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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 213/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 213/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in
$$domicilio_controparte $$presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) La parte ricorrente allega di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato nel 2005 quale docente di scuola primaria alle dipendenze del
. Controparte_1
Dal 2019 di essere stata utilizzata a prestare servizio, sempre alle dipendenze del , presso l' Controparte_1 Controparte_4
, dove ha prestato servizio fino al 2023.
[...]
Terminato il periodo di utilizzazione presso l'
[...]
, a partire dall'a.s. 2023-2024 è rientrata in Controparte_4
servizio presso le scuole di titolarità.
La ricorrente deduce che alla data del 01.09.2023 aveva maturato n. 39 giorni di ferie, nonché 160,26 ore di recupero in eccedenza, corrispondenti a ulteriori n. 22 giorni di ferie non godute.
Alla data di proposizione del ricorso risulterebbero ancora da evadere 39 giorni di ferie non godute e 160,26 ore di recupero in eccedenza, pari a 22 giorni di ferie non godute, per un totale di 61 giorni.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ciò in quanto il rapporto d'impiego della ricorrente con il CP_1
resistente non ha subito alcuna soluzione di continuità a partire dal 2005, pertanto la stessa mantiene il diritto a fruire delle ferie in costanza d'impiego.
Ed infatti, il presupposto applicativo indefettibile della monetizzazione delle ferie deve rinvenirsi nella cessazione del rapporto di lavoro, che difetta nella fattispecie.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, ulteriormente ridotte per essersi il resistente avvalso della CP_1
rappresentanza tecnica di un funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore del CP_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 213/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in
$$domicilio_controparte $$presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) La parte ricorrente allega di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato nel 2005 quale docente di scuola primaria alle dipendenze del
. Controparte_1
Dal 2019 di essere stata utilizzata a prestare servizio, sempre alle dipendenze del , presso l' Controparte_1 Controparte_4
, dove ha prestato servizio fino al 2023.
[...]
Terminato il periodo di utilizzazione presso l'
[...]
, a partire dall'a.s. 2023-2024 è rientrata in Controparte_4
servizio presso le scuole di titolarità.
La ricorrente deduce che alla data del 01.09.2023 aveva maturato n. 39 giorni di ferie, nonché 160,26 ore di recupero in eccedenza, corrispondenti a ulteriori n. 22 giorni di ferie non godute.
Alla data di proposizione del ricorso risulterebbero ancora da evadere 39 giorni di ferie non godute e 160,26 ore di recupero in eccedenza, pari a 22 giorni di ferie non godute, per un totale di 61 giorni.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ciò in quanto il rapporto d'impiego della ricorrente con il CP_1
resistente non ha subito alcuna soluzione di continuità a partire dal 2005, pertanto la stessa mantiene il diritto a fruire delle ferie in costanza d'impiego.
Ed infatti, il presupposto applicativo indefettibile della monetizzazione delle ferie deve rinvenirsi nella cessazione del rapporto di lavoro, che difetta nella fattispecie.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, ulteriormente ridotte per essersi il resistente avvalso della CP_1
rappresentanza tecnica di un funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore del CP_1
resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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