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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15831/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 Dominicana (EE) il 24.07.1977 e residente a [...],
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 CodiceFiscale_2 Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Della Giovampaola e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Letizia Tegon, presso e nel cui Studio Legale in Bologna, Piazza Minghetti n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/12/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi in data 17.09.2009 è nata la figlia;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Repubblica Dominicana (EE) il 24.07.1977 e (C.F. Parte_2 C.F._2
) nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Rossano il 06/01/2008
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano- Rossano al n.1 parte I serie
A anno 2008;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che la IG.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di sua Parte_2
esclusiva proprietà sito a Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. 2 ove conserverà altresì la residenza anche la figlia minore , mentre il IG. si obbliga a Per_1 Parte_1
trasferirsi presso altro immobile entro e non oltre il termine di 3 (tre) mesi dal deposito del presente ri-corso. Tale lasso temporale è ritenuto congruo da entrambe le parti per consentire al marito di individuare una nuova sistemazione da prendere in locazione per sé stesso, nonché per ospitare la figlia minore nei periodi in cui starà presso il padre;
Per_1
3) affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione, il mantenimento e la cura;
4) colloca presso la madre, nell'abitazione sita in Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. Per_1
2, ove la minore conserverà la residenza;
pagina 2 di 5 5) dispone che il padre potrà vedere quando lo desidera, previo accordo telefonico con la Per_1
madre, compatibilmente con gli impegni della minore e con le seguenti modalità:
a) trascorrerà con il padre 2 (due) giorni alla settimana con pernottamento, da concordarsi Per_1
di volta in volta, in base agli impegni settimanali della stessa figlia nonché agli impegni lavorativi
(turni/trasferte) dei genitori;
b) , inoltre, starà presso il padre a week-end alternati;
Per_1
c) durante il periodo estivo la figlia minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive, che dovranno essere scelte dai genitori di comune accordo entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, tenendo in considerazione eventuali periodi di vacanza/studio organizzati nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo su tali periodi di vacanza che trascorrerà con ciascun genitore, la scelta degli stessi spetterà alternativamente ogni Per_1 anno ad un genitore, il quale dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 maggio di quell'anno.
Il diritto di tali determinazioni spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre;
d) durante il periodo delle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore Per_1
i seguenti periodi di vacanza ovvero dal 23 dicembre al 29 dicembre inclusi con un genitore e dal
30 dicembre al 6 gennaio inclusi con l'altro genitore. Salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono sin d'ora che negli anni pari il periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalla figlia con la madre, mentre negli anni dispari il suddetto periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalla figlia con il padre;
e) per quanto attiene, invece, le festività pasquali, potrà trascorrere con ciascun genitore, Per_1 alternativamente, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono sin d'ora che negli anni pari trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, Per_1
mentre negli anni dispari lo trascorrerà con la madre;
6) obbliga il IG. a versare alla moglie, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) Per_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025. Detto assegno mensile sarà aggiornato annualmente su base ISTAT, come per legge.
7) dispone che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_2
[...]
pagina 3 di 5 8) dispone che il IG. inoltre, provveda al mantenimento diretto della Parte_1
figlia minore, facendo dunque fronte alle sue ordinarie esigenze di vita, nei periodi in cui Per_1
starà presso il padre;
9) dispone che tutte le spese straordinarie per la figlia , mediche, scolastiche e ludico- Per_1
ricreative, saranno sostenute nella misura del 70% dalla IG.ra e per il 30% dal Parte_2
IG. Al coniuge che le ha anticipate, l'altro coniuge, previa esibizione Parte_1 della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento.
In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) risultano per comune accordo tra le parti le seguenti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Per quanto attiene invece alle ulteriori spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), risultano le seguenti: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) risultano le seguenti: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto;
d) servizio mensa scolastica. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di
Bologna;
10) prende atto che le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti ed economicamente autosufficienti - essendo, peraltro, sia il IG. che la IG.ra lavoratori dipendenti Parte_1 Pt_2
con contratto a tempo indeterminato - e che pertanto non necessitano di alcun contributo al mantenimento;
11) prende atto che i coniugi si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello della figlia . Per_1
pagina 4 di 5 12) Prende atto che le parti, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale, nonché di avere già provveduto a dividersi tutto quanto di valore avessero in comune e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Corigliano- Rossano (CS) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. pone le spese a carico della IG.ra . Parte_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2,4,2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15831/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 Dominicana (EE) il 24.07.1977 e residente a [...],
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 CodiceFiscale_2 Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Della Giovampaola e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Letizia Tegon, presso e nel cui Studio Legale in Bologna, Piazza Minghetti n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/12/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi in data 17.09.2009 è nata la figlia;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Repubblica Dominicana (EE) il 24.07.1977 e (C.F. Parte_2 C.F._2
) nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Rossano il 06/01/2008
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano- Rossano al n.1 parte I serie
A anno 2008;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che la IG.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di sua Parte_2
esclusiva proprietà sito a Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. 2 ove conserverà altresì la residenza anche la figlia minore , mentre il IG. si obbliga a Per_1 Parte_1
trasferirsi presso altro immobile entro e non oltre il termine di 3 (tre) mesi dal deposito del presente ri-corso. Tale lasso temporale è ritenuto congruo da entrambe le parti per consentire al marito di individuare una nuova sistemazione da prendere in locazione per sé stesso, nonché per ospitare la figlia minore nei periodi in cui starà presso il padre;
Per_1
3) affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione, il mantenimento e la cura;
4) colloca presso la madre, nell'abitazione sita in Budrio (BO), in Via Salvo d'Acquisto n. Per_1
2, ove la minore conserverà la residenza;
pagina 2 di 5 5) dispone che il padre potrà vedere quando lo desidera, previo accordo telefonico con la Per_1
madre, compatibilmente con gli impegni della minore e con le seguenti modalità:
a) trascorrerà con il padre 2 (due) giorni alla settimana con pernottamento, da concordarsi Per_1
di volta in volta, in base agli impegni settimanali della stessa figlia nonché agli impegni lavorativi
(turni/trasferte) dei genitori;
b) , inoltre, starà presso il padre a week-end alternati;
Per_1
c) durante il periodo estivo la figlia minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive, che dovranno essere scelte dai genitori di comune accordo entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, tenendo in considerazione eventuali periodi di vacanza/studio organizzati nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo su tali periodi di vacanza che trascorrerà con ciascun genitore, la scelta degli stessi spetterà alternativamente ogni Per_1 anno ad un genitore, il quale dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 maggio di quell'anno.
Il diritto di tali determinazioni spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre;
d) durante il periodo delle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore Per_1
i seguenti periodi di vacanza ovvero dal 23 dicembre al 29 dicembre inclusi con un genitore e dal
30 dicembre al 6 gennaio inclusi con l'altro genitore. Salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono sin d'ora che negli anni pari il periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalla figlia con la madre, mentre negli anni dispari il suddetto periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalla figlia con il padre;
e) per quanto attiene, invece, le festività pasquali, potrà trascorrere con ciascun genitore, Per_1 alternativamente, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo, i coniugi stabiliscono sin d'ora che negli anni pari trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, Per_1
mentre negli anni dispari lo trascorrerà con la madre;
6) obbliga il IG. a versare alla moglie, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) Per_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025. Detto assegno mensile sarà aggiornato annualmente su base ISTAT, come per legge.
7) dispone che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_2
[...]
pagina 3 di 5 8) dispone che il IG. inoltre, provveda al mantenimento diretto della Parte_1
figlia minore, facendo dunque fronte alle sue ordinarie esigenze di vita, nei periodi in cui Per_1
starà presso il padre;
9) dispone che tutte le spese straordinarie per la figlia , mediche, scolastiche e ludico- Per_1
ricreative, saranno sostenute nella misura del 70% dalla IG.ra e per il 30% dal Parte_2
IG. Al coniuge che le ha anticipate, l'altro coniuge, previa esibizione Parte_1 della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento.
In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) risultano per comune accordo tra le parti le seguenti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Per quanto attiene invece alle ulteriori spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), risultano le seguenti: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) risultano le seguenti: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto;
d) servizio mensa scolastica. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di
Bologna;
10) prende atto che le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti ed economicamente autosufficienti - essendo, peraltro, sia il IG. che la IG.ra lavoratori dipendenti Parte_1 Pt_2
con contratto a tempo indeterminato - e che pertanto non necessitano di alcun contributo al mantenimento;
11) prende atto che i coniugi si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello della figlia . Per_1
pagina 4 di 5 12) Prende atto che le parti, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale, nonché di avere già provveduto a dividersi tutto quanto di valore avessero in comune e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Corigliano- Rossano (CS) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. pone le spese a carico della IG.ra . Parte_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2,4,2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5