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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 539/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore , con l'Avv. Nicola Giuseppe Alfarano;
Controparte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F.: ), in persona del legale rappresentante AR P.IVA_2
p.t. con l'Avv. Massimo Mazzi;
CP_3
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 868/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 11/08/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto appello, annullare e riformare integralmente limitatamente ai capi nn. 1), 2, e 3) l'impugnata Sentenza n. 868/2022 pubblicata dal Giudice del Tribunale di Arezzo in data il 12/08/2022, ad oggi non notificata, resa tra e a definizione del procedimento AR Controparte_1 recante il n. 880/2018 del Ruolo Generale;
e, per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata ed accogliere integralmente la domanda riconvenzionale così come proposta dalla con condanna della al pagamento, in Controparte_1 AR pagina 1 di 19 favore dell'odierna appellante, della di euro 10.714,40= oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalle scadenze al saldo.
Per effetto di quanto sopra respingersi l'appello incidentale ex adverso proposto comprese le conclusioni in via istruttoria poiché tutte infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di primo e di secondo grado”.
Per la parte appellata – appellante incidentale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) respingere l'appello interposto dalla , notificato in Controparte_1 data 28 febbraio 2023, in quanto palesemente in er le spiegate ragioni e, per l'effetto, confermare – “a latere” quanto al successivo punto n. 2 e 3 - la impugnata Sentenza N. 868 /2022 ( R.G. 880/2018 ), pubblicata in data 12 agosto 2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Arezzo, Sez. 1^, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Faltoni;
2) In accoglimento dell'interposto appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di prime cure “in parte qua”, “Accertati e dichiarati i vizi ed i difetti presenti nei manufatti forniti dalla società relativamente alla fattura n. 50 del 06 Controparte_1 marzo 2017 avente ad oggetto la fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture diretti all'allestimento della boutique “BALLY GL ACCESSORIES – Galleries Lafayette – 40, Boulevard Haussmann – 75009, Paris”, dichiarare la risoluzione del contratto od in subordine la riduzione del prezzo, dichiarando non dovuta la somma di € 4.151,14 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) condannare l'appellata,
, alle spese e compensi di lite del giudizio di primo grado Controparte_1 relativi alle fasi processuali successive alla formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La con atto di citazione notificato il 2.3.2018, ha convenuto AR in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la deducendo: a) il grave Controparte_1 inadempimento della società convenuta con riferimento alla fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture, oggetto della fattura n. 50 del 6.3.2017 dell'importo di €
4.151,17, per tardività della consegna dei prodotti e per vizi/difformità degli stessi rispetto a quanto oggetto di ordine, con conseguente domanda di risoluzione del contratto o in subordine riduzione del prezzo e condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €
7.000,00 per la nota di credito che essa attrice aveva dovuto emettere a favore della committente finale degli arredi stante il rifiuto della fornitura da parte di questa, CP_4
e in € 4.200,00 + IVA per i costi sostenuti dalla per l'invio di una squadra AR di operai a Parigi (luogo di destinazione finale della merce) per lo smontaggio dei prodotti forniti dalla ed il montaggio di quelli nuovi acquisiti in autonomia da CP_1 CP_5 presso altro fornitore;
b) il diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per i beni oggetto della fattura n. 45 del 28.2.2017 emessa dalla dell'importo totale di € CP_1
5.308,95 e pagata dalla solo per € 2.656,06, tenuto conto dei prezzi delle AR pagina 2 di 19 mensole concordati tra le parti (ovvero dei reali prezzi di mercato di queste) e non di quelli, maggiori, unilateralmente applicati dalla convenuta;
c) infine, quanto ad ulteriore fattura emessa dalla n. 170 del 31.07.2017 di € 3.907,17, relativa a fornitura di pannelli di CP_1 rivestimento di un bancone in acciaio inox destinati ad altro cantiere, sito in Roma, la sussistenza di vizi nei prodotti forniti, con conseguente diritto di essa attrice ad una riduzione del prezzo di vendita ed al risarcimento dei danni consistenti nei costi sostenuti per la sostituzione dei pannelli difettosi con altri sempre forniti dalla convenuta ma rivelatisi ugualmente inidonei.
2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree (ovvero in subordine la limitazione della condanna al pagamento in favore dell'attrice di “quella somma che verrà stabilita all'esito del giudizio nei limiti del giusto e del provato”, da compensare, comunque, con le proprie ragioni di credito) nonché, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento del saldo residuo delle tre fatture AR menzionate in citazione, pari in totale ad € 10.714,40.
3. La causa, dopo l'esperimento (con esito negativo) della procedura di negoziazione assistita e la mancata accettazione, da parte della convenuta, di una proposta conciliativa formulata dal giudice (prevedente il pagamento da parte dell'attrice dell'importo € 3.000,00 con compensazione integrale delle spese di lite), è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste dall'attrice. Quindi il Tribunale, con sentenza n. 868/2022 dell'11.8.2022, definendo il giudizio, ha così disposto:
“
1. Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice Controparte_1 [...] la somma di € 9.531,54 a titolo di risarcimento dei danni;
AR
2. Dichiara che è creditrice nei confronti di di € Controparte_1 AR
9.609,57;
3. dichiara compensate le reciproche pretese creditorie fino alla somma corrispondente;
4. compensa le spese di lite”.
4. la ha proposto appello sostenendo quanto segue: Controparte_1
1) rispetto all'accoglimento della domanda attorea riferita alla fattura n. 50/2017, il
Tribunale aveva posto a base del proprio convincimento alcuni documenti prodotti dall'attrice e la testimonianza resa da socia nonché dipendente della medesima Testimone_1
pagina 3 di 19 società, inidonei a dar prova dell'asserito ritardo nell'esecuzione della prestazione;
analogamente aveva ricavato conferma della tempestività della denuncia dei vizi dalla deposizione della benché questa fosse priva di riferimenti temporali;
sicché l'attrice, ES al contrario, avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dal diritto di far valere i difetti ex art. 1495 c.c.; ancora, “ai fini della inammissibilità dell'eccezione nel presunto ritardo nella consegna della merce” (pag. 9 appello), avrebbero dovuto valutarsi la richiesta di modifiche al TA/cinture e la trasmissione della tavola finale di questo avvenute, da parte dell'attrice, nelle date del 17.1.2017 e del 9.2.2017; il giudice di prime cure aveva altresì errato nel ritenere provati i difetti lamentati, attribuendo rilievo ad altri documenti prodotti dall'attrice e sempre alla testimonianza della benché tale deposizione fosse generica ES ed i documenti fossero inidonei a rappresentare l'esistenza dei vizi;
infine, in merito alla quantificazione dei danni, il Tribunale aveva recepito acriticamente le richieste risarcitorie avanzate dalla senza considerare che nessuna prova dei danni era stata AR offerta, nemmeno giustificandosi, perciò, il ricorso al criterio equitativo utilizzato per la relativa liquidazione;
2) riguardo all'accoglimento della domanda attorea riferita alla fattura n. 45/2017, il giudice di primo grado aveva omesso di valutare “che, in relazione alla predetta fattura, così come contestato ed eccepito, la prima contestazione ad opera della era stata AR
“formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificata nel marzo 2018, e quindi ad oltre un anno dalla fornitura controversa. Pertanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per dichiarare maturata la decadenza dal diritto”; inoltre il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la aveva “accettato la AR merce dopo aver avuto i necessari chiarimenti da parte della circa la variazione del CP_1 prezzo” e che il pagamento di un “acconto” sulla fattura, pari al 50% della stessa, avvenuto in data 30.4.2017, costituiva “fatto concludente e prova…dell'accettazione da parte della
[...]
del prezzo di euro 57,00 per ogni mensola”; Pt_1
3) infine, circa l'accoglimento della domanda attorea relativa alla fattura n. 170/2017, il
Tribunale aveva ritenuto provata la domanda sulla base di dichiarazioni rese dai testi e dalle quali, viceversa, non poteva ricavarsi alcun Testimone_1 Testimone_2 elemento, tanto in ordine alla tempestiva denuncia quanto in ordine alla sussistenza dei difetti;
inoltre anche in questo caso il danno era stato liquidato in via equitativa senza che fosse stata data prova dell'esistenza stessa di esso;
pagina 4 di 19 4) alla luce dei motivi d'appello la sentenza avrebbe dovuto essere riformata anche in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla F.lli Gori s.r.l., con l'accoglimento integrale, anziché parziale, della stessa.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata secondo le conclusioni in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio AR chiedendo il rigetto dell'appello principale, per manifesta infondatezza delle censure mosse, e spiegando appello incidentale per la riforma della decisione: a) nella parte relativa alla
“mancata statuizione od omessa motivazione sulla domanda di risoluzione contrattuale o riduzione di prezzo” avanzata con riferimento alla fattura n. 50 del 6.3.2017, insistendo per l'accoglimento di tale domanda e, in conseguenza, per la reiezione di quella riconvenzionale proposta da b) nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese Controparte_1 di lite disposta dal Tribunale, siccome in contrasto con l'art. 91, comma 1, secondo periodo,
c.p.c., visto l'ingiustificato rifiuto, da parte della convenuta, della proposta conciliativa del giudice, in ragione del quale avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle CP_1 spese processuali successive alla formulazione della proposta (fase istruttoria e fase decisionale).
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale di è infondato e come tale deve Controparte_1 essere respinto.
7. Nessuno degli argomenti esposti con riferimento alla vicenda della fornitura oggetto della fattura n. 50 del 6.3.2017 merita condivisione.
7.1 In primis, sulla questione del ritardo, il convincimento del giudice si è giustamente formato con riguardo al contenuto dei documenti 3 e 4 allegati alla citazione e sulla base della conferma proveniente dalla teste Testimone_1
Gioverà ricordare che nell'atto introduttivo esponeva di avere AR commissionato a “la realizzazione di uno showcase con 2 cassetti ed un Controparte_1 TA/cinture con data di consegna tassativa martedì 28 febbraio 2017 (doc. 3
pagina 5 di 19 email del 27 gennaio 2017)” e che la consegna era viceversa avvenuta da parte della convenuta
“in data 06 marzo 2017”, con contestuale emissione della fattura n. 50; proseguiva affermando che la realizzazione dei prodotti “oltre a non essere avvenuta nel rispetto del termine di consegna previsto” non era risultata conforme alle indicazioni date e che, proprio
“stante il ritardo nella consegna ed il fatto che la realizzazione di nuovi prodotti avrebbe aggravato il ritardo” si era optato, nonostante l'immediata contestazione delle difformità, per
“l'invio con riserva di gradimento da parte del cliente finale”, su proposta della stessa CP_1
[...]
Tali assunti non sono stati contestati dalla convenuta in modo specifico, vale a dire con espressa negazione dei singoli fatti narrati.
Al contrario, in specie sull'aspetto del ritardo nella consegna dei prodotti la convenuta
(salvo sostenere la genericità del rilievo, che invece generico non era) è rimasta del tutto silente, omettendo di contestare tanto la pattuizione del termine indicato quanto il fatto dell'avvenuta consegna della merce solo in data 6.3.2017.
La documentazione prodotta (anch'essa non fatta oggetto di alcuna contestazione in primo grado da parte della risulta del resto probante su tali aspetti, CP_1 contrariamente a quanto assume l'appellante.
Il doc. 9 del fascicolo contiene il testo della e-mail di conferma AR
d'ordine inviata da quest'ultima in data 27.1.2017, in cui si legge chiaramente “data di consegna tassativa martedì 28 febbraio”. Sebbene il documento prodotto consista precisamente nell'inoltro della e-mail in questione allo tramite altra Controparte_6 comunicazione di posta elettronica, non si tratta, certamente, solo di una “mail “uso interno” alla , come sostenuto nell'atto di appello. AR
Ben può ritenersi che la necessità del rispetto di un preciso termine di consegna fosse legata alle tempistiche che doveva a sua volta a rispettare per AR
l'allestimento della boutique della propria committente finale. Non consta comunque che vi sia stata risposta negativa alla comunicazione da parte della sicché deve CP_1 concludersi che, con l'avvio all'esecuzione del contratto, la stessa abbia accettato il termine.
Il doc. 4, poi, consiste nella fattura n. 50 del 6.3.2017 emessa dalla CP_1 contenente il riferimento al d.d.t. n. 94 del 6.3.2017, che conferma l'avvenuta consegna dei prodotti solo in tale data.
pagina 6 di 19 Significativo è anche lo scambio di e-mail del 2 e del 4 agosto 2017 avvenuto tra CP_7
amministratore unico della e della
[...] Controparte_1 Testimone_1 [...]
(doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado), che giova qui sotto riportare AR per esteso perché, oltre a riguardare la questione della difformità dei prodotti, fa comprendere come in effetti si arrivò, data la ristrettezza dei tempi, a dover consegnare al cliente finale la merce così come realizzata, senza poter attendere oltre:
In questo contesto si pongono le dichiarazioni rese dalla stessa in sede Testimone_1 di esame testimoniale, che possono essere utilmente apprezzate proprio perché si legano alle risultanze dei citati documenti: “ricordo che i tempi di consegna non furono rispettati” e, in riposta al capitolo 7 (“VC venne concordato, con il signor di attendere il CP_7
pagina 7 di 19 giudizio del cliente finale, ”), “è vero. erano in ritardo con la consegna, ma CP_8 la data del montaggio andava rispettata assolutamente. Allora il ci disse di mandarli CP_1 al cliente per la verifica”.
Con l'appello la ha poi sostenuto che la doglianza relativa al ritardo avrebbe CP_1 dovuto essere respinta in considerazione delle ulteriori comunicazioni inviate dalla
[...]
nelle date del 17.1.2017 e del 9.2.2017. AR
Ma, quanto alla prima, trattasi semplicemente della richiesta di un duplice preventivo per il TA (per due alternative ipotesi di realizzazione dello stesso) antecedente alla conferma d'ordine; rispetto alla seconda, consistente nell'invio della “tavola approvata del TA”, con precisazione che “come da accordi con il meccanismo girevole ve CP_7 lo forniamo noi”, è d'obbligo osservare che da parte della convenuta, in primo grado, non vi è stato mai accenno all'impossibilità di rispettare il termine di consegna indicato proprio e a cagione di un tardivo invio della suddetta tavola, come pure non vi è stato mai accenno ad un'eventuale rimodulazione del termine di consegna dopo l'invio della suddetta e-mail; sicché
l'obiezione solo ora sollevata in sede di appello non può essere favorevolmente apprezzata.
7.2 Circa il tema della sussistenza dei vizi, non può mancarsi di rilevare (anche a tal proposito) l'estrema genericità delle difese della convenuta in primo grado, a fronte di quanto lamentato ex adverso.
In citazione è stato esposto: “In particolare, nella realizzazione del tavolo e del non sono stati rispettati i raggi di curvatura degli elementi in ottone Parte_2 ed in quest'ultimo il cilindro in alluminio è stato realizzato in alluminio verniciato grigio invece che in alluminio anodizzato. A ciò si aggiunga che nel TA/cinture i gancetti erano montati male e si staccavano (doc. 8 progetti;
8 bis foto tavolo e TA/cinture)” (pag. 3).
Rispetto a quanto asserito dall'attrice, la convenuta, anziché scendere nel dettaglio delle singole contestazioni, si è limitata ad affermare di avere realizzato i prodotti commissionati a regola d'arte, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che “le opere venivano regolarmente accettate, essendo state ritirate da un dipendente della che nulla rilevava della AR esistenza di vizi che, a dire di controparte, sarebbe prima facie evidenti” (pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado) e ad eccepire genericamente la mancata prova “della sussistenza dei vizi lamentati e della tempestività della doglianza” (pag. 4).
pagina 8 di 19 Ora, tuttavia, detto che non può confondersi il semplice ritiro della merce da parte del personale della come da d.d.t. prodotto, con l'accettazione della stessa, AR vieppiù a fronte di problematiche il cui rilievo postulava quantomeno un'osservazione attenta dei manufatti ed il raffronto con i disegni, deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto non risulta specificamente contestata la circostanza della fornitura del cilindro del in alluminio verniciato grigio anziché in alluminio anodizzato (come Parte_2 da richieste di preventivo della del 2.12.2016 e del 17.1.2017, prodotte sub AR all. 5 e 6 della citazione); né, a ben vedere, vi è stata replica specifica sul difetto relativo ai gancetti del (benché esso appaia di minor conto). Parte_2
Quanto poi al mancato rispetto dei raggi di curvatura degli elementi in ottone nella realizzazione del tavolo e del , la corrispondenza già sopra richiamata Parte_2 dimostra il riconoscimento della difformità, almeno relativamente al tavolo, da parte dell'amministratore della che vale, tra l'altro, pur in difetto di un'ammissione di CP_1 responsabilità in proposito, ad escludere l'onere della denuncia (cfr., per l'affermazione del principio anche rispetto al contratto d'opera, figura invocata dalla Cass. AR
4908/2015, 4925/2006, 4893/2003).
Si legge in particolare nella e-mail del 2.8.2017: “la differenza di raggiatura presente nelle curve del tavolo da noi fornito rispetto al disegno (con voi visionata presso ns sede prima della spedizione) è data dalla vs richiesta tassativa che lo stesso fosse realizzato di tubo anziché di pieno;
per la legge matematica della calandratura del tubo rispetto al suo diametro la curva non poteva venire diversa da così. A seguito della nostra consegna e della vs accettazione siamo rimasti in attesa del riscontro da parte del vs cliente”.
Dunque, l'amministratore della riconosceva la difformità dell'opera realizzata CP_1 rispetto al disegno, pur attribuendone la causa alla pretesa della di avere il AR tavolo realizzato in “tubo” anziché in “pieno”. Ma, anzitutto, è quantomeno opinabile che con le richieste di preventivo e i disegni di tubolari in ottone fosse stata espressa una richiesta in termini realmente tassativi in tal senso;
in secondo luogo, e comunque, come giustamente osservato in risposta nella e-mail del 4.8.2017 inviata dalla per conto di ES AR
, la secondo i propri obblighi di diligenza professionale, avrebbe dovuto
[...] CP_1 segnalare ex ante la problematica della “raggiatura” alla committente (non AR potendo pretendersi che quest'ultima, per il proprio ambito di competenza, fosse già a pagina 9 di 19 conoscenza della peculiare questione tecnica o legge matematica) proponendole soluzioni alternative e ricevendone le istruzioni.
Vale ancora sottolineare il carattere per nulla generico delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da sia per quanto riguarda l'esistenza delle difformità, sia Testimone_1 per ciò che concerne l'immediata denuncia delle stesse alla CP_1
In particolare, la teste non si è limitata a rendere le dichiarazioni riportate nell'atto di appello (ossia quelle in risposta al capitolo n. 4) ma ha confermato anche le specifiche circostanze riportate nel capitolo n. 5 (“D.R 5. VC nella realizzazione del tavolo e del TA/cinture, non erano stati rispettati i raggi di curvatura degli elementi in ottone
e nel TA/cinture, il cilindro in alluminio era stato realizzato in alluminio verniciato grigio anziché in alluminio anodizzato, come risulta dalle foto che Le vengono mostrate e contraddistinte dal n. 8 e 8 bis di cui al fascicolo di parte attrice”), così come ha confermato la circostanza riportata nel capitolo n. 6 (“D.R 6. VC tali difformità vennero contestate il giorno stesso dell'arrivo alla nella persona del signor Controparte_1 CP_7
) con una risposta chiara ed univoca: “Esatto, lo chiamammo subito. Ci ho parlato io
[...] personalmente. Notammo subito la differenza di colore dell'alluminio e del raggio di curvatura”.
Sempre in merito a quanto affermato nell'atto di appello, non può condividersi l'assunto per cui le fotografie prodotte dalla oltre a non evidenziare vizi o difetti, AR comproverebbero “che la società non solo ha accettato la merce, ma ha provveduto alla realizzazione del prodotto finale”. Dagli atti si comprende, infatti, come detto, che non vi fu mai vera e propria accettazione delle opere e che l'attrice si trovò semplicemente costretta, data la ristrettezza dei tempi che rendeva improcrastinabile la consegna degli arredi ad
[...]
ad utilizzare i componenti realizzati. CP_4
7.3 Altresì è stata data prova dei danni lamentati in correlazione con le problematiche della fornitura.
Oltre alla teste anche il teste (che nella documentazione in atti ES Tes_3 figura quale referente della società cliente di ha confermato che, a causa AR della non conformità del tavolo e del TA/cinture a quanto commissionato,
[...] respinse i prodotti, rivolgendosi ad altro fornitore per la loro realizzazione, e che CP_4 proprio per questo motivo, oltre che per i disagi ed i ritardi nella fornitura, essa addebitò alla la somma di € 7.000,00 (cifra corrispondente all'importo della nota di AR
pagina 10 di 19 credito emessa dall'attrice, sia pure con la causale di “sconto” sulla fornitura degli arredi, che comunque è compatibile con le evidenziate ragioni della decurtazione).
Le e-mail del 26.4.2017 e del 6.6.2017 inviate dal (doc. 25 e 21 Tes_3 AR fascicolo di parte attrice in primo grado) dimostrano che, in aggiunta allo storno della cifra di
€ 7.000,00 dall'importo complessivo del contratto con fu richiesto all'appellata di CP_4 provvedere alla sostituzione a Parigi delle strutture in ottone dello showcase realizzate dalla con quelle acquisite presso altro fornitore. CP_1
Dall'escussione di vari testi (la già citata il Testimone_1 Testimone_4 commercialista si è avuta conferma dell'effettuazione Controparte_9 CP_10 dell'intervento di sostituzione, delle persone impiegate (2), della durata del lavoro (2 giorni nel giugno 2017), del mezzo di trasporto utilizzato e dei costi a vario titolo sostenuti, rispetto ai quali è stata prodotta diversa documentazione in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice (doc. 26, 27 e 28).
Infine, risulta dalla corrispondenza prodotta che sia stata messa al Controparte_1 corrente dell'accaduto, ossia della richiesta di emissione di nota di credito avanzata dalla cliente della per i difetti riscontrati nell'arredo e dell'aggravio di costi AR dovuto alla necessità di sostituire l'articolo affrontando un nuovo viaggio a Parigi (cfr. e-mail del 17.7.2017 e successive).
7.4 Il Tribunale ha peraltro ritenuto di ridurre in via equitativa le somme da porre a carico della per le spese della trasferta a Parigi, con la motivazione per cui “di tali CP_1 spese…manca la prova che siano riferite solo al lavoro di smontaggio del mobile rifiutato dal committente, se è certo che un danno vi sia stato, è comunque difficile se non impossibile quantificarlo, per cui tali spese andranno liquidate equitativamente (Cass. 26051/2020) al
50% dei costi sostenuti, per un totale di 1.701,64 €”.
Premesso che non sono state mosse specifiche obiezioni rispetto alla ragione posta a base del ricorso al criterio equitativo, l'appellante non ha motivo di dolersi della liquidazione effettuata dal giudice, poiché, a fronte della prova della sicura esistenza di un danno economico per l'appellata legato alla necessità di effettuare il lavoro di sostituzione, oltretutto all'estero, il ricorso al suddetto criterio si è tradotto in una significativa attenuazione dell'onere risarcitorio.
7.5 Del tutto fuori luogo è poi il richiamo nell'atto di appello al principio sancito dall'art. 1227 c.c. “il quale impone al debitore di non aggravare il danno”, giacché – ferma l'erroneità pagina 11 di 19 dell'affermazione per cui “siccome la sostituzione avrebbe riguardato il solo porta cravatte, la somma oggetto di contestazione è limitata ad € 1.600,00”, in quanto al contrario, e come si è visto, le problematiche hanno riguardato l'intero oggetto della fornitura e quindi anche lo showcase – non si vede come l'appellata avrebbe potuto evitare i danni, trovandosi costretta a dover sopportare i costi di sostituzione del materiale non conforme, non accettato dalla propria cliente.
8. Il gravame si rivela infondato anche in ordine al tema del corrispettivo dovuto per la fornitura di mensole compresa nella fattura n. 45/2017.
8.1 In primis è inconferente osservare, come fa l'appellante, che “la prima contestazione ad opera della sarebbe stata “formulata con l'atto di citazione introduttivo del AR giudizio di primo grado, notificata nel marzo 2018, e quindi ad oltre un anno dalla fornitura controversa. Pertanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per dichiarare maturata la decadenza dal diritto” (pag. 18-19 appello). Al netto del fatto che la circostanza non è esatta
(vedasi la e-mail del 17.7.2017, antecedente al giudizio, in cui la scriveva: AR
“siamo ancora in attesa di ricevere la formazione dei prezzi della Vs.ft.n. 45, come già fattovi più volte presente (vedere mail sotto), ad oggi non abbiamo mai avuto notizie in merito alla formazione dei prezzi delle mensole e del motivo per cui ci sono stati fatturati costi maggiori dei prezzi iniziali concordati”), non si tratta di una contestazione su vizi/difetti o difformità dei prodotti, ma solo sulla correttezza del corrispettivo fatturato, perciò non viene in rilievo alcun profilo di decadenza per tardività della denuncia.
8.2 Nel merito poi, va condiviso quanto affermato in sentenza.
La ha giustificato l'aumento di prezzo nella corrispondenza intercorsa con la CP_1 adducendo che “per le mensole in origine preventivate a € 32,00 perché AR dovevano essere solo taglio e piega, essendo poi state fatte con parti risaldate e pronte per la verniciatura abbiamo fatturato a € 57,00: su questo si può fare prezzo a € 45,00 quindi con nota di credito da fare di € 516,00 + iva” (cfr. e-mail del 20.7.2017).
Non vi è prova, però (e la circostanza nemmeno è stata allegata in giudizio), di una richiesta di modifica delle mensole proveniente dalla e dell'accettazione AR del correlativo maggior prezzo poi fatturato da Vale cioè quanto già osservato dal CP_1
Tribunale (cfr. pag. 9 sentenza: “Parte convenuta…non ha provato che le modifiche apportate alla merce fossero state richieste da parte attrice, né che il nuovo prezzo fosse stato comunicato e accettato”) a cui l'appellante non contrappone argomenti di segno decisivo. pagina 12 di 19 Non risulta infatti che la abbia “accettato la merce dopo aver avuto i AR necessari chiarimenti da parte della circa la variazione del prezzo” (pag. 19 atto di CP_1 appello), in quanto non consta che l'accettazione della merce sia avvenuta dopo i cosiddetti chiarimenti sul prezzo. Né, ancora, può ritenersi che il pagamento di un importo pressoché corrispondente alla metà della fattura n. 45/2017 (€ 2.656,06 a fronte di € 5.308,95), in mancanza di specificazioni nella causale, abbia significato “accettazione da parte della
[...]
del prezzo di euro 57,00 per ogni mensola”, non fosse altro perché la fattura in Pt_1 questione comprendeva anche altri prodotti oltre alle mensole di cui si discute.
D'altro canto, qualora vi fosse stato accordo sul nuovo prezzo della fornitura non si spiega perché l'appellante, di fronte alle rimostranze dell'appellata, avrebbe dovuto proporre, con la citata e-mail del 20.7.2017 e poi con quella del 30.10.2017, l'applicazione di un prezzo
“intermedio” di € 45,00 a mensola e, in conseguenza, l'emissione di una nota di credito di €
516,00 sulla fattura.
In definitiva, perciò, la rideterminazione dell'importo residuo ancora dovuto a saldo della fornitura, operata dal Tribunale (€ 1.551,23), non è censurabile dall'appellante.
9. Anche l'ulteriore motivo di impugnazione con cui si censura la decisione assunta in ordine alla fornitura oggetto della fattura n. 170/2017 non può trovare accoglimento.
Dai documenti prodotti risulta che la consegna dei pannelli in acciaio inox si ebbe in data 21.7.2017 (cfr. d.d.t.) e che già in data 15.7.2017 dopo il montaggio AR avvenuto presso il cantiere di Roma, segnalò tramite e-mail (doc. 16 fascicolo di parte attrice in primo grado) che “la lamiera è stata giudicata inaccettabile perché come si vede dalle foto allegate in corrispondenza delle giunte cambia colore. Sentiamoci urgentemente perché bisogna capire come risolvere il problema”. Nelle fotografie allegate alla comunicazione si notano in effetti le differenze di colore e pare evidente che di esse l'attrice si sia potuta rendere conto solo in fase di fissaggio dei pannelli sul bancone avvenuto nel cantiere di Roma.
Con mail del 30.10.2017, nell'ambito del carteggio intrattenuto con la controparte in merito alle varie problematiche emerse nella gestione dei rapporti, l'appellata evidenziava che
“la lamiera, come sapete, presentava grosse problematiche, come da immagini più volte inviate e anche in questo caso i problemi ce li siamo dovuti risolvere autonomamente, perché
a Roma non ci siete mai andati a verificare le problematiche e le eventuali soluzioni
(nonostante ve lo avessimo chiesto)” .
pagina 13 di 19 Non consta che l'appellante abbia mai replicato, prima del giudizio, a siffatte contestazioni riguardanti il cantiere di Roma.
L'esistenza del difetto e la tempestività della denuncia trovano comunque riscontro nei citati documenti, cui si aggiungono le deposizioni testimoniali, anche in questo caso tutt'altro che generiche. La teste ha confermato che i pannelli presentavano, al momento del ES montaggio, una variazione di colore in prossimità dei giunti;
che ciò venne immediatamente contestato alla (“Mi ricordo che gli mandai subito le foto su whatssapp e poi CP_1 mandai la email”); che nonostante le richieste di intervento diretto in cantiere, quest'ultima proposte solamente la realizzazione di nuovi pannelli (“E' vero. Gli chiedemmo di andare di persone e loro proposero solo di rifare il pannello da sostituire”); che, peraltro, anche i nuovi pannelli forniti dalla manifestarono la stessa variazione di colore in prossimità dei CP_1 giunti (“E' vero. Alcuni pannelli furono sostituiti e altri no perché non cambiava niente”). Il teste dipendente della , sentito in merito alle condizioni dei Testimone_2 AR pannelli originari e di quelli sostitutivi, ha dichiarato: “E' vero me lo ricordo. Non erano uniformi nel colore. I pannelli forniti erano di colore diverso l'uno dall'altro”; “E' vero. Anche
i pannelli forniti successivamente avevano gli stessi problemi. Noi lo abbiamo comunicato al nostro datore di lavoro poi non so cosa sia successo”.
L'addebito dei costi di sostituzione, riconosciuto in sentenza, quale spesa resa necessaria dalla non conformità dei primi pannelli forniti, appare dunque giustificato.
D'altro canto, l'appellante non ha dimostrato l'assunto per cui si sarebbe trattato di un mero “gioco di luci presente nel locale di installazione” (pag. 7 comparsa di risposta in primo grado e pag. 20 atto di appello), ciò che appare peraltro ben poco credibile.
Del pari, è assai poco verosimile che la abbia provveduto ad una fornitura CP_1 sostitutiva di pannelli solo “per mantenere l'esistente buon rapporto commerciale”. Piuttosto tale contegno appare ulteriore conferma del riconoscimento dell'esistenza di un difetto.
Non è vero, poi, che manchi la prova del danno, giacché è risultato provato dalle dichiarazioni dei testi ( Controparte_9 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_2
, valutate nel loro complesso, che la si fece effettivamente carico Testimone_5 AR dell'intervento di sostituzione presso il cantiere di Roma con impiego di proprie maestranze sul finire del mese di luglio 2017, affrontando una serie di spese, di cui è stata prodotta anche documentazione in primo grado (all. 29, 30 e 31 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 14 di 19 La valutazione equitativa compiuta dal giudice, con limitazione del quantum debeatur alla cifra di € 829,90, pari al 50% dei costi reclamati dall'attrice, è supportata da motivazione non illogica, che muove dalla riconosciuta, sicura esistenza di un danno e dalla difficoltà, tuttavia, di stabilirne in misura certa l'ammontare (“non è provato che tale spostamento sia stato effettuato con il solo scopo di sostituire detti pannelli. Tanto più che la AR
, in quello stesso cantiere, effettuava anche altre attività, a conferma di ciò la stessa
[...] parte attrice afferma che i due dipendenti che hanno svolto il lavoro si trovavano già a
Roma.
Per questi motivi
, anche l'ammontare di tali danni andrà rivalutato equitativamente nella misura del 50%, per complessivi € 829,90”).
10. In ragione di quanto sopra, la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale della adottata dal Tribunale, che ha individuato il credito a favore di questa nella CP_1 misura complessiva di € 9.609,57 (“€ 4.151,17 per fattura n. 50/2017, € 1.551,23 per la fattura n. 45/2017 in considerazione della rivalutazione e di quanto già pagato, ed €
3.907,17 per la fattura n. 170/2017”) dichiarandolo compensato fino all'ammontare del controcredito risarcitorio di € 9.531,54 della non è suscettibile di essere AR rivista per effetto delle censure mosse dall'appellante principale.
11. Venendo al primo motivo di appello incidentale della con cui AR questa ha censurato l'omessa pronuncia o la mancata motivazione del rigetto (implicito) delle proprie domande di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, lo stesso è fondato quanto al mancato accoglimento della domanda di risoluzione.
In primo grado l'appellata aveva avanzato, nelle proprie conclusioni, domanda di declaratoria di risoluzione del contratto relativo alla fornitura oggetto della fattura n. 50/2017
e, in subordine, richiesta di riduzione del prezzo (“Accertati e dichiarati i vizi ed i difetti presenti nei manufatti forniti dalla società relativamente alla fattura n. 50 Controparte_1 del 06 marzo 2017 avente ad oggetto la fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture e diretti all'allestimento della boutique “
[...]
– 75009, Paris”, dichiarare la risoluzione Parte_3 del contratto od in subordine la riduzione del prezzo […]).
Il Tribunale, pur accertando la sussistenza dei vizi (consistenti più propriamente in difformità) della fornitura in argomento, non ha pronunciato la risoluzione del contratto né disposto la riduzione del prezzo, ma ha, anzi, riconosciuto in favore della il diritto CP_1 al compenso pari ad € 4.151,17 come da fattura n. 50/2017.
pagina 15 di 19 Vi erano viceversa i presupposti per l'accoglimento della richiesta di risoluzione, formulata in via principale.
Il riscontro di vizi/difformità consente, invero, al committente nel contratto d'opera, così come nel contratto d'appalto, di esercitare il rimedio risolutorio, in particolare se essi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (cfr. artt. 2226 e 1668 c.c.), potendo altrimenti esperirsi azione di condanna della controparte all'eliminazione dei difetti o azione di riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno.
In questo caso è palese dallo stesso svolgimento dei fatti che si rientra nell'ipotesi di maggiore gravità prevista dalla norma, perché la fornitura non è stata accettata dalla cliente finale di segno evidente che la prestazione resa non ha conservato alcuna AR utilità per l'appellata (a tal proposito, rileva anche il fatto che fin dal primo grado di giudizio quest'ultima ha rappresentato che i beni sono in giacenza presso la propria sede a disposizione per il ritiro da parte della . CP_1
La domanda pertanto merita accoglimento.
L'appellata ha chiesto, in conseguenza della risoluzione, di dichiarare non dovuta la somma di € 4.151,14 oggetto della fattura emessa dall'appellante.
Va però a questo punto considerato che nella somma di € 7.000,00 richiesta dalla
[...]
a titolo di risarcimento del danno per la riduzione del corrispettivo del AR contratto con dovuta al rifiuto della fornitura realizzata da è CP_4 CP_1 compreso, con ogni evidenza, il costo della fornitura: infatti, se la merce non fosse risultata difforme e fosse stata accettata, non avrebbe subito lo “sconto” di € AR
7.000,00 ma avrebbe dovuto, d'altra parte, pagare la fattura della CP_1
Da ciò deriva che, per effetto dell'accoglimento appello incidentale, se da un lato deve dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes e, con essa, la non debenza del corrispettivo di € 4.151,17 preteso dalla (il cui credito complessivo, per i rapporti CP_1 per cui è causa, viene quindi a ridursi ad € 5.458,00), deve correlativamente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., modificarsi la sentenza appellata anche nella parte relativa al risarcimento del danno da accordare in favore di dovendo riconoscersi la cifra di € AR
2.848,83 (€ 7.000,00 - € 4.151,17) in luogo di quella di € 7.000,00 (con il che il credito finale dell'appellata, per tutti i rapporti controversi, diviene pari ad € 5.380,37), nulla peraltro venendo ad essere immutato nel conteggio globale del dare/avere tra le parti.
pagina 16 di 19 12. Merita infine accoglimento, sia pure parziale, anche il secondo motivo di appello incidentale.
Dagli atti si ricava che, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice di primo grado formulò una proposta conciliativa alle parti, ritenuta non satisfattiva dalla senza altre specificazioni (e che invece si disse disponibile CP_1 AR ad accettare). Tale proposta prevedeva il pagamento da parte dell'attrice in favore della convenuta della somma di € 3.000,00 a spese compensate. L'esito del giudizio ha portato a riconoscere un credito residuo della derivante dalla compensazione delle CP_1 reciproche poste attive e passive, di gran lunga inferiore e pari a poco meno di 80 euro. Sicché il rifiuto della proposta si appalesa irragionevole e si rende operante il disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c., per il quale il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Considerato che il rifiuto della proposta è intervenuto dopo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ma prima dell'assunzione dei mezzi di prova, si reputa corretto porre a carico di la metà delle spese della fase di trattazione/istruttoria e le intere spese della Controparte_1 fase decisionale, rimanendo per il resto le spese compensate.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§
2), secondo i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto: fase di trattazione/istruttoria al 50%: € 840,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale: € 2.541,00, oltre accessori di legge,
10. Le spese processuali del presente grado vanno infine poste a carico della
[...]
per la soccombenza. Controparte_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§
12), secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione) ed in base al valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 ed € 26.000. Pertanto:
pagina 17 di 19 € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale proposto da in parziale riforma della AR sentenza impugnata:
a) dichiara la risoluzione del contratto inter partes relativo alla fornitura di uno showcase con 2 cassetti e di un TA/cinture diretti all'allestimento della boutique
“ 75009, Parte_3
Paris”, dichiarando non dovuta la somma di € 4.151,17 portata dalla fattura n. 50 del 6.3.2017 emessa dalla Controparte_1
b) condanna a corrispondere a Controparte_1 AR la somma di € 5.380,37 a titolo di risarcimento dei danni;
c) dichiara che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] di € 5.458,00; AR
d) dichiara compensate le reciproche pretese creditorie fino alla somma corrispondente;
e) compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio relative alle fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria, quest'ultima per il 50%, e condanna Controparte_1
a rifondere a le spese relative alla fase di
[...] AR trattazione/istruttoria per il restante 50% ed alla fase decisionale, che liquida in € 2.541,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado, che liquida in € 147,00 per esborsi e in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 539/2023 promossa da:
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore , con l'Avv. Nicola Giuseppe Alfarano;
Controparte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F.: ), in persona del legale rappresentante AR P.IVA_2
p.t. con l'Avv. Massimo Mazzi;
CP_3
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 868/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 11/08/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto appello, annullare e riformare integralmente limitatamente ai capi nn. 1), 2, e 3) l'impugnata Sentenza n. 868/2022 pubblicata dal Giudice del Tribunale di Arezzo in data il 12/08/2022, ad oggi non notificata, resa tra e a definizione del procedimento AR Controparte_1 recante il n. 880/2018 del Ruolo Generale;
e, per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata ed accogliere integralmente la domanda riconvenzionale così come proposta dalla con condanna della al pagamento, in Controparte_1 AR pagina 1 di 19 favore dell'odierna appellante, della di euro 10.714,40= oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalle scadenze al saldo.
Per effetto di quanto sopra respingersi l'appello incidentale ex adverso proposto comprese le conclusioni in via istruttoria poiché tutte infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di primo e di secondo grado”.
Per la parte appellata – appellante incidentale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) respingere l'appello interposto dalla , notificato in Controparte_1 data 28 febbraio 2023, in quanto palesemente in er le spiegate ragioni e, per l'effetto, confermare – “a latere” quanto al successivo punto n. 2 e 3 - la impugnata Sentenza N. 868 /2022 ( R.G. 880/2018 ), pubblicata in data 12 agosto 2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Arezzo, Sez. 1^, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Faltoni;
2) In accoglimento dell'interposto appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di prime cure “in parte qua”, “Accertati e dichiarati i vizi ed i difetti presenti nei manufatti forniti dalla società relativamente alla fattura n. 50 del 06 Controparte_1 marzo 2017 avente ad oggetto la fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture diretti all'allestimento della boutique “BALLY GL ACCESSORIES – Galleries Lafayette – 40, Boulevard Haussmann – 75009, Paris”, dichiarare la risoluzione del contratto od in subordine la riduzione del prezzo, dichiarando non dovuta la somma di € 4.151,14 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) condannare l'appellata,
, alle spese e compensi di lite del giudizio di primo grado Controparte_1 relativi alle fasi processuali successive alla formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La con atto di citazione notificato il 2.3.2018, ha convenuto AR in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la deducendo: a) il grave Controparte_1 inadempimento della società convenuta con riferimento alla fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture, oggetto della fattura n. 50 del 6.3.2017 dell'importo di €
4.151,17, per tardività della consegna dei prodotti e per vizi/difformità degli stessi rispetto a quanto oggetto di ordine, con conseguente domanda di risoluzione del contratto o in subordine riduzione del prezzo e condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €
7.000,00 per la nota di credito che essa attrice aveva dovuto emettere a favore della committente finale degli arredi stante il rifiuto della fornitura da parte di questa, CP_4
e in € 4.200,00 + IVA per i costi sostenuti dalla per l'invio di una squadra AR di operai a Parigi (luogo di destinazione finale della merce) per lo smontaggio dei prodotti forniti dalla ed il montaggio di quelli nuovi acquisiti in autonomia da CP_1 CP_5 presso altro fornitore;
b) il diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per i beni oggetto della fattura n. 45 del 28.2.2017 emessa dalla dell'importo totale di € CP_1
5.308,95 e pagata dalla solo per € 2.656,06, tenuto conto dei prezzi delle AR pagina 2 di 19 mensole concordati tra le parti (ovvero dei reali prezzi di mercato di queste) e non di quelli, maggiori, unilateralmente applicati dalla convenuta;
c) infine, quanto ad ulteriore fattura emessa dalla n. 170 del 31.07.2017 di € 3.907,17, relativa a fornitura di pannelli di CP_1 rivestimento di un bancone in acciaio inox destinati ad altro cantiere, sito in Roma, la sussistenza di vizi nei prodotti forniti, con conseguente diritto di essa attrice ad una riduzione del prezzo di vendita ed al risarcimento dei danni consistenti nei costi sostenuti per la sostituzione dei pannelli difettosi con altri sempre forniti dalla convenuta ma rivelatisi ugualmente inidonei.
2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree (ovvero in subordine la limitazione della condanna al pagamento in favore dell'attrice di “quella somma che verrà stabilita all'esito del giudizio nei limiti del giusto e del provato”, da compensare, comunque, con le proprie ragioni di credito) nonché, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento del saldo residuo delle tre fatture AR menzionate in citazione, pari in totale ad € 10.714,40.
3. La causa, dopo l'esperimento (con esito negativo) della procedura di negoziazione assistita e la mancata accettazione, da parte della convenuta, di una proposta conciliativa formulata dal giudice (prevedente il pagamento da parte dell'attrice dell'importo € 3.000,00 con compensazione integrale delle spese di lite), è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste dall'attrice. Quindi il Tribunale, con sentenza n. 868/2022 dell'11.8.2022, definendo il giudizio, ha così disposto:
“
1. Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice Controparte_1 [...] la somma di € 9.531,54 a titolo di risarcimento dei danni;
AR
2. Dichiara che è creditrice nei confronti di di € Controparte_1 AR
9.609,57;
3. dichiara compensate le reciproche pretese creditorie fino alla somma corrispondente;
4. compensa le spese di lite”.
4. la ha proposto appello sostenendo quanto segue: Controparte_1
1) rispetto all'accoglimento della domanda attorea riferita alla fattura n. 50/2017, il
Tribunale aveva posto a base del proprio convincimento alcuni documenti prodotti dall'attrice e la testimonianza resa da socia nonché dipendente della medesima Testimone_1
pagina 3 di 19 società, inidonei a dar prova dell'asserito ritardo nell'esecuzione della prestazione;
analogamente aveva ricavato conferma della tempestività della denuncia dei vizi dalla deposizione della benché questa fosse priva di riferimenti temporali;
sicché l'attrice, ES al contrario, avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dal diritto di far valere i difetti ex art. 1495 c.c.; ancora, “ai fini della inammissibilità dell'eccezione nel presunto ritardo nella consegna della merce” (pag. 9 appello), avrebbero dovuto valutarsi la richiesta di modifiche al TA/cinture e la trasmissione della tavola finale di questo avvenute, da parte dell'attrice, nelle date del 17.1.2017 e del 9.2.2017; il giudice di prime cure aveva altresì errato nel ritenere provati i difetti lamentati, attribuendo rilievo ad altri documenti prodotti dall'attrice e sempre alla testimonianza della benché tale deposizione fosse generica ES ed i documenti fossero inidonei a rappresentare l'esistenza dei vizi;
infine, in merito alla quantificazione dei danni, il Tribunale aveva recepito acriticamente le richieste risarcitorie avanzate dalla senza considerare che nessuna prova dei danni era stata AR offerta, nemmeno giustificandosi, perciò, il ricorso al criterio equitativo utilizzato per la relativa liquidazione;
2) riguardo all'accoglimento della domanda attorea riferita alla fattura n. 45/2017, il giudice di primo grado aveva omesso di valutare “che, in relazione alla predetta fattura, così come contestato ed eccepito, la prima contestazione ad opera della era stata AR
“formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificata nel marzo 2018, e quindi ad oltre un anno dalla fornitura controversa. Pertanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per dichiarare maturata la decadenza dal diritto”; inoltre il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la aveva “accettato la AR merce dopo aver avuto i necessari chiarimenti da parte della circa la variazione del CP_1 prezzo” e che il pagamento di un “acconto” sulla fattura, pari al 50% della stessa, avvenuto in data 30.4.2017, costituiva “fatto concludente e prova…dell'accettazione da parte della
[...]
del prezzo di euro 57,00 per ogni mensola”; Pt_1
3) infine, circa l'accoglimento della domanda attorea relativa alla fattura n. 170/2017, il
Tribunale aveva ritenuto provata la domanda sulla base di dichiarazioni rese dai testi e dalle quali, viceversa, non poteva ricavarsi alcun Testimone_1 Testimone_2 elemento, tanto in ordine alla tempestiva denuncia quanto in ordine alla sussistenza dei difetti;
inoltre anche in questo caso il danno era stato liquidato in via equitativa senza che fosse stata data prova dell'esistenza stessa di esso;
pagina 4 di 19 4) alla luce dei motivi d'appello la sentenza avrebbe dovuto essere riformata anche in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla F.lli Gori s.r.l., con l'accoglimento integrale, anziché parziale, della stessa.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata secondo le conclusioni in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio AR chiedendo il rigetto dell'appello principale, per manifesta infondatezza delle censure mosse, e spiegando appello incidentale per la riforma della decisione: a) nella parte relativa alla
“mancata statuizione od omessa motivazione sulla domanda di risoluzione contrattuale o riduzione di prezzo” avanzata con riferimento alla fattura n. 50 del 6.3.2017, insistendo per l'accoglimento di tale domanda e, in conseguenza, per la reiezione di quella riconvenzionale proposta da b) nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese Controparte_1 di lite disposta dal Tribunale, siccome in contrasto con l'art. 91, comma 1, secondo periodo,
c.p.c., visto l'ingiustificato rifiuto, da parte della convenuta, della proposta conciliativa del giudice, in ragione del quale avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle CP_1 spese processuali successive alla formulazione della proposta (fase istruttoria e fase decisionale).
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale di è infondato e come tale deve Controparte_1 essere respinto.
7. Nessuno degli argomenti esposti con riferimento alla vicenda della fornitura oggetto della fattura n. 50 del 6.3.2017 merita condivisione.
7.1 In primis, sulla questione del ritardo, il convincimento del giudice si è giustamente formato con riguardo al contenuto dei documenti 3 e 4 allegati alla citazione e sulla base della conferma proveniente dalla teste Testimone_1
Gioverà ricordare che nell'atto introduttivo esponeva di avere AR commissionato a “la realizzazione di uno showcase con 2 cassetti ed un Controparte_1 TA/cinture con data di consegna tassativa martedì 28 febbraio 2017 (doc. 3
pagina 5 di 19 email del 27 gennaio 2017)” e che la consegna era viceversa avvenuta da parte della convenuta
“in data 06 marzo 2017”, con contestuale emissione della fattura n. 50; proseguiva affermando che la realizzazione dei prodotti “oltre a non essere avvenuta nel rispetto del termine di consegna previsto” non era risultata conforme alle indicazioni date e che, proprio
“stante il ritardo nella consegna ed il fatto che la realizzazione di nuovi prodotti avrebbe aggravato il ritardo” si era optato, nonostante l'immediata contestazione delle difformità, per
“l'invio con riserva di gradimento da parte del cliente finale”, su proposta della stessa CP_1
[...]
Tali assunti non sono stati contestati dalla convenuta in modo specifico, vale a dire con espressa negazione dei singoli fatti narrati.
Al contrario, in specie sull'aspetto del ritardo nella consegna dei prodotti la convenuta
(salvo sostenere la genericità del rilievo, che invece generico non era) è rimasta del tutto silente, omettendo di contestare tanto la pattuizione del termine indicato quanto il fatto dell'avvenuta consegna della merce solo in data 6.3.2017.
La documentazione prodotta (anch'essa non fatta oggetto di alcuna contestazione in primo grado da parte della risulta del resto probante su tali aspetti, CP_1 contrariamente a quanto assume l'appellante.
Il doc. 9 del fascicolo contiene il testo della e-mail di conferma AR
d'ordine inviata da quest'ultima in data 27.1.2017, in cui si legge chiaramente “data di consegna tassativa martedì 28 febbraio”. Sebbene il documento prodotto consista precisamente nell'inoltro della e-mail in questione allo tramite altra Controparte_6 comunicazione di posta elettronica, non si tratta, certamente, solo di una “mail “uso interno” alla , come sostenuto nell'atto di appello. AR
Ben può ritenersi che la necessità del rispetto di un preciso termine di consegna fosse legata alle tempistiche che doveva a sua volta a rispettare per AR
l'allestimento della boutique della propria committente finale. Non consta comunque che vi sia stata risposta negativa alla comunicazione da parte della sicché deve CP_1 concludersi che, con l'avvio all'esecuzione del contratto, la stessa abbia accettato il termine.
Il doc. 4, poi, consiste nella fattura n. 50 del 6.3.2017 emessa dalla CP_1 contenente il riferimento al d.d.t. n. 94 del 6.3.2017, che conferma l'avvenuta consegna dei prodotti solo in tale data.
pagina 6 di 19 Significativo è anche lo scambio di e-mail del 2 e del 4 agosto 2017 avvenuto tra CP_7
amministratore unico della e della
[...] Controparte_1 Testimone_1 [...]
(doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado), che giova qui sotto riportare AR per esteso perché, oltre a riguardare la questione della difformità dei prodotti, fa comprendere come in effetti si arrivò, data la ristrettezza dei tempi, a dover consegnare al cliente finale la merce così come realizzata, senza poter attendere oltre:
In questo contesto si pongono le dichiarazioni rese dalla stessa in sede Testimone_1 di esame testimoniale, che possono essere utilmente apprezzate proprio perché si legano alle risultanze dei citati documenti: “ricordo che i tempi di consegna non furono rispettati” e, in riposta al capitolo 7 (“VC venne concordato, con il signor di attendere il CP_7
pagina 7 di 19 giudizio del cliente finale, ”), “è vero. erano in ritardo con la consegna, ma CP_8 la data del montaggio andava rispettata assolutamente. Allora il ci disse di mandarli CP_1 al cliente per la verifica”.
Con l'appello la ha poi sostenuto che la doglianza relativa al ritardo avrebbe CP_1 dovuto essere respinta in considerazione delle ulteriori comunicazioni inviate dalla
[...]
nelle date del 17.1.2017 e del 9.2.2017. AR
Ma, quanto alla prima, trattasi semplicemente della richiesta di un duplice preventivo per il TA (per due alternative ipotesi di realizzazione dello stesso) antecedente alla conferma d'ordine; rispetto alla seconda, consistente nell'invio della “tavola approvata del TA”, con precisazione che “come da accordi con il meccanismo girevole ve CP_7 lo forniamo noi”, è d'obbligo osservare che da parte della convenuta, in primo grado, non vi è stato mai accenno all'impossibilità di rispettare il termine di consegna indicato proprio e a cagione di un tardivo invio della suddetta tavola, come pure non vi è stato mai accenno ad un'eventuale rimodulazione del termine di consegna dopo l'invio della suddetta e-mail; sicché
l'obiezione solo ora sollevata in sede di appello non può essere favorevolmente apprezzata.
7.2 Circa il tema della sussistenza dei vizi, non può mancarsi di rilevare (anche a tal proposito) l'estrema genericità delle difese della convenuta in primo grado, a fronte di quanto lamentato ex adverso.
In citazione è stato esposto: “In particolare, nella realizzazione del tavolo e del non sono stati rispettati i raggi di curvatura degli elementi in ottone Parte_2 ed in quest'ultimo il cilindro in alluminio è stato realizzato in alluminio verniciato grigio invece che in alluminio anodizzato. A ciò si aggiunga che nel TA/cinture i gancetti erano montati male e si staccavano (doc. 8 progetti;
8 bis foto tavolo e TA/cinture)” (pag. 3).
Rispetto a quanto asserito dall'attrice, la convenuta, anziché scendere nel dettaglio delle singole contestazioni, si è limitata ad affermare di avere realizzato i prodotti commissionati a regola d'arte, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che “le opere venivano regolarmente accettate, essendo state ritirate da un dipendente della che nulla rilevava della AR esistenza di vizi che, a dire di controparte, sarebbe prima facie evidenti” (pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado) e ad eccepire genericamente la mancata prova “della sussistenza dei vizi lamentati e della tempestività della doglianza” (pag. 4).
pagina 8 di 19 Ora, tuttavia, detto che non può confondersi il semplice ritiro della merce da parte del personale della come da d.d.t. prodotto, con l'accettazione della stessa, AR vieppiù a fronte di problematiche il cui rilievo postulava quantomeno un'osservazione attenta dei manufatti ed il raffronto con i disegni, deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto non risulta specificamente contestata la circostanza della fornitura del cilindro del in alluminio verniciato grigio anziché in alluminio anodizzato (come Parte_2 da richieste di preventivo della del 2.12.2016 e del 17.1.2017, prodotte sub AR all. 5 e 6 della citazione); né, a ben vedere, vi è stata replica specifica sul difetto relativo ai gancetti del (benché esso appaia di minor conto). Parte_2
Quanto poi al mancato rispetto dei raggi di curvatura degli elementi in ottone nella realizzazione del tavolo e del , la corrispondenza già sopra richiamata Parte_2 dimostra il riconoscimento della difformità, almeno relativamente al tavolo, da parte dell'amministratore della che vale, tra l'altro, pur in difetto di un'ammissione di CP_1 responsabilità in proposito, ad escludere l'onere della denuncia (cfr., per l'affermazione del principio anche rispetto al contratto d'opera, figura invocata dalla Cass. AR
4908/2015, 4925/2006, 4893/2003).
Si legge in particolare nella e-mail del 2.8.2017: “la differenza di raggiatura presente nelle curve del tavolo da noi fornito rispetto al disegno (con voi visionata presso ns sede prima della spedizione) è data dalla vs richiesta tassativa che lo stesso fosse realizzato di tubo anziché di pieno;
per la legge matematica della calandratura del tubo rispetto al suo diametro la curva non poteva venire diversa da così. A seguito della nostra consegna e della vs accettazione siamo rimasti in attesa del riscontro da parte del vs cliente”.
Dunque, l'amministratore della riconosceva la difformità dell'opera realizzata CP_1 rispetto al disegno, pur attribuendone la causa alla pretesa della di avere il AR tavolo realizzato in “tubo” anziché in “pieno”. Ma, anzitutto, è quantomeno opinabile che con le richieste di preventivo e i disegni di tubolari in ottone fosse stata espressa una richiesta in termini realmente tassativi in tal senso;
in secondo luogo, e comunque, come giustamente osservato in risposta nella e-mail del 4.8.2017 inviata dalla per conto di ES AR
, la secondo i propri obblighi di diligenza professionale, avrebbe dovuto
[...] CP_1 segnalare ex ante la problematica della “raggiatura” alla committente (non AR potendo pretendersi che quest'ultima, per il proprio ambito di competenza, fosse già a pagina 9 di 19 conoscenza della peculiare questione tecnica o legge matematica) proponendole soluzioni alternative e ricevendone le istruzioni.
Vale ancora sottolineare il carattere per nulla generico delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da sia per quanto riguarda l'esistenza delle difformità, sia Testimone_1 per ciò che concerne l'immediata denuncia delle stesse alla CP_1
In particolare, la teste non si è limitata a rendere le dichiarazioni riportate nell'atto di appello (ossia quelle in risposta al capitolo n. 4) ma ha confermato anche le specifiche circostanze riportate nel capitolo n. 5 (“D.R 5. VC nella realizzazione del tavolo e del TA/cinture, non erano stati rispettati i raggi di curvatura degli elementi in ottone
e nel TA/cinture, il cilindro in alluminio era stato realizzato in alluminio verniciato grigio anziché in alluminio anodizzato, come risulta dalle foto che Le vengono mostrate e contraddistinte dal n. 8 e 8 bis di cui al fascicolo di parte attrice”), così come ha confermato la circostanza riportata nel capitolo n. 6 (“D.R 6. VC tali difformità vennero contestate il giorno stesso dell'arrivo alla nella persona del signor Controparte_1 CP_7
) con una risposta chiara ed univoca: “Esatto, lo chiamammo subito. Ci ho parlato io
[...] personalmente. Notammo subito la differenza di colore dell'alluminio e del raggio di curvatura”.
Sempre in merito a quanto affermato nell'atto di appello, non può condividersi l'assunto per cui le fotografie prodotte dalla oltre a non evidenziare vizi o difetti, AR comproverebbero “che la società non solo ha accettato la merce, ma ha provveduto alla realizzazione del prodotto finale”. Dagli atti si comprende, infatti, come detto, che non vi fu mai vera e propria accettazione delle opere e che l'attrice si trovò semplicemente costretta, data la ristrettezza dei tempi che rendeva improcrastinabile la consegna degli arredi ad
[...]
ad utilizzare i componenti realizzati. CP_4
7.3 Altresì è stata data prova dei danni lamentati in correlazione con le problematiche della fornitura.
Oltre alla teste anche il teste (che nella documentazione in atti ES Tes_3 figura quale referente della società cliente di ha confermato che, a causa AR della non conformità del tavolo e del TA/cinture a quanto commissionato,
[...] respinse i prodotti, rivolgendosi ad altro fornitore per la loro realizzazione, e che CP_4 proprio per questo motivo, oltre che per i disagi ed i ritardi nella fornitura, essa addebitò alla la somma di € 7.000,00 (cifra corrispondente all'importo della nota di AR
pagina 10 di 19 credito emessa dall'attrice, sia pure con la causale di “sconto” sulla fornitura degli arredi, che comunque è compatibile con le evidenziate ragioni della decurtazione).
Le e-mail del 26.4.2017 e del 6.6.2017 inviate dal (doc. 25 e 21 Tes_3 AR fascicolo di parte attrice in primo grado) dimostrano che, in aggiunta allo storno della cifra di
€ 7.000,00 dall'importo complessivo del contratto con fu richiesto all'appellata di CP_4 provvedere alla sostituzione a Parigi delle strutture in ottone dello showcase realizzate dalla con quelle acquisite presso altro fornitore. CP_1
Dall'escussione di vari testi (la già citata il Testimone_1 Testimone_4 commercialista si è avuta conferma dell'effettuazione Controparte_9 CP_10 dell'intervento di sostituzione, delle persone impiegate (2), della durata del lavoro (2 giorni nel giugno 2017), del mezzo di trasporto utilizzato e dei costi a vario titolo sostenuti, rispetto ai quali è stata prodotta diversa documentazione in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice (doc. 26, 27 e 28).
Infine, risulta dalla corrispondenza prodotta che sia stata messa al Controparte_1 corrente dell'accaduto, ossia della richiesta di emissione di nota di credito avanzata dalla cliente della per i difetti riscontrati nell'arredo e dell'aggravio di costi AR dovuto alla necessità di sostituire l'articolo affrontando un nuovo viaggio a Parigi (cfr. e-mail del 17.7.2017 e successive).
7.4 Il Tribunale ha peraltro ritenuto di ridurre in via equitativa le somme da porre a carico della per le spese della trasferta a Parigi, con la motivazione per cui “di tali CP_1 spese…manca la prova che siano riferite solo al lavoro di smontaggio del mobile rifiutato dal committente, se è certo che un danno vi sia stato, è comunque difficile se non impossibile quantificarlo, per cui tali spese andranno liquidate equitativamente (Cass. 26051/2020) al
50% dei costi sostenuti, per un totale di 1.701,64 €”.
Premesso che non sono state mosse specifiche obiezioni rispetto alla ragione posta a base del ricorso al criterio equitativo, l'appellante non ha motivo di dolersi della liquidazione effettuata dal giudice, poiché, a fronte della prova della sicura esistenza di un danno economico per l'appellata legato alla necessità di effettuare il lavoro di sostituzione, oltretutto all'estero, il ricorso al suddetto criterio si è tradotto in una significativa attenuazione dell'onere risarcitorio.
7.5 Del tutto fuori luogo è poi il richiamo nell'atto di appello al principio sancito dall'art. 1227 c.c. “il quale impone al debitore di non aggravare il danno”, giacché – ferma l'erroneità pagina 11 di 19 dell'affermazione per cui “siccome la sostituzione avrebbe riguardato il solo porta cravatte, la somma oggetto di contestazione è limitata ad € 1.600,00”, in quanto al contrario, e come si è visto, le problematiche hanno riguardato l'intero oggetto della fornitura e quindi anche lo showcase – non si vede come l'appellata avrebbe potuto evitare i danni, trovandosi costretta a dover sopportare i costi di sostituzione del materiale non conforme, non accettato dalla propria cliente.
8. Il gravame si rivela infondato anche in ordine al tema del corrispettivo dovuto per la fornitura di mensole compresa nella fattura n. 45/2017.
8.1 In primis è inconferente osservare, come fa l'appellante, che “la prima contestazione ad opera della sarebbe stata “formulata con l'atto di citazione introduttivo del AR giudizio di primo grado, notificata nel marzo 2018, e quindi ad oltre un anno dalla fornitura controversa. Pertanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per dichiarare maturata la decadenza dal diritto” (pag. 18-19 appello). Al netto del fatto che la circostanza non è esatta
(vedasi la e-mail del 17.7.2017, antecedente al giudizio, in cui la scriveva: AR
“siamo ancora in attesa di ricevere la formazione dei prezzi della Vs.ft.n. 45, come già fattovi più volte presente (vedere mail sotto), ad oggi non abbiamo mai avuto notizie in merito alla formazione dei prezzi delle mensole e del motivo per cui ci sono stati fatturati costi maggiori dei prezzi iniziali concordati”), non si tratta di una contestazione su vizi/difetti o difformità dei prodotti, ma solo sulla correttezza del corrispettivo fatturato, perciò non viene in rilievo alcun profilo di decadenza per tardività della denuncia.
8.2 Nel merito poi, va condiviso quanto affermato in sentenza.
La ha giustificato l'aumento di prezzo nella corrispondenza intercorsa con la CP_1 adducendo che “per le mensole in origine preventivate a € 32,00 perché AR dovevano essere solo taglio e piega, essendo poi state fatte con parti risaldate e pronte per la verniciatura abbiamo fatturato a € 57,00: su questo si può fare prezzo a € 45,00 quindi con nota di credito da fare di € 516,00 + iva” (cfr. e-mail del 20.7.2017).
Non vi è prova, però (e la circostanza nemmeno è stata allegata in giudizio), di una richiesta di modifica delle mensole proveniente dalla e dell'accettazione AR del correlativo maggior prezzo poi fatturato da Vale cioè quanto già osservato dal CP_1
Tribunale (cfr. pag. 9 sentenza: “Parte convenuta…non ha provato che le modifiche apportate alla merce fossero state richieste da parte attrice, né che il nuovo prezzo fosse stato comunicato e accettato”) a cui l'appellante non contrappone argomenti di segno decisivo. pagina 12 di 19 Non risulta infatti che la abbia “accettato la merce dopo aver avuto i AR necessari chiarimenti da parte della circa la variazione del prezzo” (pag. 19 atto di CP_1 appello), in quanto non consta che l'accettazione della merce sia avvenuta dopo i cosiddetti chiarimenti sul prezzo. Né, ancora, può ritenersi che il pagamento di un importo pressoché corrispondente alla metà della fattura n. 45/2017 (€ 2.656,06 a fronte di € 5.308,95), in mancanza di specificazioni nella causale, abbia significato “accettazione da parte della
[...]
del prezzo di euro 57,00 per ogni mensola”, non fosse altro perché la fattura in Pt_1 questione comprendeva anche altri prodotti oltre alle mensole di cui si discute.
D'altro canto, qualora vi fosse stato accordo sul nuovo prezzo della fornitura non si spiega perché l'appellante, di fronte alle rimostranze dell'appellata, avrebbe dovuto proporre, con la citata e-mail del 20.7.2017 e poi con quella del 30.10.2017, l'applicazione di un prezzo
“intermedio” di € 45,00 a mensola e, in conseguenza, l'emissione di una nota di credito di €
516,00 sulla fattura.
In definitiva, perciò, la rideterminazione dell'importo residuo ancora dovuto a saldo della fornitura, operata dal Tribunale (€ 1.551,23), non è censurabile dall'appellante.
9. Anche l'ulteriore motivo di impugnazione con cui si censura la decisione assunta in ordine alla fornitura oggetto della fattura n. 170/2017 non può trovare accoglimento.
Dai documenti prodotti risulta che la consegna dei pannelli in acciaio inox si ebbe in data 21.7.2017 (cfr. d.d.t.) e che già in data 15.7.2017 dopo il montaggio AR avvenuto presso il cantiere di Roma, segnalò tramite e-mail (doc. 16 fascicolo di parte attrice in primo grado) che “la lamiera è stata giudicata inaccettabile perché come si vede dalle foto allegate in corrispondenza delle giunte cambia colore. Sentiamoci urgentemente perché bisogna capire come risolvere il problema”. Nelle fotografie allegate alla comunicazione si notano in effetti le differenze di colore e pare evidente che di esse l'attrice si sia potuta rendere conto solo in fase di fissaggio dei pannelli sul bancone avvenuto nel cantiere di Roma.
Con mail del 30.10.2017, nell'ambito del carteggio intrattenuto con la controparte in merito alle varie problematiche emerse nella gestione dei rapporti, l'appellata evidenziava che
“la lamiera, come sapete, presentava grosse problematiche, come da immagini più volte inviate e anche in questo caso i problemi ce li siamo dovuti risolvere autonomamente, perché
a Roma non ci siete mai andati a verificare le problematiche e le eventuali soluzioni
(nonostante ve lo avessimo chiesto)” .
pagina 13 di 19 Non consta che l'appellante abbia mai replicato, prima del giudizio, a siffatte contestazioni riguardanti il cantiere di Roma.
L'esistenza del difetto e la tempestività della denuncia trovano comunque riscontro nei citati documenti, cui si aggiungono le deposizioni testimoniali, anche in questo caso tutt'altro che generiche. La teste ha confermato che i pannelli presentavano, al momento del ES montaggio, una variazione di colore in prossimità dei giunti;
che ciò venne immediatamente contestato alla (“Mi ricordo che gli mandai subito le foto su whatssapp e poi CP_1 mandai la email”); che nonostante le richieste di intervento diretto in cantiere, quest'ultima proposte solamente la realizzazione di nuovi pannelli (“E' vero. Gli chiedemmo di andare di persone e loro proposero solo di rifare il pannello da sostituire”); che, peraltro, anche i nuovi pannelli forniti dalla manifestarono la stessa variazione di colore in prossimità dei CP_1 giunti (“E' vero. Alcuni pannelli furono sostituiti e altri no perché non cambiava niente”). Il teste dipendente della , sentito in merito alle condizioni dei Testimone_2 AR pannelli originari e di quelli sostitutivi, ha dichiarato: “E' vero me lo ricordo. Non erano uniformi nel colore. I pannelli forniti erano di colore diverso l'uno dall'altro”; “E' vero. Anche
i pannelli forniti successivamente avevano gli stessi problemi. Noi lo abbiamo comunicato al nostro datore di lavoro poi non so cosa sia successo”.
L'addebito dei costi di sostituzione, riconosciuto in sentenza, quale spesa resa necessaria dalla non conformità dei primi pannelli forniti, appare dunque giustificato.
D'altro canto, l'appellante non ha dimostrato l'assunto per cui si sarebbe trattato di un mero “gioco di luci presente nel locale di installazione” (pag. 7 comparsa di risposta in primo grado e pag. 20 atto di appello), ciò che appare peraltro ben poco credibile.
Del pari, è assai poco verosimile che la abbia provveduto ad una fornitura CP_1 sostitutiva di pannelli solo “per mantenere l'esistente buon rapporto commerciale”. Piuttosto tale contegno appare ulteriore conferma del riconoscimento dell'esistenza di un difetto.
Non è vero, poi, che manchi la prova del danno, giacché è risultato provato dalle dichiarazioni dei testi ( Controparte_9 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_2
, valutate nel loro complesso, che la si fece effettivamente carico Testimone_5 AR dell'intervento di sostituzione presso il cantiere di Roma con impiego di proprie maestranze sul finire del mese di luglio 2017, affrontando una serie di spese, di cui è stata prodotta anche documentazione in primo grado (all. 29, 30 e 31 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 14 di 19 La valutazione equitativa compiuta dal giudice, con limitazione del quantum debeatur alla cifra di € 829,90, pari al 50% dei costi reclamati dall'attrice, è supportata da motivazione non illogica, che muove dalla riconosciuta, sicura esistenza di un danno e dalla difficoltà, tuttavia, di stabilirne in misura certa l'ammontare (“non è provato che tale spostamento sia stato effettuato con il solo scopo di sostituire detti pannelli. Tanto più che la AR
, in quello stesso cantiere, effettuava anche altre attività, a conferma di ciò la stessa
[...] parte attrice afferma che i due dipendenti che hanno svolto il lavoro si trovavano già a
Roma.
Per questi motivi
, anche l'ammontare di tali danni andrà rivalutato equitativamente nella misura del 50%, per complessivi € 829,90”).
10. In ragione di quanto sopra, la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale della adottata dal Tribunale, che ha individuato il credito a favore di questa nella CP_1 misura complessiva di € 9.609,57 (“€ 4.151,17 per fattura n. 50/2017, € 1.551,23 per la fattura n. 45/2017 in considerazione della rivalutazione e di quanto già pagato, ed €
3.907,17 per la fattura n. 170/2017”) dichiarandolo compensato fino all'ammontare del controcredito risarcitorio di € 9.531,54 della non è suscettibile di essere AR rivista per effetto delle censure mosse dall'appellante principale.
11. Venendo al primo motivo di appello incidentale della con cui AR questa ha censurato l'omessa pronuncia o la mancata motivazione del rigetto (implicito) delle proprie domande di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, lo stesso è fondato quanto al mancato accoglimento della domanda di risoluzione.
In primo grado l'appellata aveva avanzato, nelle proprie conclusioni, domanda di declaratoria di risoluzione del contratto relativo alla fornitura oggetto della fattura n. 50/2017
e, in subordine, richiesta di riduzione del prezzo (“Accertati e dichiarati i vizi ed i difetti presenti nei manufatti forniti dalla società relativamente alla fattura n. 50 Controparte_1 del 06 marzo 2017 avente ad oggetto la fornitura di uno showcase con 2 cassetti ed un TA/cinture e diretti all'allestimento della boutique “
[...]
– 75009, Paris”, dichiarare la risoluzione Parte_3 del contratto od in subordine la riduzione del prezzo […]).
Il Tribunale, pur accertando la sussistenza dei vizi (consistenti più propriamente in difformità) della fornitura in argomento, non ha pronunciato la risoluzione del contratto né disposto la riduzione del prezzo, ma ha, anzi, riconosciuto in favore della il diritto CP_1 al compenso pari ad € 4.151,17 come da fattura n. 50/2017.
pagina 15 di 19 Vi erano viceversa i presupposti per l'accoglimento della richiesta di risoluzione, formulata in via principale.
Il riscontro di vizi/difformità consente, invero, al committente nel contratto d'opera, così come nel contratto d'appalto, di esercitare il rimedio risolutorio, in particolare se essi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (cfr. artt. 2226 e 1668 c.c.), potendo altrimenti esperirsi azione di condanna della controparte all'eliminazione dei difetti o azione di riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno.
In questo caso è palese dallo stesso svolgimento dei fatti che si rientra nell'ipotesi di maggiore gravità prevista dalla norma, perché la fornitura non è stata accettata dalla cliente finale di segno evidente che la prestazione resa non ha conservato alcuna AR utilità per l'appellata (a tal proposito, rileva anche il fatto che fin dal primo grado di giudizio quest'ultima ha rappresentato che i beni sono in giacenza presso la propria sede a disposizione per il ritiro da parte della . CP_1
La domanda pertanto merita accoglimento.
L'appellata ha chiesto, in conseguenza della risoluzione, di dichiarare non dovuta la somma di € 4.151,14 oggetto della fattura emessa dall'appellante.
Va però a questo punto considerato che nella somma di € 7.000,00 richiesta dalla
[...]
a titolo di risarcimento del danno per la riduzione del corrispettivo del AR contratto con dovuta al rifiuto della fornitura realizzata da è CP_4 CP_1 compreso, con ogni evidenza, il costo della fornitura: infatti, se la merce non fosse risultata difforme e fosse stata accettata, non avrebbe subito lo “sconto” di € AR
7.000,00 ma avrebbe dovuto, d'altra parte, pagare la fattura della CP_1
Da ciò deriva che, per effetto dell'accoglimento appello incidentale, se da un lato deve dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes e, con essa, la non debenza del corrispettivo di € 4.151,17 preteso dalla (il cui credito complessivo, per i rapporti CP_1 per cui è causa, viene quindi a ridursi ad € 5.458,00), deve correlativamente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., modificarsi la sentenza appellata anche nella parte relativa al risarcimento del danno da accordare in favore di dovendo riconoscersi la cifra di € AR
2.848,83 (€ 7.000,00 - € 4.151,17) in luogo di quella di € 7.000,00 (con il che il credito finale dell'appellata, per tutti i rapporti controversi, diviene pari ad € 5.380,37), nulla peraltro venendo ad essere immutato nel conteggio globale del dare/avere tra le parti.
pagina 16 di 19 12. Merita infine accoglimento, sia pure parziale, anche il secondo motivo di appello incidentale.
Dagli atti si ricava che, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice di primo grado formulò una proposta conciliativa alle parti, ritenuta non satisfattiva dalla senza altre specificazioni (e che invece si disse disponibile CP_1 AR ad accettare). Tale proposta prevedeva il pagamento da parte dell'attrice in favore della convenuta della somma di € 3.000,00 a spese compensate. L'esito del giudizio ha portato a riconoscere un credito residuo della derivante dalla compensazione delle CP_1 reciproche poste attive e passive, di gran lunga inferiore e pari a poco meno di 80 euro. Sicché il rifiuto della proposta si appalesa irragionevole e si rende operante il disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c., per il quale il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
Considerato che il rifiuto della proposta è intervenuto dopo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ma prima dell'assunzione dei mezzi di prova, si reputa corretto porre a carico di la metà delle spese della fase di trattazione/istruttoria e le intere spese della Controparte_1 fase decisionale, rimanendo per il resto le spese compensate.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§
2), secondo i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto: fase di trattazione/istruttoria al 50%: € 840,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale: € 2.541,00, oltre accessori di legge,
10. Le spese processuali del presente grado vanno infine poste a carico della
[...]
per la soccombenza. Controparte_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§
12), secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione) ed in base al valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 ed € 26.000. Pertanto:
pagina 17 di 19 € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale proposto da in parziale riforma della AR sentenza impugnata:
a) dichiara la risoluzione del contratto inter partes relativo alla fornitura di uno showcase con 2 cassetti e di un TA/cinture diretti all'allestimento della boutique
“ 75009, Parte_3
Paris”, dichiarando non dovuta la somma di € 4.151,17 portata dalla fattura n. 50 del 6.3.2017 emessa dalla Controparte_1
b) condanna a corrispondere a Controparte_1 AR la somma di € 5.380,37 a titolo di risarcimento dei danni;
c) dichiara che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...] di € 5.458,00; AR
d) dichiara compensate le reciproche pretese creditorie fino alla somma corrispondente;
e) compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio relative alle fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria, quest'ultima per il 50%, e condanna Controparte_1
a rifondere a le spese relative alla fase di
[...] AR trattazione/istruttoria per il restante 50% ed alla fase decisionale, che liquida in € 2.541,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado, che liquida in € 147,00 per esborsi e in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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