Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2270
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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L'eccezione di inesistenza di un rapporto giuridico dante titolo alla cosidetta indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, può essere proposta - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990 - per la prima volta nell'atto di appello, trattandosi non di nuova domanda ma di nuova eccezione.

L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2270
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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