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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5192 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Inglima, presso il cui studio a Palermo, via
Nicolò Turrisi n. 13, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di modifica delle condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/11/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche della separazione, omologate con decreto n. 2149/2022 emesso da questo Tribunale il 25/03/2022, con cui era stato previsto l'obbligo del di versare alla un assegno di mantenimento per la stessa di € Pt_1 Pt_2
100,00 al mese.
I ricorrenti hanno rappresentato che dalla separazione ad oggi le condizioni economiche della sono peggiorate, in quanto la stessa, a causa delle condizioni di salute e dell'età (71 Pt_2 anni, non è più in condizione di svolgere attività lavorativa.
Hanno, pertanto, concordato quanto segue: “disporsi un contributo al mantenimento in favore della sig.ra – soggetto inoccupato e privo di reddito - ed in capo al sig. Parte_2
di euro 200,00 mensili decorrente dalla sottoscrizione del presente. Parte_1
1 L'importo scenderà ad euro 150,00 allorquando la sig.ra avrà inoltrato all'INPS Pt_2 domanda di assegno sociale e l'istituto avrà risposto favorevolmente in merito”
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone la modifica delle condizioni economiche del decreto di omologa n. 2149/2022, emesso da questo Tribunale il 25/03/2022, secondo quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 03/11/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA AR FR CE
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