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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2730/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunziato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. 2730/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv. Giovanna Longhi) Parte_1 ricorrente
e
(avv. Elisa Sarno) CP_1 resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate nel ricorso: “Accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalle denunciate malattie di origine professionale e precisamente da: a) spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare con danno biologico stimato nella misura dell'8% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
b) tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi con danno biologico stimato nella misura del 4% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che le sopraindicate malattie professionali determinano un danno biologico complessivo nella misura del 10%
e comunque in misura pari o superiore al minimo di legge e che la ricorrente ha diritto, ex art. 13 d. lgs.vo n. 38/2000, ad un indennizzo (in rendita e/o in capitale) commisurato al grado complessivo di menomazione che verrà accertato, tenuto conto di eventuali altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute;
condannare conseguentemente l , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla costituzione e corresponsione in favore della ricorrente di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva che sarà accertato, con decorrenza dalla data 10.12.2019 delle domande amministrative;
con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) sino all'effettiva corresponsione;
condannare l alle spese del giudizio, oltre IVA e CPA, da CP_1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il resistente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria CP_1 difensiva di costituzione depositata il 27 marzo 2024: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa, respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte perché infondato in fatto e diritto. Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. il 19 dicembre
2023, ha agito nei confronti dell' per sentire accertare Parte_1 CP_1
l'origine professionale di “a) spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare [. . .]; b) tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi [. .
.]” e per ottenere la condanna dell alla costituzione e corresponsione in CP_1 proprio favore di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva accertato in corso di causa, con decorrenza dal
10 dicembre 2019, data delle rispettive domande amministrative.
La ricorrente ha agito illustrando e documentando la propria storia lavorativa e medica e ha riferito di avere contratto le malattie sopra specificate a causa delle mansioni svolte nel corso della sua attività di OSS (operatrice socio- sanitaria) dal 1999 al 2015, che ne hanno comportato la esposizione continuativa a fattori di rischio quali la movimentazione manuale dei carichi con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide lombo-sacrale, la sottoposizione a microtraumi dovuti alle vibrazioni, l'assunzione di posture incongrue, i movimenti ripetitivi degli arti superiori a di sopra delle spalle;
azioni ritenute dal consulente tecnico di parte compatibili e correlabili con le menomazioni denunciate.
In particolare, ha evidenziato che, dalla ricostruzione anamnestica Parte_1 contenuta nei diari generali , emerge la circostanza che, fino al 2017, ella CP_1 si è occupata di assistenza a pazienti anziani allettati, ha compiuto movimentazione degli stessi e ha potuto utilizzare ausili (sollevatori) soltanto
“dopo qualche anno dall'inizio attività”. ha poi allegato di avere Parte_1 compiuto, nell'adempimento dei propri compiti lavorativi, anche attività caratterizzata da mansioni a rilevante impegno motorio, tra cui la pulizia degli
2 ambienti e le mansioni domestiche, il cui rischio non è stato tuttavia valutato nel periodo dal 1999 al 2015.
In definitiva, i fattori di rischio e l'eziologia, negati dall in sede esame CP_1 delle distinte domande amministrative presentate (entrambe il 10 dicembre
2019) per le lamentate patologie, sarebbero riconducibili, nell'assunto attoreo, alle mansioni svolte dalla ricorrente quale OSS, (assistenza a pazienti con elevate necessità assistenziali, loro movimentazione e igiene, con disponibilità dell'utilizzo di ausili di movimentazione soltanto dopo un rilevante periodo di tempo dall'inizio dell'attività lavorativa;
assistenza continuativa a pazienti fragili, per propria natura non autosufficienti e non collaboranti, spesso affetti da patologie degenerative).
Da un punto di vista medico-legale, tali attività (ripetute durante l'intero turno lavorativo e svolte per numerosi anni), avrebbero comportato un rilevante impegno di forza associato a postura/gesti lavorativi incongrui con conseguente significativo sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombo-sacrale e delle spalle, in particolare della spalla destra quale arto dominante, specialmente nell'operazione di igiene e di mobilizzazione dei pazienti, con correlata insorgenza delle denunciate malattie.
, sulla scorta della consulenza di parte redatta alla luce della Parte_1 documentazione medica e del quadro morboso della ricorrente, ha affermato l'indubbia sussistenza del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta e il sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombosacrale e della spalla destra con conseguente insorgenza di spondilodiscopatia del rachide lombosacrale e tendinopatia della cuffia dei rotatori destra nonché la palese conseguenzialità tra tale quadro e gli esiti attualmente presenti e apprezzabili.
Detti esiti sono stati valutati dal consulente di parte quale danno biologico dell'8% quanto alla spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a erniazioni e a disturbi trofico-sensitivi, e quale danno biologico del 4% quanto alla tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del
ROM attivo ai massimi gradi, con valutazione congiunta delle due asserite malattie professionali stimata in danno biologico complessivo pari al 10%.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416
c.p.c. il 27 marzo 2024, l' ha resistito nei confronti della domanda CP_1 avversaria e ne ha chiesto il rigetto, contestando la sussistenza di nesso causale tra il lavoro svolto e l'insorgenza delle asserite tecnopatie e
3 affermando la correttezza dei provvedimenti di reiezione adottati dall'Istituto, senza tuttavia opporsi alla consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
Svolta l'istruttoria orale all'udienza del 22 gennaio 2025 e conferito l'incarico peritale all'udienza del 17 febbraio 2025, esaminato all'udienza del 10 luglio
2025 nel contraddittorio delle parti il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza: alla rituale lettura del dispositivo fa seguito la stesura della presente motivazione.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
La prova delle circostanze di fatto che hanno permesso la compiuta ricostruzione delle mansioni svolte negli anni da è emersa dalle Parte_1 deposizioni assunte all'udienza del 22 gennaio 2025 sulle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo. Le testimoni escusse ( Testimone_1
e , tutte colleghe della ricorrente,
[...] Tes_2 Testimone_3 dipendenti della dal 2000 al 2015 e/o della società Parte_2 cooperativa Assistenza Servizi sociali dal 2015) hanno confermato la natura, la continuità e l'impegno richiesto per l'assolvimento delle incombenze della
[...]
e hanno permesso, soprattutto, di confermare l'assunto attoreo Parte_3 circa l'impiego della forza fisica e del conseguente verosimile determinarsi del sovraccarico del tratto lombare nelle movimentazioni e nello sposamento del corpo dei pazienti. Le testimoni hanno anche riferito che soltanto in epoca recente (segnatamente 2010/2015, secondo quanto riferito dalla testimone
è stato possibile l'utilizzo di sollevatori dei pazienti Testimone_1 nell'assistenza domiciliare.
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale, si è dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio sul seguente tema d'indagine peritale: “Dica il
C.T.U., esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente e compiuto ogni opportuno accertamento, se la spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare e la tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi siano di origine professionale. Indichi inoltre il C.T.U. il danno biologico derivante da ciascuna patologia e il danno biologico complessivo, tenuto conto di eventuali altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute”.
Nell'elaborato peritale depositato il 6 giugno 2025 il consulente tecnico d'ufficio ha avuto modo di esaminare approfonditamente e di illustrare con motivazione che presenta i caratteri della coerenza rispetto al quesito affidato,
4 del rigore tecnico-scientifico e della completezza di analisi (anche rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte), la presenza del nesso causale delineato nel ricorso soltanto per la protrusione discale lombare L5-S1 accertata strumentalmente (RMN lombosacrale del 10.12.2018) a carico di , Parte_1 con danno biologico quantificabile nella misura del 6%. Il consulente tecnico d'ufficio ha, invece, escluso l'origine professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra.
In particolare “[. . .] tenuto conto della tipologia delle mansioni esercitate dalle operatrici dedite all'assistenza delle persone anziane e disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti, e considerato che tale impegno lavorativo si è prolungato in modo continuativo per circa 25 anni, si ritiene plausibile che la lavoratrice in questione sia stata esposta in modo abituale al rischio per movimentazione manuale di carichi, quindi al rischio di contrarre la patologia discale lombare. La tabella delle malattie professionali di cui al Decreto
Interministeriale 10 ottobre 2023 prevede espressamente l'ernia discale lombare per lavorazioni che determinano movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Le evidenze scientifiche su tale argomento hanno da tempo condiviso la nozione secondo cui è elevata la prevalenza di tali patologie in categorie di lavoratori esposti ai predetti fattori di rischio professionale.” (pag. 15 dell'elaborato peritale).
Sempre proseguendo nell'analisi del giudizio medico-legale espresso a pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 giugno 2025, per ciò che attiene, invece, alla tendinopatia “La tipologia professionale sopra descritta, tuttavia, non contempla lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Pertanto, non si ravvedono fattori di specifico sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori, tali da giustificare l'insorgenza di tendinite del sovraspinoso a carico della spalla destra”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha fornito il seguente quadro sintetico finale alle pagine 16 e 17 dell'elaborato peritale: “In conclusione si ritiene che nel loro complesso le lavorazioni sopra descritte, praticate dalla ricorrente per circa 25 anni, abbiano determinato sovraccarico biomeccanico sul rachide lombo- sacrale, tale da determinare l'insorgenza della protrusione discale L5-S1 documentata strumentalmente. Si ritiene, quindi, che tale patologia denunciata dal ricorrente sia riconducibile all'attività lavorativa svolta rientrando tra quelle
5 tabellate. Si ritiene di poter concludere che la patologia denunciata “protrusione discale in L5-S1” sia da considerarsi tecnopatia a tutti gli effetti.
Diversamente, la tendinopatia a carico della spalla destra, anch'essa denunciata, non risulta correlabile all'attività lavorativa esercitata, quindi non è definibile come tecnopatia.
La valutazione medico-legale delle menomazioni conseguenti alla malattia professionale prevede l'uso della specifica tabella ex D.M. 12 Luglio 2000.
Quest'ultima alla voce n. 213 prevede l'attribuzione di danno biologico fino al
12% per ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Nell'applicazione della voce tabellare si tiene conto che all'esame clinico- obiettivo il rachide lombo-sacrale è risultato atteggiato in ipolordosi, con spinalgia pressoria in sede medio lombare, limitazione in flessione e nelle roto- inclinazioni destra e sinistra;
presenti segni di irritazione radicolare bilaterale
(Lasegue). Peraltro, non sono emersi segni di deficit neurologici periferici;
la deambulazione è risultata regolare.
Pertanto, eseguendo l'opportuna valutazione proporzionale rispetto alla forbice tabellare, si ritiene che alla menomazione a carico del rachide lombo-sacrale attualmente rilevata sia imputabile danno biologico in misura del 6%”.
Dalla lettura delle motivate considerazioni medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio, redatte anche alla luce delle osservazioni alla bozza presentate dal consulente di parte resistente circa la concausa CP_1 rappresentata nell'insorgenza della patologia professionale dalla conformazione fisica e dal dato ponderale della ricorrente, può trarsi la conclusione circa la sussistenza del nesso causale tra le mansioni quotidianamente svolte da quale OSS nella cura dei pazienti e Parte_1 nella movimentazione degli stessi, spesso costretti a letto, e l'insorgenza della protrusione discale lombare.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dato conto delle osservazioni del consulente di parte resistente , ritenendo di confermare il giudizio espresso nella CP_1 bozza, anticipata ai consulenti medico legali degli antagonisti processuali. In particolare: “La Dr.ssa per ha osservato che la sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1
risulta portatrice di obesità che ha inciso nel determinismo della patologia
[...] denunciata, inoltre gli ultimi accertamenti strumentali eseguiti (10.6.2023) evidenziano a livello discale esclusivamente una lieve protrusione posteriore in
L4-L5, non confermando invece la protrusione discale di L5-S1 descritta alla
RMN del 10.12.20218; considerando l'assenza di interessamento trofico-
6 sensitivo, ritiene che il danno attualmente a carico del distretto rachideo possa valutarsi in misura non superiore al 4%.
Alle osservazioni espresse dalla Consulente dell si risponde nel modo CP_1 seguente. È vero che la ricorrente è portatrice di obesità (altezza cm 152, peso kg. 92) e che ciò può aver favorito l'insorgenza della malattia discale del rachide;
tuttavia, in materia di infortunistica del lavoro e malattie professionali, il concorso di fattori patologici extralavorativi non esclude il riconoscimento della tecnopatia, dovendo fare una valutazione complessiva del danno, ancorché con criterio di massima oggettività. È pure vero che all'esame RMN a livello del tratto L5-S1 effettuata nel 2023 non è risultata visibile l'ernia discale riscontrata nel 2018; tuttavia permangono lieve protrusione posteriore in L4-L5
e residua sintomatologia lombosciatalgica associata a segni clinici di irritazione radicolare (segno di Lasegue positivo). È stata considerata anche l'assenza di deficit neurologici periferici. In sintesi, si ritiene che il valore di danno biologico indicato 6% sia appropriato perché derivato dalla condizione clinica emersa dalla visita medica diretta e calcolato sulla base della media ponderata della forbice compresa fra il valore minimo e massimo (fino a 12%) del riferimento tabellare di legge (D.M. 12 Luglio 2000).
Preso atto delle osservazioni tecniche pervenute e dopo aver formulato le risposte alle stesse, si ritiene di confermare le conclusioni sopra espresse”.
Tenuto conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, alla stregua delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, anticipate ai consulenti di parte per recepirne eventuali osservazioni e dallo stesso perito d'ufficio confermate al momento del deposito dell'elaborato finale, può ritenersi accertato che “[. . .] la protrusione discale lombare L5-S1 accertata strumentalmente (RMN lombosacrale del 10.12.2018) abbia origine professionale, quindi sia da considerarsi tecnopatia secondo la definizione di
Legge. Il danno biologico derivante da tale patologia è quantificabile in misura del 6% (sei per cento).
La tendinopatia della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra, anch'essa denunciata, non risulta riconducibile ad origine professionale.
Nel corso dell'indagine peritale non sono emerse altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute”.
In definitiva, alla luce dell'approfondimento peritale condotto in corso di causa
(sopra trascritto nei punti salienti delle considerazioni medico-legali), va affermata la correlazione tra l'attività lavorativa svolta da quale Parte_1
7 OSS tra il 1999 e il 10 dicembre 2019 (data di presentazione della domanda amministrativa) e la comparsa della protrusione discale lombare L5-S1, da qualificare quindi come tecnopatia con danno biologico valutabile nella misura del 6%. Va, al contrario, esclusa la correlazione causale sostenuta dalla ricorrente per la tendinopatia.
Le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio possono essere poste a base della presente decisione in quanto caratterizzate da rigore logico- scientifico, da assenza di contraddizioni e da completezza espositiva (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. sez. I civile, sent. n.° 10222 del 4 maggio 2009). Si è provveduto, pertanto, come indicato nel dispositivo letto in udienza.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce dell'accoglimento della domanda in relazione a una soltanto delle pretese malattie professionali e delle ragioni, di natura esclusivamente medico-legale sottese alla decisione, tali, cioè, da richiedere l'effettuazione della consulenza tecnica d'ufficio, cui l' non si è opposto. Sono poste, invece, a carico dell' le spese della CP_1 CP_1 consulenza medesima, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate da nei confronti Parte_1 dell' , dichiara che è affetta da protrusione discale lombare CP_1 Parte_1
L5-S1 qualificabile come tecnopatia con danno biologico del 6% e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione e al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'indennizzo commisurato a detto grado di menomazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 10 dicembre 2019 e con interessi legali sulle somme nel frattempo maturate.
Rigetta la domanda attorea quanto al resto.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in CP_1 euro 513,80 oltre accessorî di legge con decreto pronunciato in data odierna.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunziato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. 2730/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv. Giovanna Longhi) Parte_1 ricorrente
e
(avv. Elisa Sarno) CP_1 resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate nel ricorso: “Accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalle denunciate malattie di origine professionale e precisamente da: a) spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare con danno biologico stimato nella misura dell'8% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
b) tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi con danno biologico stimato nella misura del 4% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
- accertare e dichiarare che le sopraindicate malattie professionali determinano un danno biologico complessivo nella misura del 10%
e comunque in misura pari o superiore al minimo di legge e che la ricorrente ha diritto, ex art. 13 d. lgs.vo n. 38/2000, ad un indennizzo (in rendita e/o in capitale) commisurato al grado complessivo di menomazione che verrà accertato, tenuto conto di eventuali altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute;
condannare conseguentemente l , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla costituzione e corresponsione in favore della ricorrente di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva che sarà accertato, con decorrenza dalla data 10.12.2019 delle domande amministrative;
con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) sino all'effettiva corresponsione;
condannare l alle spese del giudizio, oltre IVA e CPA, da CP_1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il resistente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria CP_1 difensiva di costituzione depositata il 27 marzo 2024: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa, respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte perché infondato in fatto e diritto. Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. il 19 dicembre
2023, ha agito nei confronti dell' per sentire accertare Parte_1 CP_1
l'origine professionale di “a) spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare [. . .]; b) tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi [. .
.]” e per ottenere la condanna dell alla costituzione e corresponsione in CP_1 proprio favore di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva accertato in corso di causa, con decorrenza dal
10 dicembre 2019, data delle rispettive domande amministrative.
La ricorrente ha agito illustrando e documentando la propria storia lavorativa e medica e ha riferito di avere contratto le malattie sopra specificate a causa delle mansioni svolte nel corso della sua attività di OSS (operatrice socio- sanitaria) dal 1999 al 2015, che ne hanno comportato la esposizione continuativa a fattori di rischio quali la movimentazione manuale dei carichi con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide lombo-sacrale, la sottoposizione a microtraumi dovuti alle vibrazioni, l'assunzione di posture incongrue, i movimenti ripetitivi degli arti superiori a di sopra delle spalle;
azioni ritenute dal consulente tecnico di parte compatibili e correlabili con le menomazioni denunciate.
In particolare, ha evidenziato che, dalla ricostruzione anamnestica Parte_1 contenuta nei diari generali , emerge la circostanza che, fino al 2017, ella CP_1 si è occupata di assistenza a pazienti anziani allettati, ha compiuto movimentazione degli stessi e ha potuto utilizzare ausili (sollevatori) soltanto
“dopo qualche anno dall'inizio attività”. ha poi allegato di avere Parte_1 compiuto, nell'adempimento dei propri compiti lavorativi, anche attività caratterizzata da mansioni a rilevante impegno motorio, tra cui la pulizia degli
2 ambienti e le mansioni domestiche, il cui rischio non è stato tuttavia valutato nel periodo dal 1999 al 2015.
In definitiva, i fattori di rischio e l'eziologia, negati dall in sede esame CP_1 delle distinte domande amministrative presentate (entrambe il 10 dicembre
2019) per le lamentate patologie, sarebbero riconducibili, nell'assunto attoreo, alle mansioni svolte dalla ricorrente quale OSS, (assistenza a pazienti con elevate necessità assistenziali, loro movimentazione e igiene, con disponibilità dell'utilizzo di ausili di movimentazione soltanto dopo un rilevante periodo di tempo dall'inizio dell'attività lavorativa;
assistenza continuativa a pazienti fragili, per propria natura non autosufficienti e non collaboranti, spesso affetti da patologie degenerative).
Da un punto di vista medico-legale, tali attività (ripetute durante l'intero turno lavorativo e svolte per numerosi anni), avrebbero comportato un rilevante impegno di forza associato a postura/gesti lavorativi incongrui con conseguente significativo sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombo-sacrale e delle spalle, in particolare della spalla destra quale arto dominante, specialmente nell'operazione di igiene e di mobilizzazione dei pazienti, con correlata insorgenza delle denunciate malattie.
, sulla scorta della consulenza di parte redatta alla luce della Parte_1 documentazione medica e del quadro morboso della ricorrente, ha affermato l'indubbia sussistenza del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta e il sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombosacrale e della spalla destra con conseguente insorgenza di spondilodiscopatia del rachide lombosacrale e tendinopatia della cuffia dei rotatori destra nonché la palese conseguenzialità tra tale quadro e gli esiti attualmente presenti e apprezzabili.
Detti esiti sono stati valutati dal consulente di parte quale danno biologico dell'8% quanto alla spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a erniazioni e a disturbi trofico-sensitivi, e quale danno biologico del 4% quanto alla tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del
ROM attivo ai massimi gradi, con valutazione congiunta delle due asserite malattie professionali stimata in danno biologico complessivo pari al 10%.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416
c.p.c. il 27 marzo 2024, l' ha resistito nei confronti della domanda CP_1 avversaria e ne ha chiesto il rigetto, contestando la sussistenza di nesso causale tra il lavoro svolto e l'insorgenza delle asserite tecnopatie e
3 affermando la correttezza dei provvedimenti di reiezione adottati dall'Istituto, senza tuttavia opporsi alla consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
Svolta l'istruttoria orale all'udienza del 22 gennaio 2025 e conferito l'incarico peritale all'udienza del 17 febbraio 2025, esaminato all'udienza del 10 luglio
2025 nel contraddittorio delle parti il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza: alla rituale lettura del dispositivo fa seguito la stesura della presente motivazione.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
La prova delle circostanze di fatto che hanno permesso la compiuta ricostruzione delle mansioni svolte negli anni da è emersa dalle Parte_1 deposizioni assunte all'udienza del 22 gennaio 2025 sulle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo. Le testimoni escusse ( Testimone_1
e , tutte colleghe della ricorrente,
[...] Tes_2 Testimone_3 dipendenti della dal 2000 al 2015 e/o della società Parte_2 cooperativa Assistenza Servizi sociali dal 2015) hanno confermato la natura, la continuità e l'impegno richiesto per l'assolvimento delle incombenze della
[...]
e hanno permesso, soprattutto, di confermare l'assunto attoreo Parte_3 circa l'impiego della forza fisica e del conseguente verosimile determinarsi del sovraccarico del tratto lombare nelle movimentazioni e nello sposamento del corpo dei pazienti. Le testimoni hanno anche riferito che soltanto in epoca recente (segnatamente 2010/2015, secondo quanto riferito dalla testimone
è stato possibile l'utilizzo di sollevatori dei pazienti Testimone_1 nell'assistenza domiciliare.
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale, si è dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio sul seguente tema d'indagine peritale: “Dica il
C.T.U., esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente e compiuto ogni opportuno accertamento, se la spondilodiscopatia del rachide lombosacrale associato a protrusione discale lombare e la tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con limitazione del ROM attivo ai massimi gradi siano di origine professionale. Indichi inoltre il C.T.U. il danno biologico derivante da ciascuna patologia e il danno biologico complessivo, tenuto conto di eventuali altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute”.
Nell'elaborato peritale depositato il 6 giugno 2025 il consulente tecnico d'ufficio ha avuto modo di esaminare approfonditamente e di illustrare con motivazione che presenta i caratteri della coerenza rispetto al quesito affidato,
4 del rigore tecnico-scientifico e della completezza di analisi (anche rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte), la presenza del nesso causale delineato nel ricorso soltanto per la protrusione discale lombare L5-S1 accertata strumentalmente (RMN lombosacrale del 10.12.2018) a carico di , Parte_1 con danno biologico quantificabile nella misura del 6%. Il consulente tecnico d'ufficio ha, invece, escluso l'origine professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra.
In particolare “[. . .] tenuto conto della tipologia delle mansioni esercitate dalle operatrici dedite all'assistenza delle persone anziane e disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti, e considerato che tale impegno lavorativo si è prolungato in modo continuativo per circa 25 anni, si ritiene plausibile che la lavoratrice in questione sia stata esposta in modo abituale al rischio per movimentazione manuale di carichi, quindi al rischio di contrarre la patologia discale lombare. La tabella delle malattie professionali di cui al Decreto
Interministeriale 10 ottobre 2023 prevede espressamente l'ernia discale lombare per lavorazioni che determinano movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Le evidenze scientifiche su tale argomento hanno da tempo condiviso la nozione secondo cui è elevata la prevalenza di tali patologie in categorie di lavoratori esposti ai predetti fattori di rischio professionale.” (pag. 15 dell'elaborato peritale).
Sempre proseguendo nell'analisi del giudizio medico-legale espresso a pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 giugno 2025, per ciò che attiene, invece, alla tendinopatia “La tipologia professionale sopra descritta, tuttavia, non contempla lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Pertanto, non si ravvedono fattori di specifico sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori, tali da giustificare l'insorgenza di tendinite del sovraspinoso a carico della spalla destra”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha fornito il seguente quadro sintetico finale alle pagine 16 e 17 dell'elaborato peritale: “In conclusione si ritiene che nel loro complesso le lavorazioni sopra descritte, praticate dalla ricorrente per circa 25 anni, abbiano determinato sovraccarico biomeccanico sul rachide lombo- sacrale, tale da determinare l'insorgenza della protrusione discale L5-S1 documentata strumentalmente. Si ritiene, quindi, che tale patologia denunciata dal ricorrente sia riconducibile all'attività lavorativa svolta rientrando tra quelle
5 tabellate. Si ritiene di poter concludere che la patologia denunciata “protrusione discale in L5-S1” sia da considerarsi tecnopatia a tutti gli effetti.
Diversamente, la tendinopatia a carico della spalla destra, anch'essa denunciata, non risulta correlabile all'attività lavorativa esercitata, quindi non è definibile come tecnopatia.
La valutazione medico-legale delle menomazioni conseguenti alla malattia professionale prevede l'uso della specifica tabella ex D.M. 12 Luglio 2000.
Quest'ultima alla voce n. 213 prevede l'attribuzione di danno biologico fino al
12% per ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Nell'applicazione della voce tabellare si tiene conto che all'esame clinico- obiettivo il rachide lombo-sacrale è risultato atteggiato in ipolordosi, con spinalgia pressoria in sede medio lombare, limitazione in flessione e nelle roto- inclinazioni destra e sinistra;
presenti segni di irritazione radicolare bilaterale
(Lasegue). Peraltro, non sono emersi segni di deficit neurologici periferici;
la deambulazione è risultata regolare.
Pertanto, eseguendo l'opportuna valutazione proporzionale rispetto alla forbice tabellare, si ritiene che alla menomazione a carico del rachide lombo-sacrale attualmente rilevata sia imputabile danno biologico in misura del 6%”.
Dalla lettura delle motivate considerazioni medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio, redatte anche alla luce delle osservazioni alla bozza presentate dal consulente di parte resistente circa la concausa CP_1 rappresentata nell'insorgenza della patologia professionale dalla conformazione fisica e dal dato ponderale della ricorrente, può trarsi la conclusione circa la sussistenza del nesso causale tra le mansioni quotidianamente svolte da quale OSS nella cura dei pazienti e Parte_1 nella movimentazione degli stessi, spesso costretti a letto, e l'insorgenza della protrusione discale lombare.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dato conto delle osservazioni del consulente di parte resistente , ritenendo di confermare il giudizio espresso nella CP_1 bozza, anticipata ai consulenti medico legali degli antagonisti processuali. In particolare: “La Dr.ssa per ha osservato che la sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1
risulta portatrice di obesità che ha inciso nel determinismo della patologia
[...] denunciata, inoltre gli ultimi accertamenti strumentali eseguiti (10.6.2023) evidenziano a livello discale esclusivamente una lieve protrusione posteriore in
L4-L5, non confermando invece la protrusione discale di L5-S1 descritta alla
RMN del 10.12.20218; considerando l'assenza di interessamento trofico-
6 sensitivo, ritiene che il danno attualmente a carico del distretto rachideo possa valutarsi in misura non superiore al 4%.
Alle osservazioni espresse dalla Consulente dell si risponde nel modo CP_1 seguente. È vero che la ricorrente è portatrice di obesità (altezza cm 152, peso kg. 92) e che ciò può aver favorito l'insorgenza della malattia discale del rachide;
tuttavia, in materia di infortunistica del lavoro e malattie professionali, il concorso di fattori patologici extralavorativi non esclude il riconoscimento della tecnopatia, dovendo fare una valutazione complessiva del danno, ancorché con criterio di massima oggettività. È pure vero che all'esame RMN a livello del tratto L5-S1 effettuata nel 2023 non è risultata visibile l'ernia discale riscontrata nel 2018; tuttavia permangono lieve protrusione posteriore in L4-L5
e residua sintomatologia lombosciatalgica associata a segni clinici di irritazione radicolare (segno di Lasegue positivo). È stata considerata anche l'assenza di deficit neurologici periferici. In sintesi, si ritiene che il valore di danno biologico indicato 6% sia appropriato perché derivato dalla condizione clinica emersa dalla visita medica diretta e calcolato sulla base della media ponderata della forbice compresa fra il valore minimo e massimo (fino a 12%) del riferimento tabellare di legge (D.M. 12 Luglio 2000).
Preso atto delle osservazioni tecniche pervenute e dopo aver formulato le risposte alle stesse, si ritiene di confermare le conclusioni sopra espresse”.
Tenuto conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, alla stregua delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, anticipate ai consulenti di parte per recepirne eventuali osservazioni e dallo stesso perito d'ufficio confermate al momento del deposito dell'elaborato finale, può ritenersi accertato che “[. . .] la protrusione discale lombare L5-S1 accertata strumentalmente (RMN lombosacrale del 10.12.2018) abbia origine professionale, quindi sia da considerarsi tecnopatia secondo la definizione di
Legge. Il danno biologico derivante da tale patologia è quantificabile in misura del 6% (sei per cento).
La tendinopatia della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra, anch'essa denunciata, non risulta riconducibile ad origine professionale.
Nel corso dell'indagine peritale non sono emerse altre percentuali di menomazione precedentemente riconosciute”.
In definitiva, alla luce dell'approfondimento peritale condotto in corso di causa
(sopra trascritto nei punti salienti delle considerazioni medico-legali), va affermata la correlazione tra l'attività lavorativa svolta da quale Parte_1
7 OSS tra il 1999 e il 10 dicembre 2019 (data di presentazione della domanda amministrativa) e la comparsa della protrusione discale lombare L5-S1, da qualificare quindi come tecnopatia con danno biologico valutabile nella misura del 6%. Va, al contrario, esclusa la correlazione causale sostenuta dalla ricorrente per la tendinopatia.
Le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio possono essere poste a base della presente decisione in quanto caratterizzate da rigore logico- scientifico, da assenza di contraddizioni e da completezza espositiva (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. sez. I civile, sent. n.° 10222 del 4 maggio 2009). Si è provveduto, pertanto, come indicato nel dispositivo letto in udienza.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce dell'accoglimento della domanda in relazione a una soltanto delle pretese malattie professionali e delle ragioni, di natura esclusivamente medico-legale sottese alla decisione, tali, cioè, da richiedere l'effettuazione della consulenza tecnica d'ufficio, cui l' non si è opposto. Sono poste, invece, a carico dell' le spese della CP_1 CP_1 consulenza medesima, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate da nei confronti Parte_1 dell' , dichiara che è affetta da protrusione discale lombare CP_1 Parte_1
L5-S1 qualificabile come tecnopatia con danno biologico del 6% e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione e al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'indennizzo commisurato a detto grado di menomazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 10 dicembre 2019 e con interessi legali sulle somme nel frattempo maturate.
Rigetta la domanda attorea quanto al resto.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in CP_1 euro 513,80 oltre accessorî di legge con decreto pronunciato in data odierna.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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