Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
L'eccezione di inesistenza di un rapporto giuridico dante titolo alla cosidetta indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, può essere proposta - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990 - per la prima volta nell'atto di appello, trattandosi non di nuova domanda ma di nuova eccezione.
L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RG AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 117, presso l'avvocato VARANO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERAFINO ARMANDO, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE C.I.M.E.P.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 00811/99 proposto da:
C.I.M.E.P. - CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 25, presso l'avvocato DELLI SANTI RICCARTO, che lo rappresenta, e difende unitamente all'avvocato VIVIANI MARIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RG AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 257/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Viviani, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1987 LA ER, premesso di aver svolto da lunghi anni attività di coltivatore diretto su terreni di proprietà Cislaghi, terreni espropriativamente occupati dal CIMEP nel maggio '84, conveniva il Consorzio dinanzi il Tribunale di Milano per ottenere (oltre a domande accertative e risarcitorie poi rinunziate) l'indennita' spettantegli ai sensi dell'art. 17 della L. 865/71. Costituitosi, il CIMEP negava in radice l'esistenza di un contratto di affittanza agrario in capo a ER e ne contestava, perciò la domanda.
Esperita l'istruttoria richiesta dalle parti, il Tribunale con duplice sentenza - parziale sull'an e definitiva sul quantum - riconosceva all'attore la reclamata indennità, che liquidava in L. 166.483.162.
Su gravame del Consorzio, la Corte di Milano riformava poi, però, le statuizioni di primo grado, e respingeva quindi la domanda del ER, sul rilievo che nella specie non poteva dirsi raggiunta la prova che l'attore avesse coltivato il fondo espropriato "sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dall'art. 17 l. n. 865/71". Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 30 gennaio 1998, il ER ricorre ora per cassazione.
Resiste il CIMEP, che ha anche proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso principale si compone di quattro motivi, con i quali il ER, rispettivamente, denuncia:
I) - violazione dell'art. 345 c.p.c. per "diversità delle richieste (id es.: eccezioni) poste a fondamento dell'appello (carenza di prova in ordine all'esistenza di un rapporto di affittanza) rispetto a quelle proposte (dal Consorzio) nel giudizio di primo grado (insufficienza di prove in ordine alla coltivazione di tutte le aree indicate dall'attore);
II) - violazione "del principio secondo cui il contratto (agrario) può ritenersi concluso verbalmente e provato anche per facta concludentia;
III) - "violazione dell'art. 17 l. 1971 n. 865 e vizi di motivazione", per avere la Corte di appello "erroneamente ritenuto equivoci gli elementi di prova dedotti dal ER";
IV) - "violazione degli artt. 1638 c.c., 43 e 50 l. 1983 n. 203 sui contratti agrari", per avere quella Corte del pari "erroneamente ritenuto rinunciata la domanda risarcitoria formulata (accanto a quella indennitaria) in primo grado (per i danni derivati dalla mancata raccolta dei frutti pendenti)".
2. - L'impugnazione incidentale consta invece di un unico motivo volto a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 91 c.p.c., la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte di merito.
3. - I due ricorsi, vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., per essere rivolti contro la medesima sentenza. 4. - La prima censura del ER è infondata.
A prescindere da quanto controdedotto dal consorzio sulla base degli atti di causa, da cui risulterebbe l'implicita contestazione dell'esistenza di un rapporto di affittanza già in comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, è assorbente, in rito, il rilievo che a norma dell'art. 345 C.P.C. - nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie l'eccezione di inesistenza di un rapporto giuridico dante titolo all'indennità ex art. 17 l. 1971 n. 865, ancorché nuova, ben poteva essere introdotta nel giudizio di appello, dove ciò che incorreva nel divieto del novum era la proposizione di nuove domande e non anche di nuove eccezioni.
Per di più l'effettiva sussistenza di un contratto agrario tra l'attore ed il proprietario del fondo espropriato rappresentava un elemento costitutivo della domanda che il medesimo attore avrebbe avuto, comunque, l'onere di comprovare.
5. - Non fondata è anche la seconda doglianza del ricorrente principale.
La Corte territoriale non ha, infatti, come egli pretende, "ignorato" che il contratto di affitto di fondi a coltivatore diretto possa essere concluso anche verbalmente a termini della normativa di riferimento - ma ha viceversa, e propriamente, in concreto escluso che di tale conclusione l'attore avesse in concreto fornito la prova. Per cui alla censura in esame finisce col sovrapporsi quella, di cui al successivo terzo motivo del ricorso, volta - per tal profilo (dell'escluso raggiungimento della prova di un contratto sia pur verbale di affittanza tra l'espropriato e l'istante) - a denunciare il vizio di carente motivazione ex art. 360 n. 5.
6. - Al riguardo, è tesi, infatti, del ricorrente che
"l'esistenza di un regolare contratto verbale di affitto" risultasse nella specie, invece, "comprovata" da una serie di elementi quali "lo stato di fatto delle coltivazioni al momento dell'esproprio; le dichiarazioni testimoniali da cui risultava che egli coltivava effettivamente i terreni espropriati da epoca anteriore al 1971;
alcune lettere dell'ing. RA MO amministratore dei proprietari dei terreni espropriati, fotocopie di assegni bancari da lui inviati all'ing. MO;
ricevute di pagamenti di cartelle esattoriale per la fornitura di acqua di irrigazione dei terreni".
Ma, in realtà, i giudici a quibus, contrariamente a quanto si prospetta, non hanno trascurato di valutare (per di più funditus) alcuno di tali elementi, solo che di ciascuno hanno ritenuto la non concludenza o non univocità di significato (così, ad esempio, gli assegni esibiti, per il periodo e l'importo di emissione, non consentivano di ricondurne la causale al preteso pagamento di un canone di affitto;
le missive di asserita provenienza dall'ing. MO o erano generiche o comunque di data successiva a quella della occupazione, del fondo;
le cartelle su menzionate erano del pari relative a periodo successivo a quello della espropriazione). E la replica del ER che una siffatta valutazione del materiale istruttorio sia "erronea" e non aderente al reale significato delle prove acquisite si risolve, all'evidenza, nella pretesa di una nuova delibazione, più favorevole al richiedente, delle circostanze di fatto e di sindacato di giudizi del pari fattuali espressi dal giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità valutativa: pretesa che, come tale, non può quindi trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Mentre, in punto di diritto, è esatto il principio, accolto in premessa dalla Corte milanese, che il diritto all'indennità aggiuntiva previsto dall'art. 17 l. 1971 n. 865 non spetti a qualsiasi coltivatore, anche di fatto, del suolo espropriato, ma solo a chi lo coltiva sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati da questa norma (cfr. già Cass. n. 7610/86 e n. 12194/90). Dal che, complessivamente, l'infondatezza anche del terzo mezzo impugnatorio.
7. - Parimenti non fondata è, infine, anche la residua quarta censura, non potendosi addebitare alla Corte di merito di non aver pronunciato sulla domanda risarcitoria del ER, ritenendola rinunziata, essendo una tale individuazione dell'oggetto del thema decidendum conforme al dato processuale da cui risultava che la sentenza non definitiva del Tribunale - che aveva riconosciuto all'attore il solo "diritto alla corresponsione della indennità prevista dall'art. 17" - non aveva, per questa parte, formato oggetto di impugnazione da parte del ER.
8. - Il ricorso principale va pertanto integralmente respinto. 9. - Inammissibile è a sua volta il ricorso incidentale, la cui unica censura si rivolge ad una valutazione discrezionale della Corte di merito - quale quella sulla compensazione delle spese di lite - non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 10. - Possono compensarsi tra le parti anche le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Spese del giudizio di cassazione compensate.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001