Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°4130/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°4130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento danni da responsabilità professionale, vertente
T R A
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ES (CE) il 13.02.1987, in proprio e quale genitore del minore, nonché erede ex lege di , nato a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduto il 28.02.2014, (C.F. Parte_2 C.F._2
), nata a [...] il [...], ava di
[...] Per_1
e “Amministratore di sostegno” del medesimo per decreto del
[...]
Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 29.5.2012, Parte_3
, (C.F ), nato a [...]
[...] CodiceFiscale_3
(CE) il 22.12.1988, (C.F. , Parte_4 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...], zii di , Persona_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Greco e
[...]
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luca Parte_5
Raffaele in Napoli, alla Via dei Fiorentini n°61, giusta delega a margine dell'atto di citazione in primo grado, ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
APPELLANTI
C O N T R O
1
FONDAZIONE – Parte_6 Parte_7
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., , (C.F: ), Parte_8 CodiceFiscale_5 con sede in Napoli, alla Via Argine n°604, elettivamente domiciliata in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n°460, presso lo studio dell'Avv.
Umberto Chef, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Clarissa Cocchiarella, che sostituisce l'Avv.
Fabrizia Accardo, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello nel giudizio riassunto;
APPELLATA
A V V E R S O la sentenza n°7233/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal
G.U. presso il Tribunale di Napoli, VIIIa Sez. Civ., il 15.7.19, pubblicata in pari data e notificata a mezzo p.e.c. il 24/07/2019, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda attorea;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico di parte attrice”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 3.12.2015 , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore esercente la potestà genitoriale nonché di erede ex lege di
, (nato il [...] e deceduto in Napoli il 28.2.2014), Persona_1 unitamente a , ava del predetto minore, ed ancora a Parte_2
e suoi zii conviventi, convenivano Parte_3 Parte_4 in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento così articolato: “- del danno biologico patito dal minore da liquidarsi all'erede sig.ra Persona_1 Parte_1
che si quantifica sin da ora in euro 1.175.397,00 ovvero nella
[...] diversa somma maggiore o minore … che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- dei restanti danni non patrimoniali patiti dal minore da liquidarsi all'erede sig.ra Persona_1 Parte_1 in via equitativa e comunque non minore ad euro 352.619,1
[...]
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pari al 30% del danno biologico;
- di tutti i danni patrimoniali patiti dalla madre per la malattia e perdita del figlio, sig.ra in proprio, da Per_1 liquidare in via equitativa;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla madre sig.ra nella misura di euro Parte_1
291.555,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla nonna, convivente, di , Per_1 sig.ra , nella misura di euro 150.480,00, ovvero nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dallo zio, convivente, di , sig. che si Per_1 Parte_3 liquidano sin da ora in euro 159.885,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla zia, convivente, di , sig.ra che si liquidano sin da Per_1 Parte_4 ora in euro 169.290.,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- al pagamento della somma di euro 1.686,00 corrispondente al contributo unificato per il presente giudizio per non aver preso parte senza giustificato motivo all'incontro di mediazione del 13.7.2015”. A sostegno della propria domanda gli istanti affermavano: che la gravida Per_1 alla 27a settimana di gestazione, in data 18.6.2006 veniva trasferita da altra struttura per una rottura prematura delle membrane presso la convenuta dove veniva ricoverata e sottoposta a continui CP_1 controlli ematochimici e del benessere fetale che risultarono nella norma;
che ciò nonostante, in data 3.07.2006, i medici della convenuta la sottoponevano ad un intervento di taglio cesareo, non CP_1 giustificato dalle sue condizioni cliniche e di benessere fetale, risultate ancora nella norma;
che detta condotta aveva finito per privare il neonato della chance di nascere sano ovvero in condizioni più favorevoli, avendo tolto al feto la possibilità di guadagnare qualche settimana o addirittura un mese di vita intrauterina che gli avrebbe garantito una
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migliore maturità polmonare o un migliore esito alla nascita;
che nel caso di essa non vi era stata alcuna necessità di eseguire un Per_1 taglio cesareo a 29 settimane di gravidanza e che a causa di tale scelta le condizioni cliniche del nascituro si erano connotate di drammatica gravità; che sottoposto il piccolo ad ecografie cerebrali queste Per_1 avevano evidenziato una iperecongenicità periventricolare antero posteriore;
che in data 27.2.2014 il minore, ricoverato presso l'Ospedale
Santobono di Napoli, decedeva per una grave crisi respiratoria. Sulla base di siffatte premesse, asserendo sussistente un rapporto di causa effetto di tipo diretto ed immediato tra la condotta posta in essere dal personale medico del convenuto ospedale e le patologie già sofferte dall'infante, chiedevano il risarcimento dei suddetti danni.
Costituitasi, la impugnava e contestava Controparte_1 quanto dedotto, rilevato ed eccepito dagli istanti, in uno alla documentazione depositata, e insisteva per il rigetto della domanda attorea, denotando in particolare che nel corso della degenza si erano evidenziati per la paziente fattori di rischio tali da rendere necessario e non più procrastinabile il taglio cesareo, essendo i postumi riportati dal neonato correlati alla particolare evoluzione della gravidanza, contraddistinta da minacce d'aborto, distacco di placenta e rottura prematura delle membrane, e non certo ad un errato timing nella esecuzione del taglio cesareo.
Instauratosi il contraddittorio, disposto ed eseguito lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, 6° co, c.p.c., il giudice, con ordinanza del
18.10.2016, ordinava alla parte convenuta il deposito della cartella clinica in originale e disponeva C.T.U. medicolegale nominando un collegio di medici operanti al di fuori della Regione Campania, collegio costituito da un medico legale e da uno specialista in ginecologia ed ostetricia. Espletato l'accertamento e versata in atti la bozza peritale, che concludeva per l'assenza di qualsiasi responsabilità dei sanitari della convenuta , venivano formulate osservazioni da entrambe le CP_1 parti cui seguiva il deposito dell'elaborato peritale definitivo con il quale
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i CC.TT.UU. ribadivano la propria tesi. Parte attrice contestava gli approdi della relazione chiedendo la rinnovazione della indagine o la chiamata a chiarimenti degli ausiliari che, riconvocati, a tanto provvedevano confermando le considerazioni già espresse e motivando lo scostamento dalle argomentazioni di parte istante. Quindi, esaurita l'istruttoria, lo stesso giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per deposito di memoria conclusiva, che veniva depositata solo dalla convenuta mentre parte attrice CP_1 lamentava di non aver avuto comunicazione dalla cancelleria del rinvio con termine per note chiedendo un rinvio;
il giudice, precisato che il rinvio era stato dato alle parti in udienza e che nessun avviso dalla cancelleria doveva essere inviato, nuovamente rinviava la discussione definendo all'esito la controversia con la pronuncia della sentenza di cui al dispositivo in epigrafe, letto e sottoscritto in udienza.
Avverso la stessa proponevano appello gli attori invocandone la riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e di rito accertata la violazione dei diritti di questa difesa per violazione dell'art. 134 comma II C.p.c. in relazione all'ordinanza di fissazione della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per non aver comunicato il termine per note conclusive e per l'effetto non aver permesso a questa difesa di depositare le note conclusive in primo grado, annullare la sentenza e rimettere al giudice di primo grado il procedimento;
- riformare la sentenza n. 7233/2019 del Tribunale di Napoli in relazione ai punti illustrati nel presente atto;
- Disporre nuova CTU medico legale o in difetto convocare i CCTTUU del primo grado in contraddittorio con i
CCTTPP al fine di chiarire quale sia il TIMING corretto di gestione di una
PROM alla 29a settimana, in particolare se fosse possibile protrarre la gravidanza quanto più prossima alla 34a settimana al fine di ridurre i danni da PC e distress polmonare al feto. - E per l'effetto, ammesse le prove richieste in primo grado, che qui si intendono tutte riproposte e sulla ammissibilità delle quali il Giudicante di primo grado non si è
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espresso, in totale riforma della sentenza impugnata: - Accertare e dichiarare la piena responsabilità della di Cura convenzionata CP
“ , nella persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in premessa e per l'effetto,
- Condannare la convenzionata “ CP Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento del danno biologico patito dal minore da Persona_1 liquidarsi all'erede, sig.ra che si quantifica sin da ora Parte_1 in euro 1.175.397,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
-
Condannare la convenzionata “ CP Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento dei restanti danni non patrimoniali patiti dal minore
[...]
da liquidarsi all'erede sig.ra in via equitativa Per_1 Parte_1
e comunque non minore di euro 352.619,1 pari al 30% del danno biologico. - Condannare la convenzionata “ CP [...]
, nella persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dalla madre per la malattia e la perdita del figlio, sig.ra in proprio, da Per_1 liquidare in via equitativa;
- Condannare la convenzionata CP
“ , nella persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla madre, sig.ra nella Parte_1 misura di euro 291.555,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- Condannare la convenzionata “ CP [...]
, nella persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla nonna, convivente, di , sig.ra , nella misura di Per_1 Parte_2 euro 150.480,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
-
Condannare la di Cura convenzionata “ CP Controparte_5
[... [...]
[...]
[...]
[...] n°4130/2019 R.G.
[...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dallo zio, convivente, di , sig. che si quantificano fin da Per_1 Parte_3 ora in euro 159.885,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
-
Condannare la convenzionata “ CP Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti in proprio dalla zia, convivente, di , sig. ra che si quantificano fin Per_1 Parte_4 da ora in euro 169.290,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- Condannare la convenzionata “ CP [...]
, nella persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della somma di euro 1.686,00, corrispondente al contributo unificato per il presente giudizio, per non avere preso parte, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione del 13/03/2015. -
Con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio”.
Nel costituirsi l'appellata resisteva al Controparte_1 gravame, inammissibile e infondato, risultando l'iter logico giuridico condotto dal giudice di prime cure chiaro ed ampiamente motivato, così concludendo: “- in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità ex 348 bis c.p.c del gravame e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7233/2019 emessa il 15.07.2019 dal
Tribunale di Napoli, Sez. VIII, nella persona del Giudice, dott. Peluso;
- in via principale rigettare il gravame per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7233/2019 emessa il 15.07.2019 dal Tribunale di Napoli, Sez. VIII, nella persona del Giudice, dott. Peluso, ovvero in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate dalla convenuta in primo grado: rigettare la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 3.12.2015 in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni
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suesposte e per l'effetto dichiarare l'assenza di responsabilità della
Convenuta . In via istruttoria: Ci si Controparte_1 oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, risultando chiara ed esaustiva, esente da vizi logici, la consulenza espletata in primo grado.
Ci si oppone, altresì, alla ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata in primo grado e reiterata in tale sede in quanto inammissibile.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, si chiede sin da ora di ammettersi prova diretta e contraria sulle medesime circostanze e con i medesimi testi indicati da controparte. Si reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale sui capi e con i signori testi indicati nella memoria ex art. 183, 6° co, cpc II termine depositata dalla convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio CP_1 grado di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori”.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la causa si interrompeva per l'intervenuto decesso della , parte appellante, come da Parte_2 certificato di morte depositato dal suo procuratore, ed era riassunta dagli appellanti oltre che nei confronti dell' anche Controparte_3 in quelli di altra erede della , reiterando le CP_6 Pt_2 richieste di cui all'atto di appello e chiedendo che i danni patiti dalla fossero liquidati in favore degli eredi. Pt_2
Ricostituito il contraddittorio a seguito della intervenuta riassunzione del giudizio, celebratasi in presenza, su opposizione degli appellanti alla disposta trattazione scritta, la nuova udienza di comparizione, sulle rassegnate conclusioni la Corte, concessi i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche, riservava la decisione.
L'appello non è fondato e non può trovare perciò accoglimento.
Superabile appare innanzitutto la preliminare eccezione di sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. “La mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una
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diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che
“la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it.
2013, 9, 2630). Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè
2013).
Ancora in via pregiudiziale vale la pena sgombrare il campo dalla remora che la parte appellante ha elevato a motivo di impugnazione prospettando la rimessione del procedimento al giudice di prime cure per violazione dell'art. 134, comma II, c.p.c. in relazione all'ordinanza di fissazione della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., violazione peraltro dedotta in fatto ma non argomentata in diritto. In proposito basti osservare, sulla scorta di quanto è possibile riscontrare dall'esame dell'incarto processuale di primo grado, che all'udienza del 29.04.2019 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 17.06.2019, con termine sino a 10 giorni prima per deposito della memoria conclusiva di discussione, cosa a cui provvedeva solo la convenuta . CP_1
All'udienza di discussione parte attrice lamentava di non aver avuto comunicazione dalla cancelleria del rinvio con termine per note e chiedeva un differimento. Il giudice, pur precisando che il rinvio era stato dato alle parti in udienza e che quindi nessun avviso dalla cancelleria
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doveva essere trasmesso, rinviava la discussione all'udienza del
15.07.2019. In tale occasione di null'altro gli attori si dolevano al riguardo, come del resto attestato in sentenza. È noto che le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. L'onere di diligenza impone infatti alle parti di accertarsi del contenuto dei provvedimenti resi in udienza.
Nel merito la impugnazione ruota intorno alla profilata inattendibilità ed incompletezza delle eseguite indagini peritali d'ufficio mettendo in dubbio la sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato ad opera del giudice a quo il decretato esonero da responsabilità dei sanitari che tennero in cura e seguirono la sfortunata partoriente. Con il primo motivo di appello gli istanti hanno rappresentato la contraddittorietà delle conclusioni della CTU con le “Osservazioni rimesse dalle parti”, affermando che i Tecnici di Ufficio, su stimolo delle note critiche depositate, avrebbero effettuato una “totale inversione di orientamento ammettendo che gli studi citati erano stati mal interpretati, che il Timing conservativo era auspicabile e che nella cartella clinica in atti non erano esplicitate le ragioni di necessità ed urgenza che avevano portato al parto cesareo fortemente pretermine, accettando così il rischio di un feto fortemente prematuro e con gravi problemi respiratori, (causa che poi avrebbe portato alla morte del piccolo )”. Hanno poi evidenziato Per_1 come, nonostante il mutato orientamento, gli stessi periti non avrebbero modificato le conclusioni già rese. La censura non è in grado di infirmare l'iter logico – motivazionale della sentenza gravata e, in ogni caso, appare priva di sostanziale spessore. La lettura complessiva dell'elaborato peritale ed in particolare delle puntuali e chiare risposte fornite ai consulenti di parte appellante dimostra la linearità e correttezza delle argomentazioni che sorreggono le conclusioni del collegio peritale. Segnatamente, i CC.TT. di parte attrice avevano
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sostenuto che si sarebbe dovuta tenere una condotta di attesa del parto cesareo fino alla trentaquattresima settimana di gestazione, contestando l'interpretazione della metanalisi Cochrane del 2016 data dai CC.TT.UU., atteso che lo studio analizza l'esito neonatale di feti con sospetta compromissione, mentre il feto della non mostrava Per_1 segni intrauterini di compromissione ovvero di sofferenza fetale, e che secondo le conclusioni della metanalisi, quando c'è incertezza sul se far nascere o meno un feto pretermine con sospetta compromissione fetale non si avrebbe alcun beneficio ad eseguire il parto immediato, cosa questa che doveva valere ancor di più per il nascituro nel caso giudicato, visto che non presentava segni di sofferenza. In verità gli ausiliari, in risposta alle predette osservazioni, avevano spiegato che nella metanalisi in questione si paragona la nascita immediata alla nascita posticipata di cinque giorni, che nel caso di specie l'attesa c'era stata ed era stata di quindici giorni dopo la rottura, che il feto era compromesso: gli esami cardiografici, la diminuzione del liquido amniotico e la modesta neutrofilia avevano orientato i sanitari nel sospetto di sofferenza fetale, circostanza che aveva trovato definitiva conferma nell'esame istologico della placenta. Avevano, infatti, chiarito i CC.TT.UU.: “Il danno placentare era evidente, anche se a loro non noto al momento della decisione, ma solo dopo aver avuto l'esame istologico della placenta. Il rischio infettivo esisteva certamente, infatti non è consigliabile portare avanti la terapia antibiotica per lunghi periodi e comunque non oltre 10 gg. ….. I curanti probabilmente vista la diminuzione del liquido amniotico, prima di rischiare un evento settico hanno deciso di effettuare il TC ……”, aggiungendo: “i dati in nostro possesso sono relativi a una comparazione tra nascita immediata e nascita differita di 4,9 giorni, mentre il nacque dopo 15 giorni. Il vantaggio che giustifica Per_1
l'operato dei medici è quindi correlato ad una tempistica non coincidente con quella ipotizzabile per il caso Tuttavia, non abbiano Per_1 elementi scientifici per sostenere che su un periodo superiore ai 4,9 giorni il favorevole rapporto sarebbe venuto meno. Il dato occorrente a
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sostenere questa tesi di Parte attrice non ci è fornita neanche dai CCTT della Parte nelle loro pregevoli osservazioni, indirettamente a dimostrare che l'unico dato su cui formulare una deduzione, ancorché non di certezza, è quello utilizzato da questo collegio”. In definitiva, nel riscontro fornito ai rilievi di parte attrice sulla scorta della disamina compiuta dai suoi consulenti, la risposta data era risultata inequivoca in questi termini: “L'ipotesi … che fa risalire il primo dei due determinanti
(prematurità) a condotta inappropriata non trova conforto né confutazione dall'esame della vicenda. Infatti, dai dati rimessi agli atti può affermarsi che l'attesa dopo la rottura prematura delle membrane della signora è stata adeguata alle indicazioni (peraltro senza Per_1 valenza di linee guida) che orientano verso la posticipazione del Pt_9
. I tempi ottimali di tale attesa non emergono da alcuna
[...] revisione e l'aver condotto la gravidanza per 15 giorni dopo la PROM in un'ottica di valutazione costi-benefici non appare condotta censurabile”.
Il secondo motivo di appello muove da una pretesa contraddittorietà tra quanto riportato in motivazione dalla sentenza gravata, (pagg. 10 e prec.), essendosi il suo autore limitato alla mera trascrizione di interi capoversi della C.T.U. dichiarando l'accertamento peritale univoco e chiaro, senza prendere posizione sulle questioni poste dagli istanti nei propri scritti, né sulle prove richieste. Per questo verso la statuizione avrebbe finito per difettare completamente di motivazione in ordine alle due questioni fondamentali: a) il corretto Timing del parto cesareo, laddove i consulenti d'ufficio avevano tratto, secondo l'assunto della impugnante difesa, conclusioni concordi con quelle evidenziate dai consulenti di parte, per i quali sarebbe stato preferibile posticipare il parto, nulla essendosi al riguardo rinvenuto in cartella;
b) l'ipotesi che una terapia conservativa fino alla trentaquattresima settimana avrebbe garantito al nascituro maggiori chance di nascere sano. In effetti, il biasimo impugnatorio tralascia il rilievo che riveste il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, postulante la implicita reiezione di una domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più
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agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. E sotto questo aspetto non corrisponde al vero che dette questioni non siano state affrontate in sentenza. Al contrario, il giudice ha fatto proprio, richiamandolo, tutto quanto accertato dal collegio peritale nominato, che in proposito, ad onta delle propugnazioni di parte appellante, aveva affermato: “l'attesa dopo la rottura prematura delle membrane – PPROM – della signora Per_1
è stata adeguata …. Nella relazione di dimissione della donna dall'ospedale era scritto: “lattante nato pretermine VLBW (peso alla nascita molto basso) a 29 settimane con TC per sofferenza fetale”.
L'annotazione fa supporre che la decisione per il taglio cesareo fosse stata presa per sofferenza fetale. Se si vede, infatti, l'esame istologico della placenta eseguito dopo la nascita si riporta emorragia inter e perivillosa, congestione dei vasi, necrosi fibrinoide dei villi, elementi di sicuro danno placentare che possono spiegare la riferita sofferenza fetale. Si deve poi considerare che tra le cause determinanti delle paralisi cerebrali, come enunciato in narrativa al punto g), sono i sanguinamenti al II e III trimestre. Questi eventi, infatti, possono causare fenomeni ipossici al feto considerato che una parte della superficie placentare non svolge la sua azione di scambio feto-materna. In estrema sintesi, sia la perdita ematica presentata dall'attrice al II trimestre di gravidanza che la e la nascita prematura possono aver contribuito al Pt_10 determinismo del danno cerebrale presentato dal piccolo alla Per_1 nascita e nei suoi successivi anni di vita. L'attesa prima della nascita dopo la è da ritenersi adeguata”. Inoltre, una terapia Pt_10 conservativa fino a trentaquattro settimane non avrebbe garantito maggiori chance di nascita sana. Sul punto i CC.TT.UU. avevano chiarito come il reperto istologico della placenta esaminata in esito all'espletamento del parto avesse evidenziato un danno placentare in grado di portare anche ad un exitus del feto in utero qualora i curanti avessero ulteriormente procrastinato la nascita. Conclusione, anche
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questa, fatta propria dal giudice di primo grado. È utile ricordare che “…, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, …”; unicamente allorquando “… le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. …” (Cassazione civile, sez. I, 06/06/2024, n°15804,
Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671534 – 01). Ed ancora che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito. …” (Cassazione civile, sez. III, 05/07/2024, n°18430, Guida al diritto 2024, 38).
Il terzo motivo di impugnazione ha censurato l'omesso esame e motivazione in sentenza della genuinità della cartella ostetrica, prodotta in giudizio dalle parti in copia autentica in tre versioni differenti: una prima copia, contenente 47 pagine;
una seconda, contente le ecografie e il loro referto, di 54 pagine, ma carente del diario clinico giornaliero completo;
una terza versione contenente sia gli esami ecografici sia il
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diario clinico completo dal 20 al 28 giugno costituente la 55a pagina. La doglianza non sovverte né rende in qualche modo inaffidabile l'esito degli accertamenti peritali d'ufficio. A seguito delle eccezioni sollevate con le memorie istruttorie da parte attrice il giudice di prime cure, con ordinanza del 18.10.2016, aveva onerato parte convenuta al deposito dell'originale della cartella clinica, originale consegnato in sede di accesso ai CC.TT.UU.. Ne consegue che nessun'altra altra pronuncia doveva essere resa sul punto. Del resto, alcun procedimento per querela di falso era stato promosso dagli attori. Ad ogni buon conto, in data
24.01.2014 la stessa ritenendo la cartella clinica in proprio Per_1 possesso incompleta perché manchevole degli esami cardiotocografici eseguiti in corso di ricovero, ne aveva richiesto l'integrazione sicché, in data 27 marzo 2014, aveva provveduto al ritiro, presso la Direzione
Sanitaria della convenuta , della copia conforme della cartella CP_1 medesima, composta di 54 fogli. Peraltro, gli esiti degli esami ecografici eseguiti sulla paziente in corso di ricovero, necessari per monitorare le condizioni fetali, erano stati riportati nella sezione della cartella clinica dedicata alla curva di accrescimento presente anche nella copia rilasciata ed erano proprio i valori ivi riportati ad aver evidenziato un mancato accrescimento del feto, stimato nell'arco temporale di otto giorni, (dal
20.6 al 28.6), nonché la progressiva riduzione del liquido amniotico. La contestata riferibilità alla delle immagini ecografiche contenute Per_1 nella cartella clinica non sembra supportata da elementi di conforto, visto che i parametri registrati corrispondono perfettamente a quelli riportati e descritti nella sezione relativa alla curva di accrescimento contenuta nella cartella clinica. La per giunta, avendo CP_1 appurato che nella cartella clinica depositata risultava mancante, per mero errore materiale, la pagina del diario clinico relativa ai giorni di degenza 20 – 28 giugno 2006, aveva provveduto, con le memorie istruttorie II° termine, al deposito del documento comprensivo di detta pagina.
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Il quadro fattuale e cronologico degli eventi, pure contestato con il quarto motivo di appello nella sua ricostruzione peritale e giudiziale, aveva innegabilmente evidenziato l'importanza di quegli eventi clinici e fattori di rischio, riconosciuti ed accertati anche dai CC.TT.UU., che avevano reso non più procrastinabile il taglio cesareo. Ed invero, la gravidanza della paziente si era caratterizzata alla 19^ w per un distacco parziale di placenta, alla 23^ w di gravidanza per minacce d'aborto per placenta previa, ed infine alla 27^ w per una rottura intempestiva delle membrane;
rientrava, dunque, tra le gravidanze ad altissimo rischio.
Tanto poteva evincersi sia dalla documentazione sanitaria che dalla relazione medico legale depositata in favore degli stessi istanti. In particolare, in quest'ultimo documento, alla pagina 1, era ripercorsa tutta la storia clinica della partoriente, dal ricovero del 6.4.06 presso la
Casa di Cura dei Pini di DI ES per minacce d'aborto, ove alla voce diagnosi definitiva si leggeva: distacco parziale di placenta in I gravida a 19 w;
al successivo ricovero del 13.5.2006 sempre presso la
Casa di Cura dei Pini di DI ES e sempre per minacce d'aborto, ove alla voce diagnosi definitiva si leggeva: minacce d'aborto, placenta previa marginale, (terapia medica); al ricovero infine del
19.6.06 per intempestiva rottura delle membrane, dal quale seguì il trasferimento presso la già convenuta . All'atto del ricovero i CP_1 sanitari di , avendo apprezzato perdite di liquido amniotico, CP_3 sottoposero la paziente a terapia profilattica con antibiotici e vasosuprina, associata alla terapia cortisonica, così come imposto dalle linee guida. A seguito ed in conseguenza di una rottura intempestiva delle membrane vi era un elevato rischio infettivo, crescente con il protrarsi del periodo di latenza fra rottura delle membrane e nascita. La
dunque, fu immediatamente sottoposta ad un trattamento Per_1 conservativo protrattosi sin quando le condizioni materno fetali lo avessero consentito: furono così garantite al piccolo ben altre Per_1 due settimane di vita uterina. Ciò nonostante, lo scenario clinico relativo al benessere fetale non era risultato rassicurante, ed infatti i costanti
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controlli ematochimici e strumentali cui la fu sottoposta durante Per_1 la degenza avevano evidenziato fattori di rischio che indussero i sanitari della convenuta ad optare per la esecuzione del taglio CP_1 cesareo il 3.7.2006. Dalla cartella clinica in atti risultava, infatti, segnalato in data 26.6.2006 il mancato accrescimento del feto stimato nell'arco temporale di 7 gg. unitamente ad una progressiva riduzione del liquido amniotico (oligodramnios), mentre in data 3.7.2006 era anche segnalata l'intolleranza alla vasosuprina sviluppata dalla stessa Per_1
Tali fattori di rischio indussero i sanitari della a optare per la CP_1 scelta chirurgica.
Inoltre, dall'esame istologico della placenta era emerso: “maturazione dei villi ciriali compatibile con il III trimestre di età gestazionale;
… emorragia inter e perivillosa. Congestione dei vasi dei villi. CP_7
e privillosa. Necrosi fibrinoide dei villi. Cordone a tre vasi”. Anche questo dato confermava che la scelta di aver proceduto al parto chirurgico era stata corretta ed improcrastinabile, atteso che l'ulteriore permanenza del feto in utero avrebbe avuto conseguenze ben più devastanti.
D'altronde, stando sempre alla letteratura medica, l'oligoidramnios associata ad una insufficienza placentare suggerisce, nell'interesse fetale, la provocazione del parto pretermine. La problematica placentare, in ogni caso, causa del ritardo di crescita intra-uterina, aveva dunque determinato una ipossia fetale, origine del danno encefalico. I CC.TT.UU. avevano preso in seria considerazione anche le indicazioni univoche fornite dagli esami cardiotocografici, confermativi di un sospetto di sofferenza, già avallato dalla riscontrata riduzione del liquido amniotico.
In tale contesto, quindi, era apparso evidente come il piccolo Per_1 fosse stato vittima di una tipica lesività encefalica di tipo acuto, progressivamente evolutasi nella comparsa di lesioni cistiche la cui eziopatogenesi doveva rinvenirsi sicuramente nella problematica placentare riscontrata alla con l'esame istologico. In altre Per_1 parole, tutti i problemi manifestatisi nella placenta, oltre a determinare il mancato accrescimento del feto, avevano in sostanza integrato la
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ragione dell'improvvisa ipossia fetale che, a sua volta, aveva innescato la catena epifenomenologica determinando il danno encefalico. In definitiva, rinvenuta una riduzione del liquido amniotico all'atto del controllo ecotomografico del 26 giugno, tenuto conto del constatato, e al tempo stesso cronico, arresto dell'accrescimento endouterino del feto, considerata la reazione da intolleranza alla Vasosuprina in uno con il riconosciuto rischio infettivo legato al prolungamento del periodo di latenza fra la rottura della membrana amniocoriale e l'espletamento del parto, vi erano sicuramente elementi idonei a giustificare il ricorso al taglio cesareo. E ciò si traduceva invariabilmente, e si traduce, nell'assenza di qualsiasi incauta scelta da parte del personale medico della , essendo stata l'attesa prima della nascita, dopo la CP_1
PROM, come accertato in primo grado, convenientemente adeguata. Per questo verso l'istruttoria condotta in primo grado aveva congruamente escluso il nesso di causalità tra i pretesi danni e la condotta medica censurata, quindi qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta
, che aveva dato sufficiente prova liberatoria tanto della CP_1 esatta esecuzione della prestazione, quanto della particolare complessità della condizione clinica riportata dalla gestante all'atto del ricovero. La esaustività della stessa istruttoria esclude ogni esigenza di rinnovazione delle indagini peritali siccome invocata dall'appellante difesa.
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza, - atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio che risulti soccombente al termine della causa, sebbene non sia tenuta a pagare il C.T.U., sarà obbligata invece a pagare le spese processuali alla controparte come l'onorario dell'avvocato, - e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione ai difensori anticipatari.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
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parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, se dovuto, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito. Questo perché “il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); per contro, può esimersi dall'attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cassazione civile, sez. un., 20/02/2020, n°4315, Guida al diritto 2020, 29, 82; sulla stessa scia Cassazione civile, sez. I, 04/04/2024, n°8982, Giustizia Civile
Massimario 2024, rv 670959 – 02: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da
, in proprio e quale genitore nonché erede ex lege di Parte_1
CC , , nella qualità, e Per_1 Parte_2 Parte_3
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Tommaso nei confronti della Pt_4 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 20.9.19, così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna gli appellanti, pure ammessi al gratuito patrocinio, alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi
€. 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli anticipatari;
3°) Attesta che sussistono allo stato i presupposti di assoggettamento degli appellanti alla contribuzione ulteriore, se dovuta, come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.1.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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