Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/1999, n. 9303
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/1999, n. 9303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9303
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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