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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 4605/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4605/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. SENATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - Controparte_1 P.IVA_1 avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024, la parte ricorrente come in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l Fondo di CP_2
Garanzia - al pagamento di € 2.314,16 a titolo di trattamento di fine
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rapporto e di € 3.445,77 per crediti maturati negli ultimi tre mesi di lavoro, inopinatamente negati dall'istituto a seguito della domanda amministrativa inoltrata in data 25.09.2023. Evidenziava di aver lavorato alle dipendenze della società dal 24.10.2019 al 13.06.2020 e Parte_2 che, con sentenza n. 84/23, la stessa era stata condannata al pagamento di € 6.697,64 a titolo proprio di retribuzioni e tfr. Rimarcava che la datrice non era assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale e che il tentativo di esecuzione del titolo giudiziario era rimasto infruttuoso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in data 04.02.2025, concludendo come in atti.
Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.
n. 297 del 1982, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato istituito il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento della spettanza di cui all'art. 2120 c.c..
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto
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senza esito ad esecuzione forzata. La Corte di legittimità ha poi ritenuto che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consenta, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa (cfr. Cass. 6452/17; nello stesso senso, Cass. 7585/11; Cass. 15662/10; Cass. 1178/08; Cass. 7466/07).
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata l. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Ciò detto, va osservato, da un lato, che, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia CP_ istituito presso l' , deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della procedura concorsuale perché non ricorre la condizione soggettiva di legge, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 3511/01; conf. Cass.
1136/02).
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Dall'altro lato, se l'azione del lavoratore nei confronti del Fondo è legittima ove “l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, appare oltremodo antieconomica e CP_ contraria al principio di causalità processuale la pretesa dell a che l'assicurato, pur avendo un credito inferiore alla soglia di cui all'art. 15 comma 9 l. fall., spieghi comunque una domanda giudiziale per la declaratoria di fallimento, pur sapendo che la stessa - salvo poco probabili interventi di terzi in assenza di pubblicità legale - non potrà trovare accoglimento e, anzi, esporrebbe il lavoratore al paradosso di una sua condanna alle spese processuali oltre che all'anticipo delle proprie. In altri termini, appare un mero formalismo non sorretto da alcuna giustificazione e anzi contrario al principio di non dispersione dei mezzi dell'apparato del sistema Giustizia chiedere al lavoratore che intenda accedere al Fondo di intraprendere sempre e comunque una causa per la declaratoria di fallimento/liquidazione giudiziaria, molto probabilmente destinata al rigetto, anche quando il suo credito sia inferiore alla soglia prevista dalla legge di settore.
In tali casi, ritiene il decidente che possa ritenersi bastevole il serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata avverso i beni del debitore ovvero il lavoratore deve dimostrare di aver cercato di ottenere il proprio credito ricercando con la normale diligenza i beni nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. La Corte Regolatrice, sul punto, ha condivisibilmente affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, CP_ istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (cfr. Cass. n. 17593/16, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla
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documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).
Tanto necessariamente premesso in diritto, la domanda attorea in merito al trattamento di fine rapporto può essere accolta proprio in quanto il lavoratore, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, ha dimostrato di aver tentato diligentemente di ottenere il credito attraverso l'utilizzo della esecuzione forzata. Invero, va tenuto conto che, da quanto emerge dalla visura camerale in atti, la società risulta inattiva dal 2020; ha presentato bilanci sino al 2017 e non ha altre sedi oltre quella di Mirabella
Eclano v. Calore Variante snc, presso cui è stato tentato un pignoramento mobiliare che ha avuto esito negativo. Inoltre, il lavoratore ha finanche allegato in atti visure immobiliari su Salerno e Avellino che, parimenti, hanno dato esito negativo. Deve ritenersi, in conclusione, che il ricorrente ha in concreto dimostrato che le garanzie del suo debitore siano risultate insufficienti e che del tutto legittimamente ha richiesto il tfr al Fondo di CP_ Garanzia presso l , che dovrà essere condannato al pagamento della relativa prestazione previdenziale oltre agli accessori di legge.
Quanto alle altre spettanze retributive, invece, la domanda attorea non può trovare accoglimento in quanto, dalla sentenza n. 84/23 allegata in atti non si evince che la condanna al pagamento delle differenze retributive sia inerente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
né tale circostanza è evincibile aliunde dalla documentazione comunque allegata agli atti. CP_ In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di
€ 2.314,16, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale del ricorso e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, respinta ogni altra CP_ domanda, condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 2.314,16, oltre agli accessori di legge, a titolo di tfr dovuto dal Fondo di Garanzia;
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CP_ 2) condanna l al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4605/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. SENATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - Controparte_1 P.IVA_1 avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024, la parte ricorrente come in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l Fondo di CP_2
Garanzia - al pagamento di € 2.314,16 a titolo di trattamento di fine
Pagina 1 di 6 r.g. 4605/24
rapporto e di € 3.445,77 per crediti maturati negli ultimi tre mesi di lavoro, inopinatamente negati dall'istituto a seguito della domanda amministrativa inoltrata in data 25.09.2023. Evidenziava di aver lavorato alle dipendenze della società dal 24.10.2019 al 13.06.2020 e Parte_2 che, con sentenza n. 84/23, la stessa era stata condannata al pagamento di € 6.697,64 a titolo proprio di retribuzioni e tfr. Rimarcava che la datrice non era assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale e che il tentativo di esecuzione del titolo giudiziario era rimasto infruttuoso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in data 04.02.2025, concludendo come in atti.
Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.
n. 297 del 1982, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato istituito il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento della spettanza di cui all'art. 2120 c.c..
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto
Pagina 2 di 6 r.g. 4605/24
senza esito ad esecuzione forzata. La Corte di legittimità ha poi ritenuto che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consenta, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa (cfr. Cass. 6452/17; nello stesso senso, Cass. 7585/11; Cass. 15662/10; Cass. 1178/08; Cass. 7466/07).
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata l. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Ciò detto, va osservato, da un lato, che, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia CP_ istituito presso l' , deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della procedura concorsuale perché non ricorre la condizione soggettiva di legge, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 3511/01; conf. Cass.
1136/02).
Pagina 3 di 6 r.g. 4605/24
Dall'altro lato, se l'azione del lavoratore nei confronti del Fondo è legittima ove “l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, appare oltremodo antieconomica e CP_ contraria al principio di causalità processuale la pretesa dell a che l'assicurato, pur avendo un credito inferiore alla soglia di cui all'art. 15 comma 9 l. fall., spieghi comunque una domanda giudiziale per la declaratoria di fallimento, pur sapendo che la stessa - salvo poco probabili interventi di terzi in assenza di pubblicità legale - non potrà trovare accoglimento e, anzi, esporrebbe il lavoratore al paradosso di una sua condanna alle spese processuali oltre che all'anticipo delle proprie. In altri termini, appare un mero formalismo non sorretto da alcuna giustificazione e anzi contrario al principio di non dispersione dei mezzi dell'apparato del sistema Giustizia chiedere al lavoratore che intenda accedere al Fondo di intraprendere sempre e comunque una causa per la declaratoria di fallimento/liquidazione giudiziaria, molto probabilmente destinata al rigetto, anche quando il suo credito sia inferiore alla soglia prevista dalla legge di settore.
In tali casi, ritiene il decidente che possa ritenersi bastevole il serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata avverso i beni del debitore ovvero il lavoratore deve dimostrare di aver cercato di ottenere il proprio credito ricercando con la normale diligenza i beni nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. La Corte Regolatrice, sul punto, ha condivisibilmente affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, CP_ istituito presso l ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (cfr. Cass. n. 17593/16, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla
Pagina 4 di 6 r.g. 4605/24
documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).
Tanto necessariamente premesso in diritto, la domanda attorea in merito al trattamento di fine rapporto può essere accolta proprio in quanto il lavoratore, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, ha dimostrato di aver tentato diligentemente di ottenere il credito attraverso l'utilizzo della esecuzione forzata. Invero, va tenuto conto che, da quanto emerge dalla visura camerale in atti, la società risulta inattiva dal 2020; ha presentato bilanci sino al 2017 e non ha altre sedi oltre quella di Mirabella
Eclano v. Calore Variante snc, presso cui è stato tentato un pignoramento mobiliare che ha avuto esito negativo. Inoltre, il lavoratore ha finanche allegato in atti visure immobiliari su Salerno e Avellino che, parimenti, hanno dato esito negativo. Deve ritenersi, in conclusione, che il ricorrente ha in concreto dimostrato che le garanzie del suo debitore siano risultate insufficienti e che del tutto legittimamente ha richiesto il tfr al Fondo di CP_ Garanzia presso l , che dovrà essere condannato al pagamento della relativa prestazione previdenziale oltre agli accessori di legge.
Quanto alle altre spettanze retributive, invece, la domanda attorea non può trovare accoglimento in quanto, dalla sentenza n. 84/23 allegata in atti non si evince che la condanna al pagamento delle differenze retributive sia inerente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
né tale circostanza è evincibile aliunde dalla documentazione comunque allegata agli atti. CP_ In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di
€ 2.314,16, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale del ricorso e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, respinta ogni altra CP_ domanda, condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 2.314,16, oltre agli accessori di legge, a titolo di tfr dovuto dal Fondo di Garanzia;
Pagina 5 di 6 r.g. 4605/24
CP_ 2) condanna l al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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