CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3331/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FA CO, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18971/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2015
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:Si riportano e chiedono condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dei seguenti atti:
1) della Cartella di pagamento n. 07120190087160407000, presuntivamente notificata il 21.12.2019 , oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120259023483385000, notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 303.90, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per asserito mancato pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati relativa all'anno 2014;
2) della Cartella di pagamento n. 07120200032623465000, presuntivamente notificata il 20.11.2021, di cui alla di cui all'intimazione di pagamento n. 07120259023483385 000 notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 595,84, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate riscossione, per conto per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per il presunto mancato pagamento della imposta di registro locazione fabbricati relativa all'anno 2015 e 2016;
3)dell'avviso di accertamento n. TESTESM002814, presuntivamente notificato in data 09.06.2017, di cui all'intimazione di pagamento n. 07120259023483385 000, notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 6.050,88, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per il presunto mancato pagamento di addizionale co-munale all'IRPEF relativa all'anno 2011.
Allegava in primo luogo che poiché l'impugnata intimazione di pagamento non era stata preceduta da alcun atto di accertamento o altro atto suscettibile di autonoma impugnativa, a norma dell'articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92, deduceva non solo motivi di impugnativa relativi ai vizi propri della i-giunzione di pagamento bensì anche vizi relativi al ruolo presupposto.
Infatti, deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1)omessa notifica dei verbali di accertamento e delle successive cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento – Difetto originario dei titoli esecutivi e nullità dell'intima-zione di pagamento n.
07120259023483385 000;
2) conseguente prescrizione e decadenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, in primo luogo, la tardività del ricorso attesa la rituale notificazione degli indicati atti presupposti come segue:
1) la cartella n. 07120190087160407000 era stata notificata in data 21.12.2019;
2) la cartella n. 07120200032623465000 era stata notificata in data 20.11.2021;
3) l' avviso di accertamento n. testesm002814 era stato notificato in data 09.06.2017.
In secondo luogo, che il termine di prescrizione decennale applicabile non era decorso stante anche la notifica del seguente atto interruttivo costituito dal preavviso di fermo n. 07180201900033246000, notificato in data 21/12/2019.
Infine, che i termini di prescrizione e decadenza non erano decorsi anche in virtù della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale COVUD 19 (art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
3. Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli deducendo, di contro, quanto segue: con riferimento all'avviso di accertamento n. TESTESM002814 per l'anno di imposta
2011 notificato in data 09/06/2017, che quest'ultimo era stato notificato al contribuente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/73 per irreperibilità assoluta: come da allegate interrogazioni all'Anagrafe
Tributaria, il contribuente risultava domiciliato dal 15/12/2011 al 12/08/2015 in Mugnano di Napoli (NA) alla Indirizzo_1 mentre dal 13/08/2015 al 28/11/2017 risultava irreperibile.
Pertanto, considerato che alla data dell'11/05/2017, ovvero alla data di emissione e protocollazione dell'atto, il Contribuente risultava irreperibile all'Anagrafe Tributaria, il messo notificatore richiedeva all'ultimo Comune di domicilio noto del Contribuente, ovvero il Comune di Mugnano di Napoli (NA), visura anagrafica. Come si evinceva dalla allegata “Scheda informativa cittadino”, Il Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Servizi
Demografici, in data 09/06/2017 confermava l'irreperibilità del Contribuente attestando che egli risiedeva dal 17/06/11 in Mugnano di Napoli (NA) alla Indirizzo_1 e che dal 13/08/2015, in base ad accertamenti dell'Ufficio Anagrafe, risultava irreperibile. Avendo la visura dell'Anagrafe del Comune di
Mugnano di Napoli confermata l'irreperibilità assoluta del Contribuente, il messo provvedeva alla notifica del succitato accertamento secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 600/73 consegnando in data 09/06/2017 copia dell'atto in busta sigillata recante il numero cronologico di notifica
758T (di cui al frontespizio dell'atto) al Comune di Mugnano di Napoli che pubblicava l'avviso di deposito all'Albo Pretorio dal 09/06/2017 al 17/06/2017.
Pertanto, il caso di specie era da ricondurre all'irreperibilità assoluta non essendovi alla data di emissione dell'atto (11/05/2017) nonché, alla data delle ricerche anagrafiche (09/06/2017), alcuna traccia del
Contribuente all'Anagrafe dell'ultimo Comune di domicilio noto.
4. Nessuna replica documentale interveniva dalla parte ricorrente.
5. All'udienza del 24.2.2026 la causa veniva chiamata a trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso deve rilevarsi, in effetti, che gli indicati atti presupposti nonché il successivo preavviso di fermo risultano, alla luce delle evidenze offerte dalla parte ricorrente, ritualmente notificati sicché non risulta decorso né il termine decennale relativo alle imposte, in quanto imposte di natura statale, né quello quinquennale relativo agli interessi e alle sanzioni.
Il tutto senza neanche considerare le plurime discipline sospensive – analiticamente indicate in memoria dalla parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione -dettate per fronteggiare l'emergenza Covid 19.
7. Spese di lite come in dispositivo a carico della parte ricorrente atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre oneri accessori se dovuti in favore di ciascuna parte resistente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FA CO, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18971/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023483385000 LOCAZIONE 2015
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 LOCAZIONE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190087160407000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 LOCAZIONE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200032623465000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 LOCAZIONE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002814 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato:Si riportano e chiedono condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dei seguenti atti:
1) della Cartella di pagamento n. 07120190087160407000, presuntivamente notificata il 21.12.2019 , oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120259023483385000, notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 303.90, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per asserito mancato pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati relativa all'anno 2014;
2) della Cartella di pagamento n. 07120200032623465000, presuntivamente notificata il 20.11.2021, di cui alla di cui all'intimazione di pagamento n. 07120259023483385 000 notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 595,84, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate riscossione, per conto per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per il presunto mancato pagamento della imposta di registro locazione fabbricati relativa all'anno 2015 e 2016;
3)dell'avviso di accertamento n. TESTESM002814, presuntivamente notificato in data 09.06.2017, di cui all'intimazione di pagamento n. 07120259023483385 000, notificata in data 14.08.2025, del complessivo importo di € 6.050,88, quale somma richiesta in pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1, per il presunto mancato pagamento di addizionale co-munale all'IRPEF relativa all'anno 2011.
Allegava in primo luogo che poiché l'impugnata intimazione di pagamento non era stata preceduta da alcun atto di accertamento o altro atto suscettibile di autonoma impugnativa, a norma dell'articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92, deduceva non solo motivi di impugnativa relativi ai vizi propri della i-giunzione di pagamento bensì anche vizi relativi al ruolo presupposto.
Infatti, deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1)omessa notifica dei verbali di accertamento e delle successive cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento – Difetto originario dei titoli esecutivi e nullità dell'intima-zione di pagamento n.
07120259023483385 000;
2) conseguente prescrizione e decadenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, in primo luogo, la tardività del ricorso attesa la rituale notificazione degli indicati atti presupposti come segue:
1) la cartella n. 07120190087160407000 era stata notificata in data 21.12.2019;
2) la cartella n. 07120200032623465000 era stata notificata in data 20.11.2021;
3) l' avviso di accertamento n. testesm002814 era stato notificato in data 09.06.2017.
In secondo luogo, che il termine di prescrizione decennale applicabile non era decorso stante anche la notifica del seguente atto interruttivo costituito dal preavviso di fermo n. 07180201900033246000, notificato in data 21/12/2019.
Infine, che i termini di prescrizione e decadenza non erano decorsi anche in virtù della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale COVUD 19 (art. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
3. Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli deducendo, di contro, quanto segue: con riferimento all'avviso di accertamento n. TESTESM002814 per l'anno di imposta
2011 notificato in data 09/06/2017, che quest'ultimo era stato notificato al contribuente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/73 per irreperibilità assoluta: come da allegate interrogazioni all'Anagrafe
Tributaria, il contribuente risultava domiciliato dal 15/12/2011 al 12/08/2015 in Mugnano di Napoli (NA) alla Indirizzo_1 mentre dal 13/08/2015 al 28/11/2017 risultava irreperibile.
Pertanto, considerato che alla data dell'11/05/2017, ovvero alla data di emissione e protocollazione dell'atto, il Contribuente risultava irreperibile all'Anagrafe Tributaria, il messo notificatore richiedeva all'ultimo Comune di domicilio noto del Contribuente, ovvero il Comune di Mugnano di Napoli (NA), visura anagrafica. Come si evinceva dalla allegata “Scheda informativa cittadino”, Il Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Servizi
Demografici, in data 09/06/2017 confermava l'irreperibilità del Contribuente attestando che egli risiedeva dal 17/06/11 in Mugnano di Napoli (NA) alla Indirizzo_1 e che dal 13/08/2015, in base ad accertamenti dell'Ufficio Anagrafe, risultava irreperibile. Avendo la visura dell'Anagrafe del Comune di
Mugnano di Napoli confermata l'irreperibilità assoluta del Contribuente, il messo provvedeva alla notifica del succitato accertamento secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 600/73 consegnando in data 09/06/2017 copia dell'atto in busta sigillata recante il numero cronologico di notifica
758T (di cui al frontespizio dell'atto) al Comune di Mugnano di Napoli che pubblicava l'avviso di deposito all'Albo Pretorio dal 09/06/2017 al 17/06/2017.
Pertanto, il caso di specie era da ricondurre all'irreperibilità assoluta non essendovi alla data di emissione dell'atto (11/05/2017) nonché, alla data delle ricerche anagrafiche (09/06/2017), alcuna traccia del
Contribuente all'Anagrafe dell'ultimo Comune di domicilio noto.
4. Nessuna replica documentale interveniva dalla parte ricorrente.
5. All'udienza del 24.2.2026 la causa veniva chiamata a trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso deve rilevarsi, in effetti, che gli indicati atti presupposti nonché il successivo preavviso di fermo risultano, alla luce delle evidenze offerte dalla parte ricorrente, ritualmente notificati sicché non risulta decorso né il termine decennale relativo alle imposte, in quanto imposte di natura statale, né quello quinquennale relativo agli interessi e alle sanzioni.
Il tutto senza neanche considerare le plurime discipline sospensive – analiticamente indicate in memoria dalla parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione -dettate per fronteggiare l'emergenza Covid 19.
7. Spese di lite come in dispositivo a carico della parte ricorrente atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre oneri accessori se dovuti in favore di ciascuna parte resistente