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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2377/2024 riunito al Proc. n. R.G.2376/2024
VERBALE D'UDIENZA del 18 febbraio 2025
Il giorno 18 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2377/2024 R.G. riunita alla causa 2376/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'Avv. Gregorio Papalia;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela Borgese per delega dell'avv. Ilaria
Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato;
Per parte resistente , nessuno è presente alle ore10,38 . CP_1
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste contenute negli atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2377/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi riunita al proc. n.2376/2024, promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gregorio Papalia (CF. ), giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente nei confronti di
C.F.: – P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( – PEC: CodiceFiscale_3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024; Persona_1
-resistente
E
(P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana
Donatiello (C.F: , giusta procura in atti. C.F._5
-resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorsi, ritualmente notificati, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003218827000, notificata in data 29.06.2023, limitatamente agli avvisi di addebito all'avviso di addebito
39420160000263369000 dell'importo di €. 2.698,33, relativo a contributi previdenziali I.V.S. portato, notificato in data 10/05/2016 Controparte_4
e all'avviso di addebito n. 39420170001524314000, dell'importo di € 5.417,99, notificato in data 02/10/2017 . A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Istauratosi il contraddittorio tra le parti si costituiva l' ed ha eccepito la CP_2
sua carenza di legittimazione passiva e quella della la decadenza CP_5
dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui all'art. 24, del D.Lgs n. 46/99,
l'incontestabilità del credito, non essendo stato oggetto di tempestiva opposizione, sostenendo, nel merito, che nessuna prescrizione era maturata neppure successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e, in considerazione, anche, che la prescrizione era stata anche sospesa dalla legislazione emergenziale COVID. Pertanto, concludeva chiedendo di” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Si costituiva anche eccependo, Controparte_6
preliminarmente, la connessione del presente giudizio ad altri pendenti presso lo stesso tribunale aventi ad oggetto opposizione avverso la stessa intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, l'inammissibilità del ricorso per intempestività e presenza di sentenza n. 1349/2024 sulla medesima intimazione, altresì, inammissibilità dell'opposizione per decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 e 617 cpc, la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di prescrizione che non era maturata anche in considerazione della sospensione nel periodo covid19.
Con decreto del 28.01.2025, a firma del G.L., Dott. Carlo Gabutti, veniva disposta la riunione del proc. n. R.G 2377/2024 al proc. n. 2376/2024 per connessione oggettiva e soggettiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione di parte ricorrente, che ha affermato, ai fini della prescrizione, che l'unico atto notificato sia stato quello opposto nel presente giudizio, potrebbe qualificarsi come azione recuperatoria ex art. 24 D.L. n. 46/1999, ma
è inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposta, in mancanza della prova della notifica dell'avviso di addebito e senza scomodare le altre intimazioni di pagamento depositate dall' , Controparte_6
nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso è stato presentato oltre un anno dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
L'opposizione ex art. 24 citato è, dunque, inammissibile.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente può essere pure qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per eccepire la prescrizione quinquennale del credito maturata anche dopo la notifica dell'avviso di addebito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza. In relazione all'azione ex art. 615 cpc e con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n.
112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, maturata anche dopo la notifica dell'avviso di addebito, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e soggetto che ha emesso l'intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente, nel proporre l'opposizione, non ha, però, considerato l'efficacia annuale dell'intimazione di pagamento opposta, decorrente dalla data di notifica della stessa, per come previsto dal 3 comma dall'art. 50 del DPR
n. 602/1972, così come statuito con sentenza n.1349/2024.
Come affermato in ricorso l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 29 giugno 2023 mentre l'opposizione è stata proposta, con il deposito di separati ricorsi , il 5 settembre 2024, ossia quando oramai era decorso un anno dalla sua notifica.
L'inefficacia dell'intimazione di pagamento comporta la mancanza di interesse ad agire in giudizio. Non ricorrono neppure i presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 12 del
DPR n. 602/1973,inserito dall'articolo 3-bis del DL n. 146/2021 per ritenere sussistente l'interesse ad agire per la prescrizione del credito.
L'opposizione ex art. 615 cpc è, dunque, inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 866,00 considerando, il valore della causa e l'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA e CPA, ove dovuta e si pongono a carico della parte ricorrente ed a favore degli Enti resistenti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando sul procedimento R.G.2377/2024 riunito al proc.2376/2024:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA e CPA, se dovuta a favore degli enti resistenti
Palmi 18.02.2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2377/2024 riunito al Proc. n. R.G.2376/2024
VERBALE D'UDIENZA del 18 febbraio 2025
Il giorno 18 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2377/2024 R.G. riunita alla causa 2376/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'Avv. Gregorio Papalia;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela Borgese per delega dell'avv. Ilaria
Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato;
Per parte resistente , nessuno è presente alle ore10,38 . CP_1
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste contenute negli atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2377/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi riunita al proc. n.2376/2024, promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gregorio Papalia (CF. ), giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente nei confronti di
C.F.: – P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( – PEC: CodiceFiscale_3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024; Persona_1
-resistente
E
(P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana
Donatiello (C.F: , giusta procura in atti. C.F._5
-resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorsi, ritualmente notificati, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003218827000, notificata in data 29.06.2023, limitatamente agli avvisi di addebito all'avviso di addebito
39420160000263369000 dell'importo di €. 2.698,33, relativo a contributi previdenziali I.V.S. portato, notificato in data 10/05/2016 Controparte_4
e all'avviso di addebito n. 39420170001524314000, dell'importo di € 5.417,99, notificato in data 02/10/2017 . A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Istauratosi il contraddittorio tra le parti si costituiva l' ed ha eccepito la CP_2
sua carenza di legittimazione passiva e quella della la decadenza CP_5
dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui all'art. 24, del D.Lgs n. 46/99,
l'incontestabilità del credito, non essendo stato oggetto di tempestiva opposizione, sostenendo, nel merito, che nessuna prescrizione era maturata neppure successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e, in considerazione, anche, che la prescrizione era stata anche sospesa dalla legislazione emergenziale COVID. Pertanto, concludeva chiedendo di” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Si costituiva anche eccependo, Controparte_6
preliminarmente, la connessione del presente giudizio ad altri pendenti presso lo stesso tribunale aventi ad oggetto opposizione avverso la stessa intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, l'inammissibilità del ricorso per intempestività e presenza di sentenza n. 1349/2024 sulla medesima intimazione, altresì, inammissibilità dell'opposizione per decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 e 617 cpc, la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di prescrizione che non era maturata anche in considerazione della sospensione nel periodo covid19.
Con decreto del 28.01.2025, a firma del G.L., Dott. Carlo Gabutti, veniva disposta la riunione del proc. n. R.G 2377/2024 al proc. n. 2376/2024 per connessione oggettiva e soggettiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione di parte ricorrente, che ha affermato, ai fini della prescrizione, che l'unico atto notificato sia stato quello opposto nel presente giudizio, potrebbe qualificarsi come azione recuperatoria ex art. 24 D.L. n. 46/1999, ma
è inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposta, in mancanza della prova della notifica dell'avviso di addebito e senza scomodare le altre intimazioni di pagamento depositate dall' , Controparte_6
nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso è stato presentato oltre un anno dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
L'opposizione ex art. 24 citato è, dunque, inammissibile.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente può essere pure qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per eccepire la prescrizione quinquennale del credito maturata anche dopo la notifica dell'avviso di addebito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza. In relazione all'azione ex art. 615 cpc e con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n.
112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, maturata anche dopo la notifica dell'avviso di addebito, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e soggetto che ha emesso l'intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente, nel proporre l'opposizione, non ha, però, considerato l'efficacia annuale dell'intimazione di pagamento opposta, decorrente dalla data di notifica della stessa, per come previsto dal 3 comma dall'art. 50 del DPR
n. 602/1972, così come statuito con sentenza n.1349/2024.
Come affermato in ricorso l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 29 giugno 2023 mentre l'opposizione è stata proposta, con il deposito di separati ricorsi , il 5 settembre 2024, ossia quando oramai era decorso un anno dalla sua notifica.
L'inefficacia dell'intimazione di pagamento comporta la mancanza di interesse ad agire in giudizio. Non ricorrono neppure i presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 12 del
DPR n. 602/1973,inserito dall'articolo 3-bis del DL n. 146/2021 per ritenere sussistente l'interesse ad agire per la prescrizione del credito.
L'opposizione ex art. 615 cpc è, dunque, inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 866,00 considerando, il valore della causa e l'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA e CPA, ove dovuta e si pongono a carico della parte ricorrente ed a favore degli Enti resistenti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando sul procedimento R.G.2377/2024 riunito al proc.2376/2024:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA e CPA, se dovuta a favore degli enti resistenti
Palmi 18.02.2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo