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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1591 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Trovato, presso il cui studio a Palermo, via Di Stefano n. 19, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
13/06/1990 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4188/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-22/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 06/05/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- La casa coniugale sita a Palermo via nella Via Castellana n.356 viene assegnata con gli arredi e i corredi al Sig. (che ne è comunque esclusivo Parte_1
proprietario) che vi abitera con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente
; Persona_1
- Il Sig corrisponderà mensilmente a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento nei confronti della Sig.ra l'importo di 1.200,00 euro Parte_2
(diconsi milleduecento/00) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, tale somma sarà versata a titolo di assegno ex art. 5, L n. 898/1970;
- Il sig. e sono economicamente indipendenti e Parte_3 Parte_4
coniugati;
- La Sig.ra è disoccupata;
Parte_2
- Ad oggi la Sig.ra abita in Palermo nella Via Castellana n. 346; Parte_2
- Costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale l'obbligazione assunta dalla Sig.ra di voler trasferire le Parte_2
seguenti proprietà, il tutto entro e non oltre quattro mesi dalla sentenza:
Al proprio figlio : Persona_1
- Immobile sito in Palermo nella via Castellana snc - piano T- identificato al N.C.E.U. di
Palermo al foglio 47- particella 6686-z.c.2, ctg. A/7, cl.4 consistenza 8,5 vani, rendita euro 636,53;
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 6684
r.d. euro 143,17- r.a. euro 78,04 superficie 50.404 mq- classe 2;
Al proprio figlio : Parte_3
- l'immobile sito in Palermo nella via Piazza Della Chiesa S. Alfonso De' Liguori n.35- piano T, identificato al N.C.E.U di Palermo al foglio 40-particella 502- sub.
1- z.c.2, ctg
C/1, cl.7, consistenza 27 mq, rendita euro 580,08;
2 - l'immobile sito in Palermo nella via Castellana snc- piano T-1 identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47- particella 6690- z.c.2, ctg. A/7, c1.4, consistenza 9,5 vani, rendita
711,42;
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella
6687- r.d. euro 12,53- r.a. euro 6,84 superficie 4.412 mq- classe 2 a;
Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 1074 -
r.d. euro 1,53- r.a. euro 0,84 superficie 540 mq- classe 2
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 1992
r.d. euro 3,34-r.a. euro 0,84 superficie 3.238 mq- classe 3;
Alla propria figlia : Parte_4
- Immobile sito in Palermo nella via Mogadiscio n.
7-piano, identificato al N.C.E.U. di
Palermo al foglio 47- particella 2709- sub.1 e foglio 47-particella 2710- z.c 2, ctg. A/3,
c1.6, consistenza 7 vani, rendita euro 397,67”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 13/06/1990 da , nato a Palermo in [...] Parte_1
09/12/1964 ( ) e , nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 08/10/1969 ( , alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 27/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 196, parte II, serie A dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1591 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Trovato, presso il cui studio a Palermo, via Di Stefano n. 19, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
13/06/1990 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4188/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-22/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 06/05/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- La casa coniugale sita a Palermo via nella Via Castellana n.356 viene assegnata con gli arredi e i corredi al Sig. (che ne è comunque esclusivo Parte_1
proprietario) che vi abitera con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente
; Persona_1
- Il Sig corrisponderà mensilmente a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento nei confronti della Sig.ra l'importo di 1.200,00 euro Parte_2
(diconsi milleduecento/00) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, tale somma sarà versata a titolo di assegno ex art. 5, L n. 898/1970;
- Il sig. e sono economicamente indipendenti e Parte_3 Parte_4
coniugati;
- La Sig.ra è disoccupata;
Parte_2
- Ad oggi la Sig.ra abita in Palermo nella Via Castellana n. 346; Parte_2
- Costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale l'obbligazione assunta dalla Sig.ra di voler trasferire le Parte_2
seguenti proprietà, il tutto entro e non oltre quattro mesi dalla sentenza:
Al proprio figlio : Persona_1
- Immobile sito in Palermo nella via Castellana snc - piano T- identificato al N.C.E.U. di
Palermo al foglio 47- particella 6686-z.c.2, ctg. A/7, cl.4 consistenza 8,5 vani, rendita euro 636,53;
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 6684
r.d. euro 143,17- r.a. euro 78,04 superficie 50.404 mq- classe 2;
Al proprio figlio : Parte_3
- l'immobile sito in Palermo nella via Piazza Della Chiesa S. Alfonso De' Liguori n.35- piano T, identificato al N.C.E.U di Palermo al foglio 40-particella 502- sub.
1- z.c.2, ctg
C/1, cl.7, consistenza 27 mq, rendita euro 580,08;
2 - l'immobile sito in Palermo nella via Castellana snc- piano T-1 identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47- particella 6690- z.c.2, ctg. A/7, c1.4, consistenza 9,5 vani, rendita
711,42;
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella
6687- r.d. euro 12,53- r.a. euro 6,84 superficie 4.412 mq- classe 2 a;
Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 1074 -
r.d. euro 1,53- r.a. euro 0,84 superficie 540 mq- classe 2
- Terreno sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. di Palermo al foglio 47-particella 1992
r.d. euro 3,34-r.a. euro 0,84 superficie 3.238 mq- classe 3;
Alla propria figlia : Parte_4
- Immobile sito in Palermo nella via Mogadiscio n.
7-piano, identificato al N.C.E.U. di
Palermo al foglio 47- particella 2709- sub.1 e foglio 47-particella 2710- z.c 2, ctg. A/3,
c1.6, consistenza 7 vani, rendita euro 397,67”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 13/06/1990 da , nato a Palermo in [...] Parte_1
09/12/1964 ( ) e , nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 08/10/1969 ( , alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 27/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 196, parte II, serie A dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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