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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente relatore
Dott. Marco Rossi Giudice
Dott.ssa Francesca Traverso Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 649/2021, promossa da e , elettivamente domiciliati in La Spezia, Via G. Doria n. 3, presso Parte_1 Parte_2
lo Studio dell'Avv. Paolo Scappazzoni che li rappresenta e difende entrambi in forza di procura alle liti allegata al presente atto;
appellanti; contro in persona del Curatore Dott. rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso unitamente e disgiuntamente in virtù di delega in calce all'atto di citazione in primo grado dal
Prof. del Foro di Genova e dall'Avv. Massimo G. Gianardi del Foro di La Controparte_3
Spezia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del primo in Genova, via Assarotti,
n. 5/1; appellato.
Conclusioni
Parti attrici.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Genova, in riforma dell'appellata sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento integrale del proposto gravame: a) accogliere l'eccezione di nullità della CTU;
b) rigettare le domande formulate dal perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_3
c) vinti spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, dei due gradi di giudizio comprese le due fasi cautelari antecedenti al merito.”
Parte convenuta.
“Si insta in via preliminare, affinché l'appello sia dichiarato inammissibile ex Art. 342 c.1 n.2 cpc, e nel merito per l'integrale rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
Con sentenza 17 luglio 2014 è stato dichiarato il fallimento della società - da Controparte_1
ora La curatela ha instaurato un procedimento cautelare volto ad ottenere sequestro Parte_3
conservativo dei beni mobili, immobili e crediti nei confronti di , nella qualità di Parte_1
AU della società e di quale consigliere del CdA e successivamente, pochi giorni prima Parte_2
della alienazione del capannone industriale della società a di e CP_4 Parte_1 PT
, solo socio e comunque entrambi soci al 50% dal maggio 2012. Nella prospettazione della
[...]
procedura la società, avente ad oggetto la costruzione e la commercializzazione di complessi edilizi e opere legate alle costruzioni, ha evidenziato lo stato di insolvenza già dal 2011 e nel corso del 2012
e , nelle rispettive qualità, hanno posto in essere atti di spoliazione di assetts Pt_1 PT
sociali. In particolare, sono stati oggetto di contestazione: l'atto di cessione di ramo d'azienda alla e l'alienazione del capannone industriale alla di Controparte_5 CP_4
e . La procedura ha poi sottolineato la sottoscrizione di atti ex art. 2645ter cc da Pt_1 PT
parte di entrambi i soggetti nelle date del 4 e 5 luglio 2012. Sulla situazione di insolvenza, il fallimento ricorrente ha evidenziato l'approvazione solo con Assemblea del 27.11.2012 del bilancio al 31.12.2011 nel quale erano presenti ingenti perdite solo parzialmente azzerate con l'utilizzo di riserve e comunque superiori al terzo del capitale sociale senza alcuna successiva convocazione dell'Assemblea da parte dell'AU per gli interventi previsti dalla disciplina di legge. La procedura ha sottolineato l'insussistenza di alcun cespite attivo, mentre il passivo era superiore ai tre milioni di euro. Il Tribunale in sede di reclamo ha chiuso la procedura cautelare autorizzando il sequestro conservativo in odio ai convenuti fino alla concorrenza di euro 1.300.000.
Nella fase di merito nanti il Tribunale, sezione imprese, il fallimento ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o individuale, quali amministratori di diritto o di fatto, ai sensi degli artt. 146 LF, 2476, 2485, 2391 cc in relazione all'art. 2575ter cc e degli artt. 2393, 2394 e 2394bis in quanto applicabili al risarcimento di tutti i danno cagionati alla società e ai creditori sociali per i comportamenti omissivi e commissivi dedotti, in particolare, per le cessioni di ramo di azienda e di alienazione del capannone avvenute nell'aprile e nel maggio 2012, a capitale ormai perdute a seguito delle perdite evidenziate dal bilancio al 31.12.2011, approvato solo il 27.11 2012.
Si sono costituiti i convenuti contestando la sussistenza di alcun danno alla società ed ai creditori conseguente agli atti evidenziati nonché la affermata perdita del capitale sociale al 31.12.2011.
La causa è stata istruita tramite CTU.
La decisione del Tribunale ha fondato la motivazione: - sulla piena validità della CTU svolta a fronte dell'eccezione di nullità dedotta dai convenuti, - sulla presenza di perdite al 31.12.2011 con totale azzeramento del capitale sociale per mancata svalutazione del credito verso i , - Controparte_6
sull'esistenza di danni derivanti da pagamenti preferenziali e dunque ai creditori sociali valutati nel corrispettivo della cessione del ramo d'azienda per euro 149.875,56, oltre l'utile calcolato nella misura indicata concordemente tra le parti pari al 10% delle commesse oggetto del ramo ceduto, importi utilizzati per il pagamento a diversi creditori e per euro 547.978,49, pari alla differenza tra il prezzo di vendita del capannone (Euro 1.060.000,00) ed i mutui oggetto di accollo da parte dell'acquirente (Euro 512.021,51), la somma di € 341.741,17 quale pagamento preferenziale al solo con lesione degli altri creditori. Pt_1
Il Tribunale ha dunque pronunciato sentenza di condanna dei convenuti in solido al pagamento di €
747.854,05, oltre interessi e rivalutazione nonché alle spese legali di tutte le fasi ed ha ridotto la garanzia nella misura corrispondente alla condanna.
Motivi di appello
I convenuti hanno svolto i seguenti motivi: nullità della CTU per mancanza di riscontri documentali causati dal mancato deposito da parte della procedura, per l'ampliamento dell'indagine oltre i limiti delineati dal Giudice e per la presenza di valutazioni giuridiche non consentite;
erroneità della decisione relativa alla perdita del capitale sociale al 31.12.2011; insussistenza di atti di spoliazione per non avere, le due operazioni oggetto di contestazione – cessione del ramo d'azienda e alienazione del capannone-, cagionato alcun danno alla società; assenza di responsabilità per mancanza di prova di responsabilità e di nesso causale tra i comportamenti tenuti e l'allegato danno;
mancanza di danno risarcibile;
assenza di motivazione relativa al riconoscimento dell'ulteriore danno per euro 50.000.
La difesa ha poi richiesto le spese legali dei due gradi di giudizio.
Si è costituito il evidenziando come le difese fossero ripetitive di quanto già argomentato Parte_3
in primo grado e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e nel merito di integrale rigetto. Ha infine precisato di non essere più ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Precisato che non sussistono le condizioni per la richiesta pronuncia di inammissibilità, si procede all'esame delle singole censure.
Sulla nullità della CTU svolta in primo grado.
Come già sopra ricordato, sono stati individuati tre profili di nullità. Per carenza documentale, per ampliamento dell'indagine oltre i quesiti e per la presenza di valutazioni giuridiche. Appare utile rammentare l'indirizzo della Suprema Corte sul profilo di nullità della consulenza e dunque del lavoro dell'ausiliare del giudice, esistente laddove si realizza una grave lesione all'impegno di bene e fedelmente adempiere all'incarico, vedi sul punto C. Cass., ord. n. 25022/2019, in massima “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia.”. In merito poi all'inadempimento dell'obbligo sotto il profilo procedurale, la giurisprudenza della Suprema corte recupera le violazioni del contraddittorio che possono essere sanate, così ponendo in luce l'interesse al mantenimento dell'indagine in causa, vedi sul punto C.
Cass. ord. n. 23493 del 09/10/2017 e successiva n. 16196 del 08/06/2023.
Chiariti i principi, nel caso in esame non si è verificata alcuna nullità. Invero, l'indagine è stata realizzata nel pieno contraddittorio delle parti ed in particolare il ctp di parte ha svolto Pt_1
appieno il compito evidenziando e contestando tutti i passaggi della relazione. E' chiaro che, i tp delle parti convenute in primo grado, qualora avessero ritenuto fondamentali alcuni specifici documenti ben avrebbero potuto indicare, e la difesa qui riprendere la richiesta, la documentazione che avrebbe modificato, nella prospettiva offerta, le conclusioni. Per altro si osserva che nella relazione il CTU dà atto che la difesa così nella parte relativa alla valutazione di oneri e Pt_1
penali nell'esame della lesività dell'atto di cessione d'azienda del 24.4.2012-, aveva richiesto l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc dei contratti di appalto, richiesta respinta dal Giudice e non riproposta. Quanto poi all'assenza di documentazione precedente al 2011, la decisione sulla perdita del capitale sociale fa riferimento al bilancio al 31.12.2011, nessun argomento o tesi è collegata alle vicende societarie in data anteriore. In merito poi alla contestazione sull'ampliamento dell'indagine, in realtà, come bene evidenziato nella relazione redatta dal Dott. si è trattato della valutazione dei medesimi atti sotto un Per_1
profilo di danno riferito ai creditori, profilo dedotto in domanda. L'indagine svolta ha reso possibile al Tribunale, in sede di decisione, stabilire quale fosse la ricostruzione ritenuta condivisibile senza un nuovo intervento del CTU con inevitabile allungamento dei tempi processuali.
Quanto alle argomentazioni giuridiche, le stesse sono sviluppate in ausilio all'argomentare, ma naturalmente è esclusivamente il Tribunale, in sede di decisione, che applica le disposizioni corrette.
Ne segue che il motivo va respinto.
Erroneità della decisione relativa alla perdita del capitale sociale al 31.12.2011
Risulta documentalmente che al 31.12.2011, bilancio approvato solo il successivo 27 novembre
2012, era presente una perdita pari ad euro 407.623,00, coperta parzialmente con l'utilizzo delle riserve disponibili – precisamente, riserva legale per euro 8.451, straordinaria per euro 51.840, versamenti in conto capitale euro 298.000 ed altre riserve minori per euro 921-, dunque con un residuo di euro 48.051,00. A fronte di un capitale pari a 100.000 euro, la perdita portata a nuovo era superiore al terzo del capitale, con l'insorgere degli obblighi di cui all'art. 2482bis cc. Nel verbale di approvazione del bilancio – doc. A24 c) parte attrice-, si legge l'impegno dell'AU a Pt_1
convocare una assemblea straordinaria per la riduzione del capitale, attività mai svolta. La società ha infatti nominato un liquidatore in data 7.5.2013 per arrivare poi al fallimento il successivo
17.7.2014, scansione temporale già di per sé indicativa della situazione di difficoltà dell'impresa e del significato delle operazioni svolte ad aprile e maggio del 2012, oggetto di causa. Nella relazione il nominato CTU Dott. pagine 20 e ss., esamina una serie di crediti individuandone la già Per_1
difficile esigibilità e opera una ricostruzione del bilancio ma il Tribunale, correttamente, esamina e verifica quanto accaduto unicamente con riguardo al credito verso i , Controparte_7
da solo idoneo, per l'importo, ad azzerare il capitale sociale per perdite. Nei confronti di questo creditore la in bonis vantava un credito per euro 316.943,57, svalutato Controparte_1
completamente con una perdita pari ad euro 277.943,57 il 30.9. 2012.Interessante rammentare che già con ordinanza del gennaio 2017 il Giudice ha evidenziato la perdita totale del credito presente nel mastrino al settembre 2012 sottolineandone la rilevanza proprio sotto il profilo della perdita del capitale. La difesa contesta la rilevanza della svalutazione intervenuta a settembre, rispetto al bilancio al 31.12.2011, sostenendo doversi far riferimento solo ad operazioni entro aprile 2012, periodo di approvazione del documento contabile. Tale tesi non può essere condivisa: al di là dell'effettiva approvazione del bilancio tardivamente effettuata, il profilo rilevante investe la causa della svalutazione, precisamente l'omologa del concordato riguardante la . Controparte_6
L'omologa era intervenuta il 27 aprile 2011 – dato non contestato e per altro documentale- né sono stati esposti motivi a giustificazione di una svalutazione effettuata a settembre 2012 e non, correttamente, a fine dicembre 2011. Ne segue che la presenza dell'inesigibilità del credito al
31.12.2011, per essere intervenuta omologa del concordato nella primavera 2011, ha comportato la totale perdita del capitale sociale, andando l'importo a sommarsi alla perdita riportata a nuovo e non coperta per euro 48.051,00. La vicenda successiva, poi realizzatasi con la decisione della Corte di cassazione nel 2015 non può intervenire e retroagire rispetto alla situazione di oltre quattro anni prima. Le difese riferite ad altri crediti non rilevano poiché il Tribunale non ha esaminato alcun'altra situazione creditoria. Vi è poi una importante considerazione che indica la gravità della situazione di confermata anche dalla cadenza dell'entrata in liquidazione – maggio 2013- e Controparte_1
dalla dichiarazione di fallimento – luglio 2014-. La procedura ha prodotto un documento, - sub. 25A fase di merito- costituito dalla situazione patrimoniale al 31.3.2012 che espone una perdita dall'inizio dell'anno di euro 1.390.654,96; gli appellanti contestano dicendo che nella situazione patrimoniale non vengono calcolati gli stati avanzamento lavori, ma il documento è stato formato da loro, posto che a marzo era presidente del CdA e consigliere. Pt_1 PT
Anche questo profilo della decisione deve trovare piena conferma. La perdita del capitale comporta le conseguenze di legge in termini di attività conservativa del patrimonio e di conseguente liquidazione dello stesso.
Insussistenza di atti di spoliazione per non avere, le due operazioni oggetto di contestazione, cagionato alcun danno alla società; assenza di responsabilità per mancanza di prova di responsabilità e di nesso causale tra i comportamenti tenuti e l'allegato danno;
mancanza di danno risarcibile.
Tutti i motivi vanno esaminati in maniera unitaria perché la loro trattazione comporta una necessaria premessa. Nell'ambito della consulenza l'ausiliare ha indicato, con riguardo ai due atti oggetto di indagine, sia il profilo del danno alla società che quello del danno verso i creditori. Il
Tribunale, dopo aver dato atto della peculiarità delle operazioni, in termini di date e stato verso gli acquirenti, ha stabilito che era presente soltanto un danno verso i creditori sociali per pagamenti preferenziali. Ne segue che i motivi di appello dovevano indicare l'insussistenza di danno in quanto, per la natura dei crediti pagati e per la capienza fallimentare, non si era verificato alcun danno. La difesa ha sottolineato la mancanza di prova circa l'assenza di buona fede degli appellanti. In realtà le attività realizzate proprio nel corso del 2012, anno nel quale, come sopra ricordato, sono state accumulate perdite per oltre un milione di euro nei soli primi tre mesi, evidenziano la consapevolezza della situazione economica. Precisati i ruoli all'interno della compagine sociale –
presidente del CdA dal 29.6.2007 al 21.5.2012 e Consigliere del Parte_1 Controparte_8
CdA nello stesso periodo, dal 21.5.2012 al 7.5.2013, fino alla messa in liquidazione, deve CP_9
osservarsi quanto segue. In data 24 maggio 2012 cede a Controparte_1 Controparte_10
rappresentata da , la proprietà di un compendio immobiliare
[...] Parte_2
in Bolano, Ceparana, al prezzo di euro 1.060.000; il prezzo è stato corrisposto in parte con accollo della parte residua di capitale di due mutui per euro 180.544,00 e 331.477,51, con la consegna di un assegno di euro 341.741,17 e con impegno a versare il residuo per euro 206.237,32 entro il 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi di sorta. L'atto è intervenuto tra e Controparte_1
Co
, società costituita soltanto il 20 aprile 2012 dai soci e , in quel momento Pt_1 PT
entrambi presenti nel CdA di e soltanto tre giorni prima dell'atto il Cadente si Controparte_1
dimette dalla carica, come emerge dalle date sopra ricordate. Decisione che non cancella l'evidente conflitto di interessi risultante in tutta la sua evidenza nella fase di riscossione dell'assegno di euro
341.741,17, emesso a favore della società ma mai giunto nelle casse di questa, comparendo invece in contabilità come uscita per compensazione con un credito vantato dal socio . Parte_1
La creazione di una società poco tempo prima dell'alienazione, quindi evidentemente con il fine di effettuare l'operazione, le dimissioni tre giorni prima della stipula da parte del Cadente, l'incasso dell'assegno direttamente dal e destinato a sé stesso, se pure intestato alla società, Pt_1
evidenziano la consapevolezza dei due soggetti circa l'opportunità di realizzare l'attivo presente nella società prima dell'inevitabile, definitiva emersione dell'insolvenza. Si vuole qui ricordare che a fine marzo i due appellanti hanno redatto uno stato patrimoniale che evidenziava l'emersione di una perdita per oltre un milione di euro in tre mesi e che dallo stato passivo risulta un attivo a zero,
a fronte di un passivo per oltre tre milioni di euro- precisamente 3.398.999,37-, salvo una riduzione per euro 200.481,67 al verificarsi di condizioni che porteranno alla cancellazione del debito delle Con Banche titolari dei mutui oggetto di accollo da parte di uanto alla parte di prezzo residuo, pari ad euro 206.237,32 il CTU ha precisato che in parte è stato utilizzato per il pagamento di alcuni creditori, in parte compensato con la posta contabile “clienti/caparre”, dunque ancora una volta utilizzato in modo preferenziale. Il Tribunale ha quindi concluso per la presenza di un danno ai creditori pari alla differenza tra il prezzo e quanto oggetto di accollo, dunque quantificato in euro
547.978,49. Gli appellanti nulla hanno argomentato in merito ai pagamenti preferenziali, allegando solo la mancanza di un danno alla società a fronte dell'insussistenza della ritenuta postergazione del credito del socio Ma il danno è stato qualificato verso i creditori, per i pagamenti Pt_1
preferenziale effettuati in una situazione di totale perdita del capitale e non qualificato quale danno alla società, sì che l'argomento dell'insussistenza della postergazione è irrilevante. Infatti nella motivazione del Tribunale non si fa alcun cenno alla questione.
L'altro atto oggetto di esame è stata la compravendita del 24 maggio 2012, intervenuta tra
[...]
e . L'atto ha avuto ad oggetto il ramo di azienda CP_1 Controparte_11
relativo all'attività di opere nel settore dei servizi pubblici. Il prezzo della cessione è stato individuato in euro 218.583,00 comprendente una quota parte per i beni strumentali ed euro 50.000 per il valore di avviamento. Il pagamento è avvenuto mediante accollo, per euro 68.707,44 dei debiti della cedente nei confronti del personale dipendente e per euro 149.875,56 mediante pagamento di rate trimestrali. Il prezzo al netto dell'accollo non è mai stato incassato dalla società ma destinato a pagare alcuni crediti che il CTU ha elencato sub. allegato 10. L'unica difesa sul punto è stata una generica affermazione che i crediti pagati avrebbero trovato comunque soddisfazione nella procedura ma, al di là dell'assoluta carenza di argomentazioni di tale difesa, non può qui che richiamarsi quanto già è stato ricordato sulla totale assenza di attivo, risultando questo formalmente costituito da crediti inesigibili.
Tutti gli argomenti svolti dalla difesa degli appellanti su un asserito comportamento scorretto del curatore che non si sarebbe attivato per il recupero dei crediti, sono non solo generici ma comunque privi di rilevanza. In una situazione di totale perdita di capitale, l'amministratore unico ed Pt_1
il ha sempre svolto una attività di cogestione, profilo non contestato-, non avrebbero CP_12
dovuto pagare solo alcuni creditori, dovendo agire nella correttezza di una attività meramente liquidatoria.
Vale infine ricordare, sempre nella prospettiva della allegata buona fede, che entrambi gli odierni appellanti, nelle date del 4 e 5 luglio 2012, hanno costituito fondi patrimoniali a favore delle proprie famiglie ex art. 2645ter, comportamento che ancora evidenzia la consapevolezza della situazione di grave difficoltà economica.
Ne segue che il danno, come quantificato dal Tribunale, in termini di pagamento preferenziale in presenza di capitale perduto, e dunque qualificato come danno ai creditori sociali, deve essere confermato. Sul punto in ultimo vedi C.Cass. ord. n. 25610/2018, la cui massima recita: “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della "par condicio creditorum". (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha ritenuto che anche la condotta dell'amministratore che abbia trattenuto, a soddisfazione di un proprio credito per il rimborso di un finanziamento nei confronti della società, la somma ricevuta quale corrispettivo della vendita di una partecipazione societaria, possa costituire oggetto di azione di responsabilità a norma dell'art. 146
l.fall.)..Il danno è quindi stato determinato in euro 547.978,49 con riguardo alla vendita del capannone ed euro 149.875,56 derivante dalla cessione del ramo di azienda.
Assenza di motivazione relativa al riconoscimento dell'ulteriore danno per euro 50.000.
Il Tribunale in motivazione indica il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 50.000, pari all'utile delle commesse in corso al momento della cessione del ramo d'azienda “importo per altro coincidente con l'avviamento commerciale dichiarato dalle parti nel contratto di cessione”. Tuttavia, il prezzo della cessione non è stato definito dal CTU in termini di non congruità e quindi non vi era spazio per un danno diretto alla società, del quale comunque non vi è traccia in motivazione. Il titolo però non poteva essere il medesimo delle altre poste, qualificate in termini di pagamenti preferenziali posto che non ve ne erano i presupposti. Inoltre, l'avviamento era già stato calcolato nel prezzo – vedi pag. 51 relazione-. Ne segue che questo importo non poteva essere qualificato in termini di danno e va detratto dall'importo oggetto di condanna.
La condanna deve quindi essere rideterminata in euro 697.854,05, rivalutazione ed interessi come correttamente individuati nella pronuncia del Tribunale e non oggetto di impugnazione.
Spese di lite.
Benché l'appello sia stata accolto, la misura del danno riconosciuto non sposta lo scaglione di liquidazione delle spese di lite come calcolate in primo grado. Lo scaglione, infatti, è quello da
520.000 a 1.000.000 ed il computo era stato effettuato nel minimo. Ne segue che l'accoglimento così limitato rispetto alla decisione confermata non può portare ad una rimodulazione delle spese del primo grado e neppure può portare ad una compensazione in questa fase, posto che dovrebbe essere nella misura di circa 1/14 nel rispetto della proporzione della condanna. Dunque, anche in questa fase la liquidazione dovrà essere effettuata a favore di parte appellata, nel rispetto dello scaglione di riferimento e nel minimo.
Anche la misura del sequestro dovrà essere ridotta nel rispetto della rideterminazione del danno.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di Controparte_13
in limitato accoglimento dell'appello, con riferimento al motivo relativo al danno quantificato in euro 50.000 e così rideterminata la misura del danno, dichiara tenuti e condanna e , a titolo di risarcimento dei danni causati ai Parte_1 Parte_2
creditori sociali, in solido tra loro, a corrispondere al la somma di Controparte_13
euro 697.854,05 oltre interessi e rivalutazione come da pronuncia di primo grado;
ridetermina l'ammontare del sequestro conservativo in euro 697.854,05; dichiara tenuti e condanna parti appellanti a rimborsare a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 2540,00, oltre spese generali, IVA se dovuta ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova, in data 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno