Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n.4341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Arzano alla Via Parte_1 C.F._1
AP, 46 presso lo studio degli Avv.ti Filomena Pastore e Costantino Tamburrino che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Arzano alla Via Parte_2 C.F._2
AP, 46 presso lo studio degli Avv.ti Filomena Pastore e Costantino Tamburrino che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13-11-2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in AP il 26 marzo 1983, dal quale nascevano due figlie -
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] l'[...]) - chiedevano pronunziarsi la Per_1 Per_2
separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati;
2) la figlia maggiorenne e la nipote abiteranno con la sig.ra presso Per_1 Per_3 Parte_1
la casa coniugale in Arzano (NA) alla via C. Colombo n° 84, restando tale abitazione assegnata alla moglie che ne è anche proprietaria;
3) l'appartamento di Scalea (CS), via Biagio Rinaldi n° 8, viene assegnato al , che stabilirà Pt_3
la propria dimora ivi e porterà con sé solo gli effetti personali;
4) ciascun coniuge informerà immediatamente l'altro di ogni mutamento di abitazione;
5) il marito corrisponderà un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 100,00 alla moglie;
6) le parti si danno reciprocamente atto di avere definito in tal modo tutti i loro rapporti patrimoniali e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, ragione o causa.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n.4341/2024
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Pt_2
(nato ad [...] il [...])
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP (atto n.62, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1983) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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