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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5308/2023, assegnata in decisione all'udienza del
10/03/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Padalino Francesco;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attrice ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del convenuto, non essendosi lo pagina 1 di 5 stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
2. Nel merito le domande avanzate dall'attrice sono fondate e vanno, pertanto, accolte, nei termini di cui si dirà.
3- In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1989/2022 pubblicata il 19/07/2022 (passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria il 20/10/2023).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dal convenuto, sulla quale ricadeva il relativo onere, ed avendo l'attrice,
d'altronde, rappresentato che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.) e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, l'attrice ha chiesto la conferma delle condizioni già sancite in sede di separazione, che qui si trascrivono:
Per_
“Affida i minori (nt. il 11.11.2008), (nt. il 24.05.2012) e (nt. il Pt_2 Per_2
20.02.2016) in via esclusiva a , autorizzando quest'ultima a prendere, in via Parte_1
esclusiva, tutte le decisioni riguardanti i minori, anche di straordinaria amministrazione, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole,
e disciplina gli incontri padre figli nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a
[...] Parte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00
[...]
per ciascun figlio), detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal luglio 2023; pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella CP_1
misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
assegna la casa coniugale a che la Parte_1
pagina 2 di 5 abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente”.
Quanto alle visite, nella sentenza di separazione è previsto che: “il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre ed alla presenza della stessa sino a quando non proverà attraverso la produzione di idonea documentazione medico sanitaria di avere espletato e completato con esito positivo un percorso riabilitativo dalla tossicodipendenza.
All'esito del completamento del percorso anzidetto i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, giovedì e il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00. b) la prima e terza settimana di ogni mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto. Nel caso in cui il padre si trasferisca fuori dal Comune di residenza dei minori per ragioni di lavoro potrà vedere i minori via skype o whatsapp il martedì, giovedì e sabato di ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00”.
Il Collegio ritiene che vada confermato il regime di affido c.d. super-esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei ed assegnazione della casa familiare alla stessa, così come previsto in sede di separazione. Non sussistono motivi, infatti, per revocare quelle statuizioni, atteso che, come rappresentato dall'attrice, il padre continua a disinteressarsi dei figli;
disinteresse confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio del convenuto e dalla sua irreperibilità, oltre che dal mancato versamento del relativo assegno di mantenimento.
Per le medesime ragioni, andranno confermate anche le statuizioni sul diritto di visita paterno dei figli minori, adottate in sede di separazione, avendo peraltro dedotto l'attrice di non avere notizie sull'esito del programma di recupero dalla tossicodipendenza iniziato e poi interrotto dal convenuto.
Come richiesto dall'attrice, andrà anche confermato l'assegno di mantenimento dei figli previsto a carico del padre, non avendo la parte allegato, né risultando dagli atti, un mutamento della condizione economico-reddituali delle parti o un aumento delle esigenze dei minori. Tale importo andrà rivalutato annualmente, in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026.
Il convenuto, inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50%, alle spese straordinarie da pagina 3 di 5 sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
5- Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 - in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate all'attrice, in qualità di parte vittoriosa, le cui domande sono state integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Foggia l'11/08/2008 tra (nt. a Foggia il CP_1
14/08/1966) e (nt. a Foggia il 3/10/1985) (atto n. 351, parte II, serie A, anno Parte_1
2008);
2) affida i figli minori in via esclusiva a , autorizzando quest'ultima a Parte_1
prendere, in via esclusiva, tutte le decisioni riguardanti i minori, anche di straordinaria amministrazione, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, e disciplina gli incontri padre figli nei termini di cui in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di CP_1
ogni mese, a , a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Parte_1
euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dall'aprile 2026; pone a carico di l'obbligo CP_1 di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli minori, Parte_1
presso di sé collocati;
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 3.031,00, di cui euro 2.906,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 4 di 5 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5308/2023, assegnata in decisione all'udienza del
10/03/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Padalino Francesco;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attrice ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del convenuto, non essendosi lo pagina 1 di 5 stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
2. Nel merito le domande avanzate dall'attrice sono fondate e vanno, pertanto, accolte, nei termini di cui si dirà.
3- In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1989/2022 pubblicata il 19/07/2022 (passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria il 20/10/2023).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dal convenuto, sulla quale ricadeva il relativo onere, ed avendo l'attrice,
d'altronde, rappresentato che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.) e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, l'attrice ha chiesto la conferma delle condizioni già sancite in sede di separazione, che qui si trascrivono:
Per_
“Affida i minori (nt. il 11.11.2008), (nt. il 24.05.2012) e (nt. il Pt_2 Per_2
20.02.2016) in via esclusiva a , autorizzando quest'ultima a prendere, in via Parte_1
esclusiva, tutte le decisioni riguardanti i minori, anche di straordinaria amministrazione, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole,
e disciplina gli incontri padre figli nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a
[...] Parte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00
[...]
per ciascun figlio), detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal luglio 2023; pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella CP_1
misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
assegna la casa coniugale a che la Parte_1
pagina 2 di 5 abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente”.
Quanto alle visite, nella sentenza di separazione è previsto che: “il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre ed alla presenza della stessa sino a quando non proverà attraverso la produzione di idonea documentazione medico sanitaria di avere espletato e completato con esito positivo un percorso riabilitativo dalla tossicodipendenza.
All'esito del completamento del percorso anzidetto i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, giovedì e il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00. b) la prima e terza settimana di ogni mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto. Nel caso in cui il padre si trasferisca fuori dal Comune di residenza dei minori per ragioni di lavoro potrà vedere i minori via skype o whatsapp il martedì, giovedì e sabato di ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00”.
Il Collegio ritiene che vada confermato il regime di affido c.d. super-esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei ed assegnazione della casa familiare alla stessa, così come previsto in sede di separazione. Non sussistono motivi, infatti, per revocare quelle statuizioni, atteso che, come rappresentato dall'attrice, il padre continua a disinteressarsi dei figli;
disinteresse confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio del convenuto e dalla sua irreperibilità, oltre che dal mancato versamento del relativo assegno di mantenimento.
Per le medesime ragioni, andranno confermate anche le statuizioni sul diritto di visita paterno dei figli minori, adottate in sede di separazione, avendo peraltro dedotto l'attrice di non avere notizie sull'esito del programma di recupero dalla tossicodipendenza iniziato e poi interrotto dal convenuto.
Come richiesto dall'attrice, andrà anche confermato l'assegno di mantenimento dei figli previsto a carico del padre, non avendo la parte allegato, né risultando dagli atti, un mutamento della condizione economico-reddituali delle parti o un aumento delle esigenze dei minori. Tale importo andrà rivalutato annualmente, in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, a partire dal mese di aprile 2026.
Il convenuto, inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50%, alle spese straordinarie da pagina 3 di 5 sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
5- Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 - in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate all'attrice, in qualità di parte vittoriosa, le cui domande sono state integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Foggia l'11/08/2008 tra (nt. a Foggia il CP_1
14/08/1966) e (nt. a Foggia il 3/10/1985) (atto n. 351, parte II, serie A, anno Parte_1
2008);
2) affida i figli minori in via esclusiva a , autorizzando quest'ultima a Parte_1
prendere, in via esclusiva, tutte le decisioni riguardanti i minori, anche di straordinaria amministrazione, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, e disciplina gli incontri padre figli nei termini di cui in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di CP_1
ogni mese, a , a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Parte_1
euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dall'aprile 2026; pone a carico di l'obbligo CP_1 di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli minori, Parte_1
presso di sé collocati;
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 3.031,00, di cui euro 2.906,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 4 di 5 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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