato, con la qualifica di CP_2
pagina 9 di 15 Insegnante di Sostegno, presso la Direzione Didattica Statale “Don Milani” di Trinitapoli (BT) dal
01.09.2023 sino al 30.06.2024
In ogni caso - anche quanto al licenziamento disciplinare - la ricorrente non può invocare alcun incolpevole affidamento e tanto meno dimostrare l'assenza di dolo o colpa.
Circa la falsità del titolo e la possibilità della ricorrente di invocare un proprio incolpevole affidamento, sotto il primo profilo l'Amministrazione scolastica, con nota prot. n. AOOUSPFG 16638 dell'1.12.2023, aveva chiesto alla LI CA RS informazioni relative ai titoli esibiti da
Cont diversi docenti, tra i quali l'odierna ricorrente ai fini dell'accesso alle GPS (doc. 2 fasc. ). Cont Con nota di riscontro prot. n. 17234 del 12.12.2023 (doc. 3 fasc. ), l'Università in questione comunicava: “in risposta alla Vostra, si conferma che tutti i 21 nominativi (tra i quali quello della odierna ricorrente) non hanno mai presentato domanda di partecipazione al concorso TFA, nè tanto meno si sono iscritti e hanno conseguito il titolo di specializzazione presso il nostro ateneo. …
Dott.ssa Martha Attard”. Cont La stessa Università con nota prot. 17295 del 13/12/2023 (doc. 5 fasc. ), ulteriormente richiesta dall'Amministrazione, rendeva la seguente dichiarazione: “L'Ateneo disconosce quei documenti che non sono stati mai stati prodotti dal medesimo. Si disconosce la firma in calce ai documenti. Si rappresenta inoltre come il sito menzionato nei falsi documenti sia altrettanto falso e disconosciuto dall . Si rappresenta infine che l'ateneo ha già sporto denuncia alle autorità competenti. Si CP_12
ribadisce infine che i nominativi comunicati non sono mai stati nostri corsisti sul corso di specializzazione e non hanno conseguito alcun titolo…Roberto Direttore Generale LI Per_1
CA RS”.
Ebbene, non si comprende quale ragione avesse il terzo LI CA RS a disconoscere la provenienza dei titoli e la instaurazione di un qualsivoglia rapporto finalizzato a fare conseguire alla odierna ricorrente - ed agli altri soggetti indicati in atti - il titolo per l'insegnamento specializzato;
anzi il coinvolgimento dell in tale vicenda certamente non può avere giovato alla reputazione dello CP_12
stesso: sicché sono pienamente attendibili le dichiarazioni il cui testo si è sopra trascritto.
Sotto tale profilo, non si vede quale seria aspettativa (tale da integrare il ragionevole affidamento che, per quanto detto dalla Giurisprudenza, è oggetto dell'onere probatorio del lavoratore) potesse nutrire la ricorrente in ordine al rilascio del titolo da parte di un soggetto a tanto non legittimato;
in ricorso si deduce (pag. 3) che lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo sarebbe avvenuto “sulla scorta di un atto di convenzione siglato in data 05.02.2020 tra i rispettivi rappresentanti legali dei due cennati soggetti giuridici, ed in forza del quale l'I.P. de quo era stata espressamente deputato ad espletare il
Corso di specializzazione di sostegno ed il relativo tirocinio formativo attivo. Il dott. indicava Pt_2
pagina 10 di 15 inoltre alla ricorrente la presenza di un link attivo, appositamente creato sulla piattaforma digitale dell'Università “LI CA RS”, da cui avrebbero potuto in seguito scaricare direttamente il titolo attestante il superamento del suddetto corso”.
Detto in altre parole, l'Università avrebbe demandato ad un Istituto Scolastico terzo tutto lo svolgimento del Corso di specializzazione di sostegno e il relativo tirocinio formativo attivo.
Quanto sopra è assolutamente inverosimile, considerata la riserva universitaria imposta dalle disposizioni di settore: il decreto 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), all'articolo 13 “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, prevede che: “
1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal
[...]
, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Controparte_13
associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal
[...]
, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le università possono Controparte_14
avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Controparte_14
tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili”.
Ai sensi dell'articolo 3, lett. E), decreto ministeriale del 30.09.2011 sono possibili convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del pagina 11 di 15 decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, tuttavia finalizzate alle (sole) attività di tirocinio comprensive del relativo progetto (attività che ovviamente sono solo una parte del percorso formativo di chi aspiri alla specializzazione).
Ciò però presuppone che, ai sensi del citato art. 12, l'Istituto rientri nell'Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate.
Nulla dimostra - neppure a livello di mera allegazione - che l' fosse accreditato, e Controparte_8
anche se così fosse stato, l non avrebbe potuto svolgere l'intera attività disciplinata dall'art. 13 CP_8
sopra richiamato.
Tali considerazioni e quelle che seguono, basate su fatti tutti acquisiti ritualmente al procedimento, dimostrano da un lato la falsità del titolo e, dall'altro, inducono a ritenere fallita la prova dell'incolpevole affidamento.
La ricorrente assume di avere già in passato svolto attività di docenza a tempo determinato sul sostegno, precisamente negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Si può, quindi, presumere che le regole per l'accesso a tale delicata tipologia di insegnamento le fossero ben note e che avesse tutti i mezzi culturali per non credere alla inverosimile prospettazione del
TFA svolto per intero da e presso un soggetto diverso dall'Istituzione universitaria, unica deputata alla organizzazione ed alla gestione, in ragione di una convenzione.
Le modalità di svolgimento del TFA dedotte dalla ricorrente integrerebbero una evidentissima elusione di quella regola legale, la quale riserva, esclusivamente, alle università l'organizzazione e lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio del titolo di specializzazione.
Sicché non è risolutivo l'argomento di parte ricorrente laddove scrive che “l'offerta formativa afferente al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico per la s.s. di II grado è stata proposta dall'Istituto Paritario “G. Garibaldi” di AI OR (cfr. doc. n. 5), ente a cui il aveva ufficialmente riconosciuto lo status di Scuola Paritaria a far data dal 30.01.2002” (pag. CP_11
25 ricorso).
Tale riconoscimento non ha assolutamente nulla a che vedere con la specificità di cui si tratta.
Innanzitutto, per la già evidenziata riserva in capo alle università dello svolgimento dei TFA.
Inoltre, è temeraria la pretesa del già citato di autocertificare l'intervenuta stipula di una Pt_2
convenzione con la LI CA RS “sia in ordine al Corso di specializzazione di sostegno che al tirocinio formativo attivo, in forza della quale ha regolarmente tenuto i corsi presso il predetto istituto per la specializzazione all'insegnamento nel sostegno” (cfr. dichiarazione del doc. 13, Pt_2
pag. 29, fasc. ricorrente).
pagina 12 di 15 La Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (a norma dell'articolo 46 del DPR 445/2000, disposizione richiamata nel documento in questione) è relativa a tutt'altri stati, qualità personali e fatti e non è certamente idonea a certificare la stipula di convenzioni tra un Istituto Scolastico ed una Università.
E non si vede come la ricorrente possa - nella sua prospettiva dei fatti - avere preso per buona l'esistenza di una convenzione, già nulla per impossibilità dell'oggetto, richiamata nella autodichiarazione del dirigente dell'Istituto scolastico Garibaldi.
Analogamente per l'atto (doc. 16 fasc. ricorrente) qualificato come convenzione tra l' Controparte_8
e la LI CA RS, che tale tuttavia non può essere definita.
L'atto ha il seguente contenuto: “con la presente scrittura privata redatta in doppio originale tra
l … e l'Università degli Studi LI CA … premesso che in data 5/2/2020 le Controparte_9
parti hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto le seguenti prestazioni: preselezioni, tirocinio formativo e completamento corso TFA, con esami in sede in modalità asincrona in piattaforma fornita dall'Università. Luogo e data Roma, 05/02/2020”.
Già il tenore letterale della presunta convenzione è quantomeno dubbio poiché vi è una premessa cui non segue alcuna conclusione.
Anche in tal caso, la ricorrente avrebbe preso per buona tale evidenza e le altrettanto inverosimili rassicurazioni del dirigente della scuola Garibaldi (palesemente in contrasto con le regole imposte dal
D.M. 249/2010) e, dunque, creduto (a suo dire) che tutto il tirocinio formativo attivo - ivi comprese le fasi di ammissione di verifica intermedia - si potessero svolgere presso la Scuola Garibaldi, senza alcun coinvolgimento attivo dell'Università.
Ancora la ricorrente ha esibito l'atto denominato contratto di assistenza siglato in data 4.8.2021 con l'Istituto Paritario “G. Garibaldi”, con annesse ricevute di pagamento (doc. 5)
Secondo tale contratto, il pagamento delle rate avrebbe dovuto avvenire mediante bonifico (v. informazioni per il pagamento); laddove poi sono state esibite delle ricevute cartacee, del tutto prive di alcuna attendibilità, le quali, peraltro, indicano l'Università come destinataria del pagamento e l come materiale percettore delle stesse. Controparte_8
Anche tale modalità di pagamento rende ulteriormente insostenibile l'ipotesi della buona fede della ricorrente.
Non è un caso se (circostanza non contestata) l' “non figura più nell'elenco delle Controparte_8
scuole paritarie funzionanti nell'a.s. 2023/2024, come rilevatosi dal sito https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-campania/parit%C3%A0-scolastica” (pag. 9 memoria difensiva).
pagina 13 di 15 Ancora, ai fini di una valutazione globale della vicenda, non è contestato quanto dedotto dall'Avvocatura che l'insegnamento precario sul sostegno (presso l sarebbe stato Controparte_8
prestato per due ore settimanali per l'intero anno scolastico.
Due sole ore settimanali si pongono al di sotto dello standard minimo che anche la Scuola Privata deve garantire per il Sostegno.
È infatti noto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “in sede di formulazione del piano educativo individualizzato”, il gruppo elabora “proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.
Ciascun alunno disabile risulta inserito in una delle quattro possibili fasce di gravità (gravissima, grave, media e lieve).
Il Gruppo di Lavoro ( redigendo il Piano Educativo Individualizzato, propone il numero CP_15
delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto di tale fascia di gravità, e nella prassi propone che l'insegnante di sostegno copra: per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno;
per la disabilità media, circa la metà dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno;
per la disabilità lieve, poco meno della metà dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno.
Tali orari si specificano tenendo conto della scuola frequentata e, quindi, 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali nella scuola primaria, 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria.
Ne segue che lo standard minimo a carico di un insegnante di sostegno della scuola secondaria è pari a
4,5 ore settimanali, essendo errato asserire che tale standard sia solo funzionale alla definizione delle dotazioni organiche e che il dirigente possa poi gestire quel monte-ore come meglio crede, anche assegnandolo a più docenti (sicché, in caso di disabilità gravissima, sarebbe lecito un turn over settimanale di nove docenti per alunno, circostanza più che inverosimile).
E se la Scuola Paritaria deve offrire i medesimi standard di quella pubblica anche sotto il profilo della continuità didattica, tale vincolo orario sicuramente concerne anche l'Istruzione privata.
In ragione di ciò, è lecito ritenere che anche le risultanze del certificato di servizio della stessa siano, quanto alle annualità presso l il portato di false dichiarazioni di assunzione e che i Controparte_8
rapporti siano sempre stati inesistenti.
pagina 14 di 15 Del tutto irrilevante in questa sede, ai fini della ricostruzione dei fatti, è la circostanza che il D'NA abbia ritenuto di sporgere denuncia querela (doc. 13, pag. 42 e ss., fasc. ricorrente) nei confronti di
, direttore generale della LI RS. Persona_1
Ed allora non sorprendono gli esiti delle verifiche di autenticità del titolo speso dalla ricorrente, come richiamate nella memoria difensiva redatta dall'Avvocatura di Stato.
Essendo del tutto verosimile la posizione della LI CA RS che reclama la propria totale estraneità al rilascio del titolo speso dalla ricorrente per l'iscrizione in Graduatoria.
Dovendosi come già evidenziato ritenere che “soltanto l'autore del falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti” (Cass., sez. lav., 24/08/2016, n.17304), la domanda della ricorrente non può che essere respinta per tutte le ragioni indicate.
L'assoluta gravità delle condotte della medesima ricorrente, così ricostruite, è incompatibile con il grado di affidamento richiesto e tale da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente, tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto;
dovendo pure considerarsi che la ricorrente, facendo uso del titolo falso e ottenendo sia l'ingresso in prima fascia sia la supplenza, ha danneggiato non solo l'Amministrazione Scolastica, ma anche altri aspiranti legittimati che si sono visti preferire la ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base del valore indeterminato della controversia, media complessità.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in
€.8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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