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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 7/11/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6036/ 2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RENZULLO ANTONIO presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in VIA CIRCUMVALLAZIONE 44 TORRE DEL GRECO
Ricorrente
E
C.F. C.F. n.q. Controparte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 di ex soci della società Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti CAPRIOLI ANGELO con il quale elettivamente domiciliano in VIA POMEO 15 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Resistenti
C.F. C.F. CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
C.F. n.q. di ex soci della società Pt_1 C.F._5 [...]
Parte_3 Contumaci convenuti
Nonché
elett.te dom.to in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro n. 65, presso lo studio CP_4 dell'avv.to Gaetano D'Avino, il quale lo rappresenta e difende, convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.12.2020 il sig. ha convenuto in giudizio i Parte_1 [...]
, in persona del sig. sig. nella qualità di l.r.p.t Controparte_5 Parte_2 della società e in proprio quale liquidatore, esponendo di aver lavorato in modo continuativo e subordinato dal mese di aprile dell'anno 2015 sino alla fine dell'anno 2019 presso la predetta società, prima regolarmente assunto in data 10.04.2015 con inquadramento al 5° livello del CCNL di settore, e poi licenziato (senza preavviso) nel dicembre 2018, ed infine, per tutto l'anno 2019 avrebbe prestato in modo non inquadrato la propria attività lavorativa. Il ricorrente precisa di essere stato sottoposto al potere di controllo dell'allora amministratore sig. , il quale avrebbe provveduto Controparte_1 direttamente alla sua assunzione e ad impartire le direttive e le mansioni e, per tutto il periodo lavorativo, avrebbe percepito una retribuzione mensile in contanti pari a € 300,00 svolgendo le mansioni di autista e trasportatore delle salme anche cremate curandone gli adempimenti amministrativi, inoltre, per i riti funebri canonici, avrebbe svolto attività di conducente carro dall'abitazione alla chiesa e dalla chiesa al cimitero in qualsiasi giorno dell'anno. Avrebbe ancora provveduto a commissioni presso gli uffici comunali, alla pulizia della sede aziendale, alla conduzione di automezzi al lavaggio e alla fornitura dei manifesti al preposto per l'affissione.
Il ricorrente avrebbe lavorato dal lunedì al sabato, all'occorrenza la domenica, dalle ore 08.00 del mattino alle ore 13.00 del pomeriggio e dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00 di sera, per 9 ore giornaliere, salvo straordinari pertanto avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel 3° livello del
CCNL di settore.
Conclude, pertanto, rivendicando il diritto a differenze retributive, T.F.R., tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva ferie, lavoro festivo e domenicale, ecc. come da conteggi dallo stesso allegati.
Si è costituito che ha resistito al ricorso eccependo preliminarmente il difetto di Parte_2 competenza di questo Tribunale in favore della Sezione specializzata delle Imprese presso il Tribunale di Napoli, contestando nel merito la ricostruzione del rapporto di lavoro come descritta da ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi, la causa giunta per la decisione allo scambio di note del 19.12.2023, veniva interrotta avendo parte convenuta comunicato la cancellazione della società. La causa veniva poi riassunta dal ricorrente nei confronti degli ex soci e del liquidatore
. CP_4
Si costituivano e contro deducendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Parte_2 CP_1
In particolare ribadendo l'eccezione di incompetenza, nel merito evidenziavano di non aver ricevuto alla chiusura della liquidazione somme, pertanto nulla sarebbero tenuti a corrispondere al ricorrente.
, dal canto suo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la violazione del CP_4 divieto di nuove domande. Esponeva che la domanda nei suoi confronti introdurrebbe una domanda nuova e, quindi, inammissibile.
La causa giunge ora per la decisione previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta laddove sostiene appartenere la causa alla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il tribunale di Napoli.
A riguardo va rilevato che l'articolo 3 del decreto legislativo 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o diritti inerenti. Ebbene, la competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale e soprattutto della causa paetendi. Nel caso di specie la causa paetendi consiste nel dedotto rapporto di lavoro e il petitum è costituito da differenze retributive e altre voci di reddito rivendicate da un lavoratore dipendente della società. Da quanto appena detto si evince ictu oculi che trattasi di materia attribuita al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro e non certo alle sezioni specializzate, non vertendosi su questioni attinenti a società o imprese. L'eccezione pertanto è infondata e va rigettata.
Venendo al merito della causa preliminarmente ci si deve soffermare sulla originaria strutturazione della causa impostata su domanda di differenze retributive dovute ad un errato inquadramento, TFR e altre voci che ricorrente rivendica, convenendo in giudizio CP_6
come liquidatore della società e la società stessa. Va evidenziato che la qualità di
[...] liquidatore del convenuto è limitata nel tempo in quanto questa funzione è stata Parte_2 poi attribuita a tale , pertanto parte ricorrente volendo invocare la responsabilità del CP_4 liquidatore avrebbe dovuto individuarlo nella persona di prisco e non del CP_4 Parte_2 che pertanto non è legittimato passivo. Sul punto, pertanto, la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Venendo ad esaminare la domanda rivolta nei confronti della società, sebbene superata dalla cancellazione della stessa, il ricorrente rivendica un inquadramento diverso da quello che gli è stato riconosciuto, lamenta di essere stato inquadrato come lavoro part-time invece lavorava a full time, lamenta di non aver percepito tredicesima e quattordicesima e di non aver percepito il
T.F.R.. A riprova di quanto asserito è stata svolta corposa attività istruttoria durante la quale sono stati escussi i testi. All'udienza della 28 gennaio 2022 è stato discusso il teste il Tes_1 quale ha confermato tutta la ricostruzione del rapporto di lavoro come proposta dal ricorrente in particolare ha dichiarato: “…io abito di fronte all'agenzia funebre e vado al mercato alle 06:15
…ho un vivaio e vado a lavorare la mattina alle 06:15 e spesso a quell'ora mi incontravo con il e ci prendevamo il caffè insieme… dopo il forno lui veniva dal cimitero e si fermava al Pt_1 mercato io chiudo il negozio alle 19:30 spesso lui stava ancora in agenzia e ci fumavamo una sigaretta… non so dire ma penso che avesse uno spacco… ho accompagnato il ricorrente al
Comune per documentazione amministrativa. I carri li lavavano loro, i dipendenti, le direttive le impartiva il prendeva 300 €… il spesso lavorava la domenica e le Controparte_1 Pt_1 Pt_1 feste. Mio padre era uno dei soci dell'agenzia convenuta e il si veniva a lamentare con me Pt_1 sapevo che mio padre cercava di fargli aumentare lo stipendio… nulla so su tredicesima quattordicesima T.F.R anzi non l'ha ricevute”. Nella stessa udienza è stato sentito anche il teste di parte resistente il quale invece ha dichiarato:”… nel pomeriggio passavo Testimone_2 davanti all'agenzia e lui non c'era mai non l'ho mai visto con la divisa che si indossa per i funerali passavo davanti all'agenzia quasi tutti i pomeriggi insieme ad altri amici l'agenzia è punto di ritrovo pertanto stavamo sempre lì davanti o anche all'interno quando tornavo dal lavoro alle
17:30 fino alla sera stavo lì”. È stata poi escussa che ha dichiarato: ”confermo Testimone_3 che il predetto ( ) ha lavorato presso la convenuta dal 2015 fino al 2019 mese di dicembre… Pt_1 il ricorrente faceva prevalentemente le cremazioni… confermo che ha fatto anche l'autista e il trasferimento salme.. la mattina alle 06:30 si vedeva con mio marito per un caffè e pertanto a quell'ora cominciava a lavorare e finiva verso le 19:30… confermo che è stato assunto da ed era lui che dava le direttive non abbiamo mai fatto vacanze insieme perché il Controparte_1 signor doveva garantire la reperibilità, lavorava anche nei giorni festivi”. Pt_1
E' stato escusso anche il teste il quale ha dichiarato “…ho conosciuto il signor Tes_4
presso l'ufficio del predetto ( ) l'ho visto dal 2015 al 2017 lo vedevo sempre seduto Pt_1 Pt_2 dietro una scrivania a fare pratiche… non mi è mai capitato di vedere il parlare guidare Pt_1 auto”.
Infine è stato escusso che ha dichiarato:” Conosco il ricorrente perché abbiamo Testimone_5 lavorato insieme presse Servizi funebri e ove il ricorrente era socio. Il sig. era Pt_2 Pt_1 Pt_1 socio e, che io ricordo nel 2015 è stato assunto come dipendente, io già ero dipendente, e ha lavorato fino al dicembre 2017 più o meno, poi fece discussioni con la società e venne licenziato. Io ancora lavoravo là. Diciamo che faceva più il socio che il dipendente. Scendeva in ufficio la mattina e lavorava al PC, ha fatto qualche pratica di decesso. veniva dalle 9.alle 13 e il pomeriggio Pt_1 non veniva quasi mai. Le festività stava a casa.
Percepiva uno stipendio e non so lui quanto percepiva, io percepivo 1200 al mese.
Negli ultimi tempi proprio perché lui non c'era mai il sabato, la domenica e nelle festività alla fine si sono rotti gli equilibri e lo hanno licenziato…”.
Orbene, la testimonianza del teste che è tuttora dipendente del , sebbene con Tes_5 Pt_2 nuova società, non si ritiene attendibile appunto perché il rapporto di dipendenza, peraltro molto risalente, rende la valutazione della attendibilità del teste necessariamente più dubbia. Quanto agli altri testi di parte convenuta trattasi di persone che non hanno avuto una presenza fissa e pertanto non utile ai fini di causa, diversamente dai testi che abitano di fronte all'attività. Ed infatti e Tes_1
che non hanno rapporti di parentela o altro con il ricorrente e abitano di fronte Testimone_3 hanno confermato di aver visto il lavorare dalle 6.30 del mattino e fino alla sera e disbrigare Pt_1 pratiche amministrative, condurre autovetture e curare cremazioni. In definitiva i testi di parte ricorrente devono considerarsi attendibili, diversamente dai testi dei parte convenuta. Ne consegue che, gli approfondimenti istruttori effettuati prima della interruzione della causa, avrebbero confermato gli orari di lavoro e le mansioni come dedotti dal ricorrente e, di conseguenza, avrebbero portato ad accertare una esposizione debitoria da parte della società datrice di lavoro nei confronti del predetto pari a euro 11.512,22 a titolo di TFR e differenze mensili dovute per euro 1200 nette per ciascun mese, per i quattro anni e mezzo di lavoro, pari a 64800 nette oltre interessi dalla maturazione. Non sarebbe invece sufficiente la prova a dimostrare il lavoro straordinario.
Tanto premesso, la causa è stata interrotta per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese e il ricorrente l'ha riassunta nei confronti degli ex soci e del liquidatore . CP_4
Orbene, a mente dell''art. 2495 comma 2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante l'estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito, oppure dei liquidatori, qualora il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa. Il bilancio finale di liquidazione prodotto in atti indica un residuo pari a zero e, di conseguenza nulla è stato ripartito tra i soci. Ne consegue che i soci non rispondono del debito della società nei confronti del ricorrente. Per quanto concerne la posizione del liquidatore , trattasi di posizione inserita ex novo CP_4 nel giudizio in sede di riassunzione del giudizio interrotto. La domanda nei confronti di questo è pertanto inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre ad avere diversa natura rispetto al credito vantato, presupponendo la prova del dolo o colpa del liquidatore, prova che mancherebbe del tutto alla stato. Ne consegue la decisione di cui dispositivo. Le spese di lite si ritiene di compensarle in ragione della condotta processuale delle parti considerando che parte convenuta non poteva non sapere della imminente cancellazione della società.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , , , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
, tutti n.q. di ex soci della società Parte_1 Parte_3
e ex liquidatore della predetta società così provvede:
[...] CP_4
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata,08/11/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto