Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).