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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°19800\2025 del ruolo generale lav.
TRA
quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to D. Vicari in virtù di Persona_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. IN QU
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento in favore del minore indicato in epigrafe del diritto all'indennità di frequenza nonché dello stato ex art.3 co. 3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ trattasi di un disturbo dell'apprendimento di tipo misto di grado lieve, che comunque si è avvalso efficacemente degli strumenti didattici utilizzati compensativi e dispensativi.
Pertanto il minore non può essere considerato invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla Legge
289/90. Analoghe considerazioni valgono in merito allo status di handicap in condizioni di gravità, poiché il minore non presenta disfunzionalità psicofisiche tali da collocarlo, in riferimento all'autonomia correlatamente alla sua età, in una condizione di grave svantaggio sociale ed emarginazione,così da necessitare di assistenza globale, permanente e continuativa nella sfera sociale e di relazione.
Pertanto, in atto si può affermare che il nominato in oggetto non presenti le condizioni di cui all'Art. 3 comma 3 della Legge
104/92.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 20.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°19800\2025 del ruolo generale lav.
TRA
quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to D. Vicari in virtù di Persona_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. IN QU
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento in favore del minore indicato in epigrafe del diritto all'indennità di frequenza nonché dello stato ex art.3 co. 3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ trattasi di un disturbo dell'apprendimento di tipo misto di grado lieve, che comunque si è avvalso efficacemente degli strumenti didattici utilizzati compensativi e dispensativi.
Pertanto il minore non può essere considerato invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla Legge
289/90. Analoghe considerazioni valgono in merito allo status di handicap in condizioni di gravità, poiché il minore non presenta disfunzionalità psicofisiche tali da collocarlo, in riferimento all'autonomia correlatamente alla sua età, in una condizione di grave svantaggio sociale ed emarginazione,così da necessitare di assistenza globale, permanente e continuativa nella sfera sociale e di relazione.
Pertanto, in atto si può affermare che il nominato in oggetto non presenti le condizioni di cui all'Art. 3 comma 3 della Legge
104/92.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 20.10.2025 Il Giudice