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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 787/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Francesco Monceri e Nicola Colombini) Parte_1
- ricorrente -
contro
avv. Elodia Mirti) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 maggio 2025 alle ore
12.35, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_1
la per sentire accogliere nei confronti della società resistente le seguenti domande: CP_1
“accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della Sig.ra delle mansioni superiori rispetto a quelle Parte_1
corrispondenti al profilo per cui era stata assunta e lo svolgimento di un numero di ore lavorate superiore a
quello contrattualmente previsto e conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento a CP_1
favore della ricorrente della somma di € 48,499,76 di cui a titolo di retribuzione: Euro 41.166,06, a titolo di
Indennità per ferie non godute: Euro 3.759,00, a titolo di Indennità per permessi ex festività non goduti: Euro
107,40, a titolo di Indennità per permessi non goduti: Euro 387,33, a titolo di Fondo Trattamento Fine
Rapporto: Euro 3079,97.
Ha esposto che, in data 07.03.2017, è stata assunta a tempo determinato con la qualifica di “operatrice sciampista”, cat. Liv. 4, presso la società “ ” in via del Conservificio 27, Bastia Umbra, CP_1
pagina 1 di 7 Perugia;
che il contratto, con data di assunzione al 07.03.2017, sottoscritto in data 06.03.2017,
prevedeva lo svolgimento di un orario settimanale di 18 ore con una retribuzione oraria pari a €
6,58902 oltre agli trattamenti previsti dalla legge;
che le mansioni relative al quarto livello riguardano
“quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore ed in ogni caso privi di attestato
professionale”; che ella, sin da subito, è stata impiegata in mansioni comprese nel I° livello di cui all'art.67 del CCNL Acconciatura ed estetica artigiani;
che ella avrebbe dovuto osservare, da contratto,
il seguente orario di lavoro: martedì 15:00/18:00 – Giovedì 15/18:00 – Venerdì 9.30/12.30 - 15:30/18:30 –
Sabato 9:30/12.30 – 15,30/18,30; che, invece, ha osservato un orario full time; che il rapporto di lavoro è
cessato a seguito delle dimissioni di essa ricorrente in data 31.8.2019 e la “ ” ha inviato il CP_1
computo delle spettanze finali dal quale risultava che l'importo netto che doveva essere corrisposto alla Sig.ra ammontava a € 1.775,48. T_
Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità della domanda e CP_1
comunque contestando in fatto e diritto il ricorso di cui chiedeva il rigetto. La parte convenuta ha,
innanzi tutto precisato che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato solo nel mese di febbraio del 2018 e che la durata di tale rapporto di lavoro è stata, dunque, quella di un anno. Ha poi contestato che la ricorrente sia stata mai adibita ad attività di acconciatura dei capelli e che la stessa avesse pregresse esperienze professionali. Ha poi contestato che la ricorrente abbia svolto lavoro a tempo pieno deducendo che invece rispettava gli orari contrattuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In linea preliminare, vale la pena evidenziare che oggetto delle pretese attoree sono le differenze di retribuzione asseritamente spettanti per il presunto svolgimento della prestazione lavorativa per un orario full time anziché per le 18 ore indicate nel contratto di lavoro a tempo parziale e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto al IV° effettivamente riconosciuto dal datore di lavoro.
Ora, tanto premesso, deve anche rilevarsi che la domanda inizialmente proposta risultava gravemente carente sotto il profilo delle allegazioni in fatto poste a fondamento delle pretese azionate, essendo state, le ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione del contratto indicate nel numero globale di 1080 ed essendo stato, l'orario lavorativo, indicato in modo generico con riferimento al volume complessivo delle ore (presunte 40 ore settimanali) senza alcuna analitica pagina 2 di 7 indicazione della collocazione giornaliera della prestazione lavorativa. Inoltre, la domanda di superiore inquadramento risultava priva di allegazioni relative alle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento ambito e del livello di inquadramento ricevuto, così come risultava omessa la necessaria opera di raffronto tra i due livelli di inquadramento oltre che tra questi e i livelli intermedi.
Inoltre, parte ricorrente aveva anche omesso di produrre il CCNL sulla base del quale riteneva di dovere basare le differenze retributive rivendicate per avere svolto la prestazione di lavoro per un numero di ore superiore rispetto a quelle retribuite e per avere svolto mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore ex art. 2103 c.c.
In relazione a tutti tali gravi difetti di allegazione, stante l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla parte convenuta questo giudicante ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15.12.2023, la seguente ordinanza “Visto il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nel rito del lavoro il
ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della
domanda; tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a
rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso …” e vista l'eccezione di
nullità sollevata dalla parte convenuta e l'istanza di un termine per sanare gli eventuali vizi del ricorso avanzata
dalla parte ricorrente, assegna a quest'ultima termine sino al 26 gennaio del 2024 per l'integrazione del ricorso a
mezzo di memoria da depositare nel fascicolo telematico entro il suddetto termine ed assegna alla parte
convenuta termine sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione per una eventuale memoria in replica
rispetto a quella eventualmente depositata da parte ricorrente”.
Con memoria del 24 gennaio del 2024, parte ricorrente ha integrato la domanda sotto il profilo delle declaratorie contrattuali, richiamando brani (presunti) della declaratoria del CCNL del 1° livello cui apparterrebbero, sulla base di un presunto art. 67 del CCNL applicabile al rapporto per cui è causa,
“lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più idonee e che siano in grado di
eseguire prestazioni di vario genere e complesse, come tinture di varie gamme di colore e decolorazioni,
acconciature e tagli” e brani della (presunta) declaratoria di IV° livello cui apparterrebbero “quei
lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti
da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale” osservando, al riguardo che, l'inquadramento all'interno di questo livello sarebbe funzionale all'acquisizione della capacità lavorativa espressa dal
3° Livello, ovverosia “offrire completa assistenza ed eventualmente eseguire permanenti, tinture e
decolorazioni, ondulazioni a ferro ed acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti,
taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione” ed osservando che, sulla base del pagina 3 di 7 CCNL applicato al rapporto, la permanenza del lavoratore al livello 4° non potrebbe superare i 24
mesi.
Non essendo presente agli atti il CCNL invocato quale fonte delle differenze retributive rivendicate,
questo giudicante, con ordinanza del 5.3.2024, ha onerato parte ricorrente di produrlo in giudizio, sul rilievo che “nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo
postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il
rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già
allorchè la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio;
in tale ultima evenienza il
giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali
in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c.,
(cfr, Cass. n. 10628/1991)”.
Parte ricorrente depositava un contratto collettivo il cui art. 67 non riguardava le declaratorie contrattuali, presenti invece all'art. 147 laddove il livello IV° era previsto per i lavoratori che espletano
“…mansioni volte ad acquisire la professionalità necessaria per le mansioni di III° livello…” e laddove, nel III°
livello risultavano inquadrati i lavoratori in grado di offrire “completa assistenza ed eventualmente di
eseguire tinture, permanenti e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci
piatti, su capelli lunghi e corti…” e i lavoratori “…che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli…”.
L'art. 147 prevede, poi, che “…in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire
a profili professionali inquadrabili nel terzo livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza
professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la
facoltà di assumere il lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una retribuzione di primo ingresso ridotta
rispetto al livello ordinario di inquadramento”.
Con ordinanza del 17.4.2025, questo giudicante “…ritenuto che permanesse incertezza in merito al
contenuto del CCNL applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, non riferendosi l'art. 67 del CCNL
depositato da parte ricorrente in data 27.3.2024 alla materia generale dell'inquadramento contrattuale, cui
risulta invece dedicato il successivo art. 147, ma alla materia non rilevante a fini decisori dell'inquadramento del
personale apprendista”, disponeva nuovamente “…che la parte convenuta e la parte ricorrente depositino il
CCNL vigente allorchè il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto corso ed in particolare l'art. 67 relativo alle
declaratorie contrattuali”.
La parte ricorrente ha depositato nuovamente il contratto già depositato il 27.3.2024 il cui art. 67, come sopra sottolineato, non riguarda affatto la materia dell'inquadramento dei lavoratori. pagina 4 di 7 La norma contrattuale da considerare a fini decisori deve dunque essere considerata l'art. 147 sopra
richiamato come peraltro confermato dal difensore della ricorrente all'odierna udienza.
Ora, sulla base dell'istruttoria espletata, si ritiene che la domanda proposta non possa essere accolta.
Innanzitutto, dopo avere svolto una lunga e faticosa istruttoria orale, si ritiene che non possa considerarsi provata la circostanza dello svolgimento della prestazione di lavoro con orario a tempo pieno.
Il solo testimone dal quale dovrebbe trarsi tale convincimento è le cui dichiarazioni Testimone_1
però risultano non attendibili in quanto incompatibili con quelle rese dal testimone Testimone_2
ed in contrasto con altre risultanze della prova orale come si avrà modo di specificare nel prosieguo.
Mentre ha dichiarato “…lavoravo quasi tutti i giorni…ogni volta che ero lì vedevo che la Testimone_1
ricorrente c'era….preciso che la mattina del martedì raramente trovavo al mio arrivo, mentre trovavo T_
, poi nel corso della mattinata comunque lei arrivava perché mi bussava per un caffè…invece il giovedì, il Per_1
venerdì e il sabato la trovavo già lì quando arrivavo: per il martedì e il mercoledì posso dire che secondo la mia
percezione, la mattina era presente sempre ma non so dire con precisione l'orario in cui entrava…”; T_
ha dichiarato “…io frequentavo il salone praticamente tutti i giorni…la mattina ci stavo tre Testimone_2
ore e il pomeriggio ci passavo altre tre ore….nella prima parte della settimana, ossia dal martedì al giovedì la
vedevo [ ] solo il pomeriggio mentre invece il venerdì e il sabato la vedevo mattina e Parte_1
pomeriggio…anzi il mercoledì non la vedevo proprio…”. I testimoni, posti a confronto, hanno confermato le rispettive dichiarazioni con la conseguenza che gli atti sono stati inviati alla Procura della
Repubblica.
Le dichiarazioni di tuttavia, non possono essere poste a fondamento della decisione Testimone_1
anche perché, oltre ad essere incompatibili con le dichiarazioni testimoniali della si Tes_2
presentano in contrasto con le dichiarazioni di altro testimone sentito all'udienza del 9 aprile del 2025,
che lavorava presso il negozio tutti i sabati. Testimone_3
Il testimone, infatti, ha dichiarato “Quando io lavoravo il sabato la era sempre presente mentre Tes_2
non era sempre presente”. A.D.R.: “non conosco l'orario di apertura e di chiusura del negozio”. A.D.R.: Tes_1
“non ricordo quanti sabati sia capitato che non fosse in negozio”. A.D.R.: “la invece la Tes_1 Tes_2
ricordo sempre presente quando io lavoravo lì”.
Da tali dichiarazioni, ne risulta sconfessata la ricostruzione offerta dal testimone la Testimone_1
quale aveva dichiarato di essere sempre presente in negozio mattina e pomeriggio e la quale aveva anche escluso la presenza continuativa presso il negozio della Tes_2 pagina 5 di 7 Considerando che nessun altro testimone ha offerto dichiarazioni utili ad individuare con precisione l'orario osservato da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che l'onere della prova sul punto, ex art. 2697 c.c. gravava sulla ed in considerazione delle evidenziate contrastanti risultanze istruttorie, la T_
domanda del trattamento retributivo commisurato al full time deve essere respinta per difetto di
prova.
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, le risultanze istruttorie risultano molto frammentate ed insufficienti a fornire la rigorosa prova del diritto vantato.
La sola testimone ad avere dichiarato che la ricorrente effettuava trattamenti ai capelli come il taglio o le meches ai capelli è stata la quale ha affermato di avere frequentato il negozio per circa Tes_4
un anno in un periodo imprecisato a cavallo tra il 2018 e il 2019. La testimone, peraltro, ha anche precisato che “…mi pare che all'inizio mi facesse i capelli solo la sig.ra e successivamente anche la Per_2
sig.ra .”. Per_3
Si ritiene che, sulla base delle norme contrattuali sopra richiamate, tali dichiarazioni non offrano il necessario supporto per ritenere fondata la domanda di superiore inquadramento e la relativa istanza di differenze retributive.
Come visto, infatti, l'art. 147 del CCNL prodotto da parte ricorrente prevede che il livello IV°,
effettivamente assegnato alla sia di pertinenza di quei lavoratori che espletano “…mansioni volte T_
ad acquisire la professionalità necessaria per le mansioni di III° livello…” mentre, nel III° livello risultano inquadrati i lavoratori in grado di offrire “completa assistenza ed eventualmente di eseguire tinture,
permanenti e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli
lunghi e corti…” e i lavoratori “…che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli…”.
L'art. 147 prevede, poi, che “in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire a profili
professionali inquadrabili nel terzo livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale
pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il
lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una retribuzione di primo ingresso ridotta rispetto al livello
ordinario di inquadramento”.
Ora, considerando che la lavoratrice è stata assunta a tempo indeterminato nel mese di febbraio del
2018, che non vi è la prova del fatto che, nel corso del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato con la resistente si fosse stabilmente occupata delle mansioni di cui al livello IV° e tenuto conto che risulta contestata e non documentata e/o provata la circostanza della pregressa esperienza professionale nello svolgimento di attività di taglio e acconciatura dei capelli da parte della ricorrente, pagina 6 di 7 il datore di lavoro era comunque legittimato ad assumere la ricorrente per lo svolgimento di mansioni riconducibili al III° livello con inquadramento al IV° per i primi 24 mesi di lavoro sicchè, anche sotto tale profilo normativo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il ricorso Parte_1
e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 16.5.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 787/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Francesco Monceri e Nicola Colombini) Parte_1
- ricorrente -
contro
avv. Elodia Mirti) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 maggio 2025 alle ore
12.35, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_1
la per sentire accogliere nei confronti della società resistente le seguenti domande: CP_1
“accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della Sig.ra delle mansioni superiori rispetto a quelle Parte_1
corrispondenti al profilo per cui era stata assunta e lo svolgimento di un numero di ore lavorate superiore a
quello contrattualmente previsto e conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento a CP_1
favore della ricorrente della somma di € 48,499,76 di cui a titolo di retribuzione: Euro 41.166,06, a titolo di
Indennità per ferie non godute: Euro 3.759,00, a titolo di Indennità per permessi ex festività non goduti: Euro
107,40, a titolo di Indennità per permessi non goduti: Euro 387,33, a titolo di Fondo Trattamento Fine
Rapporto: Euro 3079,97.
Ha esposto che, in data 07.03.2017, è stata assunta a tempo determinato con la qualifica di “operatrice sciampista”, cat. Liv. 4, presso la società “ ” in via del Conservificio 27, Bastia Umbra, CP_1
pagina 1 di 7 Perugia;
che il contratto, con data di assunzione al 07.03.2017, sottoscritto in data 06.03.2017,
prevedeva lo svolgimento di un orario settimanale di 18 ore con una retribuzione oraria pari a €
6,58902 oltre agli trattamenti previsti dalla legge;
che le mansioni relative al quarto livello riguardano
“quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore ed in ogni caso privi di attestato
professionale”; che ella, sin da subito, è stata impiegata in mansioni comprese nel I° livello di cui all'art.67 del CCNL Acconciatura ed estetica artigiani;
che ella avrebbe dovuto osservare, da contratto,
il seguente orario di lavoro: martedì 15:00/18:00 – Giovedì 15/18:00 – Venerdì 9.30/12.30 - 15:30/18:30 –
Sabato 9:30/12.30 – 15,30/18,30; che, invece, ha osservato un orario full time; che il rapporto di lavoro è
cessato a seguito delle dimissioni di essa ricorrente in data 31.8.2019 e la “ ” ha inviato il CP_1
computo delle spettanze finali dal quale risultava che l'importo netto che doveva essere corrisposto alla Sig.ra ammontava a € 1.775,48. T_
Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità della domanda e CP_1
comunque contestando in fatto e diritto il ricorso di cui chiedeva il rigetto. La parte convenuta ha,
innanzi tutto precisato che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato solo nel mese di febbraio del 2018 e che la durata di tale rapporto di lavoro è stata, dunque, quella di un anno. Ha poi contestato che la ricorrente sia stata mai adibita ad attività di acconciatura dei capelli e che la stessa avesse pregresse esperienze professionali. Ha poi contestato che la ricorrente abbia svolto lavoro a tempo pieno deducendo che invece rispettava gli orari contrattuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In linea preliminare, vale la pena evidenziare che oggetto delle pretese attoree sono le differenze di retribuzione asseritamente spettanti per il presunto svolgimento della prestazione lavorativa per un orario full time anziché per le 18 ore indicate nel contratto di lavoro a tempo parziale e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto al IV° effettivamente riconosciuto dal datore di lavoro.
Ora, tanto premesso, deve anche rilevarsi che la domanda inizialmente proposta risultava gravemente carente sotto il profilo delle allegazioni in fatto poste a fondamento delle pretese azionate, essendo state, le ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione del contratto indicate nel numero globale di 1080 ed essendo stato, l'orario lavorativo, indicato in modo generico con riferimento al volume complessivo delle ore (presunte 40 ore settimanali) senza alcuna analitica pagina 2 di 7 indicazione della collocazione giornaliera della prestazione lavorativa. Inoltre, la domanda di superiore inquadramento risultava priva di allegazioni relative alle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento ambito e del livello di inquadramento ricevuto, così come risultava omessa la necessaria opera di raffronto tra i due livelli di inquadramento oltre che tra questi e i livelli intermedi.
Inoltre, parte ricorrente aveva anche omesso di produrre il CCNL sulla base del quale riteneva di dovere basare le differenze retributive rivendicate per avere svolto la prestazione di lavoro per un numero di ore superiore rispetto a quelle retribuite e per avere svolto mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore ex art. 2103 c.c.
In relazione a tutti tali gravi difetti di allegazione, stante l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla parte convenuta questo giudicante ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15.12.2023, la seguente ordinanza “Visto il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nel rito del lavoro il
ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della
domanda; tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a
rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso …” e vista l'eccezione di
nullità sollevata dalla parte convenuta e l'istanza di un termine per sanare gli eventuali vizi del ricorso avanzata
dalla parte ricorrente, assegna a quest'ultima termine sino al 26 gennaio del 2024 per l'integrazione del ricorso a
mezzo di memoria da depositare nel fascicolo telematico entro il suddetto termine ed assegna alla parte
convenuta termine sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione per una eventuale memoria in replica
rispetto a quella eventualmente depositata da parte ricorrente”.
Con memoria del 24 gennaio del 2024, parte ricorrente ha integrato la domanda sotto il profilo delle declaratorie contrattuali, richiamando brani (presunti) della declaratoria del CCNL del 1° livello cui apparterrebbero, sulla base di un presunto art. 67 del CCNL applicabile al rapporto per cui è causa,
“lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più idonee e che siano in grado di
eseguire prestazioni di vario genere e complesse, come tinture di varie gamme di colore e decolorazioni,
acconciature e tagli” e brani della (presunta) declaratoria di IV° livello cui apparterrebbero “quei
lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti
da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale” osservando, al riguardo che, l'inquadramento all'interno di questo livello sarebbe funzionale all'acquisizione della capacità lavorativa espressa dal
3° Livello, ovverosia “offrire completa assistenza ed eventualmente eseguire permanenti, tinture e
decolorazioni, ondulazioni a ferro ed acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti,
taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione” ed osservando che, sulla base del pagina 3 di 7 CCNL applicato al rapporto, la permanenza del lavoratore al livello 4° non potrebbe superare i 24
mesi.
Non essendo presente agli atti il CCNL invocato quale fonte delle differenze retributive rivendicate,
questo giudicante, con ordinanza del 5.3.2024, ha onerato parte ricorrente di produrlo in giudizio, sul rilievo che “nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo
postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il
rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già
allorchè la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio;
in tale ultima evenienza il
giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali
in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c.,
(cfr, Cass. n. 10628/1991)”.
Parte ricorrente depositava un contratto collettivo il cui art. 67 non riguardava le declaratorie contrattuali, presenti invece all'art. 147 laddove il livello IV° era previsto per i lavoratori che espletano
“…mansioni volte ad acquisire la professionalità necessaria per le mansioni di III° livello…” e laddove, nel III°
livello risultavano inquadrati i lavoratori in grado di offrire “completa assistenza ed eventualmente di
eseguire tinture, permanenti e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci
piatti, su capelli lunghi e corti…” e i lavoratori “…che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli…”.
L'art. 147 prevede, poi, che “…in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire
a profili professionali inquadrabili nel terzo livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza
professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la
facoltà di assumere il lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una retribuzione di primo ingresso ridotta
rispetto al livello ordinario di inquadramento”.
Con ordinanza del 17.4.2025, questo giudicante “…ritenuto che permanesse incertezza in merito al
contenuto del CCNL applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, non riferendosi l'art. 67 del CCNL
depositato da parte ricorrente in data 27.3.2024 alla materia generale dell'inquadramento contrattuale, cui
risulta invece dedicato il successivo art. 147, ma alla materia non rilevante a fini decisori dell'inquadramento del
personale apprendista”, disponeva nuovamente “…che la parte convenuta e la parte ricorrente depositino il
CCNL vigente allorchè il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto corso ed in particolare l'art. 67 relativo alle
declaratorie contrattuali”.
La parte ricorrente ha depositato nuovamente il contratto già depositato il 27.3.2024 il cui art. 67, come sopra sottolineato, non riguarda affatto la materia dell'inquadramento dei lavoratori. pagina 4 di 7 La norma contrattuale da considerare a fini decisori deve dunque essere considerata l'art. 147 sopra
richiamato come peraltro confermato dal difensore della ricorrente all'odierna udienza.
Ora, sulla base dell'istruttoria espletata, si ritiene che la domanda proposta non possa essere accolta.
Innanzitutto, dopo avere svolto una lunga e faticosa istruttoria orale, si ritiene che non possa considerarsi provata la circostanza dello svolgimento della prestazione di lavoro con orario a tempo pieno.
Il solo testimone dal quale dovrebbe trarsi tale convincimento è le cui dichiarazioni Testimone_1
però risultano non attendibili in quanto incompatibili con quelle rese dal testimone Testimone_2
ed in contrasto con altre risultanze della prova orale come si avrà modo di specificare nel prosieguo.
Mentre ha dichiarato “…lavoravo quasi tutti i giorni…ogni volta che ero lì vedevo che la Testimone_1
ricorrente c'era….preciso che la mattina del martedì raramente trovavo al mio arrivo, mentre trovavo T_
, poi nel corso della mattinata comunque lei arrivava perché mi bussava per un caffè…invece il giovedì, il Per_1
venerdì e il sabato la trovavo già lì quando arrivavo: per il martedì e il mercoledì posso dire che secondo la mia
percezione, la mattina era presente sempre ma non so dire con precisione l'orario in cui entrava…”; T_
ha dichiarato “…io frequentavo il salone praticamente tutti i giorni…la mattina ci stavo tre Testimone_2
ore e il pomeriggio ci passavo altre tre ore….nella prima parte della settimana, ossia dal martedì al giovedì la
vedevo [ ] solo il pomeriggio mentre invece il venerdì e il sabato la vedevo mattina e Parte_1
pomeriggio…anzi il mercoledì non la vedevo proprio…”. I testimoni, posti a confronto, hanno confermato le rispettive dichiarazioni con la conseguenza che gli atti sono stati inviati alla Procura della
Repubblica.
Le dichiarazioni di tuttavia, non possono essere poste a fondamento della decisione Testimone_1
anche perché, oltre ad essere incompatibili con le dichiarazioni testimoniali della si Tes_2
presentano in contrasto con le dichiarazioni di altro testimone sentito all'udienza del 9 aprile del 2025,
che lavorava presso il negozio tutti i sabati. Testimone_3
Il testimone, infatti, ha dichiarato “Quando io lavoravo il sabato la era sempre presente mentre Tes_2
non era sempre presente”. A.D.R.: “non conosco l'orario di apertura e di chiusura del negozio”. A.D.R.: Tes_1
“non ricordo quanti sabati sia capitato che non fosse in negozio”. A.D.R.: “la invece la Tes_1 Tes_2
ricordo sempre presente quando io lavoravo lì”.
Da tali dichiarazioni, ne risulta sconfessata la ricostruzione offerta dal testimone la Testimone_1
quale aveva dichiarato di essere sempre presente in negozio mattina e pomeriggio e la quale aveva anche escluso la presenza continuativa presso il negozio della Tes_2 pagina 5 di 7 Considerando che nessun altro testimone ha offerto dichiarazioni utili ad individuare con precisione l'orario osservato da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che l'onere della prova sul punto, ex art. 2697 c.c. gravava sulla ed in considerazione delle evidenziate contrastanti risultanze istruttorie, la T_
domanda del trattamento retributivo commisurato al full time deve essere respinta per difetto di
prova.
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, le risultanze istruttorie risultano molto frammentate ed insufficienti a fornire la rigorosa prova del diritto vantato.
La sola testimone ad avere dichiarato che la ricorrente effettuava trattamenti ai capelli come il taglio o le meches ai capelli è stata la quale ha affermato di avere frequentato il negozio per circa Tes_4
un anno in un periodo imprecisato a cavallo tra il 2018 e il 2019. La testimone, peraltro, ha anche precisato che “…mi pare che all'inizio mi facesse i capelli solo la sig.ra e successivamente anche la Per_2
sig.ra .”. Per_3
Si ritiene che, sulla base delle norme contrattuali sopra richiamate, tali dichiarazioni non offrano il necessario supporto per ritenere fondata la domanda di superiore inquadramento e la relativa istanza di differenze retributive.
Come visto, infatti, l'art. 147 del CCNL prodotto da parte ricorrente prevede che il livello IV°,
effettivamente assegnato alla sia di pertinenza di quei lavoratori che espletano “…mansioni volte T_
ad acquisire la professionalità necessaria per le mansioni di III° livello…” mentre, nel III° livello risultano inquadrati i lavoratori in grado di offrire “completa assistenza ed eventualmente di eseguire tinture,
permanenti e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli
lunghi e corti…” e i lavoratori “…che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli…”.
L'art. 147 prevede, poi, che “in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire a profili
professionali inquadrabili nel terzo livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale
pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il
lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una retribuzione di primo ingresso ridotta rispetto al livello
ordinario di inquadramento”.
Ora, considerando che la lavoratrice è stata assunta a tempo indeterminato nel mese di febbraio del
2018, che non vi è la prova del fatto che, nel corso del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato con la resistente si fosse stabilmente occupata delle mansioni di cui al livello IV° e tenuto conto che risulta contestata e non documentata e/o provata la circostanza della pregressa esperienza professionale nello svolgimento di attività di taglio e acconciatura dei capelli da parte della ricorrente, pagina 6 di 7 il datore di lavoro era comunque legittimato ad assumere la ricorrente per lo svolgimento di mansioni riconducibili al III° livello con inquadramento al IV° per i primi 24 mesi di lavoro sicchè, anche sotto tale profilo normativo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il ricorso Parte_1
e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 16.5.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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