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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 34660/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/10/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 15.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1983, rappresentata e difesa dall' avv. BARBAZZA ARIANNA con studio in MILANO V.
ARCHIMEDE 118, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. POPPA GEMMA con studio in VIA ANCO MARZIO, 105A FIUMICINO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 20 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In ordine all'affidamento della figlia minore , nata il [...], la medesima venga Per_1
affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi, 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia;
- In ordine al diritto di visita paterno, previa prova dello stato di non assunzione di sostanze stupefacenti da parte del disporre che gli incontri padre- figlia continuino ad essere effettuati CP_1
nello Spazio Neutro con modalità osservate e protette;
- In ordine al mantenimento della figlia minore, disporre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , Parte_1 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 550,00 omnia (di cui 450 a titolo di mantenimento ed Euro 100 per le spese straordinarie), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre quale collocataria della figlia.
Per la parte resistente:
pagina 2 di 20 1) La minore sarà affidata esclusivamente al padre ovvero, qualora il Giudicante non lo riterrà opportuno, disporre un affido condiviso e paritario in termini di permanenza e visita con ciascun genitore;
2) La madre, nell'auspicato e richiesto affido esclusivo al padre, vedrà e terrà con sé la figlia, stante la distanza, per due fine settimana al mese dal venerdì al lunedì mattina con orari e modalità da decidere con il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o para scolastici degli stessi;
durante le festività del Natale e della Pasqua alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno e il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
3) Il padre si farà carico del mantenimento della figlia e si farà, altresì, carico della corresponsione di tutte le spese occorrenti in caso di affido esclusivo ovvero, nell'ipotesi di affido condiviso e paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia durante la permanenza con sé;
4) Le scelte relative all'educazione, istruzione e svago saranno prese, in ragione dell'affido esclusivo, dal solo padre ovvero, nell'ipotesi di affido condiviso e paritario, congiuntamente tra i genitori;
5) Il genitori saranno autorizzati a chiedere il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e della figlia senza bisogno di adire il Giudice Tutelare;
Vittoria di Spese, Competenze ed Onorari del Giudizio.
CONCSA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dal 2016 fino al 02/06/2022 dalla quale nasceva in data 19.08.2016, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 05.10.2023 la chiedeva, oltre alla regolamentazione Parte_1
della responsabilità genitoriale per la figlia minore nata il [...], l'emissione di un ordine Per_1
di protezione nei confronti dell'ex compagno in particolare di non avvicinamento ai luoghi CP_1
abitualmente da ella frequentati: abitazione sita in Arese, Via De Gasperi, 6; abitazione dei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 e scuola materna San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese.
pagina 3 di 20 Allegava che il compagno aveva iniziato ad avere comportamenti violenti a far data dal 2020, che ella il 03.06.2022, dopo l'ennesima aggressione fisica, decideva di scappare dalla casa familiare e trovare rifugio presso l'abitazione dei propri genitori in Garbagnate Milanese e decideva di sporgere denuncia-querela contro il in data 6.6.2022, denuncia cui ne seguiva altra sporta in data CP_1
15.02.2023, che il faceva uso di sostanze stupefacenti che acuivano i suoi scatti di ira e CP_1
violenti.
Con decreto del 6.10.2023 questo giudice accoglieva la richiesta inaudita altera parte ordinando al di cessare immediatamente ogni condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei CP_1
confronti della ex convivente, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi da ella frequentati come da domanda, determinando in mesi 6 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione e fissando per la comparizione personale delle parti innanzi a sé
l'udienza del 26.10.2023 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento.
In data 7.10.2023 i Carabinieri Lazio Stazione Fregene eseguivano il provvedimento con contestuale notifica dello stesso al CP_1
Alla udienza del 26.10.2023, costituitosi il venivano sentite separatamente le parti CP_1 personalmente e questo giudice disponeva che l'uomo, acquisita la sua disponibilità, si sottoponesse ad analisi delle urine, del capello e del sangue presso il SERD competente, autorizzandolo a rivolgersi ad un centro privato qualora il servizio pubblico non potesse intervenire con urgenza, disponeva l'audizione dei testi e richiesti da parte e del teste Tes_1 Testimone_2 CP_1 Tes_3
di parte , disponeva che i servizi sociali del comune di Arese, in collaborazione con i
[...] Parte_1 servizi di Fiumicino, luogo di residenza del padre in via Monti dell'Ara 25, avviassero una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori, anche al fine di valutare la loro idoneità genitoriale e l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti da parte del padre, e fissava l'udienza del 14.12.2023 per l'escussione dei testi e per la revoca, modifica o conferma dei provvedimenti urgenti adottati inaudita altera parte.
All'udienza del 14.12.2023, tenutasi sia ex art. 473 bis.71 co 3 c.p.c. sia ex art. 473 bis .21 c.p.c. nel procedimento di merito, nel quale anche si costituiva il venivano escussi i testi richiesti CP_1 dalle parti: e (il teste era rinunciato) e, all'esito, il difensore Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti cautelari pronunciati in via d'urgenza almeno pagina 4 di 20 fino alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, nel merito chiedeva che venissero assunti i provvedimenti provvisori: affido esclusivo, collocamento presso la madre e l'assegno di mantenimento paterno di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie. e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dei documenti depositati dalla controparte perché tardivi ed un termine per replicare alla costituzione della parte resistente;
il difensore della parte resistente chiedeva la revoca dell'ordine di protezione, in subordine che il padre fosse autorizzato ad incontrare la bambina in videochiamata, allegando che il padre non vedeva la figlia da un anno e mezzo e chiedeva che il potesse CP_1
vedere la bambina in presenza durante le vacanze natalizie, almeno per un giorno, alla presenza di chi ritenuto opportuno dal giudice. Nel merito si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, in subordine chiedeva l'affido condiviso, con collocamento pari tempo Milano-Fiumicino
e mantenimento diretto, con la possibilità per il padre di riprendere almeno un minimo di frequentazione con la minore. In subordine chiedeva il collocamento prevalente presso la madre e assegno di mantenimento paterno pari ad euro 300,00 mensili.
Con ordinanza resa in data 22.12.2023 il Presidente così disponeva:
“(…)
La conferma dell'ordine di protezione
Si ritiene che l'ordine di protezione vada confermato.
Nei confronti del è in corso un procedimento penale in fase dibattimentale avanti al CP_1
Tribunale di Civitavecchia per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della ricorrente, anche alla presenza della figlia minore, e per i reati di violenza privata, di lesioni e di sequestro di persona commessi dal 2020 al 2022 allorché il nucleo familiare viveva a Fiumicino.
A conferma delle allegazioni di violenza domestica della ricorrente si annoverano: i testi sentiti
a sommarie informazioni dal PM di Civitavecchia (il teste che la notte del 2.3.2022 ha sentito Tes_5
urla nella vicina abitazione della coppia ed ha chiamato i Carabinieri, la teste che ha Tes_6 constatato l'isolamento in cui viveva l'amica a causa della gelosia del compagno), Parte_1 il referto del PS dell'Ospedale di Garbagnate Milanese del 3.6.2022 che ha accertato sulla Parte_1
ecchimosi sul braccio destro e ecchimosi su entrambe le gambe con trauma distorsivo del rachide cervicale e prognosi di 7 giorni, il teste sentito alla scorsa udienza, padre della ricorrente che ha confermato l'arrivo improvviso ad Arese della figlia la mattina del 3.6.2022 da Fiumicino che fuggiva
pagina 5 di 20 dal compagno e le lesioni sul corpo della figlia, poi refertate, il teste sentito alla scorsa Tes_2
udienza che, seppure ha tentato di ridimensionare i fatti, non ha potuto non dichiarare che sentite alcune confidenze della amica nel giugno del 2020 ed un file audio sottopostogli dalla Pt_1 amica, aveva deciso di parlare con “perché ero un po' preoccupato per sono suo CP_1 Pt_1
amico, lei è donna, se ne sentono tante quindi mi sono voluto assicurare con che non ci fosse CP_1 nulla di grave e mi ha rassicurato”. CP_1
Si sottolinea che il fatto maggiormente preoccupante consiste nella allegazione della ricorrente circa l'abuso di sostanze stupefacenti da parte del in particolare di , ma da ultimo CP_1 Per_2 anche di eroina, sotto l'effetto delle quali sostanze egli perderebbe del tutto il controllo. Invero in primo luogo, sul punto, si sottolinea che i Carabinieri di Santa Marinella intervenuti nella notte del
2.6.2022, chiamati dal vicino di casa hanno trovato e sequestrato nella abitazione della coppia 8 Tes_5
grammi di hashish (il ha dichiarato, poco verosimilmente, nel presente giudizio, che la droga CP_1 non era sua, né di e che non sa chi l'abbia potuta collocare nella sua abitazione); in Pt_1
secondo luogo che, malgrado alla udienza del 26.10.2023 il si sia dichiarato disponibile ad CP_1
effettuare un controllo delle urine, del capello e del sangue presso il SERD competente, ha depositato solo una analisi del sangue con esito negativo sostenendo che il Centro presso cui si è rivolto, non avrebbe ritenuto di procedere ad ulteriori indagini visto l'esito negato dell'esame delle urine, circostanza anche questa poco verosimile in quanto è noto che l'esame delle urine rileva l'abuso di sostanze assunte solo nei pochi giorni precedenti la raccolta e quindi non è dirimente.
Deve pertanto confermarsi l'ordine al di cessare immediatamente ogni condotta CP_1
violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti della ex convivente, e la prescrizione di non avvicinarsi alla casa di abitazione della ricorrente sita in Arese, Via De Gasperi, 6, alla abitazione dei di lei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 ed alla scuola materna della figlia minore in via
San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese, confermando la durata di mesi 6 a decorrere dalla data della esecuzione.
I provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c.
Le attuali risultanze processuali circa le allegazioni di violenza domestica non possono che portare ad un provvedimento di affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento Per_1 della minore presso la madre in Arese Via De Gasperi, 6. Tra l'altro, anche a voler prescindere dai
pagina 6 di 20 profili penalistici della vicenda, si segnala che ingiurie e minacce sono stati proferite dal CP_1
alla presenza della figlia minore, evidenziando assoluta, allo stato, inidoneità genitoriale (cfr. trascrizione dell'audio del giugno 2020 depositata dalla ricorrente, che ha registrato scambi violenti e minacciosi del padre avvenuti all'interno della autovettura alla presenza della minore che è anche stata coinvolta direttamente). Inoltre si sottolinea che il padre vive a Fiumicino e che non vede la figlia da oltre un anno e che la relazione deve essere ricostruita. Si evidenzia, altresì, che il padre, malgrado
l'udienza per la convalida dell'ordine di protezione sia stata rinviata, non ha voluto chiarire, come ben avrebbe potuto fare nel presente giudizio, se sia o meno tossicodipendente con il deposito di adeguata documentazione.
Quanto alle visite padre/figlia, si ritiene che debbano essere ripristinate visto il lungo tempo trascorso in cui il rapporto è stato del tutto interrotto. Non può che trattarsi, con evidenzia, di incontri osservati e protetti in spazio neutro che saranno avviati al più presto dai servizi sociali del comune di
Arese, già incaricati di una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori. Visto l'ordine di protezione in essere, la minore sarà accompagnata presso lo spazio neutro dai nonni materni o da persone di fiducia della madre.
I servizi, dovranno, inoltre, in collaborazione con i servizi di Fiumicino, aviare il al CP_1
SERD competente per accertare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e, nel caso di esito positivo, per assicurare la sua presa in carico.
Le condizioni economiche
Quanto alle condizioni economiche si rileva che la è una infermiera professionale che Parte_1 lavora a tempo indeterminato presso la ASST Lombardia con un reddito di circa € 24.000 lordi annui ed un netto mensile di circa € 1.800, vive nella casa di sua proprietà con un mutuo mensile di € 600, sostiene la spesa di € 250 mensile circa per la scuola materna di . Il lavora per ENI a Per_1 CP_1 tempo indeterminato con un reddito un lordo di € 34.806 (cfr. CU/2023) che, detratte le tasse e le imposte locali e diviso per 12 mesi porta ad un mensile netto di circa € 2.186,00. Vive in una casa in locazione a Fiumicino.
Nessuna delle parti ha prodotto le indicazioni della propria situazione reddituale e patrimoniale come imposto dall'art. 473 bis .12 c.p.c. e richiesto dalle Linee guida di questo Tribunale riportate nel decreto di fissazione dell' udienza di prima comparizione.
pagina 7 di 20 Allo stato, considerati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre e di contributo alla abitazione dove vive la figlia in assenza di assegnazione della casa familiare, ma anche le spese di viaggio da Fiumicino ad Arese che il padre deve sostenere per i colloqui in Spazio Neutro con la figlia, si stima equo un contributo di € 450 mensili che allo stato è quantificato vista l'imposta assenza di comunicazioni e di contatti tra i genitori. L'assegno Pt_2
unico per la famiglia sarà percepito integralmente dalla madre collocataria e affidataria esclusiva della minore.
Le istanze istruttorie
Parte ricorrente ha svolto domanda di prova orale in ricorso senza articolare appositi capitoli ma sulle circostanze dedotte in ricorso, in contrasto con i principi di cui alla prova orale ex art. 244
c.p.c. e non ha depositato le memorie di cui all'art. 473 bis .17. Quindi è decaduta dalla prova orale.
Né può essere concesso un termine per replica alla comparsa di costituzione essendo consumatosi il diritto con il mancato deposito della memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c.
Parte resistente non ha articolato alcuna istanza istruttoria in ricorso e non depositato le memorie di cui all'art. 473 bis .17, quindi anch'ella è decaduta dalla prova orale.
La causa deve però proseguire nell'attesa della indagine dei servizi sociali e per verificare
l'esito degli accertamenti disposti con il presente provvedimento
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis .69 e seg. c.p.c..
A conferma del decreto pronunciato inaudita altera parte in data 6.10.2023,
ORDINA
a di cessare immediatamente ogni condotta violenta, minacciosa ed Controparte_1
ingiuriosa nei confronti della ex convivente Parte_1
PRESCRIVE al di non avvicinarsi alla casa di abitazione della ricorrente sita in Arese, Via De CP_1
Gasperi, 6, alla abitazione dei di lei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 ed alla scuola materna della figlia minore in via San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese,
DETERMINA
pagina 8 di 20 in mesi 6 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione (7.10.2023),
Pt_3
la figlia minore , nata il [...], via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi, 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia,
DISPONE che siano ripristinate le visite padre/figlia e che siano effettuate in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, secondo un calendario che i servizi del Comune di Arese vorranno predisporre al più presto, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni di lavoro del padre. Visto
l'ordine di protezione in essere, la minore sarà accompagnata presso lo spazio neutro dai nonni materni o da persone di fiducia della madre,
INCARICA
i servizi sociali del comune di Arese, luogo di residenza della madre residente in [...]in via
De Gasperi 6, in collaborazione con i servizi di Fiumicino, luogo di residenza del padre in via Monti dell'Ara 25, effettuino una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori, anche al fine di valutare la loro idoneità genitoriale,
DISPONE che i servizi sociali del comune di Arese in collaborazione con i servizi di Fiumicino, avviino il
l SERD competente per accertare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e, in caso di CP_1
esito positivo, per assicurare la sua presa in carico,
DISPONE che i servizi sociali del comune di Arese, i servizi di Fiumicino ed il SERD incaricato inviino una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il 30.3.2024
PONE
pagina 9 di 20 a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, a decorrere dal rateo di ottobre 2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 450,00 omnia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2024. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
DICHIARA inammissibili le prove orali richieste dalla ricorrente
DICHIARA entrambe le parti decadute dalle richieste di prove
DISPONE che le parti depositino entro il 30.3.2024 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art.
473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente, di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal
Tribunale per i minorenni di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano e pubblicate sul sito di questo Tribunale e tutta la documentazione ivi richiesta e comunque la documentazione di cui all'art. 473 bis .12 c.p.c.
RIGETTA
l'istanza di concessione di termine per replica avanzata dalla parte ricorrente” e fissava l'udienza del 17.4.2024 per l'esame delle relazioni richieste.
Alla suddetta udienza la chiedeva la proroga dell'ordine di protezione scaduto il Parte_1
7.4.2024, il chiedeva una riduzione del contributo di mantenimento per la figlia minore ad € CP_1
250/300 al mese e l'effettuazione di videochiamate visto che lo spazio neutro non era ancora stato avviato e si opponeva al rinnovo della misura ex art. 473 bis .70 c.p.c.
Con ordinanza del 21.04.2024 il Presidente prorogava di 4 mesi la misura di protezione emessa nei confronti del e rigettava la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento per la CP_1
figlia e di effettuazione delle videochiamate con la figlia avanzata dallo stesso, inviandolo presso il
SERD competente per una approfondita valutazione sull'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e disponeva il proseguo della fase preliminare per l'avvio dello Spazio Neutro presso i servizi del comune di Arese, ma a condizione che gli incontri padre/figlia venissero attivati solo a seguito di una valutazione del SERD di negatività all'uso di sostanze del padre, e rinviava all'udienza del 18.09.2024.
pagina 10 di 20 Alla suddetta udienza il Presidente, viste le domande proposte dalla ricorrente di ulteriore proroga dell'ordine di protezione e di rinnovo dei controlli presso il SERD e dalla parte resistente di avvio dello spazio neutro non subordinato all'esito degli esami del SERD e di riduzione del contributo, con ordinanza del 20.09.2024 il Presidente così disponeva:
“Sulla richiesta di seconda proroga dell'ordine di protezione
La richiesta della è del tutto infondata. Nessuna allegazione è stata fatta in ordine alla Parte_1
violazione da parte del della attuale misura, ancora in essere e scadente il prossimo CP_1
30.9.2024, né alla sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall'art. 473 bis .70 co.
3. Neppure può essere rilevante, ai fini della richiesta in esame, attendere l'esito del primo grado del giudizio penale, visto che un conto sono gli eventuali reati commessi, altro conto è la presenza nella attualità dei presupposti per la pronuncia di un ordine di protezione come indicati nell'art. 473 bis .69. Si sottolinea, inoltre, che il si è rivolto al SERD come da prescrizione di questo Tribunale, CP_1
Sulla richiesta di riduzione del contributo di mantenimento per la figlia minore a carico del padre
La domanda è infondata.
Già nella ordinanza ex art. 473 bis .22 del 22.12.2023, che non è stata reclamata, sono stati considerati non solo i redditi delle parti ma anche “le spese di viaggio da Fiumicino ad Arese che il padre deve sostenere per i colloqui in Spazio Neutro con la figlia”. Allo stato, gli incontri non sono ancora iniziati e non si conosce la frequenza degli stessi come sarà determinata dai servizi sociali di
Arese. Pertanto non vi sono elementi di novità per procedere ad una modifica,
Sulle indagini che il deve ancora effettuare quanto al sospetto di abuso di alcol e di Parte_1
droga
I riscontri fino ad ora prodotti dal predetto non sono sufficienti. Il Serd di via Tagaste 24
Fiumicino (cfr. relazione del 17.9.20204) non ha effettuato i necessari esami, limitandosi ad esami delle urine (che comunque hanno evidenziato per due volte positività all'alcol) e accontentandosi di un esame del pelo ascellare (che è un marcatore molto meno adeguato del capello e degli altri peli del corpo) tra l'altro effettuato solo per ricerca di oppiacei e nel dicembre del 2023.
Sono pertanto necessari ulteriori esami come meglio indicato in dispositivo al fine dell'accertamento dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti tutti e non solo oppiacei e di alcol, che
pagina 11 di 20 dovranno essere effettuati in un tempo molto prossimo al fine di avere garanzia della genuinità del campione,
Sugli incontri padre figlia in spazio neutro
Si ritiene che, visto il lungo tempo trascorso di interruzione delle visite del padre con e Per_1 letta la relazione dei servii sociali del comune di Arese depositata l'1.8.2024 che sembra dar conto del dispiacere di nel non vedere il padre, valutato positivamente l'accesso effettuato dal al Per_1 CP_1
Serd di Fiumicino e ritenuto che la superficialità manifestata dal servizio pubblico nel trattare il non possa sostanziarsi in un danno per la minore, e che quindi gli incontri in spazio neutro CP_1
debbano essere avviati,
P.Q.M.
1. Rigetta l'istanza di proroga dell'ordine di allontanamento in corso,
2. Rigetta l'istanza di riduzione del contributo di mantenimento della figlia minore a carico del padre,
3. Dispone che il si sottoponga ad esame della matrice cheratinica (capello della CP_1
lunghezza di almeno 3 cm, ovvero pelo toracico o pelo pubico) per la ricerca delle seguenti classi di sostanze: Oppiacei, Cocaina, Anfetamina, Metossianfetamine, Ketamina, THC ed ETG
(Etilglucoronide). L'esame deve essere eseguito, previa identificazione dell'utente mediante Carta di identità, presso struttura Pubblica o Privata, benché accreditata ad eseguire accertamenti a valenza medico legale,
4. Il suddetto esame deve essere eseguito entro e non oltre il 14.10.2024,
5. Dispone che siano ripristinate le visite padre/figlia e che siano effettuate in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, secondo un calendario che i servizi del Comune di Arese vorranno predisporre al più presto, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni di lavoro del padre,
6. Dispone che i servizi sociali di Arese inviino una relazione di aggiornamento entro il
28.2.2025
7. Dispone che la difesa del depositi entro il 20.10.2024 documentazione relativa CP_1 all'accesso del al centro prescelto che dia conto dei prelievi effettuati (segnalando nel CP_1 deposito l'urgenza),
pagina 12 di 20
8. Dispone che la difesa del depositi l'esito degli accertamenti appena in possesso CP_1 della documentazione (segnalando nel deposito l'urgenza),
9. Dispone che la parte più diligente depositi il dispositivo della sentenza del processo penale appena in possesso,
10. Dispone che le parti depositino la CU/2024 ed anche la CU/2025 ed aggiornino la disclosure depositata entro il 10.3.2025 e depositino anche la motivazione della sentenza penale” e rinviava la causa all'udienza del 13.3.2025.
Alla suddetta udienza che si teneva in data 15.04.2025 a seguito di un differimento disposto su istanza di parte resistente, le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistevano nell'accoglimento delle stesse e dopo discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Considerate le allegazioni di violenza della ricorrente che hanno portato sin dall'inizio del procedimento all'affido super-esclusivo della minore nata in data [...] alla madre, Per_1
condotte accertate con sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, che ha condannato il alla pena di 4 anni di reclusione, oltre il pagamento a favore della parte civile di CP_1
una provvisionale pari ad Euro 3.000,00, non può che disporsi la conferma della suddetta statuizione e quindi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, che è il genitore che ormai da quasi tre anni si occupa da sola della figlia sotto ogni aspetto, affettivo, di crescita ed economico.
Le allegazioni di violenza domestica, ritenute fondate nel presente giudizio come da ordinanza del 22.12.2023 sopra trascritta cui si rimanda, sono state confermate anche della sentenza penale di condanna del per il reato di maltrattamenti in famiglia, di lesioni e di violenza, che pur CP_1
gravata di appello, può ben essere tenuta in considerazione dal Collegio civile come prova atipica
(Cass 25162/2020, 9507/2023) e che, trattandosi di sentenza penale, pur non definitiva, assume particolare peso. Deve pertanto ritenersi accertato che il abbia posto in essere condotte CP_1
violative del diritto della alla integrità fisica e morale ed alla sua libertà, alla presenza della Parte_1
figlia minore Per_1
pagina 13 di 20 La madre, allontanatasi dal compagno, si è occupata in via esclusiva della crescita e della educazione della bambina e deve ritenersi che abbia adeguatamente provveduto alla adozione di tutte le decisioni riguardanti la vita della minore, senza pregiudizio alcuno nei confronti della stessa, vista l'assenza di contestazioni sul punto da parte del padre. E' apparsa avere piena capacità genitoriale, avendo anche garantito, non opponendosi, la ripresa dei rapporti padre-figlia comprendendo quindi l'interesse della bambina di poter avere nel suo percorso di crescita anche un padre e non sovrapponendo il proprio vissuto all'interesse della minore, seppur abbia richiesto che si tratti di incontri protetti che garantiscano la sicurezza della minore.
A conferma della capacità genitoriale materna si evidenzia che dalla relazione del Servizio tutela minori SERCOP di Arese pervenuta in data 28.2.2025 è emerso che “La scuola ritiene Aurora una bambina curata sia dal punto di vista dell'igiene, dell'abbigliamento e dei materiali didattici. La madre si mostra attenta a lei occupandosi degli accompagnamenti a scuola. Non risultano contatti da parte della figura paterna. Solare e ben inserita in classe fin da subito, è descritta come in Per_1
grado di relazionarsi adeguatamente sia con i pari che con le figure adulte. Espansiva nei modi, appare nell'interazione propensa a raccontare di sé e della propria quotidianità”.
Appare rilevante anche sottolineare il comportamento del in relazione alla CP_1
problematica dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol.
Emerge che il ha ostacolato il relativo accertamento, non seguendo le indicazioni del CP_1
Giudice relatore in merito ai percorsi da seguire per arrivare ad escludere con sicurezza un suo stato di dipendenza. Questo ha conseguentemente rallentato anche la ripresa dei rapporti con la figlia, che di fatto si sono interrotti nel 2022 con la fuga della compagna dalla casa familiare, nell'impossibilità di valutare con sicurezza lo stato psicofisico del padre.
Un primo invito di recarsi presso il SERD competente era contenuto nella ordinanza del
22.12.2023, ma il si è recato presso strutture private (Altamedica e Cerba Health di Roma) . CP_1
Un secondo invito è stato pronunciato con ordinanza del 21.4.2024 ed il si è presentato al CP_1
SERD presso il quale ha effettuato solo prelievi urinari da luglio a settembre 2024. Da referto del
SERD ASL Roma 3 del 17.9.2024 risulta che il si è presentato diligentemente, ma è risultato CP_1
positivo all'alcol in due occasioni su 14 prelievi ed in una occasione positivo alla benzodiazepine. Non ha più effettuato esami del capello e del sangue ed ha mostrato al SERD le analisi del pelo ascellare pagina 14 di 20 presso struttura privata del 18.12.2023 che avevano dato esito negativo per i 4/5 mesi precedenti. Con ordinanza del Presidente relatore del 20.9.2024 si è rilevato che: “I riscontri fino ad ora prodotti dal predetto non sono sufficienti. Il Serd di via Tagaste 24 Fiumicino (cfr. relazione del 17.9.20204) non ha effettuato i necessari esami, limitandosi ad esami delle urine (che comunque hanno evidenziato per due volte positività all'alcol) e accontentandosi di un esame del pelo ascellare (che è un marcatore molto meno adeguato del capello e degli altri peli del corpo) tra l'altro effettuato solo per ricerca di oppiacei e nel dicembre del 2023. Sono pertanto necessari ulteriori esami come meglio indicato in dispositivo al fine dell'accertamento dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti tutti e non solo oppiacei e di alcol, che dovranno essere effettuati in un tempo molto prossimo al fine di avere garanzia della genuinità del campione”. Nel dispositivo è stato disposto : “Dispone che il si sottoponga CP_1
ad esame della matrice cheratinica (capello della lunghezza di almeno 3 cm, ovvero pelo toracico o pelo pubico) per la ricerca delle seguenti classi di sostanze: Oppiacei, Cocaina, Anfetamina,
Metossianfetamine, Ketamina, THC ed ETG (Etilglucoronide). L'esame deve essere eseguito, previa identificazione dell'utente mediante Carta di identità, presso struttura Pubblica o Privata, benché accreditata ad eseguire accertamenti a valenza medico legale”.
Ma il non ha ottemperato e nessun ulteriore esame è stato depositato. CP_1
Ciononostante con la stessa ordinanza del 20.9.2024 è stato opportunamente disposto lo Spazio
Neutro, malgrado in un primo tempo fosse stato posposto ai risultati delle analisi presso il SERD, visto il lungo tempo trascorso di interruzione dei rapporti padre /figlia e perché la bambina aveva segnalato ai servizi la volontà di vedere il padre. Pertanto in data 18.11.2024 è avvenuto il primo incontro in spazio neutro.
Si evidenzia, inoltre, che il padre non ha volontariamente ottemperato neppure all'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento per la figlia dimostrando, anche sotto questo profilo, assoluta incapacità genitoriale tanto che la madre ha dovuto inoltrare al datore di lavoro istanza di pagamento diretto.
Alla luce di questo quadro appare incomprensibile, allo stato, l'insistenza del sulle CP_1
proprie domande di affido esclusivo e collocamento paritario della figlia considerata anche la Per_1
distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, domanda del tutto sganciata dalle risultanze del presente giudizio e dalle norme di legge in tema di violenza di genere contenute nella Convenzione
pagina 15 di 20 di Istanbul ratificata dallo Stato e nella riforma Cartabia: artt. 473 bis .40 e seg. c.p.c., ma anche dai fondati sospetti di abuso di sostanze da parte del padre, dallo stesso non dissipati e dal disinteresse mostrato nel provvedere alle esigenze materiali della figlia.
Le frequentazioni padre-figlia
Come già sopra accennato i rapporti padre-figlia sono stati interrotti per quasi due anni e sono ripresi con l'attivazione dello spazio neutro in data 18.11.2024. Fino alla data dell'ultimo aggiornamento pervenuto a questo Ufficio con la relazione del SERCOP di Arese depositata in data
28.2.2025 sono state svolti in totale quattro incontri di cui è stato dato un riscontro abbastanza positivo.
E' emersa la contentezza della minore nel vedere il padre, l'iniziale sorpresa e impaccio gestuale che è riuscito a trasformarsi nel tempo in maggiore serenità e naturalezza. Sono state evidenziate tuttavia alcune problematicità, come l'inserimento di un foglietto con un messaggio da parte del alla CP_1
tra gli scontrini di cortesia che egli aveva consegnato per eventualmente cambiare dei vestitini Parte_1
comprati per la figlia, messaggio che ha comportato uno stato di agitazione nella e che Parte_1
sicuramente è stato inopportuno;
alcuni regali per sono stati ritenuti non propriamente Per_1
opportuni, come un grande sacchetto di caramelle, viste anche le problematiche ai denti della bambina;
il padre, inoltre, ha adottato, nell'ultimo incontro una modalità comunicativa con la figlia riguardante gli incontri futuri e in particolare l'estate poco riflettuta e poco chiara, tanto che è parsa confusa Per_1
al riguardo (il signor le ha spiegato i motivi del termine anticipato della visita, ricordandole CP_1 che si sarebbero visti la prossima volta, e aggiungendo che “il AP era tornato e non sarebbe più sparito, e che in estate sarebbero andati al mare tutti assieme”. L'operatore, vedendo gli occhi interrogativi di , ha esplicitato che “tutti assieme” non significava mamma, AP e Per_1 Per_1 insieme. allora ha affermato che “sarebbe andata insieme con AP”. Non c'è stato tempo per Per_1
riprendere con calma tale comunicazione, a causa dei tempi limitati per il rientro a Roma del signor
. Per questo motivo, opportunamente gli operatori hanno espresso la necessità di riprendere CP_1
con calma queste comunicazioni, dando spazio ai desideri futuri di relazione tra padre e figlia, ma contestualizzandoli nell'ambito di ciò che sia effettivamente perseguibile nel contesto giudiziario e progettuale attualmente consentito.
Si ritiene pertanto che debba confermarsi l'attuale incarico demandato ai Servizi Sociali di
Arese di regolamentare gli incontri padre/figlia secondo un calendario di volta in volta concordato con pagina 16 di 20 il e allo stato ancora in Spazio Neutro, valutando opportuno che le frequentazioni siano ancora CP_1
monitorate e che sia adottata una particolare cautela nei confronti di che è ancora molto Per_1 piccola, deve acquisire una sufficiente familiarità con il padre dopo l'interruzione della loro relazione e non deve essere raggiunta da messaggi inadeguati e confusivi. La prosecuzione dello Spazio Neutro deve servire anche al per riflettere sulle modalità più opportune con cui rapportarsi alla figlia CP_1
e per comprendere di evitare di veicolare messaggi per la madre o di instaurare con la stessa, allo stato, alcuna comunciazione.
Gli operatori dei servizi sociali potranno, nel prosieguo, ampliare i momenti di incontro e svolgerli anche al di fuori dallo spazio neutro, sempre però affiancando al padre la figura di un educatore. La completa liberalizzazione non potrà che essere successiva all'accertamento di assenza di abuso di sostanze da parte del padre, sempre avuto cura di considerare in via preminente l'interesse della minore..
Attese le vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare in oggetto, si rende necessario confermare il già disposto incarico ai Servizi Sociali di Arese di proseguire con la presa in carico e con l'attività di monitoraggio al fine di valutare e regolamentare l'andamento delle frequentazioni padre- figlia ed anche al fine altresì di vigilare sul benessere psicofisico di attivando ogni forma di Per_1 supporto e sostegno che dovesse risultare necessario nel preminente interesse di quest'ultima ed anche dei suoi genitori.
Gli operatori dei Servizi dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Il mantenimento della minore:
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
pagina 17 di 20 individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ed il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri suddetti, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I
18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo alle capacità economiche dei genitori.
Il lavora per ENI Servizi e ha dichiarato di percepire uno stipendio di 1900 euro. CP_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, CU2025, emerge un reddito in linea con i precedenti
(in particolare il CU2023 preso in considerazione dall'ordinanza del 22.12.2023) di euro 35.758 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad reddito netto medio mensile di circa 2.218 euro. Vive in un appartamento in locazione sopportando un canone mensile di circa 600 euro.
La ricorrente svolge la professione di infermiera professionista presso l'Ospedale di Passirana e ha dichiarato di guadagnare circa 1800 euro mensili. Vive in un'abitazione da ella acquistata con un mutuo la cui rata ammonta a circa 650 euro al mese. Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata,
730/2024, emerge un reddito lordo annuo di 31.747 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata netta media mensile di circa 2mila euro.
Deve poi considerarsi che non vi è mantenimento diretto e che manca il contributo paterno alle esigenze abitative della figlia essendo la casa di esclusiva proprietà della Parte_1
Deve inoltre considerarsi che il padre deve affrontare spese di viaggio da Roma per venire a vedere la figlia sul territorio di Milano.
La quantificazione operata con la ordinanza del 22.12.2023 in via temporanea ed urgente di €
450 mensili omnia deve essere confermata, in quanto congrua anche nella attualità, considerato che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio. La quantificazione omnia, giustificata dall'affidamento super esclusivo e dalla mancanza di comunicazione tra i genitori, consente alla madre di non entrare in contatto con il compagno maltrattante, oltre che un più facile recupero delle spese sostenute in caso di morosità.
pagina 18 di 20 L'assegno unico per la famiglia sarà percepito integralmente dalla madre collocataria e affidataria esclusiva della minore.
Le spese processuali
Vista la integrale soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione CP_1
integrale delle spese a favore della che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia,
2. Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 450 omnia a decorrere dal rateo di ottobre 2023, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2024,
3. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre collocataria,
3. Incarica i sevizi sociali del comune di Arese di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare assicurando e regolamentando il proseguo degli incontri padre/figlia, attualmente in spazio neutro, ed eventualmente, avuto riguardo al preminente interesse della minore, di avviare incontri fuori dallo spazio neutro ma sempre alla presenza di un educatore,
5. Delega i servizi di predisporre tutti gli interventi di sostegno della minore che si rendessero necessari per la sua serena crescita,
pagina 19 di 20 6. Dispone che gli operatori dei servizi sociali segnalino alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore,
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della CP_1 Parte_1
che si liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del
Comune di Arese
Milano, 28.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/10/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 15.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1983, rappresentata e difesa dall' avv. BARBAZZA ARIANNA con studio in MILANO V.
ARCHIMEDE 118, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. POPPA GEMMA con studio in VIA ANCO MARZIO, 105A FIUMICINO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 20 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In ordine all'affidamento della figlia minore , nata il [...], la medesima venga Per_1
affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi, 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia;
- In ordine al diritto di visita paterno, previa prova dello stato di non assunzione di sostanze stupefacenti da parte del disporre che gli incontri padre- figlia continuino ad essere effettuati CP_1
nello Spazio Neutro con modalità osservate e protette;
- In ordine al mantenimento della figlia minore, disporre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , Parte_1 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 550,00 omnia (di cui 450 a titolo di mantenimento ed Euro 100 per le spese straordinarie), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre quale collocataria della figlia.
Per la parte resistente:
pagina 2 di 20 1) La minore sarà affidata esclusivamente al padre ovvero, qualora il Giudicante non lo riterrà opportuno, disporre un affido condiviso e paritario in termini di permanenza e visita con ciascun genitore;
2) La madre, nell'auspicato e richiesto affido esclusivo al padre, vedrà e terrà con sé la figlia, stante la distanza, per due fine settimana al mese dal venerdì al lunedì mattina con orari e modalità da decidere con il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o para scolastici degli stessi;
durante le festività del Natale e della Pasqua alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno e il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
3) Il padre si farà carico del mantenimento della figlia e si farà, altresì, carico della corresponsione di tutte le spese occorrenti in caso di affido esclusivo ovvero, nell'ipotesi di affido condiviso e paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia durante la permanenza con sé;
4) Le scelte relative all'educazione, istruzione e svago saranno prese, in ragione dell'affido esclusivo, dal solo padre ovvero, nell'ipotesi di affido condiviso e paritario, congiuntamente tra i genitori;
5) Il genitori saranno autorizzati a chiedere il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e della figlia senza bisogno di adire il Giudice Tutelare;
Vittoria di Spese, Competenze ed Onorari del Giudizio.
CONCSA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dal 2016 fino al 02/06/2022 dalla quale nasceva in data 19.08.2016, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 05.10.2023 la chiedeva, oltre alla regolamentazione Parte_1
della responsabilità genitoriale per la figlia minore nata il [...], l'emissione di un ordine Per_1
di protezione nei confronti dell'ex compagno in particolare di non avvicinamento ai luoghi CP_1
abitualmente da ella frequentati: abitazione sita in Arese, Via De Gasperi, 6; abitazione dei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 e scuola materna San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese.
pagina 3 di 20 Allegava che il compagno aveva iniziato ad avere comportamenti violenti a far data dal 2020, che ella il 03.06.2022, dopo l'ennesima aggressione fisica, decideva di scappare dalla casa familiare e trovare rifugio presso l'abitazione dei propri genitori in Garbagnate Milanese e decideva di sporgere denuncia-querela contro il in data 6.6.2022, denuncia cui ne seguiva altra sporta in data CP_1
15.02.2023, che il faceva uso di sostanze stupefacenti che acuivano i suoi scatti di ira e CP_1
violenti.
Con decreto del 6.10.2023 questo giudice accoglieva la richiesta inaudita altera parte ordinando al di cessare immediatamente ogni condotta violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei CP_1
confronti della ex convivente, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi da ella frequentati come da domanda, determinando in mesi 6 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione e fissando per la comparizione personale delle parti innanzi a sé
l'udienza del 26.10.2023 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento.
In data 7.10.2023 i Carabinieri Lazio Stazione Fregene eseguivano il provvedimento con contestuale notifica dello stesso al CP_1
Alla udienza del 26.10.2023, costituitosi il venivano sentite separatamente le parti CP_1 personalmente e questo giudice disponeva che l'uomo, acquisita la sua disponibilità, si sottoponesse ad analisi delle urine, del capello e del sangue presso il SERD competente, autorizzandolo a rivolgersi ad un centro privato qualora il servizio pubblico non potesse intervenire con urgenza, disponeva l'audizione dei testi e richiesti da parte e del teste Tes_1 Testimone_2 CP_1 Tes_3
di parte , disponeva che i servizi sociali del comune di Arese, in collaborazione con i
[...] Parte_1 servizi di Fiumicino, luogo di residenza del padre in via Monti dell'Ara 25, avviassero una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori, anche al fine di valutare la loro idoneità genitoriale e l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti da parte del padre, e fissava l'udienza del 14.12.2023 per l'escussione dei testi e per la revoca, modifica o conferma dei provvedimenti urgenti adottati inaudita altera parte.
All'udienza del 14.12.2023, tenutasi sia ex art. 473 bis.71 co 3 c.p.c. sia ex art. 473 bis .21 c.p.c. nel procedimento di merito, nel quale anche si costituiva il venivano escussi i testi richiesti CP_1 dalle parti: e (il teste era rinunciato) e, all'esito, il difensore Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti cautelari pronunciati in via d'urgenza almeno pagina 4 di 20 fino alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, nel merito chiedeva che venissero assunti i provvedimenti provvisori: affido esclusivo, collocamento presso la madre e l'assegno di mantenimento paterno di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie. e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dei documenti depositati dalla controparte perché tardivi ed un termine per replicare alla costituzione della parte resistente;
il difensore della parte resistente chiedeva la revoca dell'ordine di protezione, in subordine che il padre fosse autorizzato ad incontrare la bambina in videochiamata, allegando che il padre non vedeva la figlia da un anno e mezzo e chiedeva che il potesse CP_1
vedere la bambina in presenza durante le vacanze natalizie, almeno per un giorno, alla presenza di chi ritenuto opportuno dal giudice. Nel merito si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, in subordine chiedeva l'affido condiviso, con collocamento pari tempo Milano-Fiumicino
e mantenimento diretto, con la possibilità per il padre di riprendere almeno un minimo di frequentazione con la minore. In subordine chiedeva il collocamento prevalente presso la madre e assegno di mantenimento paterno pari ad euro 300,00 mensili.
Con ordinanza resa in data 22.12.2023 il Presidente così disponeva:
“(…)
La conferma dell'ordine di protezione
Si ritiene che l'ordine di protezione vada confermato.
Nei confronti del è in corso un procedimento penale in fase dibattimentale avanti al CP_1
Tribunale di Civitavecchia per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della ricorrente, anche alla presenza della figlia minore, e per i reati di violenza privata, di lesioni e di sequestro di persona commessi dal 2020 al 2022 allorché il nucleo familiare viveva a Fiumicino.
A conferma delle allegazioni di violenza domestica della ricorrente si annoverano: i testi sentiti
a sommarie informazioni dal PM di Civitavecchia (il teste che la notte del 2.3.2022 ha sentito Tes_5
urla nella vicina abitazione della coppia ed ha chiamato i Carabinieri, la teste che ha Tes_6 constatato l'isolamento in cui viveva l'amica a causa della gelosia del compagno), Parte_1 il referto del PS dell'Ospedale di Garbagnate Milanese del 3.6.2022 che ha accertato sulla Parte_1
ecchimosi sul braccio destro e ecchimosi su entrambe le gambe con trauma distorsivo del rachide cervicale e prognosi di 7 giorni, il teste sentito alla scorsa udienza, padre della ricorrente che ha confermato l'arrivo improvviso ad Arese della figlia la mattina del 3.6.2022 da Fiumicino che fuggiva
pagina 5 di 20 dal compagno e le lesioni sul corpo della figlia, poi refertate, il teste sentito alla scorsa Tes_2
udienza che, seppure ha tentato di ridimensionare i fatti, non ha potuto non dichiarare che sentite alcune confidenze della amica nel giugno del 2020 ed un file audio sottopostogli dalla Pt_1 amica, aveva deciso di parlare con “perché ero un po' preoccupato per sono suo CP_1 Pt_1
amico, lei è donna, se ne sentono tante quindi mi sono voluto assicurare con che non ci fosse CP_1 nulla di grave e mi ha rassicurato”. CP_1
Si sottolinea che il fatto maggiormente preoccupante consiste nella allegazione della ricorrente circa l'abuso di sostanze stupefacenti da parte del in particolare di , ma da ultimo CP_1 Per_2 anche di eroina, sotto l'effetto delle quali sostanze egli perderebbe del tutto il controllo. Invero in primo luogo, sul punto, si sottolinea che i Carabinieri di Santa Marinella intervenuti nella notte del
2.6.2022, chiamati dal vicino di casa hanno trovato e sequestrato nella abitazione della coppia 8 Tes_5
grammi di hashish (il ha dichiarato, poco verosimilmente, nel presente giudizio, che la droga CP_1 non era sua, né di e che non sa chi l'abbia potuta collocare nella sua abitazione); in Pt_1
secondo luogo che, malgrado alla udienza del 26.10.2023 il si sia dichiarato disponibile ad CP_1
effettuare un controllo delle urine, del capello e del sangue presso il SERD competente, ha depositato solo una analisi del sangue con esito negativo sostenendo che il Centro presso cui si è rivolto, non avrebbe ritenuto di procedere ad ulteriori indagini visto l'esito negato dell'esame delle urine, circostanza anche questa poco verosimile in quanto è noto che l'esame delle urine rileva l'abuso di sostanze assunte solo nei pochi giorni precedenti la raccolta e quindi non è dirimente.
Deve pertanto confermarsi l'ordine al di cessare immediatamente ogni condotta CP_1
violenta, minacciosa ed ingiuriosa nei confronti della ex convivente, e la prescrizione di non avvicinarsi alla casa di abitazione della ricorrente sita in Arese, Via De Gasperi, 6, alla abitazione dei di lei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 ed alla scuola materna della figlia minore in via
San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese, confermando la durata di mesi 6 a decorrere dalla data della esecuzione.
I provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c.
Le attuali risultanze processuali circa le allegazioni di violenza domestica non possono che portare ad un provvedimento di affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento Per_1 della minore presso la madre in Arese Via De Gasperi, 6. Tra l'altro, anche a voler prescindere dai
pagina 6 di 20 profili penalistici della vicenda, si segnala che ingiurie e minacce sono stati proferite dal CP_1
alla presenza della figlia minore, evidenziando assoluta, allo stato, inidoneità genitoriale (cfr. trascrizione dell'audio del giugno 2020 depositata dalla ricorrente, che ha registrato scambi violenti e minacciosi del padre avvenuti all'interno della autovettura alla presenza della minore che è anche stata coinvolta direttamente). Inoltre si sottolinea che il padre vive a Fiumicino e che non vede la figlia da oltre un anno e che la relazione deve essere ricostruita. Si evidenzia, altresì, che il padre, malgrado
l'udienza per la convalida dell'ordine di protezione sia stata rinviata, non ha voluto chiarire, come ben avrebbe potuto fare nel presente giudizio, se sia o meno tossicodipendente con il deposito di adeguata documentazione.
Quanto alle visite padre/figlia, si ritiene che debbano essere ripristinate visto il lungo tempo trascorso in cui il rapporto è stato del tutto interrotto. Non può che trattarsi, con evidenzia, di incontri osservati e protetti in spazio neutro che saranno avviati al più presto dai servizi sociali del comune di
Arese, già incaricati di una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori. Visto l'ordine di protezione in essere, la minore sarà accompagnata presso lo spazio neutro dai nonni materni o da persone di fiducia della madre.
I servizi, dovranno, inoltre, in collaborazione con i servizi di Fiumicino, aviare il al CP_1
SERD competente per accertare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e, nel caso di esito positivo, per assicurare la sua presa in carico.
Le condizioni economiche
Quanto alle condizioni economiche si rileva che la è una infermiera professionale che Parte_1 lavora a tempo indeterminato presso la ASST Lombardia con un reddito di circa € 24.000 lordi annui ed un netto mensile di circa € 1.800, vive nella casa di sua proprietà con un mutuo mensile di € 600, sostiene la spesa di € 250 mensile circa per la scuola materna di . Il lavora per ENI a Per_1 CP_1 tempo indeterminato con un reddito un lordo di € 34.806 (cfr. CU/2023) che, detratte le tasse e le imposte locali e diviso per 12 mesi porta ad un mensile netto di circa € 2.186,00. Vive in una casa in locazione a Fiumicino.
Nessuna delle parti ha prodotto le indicazioni della propria situazione reddituale e patrimoniale come imposto dall'art. 473 bis .12 c.p.c. e richiesto dalle Linee guida di questo Tribunale riportate nel decreto di fissazione dell' udienza di prima comparizione.
pagina 7 di 20 Allo stato, considerati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre e di contributo alla abitazione dove vive la figlia in assenza di assegnazione della casa familiare, ma anche le spese di viaggio da Fiumicino ad Arese che il padre deve sostenere per i colloqui in Spazio Neutro con la figlia, si stima equo un contributo di € 450 mensili che allo stato è quantificato vista l'imposta assenza di comunicazioni e di contatti tra i genitori. L'assegno Pt_2
unico per la famiglia sarà percepito integralmente dalla madre collocataria e affidataria esclusiva della minore.
Le istanze istruttorie
Parte ricorrente ha svolto domanda di prova orale in ricorso senza articolare appositi capitoli ma sulle circostanze dedotte in ricorso, in contrasto con i principi di cui alla prova orale ex art. 244
c.p.c. e non ha depositato le memorie di cui all'art. 473 bis .17. Quindi è decaduta dalla prova orale.
Né può essere concesso un termine per replica alla comparsa di costituzione essendo consumatosi il diritto con il mancato deposito della memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c.
Parte resistente non ha articolato alcuna istanza istruttoria in ricorso e non depositato le memorie di cui all'art. 473 bis .17, quindi anch'ella è decaduta dalla prova orale.
La causa deve però proseguire nell'attesa della indagine dei servizi sociali e per verificare
l'esito degli accertamenti disposti con il presente provvedimento
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis .69 e seg. c.p.c..
A conferma del decreto pronunciato inaudita altera parte in data 6.10.2023,
ORDINA
a di cessare immediatamente ogni condotta violenta, minacciosa ed Controparte_1
ingiuriosa nei confronti della ex convivente Parte_1
PRESCRIVE al di non avvicinarsi alla casa di abitazione della ricorrente sita in Arese, Via De CP_1
Gasperi, 6, alla abitazione dei di lei genitori sita in Garbagnate M.se, Via Cadore 32 ed alla scuola materna della figlia minore in via San Giovanni XXIII sita a Garbagnate Milanese,
DETERMINA
pagina 8 di 20 in mesi 6 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione (7.10.2023),
Pt_3
la figlia minore , nata il [...], via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi, 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia,
DISPONE che siano ripristinate le visite padre/figlia e che siano effettuate in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, secondo un calendario che i servizi del Comune di Arese vorranno predisporre al più presto, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni di lavoro del padre. Visto
l'ordine di protezione in essere, la minore sarà accompagnata presso lo spazio neutro dai nonni materni o da persone di fiducia della madre,
INCARICA
i servizi sociali del comune di Arese, luogo di residenza della madre residente in [...]in via
De Gasperi 6, in collaborazione con i servizi di Fiumicino, luogo di residenza del padre in via Monti dell'Ara 25, effettuino una indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulle condizioni psicofisiche della minore e dei genitori, anche al fine di valutare la loro idoneità genitoriale,
DISPONE che i servizi sociali del comune di Arese in collaborazione con i servizi di Fiumicino, avviino il
l SERD competente per accertare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e, in caso di CP_1
esito positivo, per assicurare la sua presa in carico,
DISPONE che i servizi sociali del comune di Arese, i servizi di Fiumicino ed il SERD incaricato inviino una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il 30.3.2024
PONE
pagina 9 di 20 a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, a decorrere dal rateo di ottobre 2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 450,00 omnia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2024. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
DICHIARA inammissibili le prove orali richieste dalla ricorrente
DICHIARA entrambe le parti decadute dalle richieste di prove
DISPONE che le parti depositino entro il 30.3.2024 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art.
473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente, di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal
Tribunale per i minorenni di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano e pubblicate sul sito di questo Tribunale e tutta la documentazione ivi richiesta e comunque la documentazione di cui all'art. 473 bis .12 c.p.c.
RIGETTA
l'istanza di concessione di termine per replica avanzata dalla parte ricorrente” e fissava l'udienza del 17.4.2024 per l'esame delle relazioni richieste.
Alla suddetta udienza la chiedeva la proroga dell'ordine di protezione scaduto il Parte_1
7.4.2024, il chiedeva una riduzione del contributo di mantenimento per la figlia minore ad € CP_1
250/300 al mese e l'effettuazione di videochiamate visto che lo spazio neutro non era ancora stato avviato e si opponeva al rinnovo della misura ex art. 473 bis .70 c.p.c.
Con ordinanza del 21.04.2024 il Presidente prorogava di 4 mesi la misura di protezione emessa nei confronti del e rigettava la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento per la CP_1
figlia e di effettuazione delle videochiamate con la figlia avanzata dallo stesso, inviandolo presso il
SERD competente per una approfondita valutazione sull'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e disponeva il proseguo della fase preliminare per l'avvio dello Spazio Neutro presso i servizi del comune di Arese, ma a condizione che gli incontri padre/figlia venissero attivati solo a seguito di una valutazione del SERD di negatività all'uso di sostanze del padre, e rinviava all'udienza del 18.09.2024.
pagina 10 di 20 Alla suddetta udienza il Presidente, viste le domande proposte dalla ricorrente di ulteriore proroga dell'ordine di protezione e di rinnovo dei controlli presso il SERD e dalla parte resistente di avvio dello spazio neutro non subordinato all'esito degli esami del SERD e di riduzione del contributo, con ordinanza del 20.09.2024 il Presidente così disponeva:
“Sulla richiesta di seconda proroga dell'ordine di protezione
La richiesta della è del tutto infondata. Nessuna allegazione è stata fatta in ordine alla Parte_1
violazione da parte del della attuale misura, ancora in essere e scadente il prossimo CP_1
30.9.2024, né alla sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall'art. 473 bis .70 co.
3. Neppure può essere rilevante, ai fini della richiesta in esame, attendere l'esito del primo grado del giudizio penale, visto che un conto sono gli eventuali reati commessi, altro conto è la presenza nella attualità dei presupposti per la pronuncia di un ordine di protezione come indicati nell'art. 473 bis .69. Si sottolinea, inoltre, che il si è rivolto al SERD come da prescrizione di questo Tribunale, CP_1
Sulla richiesta di riduzione del contributo di mantenimento per la figlia minore a carico del padre
La domanda è infondata.
Già nella ordinanza ex art. 473 bis .22 del 22.12.2023, che non è stata reclamata, sono stati considerati non solo i redditi delle parti ma anche “le spese di viaggio da Fiumicino ad Arese che il padre deve sostenere per i colloqui in Spazio Neutro con la figlia”. Allo stato, gli incontri non sono ancora iniziati e non si conosce la frequenza degli stessi come sarà determinata dai servizi sociali di
Arese. Pertanto non vi sono elementi di novità per procedere ad una modifica,
Sulle indagini che il deve ancora effettuare quanto al sospetto di abuso di alcol e di Parte_1
droga
I riscontri fino ad ora prodotti dal predetto non sono sufficienti. Il Serd di via Tagaste 24
Fiumicino (cfr. relazione del 17.9.20204) non ha effettuato i necessari esami, limitandosi ad esami delle urine (che comunque hanno evidenziato per due volte positività all'alcol) e accontentandosi di un esame del pelo ascellare (che è un marcatore molto meno adeguato del capello e degli altri peli del corpo) tra l'altro effettuato solo per ricerca di oppiacei e nel dicembre del 2023.
Sono pertanto necessari ulteriori esami come meglio indicato in dispositivo al fine dell'accertamento dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti tutti e non solo oppiacei e di alcol, che
pagina 11 di 20 dovranno essere effettuati in un tempo molto prossimo al fine di avere garanzia della genuinità del campione,
Sugli incontri padre figlia in spazio neutro
Si ritiene che, visto il lungo tempo trascorso di interruzione delle visite del padre con e Per_1 letta la relazione dei servii sociali del comune di Arese depositata l'1.8.2024 che sembra dar conto del dispiacere di nel non vedere il padre, valutato positivamente l'accesso effettuato dal al Per_1 CP_1
Serd di Fiumicino e ritenuto che la superficialità manifestata dal servizio pubblico nel trattare il non possa sostanziarsi in un danno per la minore, e che quindi gli incontri in spazio neutro CP_1
debbano essere avviati,
P.Q.M.
1. Rigetta l'istanza di proroga dell'ordine di allontanamento in corso,
2. Rigetta l'istanza di riduzione del contributo di mantenimento della figlia minore a carico del padre,
3. Dispone che il si sottoponga ad esame della matrice cheratinica (capello della CP_1
lunghezza di almeno 3 cm, ovvero pelo toracico o pelo pubico) per la ricerca delle seguenti classi di sostanze: Oppiacei, Cocaina, Anfetamina, Metossianfetamine, Ketamina, THC ed ETG
(Etilglucoronide). L'esame deve essere eseguito, previa identificazione dell'utente mediante Carta di identità, presso struttura Pubblica o Privata, benché accreditata ad eseguire accertamenti a valenza medico legale,
4. Il suddetto esame deve essere eseguito entro e non oltre il 14.10.2024,
5. Dispone che siano ripristinate le visite padre/figlia e che siano effettuate in Spazio Neutro con modalità osservate e protette, secondo un calendario che i servizi del Comune di Arese vorranno predisporre al più presto, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni di lavoro del padre,
6. Dispone che i servizi sociali di Arese inviino una relazione di aggiornamento entro il
28.2.2025
7. Dispone che la difesa del depositi entro il 20.10.2024 documentazione relativa CP_1 all'accesso del al centro prescelto che dia conto dei prelievi effettuati (segnalando nel CP_1 deposito l'urgenza),
pagina 12 di 20
8. Dispone che la difesa del depositi l'esito degli accertamenti appena in possesso CP_1 della documentazione (segnalando nel deposito l'urgenza),
9. Dispone che la parte più diligente depositi il dispositivo della sentenza del processo penale appena in possesso,
10. Dispone che le parti depositino la CU/2024 ed anche la CU/2025 ed aggiornino la disclosure depositata entro il 10.3.2025 e depositino anche la motivazione della sentenza penale” e rinviava la causa all'udienza del 13.3.2025.
Alla suddetta udienza che si teneva in data 15.04.2025 a seguito di un differimento disposto su istanza di parte resistente, le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistevano nell'accoglimento delle stesse e dopo discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Considerate le allegazioni di violenza della ricorrente che hanno portato sin dall'inizio del procedimento all'affido super-esclusivo della minore nata in data [...] alla madre, Per_1
condotte accertate con sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, che ha condannato il alla pena di 4 anni di reclusione, oltre il pagamento a favore della parte civile di CP_1
una provvisionale pari ad Euro 3.000,00, non può che disporsi la conferma della suddetta statuizione e quindi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, che è il genitore che ormai da quasi tre anni si occupa da sola della figlia sotto ogni aspetto, affettivo, di crescita ed economico.
Le allegazioni di violenza domestica, ritenute fondate nel presente giudizio come da ordinanza del 22.12.2023 sopra trascritta cui si rimanda, sono state confermate anche della sentenza penale di condanna del per il reato di maltrattamenti in famiglia, di lesioni e di violenza, che pur CP_1
gravata di appello, può ben essere tenuta in considerazione dal Collegio civile come prova atipica
(Cass 25162/2020, 9507/2023) e che, trattandosi di sentenza penale, pur non definitiva, assume particolare peso. Deve pertanto ritenersi accertato che il abbia posto in essere condotte CP_1
violative del diritto della alla integrità fisica e morale ed alla sua libertà, alla presenza della Parte_1
figlia minore Per_1
pagina 13 di 20 La madre, allontanatasi dal compagno, si è occupata in via esclusiva della crescita e della educazione della bambina e deve ritenersi che abbia adeguatamente provveduto alla adozione di tutte le decisioni riguardanti la vita della minore, senza pregiudizio alcuno nei confronti della stessa, vista l'assenza di contestazioni sul punto da parte del padre. E' apparsa avere piena capacità genitoriale, avendo anche garantito, non opponendosi, la ripresa dei rapporti padre-figlia comprendendo quindi l'interesse della bambina di poter avere nel suo percorso di crescita anche un padre e non sovrapponendo il proprio vissuto all'interesse della minore, seppur abbia richiesto che si tratti di incontri protetti che garantiscano la sicurezza della minore.
A conferma della capacità genitoriale materna si evidenzia che dalla relazione del Servizio tutela minori SERCOP di Arese pervenuta in data 28.2.2025 è emerso che “La scuola ritiene Aurora una bambina curata sia dal punto di vista dell'igiene, dell'abbigliamento e dei materiali didattici. La madre si mostra attenta a lei occupandosi degli accompagnamenti a scuola. Non risultano contatti da parte della figura paterna. Solare e ben inserita in classe fin da subito, è descritta come in Per_1
grado di relazionarsi adeguatamente sia con i pari che con le figure adulte. Espansiva nei modi, appare nell'interazione propensa a raccontare di sé e della propria quotidianità”.
Appare rilevante anche sottolineare il comportamento del in relazione alla CP_1
problematica dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol.
Emerge che il ha ostacolato il relativo accertamento, non seguendo le indicazioni del CP_1
Giudice relatore in merito ai percorsi da seguire per arrivare ad escludere con sicurezza un suo stato di dipendenza. Questo ha conseguentemente rallentato anche la ripresa dei rapporti con la figlia, che di fatto si sono interrotti nel 2022 con la fuga della compagna dalla casa familiare, nell'impossibilità di valutare con sicurezza lo stato psicofisico del padre.
Un primo invito di recarsi presso il SERD competente era contenuto nella ordinanza del
22.12.2023, ma il si è recato presso strutture private (Altamedica e Cerba Health di Roma) . CP_1
Un secondo invito è stato pronunciato con ordinanza del 21.4.2024 ed il si è presentato al CP_1
SERD presso il quale ha effettuato solo prelievi urinari da luglio a settembre 2024. Da referto del
SERD ASL Roma 3 del 17.9.2024 risulta che il si è presentato diligentemente, ma è risultato CP_1
positivo all'alcol in due occasioni su 14 prelievi ed in una occasione positivo alla benzodiazepine. Non ha più effettuato esami del capello e del sangue ed ha mostrato al SERD le analisi del pelo ascellare pagina 14 di 20 presso struttura privata del 18.12.2023 che avevano dato esito negativo per i 4/5 mesi precedenti. Con ordinanza del Presidente relatore del 20.9.2024 si è rilevato che: “I riscontri fino ad ora prodotti dal predetto non sono sufficienti. Il Serd di via Tagaste 24 Fiumicino (cfr. relazione del 17.9.20204) non ha effettuato i necessari esami, limitandosi ad esami delle urine (che comunque hanno evidenziato per due volte positività all'alcol) e accontentandosi di un esame del pelo ascellare (che è un marcatore molto meno adeguato del capello e degli altri peli del corpo) tra l'altro effettuato solo per ricerca di oppiacei e nel dicembre del 2023. Sono pertanto necessari ulteriori esami come meglio indicato in dispositivo al fine dell'accertamento dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti tutti e non solo oppiacei e di alcol, che dovranno essere effettuati in un tempo molto prossimo al fine di avere garanzia della genuinità del campione”. Nel dispositivo è stato disposto : “Dispone che il si sottoponga CP_1
ad esame della matrice cheratinica (capello della lunghezza di almeno 3 cm, ovvero pelo toracico o pelo pubico) per la ricerca delle seguenti classi di sostanze: Oppiacei, Cocaina, Anfetamina,
Metossianfetamine, Ketamina, THC ed ETG (Etilglucoronide). L'esame deve essere eseguito, previa identificazione dell'utente mediante Carta di identità, presso struttura Pubblica o Privata, benché accreditata ad eseguire accertamenti a valenza medico legale”.
Ma il non ha ottemperato e nessun ulteriore esame è stato depositato. CP_1
Ciononostante con la stessa ordinanza del 20.9.2024 è stato opportunamente disposto lo Spazio
Neutro, malgrado in un primo tempo fosse stato posposto ai risultati delle analisi presso il SERD, visto il lungo tempo trascorso di interruzione dei rapporti padre /figlia e perché la bambina aveva segnalato ai servizi la volontà di vedere il padre. Pertanto in data 18.11.2024 è avvenuto il primo incontro in spazio neutro.
Si evidenzia, inoltre, che il padre non ha volontariamente ottemperato neppure all'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento per la figlia dimostrando, anche sotto questo profilo, assoluta incapacità genitoriale tanto che la madre ha dovuto inoltrare al datore di lavoro istanza di pagamento diretto.
Alla luce di questo quadro appare incomprensibile, allo stato, l'insistenza del sulle CP_1
proprie domande di affido esclusivo e collocamento paritario della figlia considerata anche la Per_1
distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, domanda del tutto sganciata dalle risultanze del presente giudizio e dalle norme di legge in tema di violenza di genere contenute nella Convenzione
pagina 15 di 20 di Istanbul ratificata dallo Stato e nella riforma Cartabia: artt. 473 bis .40 e seg. c.p.c., ma anche dai fondati sospetti di abuso di sostanze da parte del padre, dallo stesso non dissipati e dal disinteresse mostrato nel provvedere alle esigenze materiali della figlia.
Le frequentazioni padre-figlia
Come già sopra accennato i rapporti padre-figlia sono stati interrotti per quasi due anni e sono ripresi con l'attivazione dello spazio neutro in data 18.11.2024. Fino alla data dell'ultimo aggiornamento pervenuto a questo Ufficio con la relazione del SERCOP di Arese depositata in data
28.2.2025 sono state svolti in totale quattro incontri di cui è stato dato un riscontro abbastanza positivo.
E' emersa la contentezza della minore nel vedere il padre, l'iniziale sorpresa e impaccio gestuale che è riuscito a trasformarsi nel tempo in maggiore serenità e naturalezza. Sono state evidenziate tuttavia alcune problematicità, come l'inserimento di un foglietto con un messaggio da parte del alla CP_1
tra gli scontrini di cortesia che egli aveva consegnato per eventualmente cambiare dei vestitini Parte_1
comprati per la figlia, messaggio che ha comportato uno stato di agitazione nella e che Parte_1
sicuramente è stato inopportuno;
alcuni regali per sono stati ritenuti non propriamente Per_1
opportuni, come un grande sacchetto di caramelle, viste anche le problematiche ai denti della bambina;
il padre, inoltre, ha adottato, nell'ultimo incontro una modalità comunicativa con la figlia riguardante gli incontri futuri e in particolare l'estate poco riflettuta e poco chiara, tanto che è parsa confusa Per_1
al riguardo (il signor le ha spiegato i motivi del termine anticipato della visita, ricordandole CP_1 che si sarebbero visti la prossima volta, e aggiungendo che “il AP era tornato e non sarebbe più sparito, e che in estate sarebbero andati al mare tutti assieme”. L'operatore, vedendo gli occhi interrogativi di , ha esplicitato che “tutti assieme” non significava mamma, AP e Per_1 Per_1 insieme. allora ha affermato che “sarebbe andata insieme con AP”. Non c'è stato tempo per Per_1
riprendere con calma tale comunicazione, a causa dei tempi limitati per il rientro a Roma del signor
. Per questo motivo, opportunamente gli operatori hanno espresso la necessità di riprendere CP_1
con calma queste comunicazioni, dando spazio ai desideri futuri di relazione tra padre e figlia, ma contestualizzandoli nell'ambito di ciò che sia effettivamente perseguibile nel contesto giudiziario e progettuale attualmente consentito.
Si ritiene pertanto che debba confermarsi l'attuale incarico demandato ai Servizi Sociali di
Arese di regolamentare gli incontri padre/figlia secondo un calendario di volta in volta concordato con pagina 16 di 20 il e allo stato ancora in Spazio Neutro, valutando opportuno che le frequentazioni siano ancora CP_1
monitorate e che sia adottata una particolare cautela nei confronti di che è ancora molto Per_1 piccola, deve acquisire una sufficiente familiarità con il padre dopo l'interruzione della loro relazione e non deve essere raggiunta da messaggi inadeguati e confusivi. La prosecuzione dello Spazio Neutro deve servire anche al per riflettere sulle modalità più opportune con cui rapportarsi alla figlia CP_1
e per comprendere di evitare di veicolare messaggi per la madre o di instaurare con la stessa, allo stato, alcuna comunciazione.
Gli operatori dei servizi sociali potranno, nel prosieguo, ampliare i momenti di incontro e svolgerli anche al di fuori dallo spazio neutro, sempre però affiancando al padre la figura di un educatore. La completa liberalizzazione non potrà che essere successiva all'accertamento di assenza di abuso di sostanze da parte del padre, sempre avuto cura di considerare in via preminente l'interesse della minore..
Attese le vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare in oggetto, si rende necessario confermare il già disposto incarico ai Servizi Sociali di Arese di proseguire con la presa in carico e con l'attività di monitoraggio al fine di valutare e regolamentare l'andamento delle frequentazioni padre- figlia ed anche al fine altresì di vigilare sul benessere psicofisico di attivando ogni forma di Per_1 supporto e sostegno che dovesse risultare necessario nel preminente interesse di quest'ultima ed anche dei suoi genitori.
Gli operatori dei Servizi dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Il mantenimento della minore:
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
pagina 17 di 20 individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ed il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri suddetti, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I
18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo alle capacità economiche dei genitori.
Il lavora per ENI Servizi e ha dichiarato di percepire uno stipendio di 1900 euro. CP_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, CU2025, emerge un reddito in linea con i precedenti
(in particolare il CU2023 preso in considerazione dall'ordinanza del 22.12.2023) di euro 35.758 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad reddito netto medio mensile di circa 2.218 euro. Vive in un appartamento in locazione sopportando un canone mensile di circa 600 euro.
La ricorrente svolge la professione di infermiera professionista presso l'Ospedale di Passirana e ha dichiarato di guadagnare circa 1800 euro mensili. Vive in un'abitazione da ella acquistata con un mutuo la cui rata ammonta a circa 650 euro al mese. Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata,
730/2024, emerge un reddito lordo annuo di 31.747 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata netta media mensile di circa 2mila euro.
Deve poi considerarsi che non vi è mantenimento diretto e che manca il contributo paterno alle esigenze abitative della figlia essendo la casa di esclusiva proprietà della Parte_1
Deve inoltre considerarsi che il padre deve affrontare spese di viaggio da Roma per venire a vedere la figlia sul territorio di Milano.
La quantificazione operata con la ordinanza del 22.12.2023 in via temporanea ed urgente di €
450 mensili omnia deve essere confermata, in quanto congrua anche nella attualità, considerato che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio. La quantificazione omnia, giustificata dall'affidamento super esclusivo e dalla mancanza di comunicazione tra i genitori, consente alla madre di non entrare in contatto con il compagno maltrattante, oltre che un più facile recupero delle spese sostenute in caso di morosità.
pagina 18 di 20 L'assegno unico per la famiglia sarà percepito integralmente dalla madre collocataria e affidataria esclusiva della minore.
Le spese processuali
Vista la integrale soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione CP_1
integrale delle spese a favore della che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Arese, Via De Gasperi 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia,
2. Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 450 omnia a decorrere dal rateo di ottobre 2023, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2024,
3. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre collocataria,
3. Incarica i sevizi sociali del comune di Arese di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare assicurando e regolamentando il proseguo degli incontri padre/figlia, attualmente in spazio neutro, ed eventualmente, avuto riguardo al preminente interesse della minore, di avviare incontri fuori dallo spazio neutro ma sempre alla presenza di un educatore,
5. Delega i servizi di predisporre tutti gli interventi di sostegno della minore che si rendessero necessari per la sua serena crescita,
pagina 19 di 20 6. Dispone che gli operatori dei servizi sociali segnalino alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore,
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della CP_1 Parte_1
che si liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del
Comune di Arese
Milano, 28.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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