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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1152/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
già c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cacciola, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 10163/2021, pubblicata il 24.1.2022, il tribunale di Roma premetteva che:
- aveva dedotto di aver fruito, nel 2010, delle forniture di energia Parte_1
elettrica somministrate da per il proprio stabilimento in Pace del Controparte_1
Mela e di aver diritto alla ripetizione – a titolo di indebito - delle somme pagate alla fornitrice a titolo di addizionali provinciali sulle accise sui consumi di energia elettrica pagina 1 di 11 per l'anno 2010, istituita ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, per l'importo complessivo di € 37.700,98, con interessi dalla messa in mora e spese processuali;
- aveva posto a fondamento della domanda sia la valutazione della Commissione
Europea - che aveva ritenuto detta addizionale incompatibile con le previsioni contenute all'art. 1, par. 2, della Direttiva CE 2008/118 (avente efficacia immediatamente precettiva, che escludeva la possibilità per gli Stati membri di assoggettare ad imposte indirette la produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie) - sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n.
125198/2019, Cass. n. 28047/2019), che, interpellata sul punto, aveva reiteratamente ritenuto che la norma che l'aveva istituita dovesse essere disapplicata anche per i periodi precedenti alla sua abrogazione (v. art. 4, comma 10, del D.L. n.16/2012, entrata in vigore per la Sicilia partire dall'1.4.2012), proprio perché incompatibile con la
Direttiva n. 2008/118/CE;
- e infatti, la Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, era stata sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE, la quale aveva previsto che i prodotti le cui accise sono “armonizzate” (tra cui figura l'energia elettrica a seguito dell'emanazione della Direttiva 2003/96/CE) potevano essere assoggettati dagli Stati membri ad altre imposizioni indirette, le quali, tuttavia, dovevano perseguire “finalità specifiche” ed essere conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (art. 1.2, Dir. 2008/118/CE);
- con due sentenze (CGUE del 5.3.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.7.2018 resa nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia aveva stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica nei casi specifici portati all'attenzione della Corte con rinvio pregiudiziale di ciascuno dei giudici nazionali, estone e francese rispettivamente;
- tutto, more solito, originava dal ritardo con il quale lo Stato italiano aveva recepito la
Direttiva 2008/118/CE, con apertura di una procedura di infrazione della C.E. nei confronti dell'Italia, ritenendo la Commissione che l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE;
pagina 2 di 11 - all'apertura dell'infrazione il Governo aveva reagito abrogando l'addizionale ma solo a partire dal 2012 (con il D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e
D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale);
- la Corte di Cassazione, nelle medesime pronunce, aveva evidenziato come il consumatore sul quale era stata traslata indebitamente l'imposta, non era legittimato a richiedere il rimborso all' , ma solamente al proprio fornitore Controparte_2
(salvo impossibilità o eccessiva difficoltà);
- con le citate pronunce era stato pure affermato il diritto del fornitore di chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria nel caso in cui l'utente finale avesse esercitato vittoriosamente nei suoi confronti, con sentenza passata in giudicato, azione di ripetizione di indebito.
***
Fatta questa premessa e rilevato che, pur a fronte della ritualità della notifica, CP_1
non si era costituita, il giudice rigettava la domanda, così motivando:
[...]
‹‹Dato atto di quanto dedotto e preteso, ed esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente in punto di quantum, dal punto di vista del c.d. an debeatur, si osserva che le accise, relative ai prodotti energetici ed all'energia elettrica sono tributi calcolati in base alla quantità di prodotto venduto, in termini di aliquote rapportate, all'unità di misura del prodotto (il famigerato kilowattora o kWh). L'accisa è in questa maniera applicata soltanto nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale (in particolare l'art. 53 del TUA) come il “soggetto obbligato” nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al corretto pagamento dell'accisa, il somministrante di energia elettrica. Il somministrante di energia elettrica è pertanto il soggetto passivo del rapporto tributario, e deve pagare all'Erario
l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato. Il somministrante, tuttavia, ha la facoltà di traslare l'onere economico dell'accisa, che dovrà essere pagata all'Erario, sul consumatore finale, tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa ex art. 56 del D. Lgs. 26 ottobre
1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e Cont relative sanzioni penali e amministrative” (il c.d. che ha riorganizzato la materia nel diritto interno.
Tuttavia, occorre dire che l'unica ragione per cui il pagamento effettuato da potrebbe qualificarsi Parte_1 come indebito ex art. 2033 c.c. sarebbe la contrarietà della norma, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, al diritto unionale, tale da determinare la necessità, per il giudice italiano, di disapplicarla. Ma a tale soluzione si oppongono i principi generali del diritto euro unitario. E' vero che la Corte Europea di Giustizia, ha reiteratamente richiamato anche in Grande Sezione il principio secondo cui l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una Direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima, così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (CGUE C-555/07
Kücükdeveci). Ne conseguirebbe che, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli, nella quale la normativa nazionale risulti contraria al diritto dell'Unione, devono assicurare ai singoli la pagina 3 di 11 tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia. E nell'applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più
possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (ex multis, sentenze CGUE C- 397 a C-
403/01 Pfeiffer e al).
Tuttavia, costantemente, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale trova un limite insuperabile nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale;
nello specifico di indebito si parla nel momento in cui una determinata prestazione, quando è effettuata, è priva di causa, non è dovuta, non è legittimata dal diritto astratto o concreto tra le parti;
ma nel caso di specie la fornitrice ha applicato, nel momento in cui la fornitura è stata effettuata, una disposizione di diritto tributario valida ed efficace. E quindi ciò osta a definire la prestazione effettuata in sua applicazione un indebito oggettivo;
la presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva
n. 2008/118/CE non avrebbe potuto comunque spiegare effetti nel rapporto civilistico tra le parti, in virtù del principio di c.d. inefficacia orizzontale delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati. Ciò in quanto dall'articolo
288, terzo comma, TFUE risulta che, a differenza del regolamento, la direttiva vincola ogni Stato membro al quale è rivolta. La direttiva non può quindi, di per sé, imporre obblighi alle persone e non può pertanto, in linea di principio, essere fatta valere contro di loro. Quanto suesposto è noto come assenza di efficacia diretta orizzontale della direttiva. Quest'ultimo termine è usato sia per descrivere l'assenza di efficacia nella creazione di diritti e obblighi in capo alle persone, sia per indicare l'esclusione stessa d'applicabilità della direttiva in una controversia tra persone. Teoricamente è possibile basarsi sulla tradizionale esclusione dell'efficacia diretta orizzontale e ritenere che, indipendentemente dall'esistenza o meno di un elemento transfrontaliero nella controversia, sia esclusa la possibilità di invocare disposizioni del capo III di tale direttiva contro una persona;
in buona sostanza, la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione;
la
Corte ha altresì dichiarato in maniera costante che una Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, ed in buona sostanza “contro di lui”
(ex multis, sentenze CGUE del 24 gennaio 2012, C282/10). Estendere l'applicabilità diretta Per_1 orizzontale di una disposizione di una Direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare
Regolamenti (sentenza CGUE del 14 luglio 1994, C-91/92, Faccini Dori).
Residua ai privati gravati da una attuazione di una direttiva non conforme o imparziale, adire in giudizio gli stati membri onde ottenerne il risarcimento del danno.
Pertanto, deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, di talché non sussiste alcun diritto di Citrus Vitae alla restituzione delle relative somme ex art 2033 c.c. in forza delle sole disposizioni individuate dalla direttiva.
Nulla per le spese processuali a fronte della mancata costituzione di ››. Controparte_1
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pagina 4 di 11 Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in riforma totale della decisione Parte_1
gravata, di:
‹‹1) Dire e dichiarare che la “ ha diritto di ripetere da “ , perché non dovute, Parte_1 Controparte_1 le somme pagate nell'anno 2010 a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, somme complessivamente ammontanti all'importo di € 37.700,98.
Conseguentemente condannare “ a versare in restituzione alla “ la suddetta Controparte_1 Parte_1 somma di € 37.700,98, da maggiorarsi degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284, comma 4, cod. civ. a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2) Condannare “ al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio››. Controparte_1
***
All'udienza del 16.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 15.2.2024.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14/17.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note in data 21.3.2025 e, all'odierna udienza, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
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Con un unico motivo (rubricato “Erroneo rigetto della domanda di ripetizione di indebito spiegata dalla
“ per erronea ritenuta dovutezza della somme addebitate da “ ” e pagate da Parte_1 Controparte_1
“ a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica”), lamenta l'appellante Parte_1 che il tribunale non avrebbe potuto ritenere che l'applicazione dell'addizionale fosse legittimata dall'esistenza di “una disposizione di diritto tributario valida ed efficace”, ciò dopo che aveva affermato, correttamente, che “l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri, con l'effetto di imporre al giudice nazionale di disapplicare la disposizione di diritto interno con essa incompatibile”; il giudice di primo grado, piuttosto, avrebbe dovuto disapplicare, perché in contrasto con il diritto unionale, la normativa nazionale e, così facendo, negare la debenza (perché non sorretto né fondato o giustificato da alcuna normativa) del pagamento delle somme versate a
[...]
anche la Suprema Corte aveva affermato che l'addizionale in parola andava CP_1
disapplicata; inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, il principio di diritto sancito dalla
Corte di Giustizia imponeva al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgevano soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in pagina 5 di 11 quanto norma interna che si poneva in contrasto con il diritto dell'Unione; come affermato sempre dalla giurisprudenza di merito, a prescindere dal contrasto con la direttiva
2008/118/CE, l'impostazione più corretta era quella della disapplicazione della normativa interna istitutiva dell'addizionale provinciale, ciò in virtù del principio di effettività (essendo stato trasferito il costo dell'imposta sul consumatore, è costui che deve poter conseguire la restituzione) e della considerazione per cui “la necessaria valutazione, richiesta ai sensi dell'art.2033
c.c., circa la natura indebita del pagamento, comporta per il giudice la necessità di effettuare un sindacato
incidentale sul rapporto tributario e sulla interpretazione della normativa fiscale, che deve condursi sulla base dei principi che si applicherebbero al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà del diritto UE.” (così, ordinanza Tribunale Mantova del 6.11.2021)”.
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Il motivo è infondato.
Nelle more del giudizio di appello, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, in dispositivo, ha così statuito:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
La Corte di Giustizia, nella motivazione (da intendersi qui trascritta, anche per i punti non riportati), ha premesso che se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (punto 24); pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di pagina 6 di 11 una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali (punto 25); in secondo luogo, disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati e, nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie (punto 26).
Ha spiegato poi che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, chiarendo che: ‹‹in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato›› (punti 33 e 34).
Ha precisato, quindi, ai punti 35, 36, 37 e 38 quanto segue: ‹‹35 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo 53 del D. Lgs. n. 504 del 1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato D. Lgs. n. 504 del 1995. Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione. 36 Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi pagina 7 di 11 hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana.
37 Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. 38
Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
Siffatta pronuncia costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2,
d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. 16, così come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n. 24373/2024;
21749/2024; Cass. n. 24203/2024), con cui si è statuito, in sintesi, che:
- punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata;
- muovendo da detto principio, la Corte di Giustizia ha affermato i principi di cui ai punti
36 e 37, sopra riportati;
- l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore Contr finale nei confronti dello Stato (in quella fattispecie, nei confronti di ), in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa;
pagina 8 di 11 - difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore;
- ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, cit.);
- la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali
è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore;
- l'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore;
- ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore,
l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_5
indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività;
- la ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
***
Considerato che, pacificamente, nella specie non ricorrono le eccezioni individuate nella pronuncia della Corte di Giustizia ai punti 24, 25 e 26 (in quanto il nostro ordinamento non pagina 9 di 11 prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o non correttamente recepita, né il fornitore è ente soggetto all'autorità o al controllo dello Stato e che disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati soggetto), all'evoluzione giurisprudenziale sin qui descritta consegue che, nell'attuale sistema normativo, il consumatore finale al quale sia stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non può pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L'impossibilità di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce, quindi, presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'ente impositore.
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Pertanto, precisato che nulla ha dedotto nelle note l'appellante (la quale si è limitata a ribadire le conclusioni già formulate, senza confrontarsi con la pronuncia della Corte di giustizia),
l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza, che correttamente non ha disapplicato la normativa interna e ha respinto la domanda nei confronti del fornitore, deve essere confermata.
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Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata stante la Controparte_1
contumacia della stessa.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 10163/2021, pubblicata il 24.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da (già ; Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 2) nulla per spese nei confronti di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1152/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
già c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cacciola, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 10163/2021, pubblicata il 24.1.2022, il tribunale di Roma premetteva che:
- aveva dedotto di aver fruito, nel 2010, delle forniture di energia Parte_1
elettrica somministrate da per il proprio stabilimento in Pace del Controparte_1
Mela e di aver diritto alla ripetizione – a titolo di indebito - delle somme pagate alla fornitrice a titolo di addizionali provinciali sulle accise sui consumi di energia elettrica pagina 1 di 11 per l'anno 2010, istituita ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, per l'importo complessivo di € 37.700,98, con interessi dalla messa in mora e spese processuali;
- aveva posto a fondamento della domanda sia la valutazione della Commissione
Europea - che aveva ritenuto detta addizionale incompatibile con le previsioni contenute all'art. 1, par. 2, della Direttiva CE 2008/118 (avente efficacia immediatamente precettiva, che escludeva la possibilità per gli Stati membri di assoggettare ad imposte indirette la produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie) - sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n.
125198/2019, Cass. n. 28047/2019), che, interpellata sul punto, aveva reiteratamente ritenuto che la norma che l'aveva istituita dovesse essere disapplicata anche per i periodi precedenti alla sua abrogazione (v. art. 4, comma 10, del D.L. n.16/2012, entrata in vigore per la Sicilia partire dall'1.4.2012), proprio perché incompatibile con la
Direttiva n. 2008/118/CE;
- e infatti, la Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, era stata sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE, la quale aveva previsto che i prodotti le cui accise sono “armonizzate” (tra cui figura l'energia elettrica a seguito dell'emanazione della Direttiva 2003/96/CE) potevano essere assoggettati dagli Stati membri ad altre imposizioni indirette, le quali, tuttavia, dovevano perseguire “finalità specifiche” ed essere conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (art. 1.2, Dir. 2008/118/CE);
- con due sentenze (CGUE del 5.3.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.7.2018 resa nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia aveva stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica nei casi specifici portati all'attenzione della Corte con rinvio pregiudiziale di ciascuno dei giudici nazionali, estone e francese rispettivamente;
- tutto, more solito, originava dal ritardo con il quale lo Stato italiano aveva recepito la
Direttiva 2008/118/CE, con apertura di una procedura di infrazione della C.E. nei confronti dell'Italia, ritenendo la Commissione che l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE;
pagina 2 di 11 - all'apertura dell'infrazione il Governo aveva reagito abrogando l'addizionale ma solo a partire dal 2012 (con il D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e
D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale);
- la Corte di Cassazione, nelle medesime pronunce, aveva evidenziato come il consumatore sul quale era stata traslata indebitamente l'imposta, non era legittimato a richiedere il rimborso all' , ma solamente al proprio fornitore Controparte_2
(salvo impossibilità o eccessiva difficoltà);
- con le citate pronunce era stato pure affermato il diritto del fornitore di chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria nel caso in cui l'utente finale avesse esercitato vittoriosamente nei suoi confronti, con sentenza passata in giudicato, azione di ripetizione di indebito.
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Fatta questa premessa e rilevato che, pur a fronte della ritualità della notifica, CP_1
non si era costituita, il giudice rigettava la domanda, così motivando:
[...]
‹‹Dato atto di quanto dedotto e preteso, ed esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente in punto di quantum, dal punto di vista del c.d. an debeatur, si osserva che le accise, relative ai prodotti energetici ed all'energia elettrica sono tributi calcolati in base alla quantità di prodotto venduto, in termini di aliquote rapportate, all'unità di misura del prodotto (il famigerato kilowattora o kWh). L'accisa è in questa maniera applicata soltanto nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale (in particolare l'art. 53 del TUA) come il “soggetto obbligato” nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al corretto pagamento dell'accisa, il somministrante di energia elettrica. Il somministrante di energia elettrica è pertanto il soggetto passivo del rapporto tributario, e deve pagare all'Erario
l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato. Il somministrante, tuttavia, ha la facoltà di traslare l'onere economico dell'accisa, che dovrà essere pagata all'Erario, sul consumatore finale, tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa ex art. 56 del D. Lgs. 26 ottobre
1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e Cont relative sanzioni penali e amministrative” (il c.d. che ha riorganizzato la materia nel diritto interno.
Tuttavia, occorre dire che l'unica ragione per cui il pagamento effettuato da potrebbe qualificarsi Parte_1 come indebito ex art. 2033 c.c. sarebbe la contrarietà della norma, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, al diritto unionale, tale da determinare la necessità, per il giudice italiano, di disapplicarla. Ma a tale soluzione si oppongono i principi generali del diritto euro unitario. E' vero che la Corte Europea di Giustizia, ha reiteratamente richiamato anche in Grande Sezione il principio secondo cui l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una Direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima, così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (CGUE C-555/07
Kücükdeveci). Ne conseguirebbe che, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli, nella quale la normativa nazionale risulti contraria al diritto dell'Unione, devono assicurare ai singoli la pagina 3 di 11 tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia. E nell'applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più
possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (ex multis, sentenze CGUE C- 397 a C-
403/01 Pfeiffer e al).
Tuttavia, costantemente, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale trova un limite insuperabile nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale;
nello specifico di indebito si parla nel momento in cui una determinata prestazione, quando è effettuata, è priva di causa, non è dovuta, non è legittimata dal diritto astratto o concreto tra le parti;
ma nel caso di specie la fornitrice ha applicato, nel momento in cui la fornitura è stata effettuata, una disposizione di diritto tributario valida ed efficace. E quindi ciò osta a definire la prestazione effettuata in sua applicazione un indebito oggettivo;
la presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva
n. 2008/118/CE non avrebbe potuto comunque spiegare effetti nel rapporto civilistico tra le parti, in virtù del principio di c.d. inefficacia orizzontale delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati. Ciò in quanto dall'articolo
288, terzo comma, TFUE risulta che, a differenza del regolamento, la direttiva vincola ogni Stato membro al quale è rivolta. La direttiva non può quindi, di per sé, imporre obblighi alle persone e non può pertanto, in linea di principio, essere fatta valere contro di loro. Quanto suesposto è noto come assenza di efficacia diretta orizzontale della direttiva. Quest'ultimo termine è usato sia per descrivere l'assenza di efficacia nella creazione di diritti e obblighi in capo alle persone, sia per indicare l'esclusione stessa d'applicabilità della direttiva in una controversia tra persone. Teoricamente è possibile basarsi sulla tradizionale esclusione dell'efficacia diretta orizzontale e ritenere che, indipendentemente dall'esistenza o meno di un elemento transfrontaliero nella controversia, sia esclusa la possibilità di invocare disposizioni del capo III di tale direttiva contro una persona;
in buona sostanza, la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione;
la
Corte ha altresì dichiarato in maniera costante che una Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, ed in buona sostanza “contro di lui”
(ex multis, sentenze CGUE del 24 gennaio 2012, C282/10). Estendere l'applicabilità diretta Per_1 orizzontale di una disposizione di una Direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare
Regolamenti (sentenza CGUE del 14 luglio 1994, C-91/92, Faccini Dori).
Residua ai privati gravati da una attuazione di una direttiva non conforme o imparziale, adire in giudizio gli stati membri onde ottenerne il risarcimento del danno.
Pertanto, deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, di talché non sussiste alcun diritto di Citrus Vitae alla restituzione delle relative somme ex art 2033 c.c. in forza delle sole disposizioni individuate dalla direttiva.
Nulla per le spese processuali a fronte della mancata costituzione di ››. Controparte_1
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pagina 4 di 11 Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in riforma totale della decisione Parte_1
gravata, di:
‹‹1) Dire e dichiarare che la “ ha diritto di ripetere da “ , perché non dovute, Parte_1 Controparte_1 le somme pagate nell'anno 2010 a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, somme complessivamente ammontanti all'importo di € 37.700,98.
Conseguentemente condannare “ a versare in restituzione alla “ la suddetta Controparte_1 Parte_1 somma di € 37.700,98, da maggiorarsi degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284, comma 4, cod. civ. a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2) Condannare “ al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio››. Controparte_1
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All'udienza del 16.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 15.2.2024.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14/17.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note in data 21.3.2025 e, all'odierna udienza, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
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Con un unico motivo (rubricato “Erroneo rigetto della domanda di ripetizione di indebito spiegata dalla
“ per erronea ritenuta dovutezza della somme addebitate da “ ” e pagate da Parte_1 Controparte_1
“ a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica”), lamenta l'appellante Parte_1 che il tribunale non avrebbe potuto ritenere che l'applicazione dell'addizionale fosse legittimata dall'esistenza di “una disposizione di diritto tributario valida ed efficace”, ciò dopo che aveva affermato, correttamente, che “l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri, con l'effetto di imporre al giudice nazionale di disapplicare la disposizione di diritto interno con essa incompatibile”; il giudice di primo grado, piuttosto, avrebbe dovuto disapplicare, perché in contrasto con il diritto unionale, la normativa nazionale e, così facendo, negare la debenza (perché non sorretto né fondato o giustificato da alcuna normativa) del pagamento delle somme versate a
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anche la Suprema Corte aveva affermato che l'addizionale in parola andava CP_1
disapplicata; inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, il principio di diritto sancito dalla
Corte di Giustizia imponeva al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgevano soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in pagina 5 di 11 quanto norma interna che si poneva in contrasto con il diritto dell'Unione; come affermato sempre dalla giurisprudenza di merito, a prescindere dal contrasto con la direttiva
2008/118/CE, l'impostazione più corretta era quella della disapplicazione della normativa interna istitutiva dell'addizionale provinciale, ciò in virtù del principio di effettività (essendo stato trasferito il costo dell'imposta sul consumatore, è costui che deve poter conseguire la restituzione) e della considerazione per cui “la necessaria valutazione, richiesta ai sensi dell'art.2033
c.c., circa la natura indebita del pagamento, comporta per il giudice la necessità di effettuare un sindacato
incidentale sul rapporto tributario e sulla interpretazione della normativa fiscale, che deve condursi sulla base dei principi che si applicherebbero al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà del diritto UE.” (così, ordinanza Tribunale Mantova del 6.11.2021)”.
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Il motivo è infondato.
Nelle more del giudizio di appello, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, in dispositivo, ha così statuito:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
La Corte di Giustizia, nella motivazione (da intendersi qui trascritta, anche per i punti non riportati), ha premesso che se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (punto 24); pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di pagina 6 di 11 una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali (punto 25); in secondo luogo, disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati e, nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie (punto 26).
Ha spiegato poi che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, chiarendo che: ‹‹in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato›› (punti 33 e 34).
Ha precisato, quindi, ai punti 35, 36, 37 e 38 quanto segue: ‹‹35 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo 53 del D. Lgs. n. 504 del 1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato D. Lgs. n. 504 del 1995. Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione. 36 Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi pagina 7 di 11 hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana.
37 Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. 38
Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
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Siffatta pronuncia costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2,
d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. 16, così come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n. 24373/2024;
21749/2024; Cass. n. 24203/2024), con cui si è statuito, in sintesi, che:
- punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata;
- muovendo da detto principio, la Corte di Giustizia ha affermato i principi di cui ai punti
36 e 37, sopra riportati;
- l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore Contr finale nei confronti dello Stato (in quella fattispecie, nei confronti di ), in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa;
pagina 8 di 11 - difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore;
- ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, cit.);
- la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali
è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore;
- l'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore;
- ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore,
l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_5
indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività;
- la ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
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Considerato che, pacificamente, nella specie non ricorrono le eccezioni individuate nella pronuncia della Corte di Giustizia ai punti 24, 25 e 26 (in quanto il nostro ordinamento non pagina 9 di 11 prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o non correttamente recepita, né il fornitore è ente soggetto all'autorità o al controllo dello Stato e che disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati soggetto), all'evoluzione giurisprudenziale sin qui descritta consegue che, nell'attuale sistema normativo, il consumatore finale al quale sia stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non può pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L'impossibilità di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce, quindi, presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'ente impositore.
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Pertanto, precisato che nulla ha dedotto nelle note l'appellante (la quale si è limitata a ribadire le conclusioni già formulate, senza confrontarsi con la pronuncia della Corte di giustizia),
l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza, che correttamente non ha disapplicato la normativa interna e ha respinto la domanda nei confronti del fornitore, deve essere confermata.
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Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata stante la Controparte_1
contumacia della stessa.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 10163/2021, pubblicata il 24.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da (già ; Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 2) nulla per spese nei confronti di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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