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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 807/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SERINO ANGELINA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO ARMANDO e presso il Controparte_1 miciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/05/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferio t vendo contratto matrimonio in Pagani il 22/08/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 116), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , maggiorenne ma non autonoma. Per_1
Pertanto, esponevano che la convive i era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Pagani il 22/08/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 116), autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n.ri D), E), G), ed H).
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 24.04.2024, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 807/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SERINO ANGELINA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO ARMANDO e presso il Controparte_1 miciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/05/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferio t vendo contratto matrimonio in Pagani il 22/08/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 116), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , maggiorenne ma non autonoma. Per_1
Pertanto, esponevano che la convive i era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Pagani il 22/08/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 116), autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n.ri D), E), G), ed H).
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 24.04.2024, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire