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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3573 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Gencarelli;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 C.F._2
Grano;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Carolei in data 08.06.2015 con dal quale è nata la figlia (29.6.2016), CP_1 Per_1 istando per la conferma delle condizioni di separazione concordate dai coniugi e confermate dal Tribunale di Cosenza con sentenza n.1069/2024.
La convenuta si è associata alla domanda di divorzio e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori.
1 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 08.05.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e Parte_1 CP_1
[...]
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3573 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Gencarelli;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 C.F._2
Grano;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Carolei in data 08.06.2015 con dal quale è nata la figlia (29.6.2016), CP_1 Per_1 istando per la conferma delle condizioni di separazione concordate dai coniugi e confermate dal Tribunale di Cosenza con sentenza n.1069/2024.
La convenuta si è associata alla domanda di divorzio e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori.
1 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 08.05.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e Parte_1 CP_1
[...]
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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