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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 988/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 988/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA MENCATTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARTA MENCATTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIAN LUCA PINTO CP_1 P.IVA_1 e dell'avv. BARACCHI CHIARA ( VIA BONIFACIO LUPI C.F._2
14 50129 FIRENZE;
( ) VIA B. LUPI 14 Controparte_2 C.F._3
50129 FIRENZE;
giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIAN LUCA PINTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 1.8.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che è stato dipendente della società resistente CP_1
dal 17.1.2017 al 6.11.2023 con la mansione di addetto alle vendite;
che rassegnava le proprie dimissioni per crescere professionalmente ed avere nuove e più ampie opportunità; che firmava annualmente un piano ad incentivi economici mediante scrittura privata;
che procedeva ad inviare il file relativo agli incrementi di fatturato, ma non riceveva alcun riscontro;
che la società eseguiva un pagamento parziale; che ha prodotto per la nell'anno 2023 CP_1
l'incremento di fatturato di € 2.218.600,90; che ciò ha determinato un premio di
€ 16.714,36 di cui solo € 5.964,63 sono stati retribuiti;
che deve ancora avere la somma di € 10.749,37; che la scrittura privata non specifica che il pagamento dovesse essere effettuato entro il 2023, né si legge un termine entro cui doveva avvenire il pagamento della commessa perché questa fosse computata;
che ha sostenuto spese legali per attività stragiudiziale pari ad € 589,00 di cui chiede il rimborso.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il ricorrente fonderebbe la propria domanda su un'applicazione errata dell'accordo, calcolando il premio del 2023 in modo contrario ai criteri fino a quel momento applicati di comune accordo tra le parti e che costituirebbero l'effettiva volontà delle parti;
che il ricorrente maturava il diritto all'incentivo unicamente sulle commesse integralmente saldate a CP_1
dal cliente finale e nell'epoca (anno) nella quale detto saldo si concretizzava;
che ha calcolato il premio del ricorrente per l'anno 2023 sulle commesse integralmente saldate alla società dal 1.1.2023 al 6.11.2023, essendo venuto meno a tale data qualsiasi diritto del ricorrente sulle commesse saldate posteriormente;
che
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Orbene, il ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il premio per l'anno
2023 pari complessivamente ad € 16.714,36 lordi, secondo quanto previsto
2 dall'accordo “piano ad incentivi economici” sottoscritto da entrambe le parti in data 10.1.2023.
Pacifica la ricostruzione fattuale, la vicenda verte sull'interpretazione dell'accordo in questione e sul conseguente diverso calcolo del premio per l'anno
2023.
In particolare, parte resistente sostiene che l'effettiva volontà delle parti fosse diversa da quella formalizzata nell'accordo: la previsione contrattuale in questione – a parere della resistente – letta alla luce della sottesa volontà delle parti, comporterebbe il diritto all'incentivo unicamente sulle commesse integralmente saldate a al cliente finale e nell'epoca (anno) nella quale CP_1
detto saldo si concretizzava. Dato che il rapporto con il ricorrente è definitivamente cessato in data 6.11.2023, ha calcolato il premio per CP_1
l'anno 2023 sulle commesse integralmente saldate alla società dal 1.1.2023 al
6.11.2023, così quantificando il premio in € 5.964,63 lordi.
Tale interpretazione contrattuale non può essere condivisa.
Deve, anzitutto, osservarsi che il tenore letterale della clausola contrattuale in esame risulta chiaro e univoco, non lasciando spazio a dubbi interpretativi.
Si ritiene, pertanto, di preferire un'interpretazione letterale, conforme al significato proprio delle parole utilizzate e coerente con la logica complessiva dell'accordo, senza dare rilievo ad interpretazioni alternative fondate su elementi estrinseci o intenzioni non espresse.
Difatti, l'art. 2 dell'accordo prevede che “L'incentivo retribuito lordo verrà corrisposto solo ed esclusivamente sulle commesse il cui pagamento sia stato completamente saldato da parte dei clienti. Eventuali commesse i cui pagamenti dovessero essere sospesi o insoluti saranno escluse dal calcolo e i relativi incentivi verranno corrisposti solamente al momento dell'effettivo integrale incasso” ma lo stesso non specifica che il pagamento debba essere effettuato entro il 2023, né si legge un termine entro cui deve avvenire il pagamento della commessa perché questa sia computata, ma anzi specifica che al momento dell'effettivo integrale incasso esse saranno comunque calcolate e liquidate.
3 Se non si seguisse questa interpretazione, il lavoratore ingiustamente non percepirebbe alcun premio per il lavoro svolto come addetto alle vendite e per il notevole incremento di fatturato apportato nell'anno di riferimento. Sul punto, infatti, emerge per tabulas (Cfr. doc. n. 8 ricorso) l'incremento di fatturato per l'anno 2023 pari ad € 497.052,49, nonché il fatturato di € 1.332.770,06.
Appare, inoltre, evidente che già la sola commessa per il cliente per € 500.000,00 porta il fatturato indotto dal el Controparte_3 Pt_1
2023 ad oltre € 1.671.436,14, quindi oltre il tetto massimo previsto a pag. n. 2 del
“piano ad incentivi economici”, inducendo il premio ad € 16.714,36. Infatti, il riconoscimento di anche solo tale posizione comporta l'incremento massimo possibile e fa maturare al l massimo del premio. Pt_1
Non vi sono dubbi, in quanto circostanza neppure contestata da parte resistente, che la posizione del cliente sia stata procurata e Controparte_3
curata dal ricorrente.
Alla luce dell'interpretazione letterale dell'accordo, il premio ad incentivi economici è legato all'incremento di fatturato del 2023 e non vi erano norme che stabilissero un collegamento tra le dimissioni o la cessazione del rapporto di lavoro ed il venir meno dell'efficacia della scrittura. Né si legge nel contratto che non debbano essere conteggiate per l'anno 2023 anche le operazioni saldate in un momento diverso.
Pertanto, tutto il fatturato procurato dal nel 2023 e saldato – Pt_1
seppur in un momento successivo alle sue dimissioni – deve essere computato ai fini del calcolo del premio.
In ordine al quantum del premio, si ritiene corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente, elaborato sulla scorta dei degli esatti parametri contrattuali e, peraltro, non oggetto di contestazione specifica da parte resistente.
Con riferimento, invece, alla domanda per il rimborso delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale effettuata, si ritiene che questa debba essere respinta.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese legali stragiudiziali rientrano nella categoria del danno emergente e, come tale,
4 deve esserne provato in giudizio l'effettivo pagamento (Cfr. Cass. Civ. n.
2481/2020). Inoltre, le spese legali stragiudiziali possono essere riconosciute solo se necessarie e se l'esito positivo della lite era prevedibile, secondo un giudizio ex ante, al momento in cui la fase stragiudiziale è iniziata.
Parimenti deve respingersi la domanda per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c. non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per la relativa applicazione, in quanto l'opzione teorica propugnata dal resistente ancorché infondata non appare implausibile.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvedono motivi per discostarsi dai valori medi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che ha maturato un Parte_1
premio complessivo di € 16.714,36 in base al piano ad incentivi economici 2023 firmato con CP_1
2. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – CP_1 della somma residua di € 10.749,73 a titolo di premio una tantum per l'anno
2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/10/2025
5 Il giudice
Giorgio SP
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 988/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA MENCATTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARTA MENCATTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIAN LUCA PINTO CP_1 P.IVA_1 e dell'avv. BARACCHI CHIARA ( VIA BONIFACIO LUPI C.F._2
14 50129 FIRENZE;
( ) VIA B. LUPI 14 Controparte_2 C.F._3
50129 FIRENZE;
giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIAN LUCA PINTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 1.8.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che è stato dipendente della società resistente CP_1
dal 17.1.2017 al 6.11.2023 con la mansione di addetto alle vendite;
che rassegnava le proprie dimissioni per crescere professionalmente ed avere nuove e più ampie opportunità; che firmava annualmente un piano ad incentivi economici mediante scrittura privata;
che procedeva ad inviare il file relativo agli incrementi di fatturato, ma non riceveva alcun riscontro;
che la società eseguiva un pagamento parziale; che ha prodotto per la nell'anno 2023 CP_1
l'incremento di fatturato di € 2.218.600,90; che ciò ha determinato un premio di
€ 16.714,36 di cui solo € 5.964,63 sono stati retribuiti;
che deve ancora avere la somma di € 10.749,37; che la scrittura privata non specifica che il pagamento dovesse essere effettuato entro il 2023, né si legge un termine entro cui doveva avvenire il pagamento della commessa perché questa fosse computata;
che ha sostenuto spese legali per attività stragiudiziale pari ad € 589,00 di cui chiede il rimborso.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il ricorrente fonderebbe la propria domanda su un'applicazione errata dell'accordo, calcolando il premio del 2023 in modo contrario ai criteri fino a quel momento applicati di comune accordo tra le parti e che costituirebbero l'effettiva volontà delle parti;
che il ricorrente maturava il diritto all'incentivo unicamente sulle commesse integralmente saldate a CP_1
dal cliente finale e nell'epoca (anno) nella quale detto saldo si concretizzava;
che ha calcolato il premio del ricorrente per l'anno 2023 sulle commesse integralmente saldate alla società dal 1.1.2023 al 6.11.2023, essendo venuto meno a tale data qualsiasi diritto del ricorrente sulle commesse saldate posteriormente;
che
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Orbene, il ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il premio per l'anno
2023 pari complessivamente ad € 16.714,36 lordi, secondo quanto previsto
2 dall'accordo “piano ad incentivi economici” sottoscritto da entrambe le parti in data 10.1.2023.
Pacifica la ricostruzione fattuale, la vicenda verte sull'interpretazione dell'accordo in questione e sul conseguente diverso calcolo del premio per l'anno
2023.
In particolare, parte resistente sostiene che l'effettiva volontà delle parti fosse diversa da quella formalizzata nell'accordo: la previsione contrattuale in questione – a parere della resistente – letta alla luce della sottesa volontà delle parti, comporterebbe il diritto all'incentivo unicamente sulle commesse integralmente saldate a al cliente finale e nell'epoca (anno) nella quale CP_1
detto saldo si concretizzava. Dato che il rapporto con il ricorrente è definitivamente cessato in data 6.11.2023, ha calcolato il premio per CP_1
l'anno 2023 sulle commesse integralmente saldate alla società dal 1.1.2023 al
6.11.2023, così quantificando il premio in € 5.964,63 lordi.
Tale interpretazione contrattuale non può essere condivisa.
Deve, anzitutto, osservarsi che il tenore letterale della clausola contrattuale in esame risulta chiaro e univoco, non lasciando spazio a dubbi interpretativi.
Si ritiene, pertanto, di preferire un'interpretazione letterale, conforme al significato proprio delle parole utilizzate e coerente con la logica complessiva dell'accordo, senza dare rilievo ad interpretazioni alternative fondate su elementi estrinseci o intenzioni non espresse.
Difatti, l'art. 2 dell'accordo prevede che “L'incentivo retribuito lordo verrà corrisposto solo ed esclusivamente sulle commesse il cui pagamento sia stato completamente saldato da parte dei clienti. Eventuali commesse i cui pagamenti dovessero essere sospesi o insoluti saranno escluse dal calcolo e i relativi incentivi verranno corrisposti solamente al momento dell'effettivo integrale incasso” ma lo stesso non specifica che il pagamento debba essere effettuato entro il 2023, né si legge un termine entro cui deve avvenire il pagamento della commessa perché questa sia computata, ma anzi specifica che al momento dell'effettivo integrale incasso esse saranno comunque calcolate e liquidate.
3 Se non si seguisse questa interpretazione, il lavoratore ingiustamente non percepirebbe alcun premio per il lavoro svolto come addetto alle vendite e per il notevole incremento di fatturato apportato nell'anno di riferimento. Sul punto, infatti, emerge per tabulas (Cfr. doc. n. 8 ricorso) l'incremento di fatturato per l'anno 2023 pari ad € 497.052,49, nonché il fatturato di € 1.332.770,06.
Appare, inoltre, evidente che già la sola commessa per il cliente per € 500.000,00 porta il fatturato indotto dal el Controparte_3 Pt_1
2023 ad oltre € 1.671.436,14, quindi oltre il tetto massimo previsto a pag. n. 2 del
“piano ad incentivi economici”, inducendo il premio ad € 16.714,36. Infatti, il riconoscimento di anche solo tale posizione comporta l'incremento massimo possibile e fa maturare al l massimo del premio. Pt_1
Non vi sono dubbi, in quanto circostanza neppure contestata da parte resistente, che la posizione del cliente sia stata procurata e Controparte_3
curata dal ricorrente.
Alla luce dell'interpretazione letterale dell'accordo, il premio ad incentivi economici è legato all'incremento di fatturato del 2023 e non vi erano norme che stabilissero un collegamento tra le dimissioni o la cessazione del rapporto di lavoro ed il venir meno dell'efficacia della scrittura. Né si legge nel contratto che non debbano essere conteggiate per l'anno 2023 anche le operazioni saldate in un momento diverso.
Pertanto, tutto il fatturato procurato dal nel 2023 e saldato – Pt_1
seppur in un momento successivo alle sue dimissioni – deve essere computato ai fini del calcolo del premio.
In ordine al quantum del premio, si ritiene corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente, elaborato sulla scorta dei degli esatti parametri contrattuali e, peraltro, non oggetto di contestazione specifica da parte resistente.
Con riferimento, invece, alla domanda per il rimborso delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale effettuata, si ritiene che questa debba essere respinta.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese legali stragiudiziali rientrano nella categoria del danno emergente e, come tale,
4 deve esserne provato in giudizio l'effettivo pagamento (Cfr. Cass. Civ. n.
2481/2020). Inoltre, le spese legali stragiudiziali possono essere riconosciute solo se necessarie e se l'esito positivo della lite era prevedibile, secondo un giudizio ex ante, al momento in cui la fase stragiudiziale è iniziata.
Parimenti deve respingersi la domanda per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c. non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per la relativa applicazione, in quanto l'opzione teorica propugnata dal resistente ancorché infondata non appare implausibile.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvedono motivi per discostarsi dai valori medi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che ha maturato un Parte_1
premio complessivo di € 16.714,36 in base al piano ad incentivi economici 2023 firmato con CP_1
2. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – CP_1 della somma residua di € 10.749,73 a titolo di premio una tantum per l'anno
2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/10/2025
5 Il giudice
Giorgio SP
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