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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/08/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 953/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.953/2019vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Grabriele Parte_1 C.F._1
D'Ottavio (C.F.: ) – pec: Giuseppe C.F._2 Email_1
D'Ottavio (C.F.: – pec: e Raffaele C.F._3 Email_2
D'Ottavio (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-AP
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: )in persona del legale rappresentante pro tempore, e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv.Anna Curatolo (C.F.: ) pec: C.F._5 Email_4
-appellata
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Ester Balduini (C.F.:
) – pec: e Giuseppe Mazzotta (C.F.: C.F._6 Email_5
)– pec: -appellato C.F._7 Email_6 CONTRO
(C.F.: ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea (C.F.: ) - pec: C.F._8
-appellata Email_7
CONTRO
(P.IVA: ) e (C.F.: ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5 rispettivamente in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, entrambe rappresentate e difese – giusta rispettivo mandato - dall'Avv. Fabio Spanò (C.F.: ) – pec: C.F._9
-appellate- Email_8
CONTRO
(C.F/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Maurizio Filiberto (C.F.: ) – pec: CodiceFiscale_10
-appellata- Email_9
Nonché CONTRO
Cont (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_5 CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_8
(C.F.: ; Controparte_9 C.F._11
(C.F.: ); - tutti appellati contumaci Controparte_10 C.F._12
OGGETTO: Risarcimento danni per sinistro stradale e responsabilità medica per errata diagnosi-appello alla Sentenza n.1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il
20/10/2019 e pubblicata il 21/10/2019, nel procedimento N.R.G. 5229/2009.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 23/12/2009, adiva Parte_1 il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna in solido di , Controparte_9
e per i danni occorsi a seguito del sinistro occorso Controparte_10 CP_3 CP_11
Contr in data 04/05/2007; nonché la condanna del e per i danni causati all'omessa/errata CP_2 diagnosi relativa alla patologia di algodistrofia simpatico riflessa, ritenuta in ogni caso diretta conseguenza del sinistro.
Deduceva segnatamente che in data 04/05/2007 si trovava quale terza trasportata a bordo del veicolo
OD tg. BE180TJ, di proprietà di e condotto da , Controparte_10 Persona_1 allorquando, all'altezza della strada costeggiante la Capitaneria di Porto di , il veicolo Controparte_1 Mercedes tg. DB235AM condotto da invadeva la corsia opposta andando ad Controparte_9 impattare col veicolo OD , causando il sinistro. Contr A seguito dell'impatto la veniva condotta presso il PS del di , dove i Pt_1 Controparte_1 sanitari, successivamente agli esami di accertamento, diagnosticavano una contusione alla mano dx ed escoriazioni all'altezza del mento, con una prognosi di giorni 7; successivamente, il giorno Contr 11/05/2007, sempre presso il di RC, veniva diagnosticata la rottura parziale del premolare inferiore sx.
Tempo dopo parte attrice iniziava ad accusare dolenzie alla gamba destra e si recava più volte presso il PS (29/06/2007, 06/10/2007, 11/10/2007), nonché presso l'istituto (09/08/2007, CP_2
27/09/2007) al fine di ottenere le cure necessarie.
A seguito dei summenzionati controlli veniva diagnosticato inizialmente un edema perirotuleo e successivamente flebite, per le quali venivano prescritte cure farmacologiche ed esami strumentali.
Non cessando le dolenzie all'arto inferiore, parte attrice decideva di sottoporsi a visita presso l'Ospedale Malpigli di Bologna e ivi rimaneva in degenza dal 31/01 al 11/02/2008.
Successivamente alla degenza i sanitari diagnosticavano una “distrofia simpatica riflessa della gamba destra, epatite autoimmune LKM1”.
Ritenendo che la causa della distrofia simpatica riflessa fosse da ricondurre al trauma dell'occorso sinistro, e che da questo e dalla ritardata diagnosi fosse scaturito un danno biologico del 40%, chiedeva la condanna dei convenuti, ciascuno per la propria percentuale di responsabilità, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti a seguito del sinistro, nonché dei danni quale conseguenza dalla errata/ritardata diagnosi.
Si costituivano le parti convenute le quali contestavano l'assunto di parte attrice chiedendo il rigetto delle domande, ovvero la commisurazione delle eventuali somme spettanti a seguito dell'accertamento dei vari gradi di responsabilità.
La causa era istruita a mezzo di prove orali (interrogatorio formale di parte attrice e prova per testi di e ) tutte espletate all'udienza del 06/11/2013, nonché a mezzo Persona_1 Testimone_1
CT medico legale dott. del 23/03/2016, poi rinnovata in data 05/11/2018 a mezzo del CT Per_2 dott. , e veniva decisa con sentenza n. 1419/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria PE accoglieva parzialmente la domanda.
Accertata la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo condotta dall' , il primo giudice riteneva insussistente il nesso causale tra il sinistro e la CP_9 sopravvenuta distrofia simpatica riflessa.
Quindi riconosceva il danno non patrimoniale solo in relazione alla riscontrata “Cicatrice cutanea chirurgica regione mentoniera con chiaro pregiudizio estetico. Esiti di rottura del 1° premolare inferiore sin.”. […] L'invalidità permanente per gli esiti reliquati alla ferita lacero - contusa alla regione mentoniera è stimata nella misura del 6% (sei per cento) e per i reliquati della frattura del
1° premolare inferiore sinistro nella misura dell'1%. Applicando il calcolo riduzionistico di
Balthazard, l'attrice ha subìto un danno biologico pari al 6,50% (sei e mezzo per cento). […]
L'invalidità temporanea parziale è valutata, dal dr. , in giorni 30, senza indicazione della Per_2 percentuale che può, ragionevolmente, indicarsi nella misura del 50%. […] Considerato che il pregiudizio estetico causato dal sinistro, è andato a sommarsi alla patologia autoimmunitaria che già affliggeva l'attrice, è presumibile e ravvisabile quella “sofferenza psico-fisica di particolare intensità […] equitativamente aumentato nei limiti del 10%”.
Sulla scorta di quanto sopra esposto liquidava la somma di € 10.992,30, oltre al danno patrimoniale presente e futuro (spese odontoiatriche) quantificato in € 1.571,21; e così per un totale di € 12.563,51.
Tuttavia, il giudice di prime cure attribuiva alla solo l'80% del danno liquidato, perché Pt_1 rilevava un concorso di colpa nella misura del 20% a carico dell'attrice per aver questa dichiarato che
“Non è vero che non indossavo la cintura di sicurezza;
la indossavo, ma l'avevo allentata per riuscire
a prendere il mio telefonino che era appoggiato sul cruscotto e proprio in quel frangente è avvenuto
l'incidente”. Pertanto, detratto il 20% nonché la somma di € 1.200,00 già versata dalla CP_11 il responsabile dell'incidete stradale e l'assicuratrice di questo erano condannatti al pagamento totale di euro 8.692,81 oltre interessi.
Invece, quanto alla domanda afferente all'omessa/ritardata diagnosi il giudice di prime cure, recependo le indicazioni di una delle consulenze medico-legali espletate in causa, non ravvisava alcun profilo di responsabilità in capo agli istituiti sanitari convenuti, dunque alcun nesso eziologico, poiché “L'ausiliario esclude, dunque, profili di negligenza o imperizia nei sanitari che hanno avuto in cura la ed esclude, altresì, che le terapie e le analisi prescritte abbiano inciso Pt_1 etiologicamente sul decorso della patologia;
parimenti, dall'analisi del primo ausiliario, può escludersi che l'omessa prescrizione terapeutica nella visita del 27.09.2007 abbia significativamente inciso sul decorso della terapia.”.
Pertanto il Tribunale respingeva la domanda relativa alla responsabilità medica e condannava e in solido al pagamento delle spese legali quantificate in € 5.370,00, CP_3 Controparte_9 nonché alle spese di CT.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 29/11/2019 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano. 1) Con il primo motivo contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non riteneva provata la diretta incidenza tra la sindrome algodistrofica riflessa e l'incidente stradale.
Specificatamente, contestava la decisione laddove affermava che la causa dell'insorgenza della Co patologia di era da imputare alla malattia autoimmune del fegato ovvero alla difficoltà di diagnosi, nonché nella parte in cui non riteneva provato il nesso causale stante il non trascurabile lasso di tempo tra la data del sinistro e la diagnosi della distrofia.
Sulla scorta di quanto sopra detto, deduceva l'errore in capo al giudice di prime cure in punto di giudizio esplicativo e controfattuale non avendo, in relazione al primo giudizio, correttamente valutato l'intero compendio probatorio, nello specifico dalle prove orali, dal quale si evinceva che dal primo accesso al PS la danneggiata lamentava forti dolori alla gamba più volte riferiti ai sanitari anche all'atto delle successive visite;
in ordine al secondo, per non aver correttamente operato un giudizio controfattuale sulla scorta del principio del più probabile che non, principio che nel caso di specie risulta avvalorato da una serie di elementi e leggi scientifiche concretamente applicabili.
Criticava, dunque, la circostanza relativa alla concausalità nell'insorgere della SA della patologia auto immune, ritenuta questa una valutazione del tutto arbitraria e non supportata da alcuna evidenza scientifica in quanto “non esiste alcuno studio e/o evidenza clinica che mettano in correlazione (in termini di etiopatogenesi) una malattia autoimmunitaria del fegato con la sindrome algodistrofica”.
2) Con il secondo motivo contestava l'errata interpretazione delle circostanze e dei dati clinici, non ritenendo corretta la decisione nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dei sanitari in Co ordine alla tempestiva diagnosi di e della relativa cura, rilevando di contro l'assenza di una diagnosi differenziale che avrebbe portato alla scoperta della summenzionata patologia, così come indicato in seno alla seconda CT medica a firma del dr. . PE
Ritenendo ravvisabile una responsabilità per negligenza delle strutture ospedaliere in quanto “stesso giorno, solo poche ore prima, in cui i sanitari degli OO.RR. hanno reso tale errata diagnosi, operatori del i avevano correttamente diagnosticato (salvo poi omettere di trattarla CP_2 Controparte_1 adeguatamente) la sindrome algodistrofica, e tale diagnosi era stata resa nota ai medici ospedalieri Co (tale circostanza è pacifica in quanto mai specificamente negata dall' e, comunque, confermata dalle prove testimoniali di e del 6/11/2013); i quali, però, non Testimone_2 Testimone_3 hanno svolto alcuna indagine specifica per la algodistrofia ed hanno confermato la diagnosi di flebite.”.
3) Con il terzo motivo contestava la decisione nella parte in cui stabiliva un concorso di colpa in capo all'AP nella misura del 20%, ritenendolo insussistente atteso che “il Primo Giudice, pur in mancanza di prove, di cui era onerata la Compagnia di Assicurazioni che aveva eccepito detta circostanza, non ha spiegato (ma solo affermato dogmaticamente) come la manovra posta in essere dal passeggero, possa avere causato il mancato funzionamento del pretensionatore.”.
Chiedeva di dichiararsi l'insussistenza del concorso di colpa e – in subordine – l'accertamento di un grado di corresponsabilità nella misura non superiore al 10%.
Alla luce dei motivi di gravame concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata e la condanna in solido delle controparti, sia responsabili del sinistro che in relazione alla responsabilità medica, al risarcimento dei danni patiti a causa della sindrome algodistrofica riflessa ed, in ogni caso, chiedeva di dichiararsi l'insussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP, ovvero dichiararlo in misura non superiore al 10%.
Con comparsa di risposta in appello del 27/02/2020 si costituiva , n.q. di compagnia CP_3 assicurativa del veicolo che aveva causato il sinistro, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito riteneva non sussistente alcuna responsabilità in capo alla stessa in quanto come anche rilevato dalla espletata CT medica, a firma del dr. , nonché dalla documentazione agli atti, in Per_2 nessun accesso al PS successivo al sinistro né alla successiva visita del 11/05/2007 era mai stata fatta menzione di un trauma al ginocchio dx, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il sinistro e la sindrome di SA, così come meglio indicato in seno all'elaborato peritale di cui sopra.
Stante, dunque, che non risultava provato che a seguito del sinistro l'AP avesse riportato un trauma al ginocchio, in ogni caso specificava come entrambi i CC.TT.UU. pervenivano alla medesima conclusione volta ad escludere che un eventuale trauma di tal genere potesse ritenersi come causa primaria e causante la sindrome di SA.
Contestava anche il motivo di appello relativo al dichiarato concorso di colpa in capo all'AP, evidenziando come le lesioni riportate al viso erano incompatibili con un corretto uso del dispositivo di sicurezza.
Nulla contestava in merito al terzo motivo di appello in quanto volto ad accertare la sussistenza della Contr responsabilità medica del e dunque fuori dalla cognizione dell'appellata compagnia CP_2 assicurativa.
Concludeva per il rigetto integrale dell'appello e la riduzione delle richieste di parte AP commisurate all'effettivo grado di responsabilità.
Con comparsa di risposta in appello del 05/03/2020 si costituivano congiuntamente CP_15
e , n.q. di coassicuratrici del le quali preliminarmente eccepivano
[...] Controparte_5 CP_2 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché il rigetto ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di azione diretta nei confronti delle compagnie assicuratrici proposta da parte AP.
Nel merito, deducevano la correttezza della decisione di prime cure, nonché l'esaustività della prima
CT medica, nella parte in cui veniva escluso il nesso di causalità tra la sindrome e il sinistro stradale, sia in quanto la SA era da ricondurre alla pregressa patologia autoimmune di epatite LKM1, sia in relazione alla circostanza che il primo consulto specialistico ortopedico del ginocchio interessato avveniva a distanza di 3 mesi dal sinistro e ciò determinando “Un vuoto Tecnico totale per 97 gg. dall'evento traumatico che annulla, sotto il profilo patogenetico, clinico e soprattutto medico - legale ogni criteriologia del nesso causale con qualsiasi eventuale traumatico al ginocchio riportato dalla paziente nell'incidente stradale del 4 maggio 2007. Manca il profilo cronologico, manca quello della continuità fenomenica, manca il criterio dell'efficienza lesiva”.
In merito alla responsabilità per errata/ritardata diagnosi contestavano l'assunto di parte AP in quanto dalle visite e dagli esiti degli esami radiologici non si evinceva la presenza della SA e, nonostante l'aggravamento delle condizioni della paziente, a far data dal 27/09/2007 la stessa non si presentava più presso il Inoltre, le deduzioni di parte AP risultavano smentite da CP_2 entrambe le CC.TT.UU., le quali non indicavano alcun profilo di responsabilità e negligenza in capo ai sanitari.
Contestavano anche il motivo di appello relativo all'insussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP, evidenziando come la stessa danneggiata in sede di interrogatorio formale avesse confermato l'inidoneo uso delle cinture di sicurezza, in violazione del disposto di cui all'art. 172
CdS. In ultimo, contestavano la quantificazione dei danni richiesti, specie in relazione al danno esistenziale e da perdita da capacità lavorativa, in quanto non debitamente provati.
In ogni caso, chiedevano di graduare la domanda di garanzia in favore del nei limiti di CP_2 polizza meglio specificato in atti. Alla luce di quanto sopra esposto, previa valutazione delle eccezioni preliminari, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Contr Con comparsa di risposta in appello del 06/03/2020 si costituiva il , che deduceva Contr l'insussistenza di responsabilità in capo ai sanitari del , poiché la paziente era stata tempestivamente sottoposta alle cure necessarie all'atto dell'accesso al PS, non potendosi ravvisare alcun nesso di causalità né in relazione al sinistro stradale, né in relazione all'operato dei medici.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta in appello del 21/03/2020 si costituiva , n.q. di Controparte_16 compagnia assicurativa del veicolo OD tg. BE180TJ, la quale contestava le difese dell'AP, preliminarmente chiedeva di dichiararsi il giudicato in riferimento al capo della sentenza impugnata che accertava la responsabilità solidale di e della sulla causazione Controparte_9 CP_17 del sinistro stradale in quanto parte non specificatamente contestata in sede di appello, avendo l'AP solo chiesto in sede di conclusioni la generica condanna in solido di tutte le parti appellate.
Sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in virtù del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di causalità tra il sinistro stradale e la sindrome SA scaturita a seguito del trauma, posto che il giudice di prime cure aveva fatto buon gioco delle norme in materia di valutazione degli elaborati peritali, considerandoli entrambi e traendo dagli stessi gli argomenti per la motivata decisione. Contestava altresì il motivo di appello relativo all'accertato concorso di colpa, perché risultava provato che la non indossava congruamente il dispositivo di sicurezza. Pt_1
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiedeva la conferma della sentenza e il rigetto del gravame.
Con comparsa di risposta in appello del 02/10/2020 si costituiva il quale contestava CP_2 tutte le avverse deduzioni;
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata non essendo mai stato accertato, anzi del Co tutto escluso, il nesso di causalità tra il sinistro stradale e l'insorgere della , nonché tra quest'ultima e la condotta dei sanitari, non avendo parte AP formulato alcuna valida argomentazione logico- giuridica volta a sconfessare le risultanze peritali, entrambe concordi ad escludere alcun profilo di censure nell'operato medico.
Anche questa parte sosteneva la correttezza della sentenza impugnata in punto di concorso di colpa, avendo parte l'AP violato le norme disciplinanti il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza in materia di circolazione stradale.
In ultimo, reiterava ex art. 346 c.p.c., la domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello, di essere tenuta indenne dagli effetti negativi della sentenza, in forza delle polizze assicurative e nei limiti delle garanzie da esse derivanti nella seguente misura: 40%, (già 40%, CP_15 Controparte_16 CP_18 Controparte_16
(già 10%, 10%. CP_19 Controparte_5
Specificava in ultimo che la garanzia operava nel caso di specie atteso che i sanitari asseritamente coinvolti in ordine al profilo di responsabilità medica erano tutti dipendenti del così come CP_2 specificato in primo grado in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.., nonché giusta comunicazione al
Broker assicurativo con missiva del 05/02/2010.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Non si costituivano , e , benché CP_8 Controparte_9 Controparte_10 regolarmente citati, la cui contumacia veniva dichiarata con Ordinanza del 07/12/2020.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 09/01/2025, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le richieste conclusive ed il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: è infondata l'eccezione formulata dalle parti appellate ai sensi dell'art.342 c.p.c:
: può ritenersi che l'atto di appello rispetti i requisiti essenziali richiesti per legge, indicando le criticità riscontrate in seno al provvedimento oggetto di gravame, e le richieste di modifica della decisone impugnata, dovendosi escludere una carenza di specificità del gravame e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Sul punto , le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
I
Il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere il nesso causale tra la sindrome algodistrofica riflessa e l'incidente stradale.
ha sostenuto di avere immediatamente subìto il contraccolpo al ginocchio a causa del Pt_1 sinistro stradale, e ha lamentato che gli accertamenti del primo accesso al Pronto Soccorso – del
4.5.2007- si sarebbero limitati ad indagini e cura delle lesioni al capo ( era stata eseguita una TAC all'encefalo, erano stati dati punti di sutura al mento), ad eseguire una RX al dito mignolo, ma i sanitari avrebbero omesso ogni indagine al ginocchio dx “nonostante la paziente accusasse dolori alla gamba dx” (così anche nell'atto di appello). La stessa ha precisato che neppure in data 11 magio 2007, quando si era nuovamente recata al PS perché si era accorta di una rottura del premolare inferiore sx, “nessun esame veniva svolto con riguardo ai lamentati dolori alla gamba dx”.
Innanzitutto deve evidenziarsi come le affermazioni della ovvero di aver subito un trauma Pt_1 da urto al ginocchio destro in occasione del sinistro e di averlo segnalato ai sanitari, non hanno trovato alcun riscontro documentale, anzi risultano smentite dai documenti
Infatti, dalla documentazione medica a disposizione si evince che la danneggiata, in data corrispondente a quella del sinistro, veniva condotta presso il PS e ivi i sanitari accertavano la sola
“lieve contusione regione frontale e mano dx con escoriazioni f.l.c. regione mentoniera”.
Non risulta neppure sui referti del PS alcuna segnalazione dell'infortunata di dolenzie al ginocchio o di traumi alle gambe.
Sulla valenza probatoria delle circostanze di fatto e delle dichiarazioni della paziente trascritte su documenti redatti da operatore medico di struttura pubblica (pronto soccorso) la Suprema Corte ha espressamente affermato che “le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice… il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”. (Cass. Civ., Ord. n. 16030 del 28/07/2020).
Di conseguenza, non può affermarsi ex post e a distanza di tempo che la abbia lamentato, Pt_1 nell'immediatezza del sinistro o fino al 11 maggio 2007 dolori alla gamba o avesse esiti di trauma al ginocchio, se di ciò non vi è traccia nei referti del Pronto Soccorso del 4 e del 11 maggio 200.
Non giovano alla tesi dell'AP le - superficiali e prive di riscontro - considerazioni del CT dr , secondo il quale “Tenuto conto che la paziente ha riportato una frattura del piatto tibiale PE
è verosimile ritenere che essa avesse una contusione, probabilmente anche un ematoma e/o un versamento, tutte cose visibili ad una semplice visita manuale. Inoltre è evidente che la paziente doveva avere il ginocchio/gamba dolorante. Ma nulla di tutto ciò risulta nel referto di PS del 4/5. Ed in data 11/5 i sanitari rilevavano la frattura dentale ma non esaminavano l'arto inferiore (eppure la paziente doveva essere dolorante e zoppicante)….” La frattura del piatto tibiale è stata accertata mesi dopo l'evento del 4 maggio 2007, per cui manca qualsiasi relazione di continuità temporale con l'incidente stradale per cui è causa, così come ha constatato il CT dr , circostanza decisiva ed evidentemente sfuggita al CT dr . Per_2 PE
Le stesse considerazioni smentiscono gli assunti immotivati del CT : se vi fosse stato un PE ematoma, se la paziente avesse accusato dolore al ginocchio e fosse stata zoppicante, non si vede per qual motivo i medici , in due occasioni (4 e 11 maggio 2007) avrebbero omesso di darne conto , di riportare il riferito e di effettuare i necessari accertamenti
Semmai, proprio come illustrato dal CT dr , è ragionevole e assai più verosimile ritenere Per_2 il contrario: che nessuna di queste evidenze esistesse fino a quel momento e i sintomi della patologia si manifestarono solo dopo , e che abbiano origine diversa e non correlata al sinistro stradale, di cui peraltro non è stato dimostrato alcun effetto traumatico sugli arti inferiori dell'infortunata.
Infatti la “gonalgia dx con deficit funzionale “ sarebbe stata diagnosticata dal curante con il certificato del 12 maggio 2007 (appena il giorno dopo il secondo accesso al PS!), mentre solo il 9 giugno 2007 sarebbe stata rilevata una da una risonanza effettuata presso il una “frattura CP_2 intraspongiosa da impatto”, e solo il 27 settembre 2007 sarebbe stata refertata presso il na CP_2
“possibile sindrome algodistrofica secondaria”
La sentenza di primo grado ha negato il nesso causale tra l'incidente stradale e la patologia riprendendo le osservazioni della CT del dr , che con attente argomentazioni scientifiche e Per_2 medico-legali ha escluso ogni correlazione tra il sinistro e l'algodistrofia, e cioò:
- non solo per la rilevante distanza temporale fra il verificarsi dell'incidente e la diagnosi;
- non solo perché ove l'incidente avesse causato un urto o una contusione al ginocchio le conseguenze si sarebbero certamente immediatamente notate (quantomeno sarebbero stati visibile una ecchimosi o un gonfiore), mentre nei referti del pronto soccorso del 4 e del giorno
11 maggio non vi è traccia di alcuna lesione o contusione e neppure di dolenzie, mai riferite dalla paziente (che, se sussistenti, avrebbero portato ad accertamenti sull'arto);
Il CT ha altresì spiegato che la patologia ha origine “sistemica, internistica, da Per_2 riconversione midollare (da midollo rosso a giallo), spesso sono turbe legate a alterazioni e disordini del sistema immunitario, a volte patologie del sistema emopoietico, altre volte turbe legate ad alterazione del sistema ortosimpatico, come " l'edema della spongiosa midollare " in relazione a sofferenza avascolare di tipo neuro - algo - distrofico.”.
A pag 59 della relazione del CT dr si legge che negli anni 2006-2007 la aveva Per_2 Pt_1 sofferto proprio di patologia autoimmune: <<Tale quadro della rmn propenderebbe, nel caso di specie, più verso una patologia sistemica sia neurologica che ematologica, che su una base traumatica non obiettivata né riferita in sede di Pronto Soccorso, che verso una lesione scheletrica vera e propria, essendo interessato il midollo spongioso osseo ed essendo la patologia di danno della spongiosa midollare estesa al femore, alla tibia ed alla rotula. Anche il quadro clinico manifestatosi nella seconda fase dell'evoluzione, con osteoporosi diffusa e non circoscritta al ginocchio, con linfoadenopatie inguinali bilaterali e laterocervicali, con alterazioni anche se modeste del quadro ematologico e delle transaminasi, come rilevato nel novembre del 2007 e nei due ricoveri del 2008 presso il Policlinico di Bologna, farebbe propendere per una patologia sistemica. Va sottolineato che la giovane paziente era affetta negli anni 2006-2007, nella fase piu' eclatante di una severa patologia autoimmunitaria, come la epatite autoimmunitaria LKM1, che di certo è intervenuta, non
è facile comprendere in che entità e/o determinazione, nell'instaurarsi di una alterazione del sistema ortosimpatico che ha determinato poi la sindrome algo - distrofico simpatico riflessa”.>>
Gli argomenti del CT e la sentenza che li ha ripresi sono accuratamente motivati, chiariscono la più probabile origine (sistemica e non traumatica) della patologia, e ben spiegano la mancata diagnosi e mancata refertazione in concomitanza con il sinistro.
Le conclusioni del CT dr sono avversate dalla smentite dalla singolare e palese Per_2 superficialità della seconda CT resa dal dr , il quale non ha affatto risposto al quesito che PE gli si poneva (ovvero verificare il nesso causale tra il sinistro del 4.5.2007 e la patologia all'arto inferiore), per contro dando per scontato ciò che gli si chiedeva di accertare, limitandosi a constatare che le “conseguenze” sarebbero state diagnosticate in tre riprese, senza affatto analizzare le circostanze accuratamente sondate dal primo CT, senza valutare e chiarire se ciò che era stato diagnosticato a distanza di tempo potesse in qualche modo ugualmente ricollegarsi al sinistro, e senza minimamente preoccuparsi di valutare l'origine della patologia algodistrofica così come , invece, accuratamente esaminata dal primo CT.
Gli argomenti della CT , così come gli argomenti del primo motivo di appello presumono PE
(ma senza alcun fondamento oggettivo) che il “ritardo” nell'accertamento della lesione di origine traumatica all'arto inferiore sarebbe stato causato da negligenza dei sanitari del PS, ai quali la Pt_1 sostiene di aver segnalato il dolore alla gamba sinistra.
Di tale segnalazione però non vi è traccia nei due certificati del PS, né quello del 4 maggio né in quello del 11 maggio 2007, a distanza di una settimana dall'incidente.
Non si vede per quale ragione se la avesse dichiaro dolore o avesse mostrato una contusione Pt_1
o una ecchimosi ai primi accessi al PS , i sanitari avrebbero omesso di riportare ogni riferimento, sia nel primo che nel secondo certificato, e avrebbero omesso ogni accertamento.
Si richiama quanto già segnalato esaminando il primo motivo di appello, in relazione alla valenza probatoria delle certificazioni mediche anche in relazione alle dichiarazioni rese dal paziente al PS. Resta quindi escluso che la , che non ha impugnato di falso la certificazione medica del 4 e Pt_1 del 11 maggio 2007, possa smentire con le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado di avere segnalato contusioni o dolori al ginocchio , che non sarebbero state riportate nei certificati per omissione dei medici.
Del resto, coerente con tale rilievo risulta quanto ulteriormente affermato in sede di operazioni peritali, laddove viene constatato che qualora effettivamente la danneggiata avesse avuto dolori alla gamba , conseguenti al trauma del 4.5.2007, condizioni di instabilità o di zoppìa, questi sarebbero stati del tutto evidenti, tali da non passare inosservati ai sanitari, infatti “Altresì una forte o media contusione al ginocchio destro clinicamente evidenziabile nell'immediato o almeno 24-48 h. dopo
l'impatto lesivo, quanto meno con un ematoma, una ecchimosi, un edema al ginocchio, tutti elementi basilari espressioni di un trauma, che non sarebbero mai potuti passare inosservati nè ai Sanitari del
Pronto Soccorso Generale nè al medico curante per quasi tre mesi, né permettere all'infortunata una tranquilla stazione eretta e/o una normale o accettabile deambulazione per così tanto tempo, senza neanche una ginocchiera, o un ausilio deambulatorio.” (pag. 61 CT dr. . Per_2
Sono molteplici gli argomenti che supportano la tesi che l'insorgenza della patologia sia di epoca successiva all'incidente stradale, e che non sia di origine traumatica né ad esso correlata, anche prendendo in considerazione l'arco temporale dell'evoluzione della patologia, che in ragione delle risultanze peritali, induce ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità col il sinistro stradale.
Dal primo accesso al nosocomio, datato 04/05/2007, al primo esame alla prima RM al ginocchio destro datata 29/06/2007 ed al primo consulto specialistico erano trascorsi rispettivamente 56 giorni e 97 giorni, nell'arco dei quali nessuna visita, e dunque alcuna documentazione attestante un trattamento terapeutico, erano state effettuate dalla danneggiata , neppure in esito al quel singolare e isolato certificato medico del 12 maggio 2007 rimasto senza alcun seguito per settimane .
Con la conseguenza che – stante la molteplicità di cause scatenanti la patologia di cui in esame – un vuoto terapeutico comporta come nel caso in oggetto un'interruzione della continuità fenomenica, infatti “Agli atti non risulta alcun ricorso ad alcun medico specialista, neurologo o ortopedico o internista o fisiatra. Ma soprattutto nessun trattamento terapeutico idoneo è stato eseguito. Un vuoto
Tecnico totale per 97 gg. dall'evento traumatico che annulla, sotto il profilo patogenetico, clinico
e soprattutto medico - legale ogni criteriologia del nesso causale con qualsiasi eventuale traumatico al ginocchio riportato dalla paziente nell'incidente stradale del 4 maggio 2007. Manca il profilo cronologico, manca quello della continuità fenomenica, manca il criterio dell'efficienza lesiva.” (Pag. 63 CT dr. . Per_2
In ultimo, come già precedentemente dedotto, la sindrome algodistrofica riflessa risulta essere di
“rara e di difficile diagnosi e la letteratura scientifica non da chiarezza completa e certezze assolute sull'etiopatogenesi di tale sindrome così complessa, perché' di difficile impostazione fisiopatologica, come non ancora del tutto chiara è la condizione che permette il suo processo evolutivo e la stadiazione della patologia. come non ancora del tutto chiara è la condizione che permette il suo processo evolutivo e la stadiazione della patologia. Inquadrare esattamente la patologia è molto complesso e difficile, ed infatti spesso passa misconosciuta soprattutto all'inizio per tanti motivi….omissis….Spesso la sindrome non presenta sintomi patognomonici specifici e molto spesso la diagnosi avviene dopo aver prima escluso eventuali ulteriori patologie;
inoltre le sue manifestazioni possono essere eterogenee, come da letteratura scientifica specifica .”: questa conclusione rassegnata dal CT dr , corredata da una ampia e convincente illustrazione degli Per_2 argomenti sostenuti
Tale diversità dei fattori scatenanti , tuttavia, non è apparsa consentire la riconoscibilità di nessi causali con fatti traumatici, avendo il CT valorizzato piuttosto che l'origine da fattori immunitari e sistemici appariva confermata dalla pregressa patologia di epatite LKM1, della quale l'AP era affetta a far data dal 2006, quale possibile concausa scatenante della patologia lamentata.
Infatti “Questa epatite autoimmunitaria di cui era affetta l'attrice, al momento dell'incidente stradale, ha avuto un notevole concorso nella determinazione della disfunzione del sistema nervoso simpatico che ha innescato la sindrome algodistrofica riflessa e ciò indipendentemente dall'eventuale traumatismo del ginocchio, da un trauma ad un nervo sensitivo o plesso neurale dell'arto inferiore destro, indipendentemente dall'epoca dell'eventuale trauma, evidenziato dalla paziente o passato alla stessa misconosciuto o rimasto silente per diverso tempo.” (Pag. 92 CT dr.
. Per_2
La valutazione, recepita dalla sentenza impugnata e fortemente contestata dall'AP (dal momento che la CT nega l'origine autoimmune della patologia) comunque non è PE dirimente.
Ciò che è innegabile e la mancanza di qualsiasi evidenza di trauma al ginocchio in occasione del sinistro, e il vuoto terapeutico (assenza di continuità fenomenica) dal momento che i primi problemi al ginocchio sono stati accertati solo il 29 giugno 2007, come da certificazione, ovvero quasi due mesi dopo il fatto.
Dato del tutto sottovalutato o meglio taciuto dalla gravemente superficiale e totalmene inattendibile
CT , che non ha valutato che in tutto questo periodo nessun accertamento, nessuna PE richiesta di diagnosi e cure è venuta dalla al di là di un certficato medico del curante del 12 Pt_1 maggio 2007, che rende ancor meno credibile la ricostruzione fornita dalla'AP , che vorrebbe sostenere che a fronte di un (asserito) trauma scaturito dal sinistro avrebbe atteso mesi per eseguire accertamenti e cercare soluzioni. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che il sinistro occorso sia stata diretta causa dell'insorgere della sindrome algodistrofica riflessa.
Non sussistendo, dunque, alcun nesso di causalità tra il sinistro e la patologia in oggetto il motivo di appello non può che essere rigettato.
II
Del pari non può accogliersi il secondo motivo di doglianza relativo alla negligenza dei sanitari, Contr Co sia del che del per omessa e/o ritardata diagnosi della . CP_2
Assume l'AP che “appaiono di meridiana evidenza la negligenza e la imperizia gravissime dei sanitari degli OO.RR. intervenuti nel pomeriggio del 27/9/2007 , i quali, - pur avendo avuto conoscenza del fatto che alla s.na nella mattinata dello stesso giorno e per i medesimi Pt_1 sintomi, era stata diagnosticata dai medici del na sospetta Sindrome algodistrofica - , hanno CP_2 diagnosticato una “flebite gamba dx”, con prescrizione di cortisone e calza elastica , diagnosi poi confermata dai medici del medesimo nosocomio in data 6/10/2007 e in data 17/10/2007.
Anche questi argomenti però risultano smentiti dagli accertamenti in atti.
La questione sottesa al summenzionato motivo di appello deve essere inquadrata in relazione alla disciplina applicabile al momento del fatto, datato 04/05/2007, ovvero nel regime probatorio dell'inadempimento contrattuale
La responsabilità medica della struttura sanitaria, già prima dell'emanazioni della c.d. Legge
Balduzzi (legge 189/2012) e della più recente Legge Gelli-Bianco (8 marzo 2017, n. 24), era da ricondurre, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, ad un inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale, infatti “Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU.,
Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Ne consegue che resta in capo al paziente-danneggiato l'onere di provare il titolo, l'inadempimento ed il nesso di causalità tra la negligente condotta medica e il danno da essa derivato, anche sulla scorta del principio del cd “più probabile che non”.
Orbene, nel caso in esame gli accertamenti eseguiti in primo grado- sempre attraverso la accurata e anche sul punto approfondita CT del dr non lasciano margini per affermare Per_2 inadempimenti dei sanitari che hanno visitato la né all'atto del primo accesso al PS, né Pt_1 dopo il maggio 2027.
Si è già detto non esservi traccia di contusioni, ematomi, lesioni e neppure di sintomi soggettivi di traumi al ginocchio riferiti ai medici del PS che il 4 e l'11 maggio 2007 visitarono la Pt_1
Come precedentemente rilevato, dalla documentazione medica non risulta che la paziente abbia lamentato anche i dolori all'arto inferiore .
Dopo accurata disamina degli atti il CT, dr. rilevava che “Nel referto non appare alcuna Per_2 anomalia diagnostica, né i Sanitari avrebbero potuto eseguire altri accertamenti strumentali in assenza di segni clinici obiettivi ben precisi […] L'infortunata non ha riferito altro ai Medici del P.S.
G., né ha evidenziato alcuna sintomatologia o criticità clinica al ginocchio destro o all'arto inferiore destro, per cui nulla vi era da accertare strumentalmente. Per cui anche in questa circostanza la condotta professionale dei Sanitari del Pronto Soccorso Generale dell' Controparte_20 appare corretta ed esente da qualsiasi critica e censura.”.
[...]
Quindi non è possibile rilevare alcuna condotta negligente – rispetto alla diagnosi di algodistrofia
- dei sanitari del PS intervenuti nelle due occasioni nei primi giorni successivi ai fatti.
Ma il motivo di appello si spinge a sostenere la condotta negligente degli altri sanitari, che in epoca successiva ( a far data dal settembre dello stesso anno) visitarono la per comprendere la causa Pt_1 dei problemi manifestati dalla stessa in data 27/09/2007, quando l'AP si era recata presso il nosocomio per un consulto specialistico all'arto inferiore e ivi veniva diagnosticata una flebite alla gamba dx, diagnosi risultata certamente corretta alla luce del RXM effettuata in data 29/06/2007 e confermata dalle risultanze dell'ecodoppler del 06/10/2007.
In relazione a tale circostanza il CT dr non ha ritenuto potesse muoversi alcuna censura Per_2 all'operato dei medici, infatti “Una diagnosi congrua e adeguata alla realtà, essendo il primo
Sanitario a evidenziare “tale nuovo stato clinico “, alla luce della rmn e dello stato obiettivo anatomofunzionale della paziente, ha valutato prima eseguire una accorta richiesta diagnostica: la consulenza dell'angiologo e un ecodoppler.”.
Ed ancora l'ausiliario del CT, dr sullo stesso punto affermava che “In conclusione una Per_4 diagnosi di flebite della gamba destra era possibile e le indicazioni terapeutiche e diagnostiche da parte dei sanitari dell' R.C. furono adeguate, le terapie messe in atto Controparte_20
e la loro durata, 21 giorni, certamente non hanno potuto incidere sull'integrità psico-fisica della paziente, e infine una diagnosi di “distrofia simpatico-riflessa non poteva essere precocemente formulata se non prima avendo escluso patologie vascolari flebolinfatiche correlate.” (Pag. 7 relazione dr. . Per_4 Le considerazioni in relazione alla insussistenza di alcuni profili di negligenza medica possono così sintetizzarsi “Alla luce di quanto suddetto, nessuna omissione, nessuna negligenza da parte dei
Medici che hanno avuto in cura l'attrice o hanno avuto un ruolo anche saltuariamente, in varia misura e in tempi diversi, nel caso clinico della signora Pt_1
Difficile diagnosticare prima una sindrome algodistrofica ab inizio, soprattutto nel periodo maggio- giugno-luglio-agosto 2007. […]
L'excursus del quadro clinico è ricoperto da tanti “vuoti tecnici”, manca di cronologia e continuità fenomenologica dalla data dell'evento traumatico;
la paziente stessa solamente dal 9 agosto 2007 si
è recata per una precisa valutazione clinica […] Quindi nessuna omissione della diagnosi è avvenuta
o nessun ritardo colpevole della “ esplosione improvvisa e virulenta della patologia “ ; sono stati eseguiti trattamenti e esami diagnostici stabiliti dai Sanitari che appaiono corretti e ampiamente condivisibili. Le terapie prescritte appaiono inerenti e adeguati alla diagnosi espressa, dalla valutazione clinica e strumentali.”.
Non possono, dunque, evincersi profili di responsabilità in capo ai sanitari che hanno preso in cura la specie in considerazione della particolarità della patologia, non risultando le doglianze di Pt_1 parte AP capaci di evidenziare alcuna negligente condotta medica , né provare il nesso di causalità tra l'asserito ritardo nella diagnosi ed il danno subito dalla neppure sulla scorta del Pt_1 principio del “più probabile che non”.
Invero, l'applicazione di tale principio in materia sanitaria è condizionato dalla sussistenza congiunta dell'errata condotta medica, del danno patito e nesso eziologico tra la condotta ed il danno, dovendo questi essere applicato ogni qualvolta non sia possibile accertare con assoluta certezza il nesso eziologico tra condotta e danno;
con la dovuta precisazione che la mancanza anche di uno solo degli elementi testé indicati esclude la sussistenza di alcun profilo di responsabilità.
Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato i confini di applicazione del principio di cui sopra allo scopo di confermare la responsabilità medica, infatti “Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi — nella specie quella formulata dal CT - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre.
[…] il criterio del "più probabile che no", il quale, si ripete, nel caso di spiegazioni causali alternative, significa dare la prevalenza alla spiegazione che si presenta come più probabile rispetto alle altre disponibili.”. (Cass. Civ., Ord. n. 25805 del 26/09/2024).
Orbene, sulla scorta delle risultanze peritali veniva categoricamente escluso alcun profilo di responsabilità in relazione all'operato dei medici delle strutture appellate.
L'AP sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare gli altri elementi acquisiti in atti, ovvero dare per accertato che la abbia lamentato da subito dolori alla gamba destra e che Pt_1 nessuno dei medici abbia dato riscontro alla circostanza, giungendo persino ad affermare che i fatti non sarebbero stato contestati dalla e che dovrebbero essere dati , per questo, Controparte_20 come accertati, ai sensi dell'art 115 cpc .
Gli argomenti dell'AP appaiono del tutto inconcludenti e inidonei.
Intanto l' non aveva neppure l'esigenza di contestare ciò che è Controparte_20 documentalmente smentito, e con l'efficacia probatoria privilegiata delle certificazioni provenienti dal Pronto Soccorso del presidio pubblico: non può ancora una volta che prendersi atto che nelle certificazioni sanitarie redatte dal Pronto Soccorso del 4 e del 11 maggio 2007 non vi è traccia neppure di dolenzie riferite dalla paziente, non c'è traccia di evidenze di contusioni o ecchimosi alla gamba destra, non vi è traccia di alcun risentimento all'arto inferiore in qualche modo collegabile al sinistro.
Si deve ancora una volta richiamare il principio per cui <il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”. (Cass. Civ., Ord. n. 16030 del
28/07/2020)>>>.
Ed anche Cass Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.”; di recente Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022 “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”
La smentita del presupposto fondamentale di tutta la difesa dell'AP, ovvero che la patologia si fosse manifestata subito in occasione del sinistro stradale, e non fosse stata valutata dai medici come da esso causata, e che la avesse segnalato il dolore al ginocchio, elide ogni Pt_1 rivendicazione sulla mancata immediata diagnosi.
I tempi nei quali la stessa paziente ha poi deciso di approfondire la patologia insorta, con “vuoti” di settimane e mesi tra un accertamento e l'altro , e l'obiettiva difficoltà di accertare una patologia insidiosa, di non agevole identificazione, rendono coerente e condivisibile la valutazione del CT medico dr che ha raccolto tutti i dati disponibili agli atti, fornendone una lettura logica e Per_2 motivata. Le argomentazioni dell'AP, anche per il motivo d'impugnazione in esame, si rifanno in buona parte alle considerazioni del secondo CT, dr , il cui elaborato, afflitto da PE innumerevoli carenze già in punto di accertamento causale, carente di compiute disamine degli atti, carente di ogni valutazione sulla causalità e carente di ragionata valutazione anche dei tempi richiesti dalla diagnosi, appare inidoneo a contrastare le risultanze dell'approfondito accertamento del primo
CT.
Anche per altro verso la CT appare inidonea per apprezzare l'incidenza sulla patologia PE dell'aserito “ritardo” nell'accertamento, posto che la responsabilità dei medici degli OORR e del avrebbe rilevanza se ne fosse conseguito un danno, che la condotta diligente e perita avrebbe CP_2 evitato.
Afferma il CT dr (pag 17 elaborato) che la tardiva diagnosi di algodistrofia avrebbe PE causato la flebite , salvo poi ad affermare alla pag 19 dello stesso elaborato “Non si capisce su quali basi sia stata formulata la diagnosi di flebite in quanto non risultano in atti accertamenti strumentali
e/o di laboratorio che confermino la validità di tale diagnosi..”
L'incoerenza dei due assunti, dai quali non è possibile capire se per il dr la diagnosi di PE flebite fu un errore, o se la flebite fosse realmente insorta e fosse conseguenza di un ritardo diagnostico.
Resta a questo punto irrilevante il contrasto tra i CT sull'origine della algodistrofia
(nell'eleborato si legge che la era affetta da “epatite autoimmune che non ha alcun PE Pt_1 tipo di relazione con le patologie conseguenti al sinistro per cui è causa”, mentre nella CT Per_2 si indica l'origine dell'algodistrofia proprio nel quadro autoimmune caratterizzante la già Pt_1 da prima del sinistro , di cui la algodistrofia è stata altra manifestazione della alterazione sistemica ed immunitaria)
Invece è opportuno aggiungere che alla pag 23 dell'elaborato questo CT (rispondendo PE al quesito nel quale si chiede al CT di accertare la diagnosi di “distrofia simpatica riflessa della gamba destra” potesse essere tempestivamente formulata dai sanitari delle due strutture ospedaliere sopra indicate e se l'omessa tempestiva diagnosi avesse inciso eziologicamente sull'integrità psicolfisica dell'attrice; in caso di risposta affermativa, indichi la percentuale di incidenza della condotta omissiva di ciascuna struttura ospedaliera) ha ammesso che “ rispondere a detto quesito
è estremamente complesso sia per la estrema lacunosità della documentazione sanitaria allegata in atti sia per la oggettiva difficoltà della diagnosi differenziale della RDS.” (pag 23 CT ) PE
La lacunosità della produzione documentale non può che ridondare in danno dell'attrice, tenuta a fornire tutti gli elementi di prova a sostegno della domanda;
per altro verso la ammessa difficoltà della diagnosi differenziale della patologia – circostanza già evidenziata dal primo CT- dovrebbe indurre un CT a valutare con prudenza le responsabilità dei medici per il “ritardo” con cui giunsero all'accertamento, soprattutto in una condizione di carenza di elementi documentali (accertamenti strumentali e tutto ciò che la scienza medica richiedere per giungere alla diagnosi della patologia)
A fronte delle carenze ed incongruità della CT a ragione ritenuta non utilizzabile già dal PE
Tribunale- le conclusioni del CT dr appaiono motivate e puntuali anche laddove ha Per_2 sostanzialmente negato le responsabilità mediche valutando tuti gli atti disponibili e valutando altresì
l'incidenza e rilevanza probatoria delle “lacune” documentali : <<< Come già ampiamente descritto,
a causa della lacunosità della documentazione clinica dei primi tre mesi, da quando l'attrice riferisce la sua sintomatologia, senza riscontri in atti di esami clinici e trattamenti terapeutici, senza una documentazione sanitaria attestante , appare veramente arduo conoscere lo stato clinico e anatomo- funzionale del ginocchio destro della signora dal giorno dell'evento traumatico, ossia 4 Pt_1 maggio 2007, sino alla data del 1° consulto specialistico del 9/08/2007.
Dall'assenza di documentazione clinica effettiva, escludendo dei meri certificati periodici “ molto generici “ a firma del medico curante, per prolungamento di malattia, si deduce che nulla ci fosse di patologico a carico dell'arto inferiore destro - ginocchio destro.
L'unico riscontro strumentale, l'esame Rmn del Giugno 2007, ha avuto una valutazione clinica ortopedica solamente il 9/08/207 e l'esame clinico evidenziava una modesta sindrome algo - disfunzionale del ginocchio destro. Per_ L'esame della Dott. ssa del 29/08/2007 non evidenziava clinicamente nulla;
quindi “ la esplosione clinica “ di tale sindrome “ subdola e silente “ nella fase iniziale, è subentrata dal
29/08/2007 al 27/09/2007, quando il Dott. ha valutato ciò che il Dott. e la Dott. Per_6 Per_7
Per_ ssa non hanno potuto valutare : il turgore della coscia destra e la marcata sintomatologia dolorosa con limitazione funzionale articolare del ginocchio dx., ed ha diagnosticato una eventuale
“ sindrome algo-distrofica “.
Da quel momento la paziente, è stata costantemente in trattamento ed ha eseguito consulti specialistici vari e accertamenti clinici e strumentali ed è stata sottoposta alle varie terapie .
Alla luce di quanto suddetto, nessuna omissione, nessuna negligenza da parte dei he hanno CP_21 avuto in cura l'attrice o hanno avuto un ruolo anche saltuariamente, in varia misura e in tempi diversi, nel caso clinico della signora . Difficile diagnosticare prima una sindrome Pt_1 algodistrofica ab inizio, soprattutto nel periodo maggio-giugno-luglio-agosto 2007.
In 3 mesi senza una particolare sintomatologia clinica, senza manifestazioni cliniche o visite specialistiche di alcun genere;
l'unico sanitario che risulta in atti avere avuto contatti professionali con la paziente risulta il Dott. , Medico curante, periodicamente visitava la signora Per_8 certificando “ genericamente” << necessita di cure e riposo >>> Neanche il 30 giugno 2007, ovvero il giorno successivo l'esecuzione dell' esame Rmn, il Medico curante evidenzia alcuna nota clinico -sintomatologica; né la signora avverte la necessità di Pt_1 ricorrere ai Sanitari del Pronto Soccorso o a qualche Specialista del settore ortopedico o angiologo
o dermatologo o internista per fare esaminare l'esame diagnostico eseguito, o necessita di alcuna ortesi ortopedica o di trattamenti di fisiochinesiterapia .
Difficile diagnosticare solamente dall'esame Rmn un quadro di Sindrome algo – distrofica, ancora si vede “ silente ”, senza un excursus clinico completo, senza una possibile valutazione di un decorso clinico evolutivo di una patologia .
L'excursus del quadro clinico è ricoperto da tanti “ vuoti tecnici”, manca di cronologia e continuità fenomenologica dalla data dell'evento traumatico;
la paziente stessa solamente dal 9 agosto 2007 si è recata per una precisa valutazione clinica, per essere seguìta poi sia da ematologi, angiologi, chirurghi vascolari e ortopedici;
Inoltre con la diagnosi di flebite e la patologia veno – linfangitica, che sussiste spesso in questo quadro di sindrome algo distrofica simpatico riflessa, è stato individuato e trattato uno stato in essere, che ha escluso possibili patologie severe come la trombosi venosa profonda.
E ciò sia con la visita del Pronto Soccorso generale dell'Azienda Ospedaliera B.M.M. 29/07/2007 che dell'esame ecocolordoppler eseguito contestualmente presso la U.O.C. di vascolare CP_22
Quindi nessuna omissione della diagnosi è avvenuta o nessun ritardo colpevole della “ esplosione improvvisa e virulenta della patologia “ ; sono stati eseguiti trattamenti e esami diagnostici stabiliti dai Sanitari che appaiono corretti e ampiamente condivisibili .>>>
Conclusioni puntuali, motivate da una accurata indagine medico-legale, affatto smentite dall'appello, generico, fondato su assunti di una CT ( ) del tutto inadeguata, con la PE conseguenza che anche il secondo motivo di gravame non può che essere rigettato.
III
Neppure il terzo motivo di appello merita accoglimento.
Non può negarsi l'esistenza di un concorso di colpa dell'infortunata, per avere “allentato” (per sua ammissione) la cintura di sicurezza proprio nel momento dell'impatto, così impedendo la funzione protettiva del dispositivo.
Ebbene, le norme applicabili in subiecta materia sanzionano non solo il mancato uso delle cinture di sicurezza, bensì anche il loro uso difforme così come espressamente previsto dal disposto di cui all'art. 171, comma 11, CdS “Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 167,00.”. Inoltre, l'improprio uso dei dispositivi di sicurezza è ulteriormente confermato anche dalla descrizione della dinamica del sinistro e dalle lesioni riportate dalla danneggiata, le quali risultano del tutto incompatibili con un corretto uso della cintura di sicurezza.
Le lesioni riportate a seguito di un sinistro (“Lieve contusione regione frontale e mano dx. con escoriazioni. F.L.C. regione mentoniera […] rottura del 1° premolare inferiore sx”), sulla scorta di una valutazione ex 2727 c.c., non potevano avere altra plausibile causa che l'impatto contro le parti interne dell'abitacolo, favorito dal mancato ovvero, come nel caso in esame, improprio uso dei sistemi di ritenuta.
In conclusione, risulta corretta la decisione di prime cure nella parte in cui accertava la sussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP.
Quanto alla misura del concorso, determinata in primo grado nel 20%, è da ritenersi assai limitata e prudente , posto che l'uso corretto della cintura avrebbe potuto ragionevolmente di gran lunga limitare se non evitare del tutto le lesioni.
Quindi è totalmente infondato il motivo di appello che pretende una riduzione ulteriore di un concorso di colpa già riconosciuto in misura minima, e che si sarebbe potuto attribuire all'infortunata in percentuale superiore.
Tuttavia solo l'esistenza di un appello incidentale degli appellati resistenti rispetto alla domanda di ristoro del danno da sinistro (responsabile civile e assicuratrice RCA) avrebbe potuto determinare una reformatio in peius della pronuncia, in danno dell'attrice, con il riconoscimento di un concorso di colpa in misura superiore, anche totale (tanto da accollare all'infortunata per intero la causa del danno), posto che le lesioni localizzate al viso sarebbero state con ogni probabilità del tutto evitate se fosse stata correttamente utilizzata la cintura di sicurezza. (su analoga fattispecie cfr senso Cass. Civ.,
Ord. n. 22351 del 04/11/2016).
Ma la società , unica costituita in questa sede fra i soggetti responsabili del sinistro non CP_3 può ritenersi abbia spiegato alcun appello incidentale.
Non solo perché non vi è alcuna indicazione in tal senso nell'intestazione della comparsa di risposta né nelle conclusioni dell'atto, ma soprattutto perché le conclusioni della comparsa di costituzione sono in principalità la richiesta di conferma della “…sentenza impugnata per i capi riguardanti la posizione di ed il suo assicurato..”, e solo in subordine sono formulate altre istanze, CP_3 che comunque nn paiono riferite neppure al punto in esame .
In ogni caso, sono istanze formulate “in subordine” , che potrebbero essere esaminate solo se non fosse accolta la istanza principale, ovvero di conferma della decisione. Poiché per quanto si è detto la odierna pronuncia è di totale reiezione di tutti i motivi di appello, e di conferma della decisione di primo grado, non vi è spazio per esame della richieste subordinate Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello spiegato deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
IV
Regolazione delle spese del presente grado.
Nonostante il totale rigetto dell'appello nei confronti di tutte le parti , ai fini della regolazione delle spese deve prendersi atto delle peculiarità del caso, connotato dall'esistenza di una patologia scaturita in un periodo successivo ad un sinistro, patologia di incerta origine e difficile diagnosi;
condizioni che possono avere alimentato i dubbi sul rapporto causale fra sinistro e malattia e sulle responsabilità dei sanitari, dubbi infondatamente fomentati da un contrasto fra le due consulenze svolte in primo grado (ancorchè la seconda , che sembra supportare le doglianze dell'AP, debba ritenersi del tutto inattendibile ed “apodittica”, come già correttamente evidenziato nell'impugnata decisione).
Le incertezze diagnostiche della patologia e le contraddizioni delle due CT - contrastanti sia in punto di accertamento del nesso causale, di origine della patologia, sia in punto di responsabilità medica - consentono di ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni che, nonostante l'infondatezza dell'appello, giustificano la compensazione delle spese del presente grado fra l'AP e tutte le parti costituite.
Nulla per le spese fra la soccombente e gli appellati rimasti contumaci. Pt_1
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principaleproposto da (C.F.: ), nei confronti Parte_1 C.F._1
C.F.: ), in persona del legale Controparte_23 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, (P.IVA: ) e (C.F.: Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (congiuntamente costituiti e P.IVA_5 difesi), (C.F/P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6 rappresentante pro tempore; nonché nei confronti degli appellati contumaci CP_24
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (C.F.:
[...] Controparte_9
e (C.F.: );avverso la C.F._11 Controparte_10 C.F._12
Sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 20/10/2019 e pubblicata il
21/10/2019 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 953/2019, così provvede: - rigetta l'appello, e conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente le spese del presente grado fra e gli appellati Parte_1 costituiti
- Nulla sulle spese fra l'AP e gli appellati contumaci.
- Attesta ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.953/2019vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Grabriele Parte_1 C.F._1
D'Ottavio (C.F.: ) – pec: Giuseppe C.F._2 Email_1
D'Ottavio (C.F.: – pec: e Raffaele C.F._3 Email_2
D'Ottavio (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-AP
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: )in persona del legale rappresentante pro tempore, e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv.Anna Curatolo (C.F.: ) pec: C.F._5 Email_4
-appellata
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Ester Balduini (C.F.:
) – pec: e Giuseppe Mazzotta (C.F.: C.F._6 Email_5
)– pec: -appellato C.F._7 Email_6 CONTRO
(C.F.: ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea (C.F.: ) - pec: C.F._8
-appellata Email_7
CONTRO
(P.IVA: ) e (C.F.: ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5 rispettivamente in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, entrambe rappresentate e difese – giusta rispettivo mandato - dall'Avv. Fabio Spanò (C.F.: ) – pec: C.F._9
-appellate- Email_8
CONTRO
(C.F/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Maurizio Filiberto (C.F.: ) – pec: CodiceFiscale_10
-appellata- Email_9
Nonché CONTRO
Cont (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_5 CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_8
(C.F.: ; Controparte_9 C.F._11
(C.F.: ); - tutti appellati contumaci Controparte_10 C.F._12
OGGETTO: Risarcimento danni per sinistro stradale e responsabilità medica per errata diagnosi-appello alla Sentenza n.1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il
20/10/2019 e pubblicata il 21/10/2019, nel procedimento N.R.G. 5229/2009.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 23/12/2009, adiva Parte_1 il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna in solido di , Controparte_9
e per i danni occorsi a seguito del sinistro occorso Controparte_10 CP_3 CP_11
Contr in data 04/05/2007; nonché la condanna del e per i danni causati all'omessa/errata CP_2 diagnosi relativa alla patologia di algodistrofia simpatico riflessa, ritenuta in ogni caso diretta conseguenza del sinistro.
Deduceva segnatamente che in data 04/05/2007 si trovava quale terza trasportata a bordo del veicolo
OD tg. BE180TJ, di proprietà di e condotto da , Controparte_10 Persona_1 allorquando, all'altezza della strada costeggiante la Capitaneria di Porto di , il veicolo Controparte_1 Mercedes tg. DB235AM condotto da invadeva la corsia opposta andando ad Controparte_9 impattare col veicolo OD , causando il sinistro. Contr A seguito dell'impatto la veniva condotta presso il PS del di , dove i Pt_1 Controparte_1 sanitari, successivamente agli esami di accertamento, diagnosticavano una contusione alla mano dx ed escoriazioni all'altezza del mento, con una prognosi di giorni 7; successivamente, il giorno Contr 11/05/2007, sempre presso il di RC, veniva diagnosticata la rottura parziale del premolare inferiore sx.
Tempo dopo parte attrice iniziava ad accusare dolenzie alla gamba destra e si recava più volte presso il PS (29/06/2007, 06/10/2007, 11/10/2007), nonché presso l'istituto (09/08/2007, CP_2
27/09/2007) al fine di ottenere le cure necessarie.
A seguito dei summenzionati controlli veniva diagnosticato inizialmente un edema perirotuleo e successivamente flebite, per le quali venivano prescritte cure farmacologiche ed esami strumentali.
Non cessando le dolenzie all'arto inferiore, parte attrice decideva di sottoporsi a visita presso l'Ospedale Malpigli di Bologna e ivi rimaneva in degenza dal 31/01 al 11/02/2008.
Successivamente alla degenza i sanitari diagnosticavano una “distrofia simpatica riflessa della gamba destra, epatite autoimmune LKM1”.
Ritenendo che la causa della distrofia simpatica riflessa fosse da ricondurre al trauma dell'occorso sinistro, e che da questo e dalla ritardata diagnosi fosse scaturito un danno biologico del 40%, chiedeva la condanna dei convenuti, ciascuno per la propria percentuale di responsabilità, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti a seguito del sinistro, nonché dei danni quale conseguenza dalla errata/ritardata diagnosi.
Si costituivano le parti convenute le quali contestavano l'assunto di parte attrice chiedendo il rigetto delle domande, ovvero la commisurazione delle eventuali somme spettanti a seguito dell'accertamento dei vari gradi di responsabilità.
La causa era istruita a mezzo di prove orali (interrogatorio formale di parte attrice e prova per testi di e ) tutte espletate all'udienza del 06/11/2013, nonché a mezzo Persona_1 Testimone_1
CT medico legale dott. del 23/03/2016, poi rinnovata in data 05/11/2018 a mezzo del CT Per_2 dott. , e veniva decisa con sentenza n. 1419/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria PE accoglieva parzialmente la domanda.
Accertata la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo condotta dall' , il primo giudice riteneva insussistente il nesso causale tra il sinistro e la CP_9 sopravvenuta distrofia simpatica riflessa.
Quindi riconosceva il danno non patrimoniale solo in relazione alla riscontrata “Cicatrice cutanea chirurgica regione mentoniera con chiaro pregiudizio estetico. Esiti di rottura del 1° premolare inferiore sin.”. […] L'invalidità permanente per gli esiti reliquati alla ferita lacero - contusa alla regione mentoniera è stimata nella misura del 6% (sei per cento) e per i reliquati della frattura del
1° premolare inferiore sinistro nella misura dell'1%. Applicando il calcolo riduzionistico di
Balthazard, l'attrice ha subìto un danno biologico pari al 6,50% (sei e mezzo per cento). […]
L'invalidità temporanea parziale è valutata, dal dr. , in giorni 30, senza indicazione della Per_2 percentuale che può, ragionevolmente, indicarsi nella misura del 50%. […] Considerato che il pregiudizio estetico causato dal sinistro, è andato a sommarsi alla patologia autoimmunitaria che già affliggeva l'attrice, è presumibile e ravvisabile quella “sofferenza psico-fisica di particolare intensità […] equitativamente aumentato nei limiti del 10%”.
Sulla scorta di quanto sopra esposto liquidava la somma di € 10.992,30, oltre al danno patrimoniale presente e futuro (spese odontoiatriche) quantificato in € 1.571,21; e così per un totale di € 12.563,51.
Tuttavia, il giudice di prime cure attribuiva alla solo l'80% del danno liquidato, perché Pt_1 rilevava un concorso di colpa nella misura del 20% a carico dell'attrice per aver questa dichiarato che
“Non è vero che non indossavo la cintura di sicurezza;
la indossavo, ma l'avevo allentata per riuscire
a prendere il mio telefonino che era appoggiato sul cruscotto e proprio in quel frangente è avvenuto
l'incidente”. Pertanto, detratto il 20% nonché la somma di € 1.200,00 già versata dalla CP_11 il responsabile dell'incidete stradale e l'assicuratrice di questo erano condannatti al pagamento totale di euro 8.692,81 oltre interessi.
Invece, quanto alla domanda afferente all'omessa/ritardata diagnosi il giudice di prime cure, recependo le indicazioni di una delle consulenze medico-legali espletate in causa, non ravvisava alcun profilo di responsabilità in capo agli istituiti sanitari convenuti, dunque alcun nesso eziologico, poiché “L'ausiliario esclude, dunque, profili di negligenza o imperizia nei sanitari che hanno avuto in cura la ed esclude, altresì, che le terapie e le analisi prescritte abbiano inciso Pt_1 etiologicamente sul decorso della patologia;
parimenti, dall'analisi del primo ausiliario, può escludersi che l'omessa prescrizione terapeutica nella visita del 27.09.2007 abbia significativamente inciso sul decorso della terapia.”.
Pertanto il Tribunale respingeva la domanda relativa alla responsabilità medica e condannava e in solido al pagamento delle spese legali quantificate in € 5.370,00, CP_3 Controparte_9 nonché alle spese di CT.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 29/11/2019 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano. 1) Con il primo motivo contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non riteneva provata la diretta incidenza tra la sindrome algodistrofica riflessa e l'incidente stradale.
Specificatamente, contestava la decisione laddove affermava che la causa dell'insorgenza della Co patologia di era da imputare alla malattia autoimmune del fegato ovvero alla difficoltà di diagnosi, nonché nella parte in cui non riteneva provato il nesso causale stante il non trascurabile lasso di tempo tra la data del sinistro e la diagnosi della distrofia.
Sulla scorta di quanto sopra detto, deduceva l'errore in capo al giudice di prime cure in punto di giudizio esplicativo e controfattuale non avendo, in relazione al primo giudizio, correttamente valutato l'intero compendio probatorio, nello specifico dalle prove orali, dal quale si evinceva che dal primo accesso al PS la danneggiata lamentava forti dolori alla gamba più volte riferiti ai sanitari anche all'atto delle successive visite;
in ordine al secondo, per non aver correttamente operato un giudizio controfattuale sulla scorta del principio del più probabile che non, principio che nel caso di specie risulta avvalorato da una serie di elementi e leggi scientifiche concretamente applicabili.
Criticava, dunque, la circostanza relativa alla concausalità nell'insorgere della SA della patologia auto immune, ritenuta questa una valutazione del tutto arbitraria e non supportata da alcuna evidenza scientifica in quanto “non esiste alcuno studio e/o evidenza clinica che mettano in correlazione (in termini di etiopatogenesi) una malattia autoimmunitaria del fegato con la sindrome algodistrofica”.
2) Con il secondo motivo contestava l'errata interpretazione delle circostanze e dei dati clinici, non ritenendo corretta la decisione nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dei sanitari in Co ordine alla tempestiva diagnosi di e della relativa cura, rilevando di contro l'assenza di una diagnosi differenziale che avrebbe portato alla scoperta della summenzionata patologia, così come indicato in seno alla seconda CT medica a firma del dr. . PE
Ritenendo ravvisabile una responsabilità per negligenza delle strutture ospedaliere in quanto “stesso giorno, solo poche ore prima, in cui i sanitari degli OO.RR. hanno reso tale errata diagnosi, operatori del i avevano correttamente diagnosticato (salvo poi omettere di trattarla CP_2 Controparte_1 adeguatamente) la sindrome algodistrofica, e tale diagnosi era stata resa nota ai medici ospedalieri Co (tale circostanza è pacifica in quanto mai specificamente negata dall' e, comunque, confermata dalle prove testimoniali di e del 6/11/2013); i quali, però, non Testimone_2 Testimone_3 hanno svolto alcuna indagine specifica per la algodistrofia ed hanno confermato la diagnosi di flebite.”.
3) Con il terzo motivo contestava la decisione nella parte in cui stabiliva un concorso di colpa in capo all'AP nella misura del 20%, ritenendolo insussistente atteso che “il Primo Giudice, pur in mancanza di prove, di cui era onerata la Compagnia di Assicurazioni che aveva eccepito detta circostanza, non ha spiegato (ma solo affermato dogmaticamente) come la manovra posta in essere dal passeggero, possa avere causato il mancato funzionamento del pretensionatore.”.
Chiedeva di dichiararsi l'insussistenza del concorso di colpa e – in subordine – l'accertamento di un grado di corresponsabilità nella misura non superiore al 10%.
Alla luce dei motivi di gravame concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata e la condanna in solido delle controparti, sia responsabili del sinistro che in relazione alla responsabilità medica, al risarcimento dei danni patiti a causa della sindrome algodistrofica riflessa ed, in ogni caso, chiedeva di dichiararsi l'insussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP, ovvero dichiararlo in misura non superiore al 10%.
Con comparsa di risposta in appello del 27/02/2020 si costituiva , n.q. di compagnia CP_3 assicurativa del veicolo che aveva causato il sinistro, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito riteneva non sussistente alcuna responsabilità in capo alla stessa in quanto come anche rilevato dalla espletata CT medica, a firma del dr. , nonché dalla documentazione agli atti, in Per_2 nessun accesso al PS successivo al sinistro né alla successiva visita del 11/05/2007 era mai stata fatta menzione di un trauma al ginocchio dx, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il sinistro e la sindrome di SA, così come meglio indicato in seno all'elaborato peritale di cui sopra.
Stante, dunque, che non risultava provato che a seguito del sinistro l'AP avesse riportato un trauma al ginocchio, in ogni caso specificava come entrambi i CC.TT.UU. pervenivano alla medesima conclusione volta ad escludere che un eventuale trauma di tal genere potesse ritenersi come causa primaria e causante la sindrome di SA.
Contestava anche il motivo di appello relativo al dichiarato concorso di colpa in capo all'AP, evidenziando come le lesioni riportate al viso erano incompatibili con un corretto uso del dispositivo di sicurezza.
Nulla contestava in merito al terzo motivo di appello in quanto volto ad accertare la sussistenza della Contr responsabilità medica del e dunque fuori dalla cognizione dell'appellata compagnia CP_2 assicurativa.
Concludeva per il rigetto integrale dell'appello e la riduzione delle richieste di parte AP commisurate all'effettivo grado di responsabilità.
Con comparsa di risposta in appello del 05/03/2020 si costituivano congiuntamente CP_15
e , n.q. di coassicuratrici del le quali preliminarmente eccepivano
[...] Controparte_5 CP_2 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché il rigetto ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di azione diretta nei confronti delle compagnie assicuratrici proposta da parte AP.
Nel merito, deducevano la correttezza della decisione di prime cure, nonché l'esaustività della prima
CT medica, nella parte in cui veniva escluso il nesso di causalità tra la sindrome e il sinistro stradale, sia in quanto la SA era da ricondurre alla pregressa patologia autoimmune di epatite LKM1, sia in relazione alla circostanza che il primo consulto specialistico ortopedico del ginocchio interessato avveniva a distanza di 3 mesi dal sinistro e ciò determinando “Un vuoto Tecnico totale per 97 gg. dall'evento traumatico che annulla, sotto il profilo patogenetico, clinico e soprattutto medico - legale ogni criteriologia del nesso causale con qualsiasi eventuale traumatico al ginocchio riportato dalla paziente nell'incidente stradale del 4 maggio 2007. Manca il profilo cronologico, manca quello della continuità fenomenica, manca il criterio dell'efficienza lesiva”.
In merito alla responsabilità per errata/ritardata diagnosi contestavano l'assunto di parte AP in quanto dalle visite e dagli esiti degli esami radiologici non si evinceva la presenza della SA e, nonostante l'aggravamento delle condizioni della paziente, a far data dal 27/09/2007 la stessa non si presentava più presso il Inoltre, le deduzioni di parte AP risultavano smentite da CP_2 entrambe le CC.TT.UU., le quali non indicavano alcun profilo di responsabilità e negligenza in capo ai sanitari.
Contestavano anche il motivo di appello relativo all'insussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP, evidenziando come la stessa danneggiata in sede di interrogatorio formale avesse confermato l'inidoneo uso delle cinture di sicurezza, in violazione del disposto di cui all'art. 172
CdS. In ultimo, contestavano la quantificazione dei danni richiesti, specie in relazione al danno esistenziale e da perdita da capacità lavorativa, in quanto non debitamente provati.
In ogni caso, chiedevano di graduare la domanda di garanzia in favore del nei limiti di CP_2 polizza meglio specificato in atti. Alla luce di quanto sopra esposto, previa valutazione delle eccezioni preliminari, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Contr Con comparsa di risposta in appello del 06/03/2020 si costituiva il , che deduceva Contr l'insussistenza di responsabilità in capo ai sanitari del , poiché la paziente era stata tempestivamente sottoposta alle cure necessarie all'atto dell'accesso al PS, non potendosi ravvisare alcun nesso di causalità né in relazione al sinistro stradale, né in relazione all'operato dei medici.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta in appello del 21/03/2020 si costituiva , n.q. di Controparte_16 compagnia assicurativa del veicolo OD tg. BE180TJ, la quale contestava le difese dell'AP, preliminarmente chiedeva di dichiararsi il giudicato in riferimento al capo della sentenza impugnata che accertava la responsabilità solidale di e della sulla causazione Controparte_9 CP_17 del sinistro stradale in quanto parte non specificatamente contestata in sede di appello, avendo l'AP solo chiesto in sede di conclusioni la generica condanna in solido di tutte le parti appellate.
Sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in virtù del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di causalità tra il sinistro stradale e la sindrome SA scaturita a seguito del trauma, posto che il giudice di prime cure aveva fatto buon gioco delle norme in materia di valutazione degli elaborati peritali, considerandoli entrambi e traendo dagli stessi gli argomenti per la motivata decisione. Contestava altresì il motivo di appello relativo all'accertato concorso di colpa, perché risultava provato che la non indossava congruamente il dispositivo di sicurezza. Pt_1
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiedeva la conferma della sentenza e il rigetto del gravame.
Con comparsa di risposta in appello del 02/10/2020 si costituiva il quale contestava CP_2 tutte le avverse deduzioni;
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata non essendo mai stato accertato, anzi del Co tutto escluso, il nesso di causalità tra il sinistro stradale e l'insorgere della , nonché tra quest'ultima e la condotta dei sanitari, non avendo parte AP formulato alcuna valida argomentazione logico- giuridica volta a sconfessare le risultanze peritali, entrambe concordi ad escludere alcun profilo di censure nell'operato medico.
Anche questa parte sosteneva la correttezza della sentenza impugnata in punto di concorso di colpa, avendo parte l'AP violato le norme disciplinanti il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza in materia di circolazione stradale.
In ultimo, reiterava ex art. 346 c.p.c., la domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello, di essere tenuta indenne dagli effetti negativi della sentenza, in forza delle polizze assicurative e nei limiti delle garanzie da esse derivanti nella seguente misura: 40%, (già 40%, CP_15 Controparte_16 CP_18 Controparte_16
(già 10%, 10%. CP_19 Controparte_5
Specificava in ultimo che la garanzia operava nel caso di specie atteso che i sanitari asseritamente coinvolti in ordine al profilo di responsabilità medica erano tutti dipendenti del così come CP_2 specificato in primo grado in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.., nonché giusta comunicazione al
Broker assicurativo con missiva del 05/02/2010.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Non si costituivano , e , benché CP_8 Controparte_9 Controparte_10 regolarmente citati, la cui contumacia veniva dichiarata con Ordinanza del 07/12/2020.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 09/01/2025, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le richieste conclusive ed il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: è infondata l'eccezione formulata dalle parti appellate ai sensi dell'art.342 c.p.c:
: può ritenersi che l'atto di appello rispetti i requisiti essenziali richiesti per legge, indicando le criticità riscontrate in seno al provvedimento oggetto di gravame, e le richieste di modifica della decisone impugnata, dovendosi escludere una carenza di specificità del gravame e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Sul punto , le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
I
Il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere il nesso causale tra la sindrome algodistrofica riflessa e l'incidente stradale.
ha sostenuto di avere immediatamente subìto il contraccolpo al ginocchio a causa del Pt_1 sinistro stradale, e ha lamentato che gli accertamenti del primo accesso al Pronto Soccorso – del
4.5.2007- si sarebbero limitati ad indagini e cura delle lesioni al capo ( era stata eseguita una TAC all'encefalo, erano stati dati punti di sutura al mento), ad eseguire una RX al dito mignolo, ma i sanitari avrebbero omesso ogni indagine al ginocchio dx “nonostante la paziente accusasse dolori alla gamba dx” (così anche nell'atto di appello). La stessa ha precisato che neppure in data 11 magio 2007, quando si era nuovamente recata al PS perché si era accorta di una rottura del premolare inferiore sx, “nessun esame veniva svolto con riguardo ai lamentati dolori alla gamba dx”.
Innanzitutto deve evidenziarsi come le affermazioni della ovvero di aver subito un trauma Pt_1 da urto al ginocchio destro in occasione del sinistro e di averlo segnalato ai sanitari, non hanno trovato alcun riscontro documentale, anzi risultano smentite dai documenti
Infatti, dalla documentazione medica a disposizione si evince che la danneggiata, in data corrispondente a quella del sinistro, veniva condotta presso il PS e ivi i sanitari accertavano la sola
“lieve contusione regione frontale e mano dx con escoriazioni f.l.c. regione mentoniera”.
Non risulta neppure sui referti del PS alcuna segnalazione dell'infortunata di dolenzie al ginocchio o di traumi alle gambe.
Sulla valenza probatoria delle circostanze di fatto e delle dichiarazioni della paziente trascritte su documenti redatti da operatore medico di struttura pubblica (pronto soccorso) la Suprema Corte ha espressamente affermato che “le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice… il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”. (Cass. Civ., Ord. n. 16030 del 28/07/2020).
Di conseguenza, non può affermarsi ex post e a distanza di tempo che la abbia lamentato, Pt_1 nell'immediatezza del sinistro o fino al 11 maggio 2007 dolori alla gamba o avesse esiti di trauma al ginocchio, se di ciò non vi è traccia nei referti del Pronto Soccorso del 4 e del 11 maggio 200.
Non giovano alla tesi dell'AP le - superficiali e prive di riscontro - considerazioni del CT dr , secondo il quale “Tenuto conto che la paziente ha riportato una frattura del piatto tibiale PE
è verosimile ritenere che essa avesse una contusione, probabilmente anche un ematoma e/o un versamento, tutte cose visibili ad una semplice visita manuale. Inoltre è evidente che la paziente doveva avere il ginocchio/gamba dolorante. Ma nulla di tutto ciò risulta nel referto di PS del 4/5. Ed in data 11/5 i sanitari rilevavano la frattura dentale ma non esaminavano l'arto inferiore (eppure la paziente doveva essere dolorante e zoppicante)….” La frattura del piatto tibiale è stata accertata mesi dopo l'evento del 4 maggio 2007, per cui manca qualsiasi relazione di continuità temporale con l'incidente stradale per cui è causa, così come ha constatato il CT dr , circostanza decisiva ed evidentemente sfuggita al CT dr . Per_2 PE
Le stesse considerazioni smentiscono gli assunti immotivati del CT : se vi fosse stato un PE ematoma, se la paziente avesse accusato dolore al ginocchio e fosse stata zoppicante, non si vede per qual motivo i medici , in due occasioni (4 e 11 maggio 2007) avrebbero omesso di darne conto , di riportare il riferito e di effettuare i necessari accertamenti
Semmai, proprio come illustrato dal CT dr , è ragionevole e assai più verosimile ritenere Per_2 il contrario: che nessuna di queste evidenze esistesse fino a quel momento e i sintomi della patologia si manifestarono solo dopo , e che abbiano origine diversa e non correlata al sinistro stradale, di cui peraltro non è stato dimostrato alcun effetto traumatico sugli arti inferiori dell'infortunata.
Infatti la “gonalgia dx con deficit funzionale “ sarebbe stata diagnosticata dal curante con il certificato del 12 maggio 2007 (appena il giorno dopo il secondo accesso al PS!), mentre solo il 9 giugno 2007 sarebbe stata rilevata una da una risonanza effettuata presso il una “frattura CP_2 intraspongiosa da impatto”, e solo il 27 settembre 2007 sarebbe stata refertata presso il na CP_2
“possibile sindrome algodistrofica secondaria”
La sentenza di primo grado ha negato il nesso causale tra l'incidente stradale e la patologia riprendendo le osservazioni della CT del dr , che con attente argomentazioni scientifiche e Per_2 medico-legali ha escluso ogni correlazione tra il sinistro e l'algodistrofia, e cioò:
- non solo per la rilevante distanza temporale fra il verificarsi dell'incidente e la diagnosi;
- non solo perché ove l'incidente avesse causato un urto o una contusione al ginocchio le conseguenze si sarebbero certamente immediatamente notate (quantomeno sarebbero stati visibile una ecchimosi o un gonfiore), mentre nei referti del pronto soccorso del 4 e del giorno
11 maggio non vi è traccia di alcuna lesione o contusione e neppure di dolenzie, mai riferite dalla paziente (che, se sussistenti, avrebbero portato ad accertamenti sull'arto);
Il CT ha altresì spiegato che la patologia ha origine “sistemica, internistica, da Per_2 riconversione midollare (da midollo rosso a giallo), spesso sono turbe legate a alterazioni e disordini del sistema immunitario, a volte patologie del sistema emopoietico, altre volte turbe legate ad alterazione del sistema ortosimpatico, come " l'edema della spongiosa midollare " in relazione a sofferenza avascolare di tipo neuro - algo - distrofico.”.
A pag 59 della relazione del CT dr si legge che negli anni 2006-2007 la aveva Per_2 Pt_1 sofferto proprio di patologia autoimmune: <<Tale quadro della rmn propenderebbe, nel caso di specie, più verso una patologia sistemica sia neurologica che ematologica, che su una base traumatica non obiettivata né riferita in sede di Pronto Soccorso, che verso una lesione scheletrica vera e propria, essendo interessato il midollo spongioso osseo ed essendo la patologia di danno della spongiosa midollare estesa al femore, alla tibia ed alla rotula. Anche il quadro clinico manifestatosi nella seconda fase dell'evoluzione, con osteoporosi diffusa e non circoscritta al ginocchio, con linfoadenopatie inguinali bilaterali e laterocervicali, con alterazioni anche se modeste del quadro ematologico e delle transaminasi, come rilevato nel novembre del 2007 e nei due ricoveri del 2008 presso il Policlinico di Bologna, farebbe propendere per una patologia sistemica. Va sottolineato che la giovane paziente era affetta negli anni 2006-2007, nella fase piu' eclatante di una severa patologia autoimmunitaria, come la epatite autoimmunitaria LKM1, che di certo è intervenuta, non
è facile comprendere in che entità e/o determinazione, nell'instaurarsi di una alterazione del sistema ortosimpatico che ha determinato poi la sindrome algo - distrofico simpatico riflessa”.>>
Gli argomenti del CT e la sentenza che li ha ripresi sono accuratamente motivati, chiariscono la più probabile origine (sistemica e non traumatica) della patologia, e ben spiegano la mancata diagnosi e mancata refertazione in concomitanza con il sinistro.
Le conclusioni del CT dr sono avversate dalla smentite dalla singolare e palese Per_2 superficialità della seconda CT resa dal dr , il quale non ha affatto risposto al quesito che PE gli si poneva (ovvero verificare il nesso causale tra il sinistro del 4.5.2007 e la patologia all'arto inferiore), per contro dando per scontato ciò che gli si chiedeva di accertare, limitandosi a constatare che le “conseguenze” sarebbero state diagnosticate in tre riprese, senza affatto analizzare le circostanze accuratamente sondate dal primo CT, senza valutare e chiarire se ciò che era stato diagnosticato a distanza di tempo potesse in qualche modo ugualmente ricollegarsi al sinistro, e senza minimamente preoccuparsi di valutare l'origine della patologia algodistrofica così come , invece, accuratamente esaminata dal primo CT.
Gli argomenti della CT , così come gli argomenti del primo motivo di appello presumono PE
(ma senza alcun fondamento oggettivo) che il “ritardo” nell'accertamento della lesione di origine traumatica all'arto inferiore sarebbe stato causato da negligenza dei sanitari del PS, ai quali la Pt_1 sostiene di aver segnalato il dolore alla gamba sinistra.
Di tale segnalazione però non vi è traccia nei due certificati del PS, né quello del 4 maggio né in quello del 11 maggio 2007, a distanza di una settimana dall'incidente.
Non si vede per quale ragione se la avesse dichiaro dolore o avesse mostrato una contusione Pt_1
o una ecchimosi ai primi accessi al PS , i sanitari avrebbero omesso di riportare ogni riferimento, sia nel primo che nel secondo certificato, e avrebbero omesso ogni accertamento.
Si richiama quanto già segnalato esaminando il primo motivo di appello, in relazione alla valenza probatoria delle certificazioni mediche anche in relazione alle dichiarazioni rese dal paziente al PS. Resta quindi escluso che la , che non ha impugnato di falso la certificazione medica del 4 e Pt_1 del 11 maggio 2007, possa smentire con le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado di avere segnalato contusioni o dolori al ginocchio , che non sarebbero state riportate nei certificati per omissione dei medici.
Del resto, coerente con tale rilievo risulta quanto ulteriormente affermato in sede di operazioni peritali, laddove viene constatato che qualora effettivamente la danneggiata avesse avuto dolori alla gamba , conseguenti al trauma del 4.5.2007, condizioni di instabilità o di zoppìa, questi sarebbero stati del tutto evidenti, tali da non passare inosservati ai sanitari, infatti “Altresì una forte o media contusione al ginocchio destro clinicamente evidenziabile nell'immediato o almeno 24-48 h. dopo
l'impatto lesivo, quanto meno con un ematoma, una ecchimosi, un edema al ginocchio, tutti elementi basilari espressioni di un trauma, che non sarebbero mai potuti passare inosservati nè ai Sanitari del
Pronto Soccorso Generale nè al medico curante per quasi tre mesi, né permettere all'infortunata una tranquilla stazione eretta e/o una normale o accettabile deambulazione per così tanto tempo, senza neanche una ginocchiera, o un ausilio deambulatorio.” (pag. 61 CT dr. . Per_2
Sono molteplici gli argomenti che supportano la tesi che l'insorgenza della patologia sia di epoca successiva all'incidente stradale, e che non sia di origine traumatica né ad esso correlata, anche prendendo in considerazione l'arco temporale dell'evoluzione della patologia, che in ragione delle risultanze peritali, induce ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità col il sinistro stradale.
Dal primo accesso al nosocomio, datato 04/05/2007, al primo esame alla prima RM al ginocchio destro datata 29/06/2007 ed al primo consulto specialistico erano trascorsi rispettivamente 56 giorni e 97 giorni, nell'arco dei quali nessuna visita, e dunque alcuna documentazione attestante un trattamento terapeutico, erano state effettuate dalla danneggiata , neppure in esito al quel singolare e isolato certificato medico del 12 maggio 2007 rimasto senza alcun seguito per settimane .
Con la conseguenza che – stante la molteplicità di cause scatenanti la patologia di cui in esame – un vuoto terapeutico comporta come nel caso in oggetto un'interruzione della continuità fenomenica, infatti “Agli atti non risulta alcun ricorso ad alcun medico specialista, neurologo o ortopedico o internista o fisiatra. Ma soprattutto nessun trattamento terapeutico idoneo è stato eseguito. Un vuoto
Tecnico totale per 97 gg. dall'evento traumatico che annulla, sotto il profilo patogenetico, clinico
e soprattutto medico - legale ogni criteriologia del nesso causale con qualsiasi eventuale traumatico al ginocchio riportato dalla paziente nell'incidente stradale del 4 maggio 2007. Manca il profilo cronologico, manca quello della continuità fenomenica, manca il criterio dell'efficienza lesiva.” (Pag. 63 CT dr. . Per_2
In ultimo, come già precedentemente dedotto, la sindrome algodistrofica riflessa risulta essere di
“rara e di difficile diagnosi e la letteratura scientifica non da chiarezza completa e certezze assolute sull'etiopatogenesi di tale sindrome così complessa, perché' di difficile impostazione fisiopatologica, come non ancora del tutto chiara è la condizione che permette il suo processo evolutivo e la stadiazione della patologia. come non ancora del tutto chiara è la condizione che permette il suo processo evolutivo e la stadiazione della patologia. Inquadrare esattamente la patologia è molto complesso e difficile, ed infatti spesso passa misconosciuta soprattutto all'inizio per tanti motivi….omissis….Spesso la sindrome non presenta sintomi patognomonici specifici e molto spesso la diagnosi avviene dopo aver prima escluso eventuali ulteriori patologie;
inoltre le sue manifestazioni possono essere eterogenee, come da letteratura scientifica specifica .”: questa conclusione rassegnata dal CT dr , corredata da una ampia e convincente illustrazione degli Per_2 argomenti sostenuti
Tale diversità dei fattori scatenanti , tuttavia, non è apparsa consentire la riconoscibilità di nessi causali con fatti traumatici, avendo il CT valorizzato piuttosto che l'origine da fattori immunitari e sistemici appariva confermata dalla pregressa patologia di epatite LKM1, della quale l'AP era affetta a far data dal 2006, quale possibile concausa scatenante della patologia lamentata.
Infatti “Questa epatite autoimmunitaria di cui era affetta l'attrice, al momento dell'incidente stradale, ha avuto un notevole concorso nella determinazione della disfunzione del sistema nervoso simpatico che ha innescato la sindrome algodistrofica riflessa e ciò indipendentemente dall'eventuale traumatismo del ginocchio, da un trauma ad un nervo sensitivo o plesso neurale dell'arto inferiore destro, indipendentemente dall'epoca dell'eventuale trauma, evidenziato dalla paziente o passato alla stessa misconosciuto o rimasto silente per diverso tempo.” (Pag. 92 CT dr.
. Per_2
La valutazione, recepita dalla sentenza impugnata e fortemente contestata dall'AP (dal momento che la CT nega l'origine autoimmune della patologia) comunque non è PE dirimente.
Ciò che è innegabile e la mancanza di qualsiasi evidenza di trauma al ginocchio in occasione del sinistro, e il vuoto terapeutico (assenza di continuità fenomenica) dal momento che i primi problemi al ginocchio sono stati accertati solo il 29 giugno 2007, come da certificazione, ovvero quasi due mesi dopo il fatto.
Dato del tutto sottovalutato o meglio taciuto dalla gravemente superficiale e totalmene inattendibile
CT , che non ha valutato che in tutto questo periodo nessun accertamento, nessuna PE richiesta di diagnosi e cure è venuta dalla al di là di un certficato medico del curante del 12 Pt_1 maggio 2007, che rende ancor meno credibile la ricostruzione fornita dalla'AP , che vorrebbe sostenere che a fronte di un (asserito) trauma scaturito dal sinistro avrebbe atteso mesi per eseguire accertamenti e cercare soluzioni. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che il sinistro occorso sia stata diretta causa dell'insorgere della sindrome algodistrofica riflessa.
Non sussistendo, dunque, alcun nesso di causalità tra il sinistro e la patologia in oggetto il motivo di appello non può che essere rigettato.
II
Del pari non può accogliersi il secondo motivo di doglianza relativo alla negligenza dei sanitari, Contr Co sia del che del per omessa e/o ritardata diagnosi della . CP_2
Assume l'AP che “appaiono di meridiana evidenza la negligenza e la imperizia gravissime dei sanitari degli OO.RR. intervenuti nel pomeriggio del 27/9/2007 , i quali, - pur avendo avuto conoscenza del fatto che alla s.na nella mattinata dello stesso giorno e per i medesimi Pt_1 sintomi, era stata diagnosticata dai medici del na sospetta Sindrome algodistrofica - , hanno CP_2 diagnosticato una “flebite gamba dx”, con prescrizione di cortisone e calza elastica , diagnosi poi confermata dai medici del medesimo nosocomio in data 6/10/2007 e in data 17/10/2007.
Anche questi argomenti però risultano smentiti dagli accertamenti in atti.
La questione sottesa al summenzionato motivo di appello deve essere inquadrata in relazione alla disciplina applicabile al momento del fatto, datato 04/05/2007, ovvero nel regime probatorio dell'inadempimento contrattuale
La responsabilità medica della struttura sanitaria, già prima dell'emanazioni della c.d. Legge
Balduzzi (legge 189/2012) e della più recente Legge Gelli-Bianco (8 marzo 2017, n. 24), era da ricondurre, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, ad un inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale, infatti “Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU.,
Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Ne consegue che resta in capo al paziente-danneggiato l'onere di provare il titolo, l'inadempimento ed il nesso di causalità tra la negligente condotta medica e il danno da essa derivato, anche sulla scorta del principio del cd “più probabile che non”.
Orbene, nel caso in esame gli accertamenti eseguiti in primo grado- sempre attraverso la accurata e anche sul punto approfondita CT del dr non lasciano margini per affermare Per_2 inadempimenti dei sanitari che hanno visitato la né all'atto del primo accesso al PS, né Pt_1 dopo il maggio 2027.
Si è già detto non esservi traccia di contusioni, ematomi, lesioni e neppure di sintomi soggettivi di traumi al ginocchio riferiti ai medici del PS che il 4 e l'11 maggio 2007 visitarono la Pt_1
Come precedentemente rilevato, dalla documentazione medica non risulta che la paziente abbia lamentato anche i dolori all'arto inferiore .
Dopo accurata disamina degli atti il CT, dr. rilevava che “Nel referto non appare alcuna Per_2 anomalia diagnostica, né i Sanitari avrebbero potuto eseguire altri accertamenti strumentali in assenza di segni clinici obiettivi ben precisi […] L'infortunata non ha riferito altro ai Medici del P.S.
G., né ha evidenziato alcuna sintomatologia o criticità clinica al ginocchio destro o all'arto inferiore destro, per cui nulla vi era da accertare strumentalmente. Per cui anche in questa circostanza la condotta professionale dei Sanitari del Pronto Soccorso Generale dell' Controparte_20 appare corretta ed esente da qualsiasi critica e censura.”.
[...]
Quindi non è possibile rilevare alcuna condotta negligente – rispetto alla diagnosi di algodistrofia
- dei sanitari del PS intervenuti nelle due occasioni nei primi giorni successivi ai fatti.
Ma il motivo di appello si spinge a sostenere la condotta negligente degli altri sanitari, che in epoca successiva ( a far data dal settembre dello stesso anno) visitarono la per comprendere la causa Pt_1 dei problemi manifestati dalla stessa in data 27/09/2007, quando l'AP si era recata presso il nosocomio per un consulto specialistico all'arto inferiore e ivi veniva diagnosticata una flebite alla gamba dx, diagnosi risultata certamente corretta alla luce del RXM effettuata in data 29/06/2007 e confermata dalle risultanze dell'ecodoppler del 06/10/2007.
In relazione a tale circostanza il CT dr non ha ritenuto potesse muoversi alcuna censura Per_2 all'operato dei medici, infatti “Una diagnosi congrua e adeguata alla realtà, essendo il primo
Sanitario a evidenziare “tale nuovo stato clinico “, alla luce della rmn e dello stato obiettivo anatomofunzionale della paziente, ha valutato prima eseguire una accorta richiesta diagnostica: la consulenza dell'angiologo e un ecodoppler.”.
Ed ancora l'ausiliario del CT, dr sullo stesso punto affermava che “In conclusione una Per_4 diagnosi di flebite della gamba destra era possibile e le indicazioni terapeutiche e diagnostiche da parte dei sanitari dell' R.C. furono adeguate, le terapie messe in atto Controparte_20
e la loro durata, 21 giorni, certamente non hanno potuto incidere sull'integrità psico-fisica della paziente, e infine una diagnosi di “distrofia simpatico-riflessa non poteva essere precocemente formulata se non prima avendo escluso patologie vascolari flebolinfatiche correlate.” (Pag. 7 relazione dr. . Per_4 Le considerazioni in relazione alla insussistenza di alcuni profili di negligenza medica possono così sintetizzarsi “Alla luce di quanto suddetto, nessuna omissione, nessuna negligenza da parte dei
Medici che hanno avuto in cura l'attrice o hanno avuto un ruolo anche saltuariamente, in varia misura e in tempi diversi, nel caso clinico della signora Pt_1
Difficile diagnosticare prima una sindrome algodistrofica ab inizio, soprattutto nel periodo maggio- giugno-luglio-agosto 2007. […]
L'excursus del quadro clinico è ricoperto da tanti “vuoti tecnici”, manca di cronologia e continuità fenomenologica dalla data dell'evento traumatico;
la paziente stessa solamente dal 9 agosto 2007 si
è recata per una precisa valutazione clinica […] Quindi nessuna omissione della diagnosi è avvenuta
o nessun ritardo colpevole della “ esplosione improvvisa e virulenta della patologia “ ; sono stati eseguiti trattamenti e esami diagnostici stabiliti dai Sanitari che appaiono corretti e ampiamente condivisibili. Le terapie prescritte appaiono inerenti e adeguati alla diagnosi espressa, dalla valutazione clinica e strumentali.”.
Non possono, dunque, evincersi profili di responsabilità in capo ai sanitari che hanno preso in cura la specie in considerazione della particolarità della patologia, non risultando le doglianze di Pt_1 parte AP capaci di evidenziare alcuna negligente condotta medica , né provare il nesso di causalità tra l'asserito ritardo nella diagnosi ed il danno subito dalla neppure sulla scorta del Pt_1 principio del “più probabile che non”.
Invero, l'applicazione di tale principio in materia sanitaria è condizionato dalla sussistenza congiunta dell'errata condotta medica, del danno patito e nesso eziologico tra la condotta ed il danno, dovendo questi essere applicato ogni qualvolta non sia possibile accertare con assoluta certezza il nesso eziologico tra condotta e danno;
con la dovuta precisazione che la mancanza anche di uno solo degli elementi testé indicati esclude la sussistenza di alcun profilo di responsabilità.
Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato i confini di applicazione del principio di cui sopra allo scopo di confermare la responsabilità medica, infatti “Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi — nella specie quella formulata dal CT - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre.
[…] il criterio del "più probabile che no", il quale, si ripete, nel caso di spiegazioni causali alternative, significa dare la prevalenza alla spiegazione che si presenta come più probabile rispetto alle altre disponibili.”. (Cass. Civ., Ord. n. 25805 del 26/09/2024).
Orbene, sulla scorta delle risultanze peritali veniva categoricamente escluso alcun profilo di responsabilità in relazione all'operato dei medici delle strutture appellate.
L'AP sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare gli altri elementi acquisiti in atti, ovvero dare per accertato che la abbia lamentato da subito dolori alla gamba destra e che Pt_1 nessuno dei medici abbia dato riscontro alla circostanza, giungendo persino ad affermare che i fatti non sarebbero stato contestati dalla e che dovrebbero essere dati , per questo, Controparte_20 come accertati, ai sensi dell'art 115 cpc .
Gli argomenti dell'AP appaiono del tutto inconcludenti e inidonei.
Intanto l' non aveva neppure l'esigenza di contestare ciò che è Controparte_20 documentalmente smentito, e con l'efficacia probatoria privilegiata delle certificazioni provenienti dal Pronto Soccorso del presidio pubblico: non può ancora una volta che prendersi atto che nelle certificazioni sanitarie redatte dal Pronto Soccorso del 4 e del 11 maggio 2007 non vi è traccia neppure di dolenzie riferite dalla paziente, non c'è traccia di evidenze di contusioni o ecchimosi alla gamba destra, non vi è traccia di alcun risentimento all'arto inferiore in qualche modo collegabile al sinistro.
Si deve ancora una volta richiamare il principio per cui <il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese”. (Cass. Civ., Ord. n. 16030 del
28/07/2020)>>>.
Ed anche Cass Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.”; di recente Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022 “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”
La smentita del presupposto fondamentale di tutta la difesa dell'AP, ovvero che la patologia si fosse manifestata subito in occasione del sinistro stradale, e non fosse stata valutata dai medici come da esso causata, e che la avesse segnalato il dolore al ginocchio, elide ogni Pt_1 rivendicazione sulla mancata immediata diagnosi.
I tempi nei quali la stessa paziente ha poi deciso di approfondire la patologia insorta, con “vuoti” di settimane e mesi tra un accertamento e l'altro , e l'obiettiva difficoltà di accertare una patologia insidiosa, di non agevole identificazione, rendono coerente e condivisibile la valutazione del CT medico dr che ha raccolto tutti i dati disponibili agli atti, fornendone una lettura logica e Per_2 motivata. Le argomentazioni dell'AP, anche per il motivo d'impugnazione in esame, si rifanno in buona parte alle considerazioni del secondo CT, dr , il cui elaborato, afflitto da PE innumerevoli carenze già in punto di accertamento causale, carente di compiute disamine degli atti, carente di ogni valutazione sulla causalità e carente di ragionata valutazione anche dei tempi richiesti dalla diagnosi, appare inidoneo a contrastare le risultanze dell'approfondito accertamento del primo
CT.
Anche per altro verso la CT appare inidonea per apprezzare l'incidenza sulla patologia PE dell'aserito “ritardo” nell'accertamento, posto che la responsabilità dei medici degli OORR e del avrebbe rilevanza se ne fosse conseguito un danno, che la condotta diligente e perita avrebbe CP_2 evitato.
Afferma il CT dr (pag 17 elaborato) che la tardiva diagnosi di algodistrofia avrebbe PE causato la flebite , salvo poi ad affermare alla pag 19 dello stesso elaborato “Non si capisce su quali basi sia stata formulata la diagnosi di flebite in quanto non risultano in atti accertamenti strumentali
e/o di laboratorio che confermino la validità di tale diagnosi..”
L'incoerenza dei due assunti, dai quali non è possibile capire se per il dr la diagnosi di PE flebite fu un errore, o se la flebite fosse realmente insorta e fosse conseguenza di un ritardo diagnostico.
Resta a questo punto irrilevante il contrasto tra i CT sull'origine della algodistrofia
(nell'eleborato si legge che la era affetta da “epatite autoimmune che non ha alcun PE Pt_1 tipo di relazione con le patologie conseguenti al sinistro per cui è causa”, mentre nella CT Per_2 si indica l'origine dell'algodistrofia proprio nel quadro autoimmune caratterizzante la già Pt_1 da prima del sinistro , di cui la algodistrofia è stata altra manifestazione della alterazione sistemica ed immunitaria)
Invece è opportuno aggiungere che alla pag 23 dell'elaborato questo CT (rispondendo PE al quesito nel quale si chiede al CT di accertare la diagnosi di “distrofia simpatica riflessa della gamba destra” potesse essere tempestivamente formulata dai sanitari delle due strutture ospedaliere sopra indicate e se l'omessa tempestiva diagnosi avesse inciso eziologicamente sull'integrità psicolfisica dell'attrice; in caso di risposta affermativa, indichi la percentuale di incidenza della condotta omissiva di ciascuna struttura ospedaliera) ha ammesso che “ rispondere a detto quesito
è estremamente complesso sia per la estrema lacunosità della documentazione sanitaria allegata in atti sia per la oggettiva difficoltà della diagnosi differenziale della RDS.” (pag 23 CT ) PE
La lacunosità della produzione documentale non può che ridondare in danno dell'attrice, tenuta a fornire tutti gli elementi di prova a sostegno della domanda;
per altro verso la ammessa difficoltà della diagnosi differenziale della patologia – circostanza già evidenziata dal primo CT- dovrebbe indurre un CT a valutare con prudenza le responsabilità dei medici per il “ritardo” con cui giunsero all'accertamento, soprattutto in una condizione di carenza di elementi documentali (accertamenti strumentali e tutto ciò che la scienza medica richiedere per giungere alla diagnosi della patologia)
A fronte delle carenze ed incongruità della CT a ragione ritenuta non utilizzabile già dal PE
Tribunale- le conclusioni del CT dr appaiono motivate e puntuali anche laddove ha Per_2 sostanzialmente negato le responsabilità mediche valutando tuti gli atti disponibili e valutando altresì
l'incidenza e rilevanza probatoria delle “lacune” documentali : <<< Come già ampiamente descritto,
a causa della lacunosità della documentazione clinica dei primi tre mesi, da quando l'attrice riferisce la sua sintomatologia, senza riscontri in atti di esami clinici e trattamenti terapeutici, senza una documentazione sanitaria attestante , appare veramente arduo conoscere lo stato clinico e anatomo- funzionale del ginocchio destro della signora dal giorno dell'evento traumatico, ossia 4 Pt_1 maggio 2007, sino alla data del 1° consulto specialistico del 9/08/2007.
Dall'assenza di documentazione clinica effettiva, escludendo dei meri certificati periodici “ molto generici “ a firma del medico curante, per prolungamento di malattia, si deduce che nulla ci fosse di patologico a carico dell'arto inferiore destro - ginocchio destro.
L'unico riscontro strumentale, l'esame Rmn del Giugno 2007, ha avuto una valutazione clinica ortopedica solamente il 9/08/207 e l'esame clinico evidenziava una modesta sindrome algo - disfunzionale del ginocchio destro. Per_ L'esame della Dott. ssa del 29/08/2007 non evidenziava clinicamente nulla;
quindi “ la esplosione clinica “ di tale sindrome “ subdola e silente “ nella fase iniziale, è subentrata dal
29/08/2007 al 27/09/2007, quando il Dott. ha valutato ciò che il Dott. e la Dott. Per_6 Per_7
Per_ ssa non hanno potuto valutare : il turgore della coscia destra e la marcata sintomatologia dolorosa con limitazione funzionale articolare del ginocchio dx., ed ha diagnosticato una eventuale
“ sindrome algo-distrofica “.
Da quel momento la paziente, è stata costantemente in trattamento ed ha eseguito consulti specialistici vari e accertamenti clinici e strumentali ed è stata sottoposta alle varie terapie .
Alla luce di quanto suddetto, nessuna omissione, nessuna negligenza da parte dei he hanno CP_21 avuto in cura l'attrice o hanno avuto un ruolo anche saltuariamente, in varia misura e in tempi diversi, nel caso clinico della signora . Difficile diagnosticare prima una sindrome Pt_1 algodistrofica ab inizio, soprattutto nel periodo maggio-giugno-luglio-agosto 2007.
In 3 mesi senza una particolare sintomatologia clinica, senza manifestazioni cliniche o visite specialistiche di alcun genere;
l'unico sanitario che risulta in atti avere avuto contatti professionali con la paziente risulta il Dott. , Medico curante, periodicamente visitava la signora Per_8 certificando “ genericamente” << necessita di cure e riposo >>> Neanche il 30 giugno 2007, ovvero il giorno successivo l'esecuzione dell' esame Rmn, il Medico curante evidenzia alcuna nota clinico -sintomatologica; né la signora avverte la necessità di Pt_1 ricorrere ai Sanitari del Pronto Soccorso o a qualche Specialista del settore ortopedico o angiologo
o dermatologo o internista per fare esaminare l'esame diagnostico eseguito, o necessita di alcuna ortesi ortopedica o di trattamenti di fisiochinesiterapia .
Difficile diagnosticare solamente dall'esame Rmn un quadro di Sindrome algo – distrofica, ancora si vede “ silente ”, senza un excursus clinico completo, senza una possibile valutazione di un decorso clinico evolutivo di una patologia .
L'excursus del quadro clinico è ricoperto da tanti “ vuoti tecnici”, manca di cronologia e continuità fenomenologica dalla data dell'evento traumatico;
la paziente stessa solamente dal 9 agosto 2007 si è recata per una precisa valutazione clinica, per essere seguìta poi sia da ematologi, angiologi, chirurghi vascolari e ortopedici;
Inoltre con la diagnosi di flebite e la patologia veno – linfangitica, che sussiste spesso in questo quadro di sindrome algo distrofica simpatico riflessa, è stato individuato e trattato uno stato in essere, che ha escluso possibili patologie severe come la trombosi venosa profonda.
E ciò sia con la visita del Pronto Soccorso generale dell'Azienda Ospedaliera B.M.M. 29/07/2007 che dell'esame ecocolordoppler eseguito contestualmente presso la U.O.C. di vascolare CP_22
Quindi nessuna omissione della diagnosi è avvenuta o nessun ritardo colpevole della “ esplosione improvvisa e virulenta della patologia “ ; sono stati eseguiti trattamenti e esami diagnostici stabiliti dai Sanitari che appaiono corretti e ampiamente condivisibili .>>>
Conclusioni puntuali, motivate da una accurata indagine medico-legale, affatto smentite dall'appello, generico, fondato su assunti di una CT ( ) del tutto inadeguata, con la PE conseguenza che anche il secondo motivo di gravame non può che essere rigettato.
III
Neppure il terzo motivo di appello merita accoglimento.
Non può negarsi l'esistenza di un concorso di colpa dell'infortunata, per avere “allentato” (per sua ammissione) la cintura di sicurezza proprio nel momento dell'impatto, così impedendo la funzione protettiva del dispositivo.
Ebbene, le norme applicabili in subiecta materia sanzionano non solo il mancato uso delle cinture di sicurezza, bensì anche il loro uso difforme così come espressamente previsto dal disposto di cui all'art. 171, comma 11, CdS “Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 167,00.”. Inoltre, l'improprio uso dei dispositivi di sicurezza è ulteriormente confermato anche dalla descrizione della dinamica del sinistro e dalle lesioni riportate dalla danneggiata, le quali risultano del tutto incompatibili con un corretto uso della cintura di sicurezza.
Le lesioni riportate a seguito di un sinistro (“Lieve contusione regione frontale e mano dx. con escoriazioni. F.L.C. regione mentoniera […] rottura del 1° premolare inferiore sx”), sulla scorta di una valutazione ex 2727 c.c., non potevano avere altra plausibile causa che l'impatto contro le parti interne dell'abitacolo, favorito dal mancato ovvero, come nel caso in esame, improprio uso dei sistemi di ritenuta.
In conclusione, risulta corretta la decisione di prime cure nella parte in cui accertava la sussistenza di un concorso di colpa in capo all'AP.
Quanto alla misura del concorso, determinata in primo grado nel 20%, è da ritenersi assai limitata e prudente , posto che l'uso corretto della cintura avrebbe potuto ragionevolmente di gran lunga limitare se non evitare del tutto le lesioni.
Quindi è totalmente infondato il motivo di appello che pretende una riduzione ulteriore di un concorso di colpa già riconosciuto in misura minima, e che si sarebbe potuto attribuire all'infortunata in percentuale superiore.
Tuttavia solo l'esistenza di un appello incidentale degli appellati resistenti rispetto alla domanda di ristoro del danno da sinistro (responsabile civile e assicuratrice RCA) avrebbe potuto determinare una reformatio in peius della pronuncia, in danno dell'attrice, con il riconoscimento di un concorso di colpa in misura superiore, anche totale (tanto da accollare all'infortunata per intero la causa del danno), posto che le lesioni localizzate al viso sarebbero state con ogni probabilità del tutto evitate se fosse stata correttamente utilizzata la cintura di sicurezza. (su analoga fattispecie cfr senso Cass. Civ.,
Ord. n. 22351 del 04/11/2016).
Ma la società , unica costituita in questa sede fra i soggetti responsabili del sinistro non CP_3 può ritenersi abbia spiegato alcun appello incidentale.
Non solo perché non vi è alcuna indicazione in tal senso nell'intestazione della comparsa di risposta né nelle conclusioni dell'atto, ma soprattutto perché le conclusioni della comparsa di costituzione sono in principalità la richiesta di conferma della “…sentenza impugnata per i capi riguardanti la posizione di ed il suo assicurato..”, e solo in subordine sono formulate altre istanze, CP_3 che comunque nn paiono riferite neppure al punto in esame .
In ogni caso, sono istanze formulate “in subordine” , che potrebbero essere esaminate solo se non fosse accolta la istanza principale, ovvero di conferma della decisione. Poiché per quanto si è detto la odierna pronuncia è di totale reiezione di tutti i motivi di appello, e di conferma della decisione di primo grado, non vi è spazio per esame della richieste subordinate Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello spiegato deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
IV
Regolazione delle spese del presente grado.
Nonostante il totale rigetto dell'appello nei confronti di tutte le parti , ai fini della regolazione delle spese deve prendersi atto delle peculiarità del caso, connotato dall'esistenza di una patologia scaturita in un periodo successivo ad un sinistro, patologia di incerta origine e difficile diagnosi;
condizioni che possono avere alimentato i dubbi sul rapporto causale fra sinistro e malattia e sulle responsabilità dei sanitari, dubbi infondatamente fomentati da un contrasto fra le due consulenze svolte in primo grado (ancorchè la seconda , che sembra supportare le doglianze dell'AP, debba ritenersi del tutto inattendibile ed “apodittica”, come già correttamente evidenziato nell'impugnata decisione).
Le incertezze diagnostiche della patologia e le contraddizioni delle due CT - contrastanti sia in punto di accertamento del nesso causale, di origine della patologia, sia in punto di responsabilità medica - consentono di ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni che, nonostante l'infondatezza dell'appello, giustificano la compensazione delle spese del presente grado fra l'AP e tutte le parti costituite.
Nulla per le spese fra la soccombente e gli appellati rimasti contumaci. Pt_1
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principaleproposto da (C.F.: ), nei confronti Parte_1 C.F._1
C.F.: ), in persona del legale Controparte_23 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, (P.IVA: ) e (C.F.: Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (congiuntamente costituiti e P.IVA_5 difesi), (C.F/P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6 rappresentante pro tempore; nonché nei confronti degli appellati contumaci CP_24
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (C.F.:
[...] Controparte_9
e (C.F.: );avverso la C.F._11 Controparte_10 C.F._12
Sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 20/10/2019 e pubblicata il
21/10/2019 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 953/2019, così provvede: - rigetta l'appello, e conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente le spese del presente grado fra e gli appellati Parte_1 costituiti
- Nulla sulle spese fra l'AP e gli appellati contumaci.
- Attesta ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito