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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18456/2019 + 709/2024 – cause riunite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE RELATORE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n.r.g. 18456/2019 + 709/2024, promosse da:
(c.f. ), con l'avv. CARTAINO MIRELLA Parte_1 C.F._1
ATTRICE e convenuta nella causa riunita contro
(c.f. ), in proprio P_ C.F._2
CONVENUTO e attore nella causa riunita
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/07/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- nella causa riunente
Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, accertare e dichiarare preliminarmente l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità della donazione 22.12.1989 a favore di P_
e di perché tutta assolutamente simulata.
[...] Parte_1
Nel merito, ricostruito l'asse ereditario di e di , comprendendo anche Persona_1 Controparte_2 nel relictum (denuncia successione 7.3.2013) i beni donati con atto Notaio del 22.12.1989, Per_2 procedere alla divisione di tutti i beni, attribuendo a ciascuno dei legittimari la quota di spettanza, senza alcuna collazione. Beni così ivi contraddistinti in base alla CTU:
pagina 1 di 14 -Comune di San Felice del Benaco (BS) fraz. , identificato al N.C.E.U. partita 314 Via Trento n. Pt_2
25 fg.8 mapp.23 sub. 2 graffata con il mapp. 361 sub. 3 Cat A/4 cl 2 vani 4,5 R.C. 160,36
-Comune di AR OA Terme (BS), C.so Italia identificato al N.C.E.U. partita 1929 sez. Gorzone fg.
10 mapp. 2158 sub. 8 Piano T S1 cat A/10 cl.1 vani 3,5, R.C.€ 768,2; fg. 10 mapp. 2158 sub. 35 Piano
S1 cat C/6 cl. 4 mq 14 R.C. € 49,17 e fg. 10 mapp. 2158 sub. 7cat A/2 cl.1 vani 3, R.C.€ 153,39
(portineria;;
-Comune di Brescia Viale Piave n. 50b contraddistinto al N.C.T. fg. 151 mapp. 255 sub. 17, piano 1 –S1
Z Cat. A/2 cl. 6 vani 5, R.C. € 903,80 e mapp. 255 sub. 116 piano S1 Z, Cat C/6 cl.8 mq 14 R.C. 86,76.
-Comune di Sant'FE (BS) quota di ½, Viale Sant'FE n. 48 contraddistinto al N.C.T. fg. 6 mapp. 2213 sub. 4 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C. 495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 8 Cat C/6, cl. 6, mq 31, R.C.
67,24 (appartamento al primo piano con garage), fg. 6 mapp. 2213 sub. 5 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C.
495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 9 Cat C/6, cl. 6, mq25, R.C. 54,23 (appartamento al primo terra piano con garage); fg. 6 mapp. 2213 sub. 6 Cat A/7 cl. 1 vani 3 R.C. 209,17, (appartamento al primo interrato) fg.
6 mapp. 2213 sub. 7 Cat A/7 cl. 1 vani 1,5 R.C. 104,58, (appartamento al primo interrato).
In subordine, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, procedere alla divisione ex lege dei beni relitti, attribuendo a ciascuno dei condividenti legittimari la quota di spettanza, previo conferimento da parte dei coeredi di quanto ricevuto per donazione del 22.12.1989 in applicazione di quanto disposto dall'art. 737 c.c.
In ogni caso, con riferimento alle risultanze della CTU (cfr pag. 15-20 e e pag. 23), disporre a carico di ciascun condividente il corrispettivo per il godimento dell'immobile di cui ognuno ha avuto l'uso esclusivo nei rispettivi periodi di riferimento considerati dal perito.
Respingere tutte le domande di invalidità del testamento e riconvenzionali anche condizionate avanzate dal convenuto, in quanto totalmente inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto, nonché, con riferimento alla richiesta di danni per pagamento di imposte, tasse e spese notarili o alla rifusione dei costi sostenuti a suo tempo dai donanti per la donazione 22.12.1989 in quanto, in ogni caso, oltre che inammissibile ed infondata, anche prescritta.
Si richiamano integralmente le conclusioni, da considerarsi per integralmente trascritte, di cui alle note del 6.11.2020 nonché le memorie autorizzate datate 1.3.2021 (183 VI comma n. 1 c.p.c.), 30.3.2021 (183
VI comma n. 2 c.p.c.) e 19.4.2021 (183 VI comma n. 3 c.p.c.).
Vittoria di spese, compensi di causa e di CTU.
- nella causa riunita
Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito procedere alla divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra attribuendo ai Parte_3 condividenti nonché eredi legittimi di quest'ultima la propria quota di metà ciascuno. Beni così ivi contraddistinti in base alla CTU:
pagina 2 di 14 -Comune di San Felice del Benaco (BS) , identificato al N.C.E.U. partita 314 Via Trento n. Parte_4
25 fg.8 mapp. 23 sub. 1Cat C/1 classe 3 mq 32 R.C. € 492,29
-Comune di Sant'FE (BS) quota di ½, Viale Sant'FE n. 48 contraddistinto al N.C.T. fg. 6 mapp. 2213 sub. 4 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C. 495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 8 Cat C/6, cl. 6, mq 31, R.C.
67,24 (appartamento al primo piano con garage), fg. 6 mapp. 2213 sub. 5 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C.
495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 9 Cat C/6, cl. 6, mq25, R.C. 54,23 (appartamento al primo terra piano con garage); fg. 6 mapp. 2213 sub. 6 Cat A/7 cl. 1 vani 3 R.C. 209,17, (appartamento al primo interrato) fg.
6 mapp. 2213 sub. 7 Cat A/7 cl. 1 vani 1,5 R.C. 104,58, (appartamento al primo interrato).
Respingere tutte le domande avanzate dall'attore rispetto a ragioni di credito sia a titolo di manutenzione degli immobili sia per asserita attività di amministrazione gestionale in favore della sig.ra Parte_3
e/o parenti sia a titolo di restituzione di somme indebitamente percette dalla convenuta e/o di
[...] beni mobili che a titolo di risarcimento dei danni, perché infondate in fatto ed il legge, tenuto conto altresì delle somme già percepite in autonomia dall'attore dall'aprile 2022 al novembre 2022.
Respingere la richiesta di pagamento a sensi dell'art. 2041 c.c. perché inammissibile ed infondata.
In subordine, in caso di accertamento di qualsivoglia credito da parte dell'attore, accertare e dichiarare che esso debba intendersi compensato con il maggior credito vantato dalla convenuta pari ad € 8.228,90
o a quella diversa anche minore somma che sarà accertata in corso di causa ed, in ogni caso, con il credito derivante da eventuali conguagli legati alla divisione dei beni relitti.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria del 3.5.2024 opponendosi a quelle avversarie di cui alla memoria 30.4.2024 perché irrilevanti ed inammissibili, oltre che riproduttive di capitoli di prova già contestati con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 19.4.2021 cui ci si riporta.
In ogni caso e sempre in via istruttoria in entrambi i giudizi, a fronte dell'avvenuta modifica delle condizioni del fabbricato sito in Sant'FE n. 48, facente parte della successione in morte di e di Controparte_2
stante il tempo trascorso dal sopralluogo del CTU (21.6.2022), richiamare quest'ultimo a Parte_3 chiarimenti e/o disporre un supplemento di perizia al fine di aggiornare l'entità della valutazione dal medesimo effettuata prima del deterioramento delle varie unità immobiliari.
Vittoria di spese, compensi di causa e di CTU.
Per , in entrambe le cause: P_
1) Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, respingere in quanto infondate le domande svolte da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo della causa R.G. n. 18456/2019; con il rigetto della richiesta di “disporre il rendiconto” - generica ed indeterminata nella identificazione del soggetto e dell'oggetto del rendiconto - in quanto non qualificabile come domanda di merito, sia per la formulazione, sia per esser dispiegata dopo le istanze istruttorie e, dunque, in modo irrituale. Dandosi atto che la chiusura delle utenze e dell'immobile di sono state attuate da qualificandosi custode del medesimo, anche nell'ottica di gestione Pt_2 P_ di affari altrui per conto della madre , designata dagli eredi come utilizzatrice dell'immobile Controparte_2 pagina 3 di 14 con atto del 3.2.13, ed impossibilitata ad utilizzare il bene ed a provvedere direttamente a quanto necessario per la gestione, essendo ormai anziana a malata;
con ratifica per facta concludentia della madre che condivideva, con la sorella la scelta di chiudere la casa di . Parte_3 Pt_2
2) Procedersi alla divisione dei tre assi ereditari, da attuarsi - in ogni caso nel pieno rispetto della originaria volontà dei genitori
- per successione legittima, anche in conformità a quanto disposto nei contratti collegati sottoscritti dalle parti in causa in data 26.10.12 e 3.2.13, previa ogni declaratoria relativa ad invalidità, nullità, annullabilità ed inefficacia del documento manoscritto da in data 20.3.06 e pubblicato da Persona_1
: Parte_1
- per mancanza in esso dei requisiti sostanziali e di manifestazione di volontà del de cuius, e per contrasto con atto manoscritto a data 5.3.13 dell'altra donante;
Controparte_2
- per intervenuta accettazione delle due eredità, attuatesi in modo espresso oppure tacito oppure presunto, e per decorso del termine prescrizionale per impugnare la intervenuta accettazione e per procedere alla pubblicazione del documento a data 20.3.06, quanto all'eredità di;
Persona_1
- per rinunzia degli eredi, tutti, ad avvalersi del documento del 20.3.06, compiuta con atti collegati del
26.10.12 e del 3.2.13, con impossibilità di azionare tra i superstiti gli impegni restitutori che in data
16.3.90 vennero assunti dai donanti solo nei confronti dei genitori, ora deceduti.
Dandosi atto che , da sempre, include nel patrimonio ereditario da dividere anche i beni P_ oggetto delle donazioni del 1989.
Si chiede espressamente che il Giudice disponga la annotazione della sentenza, contenente le statuizioni tra le parti relative ad invalidità della pubblicazione e del documento pubblicato, a margine dell'atto notarile di pubblicazione del documento del 20.3.06, a data 21.12.18, (n. 6456 Rep. e 4086 Racc. notaio
, Registrato all'Ufficio Brescia2 in data 28.12.18, al n. 58420 Serie 1T). Persona_3
In via Riconvenzionale:
3) In ogni caso dichiararsi estraneo ad ogni responsabilità derivante dalla pubblicazione del P_ documento:
- quanto ad accertamenti di natura tributaria connessi ai beni immobili oggetto delle donazioni del 1989 che possano eventualmente derivare, anche in futuro, dalla pubblicazione del documento, in ragione della accertata sua opposizione alla inutile e rischiosa pubblicazione con possibili eventuali variazioni delle intestazioni immobiliari in essere dal 1989, per come richiesta da;
Parte_1
- quanto a riduzioni dei valori di mercato dei beni immobili oggetto delle donazioni del 1989 che possano eventualmente derivare, anche in futuro, dalla pubblicazione del documento, per inidoneità delle certificazioni ipocatastali ventennali (o altre ragioni di contestazione connesse alla intestazione degli immobili che vengano in futuro sollevate da eventuali acquirenti ), posto che solo nelle condizioni di intestazione immutata dal 1989 è consentito, a potenziali acquirenti dei beni donati, di ottenere gli ordinari finanziamenti bancari. Per l'effetto condannarsi , in via esclusiva, al pagamento di Parte_1 pagina 4 di 14 futuri costi ed imposte e tasse conseguenti, di qualunque natura, anche derivanti da accertamenti degli
Organi tributari e di altri Enti e condannarsi la stessa sempre in via esclusiva, al Parte_1 pagamento di futuri danni derivanti a dalla riduzione del valore di mercato dei beni P_ ereditari.
4) Condannarsi al risarcimento dei danni procurati a per inadempimento Parte_1 P_ contrattuale rispetto agli atti collegati del 26.10.12 e del 3.2.13 e per responsabilità precontrattuale nella conduzione delle trattative per giungere ad un accordo divisionale nel periodo 2012-2019.
5) Condannarsi al risarcimento danni procurati a per la limitazione ed ostacolo Parte_1 P_ all'utilizzo dell'immobile in mediante comportamenti tali da indurre alla chiusura dell'immobile, dal Pt_2 mese di aprile 2017 e sino all'effettiva divisione dell'eredità. Con risarcimento danni da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma massima non superiore ad Euro 25.000.
In via riconvenzionale condizionata:
6) Previo accertamento di pretesa creditoria nei confronti della massa ereditaria, condizionata all'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice, condannarsi al pagamento pro-quota a Parte_1 P_
dei costi per imposte e tasse e spese notarili afferenti agli atti di donazione del 22.12.89, da determinarsi
[...] in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito, con riferimento alle ulteriori domande in successione a Parte_3
7) Si chiede l'accertamento della attività svolta da in favore del de cuius e del suo patrimonio e P_ delle derivate ragioni di credito di verso il de cuius, verso la massa ereditaria e verso la coerede P_
, per attività gestionale sul patrimonio del de cuius ed assistenza alla sua persona, svolta da Parte_1 P_
, nell'esclusivo interesse di per circa 10 anni e sino al decesso del 7.11.22,
[...] Parte_3 giungendo alla chiusura dell'immobile di Sant'FE a fine novembre 2022, con riferimento alla manutenzione dell'immobile, all'assistenza per locazione piano primo e bilocale (sistemazione bilocale, redazione contratti, assistenza per conteggi e chiusura dei rapporti locatizi), all'assistenza gestionale e contabile alla persona dal marzo 2020 e all'assistenza personale quotidiana dal 1.4.22 al 7.11.22, giorno del decesso, con successiva chiusura dell'immobile di Sant'FE nel novembre dell'anno 2022.
8) Si chiede, pertanto - in favore della massa ereditaria e del coerede-comproprietario , anche in P_ qualità di avvocato - la condanna di alle restituzioni delle somme indebitamente percette, con Parte_1 condanna al pagamento del dovuto ed al risarcimento danni, considerando inoltre la minore attività da essa prestata in favore del de cuius e del suo patrimonio e, sino ad ora, anche verso la massa ereditaria;
attività in prevalenza di solo ostacolo alla gestione.
9) Si chiede, altresì, la condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni trafugati da ad Parte_1 oggi alcuni gioielli, n. 3 pellicce (astracan, visone e ocelot), la vecchia e storica macchina da scrivere Olivetti ed una nuova televisione '32, oltre a n. 2 album di francobolli di valore (tra i quali n. 5 “Gronchi Rosa”), per un valore complessivo dei beni trafugati e sopraindicati, di circa 20mila Euro.
pagina 5 di 14 10) Con condanna di all'integrale risarcimento di tutti i danni procurati al de cuius, alla massa ed Parte_1 al coerede-comproprietario , tramite la propria attività di ostacolo alla miglior assistenza e P_ gestione del patrimonio ereditario. Per tutte le domande formulate (1-10) con determinazione degli importi anche in via equitativa.
Nel merito, in via alternativa o subordinata, sempre in successione a Parte_3
11) In accoglimento delle domande di cui sopra accertare e dichiarare che , senza nulla fare e Parte_1 dunque senza una giusta causa, si è arricchita, a danno del de cuius, della massa e del coerede-comproprietario e, per l'effetto, condannarsi , nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare l'attore P_ Parte_1 della correlativa diminuzione patrimoniale ex art. 2041 Cod. Civ., con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di locupletazione, della somma dovuta, come accertata in corso di causa o da determinarsi anche in via equitativa.
12) Con generale vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le cause, oltre a quelle di C.T.U. e C.T.P.
pagina 6 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13.12.2019 radicante la causa RG 18456/2019, Parte_1
evocava in giudizio il fratello per la divisione ereditaria in seguito alla morte dei P_
genitori deceduto il 5.9.2012 con testamento olografo del 20.3.2006, pubblicato il Persona_1
21.12.2018, e , deceduta il 8.7.2018 senza testamento. Controparte_2
Segnatamente, domandava lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili, meglio identificati in atti, siti in AR OA Terme, Brescia v.le Piave, e Brescia v.le S. FE Pt_2
(questi ultimi due in comproprietà con la zia materna , previo accertamento Parte_3 dell'inefficacia per simulazione assoluta delle donazioni del 1989 effettuate dai genitori in favore di di una quota della nuda proprietà dell'immobile di ed in favore di del 100% della CP_3 Pt_2 Pt_1 nuda proprietà dell'immobile di AR;
domandava altresì la condanna del convenuto alla restituzione pro quota dei frutti percepiti e percipiendi sugli immobili occupati in via esclusiva, con particolare riferimento all'appartamento in , di cui deteneva in via esclusiva le chiavi tra il 2017 e il 2021. Pt_2
, ritualmente costituitosi, aderiva alla domanda di scioglimento delle comunioni P_
ereditarie; non si opponeva all'accertamento della natura simulata delle menzionate donazioni, posto che nel 1990 i fratelli sottoscrivevano controdichiarazione di simulazione assoluta delle donazioni;
riteneva peraltro improvvida la pubblicazione del testamento paterno da parte dell'attrice, posto che nel
2012-2013 i fratelli e la madre sottoscrivevano ulteriori scritture private di riconoscimento della simulazione delle donazioni, stabilendo di rimanere in comunione ed assegnando a ciascuno l'utilizzo esclusivo degli immobili (segnatamente, a , a Silvia v.le Piave, alla madre ). Persona_4 Pt_2
Altresì, si opponeva alle domande attoree e, in via riconvenzionale, domandava l'invalidità del testamento per plurimi motivi e l'apertura della successione legittima sull'asse ereditario paterno e materno, in conformità ai patti del 2012-2013; domandava altresì accertarsi la propria estraneità alle conseguenze dannose della pubblicazione del testamento, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per la pubblicazione del testamento, da responsabilità contrattuale o precontrattuale per il fallimento delle trattative derivanti dagli accordi del 2012-2013, da ostacolo all'utilizzo dell'immobile di , oltre alla rifusione del 50% delle imposte sulle donazioni Pt_2
sostenute dai genitori.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., era disposta c.t.u. divisionale (geom. ), Controparte_4
col rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, era depositata la c.t.u. il 18.7.2023, con successiva integrazione del 29.9.2023.
pagina 7 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato radicante il separato procedimento RG 709/2024, P_
evocava in giudizio la sorella per lo scioglimento della comunione ereditaria, in seguito alla
[...]
morte della zia nubile e senza figli, deceduta il 7.11.2022 senza testamento. Parte_3
Segnatamente domandava, previa riunione del menzionato giudizio al presente, la divisione delle quote degli immobili di v.le S. FE e di facenti capo alla de cuius, con condanna della sorella alla Pt_2
rifusione pro quota delle spese sostenute tra il 2012 e il 2022 per la cura della persona e degli affari della zia, nonché del valore pro quota di taluni beni trafugati dalla sorella dall'appartamento abitato dalla zia di v.le S. FE.
, ritualmente costituitasi, aderiva alla riunione dei giudizi e alla domanda di divisione, si Parte_1
opponeva alle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata, domandava la rifusione pro quota delle spese sostenute in via esclusiva per il pagamento di debiti della zia.
All'udienza del 20.6.2024 era disposta la riunione dei procedimenti e le parti concordemente consentivano alla riunione di tutte le masse ereditarie, al fine di procedere ad un'unica divisione.
All'udienza del 23.7.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, si reputa ammissibile un'unica divisione delle comunioni ereditarie derivanti dalle tre successioni oggetto di causa, sulla scorta del costante orientamento di legittimità per cui “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio”(da ultima, Cass. 15.10.2018, n. 25756; Cass. 314/2009, Cass.
5798/1992), constando a verbale di udienza del 20.6.2024 lo specifico consenso scritto di entrambi i condividenti a procedere in tal senso.
Nel merito, le parti anzitutto non controvertono sulla natura assolutamente simulata e, quindi, inefficace tra le parti, delle donazioni del 1989, da dichiararsi in dispositivo: al riguardo, nonostante la prova scritta della simulazione non sia antecedente o coeva alle donazioni -le controdichiarazioni scritte dei donatari risalgono al 1990, il testamento paterno al 2006-, nei contratti del 2012-2013 le parti personalmente confermavano la rispondenza al vero delle dichiarazioni del testatore sulla simulazione assoluta delle donazioni. Sicché, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità, per cui “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la pagina 8 di 14 confessione del soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (Cass. 10.4.2018 n. 8804,
Cass. 3869/2004, Cass. 1011/1992), le dichiarazioni delle parti, dal tenore all'evidenza confessorio, al pari dell'esito di un interrogatorio formale, consentono senz'altro di pervenire all'accertamento della natura assolutamente simulata delle donazioni impugnate.
Quanto al titolo delle successioni per cui si procede, pacifica la successione legittima in morte della madre e della zia materna, decedute entrambe senza testamento, la successione paterna si reputa regolata dal testamento del 20.3.2006, pubblicato il 21.12.2018, richiamante le norme sulla successione legittima sul patrimonio relitto, salvo due prelegati di arredi a e di somma di denaro a , P_ Pt_1
non oggetto di controversia.
Al riguardo, vanno integralmente respinte le tesi del convenuto sull'invalidità del testamento paterno:
- la mancata attribuzione dei beni nel testamento non rappresenta causa di nullità, non essendo necessario che il testatore assegni taluno ovvero tutti i propri beni, essendo sufficiente la volontà di disporre del proprio patrimonio anche pro quota in favore dei successibili, come nel caso di specie;
- l'asserito contrasto del testamento con i patti del 2012-2013 non rappresenta causa di invalidità delle clausole testamentarie, non potendo all'evidenza individuarsi alcuna nullità del testamento in un evento successivo alla morte del testatore stesso (oltretutto, nel caso di specie gli eredi nei patti confermavano la volontà del de cuius di riconoscere la natura simulata delle donazioni, riconoscendo in capo a ciascuno le rispettive quote secondo la successione legittima -all'epoca, vivente la madre, di un terzo ciascuno-, come voluto dal de cuius);
- il contrasto del testamento con le intenzioni originarie del disponente, che nel 1989 aveva donato ai figli parte del suo patrimonio, non giustifica l'invalidità dell'attribuzione delle quote, in quanto il de cuius nello stesso testamento riconosceva la simulazione assoluta delle menzionate donazioni e, quindi, la loro originaria inefficacia tra le parti, restando pertanto i beni simulatamente donati nella sua disponibilità al momento del testamento;
- parimenti, per i motivi appena esposti, l'accettazione tacita o espressa dell'eredità contenuta gli accordi del 2012-2013 non rappresenta causa di invalidità del testamento, né una rinuncia implicita ad avvalersene.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'estraneità dello stesso ad eventuali conseguenze dannose connesse alla pubblicazione testamento (ad es. la riduzione del valore immobili, accertamenti tributari sulle donazioni compiute, responsabilità verso gli aventi causa dei beni simulatamente donati), da ritenersi all'evidenza infondata in mancanza di un danno pagina 9 di 14 accertabile, paventato come meramente eventuale.
Vanno altresì respinte le domande riconvenzionali del convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni:
− da pubblicazione del testamento del 2006, ritenuto non pubblicabile sulla scorta dei patti del 2012/2013: premesso che la validità del patto di non pubblicazione pare dubbia
(trattandosi di atto doveroso ex art. 620 c.c.), premesso altresì che il danno non risulta debitamente provato, dai patti del 2012/2013 le parti neppure si evince la volontà delle parti di rinunciare alla pubblicazione del testamento, del quale, peraltro, confermavano la rispondenza al vero del contenuto, sia in punto di simulazione delle donazioni, sia di formazione delle quote ereditarie;
− da responsabilità contrattuale o precontrattuale nel fallimento delle trattative intercorse tra il 2012 e il 2019, volte alla divisione bonaria degli immobili: non sussiste alcun profilo dell'asserita responsabilità, considerato, in primo luogo, che non risulta prospettata alcuna condotta contraria a buona fede nella cessazione delle trattative ed, in secondo luogo, che nell'ambito del patto del 2013 gli eredi, dopo un iniziale tentativo divisionale, convenivano di rimanere in comunione ereditaria (né risulta alcun documento successivo, sottoscritto da entrambe le parti, da cui evincere la concorde volontà di dividere il compendio, sino al radicamento del presente giudizio);
− da ostacolo nel godimento dell'immobile di , considerato che nel 2016 l'attrice Pt_2 intendeva utilizzarlo come “scambio casa” con terzi, attraverso ignoti siti web esteri, costringendolo pertanto alla chiusura dell'immobile nel 2017: non sussiste all'evidenza in capo al convenuto alcun danno da mancato utilizzo, posto che, al contrario, quest'ultimo procedeva unilateralmente alla chiusura dell'immobile, senza il consenso della madre (all'epoca vivente ed utilizzatrice esclusiva dell'immobile secondo i patti del 2013) e, in seguito alla di lei morte, della sorella comproprietaria, trattenendo in via esclusiva le chiavi dal 2017 al 2021;
− del 50% delle imposte pagate dai genitori sulle donazioni del 1989: non sussiste alcuna ragione di rimborso in capo ad alcuna delle parti, considerata l'inopponibilità ai terzi
(Fisco compreso) dell'inefficacia per simulazione delle donazioni nei rapporti interni, risultando pertanto dovuti i pagamenti delle relative imposte.
Va altresì respinta la domanda dell'attrice volta alla rifusione pro quota dei frutti percepiti e percipiendi dell'immobile di , rimasto nel possesso esclusivo del convenuto tra il 2017 e il 2021. Pt_2
Quanto ai frutti percepiti, si dà anzitutto atto della mancata prova della loro percezione, risultando pagina 10 di 14 univoci indizi di totale inutilizzo del bene nel periodo in esame, avendo il perito accertato l'inutilizzo da anni di tutte le utenze, come comprovato dalla disdetta del contratto di fornitura del gas avvenuta nel
2017 (doc. 62 convenuto).
Quanto ai frutti percipiendi, si rammenta il costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui “in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (ex plurimis, Cass.Ord.
8.11.2023 n. 31105; v. anche Cass. 20.1.2022, n. 1738; Cass.
3.12.2010 n. 24647, Cass. 4.12.1991, n.
13036). Ciò detto, nel caso di specie l'attrice non ha svolto deduzione alcuna su come avrebbe il convenuto potuto percepire frutti, mediante la diligenza del buon padre di famiglia, attraverso l'utilizzo dell'immobile in questione, tanto da neppure richiedere un sequestro giudiziario in corso di causa volto alla fruttuosa amministrazione dell'immobile.
Va altresì esclusa la debenza tra le parti di conguagli relativi all'utilizzo esclusivo degli immobili di
AR da parte del convenuto e di v.le Piave da parte dell'attrice, in quanto avvenuto in piena conformità ai patti del 2013, sinora vigenti.
***
In merito alla divisione del patrimonio della zia materna, concernente la comunione ereditaria su quote degli immobili di v.le S. FE e di , datosi atto della pacifica esistenza di debiti non Pt_2 corrisposti per utenze e tasse pari a € 2.504,52, si provvede come segue.
Vanno respinte le ragioni di credito dell'attore verso la convenuta per prestazioni di assistenza personale e professionale nell'interesse della zia (cura della persona, dei rapporti di locazione coi conduttori dell'immobile di v.le S. FE, della contabilità), all'evidenza connotate dalla spontaneità
e dalla finalità di adempiere a particolari doveri morali o affettivi, in assenza di idonea prova contraria, costituenti pertanto esecuzione di obbligazioni naturali, irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Merita invece accoglimento la domanda di condanna della convenuta alla rifusione pro quota del valore dei beni da quest'ultima sottratti dall'appartamento di v.le S.FE, consistenti in una colonnina marmo pregiato, n.3 pellicce, taluni monili, macchina da scrivere Olivetti, televisore 32'', n.
2 album di francobolli contenenti n. 5 “Gronchi Rosa”. Sul punto, la convenuta non ha contestato le menzionate circostanze né il valore dei beni, ma si è limitata a pretendere da controparte un completo pagina 11 di 14 assolvimento del suo onere probatorio. Tale difesa si reputa insufficiente, considerato che, trattandosi di fatti noti e riferibili direttamente alla convenuta, quest'ultima era gravata di un onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. 8.5.2023, n. 12064 e prec. conformi), considerata vieppiù l'esistenza di positivi indizi della sottrazione della colonnina e della macchina da scrivere, in Per_ possesso della convenuta (cfr. docc. U e attore), nonché i tentativi di ricerca della collezione di francobolli da parte dell'attore (doc. P attore). Il valore dei beni dei quali la convenuta si è integralmente ed illecitamente appropriata, sottraendoli definitivamente alla disponibilità dell'attore, può essere stimato in via del tutto equitativa in euro € 20.000,00 in valori odierni. Consegue, pertanto, il riconoscimento in capo all'attore di un credito risarcitorio pro quota di € 10.000,00. Non mette conto, quindi, provvedere sulla domanda ex art. 2041 c.c., formulata in via alternativa o subordinata.
Merita, specularmente, accoglimento l'istanza della convenuta di condanna dell'attore alla rifusione pro quota di € 8.228,90, importo da lei versato a titolo di rimborsi, imposte e spese funebri facenti capo alla defunta zia, circostanze debitamente allegate e documentate. Il credito di è pari, Parte_1
dunque, ad € 4.114,45: si tratta di spese riconducibili alla disciplina di cui all'art. 752 c.c., disciplina che giustifica la domanda di ripetizione, nei confronti degli altri coeredi, di colui che le abbia pagate in eccesso rispetto alla propria quota (Cass. 28.8.2020, n. 17938), ma non il prelevamento anticipato dalla massa comune, segnatamente (come nel caso in esame) in mancanza di domanda (Cass. 18.10.2023, n.
28955).
Applicata, come da richiesta della convenuta, la compensazione tra i controcrediti sopra indicati, residua un credito differenziale a favore dell'attore di € 5.855,55, con conseguente condanna di Pt_1
alla relativa rifusione (e sempre in via equitativa, in stretta connessione con la liquidazione del
[...] credito risarcitorio dell'attore, si possono ritenere virtualmente compensati anche gli importi inerenti agli interessi maturati sui controcrediti sino alla domanda giudiziale, nell'un caso compensativi e nell'altro legali).
***
Alla luce di tutto quanto premesso, si procede ad un'unica divisione dei quattro immobili delle masse ereditarie riunite, secondo i valori e il progetto divisionale stilato dal c.t.u. nella relazione del
18.7.2023, dalle cui stime e calcoli non vi è motivo di discostarsi, per la competenza dell'estensore e in quanto dettagliatamente motivati (v. anche chiarimenti del 29.9.2023, qui integralmente richiamati). In particolare, gli ammaloramenti lamentati da parte attrice nel sopralluogo presso l'immobile di v.le S.
FE rappresentano un prevedibile peggioramento di quelli già riscontrati dal c.t.u., che aveva rilevato la presenza di importanti infiltrazioni nel soffitto dell'appartamento (cfr. all. 1 perizia); gli eventi furtivi descritti nelle memorie ex art. 190 c.p.c. si reputano all'evidenza inammissibili in questa pagina 12 di 14 sede, in quanto intervenuti successivamente al trattenimento alla causa in decisione, pertanto da farsi eventualmente valere in separato giudizio.
Ciò posto, il c.t.u. ha redatto due progetti divisionali di assegnazione dei beni, non oggetto di contestazione:
1. assegnazione ad un erede di v.le S FE e AR / all'altro erede di e Controparte_5 conguaglio di € 43.000,00 (rectius, € 42.000,00 per errore di calcolo, cfr. p. 14-15 relazione c.t.u.);
2. assegnazione a un erede di v.le S. FE e conguaglio di € 51.000,00 / all'altro erede di
AR, . CP_6 Pt_2
nelle memorie da ultimo depositate, ha chiesto l'esecutività del primo progetto Parte_1 divisionale, con l'assegnazione di e conguaglio di € 43.000,00. Controparte_5
ha chiesto, in via alternativa, l'esecutività del primo progetto divisionale, con P_
l'assegnazione di e conguaglio di € 43.000,00, oppure l'esecutività del secondo Controparte_5
progetto divisionale con assegnazione di v.le S. FE e conguaglio di € 51.000,00 (chiesta sede di c.t.u. anche da in che, tuttavia, nelle memorie da ultimo depositate non ha più riproposto Parte_1
tale istanza).
Tanto premesso, va senz'altro dichiarata l'esecutività del progetto divisionale n. 1, che riscontra l'adesione di entrambe le parti.
Quanto all'assegnazione dei beni in esso inclusi, occorre rimettere la causa in istruttoria unicamente per l'assegnazione a sorte dei lotti, ai sensi dell'art. 789 ult. co. c.p.c..
Venendo alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la compensazione parziale nella misura di 2/3 delle spese del giudizio riunente RG 18456/2019, prevalendo la soccombenza del convenuto a fronte del rigetto delle numerose domande in punto di invalidità del testamento e riconvenzionali, talune delle quali manifestamente infondate. Spese che si liquidano, secondo i parametri secondo i parametri ex
DM 55/2014 e succ. mod., per giudizio di divisione di valore di € tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00 di medio-bassa complessità, in € 182,00 per spese in complessivi € 5.200,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 2.500,00 per fase di studio, € 2.000,00 per fase introduttiva, € 7.000,00 per fase istruttoria, € 4.100,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite per la causa riunita RG
709/2024, a fronte dell'accoglimento delle domande di entrambe le parti sulle reciproche ragioni di credito.
Ricorrono infine i presupposti per porre a carico delle parti in via solidale e in egual misura tra esse già pagina 13 di 14 liquidate le spese di c.t.u., richiesta di entrambe le parti e necessaria ai fini della divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara l'apertura della successione testamentaria in morte di e delle successioni Persona_1
legittime in morte di e Controparte_2 Parte_3
2. dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie conseguenti alle menzionate successioni, prendendo atto del consenso tra i condividenti a procedere ad unica divisione delle masse plurime;
3. accerta la natura assolutamente simulata delle donazioni del 1989, meglio documentate in atti;
4. condanna alla rifusione in favore di della somma complessiva di Parte_1 P_
€ 5.855,55, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
5. dichiara inammissibili ovvero rigetta tutte le ulteriori domande delle parti;
6. dichiara l'esecutività del progetto divisionale n. 1, a p. 15 dell'elaborato peritale, rimettendo con separata ordinanza la causa in istruttoria per l'estrazione a sorte dei lotti del progetto divisionale dichiarato esecutivo;
7. ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, integrata dal verbale di estrazione a sorte dei lotti;
8. in relazione al giudizio RG 18456/2019,
a. compensa tra le parti le spese di lite per due terzi;
b. condanna alla rifusione in favore di delle restanti spese P_ Parte_1
di lite, liquidate in motivazione in € 182,00 per spese ed in complessivi € 5.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
9. in relazione al giudizio RG 709/2024, compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
10. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 30.7.2024, a carico delle parti in via solidale ed in egual misura nei rapporti interni.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE RELATORE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n.r.g. 18456/2019 + 709/2024, promosse da:
(c.f. ), con l'avv. CARTAINO MIRELLA Parte_1 C.F._1
ATTRICE e convenuta nella causa riunita contro
(c.f. ), in proprio P_ C.F._2
CONVENUTO e attore nella causa riunita
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/07/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- nella causa riunente
Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, accertare e dichiarare preliminarmente l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità della donazione 22.12.1989 a favore di P_
e di perché tutta assolutamente simulata.
[...] Parte_1
Nel merito, ricostruito l'asse ereditario di e di , comprendendo anche Persona_1 Controparte_2 nel relictum (denuncia successione 7.3.2013) i beni donati con atto Notaio del 22.12.1989, Per_2 procedere alla divisione di tutti i beni, attribuendo a ciascuno dei legittimari la quota di spettanza, senza alcuna collazione. Beni così ivi contraddistinti in base alla CTU:
pagina 1 di 14 -Comune di San Felice del Benaco (BS) fraz. , identificato al N.C.E.U. partita 314 Via Trento n. Pt_2
25 fg.8 mapp.23 sub. 2 graffata con il mapp. 361 sub. 3 Cat A/4 cl 2 vani 4,5 R.C. 160,36
-Comune di AR OA Terme (BS), C.so Italia identificato al N.C.E.U. partita 1929 sez. Gorzone fg.
10 mapp. 2158 sub. 8 Piano T S1 cat A/10 cl.1 vani 3,5, R.C.€ 768,2; fg. 10 mapp. 2158 sub. 35 Piano
S1 cat C/6 cl. 4 mq 14 R.C. € 49,17 e fg. 10 mapp. 2158 sub. 7cat A/2 cl.1 vani 3, R.C.€ 153,39
(portineria;;
-Comune di Brescia Viale Piave n. 50b contraddistinto al N.C.T. fg. 151 mapp. 255 sub. 17, piano 1 –S1
Z Cat. A/2 cl. 6 vani 5, R.C. € 903,80 e mapp. 255 sub. 116 piano S1 Z, Cat C/6 cl.8 mq 14 R.C. 86,76.
-Comune di Sant'FE (BS) quota di ½, Viale Sant'FE n. 48 contraddistinto al N.C.T. fg. 6 mapp. 2213 sub. 4 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C. 495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 8 Cat C/6, cl. 6, mq 31, R.C.
67,24 (appartamento al primo piano con garage), fg. 6 mapp. 2213 sub. 5 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C.
495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 9 Cat C/6, cl. 6, mq25, R.C. 54,23 (appartamento al primo terra piano con garage); fg. 6 mapp. 2213 sub. 6 Cat A/7 cl. 1 vani 3 R.C. 209,17, (appartamento al primo interrato) fg.
6 mapp. 2213 sub. 7 Cat A/7 cl. 1 vani 1,5 R.C. 104,58, (appartamento al primo interrato).
In subordine, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, procedere alla divisione ex lege dei beni relitti, attribuendo a ciascuno dei condividenti legittimari la quota di spettanza, previo conferimento da parte dei coeredi di quanto ricevuto per donazione del 22.12.1989 in applicazione di quanto disposto dall'art. 737 c.c.
In ogni caso, con riferimento alle risultanze della CTU (cfr pag. 15-20 e e pag. 23), disporre a carico di ciascun condividente il corrispettivo per il godimento dell'immobile di cui ognuno ha avuto l'uso esclusivo nei rispettivi periodi di riferimento considerati dal perito.
Respingere tutte le domande di invalidità del testamento e riconvenzionali anche condizionate avanzate dal convenuto, in quanto totalmente inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto, nonché, con riferimento alla richiesta di danni per pagamento di imposte, tasse e spese notarili o alla rifusione dei costi sostenuti a suo tempo dai donanti per la donazione 22.12.1989 in quanto, in ogni caso, oltre che inammissibile ed infondata, anche prescritta.
Si richiamano integralmente le conclusioni, da considerarsi per integralmente trascritte, di cui alle note del 6.11.2020 nonché le memorie autorizzate datate 1.3.2021 (183 VI comma n. 1 c.p.c.), 30.3.2021 (183
VI comma n. 2 c.p.c.) e 19.4.2021 (183 VI comma n. 3 c.p.c.).
Vittoria di spese, compensi di causa e di CTU.
- nella causa riunita
Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito procedere alla divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra attribuendo ai Parte_3 condividenti nonché eredi legittimi di quest'ultima la propria quota di metà ciascuno. Beni così ivi contraddistinti in base alla CTU:
pagina 2 di 14 -Comune di San Felice del Benaco (BS) , identificato al N.C.E.U. partita 314 Via Trento n. Parte_4
25 fg.8 mapp. 23 sub. 1Cat C/1 classe 3 mq 32 R.C. € 492,29
-Comune di Sant'FE (BS) quota di ½, Viale Sant'FE n. 48 contraddistinto al N.C.T. fg. 6 mapp. 2213 sub. 4 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C. 495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 8 Cat C/6, cl. 6, mq 31, R.C.
67,24 (appartamento al primo piano con garage), fg. 6 mapp. 2213 sub. 5 Cat A/7 cl. 2 vani 6 R.C.
495,80, fg. 6 mapp. 2213 sub. 9 Cat C/6, cl. 6, mq25, R.C. 54,23 (appartamento al primo terra piano con garage); fg. 6 mapp. 2213 sub. 6 Cat A/7 cl. 1 vani 3 R.C. 209,17, (appartamento al primo interrato) fg.
6 mapp. 2213 sub. 7 Cat A/7 cl. 1 vani 1,5 R.C. 104,58, (appartamento al primo interrato).
Respingere tutte le domande avanzate dall'attore rispetto a ragioni di credito sia a titolo di manutenzione degli immobili sia per asserita attività di amministrazione gestionale in favore della sig.ra Parte_3
e/o parenti sia a titolo di restituzione di somme indebitamente percette dalla convenuta e/o di
[...] beni mobili che a titolo di risarcimento dei danni, perché infondate in fatto ed il legge, tenuto conto altresì delle somme già percepite in autonomia dall'attore dall'aprile 2022 al novembre 2022.
Respingere la richiesta di pagamento a sensi dell'art. 2041 c.c. perché inammissibile ed infondata.
In subordine, in caso di accertamento di qualsivoglia credito da parte dell'attore, accertare e dichiarare che esso debba intendersi compensato con il maggior credito vantato dalla convenuta pari ad € 8.228,90
o a quella diversa anche minore somma che sarà accertata in corso di causa ed, in ogni caso, con il credito derivante da eventuali conguagli legati alla divisione dei beni relitti.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria del 3.5.2024 opponendosi a quelle avversarie di cui alla memoria 30.4.2024 perché irrilevanti ed inammissibili, oltre che riproduttive di capitoli di prova già contestati con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 19.4.2021 cui ci si riporta.
In ogni caso e sempre in via istruttoria in entrambi i giudizi, a fronte dell'avvenuta modifica delle condizioni del fabbricato sito in Sant'FE n. 48, facente parte della successione in morte di e di Controparte_2
stante il tempo trascorso dal sopralluogo del CTU (21.6.2022), richiamare quest'ultimo a Parte_3 chiarimenti e/o disporre un supplemento di perizia al fine di aggiornare l'entità della valutazione dal medesimo effettuata prima del deterioramento delle varie unità immobiliari.
Vittoria di spese, compensi di causa e di CTU.
Per , in entrambe le cause: P_
1) Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, respingere in quanto infondate le domande svolte da Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo della causa R.G. n. 18456/2019; con il rigetto della richiesta di “disporre il rendiconto” - generica ed indeterminata nella identificazione del soggetto e dell'oggetto del rendiconto - in quanto non qualificabile come domanda di merito, sia per la formulazione, sia per esser dispiegata dopo le istanze istruttorie e, dunque, in modo irrituale. Dandosi atto che la chiusura delle utenze e dell'immobile di sono state attuate da qualificandosi custode del medesimo, anche nell'ottica di gestione Pt_2 P_ di affari altrui per conto della madre , designata dagli eredi come utilizzatrice dell'immobile Controparte_2 pagina 3 di 14 con atto del 3.2.13, ed impossibilitata ad utilizzare il bene ed a provvedere direttamente a quanto necessario per la gestione, essendo ormai anziana a malata;
con ratifica per facta concludentia della madre che condivideva, con la sorella la scelta di chiudere la casa di . Parte_3 Pt_2
2) Procedersi alla divisione dei tre assi ereditari, da attuarsi - in ogni caso nel pieno rispetto della originaria volontà dei genitori
- per successione legittima, anche in conformità a quanto disposto nei contratti collegati sottoscritti dalle parti in causa in data 26.10.12 e 3.2.13, previa ogni declaratoria relativa ad invalidità, nullità, annullabilità ed inefficacia del documento manoscritto da in data 20.3.06 e pubblicato da Persona_1
: Parte_1
- per mancanza in esso dei requisiti sostanziali e di manifestazione di volontà del de cuius, e per contrasto con atto manoscritto a data 5.3.13 dell'altra donante;
Controparte_2
- per intervenuta accettazione delle due eredità, attuatesi in modo espresso oppure tacito oppure presunto, e per decorso del termine prescrizionale per impugnare la intervenuta accettazione e per procedere alla pubblicazione del documento a data 20.3.06, quanto all'eredità di;
Persona_1
- per rinunzia degli eredi, tutti, ad avvalersi del documento del 20.3.06, compiuta con atti collegati del
26.10.12 e del 3.2.13, con impossibilità di azionare tra i superstiti gli impegni restitutori che in data
16.3.90 vennero assunti dai donanti solo nei confronti dei genitori, ora deceduti.
Dandosi atto che , da sempre, include nel patrimonio ereditario da dividere anche i beni P_ oggetto delle donazioni del 1989.
Si chiede espressamente che il Giudice disponga la annotazione della sentenza, contenente le statuizioni tra le parti relative ad invalidità della pubblicazione e del documento pubblicato, a margine dell'atto notarile di pubblicazione del documento del 20.3.06, a data 21.12.18, (n. 6456 Rep. e 4086 Racc. notaio
, Registrato all'Ufficio Brescia2 in data 28.12.18, al n. 58420 Serie 1T). Persona_3
In via Riconvenzionale:
3) In ogni caso dichiararsi estraneo ad ogni responsabilità derivante dalla pubblicazione del P_ documento:
- quanto ad accertamenti di natura tributaria connessi ai beni immobili oggetto delle donazioni del 1989 che possano eventualmente derivare, anche in futuro, dalla pubblicazione del documento, in ragione della accertata sua opposizione alla inutile e rischiosa pubblicazione con possibili eventuali variazioni delle intestazioni immobiliari in essere dal 1989, per come richiesta da;
Parte_1
- quanto a riduzioni dei valori di mercato dei beni immobili oggetto delle donazioni del 1989 che possano eventualmente derivare, anche in futuro, dalla pubblicazione del documento, per inidoneità delle certificazioni ipocatastali ventennali (o altre ragioni di contestazione connesse alla intestazione degli immobili che vengano in futuro sollevate da eventuali acquirenti ), posto che solo nelle condizioni di intestazione immutata dal 1989 è consentito, a potenziali acquirenti dei beni donati, di ottenere gli ordinari finanziamenti bancari. Per l'effetto condannarsi , in via esclusiva, al pagamento di Parte_1 pagina 4 di 14 futuri costi ed imposte e tasse conseguenti, di qualunque natura, anche derivanti da accertamenti degli
Organi tributari e di altri Enti e condannarsi la stessa sempre in via esclusiva, al Parte_1 pagamento di futuri danni derivanti a dalla riduzione del valore di mercato dei beni P_ ereditari.
4) Condannarsi al risarcimento dei danni procurati a per inadempimento Parte_1 P_ contrattuale rispetto agli atti collegati del 26.10.12 e del 3.2.13 e per responsabilità precontrattuale nella conduzione delle trattative per giungere ad un accordo divisionale nel periodo 2012-2019.
5) Condannarsi al risarcimento danni procurati a per la limitazione ed ostacolo Parte_1 P_ all'utilizzo dell'immobile in mediante comportamenti tali da indurre alla chiusura dell'immobile, dal Pt_2 mese di aprile 2017 e sino all'effettiva divisione dell'eredità. Con risarcimento danni da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma massima non superiore ad Euro 25.000.
In via riconvenzionale condizionata:
6) Previo accertamento di pretesa creditoria nei confronti della massa ereditaria, condizionata all'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice, condannarsi al pagamento pro-quota a Parte_1 P_
dei costi per imposte e tasse e spese notarili afferenti agli atti di donazione del 22.12.89, da determinarsi
[...] in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito, con riferimento alle ulteriori domande in successione a Parte_3
7) Si chiede l'accertamento della attività svolta da in favore del de cuius e del suo patrimonio e P_ delle derivate ragioni di credito di verso il de cuius, verso la massa ereditaria e verso la coerede P_
, per attività gestionale sul patrimonio del de cuius ed assistenza alla sua persona, svolta da Parte_1 P_
, nell'esclusivo interesse di per circa 10 anni e sino al decesso del 7.11.22,
[...] Parte_3 giungendo alla chiusura dell'immobile di Sant'FE a fine novembre 2022, con riferimento alla manutenzione dell'immobile, all'assistenza per locazione piano primo e bilocale (sistemazione bilocale, redazione contratti, assistenza per conteggi e chiusura dei rapporti locatizi), all'assistenza gestionale e contabile alla persona dal marzo 2020 e all'assistenza personale quotidiana dal 1.4.22 al 7.11.22, giorno del decesso, con successiva chiusura dell'immobile di Sant'FE nel novembre dell'anno 2022.
8) Si chiede, pertanto - in favore della massa ereditaria e del coerede-comproprietario , anche in P_ qualità di avvocato - la condanna di alle restituzioni delle somme indebitamente percette, con Parte_1 condanna al pagamento del dovuto ed al risarcimento danni, considerando inoltre la minore attività da essa prestata in favore del de cuius e del suo patrimonio e, sino ad ora, anche verso la massa ereditaria;
attività in prevalenza di solo ostacolo alla gestione.
9) Si chiede, altresì, la condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni trafugati da ad Parte_1 oggi alcuni gioielli, n. 3 pellicce (astracan, visone e ocelot), la vecchia e storica macchina da scrivere Olivetti ed una nuova televisione '32, oltre a n. 2 album di francobolli di valore (tra i quali n. 5 “Gronchi Rosa”), per un valore complessivo dei beni trafugati e sopraindicati, di circa 20mila Euro.
pagina 5 di 14 10) Con condanna di all'integrale risarcimento di tutti i danni procurati al de cuius, alla massa ed Parte_1 al coerede-comproprietario , tramite la propria attività di ostacolo alla miglior assistenza e P_ gestione del patrimonio ereditario. Per tutte le domande formulate (1-10) con determinazione degli importi anche in via equitativa.
Nel merito, in via alternativa o subordinata, sempre in successione a Parte_3
11) In accoglimento delle domande di cui sopra accertare e dichiarare che , senza nulla fare e Parte_1 dunque senza una giusta causa, si è arricchita, a danno del de cuius, della massa e del coerede-comproprietario e, per l'effetto, condannarsi , nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare l'attore P_ Parte_1 della correlativa diminuzione patrimoniale ex art. 2041 Cod. Civ., con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di locupletazione, della somma dovuta, come accertata in corso di causa o da determinarsi anche in via equitativa.
12) Con generale vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le cause, oltre a quelle di C.T.U. e C.T.P.
pagina 6 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13.12.2019 radicante la causa RG 18456/2019, Parte_1
evocava in giudizio il fratello per la divisione ereditaria in seguito alla morte dei P_
genitori deceduto il 5.9.2012 con testamento olografo del 20.3.2006, pubblicato il Persona_1
21.12.2018, e , deceduta il 8.7.2018 senza testamento. Controparte_2
Segnatamente, domandava lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili, meglio identificati in atti, siti in AR OA Terme, Brescia v.le Piave, e Brescia v.le S. FE Pt_2
(questi ultimi due in comproprietà con la zia materna , previo accertamento Parte_3 dell'inefficacia per simulazione assoluta delle donazioni del 1989 effettuate dai genitori in favore di di una quota della nuda proprietà dell'immobile di ed in favore di del 100% della CP_3 Pt_2 Pt_1 nuda proprietà dell'immobile di AR;
domandava altresì la condanna del convenuto alla restituzione pro quota dei frutti percepiti e percipiendi sugli immobili occupati in via esclusiva, con particolare riferimento all'appartamento in , di cui deteneva in via esclusiva le chiavi tra il 2017 e il 2021. Pt_2
, ritualmente costituitosi, aderiva alla domanda di scioglimento delle comunioni P_
ereditarie; non si opponeva all'accertamento della natura simulata delle menzionate donazioni, posto che nel 1990 i fratelli sottoscrivevano controdichiarazione di simulazione assoluta delle donazioni;
riteneva peraltro improvvida la pubblicazione del testamento paterno da parte dell'attrice, posto che nel
2012-2013 i fratelli e la madre sottoscrivevano ulteriori scritture private di riconoscimento della simulazione delle donazioni, stabilendo di rimanere in comunione ed assegnando a ciascuno l'utilizzo esclusivo degli immobili (segnatamente, a , a Silvia v.le Piave, alla madre ). Persona_4 Pt_2
Altresì, si opponeva alle domande attoree e, in via riconvenzionale, domandava l'invalidità del testamento per plurimi motivi e l'apertura della successione legittima sull'asse ereditario paterno e materno, in conformità ai patti del 2012-2013; domandava altresì accertarsi la propria estraneità alle conseguenze dannose della pubblicazione del testamento, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per la pubblicazione del testamento, da responsabilità contrattuale o precontrattuale per il fallimento delle trattative derivanti dagli accordi del 2012-2013, da ostacolo all'utilizzo dell'immobile di , oltre alla rifusione del 50% delle imposte sulle donazioni Pt_2
sostenute dai genitori.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., era disposta c.t.u. divisionale (geom. ), Controparte_4
col rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, era depositata la c.t.u. il 18.7.2023, con successiva integrazione del 29.9.2023.
pagina 7 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato radicante il separato procedimento RG 709/2024, P_
evocava in giudizio la sorella per lo scioglimento della comunione ereditaria, in seguito alla
[...]
morte della zia nubile e senza figli, deceduta il 7.11.2022 senza testamento. Parte_3
Segnatamente domandava, previa riunione del menzionato giudizio al presente, la divisione delle quote degli immobili di v.le S. FE e di facenti capo alla de cuius, con condanna della sorella alla Pt_2
rifusione pro quota delle spese sostenute tra il 2012 e il 2022 per la cura della persona e degli affari della zia, nonché del valore pro quota di taluni beni trafugati dalla sorella dall'appartamento abitato dalla zia di v.le S. FE.
, ritualmente costituitasi, aderiva alla riunione dei giudizi e alla domanda di divisione, si Parte_1
opponeva alle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata, domandava la rifusione pro quota delle spese sostenute in via esclusiva per il pagamento di debiti della zia.
All'udienza del 20.6.2024 era disposta la riunione dei procedimenti e le parti concordemente consentivano alla riunione di tutte le masse ereditarie, al fine di procedere ad un'unica divisione.
All'udienza del 23.7.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, si reputa ammissibile un'unica divisione delle comunioni ereditarie derivanti dalle tre successioni oggetto di causa, sulla scorta del costante orientamento di legittimità per cui “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio”(da ultima, Cass. 15.10.2018, n. 25756; Cass. 314/2009, Cass.
5798/1992), constando a verbale di udienza del 20.6.2024 lo specifico consenso scritto di entrambi i condividenti a procedere in tal senso.
Nel merito, le parti anzitutto non controvertono sulla natura assolutamente simulata e, quindi, inefficace tra le parti, delle donazioni del 1989, da dichiararsi in dispositivo: al riguardo, nonostante la prova scritta della simulazione non sia antecedente o coeva alle donazioni -le controdichiarazioni scritte dei donatari risalgono al 1990, il testamento paterno al 2006-, nei contratti del 2012-2013 le parti personalmente confermavano la rispondenza al vero delle dichiarazioni del testatore sulla simulazione assoluta delle donazioni. Sicché, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità, per cui “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la pagina 8 di 14 confessione del soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (Cass. 10.4.2018 n. 8804,
Cass. 3869/2004, Cass. 1011/1992), le dichiarazioni delle parti, dal tenore all'evidenza confessorio, al pari dell'esito di un interrogatorio formale, consentono senz'altro di pervenire all'accertamento della natura assolutamente simulata delle donazioni impugnate.
Quanto al titolo delle successioni per cui si procede, pacifica la successione legittima in morte della madre e della zia materna, decedute entrambe senza testamento, la successione paterna si reputa regolata dal testamento del 20.3.2006, pubblicato il 21.12.2018, richiamante le norme sulla successione legittima sul patrimonio relitto, salvo due prelegati di arredi a e di somma di denaro a , P_ Pt_1
non oggetto di controversia.
Al riguardo, vanno integralmente respinte le tesi del convenuto sull'invalidità del testamento paterno:
- la mancata attribuzione dei beni nel testamento non rappresenta causa di nullità, non essendo necessario che il testatore assegni taluno ovvero tutti i propri beni, essendo sufficiente la volontà di disporre del proprio patrimonio anche pro quota in favore dei successibili, come nel caso di specie;
- l'asserito contrasto del testamento con i patti del 2012-2013 non rappresenta causa di invalidità delle clausole testamentarie, non potendo all'evidenza individuarsi alcuna nullità del testamento in un evento successivo alla morte del testatore stesso (oltretutto, nel caso di specie gli eredi nei patti confermavano la volontà del de cuius di riconoscere la natura simulata delle donazioni, riconoscendo in capo a ciascuno le rispettive quote secondo la successione legittima -all'epoca, vivente la madre, di un terzo ciascuno-, come voluto dal de cuius);
- il contrasto del testamento con le intenzioni originarie del disponente, che nel 1989 aveva donato ai figli parte del suo patrimonio, non giustifica l'invalidità dell'attribuzione delle quote, in quanto il de cuius nello stesso testamento riconosceva la simulazione assoluta delle menzionate donazioni e, quindi, la loro originaria inefficacia tra le parti, restando pertanto i beni simulatamente donati nella sua disponibilità al momento del testamento;
- parimenti, per i motivi appena esposti, l'accettazione tacita o espressa dell'eredità contenuta gli accordi del 2012-2013 non rappresenta causa di invalidità del testamento, né una rinuncia implicita ad avvalersene.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'estraneità dello stesso ad eventuali conseguenze dannose connesse alla pubblicazione testamento (ad es. la riduzione del valore immobili, accertamenti tributari sulle donazioni compiute, responsabilità verso gli aventi causa dei beni simulatamente donati), da ritenersi all'evidenza infondata in mancanza di un danno pagina 9 di 14 accertabile, paventato come meramente eventuale.
Vanno altresì respinte le domande riconvenzionali del convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni:
− da pubblicazione del testamento del 2006, ritenuto non pubblicabile sulla scorta dei patti del 2012/2013: premesso che la validità del patto di non pubblicazione pare dubbia
(trattandosi di atto doveroso ex art. 620 c.c.), premesso altresì che il danno non risulta debitamente provato, dai patti del 2012/2013 le parti neppure si evince la volontà delle parti di rinunciare alla pubblicazione del testamento, del quale, peraltro, confermavano la rispondenza al vero del contenuto, sia in punto di simulazione delle donazioni, sia di formazione delle quote ereditarie;
− da responsabilità contrattuale o precontrattuale nel fallimento delle trattative intercorse tra il 2012 e il 2019, volte alla divisione bonaria degli immobili: non sussiste alcun profilo dell'asserita responsabilità, considerato, in primo luogo, che non risulta prospettata alcuna condotta contraria a buona fede nella cessazione delle trattative ed, in secondo luogo, che nell'ambito del patto del 2013 gli eredi, dopo un iniziale tentativo divisionale, convenivano di rimanere in comunione ereditaria (né risulta alcun documento successivo, sottoscritto da entrambe le parti, da cui evincere la concorde volontà di dividere il compendio, sino al radicamento del presente giudizio);
− da ostacolo nel godimento dell'immobile di , considerato che nel 2016 l'attrice Pt_2 intendeva utilizzarlo come “scambio casa” con terzi, attraverso ignoti siti web esteri, costringendolo pertanto alla chiusura dell'immobile nel 2017: non sussiste all'evidenza in capo al convenuto alcun danno da mancato utilizzo, posto che, al contrario, quest'ultimo procedeva unilateralmente alla chiusura dell'immobile, senza il consenso della madre (all'epoca vivente ed utilizzatrice esclusiva dell'immobile secondo i patti del 2013) e, in seguito alla di lei morte, della sorella comproprietaria, trattenendo in via esclusiva le chiavi dal 2017 al 2021;
− del 50% delle imposte pagate dai genitori sulle donazioni del 1989: non sussiste alcuna ragione di rimborso in capo ad alcuna delle parti, considerata l'inopponibilità ai terzi
(Fisco compreso) dell'inefficacia per simulazione delle donazioni nei rapporti interni, risultando pertanto dovuti i pagamenti delle relative imposte.
Va altresì respinta la domanda dell'attrice volta alla rifusione pro quota dei frutti percepiti e percipiendi dell'immobile di , rimasto nel possesso esclusivo del convenuto tra il 2017 e il 2021. Pt_2
Quanto ai frutti percepiti, si dà anzitutto atto della mancata prova della loro percezione, risultando pagina 10 di 14 univoci indizi di totale inutilizzo del bene nel periodo in esame, avendo il perito accertato l'inutilizzo da anni di tutte le utenze, come comprovato dalla disdetta del contratto di fornitura del gas avvenuta nel
2017 (doc. 62 convenuto).
Quanto ai frutti percipiendi, si rammenta il costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui “in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (ex plurimis, Cass.Ord.
8.11.2023 n. 31105; v. anche Cass. 20.1.2022, n. 1738; Cass.
3.12.2010 n. 24647, Cass. 4.12.1991, n.
13036). Ciò detto, nel caso di specie l'attrice non ha svolto deduzione alcuna su come avrebbe il convenuto potuto percepire frutti, mediante la diligenza del buon padre di famiglia, attraverso l'utilizzo dell'immobile in questione, tanto da neppure richiedere un sequestro giudiziario in corso di causa volto alla fruttuosa amministrazione dell'immobile.
Va altresì esclusa la debenza tra le parti di conguagli relativi all'utilizzo esclusivo degli immobili di
AR da parte del convenuto e di v.le Piave da parte dell'attrice, in quanto avvenuto in piena conformità ai patti del 2013, sinora vigenti.
***
In merito alla divisione del patrimonio della zia materna, concernente la comunione ereditaria su quote degli immobili di v.le S. FE e di , datosi atto della pacifica esistenza di debiti non Pt_2 corrisposti per utenze e tasse pari a € 2.504,52, si provvede come segue.
Vanno respinte le ragioni di credito dell'attore verso la convenuta per prestazioni di assistenza personale e professionale nell'interesse della zia (cura della persona, dei rapporti di locazione coi conduttori dell'immobile di v.le S. FE, della contabilità), all'evidenza connotate dalla spontaneità
e dalla finalità di adempiere a particolari doveri morali o affettivi, in assenza di idonea prova contraria, costituenti pertanto esecuzione di obbligazioni naturali, irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Merita invece accoglimento la domanda di condanna della convenuta alla rifusione pro quota del valore dei beni da quest'ultima sottratti dall'appartamento di v.le S.FE, consistenti in una colonnina marmo pregiato, n.3 pellicce, taluni monili, macchina da scrivere Olivetti, televisore 32'', n.
2 album di francobolli contenenti n. 5 “Gronchi Rosa”. Sul punto, la convenuta non ha contestato le menzionate circostanze né il valore dei beni, ma si è limitata a pretendere da controparte un completo pagina 11 di 14 assolvimento del suo onere probatorio. Tale difesa si reputa insufficiente, considerato che, trattandosi di fatti noti e riferibili direttamente alla convenuta, quest'ultima era gravata di un onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. 8.5.2023, n. 12064 e prec. conformi), considerata vieppiù l'esistenza di positivi indizi della sottrazione della colonnina e della macchina da scrivere, in Per_ possesso della convenuta (cfr. docc. U e attore), nonché i tentativi di ricerca della collezione di francobolli da parte dell'attore (doc. P attore). Il valore dei beni dei quali la convenuta si è integralmente ed illecitamente appropriata, sottraendoli definitivamente alla disponibilità dell'attore, può essere stimato in via del tutto equitativa in euro € 20.000,00 in valori odierni. Consegue, pertanto, il riconoscimento in capo all'attore di un credito risarcitorio pro quota di € 10.000,00. Non mette conto, quindi, provvedere sulla domanda ex art. 2041 c.c., formulata in via alternativa o subordinata.
Merita, specularmente, accoglimento l'istanza della convenuta di condanna dell'attore alla rifusione pro quota di € 8.228,90, importo da lei versato a titolo di rimborsi, imposte e spese funebri facenti capo alla defunta zia, circostanze debitamente allegate e documentate. Il credito di è pari, Parte_1
dunque, ad € 4.114,45: si tratta di spese riconducibili alla disciplina di cui all'art. 752 c.c., disciplina che giustifica la domanda di ripetizione, nei confronti degli altri coeredi, di colui che le abbia pagate in eccesso rispetto alla propria quota (Cass. 28.8.2020, n. 17938), ma non il prelevamento anticipato dalla massa comune, segnatamente (come nel caso in esame) in mancanza di domanda (Cass. 18.10.2023, n.
28955).
Applicata, come da richiesta della convenuta, la compensazione tra i controcrediti sopra indicati, residua un credito differenziale a favore dell'attore di € 5.855,55, con conseguente condanna di Pt_1
alla relativa rifusione (e sempre in via equitativa, in stretta connessione con la liquidazione del
[...] credito risarcitorio dell'attore, si possono ritenere virtualmente compensati anche gli importi inerenti agli interessi maturati sui controcrediti sino alla domanda giudiziale, nell'un caso compensativi e nell'altro legali).
***
Alla luce di tutto quanto premesso, si procede ad un'unica divisione dei quattro immobili delle masse ereditarie riunite, secondo i valori e il progetto divisionale stilato dal c.t.u. nella relazione del
18.7.2023, dalle cui stime e calcoli non vi è motivo di discostarsi, per la competenza dell'estensore e in quanto dettagliatamente motivati (v. anche chiarimenti del 29.9.2023, qui integralmente richiamati). In particolare, gli ammaloramenti lamentati da parte attrice nel sopralluogo presso l'immobile di v.le S.
FE rappresentano un prevedibile peggioramento di quelli già riscontrati dal c.t.u., che aveva rilevato la presenza di importanti infiltrazioni nel soffitto dell'appartamento (cfr. all. 1 perizia); gli eventi furtivi descritti nelle memorie ex art. 190 c.p.c. si reputano all'evidenza inammissibili in questa pagina 12 di 14 sede, in quanto intervenuti successivamente al trattenimento alla causa in decisione, pertanto da farsi eventualmente valere in separato giudizio.
Ciò posto, il c.t.u. ha redatto due progetti divisionali di assegnazione dei beni, non oggetto di contestazione:
1. assegnazione ad un erede di v.le S FE e AR / all'altro erede di e Controparte_5 conguaglio di € 43.000,00 (rectius, € 42.000,00 per errore di calcolo, cfr. p. 14-15 relazione c.t.u.);
2. assegnazione a un erede di v.le S. FE e conguaglio di € 51.000,00 / all'altro erede di
AR, . CP_6 Pt_2
nelle memorie da ultimo depositate, ha chiesto l'esecutività del primo progetto Parte_1 divisionale, con l'assegnazione di e conguaglio di € 43.000,00. Controparte_5
ha chiesto, in via alternativa, l'esecutività del primo progetto divisionale, con P_
l'assegnazione di e conguaglio di € 43.000,00, oppure l'esecutività del secondo Controparte_5
progetto divisionale con assegnazione di v.le S. FE e conguaglio di € 51.000,00 (chiesta sede di c.t.u. anche da in che, tuttavia, nelle memorie da ultimo depositate non ha più riproposto Parte_1
tale istanza).
Tanto premesso, va senz'altro dichiarata l'esecutività del progetto divisionale n. 1, che riscontra l'adesione di entrambe le parti.
Quanto all'assegnazione dei beni in esso inclusi, occorre rimettere la causa in istruttoria unicamente per l'assegnazione a sorte dei lotti, ai sensi dell'art. 789 ult. co. c.p.c..
Venendo alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la compensazione parziale nella misura di 2/3 delle spese del giudizio riunente RG 18456/2019, prevalendo la soccombenza del convenuto a fronte del rigetto delle numerose domande in punto di invalidità del testamento e riconvenzionali, talune delle quali manifestamente infondate. Spese che si liquidano, secondo i parametri secondo i parametri ex
DM 55/2014 e succ. mod., per giudizio di divisione di valore di € tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00 di medio-bassa complessità, in € 182,00 per spese in complessivi € 5.200,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 2.500,00 per fase di studio, € 2.000,00 per fase introduttiva, € 7.000,00 per fase istruttoria, € 4.100,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite per la causa riunita RG
709/2024, a fronte dell'accoglimento delle domande di entrambe le parti sulle reciproche ragioni di credito.
Ricorrono infine i presupposti per porre a carico delle parti in via solidale e in egual misura tra esse già pagina 13 di 14 liquidate le spese di c.t.u., richiesta di entrambe le parti e necessaria ai fini della divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara l'apertura della successione testamentaria in morte di e delle successioni Persona_1
legittime in morte di e Controparte_2 Parte_3
2. dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie conseguenti alle menzionate successioni, prendendo atto del consenso tra i condividenti a procedere ad unica divisione delle masse plurime;
3. accerta la natura assolutamente simulata delle donazioni del 1989, meglio documentate in atti;
4. condanna alla rifusione in favore di della somma complessiva di Parte_1 P_
€ 5.855,55, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
5. dichiara inammissibili ovvero rigetta tutte le ulteriori domande delle parti;
6. dichiara l'esecutività del progetto divisionale n. 1, a p. 15 dell'elaborato peritale, rimettendo con separata ordinanza la causa in istruttoria per l'estrazione a sorte dei lotti del progetto divisionale dichiarato esecutivo;
7. ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, integrata dal verbale di estrazione a sorte dei lotti;
8. in relazione al giudizio RG 18456/2019,
a. compensa tra le parti le spese di lite per due terzi;
b. condanna alla rifusione in favore di delle restanti spese P_ Parte_1
di lite, liquidate in motivazione in € 182,00 per spese ed in complessivi € 5.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
9. in relazione al giudizio RG 709/2024, compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
10. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 30.7.2024, a carico delle parti in via solidale ed in egual misura nei rapporti interni.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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