Articolo 76 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 75Articolo 77
Versione
15 gennaio 1970
Art. 76.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970