Articolo 1 della Legge 7 giugno 1928, n. 1396
Versione
5 luglio 1928
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38 , concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Volpi - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 5 luglio 1928