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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: NE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14.4.2025 tra
(cod. Parte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Bologna n. 1, presso CP_1 lo studio dell'avv. Emanuele Mattei (cod. fisc.: , che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende unitamente all'avv. Lorenzo Bianchi (cod. fisc.:
[...]
per procura alle liti in calce all'atto di citazione intro- C.F._2 duttivo del giudizio di primo grado;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), elettivamente do- Parte_2 CodiceFiscale_3 miciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirami (cod. fisc.: , che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 unitamente all'avv. Emanuela Fiorini (cod. fisc.: per CodiceFiscale_5 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato-
e (cod. fisc.: ) E Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Roma, Via CodiceFiscale_7
Premuda n. 16, presso lo studio dell'avv. Luca Gemelli (cod. fisc.:
[...] ), che li rappresenta e difende per procura in calce alla com- C.F._8 parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per in concordato preventivo: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 6119/2022, pubblicata il 22 aprile 2022, dal Tribunale di Roma, nel giudi- zio rubricato con il numero di R.G. 51665/2018: (i) nella parte di cui al 'capo a' sopra indicato, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto:
a. Accertando la responsabilità ex art. 2476 c.c. del IG. in Parte_2 qualità di amministratore della dal 30/4/2009 al Parte_1
08/09/2016, per gli atti di mala gestio contestati e compiuti dal momento della sua nomina ad amministratore sino all'08/09/2016;
(ii) nella parte di cui al 'capo b' sopra indicato, qui da intendersi integral- mente richiamato e trascritto: a. Accertando il ruolo di amministratore di fatto di ricoperto dal IG. dal 2012 al 3 giugno Parte_1 Parte_3
2016 e conseguentemente accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c., del IG. in qualità di amministratore di fatto della Parte_3 Parte_1 per gli atti di mala gestio compiuti dal 1/1/2012 al 03/06/2016;
[...]
b. Accertando il ruolo di amministratrice di fatto di rico- Parte_1 perto dalla IG.r dal 2012 al 3 giugno 2016 e conseguen- Parte_4 temente accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c., della IG.ra Pt_4
in qualità di amministratrice di fatto della per gli
[...] Parte_1 atti di mala gestio compiuti dal 1/1/2012 al 03/06/2016.
Per l'effetto:
A. Condannare il IG. al risarcimento del danno provocato Parte_2 dagli atti di mala gestio contestati dal giorno della sua nomina sino al 31/12/2011 pari ad euro 1.201.000,00 ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso anche in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre interessi e rivalutazione.
2 B. Condannare i IG.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno provocato dagli atti di mala gestio contestati dal 01/01/2012 al 08/09/2015 pari ad euro 1.926.596,40 ov- vero alla diversa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso anche in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre inte- ressi e rivalutazione.
C. Condannare il IG. e la IG.ra in solido tra Parte_3 Parte_4 loro al risarcimento del danno provocato dagli atti di mala gestio contestati dal 08/09/2015 al 03/06/2016 pari di euro 144.200,00 ovvero alla di- versa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso an- che in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre interessi e rivalutazione.
(iii) nella parte di cui al 'capo c' sopra indicato, qui da intendersi integral- mente richiamato e trascritto, accertare e dichiarare la soccombenza dei IG.ri e con conseguente riforma Parte_2 Parte_3 Parte_4 della sentenza gravata in merito alla statuizione sulle spese di lite, e per l'effetto condannare le controparti al pagamento delle stesse in ossequio al principio di soccombenza.
2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non configurabilità dell'amministrazione di fatto in capo alla IG.ra comunque Parte_4 condannarla solidalmente con l'amministratore di fatto e con Parte_3
l'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 2476 7° comma Parte_2
c.c. per gli atti di mala gestio compiuti dal 07/10/2015 al 03/06/2016 quale socia ingeritasi nella gestione dell'attrice.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, qualora ritenuto necessario dalla Corte d'Appello ai fini del decidere, si insiste sull'ammissione Si insta affinché questa ill.ma Corte provveda all'ammissione delle istanze istruttorie tutte come formulate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, compresa la CTU tecnico conta- bile.
Con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge. per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis Parte_2
Nel merito
3 Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, avverso la impugnata Sentenza n. 6119/2022, emessa dal Tri- bunale di Roma, XVI sezione, presidente Dott. Giuseppe Di Salvo, giudice relatore Dott. Maurizio Manzi con la Dott.ssa Mazzaro Flora, in quanto infon- dato in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In via istruttoria
Ove la Corte lo ritenga opportuno, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella comparsa di costituzione del primo grado di giudi- zio e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA del presente grado di giudizio, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014”; per e “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, Parte_3 Parte_4 contrariis reiectis, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate da controparte in quanto l'appello è inammissibile e/o comunque infondato e pretestuoso, anche nel merito, confermando la sentenza gravata, per le cau- sali tutte di cui in narrativa.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, anche valutando il contegno di controparte ex art. 96 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Nella sentenza appellata lo svolgimento del processo di primo grado viene riassunto come segue (è opportuno – nel caso in esame – riportare integral- mente tale parte della motivazione della sentenza appellata in quanto fun- zionale a una migliore comprensione di quanto si dirà di seguito con ri- guardo ai motivi di appello):
“Con atto di citazione ritualmente notificato ai IGg.ri Parte_2 Parte_5
e la premesso che:
[...] Parte_3 Parte_1
- essa attrice era stata costituita in data 06/11/2007 e disponeva di un capitale sociale pari ad € 119.000,00, così suddiviso:
- , società con sede in Roma, Via della Fonte Meravigliosa Controparte_2
n° 88 (a sua volta partecipata dal IG. al 37,5%, dalla IG.ra Controparte_3 al 37,5% e dalla IG.ra al 25%); Parte_4 Persona_1
4 - 10%; Controparte_3
- 10%; Parte_4
- essa istante aveva ad oggetto: 'la prestazione di assistenza tecnica, pratica e teo- rica nel settore informatico e multimediale;
la commercializzazione, in proprio e per conto di terzi, di prodotti informatici;
l'assistenza alle aziende, le ricerche di mercato, il marketing;
la prestazione di servizi amministrativi, organizzativi, commerciali, tec- nici e di marketing, …';
- alla data di costituzione e sino al 30/04/2009 essa esponente era stata ammini- strata da un organo monocratico nella persona del IG. Persona_2
- successivamente, in data 30/04/2009, aveva assunto la carica di amministratore unico il IG. sino all'08/09/2015, giorno delle sue dimissioni e della Parte_2 contestuale nomina del Dott. attuale amministratore unico;
Controparte_3
- durante il periodo di amministrazione del IG. la compagine era stata di T_ fatto co-gestita dal IG. e dalla moglie IG.ra socia di Parte_3 Parte_4 Co e della sua controllante;
CP_2
- il IG. aveva operato formalmente in qualità di consulente di essa attrice, ma Pt_3 in realtà rivestente il ruolo di socio occulto della compagine ed amministratore di fatto della stessa al pari della moglie la quale, oltre alla qualifica di socia, era re- sponsabile dell'amministrazione contabile e del personale;
- la IG.ra si era occupata, sempre quale consulente, della contabilità azien- Pt_4 dale e della gestione del personale;
- al momento della nomina ad amministratore unico di essa attrice (avvenuta l'08/09/2015, contestualmente alle dimissioni del IG. il IG. si era T_ CP_3 impegnato in un iniziale screening aziendale al fine di comprendere le reali ragioni delle difficoltà finanziarie;
- fra i primi provvedimenti assunti dal nuovo amministratore vi era stato quello di conferire un primo incarico allo studio dei commercialisti per una due dili- CP_5 gence amministrativa e contabile;
- dal momento in cui i coniugi erano venuti a conoscenza dell'incarico Parte_6 di due diligence avevano iniziato a dare vita ad una serie di condotte ostruzionisti- che nei confronti di essa istante e dei professionisti da questa incaricati;
in partico- lare la IG.ra aveva: Pt_4
a) cambiato ufficio trasferendosi in una stanza isolata ed inaccessibile agli altri dipendenti;
b) interrotto ogni rapporto con il resto del personale occupandosi esclusivamente della predisposizione dei bilanci e della gestione della contabilità;
c) osteggiato il trasferimento dei dati e delle informazioni necessarie ai consulenti per il corretto espletamento della loro attività;
- il giorno 03/06/2016, nel corso di una riunione indetta dall'amministratore per la riorganizzazione dell'ufficio del personale, alla presenza della IG.ra Testimone_1
5 e del Dott. la IG.ra si era rifiutata di operare il passaggio Persona_3 Pt_4 delle consegne per quanto concernente la gestione del personale sostenendo la incompetenza del Dott. (consulente del lavoro) e della IG.ra ; Per_3 Testimone_1
- i comportamenti mantenuti dalla IG.ra e dal IG. avevano convinto Pt_4 Pt_3
l'attuale amministratore ad allontanare prima la moglie (il 03/06/2016) e poi il ma- rito dagli uffici di essa esponente in quanto il loro agire appariva contrario all'inte- resse sociale;
- dal momento dell'allontanamento dei IGg.ri e il Dott. aveva Pt_4 Pt_3 CP_3 potuto occuparsi a pieno titolo dell'amministrazione di essa attrice tentando un ri- lancio dell'attività e, successivamente, accortosi della insostenibilità della situazione, aveva dato mandato ad un secondo pool di professionisti grazie ai quali aveva po- tuto far emergere le ragioni della crisi aziendale;
- l'attività di questi consulenti aveva consentito di chiarire l'esistenza di numerose e gravi irregolarità imputabili all'ex-amministratore IG. e/o ai coniugi Parte_2
e quali: Parte_3 Parte_4
1) l'erogazione di finanziamenti ingiustificati a soggetti terzi - compresa la control- lante SRS FUTURO s.r.l. - per complessivi € 2.756.783,00 nel periodo compreso fra il 26/05/2019 ed il 31/05/2016, di cui € 140.764,00 versati al IG. CP_6 nini, all'epoca amministratore di essa istante;
2) i pagamenti in favore di DMN s.r.l. (partecipata ed amministrata dai IG.ri Pt_3
e nel corso degli anni precedenti (dal 2012 al 2015) per complessivi € Pt_4
165.182,00 per asserita attività di consulenza delle quali non si rinveniva traccia nella documentazione aziendale;
3) la modifica - da parte della IG.ra - della fattura n° 5/2015 dopo che alla Pt_4 stessa era stato inibito l'accesso alla sede aziendale e quindi anche al sistema ge- stionale;
- in data 05/06/2016 si era ravvisata la modifica della suddetta fattura da parte dell'utente “ (evidentemente con accesso da remoto), fattura che poi in- Pt_4 sieme ad altre parimenti inserite dalla IG.ra pur in assenza di qualsivoglia Pt_4 Co attività svolta o da svolgere in favore di era stata azionata in sede monitoria da DMN;
- lo stato di crisi era stato palesato e reso noto ai soci durante l'assemblea del 26 giugno 2018, nel corso della quale essa esponente aveva deliberato, con le mag- gioranze previste dall'art. 21 dello statuto sociale, la azione di responsabilità nei confronti dei IGg.ri e;
Parte_2 Parte_4 Parte_3 tanto esposto chiedeva accertarsi la responsabilità del IG. quale Parte_2 amministratore di diritto per l'attività svolta sino all'08/09/2015 e dei IGg.ri Raf-
e dall'01/01/2012 al 03/06/2016 quali amministratori Persona_4 Parte_4 di fatto;
per l'effetto chiedeva condannarsi il IG. al risarcimento dei Parte_2 danni per l'attività svolta a decorrere dal 31/12/2011 in misura pari ad € 1.201.000,00; chiedeva in ogni caso condannarsi tutti i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni per l'attività di mala gestio dall'01/01/2012 6 all'08/09/2015 per l'importo pari ad € 1.926.596,40; chiedeva da ultimo condan- narsi i IGg.ri e al risarcimento degli ulteriori danni Parte_3 Parte_4 pari ad € 144.200,00 per l'attività di mala gestio svolta dall'08/09/2015 sino al 03/06/2016.
Si costituiva il IG. il quale, con comparsa di risposta, eccepiva che Parte_2 le compagini beneficiarie dei finanziamenti erano la società controllante ( CP_2
o le società consorelle della stessa in quanto controllate o comunque collegate
[...] alle stessa;
tali investimenti avevano consentito alle società del gruppo di acquisire immobili (nel caso di Terra Distesa s.r.l.) e di avviare attività redditizie nel settore della ristorazione (come nel caso di Metamorfosi s.r.l.) ovvero di far fronte a crisi di liquidità.
In ogni caso l'attività connessa strumentalmente all'oggetto sociale era di natura finanziaria non potendo, per l'effetto, essere censurato lo svolgimento di attività non esulante dalle finalità societarie.
Non sussisteva, del pari, alcun profilo di inadempimento in relazione all'arco tem- porale di attività gestoria (2009-2015); comunque gli investimenti infra-gruppo avevano sempre rappresentato la politica aziendale ed erano stati sempre conosciuti e condivisi da tutti i soci i quali non avevano mai contestato alcunché, non essendo mai stati impugnati i bilanci di esercizio.
Si costituivano i IGg.ri e i quali, con comparsa di Parte_4 Parte_3 risposta, eccepivano di aver operato quali lavoratori dipendenti e non già nella veste di amministratori di fatto della semmai era il IG. il quale Parte_1 CP_3 era stato amministratore di fatto della società sin dalla costituzione, ad avere svolto attività di natura gestoria;
del pari il predetto, nell'arco temporale contestato
(08/09/2015- 03/06/2016), era stato legale rappresentante pro-tempore della
Parte_1
A tutto voler concedere non era stata fornita prova di condotte di inadempimento, fonte di danno di natura patrimoniale”.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di copiosa documentazione, so- prattutto da parte appellante, mentre il giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Con sentenza n. 6119/2022 del 20.4.2022 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “Respinge la domanda.
Condanna la società attrice a rifondere in favore del IG. le Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 24.637,50 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Condanna la società attrice a rifondere in favore dei IGg.r e Parte_4
, in solido fra loro, le spese del presente giudizio che si Parte_3
7 liquidano nell'importo complessivo di € 24.637,50 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
in concordato preventivo (d'ora innanzi, sol- Controparte_7 tanto , che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Parte_1 concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta ed assistiti da distinti difensori, sia Parte_2 sia e che hanno contestato la fondatezza delle Parte_3 Parte_4 censure svolte dall'appellante e hanno concluso, come in epigrafe, per il ri- getto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso “la responsabilità dell'amministratore di diritto (e di conseguenza nemmeno per quelli di fatto) per il compimento di atti di mala gestio, tra i quali (…) finanziamenti estranei all'oggetto sociale e/o imperita- mente disposti nel corso del tempo”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Parte appellante censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in primo luogo, laddove ha ritenuto che i finanziamenti indicati dalla nell'introdurre il Parte_1 giudizio rientrassero nell'oggetto sociale, deducendo che “i finanziamenti contestati dalla Società alle controparti non possono, in alcun modo, essere ricompresi all'interno della previsione statutaria indicata posto che gli stessi sono privi della natura 'strettamente strumentale al conseguimento dell'og- getto sociale' richiesta dallo statuto e posto che la gran parte dei finanzia- menti è stata rivolta in favore di soggetti i quali, rispetto all'oggetto sociale sopra riportato, non avevano nulla a che fare (i.e. Sea Side s.r.l. era società attiva nel settore della ristorazione, al pari di Metamorfosi s.r.l., Azienda Agri- cola Terra Distesa era, per l'appunto, una azienda agricola)”.
Di contro, i finanziamenti effettuati alla società controllata (finanziamenti c.d. upstream) e ad altre società da questa controllate (finanziamenti c.d. cros- stream), quindi tutti a società dello stesso gruppo, non richiedono di espressa previsione nell'oggetto sociale, il quale dovrebbe dunque annove- rare anche le attività finanziarie, come mostra di ritenere parte appellante (e, 8 invero, anche il giudice di prime cure). Infatti, i finanziamenti infragruppo non rientrano nell'attività rivolta propriamente a soggetti terzi, la quale deve in- vece rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale, e hanno peraltro un'espressa disciplina codicistica, quanto al rimborso degli stessi, nell'art. 2497-quin- quies c.c.
Al riguardo, a conferma di quanto sopra ritenuto, si può richiamare l'art. 3, co. 2, del d.m. 2.4.2015, n. 53 stabilisce che non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività finanziarie esercitate esclusivamente all'in- terno del gruppo di appartenenza. L'art. 8, co. 1, della Delibera C.I.C.R. n. 1058/2005 amplia ulteriormente questa possibilità, permettendo la raccolta di risparmio tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., consentendo così anche i finanziamenti tra società c.d. “conso- relle”, ovvero controllate dalla stessa capogruppo, anche in assenza di par- tecipazioni dirette tra loro, quali alcuni di quelli effettuati dalla Parte_1
e imputati quali atti di mala gestio all'organo amministrativo della
[...] stessa.
In altri termini, l'effettuazione di finanziamenti a società del gruppo, che pure operano in settori diversi da quelli in cui opera e potrebbe operare, in base all'oggetto sociale, la società mutuante, non costituisce esercizio dell'attività sociale in settori estranei all'oggetto sociale, come invece deduce parte ap- pellante. Non è allora pertinente, nel caso in esame, il richiamo alla giurispru- denza di legittimità che statuisce come gli amministratori “non possono per- seguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferente- mente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale in- vestito” (così Cass. civ., Sez. I, 21.11.2002, n. 16416).
2.2. Parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure anche laddove ha ritenuto che non sono qualificabili come attività contrarie ai do- veri degli amministratori i “plurimi finanziamenti [effettuati] in favore di so- cietà in regime di controllo o di collegamento facenti parte della pluralità delle articolazioni costituenti il gruppo di impresa o, comunque, di aggrega- zione di compagini avendo la società attrice interesse ad attivare sinergie al fine di far fronte in forma condivisa alle logiche di mercato”. In particolare, la
9 deduce che “Tale motivazione risulta infondata e non sup- Parte_1 portata da alcuna evidenza in quanto nessuna delle controparti interessate ha mai eccepito, provato né tanto meno accennato nei propri scritti difensivi a 'sinergie' che potessero giustificare le operazioni contestate”.
Ancora una volta, parte appellante cade nell'equivoco di voler delimitare l'ambito delle possibili sinergie perseguite con i finanziamenti in questione sulla base dell'oggetto sociale della società mutuante in relazione a quello delle società finanziate, deducendo così come “Non si comprende davvero da quali elementi il Tribunale abbia potuto ricavare l'esistenza di sinergie tra una società, l'attrice, attiva nel settore dell'information technology e le bene- ficiarie dei finanziamenti attive in settori del tutto diversi tra i quali, come già ampiamente dimostrato, la ristorazione, l'agricoltura e la comunicazione”. Di contro, e come si è detto sopra, le sinergie devono essere ravvisate nell'ap- partenenza tanto della società finanziante quanto delle finanziate allo stesso gruppo, non potendosi e dovendosi ricondurre i finanziamenti infragruppo ad attività rientranti nell'oggetto sociale, non essendo rivolte nei confronti del “pubblico”.
Quanto, poi, al perseguimento, con i finanziamenti in questione, di “condivise logiche di mercato”, di queste non è richiesta – a differenza di quanto deduce parte appellante – una prova da parte degli odierni appellati, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché è la stessa società odierna appel- lante ad avere allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, la circo- stanza per cui i finanziamenti, imputati quali condotte di mala gestio all'am- ministratore di diritto (e ai ritenuti amministratori di fatto), fossero stati ef- fettuati esclusivamente a società dello stesso gruppo.
In secondo luogo, se è vero che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società ha natura contrattuale, spettando dunque a tali convenuti di provare di avere adempiuti ai propri doveri diligentemente (cfr.
Cass. civ., Sez. I, ord. 7.2.2020, n. 2975; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2010, n. 22911; Cass. civ., Sez. I, 31.8.2016, n. 17441), è anche vero che è onere della parte attrice allegare gli elementi costitutivi della domanda proposta, e quindi indicare quali siano state le condotte illecite poste in essere dall'or- gano gestorio. In particolare, era onere della allegare che i Parte_1 finanziamenti effettuati alla capogruppo e ad altre società dello stesso
10 gruppo – circostanza allegata da parte attrice, si ripete – dall'amministratore soci dovevano considerarsi, valutati al momento dell'erogazione degli stessi, come atti di mala gestio.
2.3. Nell'ambito del primo motivo di appello si censura, quindi, la valutazione operata dal giudice di primo grado per cui non può considerarsi inadem- piente, e quindi fonte di danno per la società, la condotta dell'amministratore di diritto (come anche di quelli che sono stati indicati come amministratori di fatto) in quanto i finanziamenti effettuati in favore di terzi non possono es- sere considerati depauperatavi del patrimonio sociale, essendo gli stessi operati “in favore di compagini rientranti nella sfera di interesse della So- cietà” e dovendo valutarsi “in un'ottica non meramente individualistica, ma di valutazione dell'interesse oggettivo dell'impresa”. E, in particolare, la
[...] deduce che “diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Controparte_7 prime cure, (…) sebbene tutte le società beneficiarie dei finanziamenti fos- sero legate, a vario titolo da vincoli partecipativi, contrattuali o, in alcuni casi, personali, nel caso qui sotteso alcun 'gruppo' può dirsi configurato”.
Nello svolgere tale censura, tuttavia, parte appellante non esclude che la società appellante e le società finanziate fossero parte dello stesso gruppo societario (circostanza, peraltro, allegata dalla stessa società originaria at- trice), come sembrerebbe da quanto sopra riportato. Piuttosto, la
[...] deduce “l'inesistenza di un concetto di 'gruppo' e/o di un interesse Parte_1 imprenditoriale di 'gruppo' idoneo a legittimare il sacrificio dell'interesse della singola società”. Segnatamente, l'appellante deduce come “la decisione degli amministratori di erogare finanziamenti a favore di società 'collegate' trova un limite necessario sia nella capacità finanziaria della finanziatrice sia nel suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, in quanto l'esistenza di un gruppo non modifica la responsabilità degli amministratori, i quali hanno comunque il dovere di perseguire prioritariamente l'interesse della società alla cui gestione sono preposti (cfr. Cass. Civ. 24 agosto 2004, n. 16707; Cass. Civ. 11 dicembre 2006, n. 26325)”.
La decisione assunta dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, tuttavia, non si pone in contrasto con tale affermazione.
Quello che si deve escludere, nel caso in esame, è semmai che non si possa ritenere come non conforme all'interesse della società mutuante
11 l'effettuazione dei finanziamenti da parte di (e, quindi, anche Parte_2 di e qualora fossero ritenuti amministratori di Parte_3 Parte_4 fatto della società), se si ha riguardo al momento in cui sono stati effettuati.
2.4. Del resto, parte appellante non ha dedotto, nell'introdurre il giudizio di primo grado (e neanche deduce nel proporre appello) che i finanziamenti in questione siano stati concessi dall'amministratore (di diritto e da quelli di fatto) in conflitto di interessi con la società, ma piuttosto che detti finanzia- menti integrerebbero atti di mala gestio a prescindere. Di contro, l'effettua- zione di finanziamenti infragruppo non integra, di per sé, una condotta con- traria ai doveri dell'amministratore e contraria agli interessi della società.
È necessario riguardare gli atti “censurati” al momento in cui sono stati com- piuti, e quindi valutare tutti gli elementi che erano a conoscenza (o potevano essere a conoscenza) dell'organo gestorio in quel momento. Non è invece possibile ritenere gli stessi contrari all'interesse della società ex post, vale a dire in considerazione del mancato rimborso dei finanziamenti in questione da parte delle società finanziate. Nel caso in esame, invece, la Parte_1 non ha dedotto, e non deduce, che l'amministratore di diritto,
[...] [...]
ovvero quelli (ritenuti) di fatto, e T_ Parte_3 Parte_4 abbiano concesso finanziamenti a società facenti parte dello stesso gruppo nella consapevolezza – anche per essere amministratori o soci delle stesse – dell'impossibilità da parte di queste di provvedere alla restituzione, e tanto meno tale circostanza risulta comunque dagli atti di causa.
Soltanto nel proporre appello la deduce che “le società Parte_1 beneficiarie erano, esse stesse, in condizione di difficoltà economica e finan- ziaria tanto da impedirne qualsiasi azione di recupero che potesse avere una qualche concreta utilità” (così pagg. 14 e 15 atto di citazione in appello). La circostanza in questione – di cui, dunque, parte appellante percepisce chia- ramente l'astratta rilevanza al fine di configurare la dedotta responsabilità dell'organo gestorio – è stata tardivamente allegata soltanto nell'introdurre l'impugnazione in esame, e non anche nel giudizio di primo grado.
Piuttosto, con l'atto introduttivo del giudizio innanzi alla Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma l'odierna appellante ha de- dotto come i finanziamenti dovessero ritenersi “depauperativi del patrimonio sociale” in quanto “appaiono privi di qualsiasi giustificazione o prospettiva
12 reddituale”, nonché in quanto gli amministratori non si avevano previsto, in sede di erogazione, “il rientro degli importi erogati” e, soprattutto, “del tutto prive di un reale vantaggio economico per la società” in quanto si trattava di “finanziamenti infruttiferi”.
Al riguardo, la mancata previsione di una scadenza dell'obbligazione di re- stituzione di tali finanziamenti – che pure doveva essere opportunamente indicata, ma come in ogni tipo di finanziamento – rende, invero, il credito della nei confronti della controllante e delle società c.d. Parte_1 consorelle immediatamente esigibile. In altri termini, la mancanza di una sca- denza ridonda invero a danno dei soggetti finanziati, diversamente da quanto intende rappresentare parte appellante.
La circostanza per cui quelli imputati all'organo gestorio costituiscono finan- ziamenti infruttiferi, poi, non assume rilevanza al fine di ritenere gli stessi contrari all'interesse sociale, trattandosi – come si è detto – di finanziamenti infragruppo. Anzi, nella prassi è assai frequente che tale tipologia di finan- ziamenti possa essere tale, ciò ponendo semmai problemi di carattere fiscale (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. V, 8.2.2025, n. 3223; Cass. civ., Sez. V, ord. 20.5.2021, n. 13850), e segnatamente la necessità per il contribuente (il soggetto finanziatore) di giustificare l'aderenza del tasso di interesse appli- cato a quello di mercato e che la natura infruttifera del finanziamento sia dipesa da “ragioni commerciali” interne al gruppo.
2.5. Al contempo, la dedotta esistenza di un rapporto di gruppo esclude che vi fosse un onere in capo all'organo gestorio convenuto di provare “quali fossero i vantaggi compensativi di cui l'odierna Appellante poteva benefi- ciare”. Anche questi devono essere riguardati ex ante, vale a dire al momento dell'effettuazione dei finanziamenti alle altre società del gruppo (e – come si è detto – proprio in ragione del vincolo in questione), sicché la loro insussi- stenza non può essere valutata ex post in ragione del mancato adempimento da parte delle società all'obbligazione di restituzione.
Piuttosto, sarebbe stato onere della allegare, ancora prima Parte_1 che provare, per quale ragione, malgrado la sussistenza di un vincolo di gruppo, i finanziamenti imputati all'organo gestorio quali condotte di mala gestio non fossero volti a perseguire quello che il giudice di primo grado ha
13 definito come un “interesse ad attivare sinergie al fine di far fronte in forma condivisa alle logiche di mercato”.
Non è pertinente il richiamo da parte dell'appellante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, “in tema di responsabilità degli ammini- stratori di società, (…) nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell'ope- rato dell'amministratore, può assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della società in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario ed idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla società ammini- strata, ha precisato (…) che, al fine di escludere corrispondentemente la re- sponsabilità dello amministratore, non è sufficiente l'astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi, incombendo al convenuto l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio com- plessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2011, n. 26362; 24/08/2004, n. 16707; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26325)” (così Cass. civ., Sez. I, 18.8.2017 n. 21566).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, l'atto che la parte attrice aveva allegato costituire una condotta di mala gestio era tale nell'ambito di una valutazione ex ante. Nello specifico si trattava della mancata riscossione di crediti liquidi ed esigibili nei confronti di società dello stesso gruppo.
2.6. La deduce, infine, che “Deve (…) ritenersi esservi stata, Parte_1
a voler tacer d'altro, da parte degli amministratori una gravissima impru- denza gestoria posto che, contemporaneamente all'erogazione (indebita o, a tutto voler concedere, improvvida e negligente) degli stessi finanziamenti, il debito tributario della Società è costantemente aumentato, aggravato da interessi e sanzioni al pari dell'esposizione nei confronti dei fornitori (cfr. doc. 43 fascicolo di primo grado)”.
Parte appellante non deduce, e non ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado, che il mancato pagamento dei debiti fiscali sia in relazione con l'indisponibilità di risorse, in quanto le stesse sarebbero state “distratte” dall'organo gestorio in favore della società controllante o di altre società del gruppo. Con l'atto di citazione innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma la società attrice ha soltanto evidenziato
14 che “l'attrice ha visto aumentare esponenzialmente il proprio debito tributa- rio, passato da Euro 248.676,00 nel 2010 ad Euro 2.998.528,00 nel 2015 (doc. 42) ed oggi leggermente sceso solo grazie ai pagamenti (gravati di sanzioni e interessi) faticosamente operati dall'amministratore CP_8
e necessari al fine di consentire la continuità aziendale”.
[...]
In altri termini, quello che parte appellante deduce è, piuttosto, una scelta precisa e voluta dell'organo gestorio di provvedere, dal 2009 al 2015, ad effettuare finanziamenti alle società del gruppo (la capogruppo e le c.d. con- sorelle) piuttosto che provvedere al pagamento di imposte e tasse. Questo avrebbe determinato l'aumento nel tempo dell'esposizione fiscale, e soprat- tutto che quanto dovuto venisse gravato sanzioni e interessi, ma non è in relazione con quanto la ha dedotto in ordine alla respon- Parte_1 sabilità dell'amministratore (e di quelli che vengono indicati Parte_2 come amministratori di fatto, e . Parte_3 Parte_4
Del resto, è difficilmente sostenibile che la società odierna appellante non disponesse delle risorse per fare fronte ai propri debiti fiscali, seppure in parte o in modalità rateale, se – appunto – provvedeva costantemente a finanziare la capogruppo e le altre società “consorelle” e ad effettuare ulte- riori, ingenti, pagamenti, come si dirà di seguito.
2.7. Quanto sopra ritenuto assorbe l'esame della censura con cui parte ap- pellante deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto di
“decisivo impatto probatorio il rilievo che i bilanci di esercizio della Pt_1 sino al 31.12.2015 siano stati approvati all'unanimità”.
[...]
Solo incidentalmente, dunque, si deve osservare come sia corretto il rilievo di parte appellante per cui tale statuizione si pone in contrasto con quanto sancito dall'art. 2434 c.c., secondo cui: “L'approvazione del bilancio non im- plica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti pre- posti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello la Parte_1 censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che la somma
[...] di € 142.860,00 deve ritenersi debitamente versata in favore di
[...]
e segnatamente che deve “presumersi che gli importi siano stati T_ riscossi a titolo di compenso di amministratore (essendo l'ammontare del
15 compenso riconosciuto al IG. in linea con quello riconosciuto agli T_ altri amministratori succedutisi nel tempo)”. In particolare, la società appel- lante, dopo avere rilevato che “il IG nelle sue difese non ha in alcun T_ modo contestato tale importo”, deduce “che, proprio dalle scritture contabili invocate dal Tribunale per escluderne la natura distrattiva, risulta pacifica- mente come credito nei confronti dell'ex amministratore” a titolo di finanzia- mento.
Il motivo non è fondato.
3.1. L'ammontare del compenso dell'amministratore viene determinato al momento della nomina o dall'assemblea (la quale può anche predeterminare i criteri di quantificazione del compenso o stabilire un tetto massimo alla re- munerazione, rimettendo al consiglio di amministrazione la decisione in me- rito alla quantificazione degli emolumenti spettanti a ciascun membro) giusto il disposto dell'art. 2389 c.c., disposizione pacificamente applicabile in via estensiva anche alle società a responsabilità limitata. Nel caso in esame, Pt_7 dro non ha dedotto che, nel corrispondere a sé stesso tale importo, T_ abbia dato esecuzione a delibere che stabiliscano il suo compenso quale amministratore, nella misura pari al credito suddetto, e quindi come il suo operato fosse immune da censura.
Ne consegue che, anche qualora – come ha invero solo ipotizzato (e non ritenuto, come si dirà di seguito) il giudice di prime cure – l'amministratore di diritto della società attrice avesse inteso corrispondersi il proprio emolu- mento, nella misura sopra indicata, si dovrebbe ritenere che il compenso all'amministratore, non stabilito al momento della nomina e pagato senza una previa deliberazione assembleare che lo determini (o anche, eventual- mente, di una successiva delibera di ratifica), non può essere ricondotto alla volontà della società.
Neanche è possibile ritenere che la natura di compenso dell'amministratore emerga dai bilanci approvati e, peraltro, prodotti dalla società appellante (v. doc. n. 42 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Infatti, la determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, non stabilita nello statuto, non può considerarsi implicita in quella di appro- vazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previ- sione normativa di cui all'art. 2389, co. 1, c.c., discendente dall'essere la
16 disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pub- blico al regolare svolgimento dell'attività economica (tanto che, prima dell'abrogazione da parte dell'art. 1 del d.lgs. 11.4.2002, n. 61, costituiva delitto la percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2630, co. 2, c.c.); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 c.c.); la mancata liberazione degli amministratori dalla respon- sabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, co. 2, c.c.). Conseguentemente, l'ap- provazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli am- ministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la pro- posta di determinazione dei compensi degli amministratori (cfr. Cass. civ., S.U., 29.8.2008, n. 21933, e quindi Cass. civ., Sez. V, 19.7.2013, n. 17673;
Cass. civ., Sez. V, 4.9.2013, n. 20265; Cass. civ., Sez. V, ord. 3.3.2021, n. 5763).
Peraltro, ed invero in via assorbente su ogni altra considerazione, è la stessa parte appellante a dedurre, nell'introdurre il giudizio di primo grado (anche con la perizia di parte allegata: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante
– primo grado di giudizio) che nel bilancio della società appellante tali im- porti non sarebbero indicati alla voce “compenso amministratori” quanto piuttosto alla voce “crediti per finanziamenti”, e quindi non sarebbe comun- que possibile ritenere – come ipotizzato dal giudice di primo grado – che il pagamento dell'importo di € 142.860,00 a sia avvenuto a Parte_2 titolo di compenso quale amministratore della società.
3.2. Ciò chiarito, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria per tale importo in quanto ha ritenuto che non è stata fornita alcuna prova di tale finanziamento da parte della in favore di Parte_1 [...]
In particolare, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del T_
Tribunale di Roma, dopo avere rilevato che “in ordine alla contestazione ine- rente il versamento della somma pari ad € 142,860,00 al IG Parte_8 giova evidenziare: la predetta somma sarebbe stata distratta nel 2012
[...] quanto ad € 132.864,00 e nel 2015 quanto ad € 10.000,00”, ha ritenuto 17 – in via assorbente sulla considerazione per cui dovrebbe “presumersi che gli importi siano stati riscossi a titolo di compenso di amministratore” – che
“di tale situazione non è fornita alcuna evidenza”.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2018, con riguardo alla Parte_2
“richiesta al sig a titolo di risarcimento (…) [del]la cifra complessiva T_ di €. 142.864,00 pretesamente distratta dall'amm.r a propri T_ [...]
ed, in particolare, €. 132.864,00 nel 2012 ed €. 10.000,00 nel Pt_9
2015”, ha dedotto che “di tale situazione non vi è alcuna evidenza docu- mentale, in quanto sia l'importo che l'imputazione risultano unicamente dall'atto di citazione notificato da controparte;
pertanto ci si riserva ogni più ampia difesa all'esito del riscontro documentale, essendo altresì trascorsi sei anni dal fatto contestato”.
Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto che – come dedotto dall'amministratore di diritto – non sia stata fornita alcuna prova del paga- mento, quale che ne sia il titolo, in favore di dell'importo Parte_2 complessivo di € 142.864,00. E nessuna ulteriore documentazione oltre i bilanci, sopra richiamati, è stata prodotta da parte attrice per provare tale credito (dedotto quale credito risarcitorio) nei confronti dell'amministratore unico della Parte_1
Al riguardo, l'odierna appellante deduce – come si è detto sopra – che “pro- prio dalle scritture contabili invocate dal Tribunale per escluderne la natura distrattiva, risulta pacificamente come credito nei confronti dell'ex ammini- stratore”. Di contro, nel bilancio relativo all'esercizio 2012 non solo non è specificamente indicato - anche solo nella nota integrativa - il finanziamento per € 132.864,00 e in quello relativo all'anno 2015 quello per € 10.000,00, ma anzi l'ammontare complessivo dei crediti verso “altri” (diversi da “Società controllanti”) risulta essere inferiore rispetto all'importo del finanziamento effettuato nei confronti di Parte_2
Non può non rilevarsi, poi, come la stessa società attrice, pur allegando – come risulta anche dalla motivazione della sentenza di primo grado sopra riportata – che il finanziamento effettuato in favore di è stato Parte_2 indicato, dall'accertamento effettuato dallo “ ” (Mattei – Bonanni e CP_9
Associati – Studio Commerciale e Tributario) e sulla base del quale è stato
18 redatto l'atto introduttivo, nella misura di € 140.764,00 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio – pagg. 13 e 16), poi ha allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, che “Fra le attività di finanziamento sopra contestate risultano importi erogati alla società in fa- vore dell'ex amministratore per complessivi Euro Parte_2
142.864,00 di cui Euro 132.864,00 versati nel corso del 2012 ed Euro 10.000,00 nel corso del 2015 (…)” (così comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado – pag. 11).
4. Con quello che costituisce un terzo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado laddove, con riguardo ai pagamenti effettuati alla DMN
s.r.l. per complessivi € 165.182,00 con causale “consulenze in ambito com- merciale, organizzativo, amministrativo e informatico”, ha ritenuto che siano stati effettuati dall'organo gestorio per consulenza “contabile” sebbene detta società avesse quale oggetto sociale la “prestazione di assistenza tecnica nel settore informatico”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Con riguardo a tale pagamento il Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa ha ritenuto che “si verte in ambito di fatture di pagamento per consulenza contabile svolta su incarico dell'organo gestorio, volta a soddisfare interessi di natura contabile, fiscale, laboristica della so- cietà attrice (difettando riscontri che le predette incombenze siano state svolte per finalità esulanti da quelle inerenti [al]l'oggetto sociale)”.
Con riguardo alle somme corrisposte alla DMN s.r.l., tuttavia, non si deve valutare l'idoneità di tali pagamenti a configurare atti di mala gestio in rela- zione alla pertinenza con l'oggetto sociale della come mo- Parte_1 stra di ritenere - non condivisibilmente - il giudice di prime cure. Qello che l'odierna parte appellante ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado e deduce nel censurare la decisione del Tribunale di Roma è, piuttosto, che tali pagamenti dovrebbero essere valutati come distrattivi in quanto sa- rebbero stati effettuati in favore della DMN s.r.l. per asserite attività di con- sulenza delle quali non si rinverrebbe traccia nella documentazione azien- dale.
4.2. Ciò chiarito, a sostegno del proprio assunto l'odierna parte appellante ha allegato e documentato come la società in questione, sulla scorta delle
19 risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la locale Camera di Com- mercio, risultasse “attiva” solo dal 3.9.2013, momento successivo a quello per il quale si richiede il pagamento di parte dell'attività asseritamente pre- stata in favore della (v. doc. n. 36 fascicolo di parte appel- Parte_1 lante - primo grado di giudizio); e che tale società, che nell'oggetto sociale indica lo svolgimento, quale attività prevalente, di “prestazioni di assistenza tecnica in ambito informatico”, fosse priva di dipendenti e non avesse depo- sitato alcun bilancio sino al 2016, tanto che risulta avere depositato tutti insieme i bilanci a seguito delle contestazioni mosse dalla Parte_1
(v. doc. n. 35 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). E de- duce che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto inferire da tali circostanze - unitamente a quella per cui “in data 5 giugno 2016, la IG.ra abbia provveduto a modificare le poste contabili relative alla fattura Pt_4
n. 5/2015 di DMN accedendo al sistema informatico e di contabilità azien- dale successivamente al suo allontanamento” - come i pagamenti dei paga- menti in favore della DMN s.r.l. “per asserite attività di consulenza delle quali non si rinviene traccia nella documentazione aziendale”, e quindi – in buona sostanza – come i pagamento per tali attività di consulenza sarebbero stati effettuati senza che per le stesse fossero state emesse fatture.
L'assunto di secondo cui i pagamenti sono stati effettuati a Parte_2 fronte di fatture emesse dalla DMN s.r.l., trova però conferma proprio in quanto allegato dalla stessa parte appellante a sostegno di una condotta dell'amministratore contraria ai propri doveri, e segnatamente laddove de- duce che “lo screenshot del programma di contabilità aziendale 'Mago' mo- stra come, in data 5 giugno 2016, la IG.r abbia provveduto a mo- Pt_4 dificare le poste contabili relative alla fattura n. 5/2015 di DMN accedendo al sistema informatico e di contabilità aziendale successivamente al suo al- lontanamento (come confermato dalla perizia informatico-forense richiesta dalla Società attrice doc. 38 atto fascicolo primo grado)”.
In altri termini, è la stessa odierna appellante ad allegare che vi erano delle fatture emesse dalla società in questione, senza che possa assumere rile- vanza, nel presente giudizio (e, quindi, al fine di ritenere la responsabilità dell'amministratore di diritto), che le stesse non potessero essere regolar- mente emesse in ragione dell'inoperatività della società fino al 2016. Non è allora possibile affermare – come fa parte appellante – che delle attività di 20 consulenza espletate dalla DMN s.r.l. “non si rinviene traccia nella documen- tazione aziendale”. Anzi, vi è in atti prova del contrario, avendo peraltro la stessa allegato l'esistenza di documentazione contabile re- Parte_1 lativa alle attività pagare a tale società.
Ed è appena il caso di rilevare come l'odierna appellante non abbia allegato che l'attività di consulenza in questione non sia mai stata espletata, conse- guentemente non incombendo dunque su l'onere di provare Parte_2 di avere effettuato i pagamenti a fronte di prestazione effettivamente esple- tate. Avendo la società imputato all'amministratore pagamenti effettuati in mancanza di documentazione contabile degli stessi, deducendo come la stessa non si sarebbe peraltro potuta emettere per essere la società inattiva quanto è stata effettuata l'attività di consulenza, sull'odierno appellato gra- vava soltanto l'onere di provare che i pagamenti in questione sono stati ef- fettuati a fronte di emissione di fattura, circostanza che è stata invero allegata e documentata dalla stessa nel giudizio di primo grado. Parte_1
5. Il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di appello assorbi- rebbe, invero, l'esame del quarto, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere escluso che e siano stati am- Parte_3 Parte_4 ministratori di fatto della “dal 2012 al 3 giugno 2016”. In Parte_1 particolare, parte appellante deduce che il giudice di primo grado ha escluso l'amministrazione di fatto da parte dei due convenuti suddetti sulla scorta di presunzioni, e tuttavia avrebbe erroneamente valutato gli elementi di fatto a sua disposizione in quanto risultanti dalla copiosa documentazione deposi- tata da parte attrice.
La società appellante, però, chiede non soltanto la condanna di CP_10
e in solido con ma anche l'accertamento
[...] Parte_4 Parte_2 della qualità in capo agli stessi di amministratori di fatto, seppure questa sia
– con tutta evidenza – funzionale alla domanda risarcitoria proposta. Al fine di evitare la deduzione, in sede di impugnazione, di un vizio di omessa pro- nuncia da parte di questo giudicante, si ritiene di dover esaminare nel merito anche detto quarto motivo di appello e questo non merita accoglimento.
5.1. Parte appellante deduce, in primo luogo, come sarebbe lo stesso Tribu- nale di Roma a configurare un'amministrazione “nei fatti” da parte di Parte_3
e allorquando afferma che “è emerso che nel periodo
[...] Parte_4
21 di amministrazione di diritto del IG questi non ha abdicato ai pro- T_ pri poteri, ma nell'esercizio degli stessi si è avvalso dello svolgimento di attività di natura apicale delegate ai IGg.ri e (con modalità Pt_4 Pt_3 formali o per mera acquiescenza)”.
È vero che – come deduce la e diversamente da come Parte_1 mostra di ritenere il giudice di primo grado – “al fine di configurare un'am- ministrazione di fatto non è necessario che vi sia una abdicazione (formale o sostanziale) dei propri poteri da parte dell'organo di diritto”. Conseguente- mente, sarà responsabile per il suo operato non soltanto l'amministratore formalmente nominato, ma anche, in solido con questi, chi esercita di fatto funzioni di amministrazione nella società senza essere stato investito da una formale deliberazione, sulla base della legge o dello statuto.
Non è allora possibile ritenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che debba escludersi la dedotta veste di amministratori di fatto in capo a Parte_3
e i quanto l'amministratore di diritto “non ha abdicato
[...] Parte_4 ai propri poteri, ma nell'esercizio degli stessi si è avvalso dello svolgimento di attività di natura apicale delegate ai IGg.r (con modalità Pt_4 Pt_3 formali o per mera acquiescenza)”.
5.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continua- tivo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, 'significatività' e 'continuità' non comportano necessariamente l'esercizio di 'tutti' i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 , Rv. 256534 – 01; Sez. 5, Per_5
n. 43388 del 17/10/2005 Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del Per_6
14/04/2003 Rv. 224948 – 01). È stato al riguardo precisato che, ai Per_7 fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore 'di fatto', è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produt- tiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (…)
22 (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.)” (così Cass. pen., Sez. III, 9.2.2023, n. 5577).
In particolare, le caratteristiche definite dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto sono: i) autonomia decisionale e poteri di controllo;
ii) programmazione e adozione di decisioni che investano globalmente la società e il futuro della stessa;
iii) individuazione come organo direzionale e gestionale anche da parte dei sog- getti terzi rispetto alla compagine sociale;
iv) esercizio in concreto e nel con- tinuo di funzioni quali il controllo della gestione sotto il profilo contabile e amministrativo, la formulazione di programmi e l'emanazione di direttive. E si è anche chiarito come tali caratteristiche non debbano essere tutte com- presenti perché si possa ritenere che si è in presenza di un amministratore di fatto.
La prova di tale veste in capo a un soggetto, dunque, si raggiunge mediante l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale sog- getto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali – per esempio – i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, con- trattuale o disciplinare, senza che sia necessario provare l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società. La giurisprudenza ha altresì precisato che un soggetto deve ritenersi responsabile in qualità di ammini- stratore di fatto anche se svolga funzioni gestorie senza il requisito della sistematicità, qualora lo stesso compia atti di gestione da soli sufficiente- mente significativi, ovvero di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da potersi giustificare soltanto in virtù di un effettivo inserimento nella ge- stione.
L'onere della prova degli elementi costitutivi della dedotta qualità di ammi- nistratori di fatto incombeva in capo alla società attrice, la quale non può dunque dedurre che, con riguardo alla “contestata” veste di amministratori di fatto, “i IG.r e non hanno fornito alcuna prova limitandosi Pt_3 Pt_4
a sollevare delle mere contestazioni di quanto dedotto dalla scrivente difesa,
23 e omettendo di dimostrare e provare altri fatti idonei a far venire meno la partecipazione dei convenuti all'amministrazione sociale”.
5.3. Ciò opportunamente premesso, nel caso in esame non è possibile rite- nere che anche soggetti terzi individuassero e Parte_3 Parte_4 come l'organo direzionale e gestionale, e segnatamente non è possibile af- fermare che l'odierna appellante ha provato come tali fossero ritenuti dalle banche con cui la intratteneva rapporti di correntezza. Parte_1
La società appellante afferma di avere provato che soprattutto Pt_3
era punto di riferimento per le banche”, deducendo come questo “si può
[...] facilmente appurare dalla mail del 21 luglio 2014 con cui il IG.
[...]
Gestore Imprese della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, chie- CP_11 deva a : '[…] Hai affrontato il tema di una necessaria ricapita- Parte_3 lizzazione dell'azienda […]? Inoltre, perché non gli fai sistemare o chiudere i c/c cointestato ai garanti che mi risulta la segnalazione anche su […]' (cfr. doc 54 fascicolo di primo grado)”. In verità, dal tenore della mail richia- mata da parte appellante, e appena riportata, emerge semmai come anche il funzionario della Banca fosse pienamente consapevole che Parte_3 non avesse alcun potere decisionale nell'ambito della società appellante, in particolare quello proprio dell'organo gestorio, ma che venisse sollecitato a far assumere le scelte decisionali alla società ed ai suoi organi, e non senz'al- tro ad assumerle in proprio.
La circostanza per cui e richiedessero chiari- Parte_3 Parte_4 menti alle banche in relazione a “incassi e storni di fatture” (v. doc. n. 7 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), poi, è del tutto in linea - ed anzi conferma - il loro ruolo di consulenti contabili della società, così come questo spiega anche la disponibilità da parte degli stessi delle chiavette di accesso ai conti correnti della società (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Ruolo che gli stessi avevano pacificamente, essendo stata la stessa ad allegare tale cir- Parte_1 costanza nell'introdurre il giudizio di primo grado (come si è detto sopra).
Anche il riportato scambio di mail tra e con Parte_3 Parte_2 cui il primo ha “invit[at]o [il secondo] per i prossimi tre mesi a fare un uso leggero delle carte di credito”, in quanto “Questo mese RE mi ha chia- mato per coprire più di 7000€ non avendo sul conto i soldi!” (v. doc. n. 10
24 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) prova soltanto come si occupasse della contabilità e dei rapporti con le ban- Parte_3 che. Non si tratta di direttive impartite a dipendenti, o addirittura all'ammi- nistratore “di diritto” della società, quanto piuttosto di un'indicazione di quale dovesse essere la condotta in relazione alla situazione contabile della società, peraltro rivolta - appunto - come un invito. Circostanza che prova semmai come tale appellato non avesse alcuna funzione decisionale, e quindi non potesse imporre alcunché, ma solo evidenziare l'assenza di liquidità e le richieste da parte della di provvedere alla copertura dello scoperto di CP_12 conto, e questo proprio in quanto preposto alla contabilità della società sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale, pacificamente in essere con la Controparte_13
. Del resto, è la stessa società odierna appellante ad allegare come Raf-
[...] faele e disponessero pagamenti per conto della so- Pt_3 Parte_4 cietà, e ciò in quanto incaricati della gestione della contabilità della società, senza tuttavia alcun potere di assumere impegni di spesa per la società.
Conseguentemente, non assumono alcuna valenza indiziaria delle veste di amministratori di fatto da parte di questi: (i) la mail del 1°.12.2015, con la quale l'allora amministratore della società, ha richiesto loro Parte_2 notizie in merito allo stato dei pagamenti a lui spettanti (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); (ii) la mail del
1°.12.2015, con cui ha indicato alla moglie Parte_3 Parte_4 che vi erano “Da pagare 58k per sistemare le situazioni ancora appese” (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); iii) la mail del 2.12.2014, con cui ha chiesto alla moglie Parte_3 Pt_4 di “girare almeno 27k con giroconto immediato da RE su Om-
[...] nia ADV. Saldare poi quanto resta per uno stipendio di CP_14 Per_8
s S saldare la fattura di deservire [sic] (v. doc.
[...] CP_15 CP_16
n. 56 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
In particolare, con riguardo a tale ultima mail, non è possibile affermare – come fa l'odierna appellante – che “se ne deduce da un lato il potere d Pt_3 di ordinare pagamenti e, dall'altro, quello di di eseguirli”. Piuttosto, Pt_4 da tale messaggio di posta elettronica si evince, appunto, come CP_10
avesse una funzione di consulenza contabile e, quindi, segnalasse a colei
[...]
25 che era materialmente incaricata di effettuare i pagamenti, vale a dire Pt_4 quali fossero le posizioni contabili ancora “scoperte”.
[...]
5.5. Parimenti, del tutto coerente con l'incarico di consulenti della società, e segnatamente con l'incarico di gestione del personale, sono sia la mail del 21.10.2013, con la quale ha chiesto all'ufficio del personale Parte_3 della “ogniqualvolta ci sono modifiche sul personale (ag- Parte_1 giunte e/o defezioni) mandami contratti e/o chiusure” (v. doc. n. 9 del fasci- colo di parte appellante - primo grado di giudizio); sia la mail del 25.1.2013, con cui ha chiesto a conto del pagamento di Parte_10 Parte_3 una fattura (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Anzi, proprio quest'ultima mail è particolarmente significativa ed evidenzia come i dipendenti della società non ritenessero che Parte_3 avesse un ruolo gestorio, facendo anzi chiaramente riferimento a terzi come i vertici sociali impermeabili economicamente ai problemi di liquidità della società, che ridondavano ai danni dei collaboratori della stessa (“mentre io mi riduco lo stipendio altri continuano a prenderlo intero e mi sento pure dire che qualcuno ha finito i soldi (…) i NOSTRI soldi!!!!!!!”).
Inoltre, anche lo scambio di mail del 28-29.8.2013 tra e Parte_4
in merito a una dipendente, per la quale si sono riservati di Parte_3 valutare un “richiamo ufficiale” (v. doc. n. 58 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio), non può essere ritenuto un indice di autonomia decisionale dei due o dell'esercizio di poteri di controllo, che devono riguar- dare la gestione sociale. Piuttosto, è la concreta espressione dell'espleta- mento dell'attività di consulenza anche con riguardo alla gestione del perso- nale, che la stessa parte appellante deduce essere stata “delegata” a tali due odierni appellati nell'ambito del rapporto di consulenza intrattenuto dagli stessi con la società.
Al riguardo, particolarmente significativa – ma in senso opposto rispetto a quello prospettato da parte appellante – risulta essere la mail del 25.2.2015, con la quale l'amministratore di diritto, contesta a Parte_2 Parte_3
e la decisione (non realizzata) di assumere una nuova
[...] Parte_4 risorsa. Nella stessa si legge: “voi siete a conoscenza di questa richiesta (de- menziale), visto che avevo detto e avevamo stabilito che il personale rispon- deva a me, mi fa piacere notare che le assunzioni le decidono Persona_9
26 e . Vorrei sapere chi lo ha deciso e come mai io non ne so Pt_4 Pt_4 niente, non so quali sono gli accordi per le coperture” (v. doc. n. 80 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
La mail in questione prova come l'amministratore unico della società si fosse meravigliato di una decisione concernente l'assunzione di personale e, quindi, in buona sostanza non riconosca alcun ruolo decisionale o gestorio in capo a ma anzi rivendichi il proprio (anche) con riguardo Parte_4 alla decisione di assumere personale. Questo colloca chiaramente, ed esclu- sivamente, nell'ambito dell'attività di consulenza del personale l'attività svolta da e e documentata dal suddetto mes- Parte_3 Parte_4 saggio di posta elettronica, come anche da tutti gli altri prodotti e che – secondo parte appellante – avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a ritenere tali due convenuti amministratori di fatto della Parte_1
“dal 2012 al 3 giugno 2016”.
[...]
Non è allora possibile affermare – come fa l'appellante – che quest'ultima curasse “l'organigramma aziendale” (v. doc. n. 71 del fascicolo di parte ap- pellante - primo grado di giudizio), nel senso che fosse a Parte_4 decidere le politiche di assunzione della società. Anzi, proprio la mail richia- mata da parte appellante evidenzia come la avesse optato Parte_1 per l'esternalizzazione della gestione del personale, che nella specie era ap- punto curata da Questa, nella veste di consulente e non Parte_4 quale amministratore di fatto della società, “gestiva il personale e le fattura- zioni” (v. doc. n. 72 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudi- zio) e si occupava del pagamento degli stipendi (v. doc. n. 73 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
5.6. Anche la gestione del contenzioso non implica, di necessità e di per sé, la qualifica di amministratore di fatto della società.
Peraltro, la mail richiamata dalla nel proporre appello Parte_1 esclude – a ben considerare – un potere decisionale, in ordine all'individua- zione dei legali della società e della stessa strategia legale, di , Parte_3
e quindi una gestione del contenzioso da parte dello stesso.
In particolare, la mail del 17.10.2012 inviata da all'avv. Dino Parte_3
Costanza – “Ciao Dino, ti inoltro questa mail perché so che posso contare sulla tua serietà, professionalità e aiuto. […]. Devo dare ancora 150 K a
27 questa azienda entro fino ottobre, ma non mi fido delle continue modifiche che l'avvocato nostro concorda con il loro avvocato […]. Se tu ci puoi dare una mano te ne sarei grato […]” (v. doc. n. 11 e doc. n. 61 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) – deve essere letta proprio in ragione della funzione di consulenti e incaricati della contabilità della società rivestita dagli stessi. Nell'espletamento di tale attività e Parte_3 Pt_4 hanno inteso avvalersi di un professionista di loro fiducia al fine di
[...] verificare le ricadute sotto il profilo della contabilità, e segnatamente del pagamento (da effettuare entro fine ottobre), concordate dal legale della
– che, con tutta evidenza, non “rispondeva” a (o, se si Parte_1 preferisce, che non si relazionava con) tali due odierni appellati – e l'avvocato della creditrice.
Neanche costituisce prova che fosse amministratore di fatto Parte_3 della società la mail del 22.2.2013, con cui e Parte_10 CP_17
gli hanno rappresentato le svariate difficoltà aziendali e lo hanno invitato
[...]
a “fare qualcosa perché se non cambia [ si mette contro tutta Parte_2
l'azienda” (v. doc. n. 63 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Ancora una volta, a viene sollecitata non una deci- Parte_3 sione propria, che dunque – è assolutamente evidente – questi non aveva il potere di assumere, ma piuttosto di intervenire presso chi avesse tale potere, vale a dire l'amministratore di diritto della società.
5.7. Ancora, la documentazione richiamata da parte appellante non prova che rivestisse un ruolo di programmazione e adozione di de- Parte_3 cisioni che investissero globalmente la società e il futuro della stessa.
In particolare, tale ruolo non può ritenersi provato dalla mail del 31.10.2012
(inviata al socio e all'amministratore e socio , Controparte_3 Parte_2 in cui comunica che “Per la prossima settimana vorrei fare il Parte_3 punto della situazione con una riunione per analizzare insieme i punti da ottimizzare, con tagli e/o investimenti seri, tempi di realizzazione delle cose messe in cantiere, budget preventivi e consuntivi” (v. doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); sia dalla mail del 28.11.2012, con cui ha proposto di fissare una riunione e “l'ordine del Parte_3 giorno che propongo è come al solito il taglio dei costi superflui e la ridu- zione delle spese il più possibile e principalmente organizzazione,
28 organizzazione, organizzazione. Io ho delle proposte da discutere, spero ce ne siano tante” (v. doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Anzi, dal testo di tali mail risulta come tale convenuto (e odierno appellato) proponesse, e quindi suggerisse all'amministratore unico e al so- cio, quale dovesse essere l'o.d.g., e non che senz'altro indicasse a questi quali dovessero essere gli argomenti da trattare durante la riunione da indire.
Infine, anche la mail del 16.1.2013, con cui ha convocato una Parte_3 riunione specificando le linee guida aziendali per il nuovo anno lavorativo:
“budget 2013, ordini in tasca, ordini che hanno una percentuale alta di ac- quisizione, piano di rientro dei debiti, investimenti con relativo importo messo a disposizione, chiusura aziende palle al piede, creazione di gestione e organizzazione aziendale” (v. doc. n. 59 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); e quella del 17.7.2015, con la quale l'allora ammi- nistratore unico, ha inoltrato a la proposta Parte_2 Parte_3 del nuovo oggetto sociale della (v. doc. n. 80 del fascicolo Parte_1 di parte appellante - primo grado di giudizio), sono del tutto coerenti con il ruolo di consulente per la gestione pacificamente rivestita da quest'ultimo.
Neanche è possibile affermare che “promette[sse] pagamenti Parte_3 impegnando la società attrice (cfr. doc. 69 fascicolo primo grado)”. Infatti, dall'esame della documentazione emerge come, semmai, lo stesso “promet- tesse” – anche al fine di tacitare i creditori – pagamenti non effettuati dalla società, a seguito di impegni assunti non dallo stesso per conto di questa. Si deve ritenere, allora, che ciò facesse nella sua veste di gestore della con- tabilità e di incaricato di provvedere ai pagamenti. Compito non agevole in un'evidente e protratta situazione di carenza di liquidità e, probabilmente, anche di difficoltà finanziaria.
Per la stessa ragione, e quindi sempre nella veste di consulente contabile della tale convenuto manteneva i rapporti con la società Parte_1 proprietaria dell'immobile sede dell'azienda, “negoziando ingenti piani di rientro dei canoni non pagati” (v. doc. n. 66 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio) e il rinnovo dei relativi contratti (v. doc. n. 67 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). E, del pari, negoziava piani di rientro relativi a debiti sociali diversi da quelli nascenti dai rapporti
29 di locazione, come emerge dalla mail del 3.12.2012 (v. doc. n. 76 del fasci- colo di parte appellante - primo grado di giudizio).
6. Il rigetto del quarto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che e ri- Parte_3 Parte_4 vestissero la qualità di amministratori, assorbe l'esame delle questioni ripro- poste ex art. 346 c.p.c. – erroneamente quale autonomo motivo di appello – in ordine alla sussistenza della responsabilità degli stessi per condotte di mala gestio, anche in solido ai sensi dell'art. 2476 co. 1 c.c. con l'ammini- stratore “di diritto” Parte_2
Inoltre, non merita accoglimento la censura svolta con riguardo al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
È la stessa parte appellante a dedurre che “le complessive emergenze in atti costituissero già di per sé una valida base documentale sulla quale poter procedere per l'accoglimento dell'azione promossa”, e quindi – in buona so- stanza – l'irrilevanza della prova costituenda per la quale pure ha istato nel giudizio di primo grado.
Soprattutto, la Reason That non dice in quale modo le “istanze istruttorie tutte come formulate con la memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2, compresa la CTU tecnico contabile” proverebbero i propri assunti, e invero anche quali. Solo per tale ragione la censura in questione non può trovare accoglimento.
7. Deve essere rigettata la domanda di condanna della società appellante al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da e nel costituirsi nel presente Parte_3 Parte_4 grado di giudizio.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798;
Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383).
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento 30 dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in con- seguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risul- tino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 6119/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 20.4.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
31 rigetta l'appello proposto dalla Controparte_18
avverso la sentenza n. 6119/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 20.4.2022; condanna la a pa- Parte_1 gare a le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_2
€ 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la pa- Parte_1 Parte_11
a e in solido tra loro, le spese del presente Pt_12 Parte_3 Parte_4 grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto del presente giudizio, indicando il seguente: 181003.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
32
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: NE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14.4.2025 tra
(cod. Parte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Bologna n. 1, presso CP_1 lo studio dell'avv. Emanuele Mattei (cod. fisc.: , che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende unitamente all'avv. Lorenzo Bianchi (cod. fisc.:
[...]
per procura alle liti in calce all'atto di citazione intro- C.F._2 duttivo del giudizio di primo grado;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), elettivamente do- Parte_2 CodiceFiscale_3 miciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirami (cod. fisc.: , che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 unitamente all'avv. Emanuela Fiorini (cod. fisc.: per CodiceFiscale_5 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato-
e (cod. fisc.: ) E Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Roma, Via CodiceFiscale_7
Premuda n. 16, presso lo studio dell'avv. Luca Gemelli (cod. fisc.:
[...] ), che li rappresenta e difende per procura in calce alla com- C.F._8 parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per in concordato preventivo: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 6119/2022, pubblicata il 22 aprile 2022, dal Tribunale di Roma, nel giudi- zio rubricato con il numero di R.G. 51665/2018: (i) nella parte di cui al 'capo a' sopra indicato, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto:
a. Accertando la responsabilità ex art. 2476 c.c. del IG. in Parte_2 qualità di amministratore della dal 30/4/2009 al Parte_1
08/09/2016, per gli atti di mala gestio contestati e compiuti dal momento della sua nomina ad amministratore sino all'08/09/2016;
(ii) nella parte di cui al 'capo b' sopra indicato, qui da intendersi integral- mente richiamato e trascritto: a. Accertando il ruolo di amministratore di fatto di ricoperto dal IG. dal 2012 al 3 giugno Parte_1 Parte_3
2016 e conseguentemente accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c., del IG. in qualità di amministratore di fatto della Parte_3 Parte_1 per gli atti di mala gestio compiuti dal 1/1/2012 al 03/06/2016;
[...]
b. Accertando il ruolo di amministratrice di fatto di rico- Parte_1 perto dalla IG.r dal 2012 al 3 giugno 2016 e conseguen- Parte_4 temente accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c., della IG.ra Pt_4
in qualità di amministratrice di fatto della per gli
[...] Parte_1 atti di mala gestio compiuti dal 1/1/2012 al 03/06/2016.
Per l'effetto:
A. Condannare il IG. al risarcimento del danno provocato Parte_2 dagli atti di mala gestio contestati dal giorno della sua nomina sino al 31/12/2011 pari ad euro 1.201.000,00 ovvero alla diversa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso anche in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre interessi e rivalutazione.
2 B. Condannare i IG.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno provocato dagli atti di mala gestio contestati dal 01/01/2012 al 08/09/2015 pari ad euro 1.926.596,40 ov- vero alla diversa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso anche in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre inte- ressi e rivalutazione.
C. Condannare il IG. e la IG.ra in solido tra Parte_3 Parte_4 loro al risarcimento del danno provocato dagli atti di mala gestio contestati dal 08/09/2015 al 03/06/2016 pari di euro 144.200,00 ovvero alla di- versa, maggiore o minore somma, eventualmente accertata, se del caso an- che in via equitativa, dal Giudice nel corso del processo, oltre interessi e rivalutazione.
(iii) nella parte di cui al 'capo c' sopra indicato, qui da intendersi integral- mente richiamato e trascritto, accertare e dichiarare la soccombenza dei IG.ri e con conseguente riforma Parte_2 Parte_3 Parte_4 della sentenza gravata in merito alla statuizione sulle spese di lite, e per l'effetto condannare le controparti al pagamento delle stesse in ossequio al principio di soccombenza.
2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non configurabilità dell'amministrazione di fatto in capo alla IG.ra comunque Parte_4 condannarla solidalmente con l'amministratore di fatto e con Parte_3
l'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 2476 7° comma Parte_2
c.c. per gli atti di mala gestio compiuti dal 07/10/2015 al 03/06/2016 quale socia ingeritasi nella gestione dell'attrice.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, qualora ritenuto necessario dalla Corte d'Appello ai fini del decidere, si insiste sull'ammissione Si insta affinché questa ill.ma Corte provveda all'ammissione delle istanze istruttorie tutte come formulate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, compresa la CTU tecnico conta- bile.
Con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge. per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis Parte_2
Nel merito
3 Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, avverso la impugnata Sentenza n. 6119/2022, emessa dal Tri- bunale di Roma, XVI sezione, presidente Dott. Giuseppe Di Salvo, giudice relatore Dott. Maurizio Manzi con la Dott.ssa Mazzaro Flora, in quanto infon- dato in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In via istruttoria
Ove la Corte lo ritenga opportuno, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella comparsa di costituzione del primo grado di giudi- zio e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA del presente grado di giudizio, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014”; per e “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, Parte_3 Parte_4 contrariis reiectis, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate da controparte in quanto l'appello è inammissibile e/o comunque infondato e pretestuoso, anche nel merito, confermando la sentenza gravata, per le cau- sali tutte di cui in narrativa.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, anche valutando il contegno di controparte ex art. 96 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Nella sentenza appellata lo svolgimento del processo di primo grado viene riassunto come segue (è opportuno – nel caso in esame – riportare integral- mente tale parte della motivazione della sentenza appellata in quanto fun- zionale a una migliore comprensione di quanto si dirà di seguito con ri- guardo ai motivi di appello):
“Con atto di citazione ritualmente notificato ai IGg.ri Parte_2 Parte_5
e la premesso che:
[...] Parte_3 Parte_1
- essa attrice era stata costituita in data 06/11/2007 e disponeva di un capitale sociale pari ad € 119.000,00, così suddiviso:
- , società con sede in Roma, Via della Fonte Meravigliosa Controparte_2
n° 88 (a sua volta partecipata dal IG. al 37,5%, dalla IG.ra Controparte_3 al 37,5% e dalla IG.ra al 25%); Parte_4 Persona_1
4 - 10%; Controparte_3
- 10%; Parte_4
- essa istante aveva ad oggetto: 'la prestazione di assistenza tecnica, pratica e teo- rica nel settore informatico e multimediale;
la commercializzazione, in proprio e per conto di terzi, di prodotti informatici;
l'assistenza alle aziende, le ricerche di mercato, il marketing;
la prestazione di servizi amministrativi, organizzativi, commerciali, tec- nici e di marketing, …';
- alla data di costituzione e sino al 30/04/2009 essa esponente era stata ammini- strata da un organo monocratico nella persona del IG. Persona_2
- successivamente, in data 30/04/2009, aveva assunto la carica di amministratore unico il IG. sino all'08/09/2015, giorno delle sue dimissioni e della Parte_2 contestuale nomina del Dott. attuale amministratore unico;
Controparte_3
- durante il periodo di amministrazione del IG. la compagine era stata di T_ fatto co-gestita dal IG. e dalla moglie IG.ra socia di Parte_3 Parte_4 Co e della sua controllante;
CP_2
- il IG. aveva operato formalmente in qualità di consulente di essa attrice, ma Pt_3 in realtà rivestente il ruolo di socio occulto della compagine ed amministratore di fatto della stessa al pari della moglie la quale, oltre alla qualifica di socia, era re- sponsabile dell'amministrazione contabile e del personale;
- la IG.ra si era occupata, sempre quale consulente, della contabilità azien- Pt_4 dale e della gestione del personale;
- al momento della nomina ad amministratore unico di essa attrice (avvenuta l'08/09/2015, contestualmente alle dimissioni del IG. il IG. si era T_ CP_3 impegnato in un iniziale screening aziendale al fine di comprendere le reali ragioni delle difficoltà finanziarie;
- fra i primi provvedimenti assunti dal nuovo amministratore vi era stato quello di conferire un primo incarico allo studio dei commercialisti per una due dili- CP_5 gence amministrativa e contabile;
- dal momento in cui i coniugi erano venuti a conoscenza dell'incarico Parte_6 di due diligence avevano iniziato a dare vita ad una serie di condotte ostruzionisti- che nei confronti di essa istante e dei professionisti da questa incaricati;
in partico- lare la IG.ra aveva: Pt_4
a) cambiato ufficio trasferendosi in una stanza isolata ed inaccessibile agli altri dipendenti;
b) interrotto ogni rapporto con il resto del personale occupandosi esclusivamente della predisposizione dei bilanci e della gestione della contabilità;
c) osteggiato il trasferimento dei dati e delle informazioni necessarie ai consulenti per il corretto espletamento della loro attività;
- il giorno 03/06/2016, nel corso di una riunione indetta dall'amministratore per la riorganizzazione dell'ufficio del personale, alla presenza della IG.ra Testimone_1
5 e del Dott. la IG.ra si era rifiutata di operare il passaggio Persona_3 Pt_4 delle consegne per quanto concernente la gestione del personale sostenendo la incompetenza del Dott. (consulente del lavoro) e della IG.ra ; Per_3 Testimone_1
- i comportamenti mantenuti dalla IG.ra e dal IG. avevano convinto Pt_4 Pt_3
l'attuale amministratore ad allontanare prima la moglie (il 03/06/2016) e poi il ma- rito dagli uffici di essa esponente in quanto il loro agire appariva contrario all'inte- resse sociale;
- dal momento dell'allontanamento dei IGg.ri e il Dott. aveva Pt_4 Pt_3 CP_3 potuto occuparsi a pieno titolo dell'amministrazione di essa attrice tentando un ri- lancio dell'attività e, successivamente, accortosi della insostenibilità della situazione, aveva dato mandato ad un secondo pool di professionisti grazie ai quali aveva po- tuto far emergere le ragioni della crisi aziendale;
- l'attività di questi consulenti aveva consentito di chiarire l'esistenza di numerose e gravi irregolarità imputabili all'ex-amministratore IG. e/o ai coniugi Parte_2
e quali: Parte_3 Parte_4
1) l'erogazione di finanziamenti ingiustificati a soggetti terzi - compresa la control- lante SRS FUTURO s.r.l. - per complessivi € 2.756.783,00 nel periodo compreso fra il 26/05/2019 ed il 31/05/2016, di cui € 140.764,00 versati al IG. CP_6 nini, all'epoca amministratore di essa istante;
2) i pagamenti in favore di DMN s.r.l. (partecipata ed amministrata dai IG.ri Pt_3
e nel corso degli anni precedenti (dal 2012 al 2015) per complessivi € Pt_4
165.182,00 per asserita attività di consulenza delle quali non si rinveniva traccia nella documentazione aziendale;
3) la modifica - da parte della IG.ra - della fattura n° 5/2015 dopo che alla Pt_4 stessa era stato inibito l'accesso alla sede aziendale e quindi anche al sistema ge- stionale;
- in data 05/06/2016 si era ravvisata la modifica della suddetta fattura da parte dell'utente “ (evidentemente con accesso da remoto), fattura che poi in- Pt_4 sieme ad altre parimenti inserite dalla IG.ra pur in assenza di qualsivoglia Pt_4 Co attività svolta o da svolgere in favore di era stata azionata in sede monitoria da DMN;
- lo stato di crisi era stato palesato e reso noto ai soci durante l'assemblea del 26 giugno 2018, nel corso della quale essa esponente aveva deliberato, con le mag- gioranze previste dall'art. 21 dello statuto sociale, la azione di responsabilità nei confronti dei IGg.ri e;
Parte_2 Parte_4 Parte_3 tanto esposto chiedeva accertarsi la responsabilità del IG. quale Parte_2 amministratore di diritto per l'attività svolta sino all'08/09/2015 e dei IGg.ri Raf-
e dall'01/01/2012 al 03/06/2016 quali amministratori Persona_4 Parte_4 di fatto;
per l'effetto chiedeva condannarsi il IG. al risarcimento dei Parte_2 danni per l'attività svolta a decorrere dal 31/12/2011 in misura pari ad € 1.201.000,00; chiedeva in ogni caso condannarsi tutti i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni per l'attività di mala gestio dall'01/01/2012 6 all'08/09/2015 per l'importo pari ad € 1.926.596,40; chiedeva da ultimo condan- narsi i IGg.ri e al risarcimento degli ulteriori danni Parte_3 Parte_4 pari ad € 144.200,00 per l'attività di mala gestio svolta dall'08/09/2015 sino al 03/06/2016.
Si costituiva il IG. il quale, con comparsa di risposta, eccepiva che Parte_2 le compagini beneficiarie dei finanziamenti erano la società controllante ( CP_2
o le società consorelle della stessa in quanto controllate o comunque collegate
[...] alle stessa;
tali investimenti avevano consentito alle società del gruppo di acquisire immobili (nel caso di Terra Distesa s.r.l.) e di avviare attività redditizie nel settore della ristorazione (come nel caso di Metamorfosi s.r.l.) ovvero di far fronte a crisi di liquidità.
In ogni caso l'attività connessa strumentalmente all'oggetto sociale era di natura finanziaria non potendo, per l'effetto, essere censurato lo svolgimento di attività non esulante dalle finalità societarie.
Non sussisteva, del pari, alcun profilo di inadempimento in relazione all'arco tem- porale di attività gestoria (2009-2015); comunque gli investimenti infra-gruppo avevano sempre rappresentato la politica aziendale ed erano stati sempre conosciuti e condivisi da tutti i soci i quali non avevano mai contestato alcunché, non essendo mai stati impugnati i bilanci di esercizio.
Si costituivano i IGg.ri e i quali, con comparsa di Parte_4 Parte_3 risposta, eccepivano di aver operato quali lavoratori dipendenti e non già nella veste di amministratori di fatto della semmai era il IG. il quale Parte_1 CP_3 era stato amministratore di fatto della società sin dalla costituzione, ad avere svolto attività di natura gestoria;
del pari il predetto, nell'arco temporale contestato
(08/09/2015- 03/06/2016), era stato legale rappresentante pro-tempore della
Parte_1
A tutto voler concedere non era stata fornita prova di condotte di inadempimento, fonte di danno di natura patrimoniale”.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di copiosa documentazione, so- prattutto da parte appellante, mentre il giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Con sentenza n. 6119/2022 del 20.4.2022 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “Respinge la domanda.
Condanna la società attrice a rifondere in favore del IG. le Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 24.637,50 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Condanna la società attrice a rifondere in favore dei IGg.r e Parte_4
, in solido fra loro, le spese del presente giudizio che si Parte_3
7 liquidano nell'importo complessivo di € 24.637,50 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
in concordato preventivo (d'ora innanzi, sol- Controparte_7 tanto , che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Parte_1 concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta ed assistiti da distinti difensori, sia Parte_2 sia e che hanno contestato la fondatezza delle Parte_3 Parte_4 censure svolte dall'appellante e hanno concluso, come in epigrafe, per il ri- getto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso “la responsabilità dell'amministratore di diritto (e di conseguenza nemmeno per quelli di fatto) per il compimento di atti di mala gestio, tra i quali (…) finanziamenti estranei all'oggetto sociale e/o imperita- mente disposti nel corso del tempo”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Parte appellante censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in primo luogo, laddove ha ritenuto che i finanziamenti indicati dalla nell'introdurre il Parte_1 giudizio rientrassero nell'oggetto sociale, deducendo che “i finanziamenti contestati dalla Società alle controparti non possono, in alcun modo, essere ricompresi all'interno della previsione statutaria indicata posto che gli stessi sono privi della natura 'strettamente strumentale al conseguimento dell'og- getto sociale' richiesta dallo statuto e posto che la gran parte dei finanzia- menti è stata rivolta in favore di soggetti i quali, rispetto all'oggetto sociale sopra riportato, non avevano nulla a che fare (i.e. Sea Side s.r.l. era società attiva nel settore della ristorazione, al pari di Metamorfosi s.r.l., Azienda Agri- cola Terra Distesa era, per l'appunto, una azienda agricola)”.
Di contro, i finanziamenti effettuati alla società controllata (finanziamenti c.d. upstream) e ad altre società da questa controllate (finanziamenti c.d. cros- stream), quindi tutti a società dello stesso gruppo, non richiedono di espressa previsione nell'oggetto sociale, il quale dovrebbe dunque annove- rare anche le attività finanziarie, come mostra di ritenere parte appellante (e, 8 invero, anche il giudice di prime cure). Infatti, i finanziamenti infragruppo non rientrano nell'attività rivolta propriamente a soggetti terzi, la quale deve in- vece rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale, e hanno peraltro un'espressa disciplina codicistica, quanto al rimborso degli stessi, nell'art. 2497-quin- quies c.c.
Al riguardo, a conferma di quanto sopra ritenuto, si può richiamare l'art. 3, co. 2, del d.m. 2.4.2015, n. 53 stabilisce che non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività finanziarie esercitate esclusivamente all'in- terno del gruppo di appartenenza. L'art. 8, co. 1, della Delibera C.I.C.R. n. 1058/2005 amplia ulteriormente questa possibilità, permettendo la raccolta di risparmio tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., consentendo così anche i finanziamenti tra società c.d. “conso- relle”, ovvero controllate dalla stessa capogruppo, anche in assenza di par- tecipazioni dirette tra loro, quali alcuni di quelli effettuati dalla Parte_1
e imputati quali atti di mala gestio all'organo amministrativo della
[...] stessa.
In altri termini, l'effettuazione di finanziamenti a società del gruppo, che pure operano in settori diversi da quelli in cui opera e potrebbe operare, in base all'oggetto sociale, la società mutuante, non costituisce esercizio dell'attività sociale in settori estranei all'oggetto sociale, come invece deduce parte ap- pellante. Non è allora pertinente, nel caso in esame, il richiamo alla giurispru- denza di legittimità che statuisce come gli amministratori “non possono per- seguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferente- mente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale in- vestito” (così Cass. civ., Sez. I, 21.11.2002, n. 16416).
2.2. Parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure anche laddove ha ritenuto che non sono qualificabili come attività contrarie ai do- veri degli amministratori i “plurimi finanziamenti [effettuati] in favore di so- cietà in regime di controllo o di collegamento facenti parte della pluralità delle articolazioni costituenti il gruppo di impresa o, comunque, di aggrega- zione di compagini avendo la società attrice interesse ad attivare sinergie al fine di far fronte in forma condivisa alle logiche di mercato”. In particolare, la
9 deduce che “Tale motivazione risulta infondata e non sup- Parte_1 portata da alcuna evidenza in quanto nessuna delle controparti interessate ha mai eccepito, provato né tanto meno accennato nei propri scritti difensivi a 'sinergie' che potessero giustificare le operazioni contestate”.
Ancora una volta, parte appellante cade nell'equivoco di voler delimitare l'ambito delle possibili sinergie perseguite con i finanziamenti in questione sulla base dell'oggetto sociale della società mutuante in relazione a quello delle società finanziate, deducendo così come “Non si comprende davvero da quali elementi il Tribunale abbia potuto ricavare l'esistenza di sinergie tra una società, l'attrice, attiva nel settore dell'information technology e le bene- ficiarie dei finanziamenti attive in settori del tutto diversi tra i quali, come già ampiamente dimostrato, la ristorazione, l'agricoltura e la comunicazione”. Di contro, e come si è detto sopra, le sinergie devono essere ravvisate nell'ap- partenenza tanto della società finanziante quanto delle finanziate allo stesso gruppo, non potendosi e dovendosi ricondurre i finanziamenti infragruppo ad attività rientranti nell'oggetto sociale, non essendo rivolte nei confronti del “pubblico”.
Quanto, poi, al perseguimento, con i finanziamenti in questione, di “condivise logiche di mercato”, di queste non è richiesta – a differenza di quanto deduce parte appellante – una prova da parte degli odierni appellati, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché è la stessa società odierna appel- lante ad avere allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, la circo- stanza per cui i finanziamenti, imputati quali condotte di mala gestio all'am- ministratore di diritto (e ai ritenuti amministratori di fatto), fossero stati ef- fettuati esclusivamente a società dello stesso gruppo.
In secondo luogo, se è vero che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società ha natura contrattuale, spettando dunque a tali convenuti di provare di avere adempiuti ai propri doveri diligentemente (cfr.
Cass. civ., Sez. I, ord. 7.2.2020, n. 2975; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2010, n. 22911; Cass. civ., Sez. I, 31.8.2016, n. 17441), è anche vero che è onere della parte attrice allegare gli elementi costitutivi della domanda proposta, e quindi indicare quali siano state le condotte illecite poste in essere dall'or- gano gestorio. In particolare, era onere della allegare che i Parte_1 finanziamenti effettuati alla capogruppo e ad altre società dello stesso
10 gruppo – circostanza allegata da parte attrice, si ripete – dall'amministratore soci dovevano considerarsi, valutati al momento dell'erogazione degli stessi, come atti di mala gestio.
2.3. Nell'ambito del primo motivo di appello si censura, quindi, la valutazione operata dal giudice di primo grado per cui non può considerarsi inadem- piente, e quindi fonte di danno per la società, la condotta dell'amministratore di diritto (come anche di quelli che sono stati indicati come amministratori di fatto) in quanto i finanziamenti effettuati in favore di terzi non possono es- sere considerati depauperatavi del patrimonio sociale, essendo gli stessi operati “in favore di compagini rientranti nella sfera di interesse della So- cietà” e dovendo valutarsi “in un'ottica non meramente individualistica, ma di valutazione dell'interesse oggettivo dell'impresa”. E, in particolare, la
[...] deduce che “diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Controparte_7 prime cure, (…) sebbene tutte le società beneficiarie dei finanziamenti fos- sero legate, a vario titolo da vincoli partecipativi, contrattuali o, in alcuni casi, personali, nel caso qui sotteso alcun 'gruppo' può dirsi configurato”.
Nello svolgere tale censura, tuttavia, parte appellante non esclude che la società appellante e le società finanziate fossero parte dello stesso gruppo societario (circostanza, peraltro, allegata dalla stessa società originaria at- trice), come sembrerebbe da quanto sopra riportato. Piuttosto, la
[...] deduce “l'inesistenza di un concetto di 'gruppo' e/o di un interesse Parte_1 imprenditoriale di 'gruppo' idoneo a legittimare il sacrificio dell'interesse della singola società”. Segnatamente, l'appellante deduce come “la decisione degli amministratori di erogare finanziamenti a favore di società 'collegate' trova un limite necessario sia nella capacità finanziaria della finanziatrice sia nel suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, in quanto l'esistenza di un gruppo non modifica la responsabilità degli amministratori, i quali hanno comunque il dovere di perseguire prioritariamente l'interesse della società alla cui gestione sono preposti (cfr. Cass. Civ. 24 agosto 2004, n. 16707; Cass. Civ. 11 dicembre 2006, n. 26325)”.
La decisione assunta dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, tuttavia, non si pone in contrasto con tale affermazione.
Quello che si deve escludere, nel caso in esame, è semmai che non si possa ritenere come non conforme all'interesse della società mutuante
11 l'effettuazione dei finanziamenti da parte di (e, quindi, anche Parte_2 di e qualora fossero ritenuti amministratori di Parte_3 Parte_4 fatto della società), se si ha riguardo al momento in cui sono stati effettuati.
2.4. Del resto, parte appellante non ha dedotto, nell'introdurre il giudizio di primo grado (e neanche deduce nel proporre appello) che i finanziamenti in questione siano stati concessi dall'amministratore (di diritto e da quelli di fatto) in conflitto di interessi con la società, ma piuttosto che detti finanzia- menti integrerebbero atti di mala gestio a prescindere. Di contro, l'effettua- zione di finanziamenti infragruppo non integra, di per sé, una condotta con- traria ai doveri dell'amministratore e contraria agli interessi della società.
È necessario riguardare gli atti “censurati” al momento in cui sono stati com- piuti, e quindi valutare tutti gli elementi che erano a conoscenza (o potevano essere a conoscenza) dell'organo gestorio in quel momento. Non è invece possibile ritenere gli stessi contrari all'interesse della società ex post, vale a dire in considerazione del mancato rimborso dei finanziamenti in questione da parte delle società finanziate. Nel caso in esame, invece, la Parte_1 non ha dedotto, e non deduce, che l'amministratore di diritto,
[...] [...]
ovvero quelli (ritenuti) di fatto, e T_ Parte_3 Parte_4 abbiano concesso finanziamenti a società facenti parte dello stesso gruppo nella consapevolezza – anche per essere amministratori o soci delle stesse – dell'impossibilità da parte di queste di provvedere alla restituzione, e tanto meno tale circostanza risulta comunque dagli atti di causa.
Soltanto nel proporre appello la deduce che “le società Parte_1 beneficiarie erano, esse stesse, in condizione di difficoltà economica e finan- ziaria tanto da impedirne qualsiasi azione di recupero che potesse avere una qualche concreta utilità” (così pagg. 14 e 15 atto di citazione in appello). La circostanza in questione – di cui, dunque, parte appellante percepisce chia- ramente l'astratta rilevanza al fine di configurare la dedotta responsabilità dell'organo gestorio – è stata tardivamente allegata soltanto nell'introdurre l'impugnazione in esame, e non anche nel giudizio di primo grado.
Piuttosto, con l'atto introduttivo del giudizio innanzi alla Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma l'odierna appellante ha de- dotto come i finanziamenti dovessero ritenersi “depauperativi del patrimonio sociale” in quanto “appaiono privi di qualsiasi giustificazione o prospettiva
12 reddituale”, nonché in quanto gli amministratori non si avevano previsto, in sede di erogazione, “il rientro degli importi erogati” e, soprattutto, “del tutto prive di un reale vantaggio economico per la società” in quanto si trattava di “finanziamenti infruttiferi”.
Al riguardo, la mancata previsione di una scadenza dell'obbligazione di re- stituzione di tali finanziamenti – che pure doveva essere opportunamente indicata, ma come in ogni tipo di finanziamento – rende, invero, il credito della nei confronti della controllante e delle società c.d. Parte_1 consorelle immediatamente esigibile. In altri termini, la mancanza di una sca- denza ridonda invero a danno dei soggetti finanziati, diversamente da quanto intende rappresentare parte appellante.
La circostanza per cui quelli imputati all'organo gestorio costituiscono finan- ziamenti infruttiferi, poi, non assume rilevanza al fine di ritenere gli stessi contrari all'interesse sociale, trattandosi – come si è detto – di finanziamenti infragruppo. Anzi, nella prassi è assai frequente che tale tipologia di finan- ziamenti possa essere tale, ciò ponendo semmai problemi di carattere fiscale (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. V, 8.2.2025, n. 3223; Cass. civ., Sez. V, ord. 20.5.2021, n. 13850), e segnatamente la necessità per il contribuente (il soggetto finanziatore) di giustificare l'aderenza del tasso di interesse appli- cato a quello di mercato e che la natura infruttifera del finanziamento sia dipesa da “ragioni commerciali” interne al gruppo.
2.5. Al contempo, la dedotta esistenza di un rapporto di gruppo esclude che vi fosse un onere in capo all'organo gestorio convenuto di provare “quali fossero i vantaggi compensativi di cui l'odierna Appellante poteva benefi- ciare”. Anche questi devono essere riguardati ex ante, vale a dire al momento dell'effettuazione dei finanziamenti alle altre società del gruppo (e – come si è detto – proprio in ragione del vincolo in questione), sicché la loro insussi- stenza non può essere valutata ex post in ragione del mancato adempimento da parte delle società all'obbligazione di restituzione.
Piuttosto, sarebbe stato onere della allegare, ancora prima Parte_1 che provare, per quale ragione, malgrado la sussistenza di un vincolo di gruppo, i finanziamenti imputati all'organo gestorio quali condotte di mala gestio non fossero volti a perseguire quello che il giudice di primo grado ha
13 definito come un “interesse ad attivare sinergie al fine di far fronte in forma condivisa alle logiche di mercato”.
Non è pertinente il richiamo da parte dell'appellante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, “in tema di responsabilità degli ammini- stratori di società, (…) nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell'ope- rato dell'amministratore, può assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della società in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario ed idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla società ammini- strata, ha precisato (…) che, al fine di escludere corrispondentemente la re- sponsabilità dello amministratore, non è sufficiente l'astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi, incombendo al convenuto l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio com- plessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2011, n. 26362; 24/08/2004, n. 16707; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26325)” (così Cass. civ., Sez. I, 18.8.2017 n. 21566).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, l'atto che la parte attrice aveva allegato costituire una condotta di mala gestio era tale nell'ambito di una valutazione ex ante. Nello specifico si trattava della mancata riscossione di crediti liquidi ed esigibili nei confronti di società dello stesso gruppo.
2.6. La deduce, infine, che “Deve (…) ritenersi esservi stata, Parte_1
a voler tacer d'altro, da parte degli amministratori una gravissima impru- denza gestoria posto che, contemporaneamente all'erogazione (indebita o, a tutto voler concedere, improvvida e negligente) degli stessi finanziamenti, il debito tributario della Società è costantemente aumentato, aggravato da interessi e sanzioni al pari dell'esposizione nei confronti dei fornitori (cfr. doc. 43 fascicolo di primo grado)”.
Parte appellante non deduce, e non ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado, che il mancato pagamento dei debiti fiscali sia in relazione con l'indisponibilità di risorse, in quanto le stesse sarebbero state “distratte” dall'organo gestorio in favore della società controllante o di altre società del gruppo. Con l'atto di citazione innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma la società attrice ha soltanto evidenziato
14 che “l'attrice ha visto aumentare esponenzialmente il proprio debito tributa- rio, passato da Euro 248.676,00 nel 2010 ad Euro 2.998.528,00 nel 2015 (doc. 42) ed oggi leggermente sceso solo grazie ai pagamenti (gravati di sanzioni e interessi) faticosamente operati dall'amministratore CP_8
e necessari al fine di consentire la continuità aziendale”.
[...]
In altri termini, quello che parte appellante deduce è, piuttosto, una scelta precisa e voluta dell'organo gestorio di provvedere, dal 2009 al 2015, ad effettuare finanziamenti alle società del gruppo (la capogruppo e le c.d. con- sorelle) piuttosto che provvedere al pagamento di imposte e tasse. Questo avrebbe determinato l'aumento nel tempo dell'esposizione fiscale, e soprat- tutto che quanto dovuto venisse gravato sanzioni e interessi, ma non è in relazione con quanto la ha dedotto in ordine alla respon- Parte_1 sabilità dell'amministratore (e di quelli che vengono indicati Parte_2 come amministratori di fatto, e . Parte_3 Parte_4
Del resto, è difficilmente sostenibile che la società odierna appellante non disponesse delle risorse per fare fronte ai propri debiti fiscali, seppure in parte o in modalità rateale, se – appunto – provvedeva costantemente a finanziare la capogruppo e le altre società “consorelle” e ad effettuare ulte- riori, ingenti, pagamenti, come si dirà di seguito.
2.7. Quanto sopra ritenuto assorbe l'esame della censura con cui parte ap- pellante deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto di
“decisivo impatto probatorio il rilievo che i bilanci di esercizio della Pt_1 sino al 31.12.2015 siano stati approvati all'unanimità”.
[...]
Solo incidentalmente, dunque, si deve osservare come sia corretto il rilievo di parte appellante per cui tale statuizione si pone in contrasto con quanto sancito dall'art. 2434 c.c., secondo cui: “L'approvazione del bilancio non im- plica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti pre- posti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello la Parte_1 censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che la somma
[...] di € 142.860,00 deve ritenersi debitamente versata in favore di
[...]
e segnatamente che deve “presumersi che gli importi siano stati T_ riscossi a titolo di compenso di amministratore (essendo l'ammontare del
15 compenso riconosciuto al IG. in linea con quello riconosciuto agli T_ altri amministratori succedutisi nel tempo)”. In particolare, la società appel- lante, dopo avere rilevato che “il IG nelle sue difese non ha in alcun T_ modo contestato tale importo”, deduce “che, proprio dalle scritture contabili invocate dal Tribunale per escluderne la natura distrattiva, risulta pacifica- mente come credito nei confronti dell'ex amministratore” a titolo di finanzia- mento.
Il motivo non è fondato.
3.1. L'ammontare del compenso dell'amministratore viene determinato al momento della nomina o dall'assemblea (la quale può anche predeterminare i criteri di quantificazione del compenso o stabilire un tetto massimo alla re- munerazione, rimettendo al consiglio di amministrazione la decisione in me- rito alla quantificazione degli emolumenti spettanti a ciascun membro) giusto il disposto dell'art. 2389 c.c., disposizione pacificamente applicabile in via estensiva anche alle società a responsabilità limitata. Nel caso in esame, Pt_7 dro non ha dedotto che, nel corrispondere a sé stesso tale importo, T_ abbia dato esecuzione a delibere che stabiliscano il suo compenso quale amministratore, nella misura pari al credito suddetto, e quindi come il suo operato fosse immune da censura.
Ne consegue che, anche qualora – come ha invero solo ipotizzato (e non ritenuto, come si dirà di seguito) il giudice di prime cure – l'amministratore di diritto della società attrice avesse inteso corrispondersi il proprio emolu- mento, nella misura sopra indicata, si dovrebbe ritenere che il compenso all'amministratore, non stabilito al momento della nomina e pagato senza una previa deliberazione assembleare che lo determini (o anche, eventual- mente, di una successiva delibera di ratifica), non può essere ricondotto alla volontà della società.
Neanche è possibile ritenere che la natura di compenso dell'amministratore emerga dai bilanci approvati e, peraltro, prodotti dalla società appellante (v. doc. n. 42 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Infatti, la determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, non stabilita nello statuto, non può considerarsi implicita in quella di appro- vazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previ- sione normativa di cui all'art. 2389, co. 1, c.c., discendente dall'essere la
16 disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pub- blico al regolare svolgimento dell'attività economica (tanto che, prima dell'abrogazione da parte dell'art. 1 del d.lgs. 11.4.2002, n. 61, costituiva delitto la percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2630, co. 2, c.c.); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 c.c.); la mancata liberazione degli amministratori dalla respon- sabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, co. 2, c.c.). Conseguentemente, l'ap- provazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli am- ministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la pro- posta di determinazione dei compensi degli amministratori (cfr. Cass. civ., S.U., 29.8.2008, n. 21933, e quindi Cass. civ., Sez. V, 19.7.2013, n. 17673;
Cass. civ., Sez. V, 4.9.2013, n. 20265; Cass. civ., Sez. V, ord. 3.3.2021, n. 5763).
Peraltro, ed invero in via assorbente su ogni altra considerazione, è la stessa parte appellante a dedurre, nell'introdurre il giudizio di primo grado (anche con la perizia di parte allegata: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante
– primo grado di giudizio) che nel bilancio della società appellante tali im- porti non sarebbero indicati alla voce “compenso amministratori” quanto piuttosto alla voce “crediti per finanziamenti”, e quindi non sarebbe comun- que possibile ritenere – come ipotizzato dal giudice di primo grado – che il pagamento dell'importo di € 142.860,00 a sia avvenuto a Parte_2 titolo di compenso quale amministratore della società.
3.2. Ciò chiarito, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria per tale importo in quanto ha ritenuto che non è stata fornita alcuna prova di tale finanziamento da parte della in favore di Parte_1 [...]
In particolare, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del T_
Tribunale di Roma, dopo avere rilevato che “in ordine alla contestazione ine- rente il versamento della somma pari ad € 142,860,00 al IG Parte_8 giova evidenziare: la predetta somma sarebbe stata distratta nel 2012
[...] quanto ad € 132.864,00 e nel 2015 quanto ad € 10.000,00”, ha ritenuto 17 – in via assorbente sulla considerazione per cui dovrebbe “presumersi che gli importi siano stati riscossi a titolo di compenso di amministratore” – che
“di tale situazione non è fornita alcuna evidenza”.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2018, con riguardo alla Parte_2
“richiesta al sig a titolo di risarcimento (…) [del]la cifra complessiva T_ di €. 142.864,00 pretesamente distratta dall'amm.r a propri T_ [...]
ed, in particolare, €. 132.864,00 nel 2012 ed €. 10.000,00 nel Pt_9
2015”, ha dedotto che “di tale situazione non vi è alcuna evidenza docu- mentale, in quanto sia l'importo che l'imputazione risultano unicamente dall'atto di citazione notificato da controparte;
pertanto ci si riserva ogni più ampia difesa all'esito del riscontro documentale, essendo altresì trascorsi sei anni dal fatto contestato”.
Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto che – come dedotto dall'amministratore di diritto – non sia stata fornita alcuna prova del paga- mento, quale che ne sia il titolo, in favore di dell'importo Parte_2 complessivo di € 142.864,00. E nessuna ulteriore documentazione oltre i bilanci, sopra richiamati, è stata prodotta da parte attrice per provare tale credito (dedotto quale credito risarcitorio) nei confronti dell'amministratore unico della Parte_1
Al riguardo, l'odierna appellante deduce – come si è detto sopra – che “pro- prio dalle scritture contabili invocate dal Tribunale per escluderne la natura distrattiva, risulta pacificamente come credito nei confronti dell'ex ammini- stratore”. Di contro, nel bilancio relativo all'esercizio 2012 non solo non è specificamente indicato - anche solo nella nota integrativa - il finanziamento per € 132.864,00 e in quello relativo all'anno 2015 quello per € 10.000,00, ma anzi l'ammontare complessivo dei crediti verso “altri” (diversi da “Società controllanti”) risulta essere inferiore rispetto all'importo del finanziamento effettuato nei confronti di Parte_2
Non può non rilevarsi, poi, come la stessa società attrice, pur allegando – come risulta anche dalla motivazione della sentenza di primo grado sopra riportata – che il finanziamento effettuato in favore di è stato Parte_2 indicato, dall'accertamento effettuato dallo “ ” (Mattei – Bonanni e CP_9
Associati – Studio Commerciale e Tributario) e sulla base del quale è stato
18 redatto l'atto introduttivo, nella misura di € 140.764,00 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio – pagg. 13 e 16), poi ha allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, che “Fra le attività di finanziamento sopra contestate risultano importi erogati alla società in fa- vore dell'ex amministratore per complessivi Euro Parte_2
142.864,00 di cui Euro 132.864,00 versati nel corso del 2012 ed Euro 10.000,00 nel corso del 2015 (…)” (così comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado – pag. 11).
4. Con quello che costituisce un terzo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado laddove, con riguardo ai pagamenti effettuati alla DMN
s.r.l. per complessivi € 165.182,00 con causale “consulenze in ambito com- merciale, organizzativo, amministrativo e informatico”, ha ritenuto che siano stati effettuati dall'organo gestorio per consulenza “contabile” sebbene detta società avesse quale oggetto sociale la “prestazione di assistenza tecnica nel settore informatico”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Con riguardo a tale pagamento il Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa ha ritenuto che “si verte in ambito di fatture di pagamento per consulenza contabile svolta su incarico dell'organo gestorio, volta a soddisfare interessi di natura contabile, fiscale, laboristica della so- cietà attrice (difettando riscontri che le predette incombenze siano state svolte per finalità esulanti da quelle inerenti [al]l'oggetto sociale)”.
Con riguardo alle somme corrisposte alla DMN s.r.l., tuttavia, non si deve valutare l'idoneità di tali pagamenti a configurare atti di mala gestio in rela- zione alla pertinenza con l'oggetto sociale della come mo- Parte_1 stra di ritenere - non condivisibilmente - il giudice di prime cure. Qello che l'odierna parte appellante ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado e deduce nel censurare la decisione del Tribunale di Roma è, piuttosto, che tali pagamenti dovrebbero essere valutati come distrattivi in quanto sa- rebbero stati effettuati in favore della DMN s.r.l. per asserite attività di con- sulenza delle quali non si rinverrebbe traccia nella documentazione azien- dale.
4.2. Ciò chiarito, a sostegno del proprio assunto l'odierna parte appellante ha allegato e documentato come la società in questione, sulla scorta delle
19 risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la locale Camera di Com- mercio, risultasse “attiva” solo dal 3.9.2013, momento successivo a quello per il quale si richiede il pagamento di parte dell'attività asseritamente pre- stata in favore della (v. doc. n. 36 fascicolo di parte appel- Parte_1 lante - primo grado di giudizio); e che tale società, che nell'oggetto sociale indica lo svolgimento, quale attività prevalente, di “prestazioni di assistenza tecnica in ambito informatico”, fosse priva di dipendenti e non avesse depo- sitato alcun bilancio sino al 2016, tanto che risulta avere depositato tutti insieme i bilanci a seguito delle contestazioni mosse dalla Parte_1
(v. doc. n. 35 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). E de- duce che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto inferire da tali circostanze - unitamente a quella per cui “in data 5 giugno 2016, la IG.ra abbia provveduto a modificare le poste contabili relative alla fattura Pt_4
n. 5/2015 di DMN accedendo al sistema informatico e di contabilità azien- dale successivamente al suo allontanamento” - come i pagamenti dei paga- menti in favore della DMN s.r.l. “per asserite attività di consulenza delle quali non si rinviene traccia nella documentazione aziendale”, e quindi – in buona sostanza – come i pagamento per tali attività di consulenza sarebbero stati effettuati senza che per le stesse fossero state emesse fatture.
L'assunto di secondo cui i pagamenti sono stati effettuati a Parte_2 fronte di fatture emesse dalla DMN s.r.l., trova però conferma proprio in quanto allegato dalla stessa parte appellante a sostegno di una condotta dell'amministratore contraria ai propri doveri, e segnatamente laddove de- duce che “lo screenshot del programma di contabilità aziendale 'Mago' mo- stra come, in data 5 giugno 2016, la IG.r abbia provveduto a mo- Pt_4 dificare le poste contabili relative alla fattura n. 5/2015 di DMN accedendo al sistema informatico e di contabilità aziendale successivamente al suo al- lontanamento (come confermato dalla perizia informatico-forense richiesta dalla Società attrice doc. 38 atto fascicolo primo grado)”.
In altri termini, è la stessa odierna appellante ad allegare che vi erano delle fatture emesse dalla società in questione, senza che possa assumere rile- vanza, nel presente giudizio (e, quindi, al fine di ritenere la responsabilità dell'amministratore di diritto), che le stesse non potessero essere regolar- mente emesse in ragione dell'inoperatività della società fino al 2016. Non è allora possibile affermare – come fa parte appellante – che delle attività di 20 consulenza espletate dalla DMN s.r.l. “non si rinviene traccia nella documen- tazione aziendale”. Anzi, vi è in atti prova del contrario, avendo peraltro la stessa allegato l'esistenza di documentazione contabile re- Parte_1 lativa alle attività pagare a tale società.
Ed è appena il caso di rilevare come l'odierna appellante non abbia allegato che l'attività di consulenza in questione non sia mai stata espletata, conse- guentemente non incombendo dunque su l'onere di provare Parte_2 di avere effettuato i pagamenti a fronte di prestazione effettivamente esple- tate. Avendo la società imputato all'amministratore pagamenti effettuati in mancanza di documentazione contabile degli stessi, deducendo come la stessa non si sarebbe peraltro potuta emettere per essere la società inattiva quanto è stata effettuata l'attività di consulenza, sull'odierno appellato gra- vava soltanto l'onere di provare che i pagamenti in questione sono stati ef- fettuati a fronte di emissione di fattura, circostanza che è stata invero allegata e documentata dalla stessa nel giudizio di primo grado. Parte_1
5. Il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di appello assorbi- rebbe, invero, l'esame del quarto, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere escluso che e siano stati am- Parte_3 Parte_4 ministratori di fatto della “dal 2012 al 3 giugno 2016”. In Parte_1 particolare, parte appellante deduce che il giudice di primo grado ha escluso l'amministrazione di fatto da parte dei due convenuti suddetti sulla scorta di presunzioni, e tuttavia avrebbe erroneamente valutato gli elementi di fatto a sua disposizione in quanto risultanti dalla copiosa documentazione deposi- tata da parte attrice.
La società appellante, però, chiede non soltanto la condanna di CP_10
e in solido con ma anche l'accertamento
[...] Parte_4 Parte_2 della qualità in capo agli stessi di amministratori di fatto, seppure questa sia
– con tutta evidenza – funzionale alla domanda risarcitoria proposta. Al fine di evitare la deduzione, in sede di impugnazione, di un vizio di omessa pro- nuncia da parte di questo giudicante, si ritiene di dover esaminare nel merito anche detto quarto motivo di appello e questo non merita accoglimento.
5.1. Parte appellante deduce, in primo luogo, come sarebbe lo stesso Tribu- nale di Roma a configurare un'amministrazione “nei fatti” da parte di Parte_3
e allorquando afferma che “è emerso che nel periodo
[...] Parte_4
21 di amministrazione di diritto del IG questi non ha abdicato ai pro- T_ pri poteri, ma nell'esercizio degli stessi si è avvalso dello svolgimento di attività di natura apicale delegate ai IGg.ri e (con modalità Pt_4 Pt_3 formali o per mera acquiescenza)”.
È vero che – come deduce la e diversamente da come Parte_1 mostra di ritenere il giudice di primo grado – “al fine di configurare un'am- ministrazione di fatto non è necessario che vi sia una abdicazione (formale o sostanziale) dei propri poteri da parte dell'organo di diritto”. Conseguente- mente, sarà responsabile per il suo operato non soltanto l'amministratore formalmente nominato, ma anche, in solido con questi, chi esercita di fatto funzioni di amministrazione nella società senza essere stato investito da una formale deliberazione, sulla base della legge o dello statuto.
Non è allora possibile ritenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che debba escludersi la dedotta veste di amministratori di fatto in capo a Parte_3
e i quanto l'amministratore di diritto “non ha abdicato
[...] Parte_4 ai propri poteri, ma nell'esercizio degli stessi si è avvalso dello svolgimento di attività di natura apicale delegate ai IGg.r (con modalità Pt_4 Pt_3 formali o per mera acquiescenza)”.
5.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continua- tivo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, 'significatività' e 'continuità' non comportano necessariamente l'esercizio di 'tutti' i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 , Rv. 256534 – 01; Sez. 5, Per_5
n. 43388 del 17/10/2005 Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del Per_6
14/04/2003 Rv. 224948 – 01). È stato al riguardo precisato che, ai Per_7 fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore 'di fatto', è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produt- tiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (…)
22 (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.)” (così Cass. pen., Sez. III, 9.2.2023, n. 5577).
In particolare, le caratteristiche definite dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto sono: i) autonomia decisionale e poteri di controllo;
ii) programmazione e adozione di decisioni che investano globalmente la società e il futuro della stessa;
iii) individuazione come organo direzionale e gestionale anche da parte dei sog- getti terzi rispetto alla compagine sociale;
iv) esercizio in concreto e nel con- tinuo di funzioni quali il controllo della gestione sotto il profilo contabile e amministrativo, la formulazione di programmi e l'emanazione di direttive. E si è anche chiarito come tali caratteristiche non debbano essere tutte com- presenti perché si possa ritenere che si è in presenza di un amministratore di fatto.
La prova di tale veste in capo a un soggetto, dunque, si raggiunge mediante l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale sog- getto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali – per esempio – i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, con- trattuale o disciplinare, senza che sia necessario provare l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società. La giurisprudenza ha altresì precisato che un soggetto deve ritenersi responsabile in qualità di ammini- stratore di fatto anche se svolga funzioni gestorie senza il requisito della sistematicità, qualora lo stesso compia atti di gestione da soli sufficiente- mente significativi, ovvero di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da potersi giustificare soltanto in virtù di un effettivo inserimento nella ge- stione.
L'onere della prova degli elementi costitutivi della dedotta qualità di ammi- nistratori di fatto incombeva in capo alla società attrice, la quale non può dunque dedurre che, con riguardo alla “contestata” veste di amministratori di fatto, “i IG.r e non hanno fornito alcuna prova limitandosi Pt_3 Pt_4
a sollevare delle mere contestazioni di quanto dedotto dalla scrivente difesa,
23 e omettendo di dimostrare e provare altri fatti idonei a far venire meno la partecipazione dei convenuti all'amministrazione sociale”.
5.3. Ciò opportunamente premesso, nel caso in esame non è possibile rite- nere che anche soggetti terzi individuassero e Parte_3 Parte_4 come l'organo direzionale e gestionale, e segnatamente non è possibile af- fermare che l'odierna appellante ha provato come tali fossero ritenuti dalle banche con cui la intratteneva rapporti di correntezza. Parte_1
La società appellante afferma di avere provato che soprattutto Pt_3
era punto di riferimento per le banche”, deducendo come questo “si può
[...] facilmente appurare dalla mail del 21 luglio 2014 con cui il IG.
[...]
Gestore Imprese della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, chie- CP_11 deva a : '[…] Hai affrontato il tema di una necessaria ricapita- Parte_3 lizzazione dell'azienda […]? Inoltre, perché non gli fai sistemare o chiudere i c/c cointestato ai garanti che mi risulta la segnalazione anche su […]' (cfr. doc 54 fascicolo di primo grado)”. In verità, dal tenore della mail richia- mata da parte appellante, e appena riportata, emerge semmai come anche il funzionario della Banca fosse pienamente consapevole che Parte_3 non avesse alcun potere decisionale nell'ambito della società appellante, in particolare quello proprio dell'organo gestorio, ma che venisse sollecitato a far assumere le scelte decisionali alla società ed ai suoi organi, e non senz'al- tro ad assumerle in proprio.
La circostanza per cui e richiedessero chiari- Parte_3 Parte_4 menti alle banche in relazione a “incassi e storni di fatture” (v. doc. n. 7 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), poi, è del tutto in linea - ed anzi conferma - il loro ruolo di consulenti contabili della società, così come questo spiega anche la disponibilità da parte degli stessi delle chiavette di accesso ai conti correnti della società (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Ruolo che gli stessi avevano pacificamente, essendo stata la stessa ad allegare tale cir- Parte_1 costanza nell'introdurre il giudizio di primo grado (come si è detto sopra).
Anche il riportato scambio di mail tra e con Parte_3 Parte_2 cui il primo ha “invit[at]o [il secondo] per i prossimi tre mesi a fare un uso leggero delle carte di credito”, in quanto “Questo mese RE mi ha chia- mato per coprire più di 7000€ non avendo sul conto i soldi!” (v. doc. n. 10
24 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) prova soltanto come si occupasse della contabilità e dei rapporti con le ban- Parte_3 che. Non si tratta di direttive impartite a dipendenti, o addirittura all'ammi- nistratore “di diritto” della società, quanto piuttosto di un'indicazione di quale dovesse essere la condotta in relazione alla situazione contabile della società, peraltro rivolta - appunto - come un invito. Circostanza che prova semmai come tale appellato non avesse alcuna funzione decisionale, e quindi non potesse imporre alcunché, ma solo evidenziare l'assenza di liquidità e le richieste da parte della di provvedere alla copertura dello scoperto di CP_12 conto, e questo proprio in quanto preposto alla contabilità della società sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale, pacificamente in essere con la Controparte_13
. Del resto, è la stessa società odierna appellante ad allegare come Raf-
[...] faele e disponessero pagamenti per conto della so- Pt_3 Parte_4 cietà, e ciò in quanto incaricati della gestione della contabilità della società, senza tuttavia alcun potere di assumere impegni di spesa per la società.
Conseguentemente, non assumono alcuna valenza indiziaria delle veste di amministratori di fatto da parte di questi: (i) la mail del 1°.12.2015, con la quale l'allora amministratore della società, ha richiesto loro Parte_2 notizie in merito allo stato dei pagamenti a lui spettanti (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); (ii) la mail del
1°.12.2015, con cui ha indicato alla moglie Parte_3 Parte_4 che vi erano “Da pagare 58k per sistemare le situazioni ancora appese” (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); iii) la mail del 2.12.2014, con cui ha chiesto alla moglie Parte_3 Pt_4 di “girare almeno 27k con giroconto immediato da RE su Om-
[...] nia ADV. Saldare poi quanto resta per uno stipendio di CP_14 Per_8
s S saldare la fattura di deservire [sic] (v. doc.
[...] CP_15 CP_16
n. 56 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
In particolare, con riguardo a tale ultima mail, non è possibile affermare – come fa l'odierna appellante – che “se ne deduce da un lato il potere d Pt_3 di ordinare pagamenti e, dall'altro, quello di di eseguirli”. Piuttosto, Pt_4 da tale messaggio di posta elettronica si evince, appunto, come CP_10
avesse una funzione di consulenza contabile e, quindi, segnalasse a colei
[...]
25 che era materialmente incaricata di effettuare i pagamenti, vale a dire Pt_4 quali fossero le posizioni contabili ancora “scoperte”.
[...]
5.5. Parimenti, del tutto coerente con l'incarico di consulenti della società, e segnatamente con l'incarico di gestione del personale, sono sia la mail del 21.10.2013, con la quale ha chiesto all'ufficio del personale Parte_3 della “ogniqualvolta ci sono modifiche sul personale (ag- Parte_1 giunte e/o defezioni) mandami contratti e/o chiusure” (v. doc. n. 9 del fasci- colo di parte appellante - primo grado di giudizio); sia la mail del 25.1.2013, con cui ha chiesto a conto del pagamento di Parte_10 Parte_3 una fattura (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Anzi, proprio quest'ultima mail è particolarmente significativa ed evidenzia come i dipendenti della società non ritenessero che Parte_3 avesse un ruolo gestorio, facendo anzi chiaramente riferimento a terzi come i vertici sociali impermeabili economicamente ai problemi di liquidità della società, che ridondavano ai danni dei collaboratori della stessa (“mentre io mi riduco lo stipendio altri continuano a prenderlo intero e mi sento pure dire che qualcuno ha finito i soldi (…) i NOSTRI soldi!!!!!!!”).
Inoltre, anche lo scambio di mail del 28-29.8.2013 tra e Parte_4
in merito a una dipendente, per la quale si sono riservati di Parte_3 valutare un “richiamo ufficiale” (v. doc. n. 58 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio), non può essere ritenuto un indice di autonomia decisionale dei due o dell'esercizio di poteri di controllo, che devono riguar- dare la gestione sociale. Piuttosto, è la concreta espressione dell'espleta- mento dell'attività di consulenza anche con riguardo alla gestione del perso- nale, che la stessa parte appellante deduce essere stata “delegata” a tali due odierni appellati nell'ambito del rapporto di consulenza intrattenuto dagli stessi con la società.
Al riguardo, particolarmente significativa – ma in senso opposto rispetto a quello prospettato da parte appellante – risulta essere la mail del 25.2.2015, con la quale l'amministratore di diritto, contesta a Parte_2 Parte_3
e la decisione (non realizzata) di assumere una nuova
[...] Parte_4 risorsa. Nella stessa si legge: “voi siete a conoscenza di questa richiesta (de- menziale), visto che avevo detto e avevamo stabilito che il personale rispon- deva a me, mi fa piacere notare che le assunzioni le decidono Persona_9
26 e . Vorrei sapere chi lo ha deciso e come mai io non ne so Pt_4 Pt_4 niente, non so quali sono gli accordi per le coperture” (v. doc. n. 80 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
La mail in questione prova come l'amministratore unico della società si fosse meravigliato di una decisione concernente l'assunzione di personale e, quindi, in buona sostanza non riconosca alcun ruolo decisionale o gestorio in capo a ma anzi rivendichi il proprio (anche) con riguardo Parte_4 alla decisione di assumere personale. Questo colloca chiaramente, ed esclu- sivamente, nell'ambito dell'attività di consulenza del personale l'attività svolta da e e documentata dal suddetto mes- Parte_3 Parte_4 saggio di posta elettronica, come anche da tutti gli altri prodotti e che – secondo parte appellante – avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a ritenere tali due convenuti amministratori di fatto della Parte_1
“dal 2012 al 3 giugno 2016”.
[...]
Non è allora possibile affermare – come fa l'appellante – che quest'ultima curasse “l'organigramma aziendale” (v. doc. n. 71 del fascicolo di parte ap- pellante - primo grado di giudizio), nel senso che fosse a Parte_4 decidere le politiche di assunzione della società. Anzi, proprio la mail richia- mata da parte appellante evidenzia come la avesse optato Parte_1 per l'esternalizzazione della gestione del personale, che nella specie era ap- punto curata da Questa, nella veste di consulente e non Parte_4 quale amministratore di fatto della società, “gestiva il personale e le fattura- zioni” (v. doc. n. 72 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudi- zio) e si occupava del pagamento degli stipendi (v. doc. n. 73 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
5.6. Anche la gestione del contenzioso non implica, di necessità e di per sé, la qualifica di amministratore di fatto della società.
Peraltro, la mail richiamata dalla nel proporre appello Parte_1 esclude – a ben considerare – un potere decisionale, in ordine all'individua- zione dei legali della società e della stessa strategia legale, di , Parte_3
e quindi una gestione del contenzioso da parte dello stesso.
In particolare, la mail del 17.10.2012 inviata da all'avv. Dino Parte_3
Costanza – “Ciao Dino, ti inoltro questa mail perché so che posso contare sulla tua serietà, professionalità e aiuto. […]. Devo dare ancora 150 K a
27 questa azienda entro fino ottobre, ma non mi fido delle continue modifiche che l'avvocato nostro concorda con il loro avvocato […]. Se tu ci puoi dare una mano te ne sarei grato […]” (v. doc. n. 11 e doc. n. 61 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) – deve essere letta proprio in ragione della funzione di consulenti e incaricati della contabilità della società rivestita dagli stessi. Nell'espletamento di tale attività e Parte_3 Pt_4 hanno inteso avvalersi di un professionista di loro fiducia al fine di
[...] verificare le ricadute sotto il profilo della contabilità, e segnatamente del pagamento (da effettuare entro fine ottobre), concordate dal legale della
– che, con tutta evidenza, non “rispondeva” a (o, se si Parte_1 preferisce, che non si relazionava con) tali due odierni appellati – e l'avvocato della creditrice.
Neanche costituisce prova che fosse amministratore di fatto Parte_3 della società la mail del 22.2.2013, con cui e Parte_10 CP_17
gli hanno rappresentato le svariate difficoltà aziendali e lo hanno invitato
[...]
a “fare qualcosa perché se non cambia [ si mette contro tutta Parte_2
l'azienda” (v. doc. n. 63 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Ancora una volta, a viene sollecitata non una deci- Parte_3 sione propria, che dunque – è assolutamente evidente – questi non aveva il potere di assumere, ma piuttosto di intervenire presso chi avesse tale potere, vale a dire l'amministratore di diritto della società.
5.7. Ancora, la documentazione richiamata da parte appellante non prova che rivestisse un ruolo di programmazione e adozione di de- Parte_3 cisioni che investissero globalmente la società e il futuro della stessa.
In particolare, tale ruolo non può ritenersi provato dalla mail del 31.10.2012
(inviata al socio e all'amministratore e socio , Controparte_3 Parte_2 in cui comunica che “Per la prossima settimana vorrei fare il Parte_3 punto della situazione con una riunione per analizzare insieme i punti da ottimizzare, con tagli e/o investimenti seri, tempi di realizzazione delle cose messe in cantiere, budget preventivi e consuntivi” (v. doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); sia dalla mail del 28.11.2012, con cui ha proposto di fissare una riunione e “l'ordine del Parte_3 giorno che propongo è come al solito il taglio dei costi superflui e la ridu- zione delle spese il più possibile e principalmente organizzazione,
28 organizzazione, organizzazione. Io ho delle proposte da discutere, spero ce ne siano tante” (v. doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Anzi, dal testo di tali mail risulta come tale convenuto (e odierno appellato) proponesse, e quindi suggerisse all'amministratore unico e al so- cio, quale dovesse essere l'o.d.g., e non che senz'altro indicasse a questi quali dovessero essere gli argomenti da trattare durante la riunione da indire.
Infine, anche la mail del 16.1.2013, con cui ha convocato una Parte_3 riunione specificando le linee guida aziendali per il nuovo anno lavorativo:
“budget 2013, ordini in tasca, ordini che hanno una percentuale alta di ac- quisizione, piano di rientro dei debiti, investimenti con relativo importo messo a disposizione, chiusura aziende palle al piede, creazione di gestione e organizzazione aziendale” (v. doc. n. 59 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); e quella del 17.7.2015, con la quale l'allora ammi- nistratore unico, ha inoltrato a la proposta Parte_2 Parte_3 del nuovo oggetto sociale della (v. doc. n. 80 del fascicolo Parte_1 di parte appellante - primo grado di giudizio), sono del tutto coerenti con il ruolo di consulente per la gestione pacificamente rivestita da quest'ultimo.
Neanche è possibile affermare che “promette[sse] pagamenti Parte_3 impegnando la società attrice (cfr. doc. 69 fascicolo primo grado)”. Infatti, dall'esame della documentazione emerge come, semmai, lo stesso “promet- tesse” – anche al fine di tacitare i creditori – pagamenti non effettuati dalla società, a seguito di impegni assunti non dallo stesso per conto di questa. Si deve ritenere, allora, che ciò facesse nella sua veste di gestore della con- tabilità e di incaricato di provvedere ai pagamenti. Compito non agevole in un'evidente e protratta situazione di carenza di liquidità e, probabilmente, anche di difficoltà finanziaria.
Per la stessa ragione, e quindi sempre nella veste di consulente contabile della tale convenuto manteneva i rapporti con la società Parte_1 proprietaria dell'immobile sede dell'azienda, “negoziando ingenti piani di rientro dei canoni non pagati” (v. doc. n. 66 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio) e il rinnovo dei relativi contratti (v. doc. n. 67 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). E, del pari, negoziava piani di rientro relativi a debiti sociali diversi da quelli nascenti dai rapporti
29 di locazione, come emerge dalla mail del 3.12.2012 (v. doc. n. 76 del fasci- colo di parte appellante - primo grado di giudizio).
6. Il rigetto del quarto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che e ri- Parte_3 Parte_4 vestissero la qualità di amministratori, assorbe l'esame delle questioni ripro- poste ex art. 346 c.p.c. – erroneamente quale autonomo motivo di appello – in ordine alla sussistenza della responsabilità degli stessi per condotte di mala gestio, anche in solido ai sensi dell'art. 2476 co. 1 c.c. con l'ammini- stratore “di diritto” Parte_2
Inoltre, non merita accoglimento la censura svolta con riguardo al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
È la stessa parte appellante a dedurre che “le complessive emergenze in atti costituissero già di per sé una valida base documentale sulla quale poter procedere per l'accoglimento dell'azione promossa”, e quindi – in buona so- stanza – l'irrilevanza della prova costituenda per la quale pure ha istato nel giudizio di primo grado.
Soprattutto, la Reason That non dice in quale modo le “istanze istruttorie tutte come formulate con la memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2, compresa la CTU tecnico contabile” proverebbero i propri assunti, e invero anche quali. Solo per tale ragione la censura in questione non può trovare accoglimento.
7. Deve essere rigettata la domanda di condanna della società appellante al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da e nel costituirsi nel presente Parte_3 Parte_4 grado di giudizio.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798;
Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383).
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento 30 dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in con- seguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risul- tino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 6119/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 20.4.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
31 rigetta l'appello proposto dalla Controparte_18
avverso la sentenza n. 6119/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 20.4.2022; condanna la a pa- Parte_1 gare a le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_2
€ 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la pa- Parte_1 Parte_11
a e in solido tra loro, le spese del presente Pt_12 Parte_3 Parte_4 grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto del presente giudizio, indicando il seguente: 181003.
Roma, 21.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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