Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/1999, n. 9303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9303 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso Presidente
Dott. Vincenzo Trione Consigliere
Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dott. Federico Roselli Consigliere
Dott. Paolo Stile rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
LÒ RD, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore nel procedimento esecutivo R.G.E. 1443/98 Pretura circondariale di Lecce, nonché per procura speciale a margine del ricorso e con questo elett.te domiciliata in Roma alla via Scandriglia n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Provini;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Filiale di Lecce, in persona del Direttore pro tempore;
- intimati -
avverso l'ordinanza-sentenza del Giudice dell'esecuzione della Pretura Circondariale di Lecce, emessa all'udienza del 27 maggio 1988, resa nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi - R.G.E. n. 1443/1998, promosso da LÒ RD
contro
INPS, debitore esecutato, e Banca Commerciale Italiana, filiale di Lecce, terzo pignorato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 3 marzo 1999 dal Consigliere Dott. Paolo Stile;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza per territorio del Pretore di Lecce, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LÒ RD, per un proprio credito vantato nei confronti dell'INPS in forza di decreto ingiuntivo (n. 11567/97) del 19 luglio 1997 , emesso dal Pretore di Taranto, procedeva a pignoramento mobiliare presso terzi, citando innanzi al G. E. di Lecce, la Banca Commerciale Italiana - filiale di Lecce, affinché rendesse le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., in ordine alle somme detenute per conto dell'Istituto debitore.
All'udienza del 27 maggio 1998, non comparso il creditore procedente, presente il procuratore dell'INPS, veniva resa la dichiarazione del terzo, come da separato verbale, del seguente tenore : "La filiale di Lecce della Banca Commerciale Italiana S.p.A., visto l'atto di pignoramento presso terzi fattole notificare il 22/04/98 ... a carico dell'INPS ..., dichiara di dovere all'INPS l'importo di Lire 4.150.000 ...".
L'INPS, "stante anche l'assenza del creditore procedente", chiedeva la sospensione dell'esecuzione con il conseguente svincolo delle somme pignorate.
Il Pretore - Giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza con la quale ex officio dichiarava la propria incompetenza funzionale, in favore del Pretore di Milano, sede legale del terzo, o alternativamente di quello di Taranto, attenendo il titolo azionato a rapporto con l'INPS sede di Taranto, come si evinceva dal domiciliato del creditore. Avverso tale provvedimento la LÒ propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di un unico motivo.
Nè UNPS ne' il terzo pignorato si sono costituiti in questa sede. Il P.G. ha concluso per la declaratoria della competenza per territorio del Pretore di Lecce, con le conseguenze di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la LÒ deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all'art. 19, 26 secondo comma e 543 terzo comma c.p.c., e dei principi consolidati in materia di competenza per territorio nel procedimento esecutivo mobiliare. In particolare, la ricorrente, dopo avere richiamato il principio sancito dall'art. 2740 c.c. circa la responsabilità del debitore per le obbligazioni assunte "con tutti i suoi beni presenti a futuri" e la inammissibilità di limitazioni di responsabilità "se non nei casi previsti dalla legge", e dopo avere rimarcato che le norme che disciplinano gestione finanziaria dell'INPS (artt. 48-51 D.P.R. n.639/70 e artt. 20 legge n.88/1989) evidenziano un unico patrimonio risultante dal bilancio, altrettanto unico, dell'ente, si duole che il Pretore di Lecce - G.E. abbia al contrario fondato la propria incompetenza sull'assunto secondo cui non vi sarebbe un unico ente, dotato di personalità giuridica, organizzato con più sedi territoriali, legate con quella centrale da un rapporto di rappresentanza organica, bensì più enti, dotatì di una distinta personalità giuridica e patrimoniale. In tal modo, il G.E. erroneamente - ad avviso della ricorrente - avrebbe affermato che l'obbligata al pagamento del debito non sarebbe la sede di Lecce dell'INPS, del tutto estranea al rapporto controverso e conseguentemente estranea sarebbe anche la filiale di Lecce della Banca Commerciale Italiana - terzo pignorato.
Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono. È noto che l'art. 16 del c.p.c. attribuisce al pretore la competenza per materia in ordine alla espropriazione forzata di cose mobili e di crediti. L'art. 26 ne specifica la competenza territoriale nell'espropriazione forzata di crediti, attribuendola al giudice (e cioè al pretore) del luogo dove risiede il terzo debitore;
in coerenza con tale norma, l'art. 543, secondo comma n. 4, c.p.c. stabilisce che l'atto di pignoramento deve contenere, fra l'altro, la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo". Dal combinato disposto con l'art. 19, primo comma, c.p.c. si evince peraltro che, qualora sia convenuta una persona giuridica e "salvo che la legge disponga altrimenti", al fine di individuare la competenza territoriale, al criterio della residenza (concetto che si attaglia esclusivamente alle persone fisiche) si sostituisce quello della sede;
in tal caso è competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Pertanto, ove il terzo sia un istituto bancario - come nel caso in oggetto - il pignoramento di somme può essere fatto nel luogo della sede principale dello stesso ovvero, in alternativa, nel luogo in cui si trova la filiale autorizzata a rappresentare l'istituto medesimo (Cass. 24 luglio 1987 n. 6433). Sulla base di tale criterio di collegamento, correttamente, dunque, la LÒ ha individuato il giudice competente , facendo riferimento al luogo della filiale dell'istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito.
Nella specie il Pretore - G.E. di Lecce, partendo dalla implicita, ma non per questo poco chiara, considerazione che le varie sedi provinciali dell'INPS - costituiscano entità autonome, dotate di distinta personalità giuridica e patrimoniale, ha escluso che la sede di Lecce dell'INPS potesse considerarsi debitrice rispetto ad un credito azionato sulla base di un titolo formato nei confronti dell'INPS sede centrale, ma attinente "a rapporto con l'INPS sede di Taranto, come si evince dal domicilio del creditore". Conseguentemente ha escluso anche che la somma, che la filiale di Lecce della Banca Commerciale Italiana deteneva per conto dell'INPS, potesse soddisfare un credito che non fosse vantato se non nei confronti dell'INPS - sede di Lecce. Senonché - come rimarcato dal P.M nelle sue conclusioni scritte -, la questione relativa alla possibilità di pignorare un credito vantato dall'INPS verso una filiale dell'istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'esecuzione, attiene al merito e non alla competenza in quanto implica l'individuazione del debitore (se l'INPS o soltanto la sua sede di Taranto), e pertanto l'adito Pretore - G.E. non poteva, sotto tale profilo, declinare la propria competenza. Nè alla conclusione del Pretore può pervenirsi richiamando l'orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento degli assegni a carico dell'INPS (ente ricompreso fra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del D.P.R n. 180 del 1950, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni) siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, sicché la competenza territoriale ai fini della dichiarazione di cui all'art. 543 c.p.c. va individuata con riferimento ad essa e spetta al Pretore circondariale di tale sede (Cass. 29 novembre 1996 n. 10649). La normativa contenuta nel citato decreto, in quanto "speciale" rispetto al codice di rito e, come tale, su di essa prevalente, è di stretta applicazione e, pertanto, riferendosi ai soli casi in cui l'espropriazione forzata attiene a stipendi, pensioni o assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni, esorbita dal caso in esame. Il ricorso va pertanto accolto e conseguentemente va dichiarata la competenza per territorio del Pretore di Lecce, sostituito, per ius superveniens, dal Giudice Unico di Lecce.
Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Pretore di Lecce e condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di questo giudizio liquidate in lire 23.500, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari con distrazione a favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore;
compensa le spese fra le altre parti. Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999