Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8541/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Tomaso Grego,
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Steardo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 3.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni concernenti la figlia minore (nata dalla loro unione il 19.8.2011) Per_1
come stabilite, sull'accordo delle parti, da questo Tribunale con decreto n. 4956/2020 del
1
preso atto che i ricorrenti hanno dedotto di essersi risolti a richiedere la modifica dell'assetto precedentemente concordato in ragione delle sopravvenienze fattuali frattanto intervenute quali indicate in ricorso;
rilevato che all'udienza del 3.4.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 4956/2020 del 30.9.2020 del Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i ricorrenti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. a acquistato l'immobile sito in Chiavari, Viale Antonio ed Elina Devoto n. Parte_1
95 interno 1, nel cui possesso è stata immessa nel mese di febbraio 2025; Parte_2
Correlativamente e contestualmente ha rilasciato l'appartamento sito in Parte_2
Chiavari, P.le Rocca 4/5, consegnandolo a libero da persone e cose, Parte_1
nell'attuale stato di fatto.
L'immobile di Viale Antonio ed Elina Devoto n. 95/1 è contraddistinto dai seguenti dati catastali: Foglio 11, particella 481|482, categoria A3, Classe 5, consistenza 4 vani e di cui alla planimetria allegata sub 1 e che, sottoscritta, costituisce parte integrante del presente accordo.
2 2. L'appartamento di Viale Antonio ed Elina Devoto n. 95/1 viene assegnato a Parte_2
(in sostituzione dell'immobile di P.le Rocca 4/5) quale collocataria della figlia minore e Per_1
sino alla sua autonomia economica.
3. Il rilascio da parte di e la consegna in favore di Parte_2 Parte_1
dell'appartamento di P.le Rocca 4/5 è avvenuta nel suo stato di fatto attuale e libero da persone e cose.
4. Le spese di riscaldamento e di amministrazione ordinaria del nuovo appartamento di Viale
Antonio ed Elina Devoto n. 95/1 restano a carico di la quale si impegna al loro Parte_2
puntuale pagamento.
5. Il pignoramento (con relativi pagamenti) di cui alla procedura R.G. n. 1272/2023, promossa nanti al Tribunale di Genova, conserva tutti i suoi effetti sino all'estinzione integrale del debito.
6. L'assegno per la figlia minore è confermato in 750,00 euro mensili e, in via di transazione, senza alcun arretrato per aumenti Istat già maturati.
Considerato l'acquisto della nuova abitazione a carico di ed il risparmio che Parte_1
ne consegue a favore di in termini di spese di amministrazione e riscaldamento Parte_2
(elementi che comportano un maggior esborso di denaro rispetto ad altri appartamenti di zone equivalenti), si conviene che la rivalutazione avrà decorrenza con indice base dall'1.12.2028
(senza considerare la rivalutazione medio tempore intervenuta); resta però inteso che in caso di eccezionali fenomeni inflattivi fino al 1.12.2028 (che comportino uno svuotamento del potere di acquisto della somma di euro 750,00), le parti si riservano di instare per la modifica di quest'ultima condizione.
7. Le spese straordinarie relative a spese mediche (non coperte dal SSN), scolastiche (mensa esclusa ed a carico materno) e sportive (uno sport da concordare) saranno divise in quota del
60% a carico del padre e 40% a carico della madre, fatta salva l'applicazione del verbale
15.09.2016 del Tribunale di Genova quanto alla necessità del previo accordo.
8. Le frequentazioni paterne della figlia minore restano confermate come in decreto del
30.9.2020.
9. Qualsivoglia modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto.
10. L'odierno ricorso costituisce novazione di ogni precedente intesa.
3 11. Spese della odierna procedura compensate con rinunzia alla solidarietà”.
Fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4