Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 2
Versione
22 marzo 1961
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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