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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4600/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nato Palermo il 6/12/1969 (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Barbara Ferro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 4/2/2025 per l'udienza del 6/2/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 28/10/2002 a Palermo, e di essere separati in forza di decreto di omologa dell'1/7-13/9/2016 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto che ne fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 6 febbraio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel
1 ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 28/10/2002 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa dell'1/7-
13/9/2016.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, in questa sede integralmente riportate:
“1) Dichiarare ai sensi dell'art.3, n.2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, trascritto al n.136-P.II-S.A-Vol.2285-Uff.84 dell'anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, mantenendo le condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi del 01/07/2016, per come omologato dal Presidente del
Tribunale con provvedimento depositato in cancelleria in data 13/09/2016 e per gli effetti:
- mantenersi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi manterrà la propria Parte_2 residenza insieme alla figlia Per_1
- mantenere a carico del Sig. un assegno mensile di euro 200,00 (euro duecento/00) a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT.
I coniugi – dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, Pt_2 Pt_1 impegnandosi a mantenersi ognuno con le proprie risorse”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/10/2002 a
Palermo da , nata a [...] il [...], e , nato Palermo Parte_1 Parte_2
2 il 6/12/1969, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002 al n. 136, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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