Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14888 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma, Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale, non costituiti in giudizio;
Guardia di Finanza – Comando Generale, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del comportamento omissivo del Comando Generale della Guardia di Finanza e del provvedimento parziale del Dipartimento Militare di Medicina Legale del 16 ottobre 2025, nonché del provvedimento del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma prot. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, nella parte in cui hanno fornito accoglimento solo parziale all’istanza di accesso del 25 settembre 2025, configurando inadempimento dell’obbligo di ostensione completa della documentazione amministrativa necessaria per verificare il calcolo dei giorni di aspettativa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza – Comando Generale e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente con istanza presentata in data 25 settembre 2025 nell’ambito del procedimento di riforma per inidoneità al servizio instaurato nei suoi confronti, ha presentato domanda di accesso agli atti amministrativi, volta all’ottenimento di una serie di documenti connessi alla tutela delle proprie prerogative difensive.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale ha fornito risposta positiva il 16 ottobre 2025 limitatamente alla documentazione sanitaria di propria competenza, mentre il Comando Generale è rimasto silente sulla documentazione amministrativa richiesta.
Successivamente, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma ha emanato provvedimento prot. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025 di accoglimento parziale, trasmettendo la documentazione ai due enti ma omettendo di garantire l’ostensione completa della documentazione amministrativa essenziale per verificare il calcolo dei giorni di aspettativa, e, in particolare la domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018, i prospetti dettagliati delle presenze e assenze e gli atti di verifica e controllo dei periodi di assenza con le metodologie adottate.
Con il ricorso in esame, depositato in data 3 dicembre 2025, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’ostensione ex art. 116 c.p.a. della predetta documentazione.
L’amministrazione costituitasi in giudizio ha depositato la documentazione contenente presenze e assenze nonché gli atti di verifica e controllo dei periodi di assenza con le metodologie adottate ma non ha tuttavia depositato la domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018, sostenendo nelle proprie difese che “ Ai sensi della Circolare n. 177669, in data 13 luglio 2020, del Comando Generale Direzione Telematica della Guardia di Finanza (All.4), la licenza straordinaria di convalescenza si riferisce a quelle assenze autorizzate dall’Autorità competente non precedute da un’istanza formale dell’interessato, a seguito di un provvedimento medicolegale emesso nei confronti dello stesso, che non può fare riferimento alla stessa, non essendo tenuto alla presentazione di una domanda diretta ad ottenere la concessione di tale licenza, la sola domanda che il militare è tenuto a produrre, ove sia superato il limite massimo di 45 giorni di licenza fruiti nell’anno solare, è quella di collocamento in aspettativa ” (p. 2 Memoria della Guardia di Finanza depositata il 17 febbraio 2026).
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto con riferimento alla domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018, mentre va dichiarata la sopravvenuta cessata materia del contendere con riferimento agli ulteriori documenti richiesti, essendo stati gli stessi depositati in giudizio.
Invero, con riferimento alla richiesta di accesso alla “ domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018 ” vanno respinte le argomentazioni difensive del Corpo, circa la non qualificabilità dell’istanza proposta da parte ricorrente quale “ domanda di licenza ”, dovendo comunque l’amministrazione provvedere alla ostensione del documento richiesto dal ricorrente – a prescindere dalla correttezza del nomen iuris utilizzato dall’interessato per effettuare la richiesta, essendo questo a disposizione dell’amministrazione e necessario per l’esercizio delle prerogative difensive del ricorrente.
Va invece dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento agli ulteriori documenti richiesti, avendo l’amministrazione prodotto in giudizio gli stessi e, precipuamente:
- i prospetti dettagliati delle presenze e assenze necessari per il calcolo dei giorni di temporanea non idoneità (doc. 3);
- gli atti di verifica e controllo dei periodi di assenza con le metodologie adottate e modelli ML allegato B del reparto tecnico logistico (doc. 5).
Le spese sono poste a carico dell’amministrazione in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo accoglie in parte e, per l’effetto, dispone che la Guardia di Finanza provveda all’ostensione della “ domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018 ”, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli ulteriori documenti;
Condanna la Guardia di Finanza al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
SE AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE AU | NC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.