CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1749/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IS e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00342179 05
000, notificata a mezzo posta in data 15/01/2025, di € 1.111,88 per TARSU anni 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 eccependo:
- la decadenza dal diritto ad azionare la riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta
- l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta, in quanto afferenti a presunta “TARSU” (tassa rifiuti solidi urbani) risalente alle annualità
2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
- mancata emissione e notifica delle prodromiche fatture e insussitenza del presupposto impositivo
Agenzia delle Entrate IS deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate IS in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate IS.
Così deciso in Messina, lì 13/01/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1749/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342179 05 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IS e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00342179 05
000, notificata a mezzo posta in data 15/01/2025, di € 1.111,88 per TARSU anni 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 eccependo:
- la decadenza dal diritto ad azionare la riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta
- l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta, in quanto afferenti a presunta “TARSU” (tassa rifiuti solidi urbani) risalente alle annualità
2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
- mancata emissione e notifica delle prodromiche fatture e insussitenza del presupposto impositivo
Agenzia delle Entrate IS deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate IS in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate IS.
Così deciso in Messina, lì 13/01/2026