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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88/2025 del ruolo generale, promossa da rappresentata e difesa dall'avv.ssa Claudia Papini in forza di procura speciale Parte_1 in calce al ricorso in appello APPELLANTE contro
in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
1. In via principale, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 476/2024 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024, mai notificata, e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in particolare accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti e dedotti nel giudizio di primo grado e per quelli esposti e dedotti nel presente atto, che , ai sensi dell'art. 3 d.m. n. Parte_1
111/2024 aveva diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 finalizzato all'immissione in ruolo nella Provincia di Arezzo, per un posto di sostegno prima fascia per la classe di concorso AD (sostegno scuola primaria), e per l'effetto, stante l'intervenuta immissione in ruolo a far data dal 1° settembre 2025, riconoscere la sua immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 1° settembre 2024 ex art. 3 d.m. 111/2024, salvo ogni consequenziale effetto giuridico ed economico. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2. In via subordinata, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 476/2024 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024, mai notificata, e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in particolare accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti e dedotti nel giudizio di primo grado e per quelli esposti e dedotti nel presente atto, che , ai sensi dell'art. 3 Parte_1
d.m. n. 111/2024 aveva diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 finalizzato all'immissione in ruolo nella Provincia di Arezzo, per un posto di sostegno prima fascia per la classe di concorso AD (sostegno scuola primaria). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi venisse confermata la sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di appello esposto nel presente atto, rideterminare correttamente il dispositivo della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna di al pagamento delle spese di lite, limitandole ad euro 1.500. Parte_1
Con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte.
Svolgimento del processo ha convenuto il dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Arezzo esponendo di essere iscritta alla graduatoria provinciale delle supplenze, in prima fascia, per la classe di concorso “sostegno nella scuola primaria”. Il decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024 ha previsto, all'art. 14 comma 1 lett. c-bis), che per le assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di sostegno, in caso di insufficienza dei vincitori dei concorsi ordinari, i posti di ruolo devono essere attribuiti mediante speciali contratti a tempo determinato, attingendo dalle g.p.s.; contratti che, ai sensi dell'art. 5 commi
5 e segg. del decreto legge n. 44/2023 convertito in legge n. 74/2023 (dettato per l'anno scolastico 2023/2024 ma appositamente prorogato per l'a.s. 2024/2025 proprio dal citato art. 14 comma 1 lett. c-bis), prevedono un percorso annuale di formazione, una prova finale ed una lezione simulata, e appunto l'immissione in ruolo, in caso di superamento della prova. Tale immissione ha effetto giuridico dalla data di decorrenza di tale contratto a tempo determinato. ha dedotto che nella Regione Toscana, dato l'esiguo numero di vincitori del Pt_1 concorso ordinario per l'anno scolastico 2025-2025, si doveva fare luogo a tale modalità alternativa di assunzione in ruolo, per la quale il ha emesso l'ordinanza ministeriale CP_1
n. 111/2024. Essa prevede tra l'altro, in conformità al citato art. 5 decreto legge n. 44/2023, che in una prima fase, per l'assegnazione dei contratti in questione nella provincia, si scorre la g.p.s. della provincia stessa;
in un momento successivo, e solo in caso di mancata copertura integrale dei posti, si fa luogo alla c.d. “mini call veloce”, regolata dal comma 12 del citato art. 5, aperta agli iscritti nelle g.p.s. anche di altre province. Per la provincia di Arezzo era prevista per l'anno scolastico 2024/2025 l'assunzione in ruolo di quattordici docenti di sostegno nella scuola primaria;
di questi, dieci sono stati assunti perché vincitori del concorso, con pubblicazione delle sedi avvenuta il 16 agosto
2024, sicchè per gli altri quattro posti l ha attinto alle g.p.s., dove Controparte_2 Pt_1 era iscritta al 19° posto;
la nomina dei quattro docenti è stata resa nota dall' Controparte_3
nel pomeriggio del 22 agosto 2024.
[...] on è rientrata nel novero, perché l'ultima docente nominata quale destinataria Pt_1 di tale contratto era in posizione n. 17. Tuttavia la prima nominata, aveva in Parte_2 realtà vinto il concorso ordinario, e lo stesso giorno 22 agosto ha comunicato tale circostanza all'Ufficio. A questo punto, scorrendo la graduatoria la nomina sarebbe spettata alla ricorrente, perché nella posizione n. 18, quella immediatamente precedente alla sua, vi era tale che a sua volta era stata già immessa in ruolo tre anni prima, e solo Persona_1 per errore non era stata depennata dalla g.p.s.
Inoltre, ha sostenuto i posti da coprire con le assunzioni in ruolo non erano Pt_1 quattordici ma quindici, perché presso la scuola “Don Milani” ve ne erano due, e non uno come indicato erroneamente nell'elenco dei posti vacanti e disponibili;
pertanto a maggior ragione vrebbe dovuto essere convocata per il contratto. Invece, inopinatamente nel Pt_1 tardo pomeriggio dello stesso 22 agosto l ha fissato per il giorno Controparte_3 successivo alle ore 14 l'inizio della mini-call veloce, ed ha assegnato con tale procedura due posti, entrambi in scuole per cui veva espresso la preferenza. A rossi non è rimasto Pt_1 che partecipare all'assegnazione dei normali contratti a tempo determinato sull'organico di fatto, che non danno luogo all'assunzione in ruolo, ed ha ottenuto peraltro solo un contratto fino al 30 giugno presso la scuola di Anghiari.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tale modo di procedere dell'amministrazione, dal momento che ai sensi della citata ordinanza ministeriale l'attivazione della mini call è residuale, cioè può avvenire solo all'esito dell' infruttuoso scorrimento dell'intera graduatoria della provincia dove si trovano i posti da assegnare. Ha sottolineato che il ricorso inopinato alla mini-call è avvenuto per il ritardo con cui l'amministrazione ha proceduto alle chiamate dalla g.p.s., cioè appunto il 22 agosto 2024, quando già dal 16 agosto si sapeva quanti erano i vincitori del concorso e quindi, per differenza, quanti erano gli altri i posti di ruolo da coprire con la procedura particolare di cui al citato decreto legge n. 19/2024. Inoltre, tali posti erano in realtà 15 e non 14, quindi anche senza considerare la rinuncia di vrebbe dovuto comunque ottenere il contratto- Pt_2 Pt_1 posto. Ha concluso, pertanto, chiedendo di essere ammessa al percorso formativo annuale nella sede in cui di fatto ha preso servizio, nonché alla prova finale e quindi all'immissione in ruolo.
Costituitosi, il ha eccepito la genericità delle allegazioni della ricorrente, che CP_1 non avrebbe specificato quali docenti inseriti nella sua stessa g.p.s. non sono stati depennati pur essendo già passati di ruolo, e comunque l'irrilevanza di tale circostanza, posto che, pacificamente, i docenti che si troverebbero in tale situazione non hanno ottenuto nessun posto, perché ovviamente non hanno presentato domanda di assegnazione del contratto.
Ha poi ribadito la legittimità del proprio operato, tenuto conto che non era fissato alcun termine entro il quale dare luogo alla chiamata dalle g.p.s.; invece, in base all' “Avviso” del direttore generale del personale scolastico del del 16 agosto 2024, la “mini call CP_1 veloce” doveva essere necessariamente effettuata a partire dal 23 agosto alle 14. Parte_2
poi, aveva comunicato la sua rinuncia solo alle ore 20.50 del 22 agosto, quando
[...]
l'ufficio era chiuso;
tale comunicazione era stata protocollata quindi la mattina successiva, fuori tempo utile per lo scorrimento della graduatoria: infatti fin dalle ore 0 di quel giorno la piattaforma ministeriale delle assegnazioni era stata adattata per aprile la “mini call veloce”.
Ha comunque eccepito l'impossibilità per la ricorrente di passare di ruolo nella scuola in cui ha ottenuto il c.t.d. sull'organico di fatto, cioè l'Istituto comprensivo di Anghiari, perché si tratta di un posto vacante ma non disponibile, che nel prossimo anno potrebbe tornare al suo titolare, mentre la procedura di cui al decreto legge 19/2024 è dettata per coprire posti dell'organico di diritto (cioè posti vacanti e disponibili).
Ha sostenuto infine che l'interesse di llo scorrimento della graduatoria era una Pt_1 mera aspettativa di fatto, non un interesse legittimo suscettibile di risarcimento in forma specifica come quello da lei chiesto;
e comunque, si tratterebbe del risarcimento di una mera chance di passaggio in ruolo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza del 12 novembre 2024 il Tribunale ha rigettato la domanda di Pt_1 aderendo alla difesa del circa l'impossibilità di riavviare lo scorrimento della CP_1 graduatoria dopo la rinuncia di conosciuta dall' solo nella mattina del Parte_2 CP_4
23 agosto, non più in tempo utile.
Contro la sentenza propone appello cui resiste il . Pt_1 CP_1 Motivi della decisione
L'appellante censura la sentenza, in primo luogo, per non aver considerato la circostanza, mai contestata dal , che i posti disponibili della classe di concorso CP_1
“sostegno nella scuola primaria” nella provincia di Arezzo erano quindici, e non quattordici;
in particolare, presso la scuola “don Milani” i posti erano due e non uno, come si desume dai decreti pubblicati dallo stesso Ambito territoriale. Questa sola circostanza era sufficiente per attribuire il quindicesimo contratto a dal momento che il quattordicesimo era stato Pt_1 dato alla docente inserita al posto n. 17 nella g.p.s., e quella inserita al posto n. 18 era già immessa in ruolo negli anni precedenti e quindi rimasta solo fittiziamente Persona_1 nella graduatoria stessa.
Come secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1 corretto l'operato dell' , nonostante che questo abbia fissato la procedura di Controparte_5 attingimento dalle g.p.s. tardivamente, pubblicando cioè i contratti assegnati solo alle ore
17 del 22 agosto, a ridosso dell'apertura della ulteriore procedura residuale della mini call veloce. In tal modo, aveva appreso solo, appunto, nel tardo pomeriggio di Parte_2 essere destinataria di uno di tali posti, e vi aveva rinunciato nella serata del giorno stesso.
Secondo le regole generali, e comunque secondo l'ordinanza ministeriale n. 111, a quel punto si sarebbe dovuta scorrere la graduatoria, operazione che era stata completamente omessa, in danno di Peraltro, la stessa nella mattinata del 23 agosto aveva Pt_1 Pt_1 avvertito l'Ufficio di tale errore, sicchè l'amministrazione avrebbe ancora potuto rettificare l'individuazione dei quattro docenti assegnatari dei contratti, inserendovi la ricorrente.
In terzo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale, nel condannarla a rimborsare le spese di giudizio al , ha liquidato anche le spese generali del 15%, l'Iva e il CP_1 contributo alla , voci che invece non sono dovute perché in primo grado il CP_6
era difeso da un suo funzionario. CP_1
All'udienza di discussione, a dato atto che le conclusioni del ricorso di primo Pt_1 grado non sono più attuali in quanto, nel frattempo, è stata assunta a tempo indeterminato con la procedura ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2025; pertanto ha domandato accertarsi comunque il suo diritto ad ottenere il contratto ex art. 14 comma 1 lett. c-bis) decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, e per l'effetto condannarsi l'amministrazione a retrodatare la sua assunzione in ruolo al 1° settembre 2024, agli effetti giuridici ed economici.
L'appello è da accogliere solo nel terzo motivo, riguardante le spese, sebbene sia fondata anche la prima censura dell'appellante, riguardo alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, che i posti di ruolo da attribuire nella classe di concorso “sostegno nella scuola primaria” erano quindici, e non quattordici. Tale circostanza non è mai stata contestata dal , né in primo grado né in questo grado d'appello, e si desume CP_1 comunque dalla documentazione della stessa amministrazione: mentre nell'elenco dei posti disponibili e vacanti (doc. 4 di compare un solo posto nella scuola Don Milani, Pt_1 nell'elenco dei vincitori del concorso (doc. 5) ne compaiono due, uno assegnato a Parte_2
e l'altro a Quindi complessivamente si trattava di quindici posti;
e
[...] Parte_3 detratti i dieci da assegnare, appunto, ai vincitori di concorso, ne restavano cinque , da attribuire mediante lo speciale contratto a tempo determinato art. 14 comma 1 lett. c-bis) decreto legge n. 19/2024, tra i quali uno presso la scuola Castelnuovo, e l'altro presso la scuola Emma Perodi, posti entrambi pacificamente indicati da elle sue preferenze. Pt_1
E' vero, pertanto, che anche se non avesse rinunciato al contratto a tempo Parte_2 determinato l'assegnazione del quindicesimo posto sarebbe toccata all'odierna appellante, che era in 19^ posizione, essendo peraltro pacifico che il quattordicesimo posto da assegnare era toccato alla 17^ docente in graduatoria, e la 18^ docente era già stata assunta a tempo indeterminato da alcuni anni.
E' pure fondata la censura della sentenza nella parte in cui ritiene tardiva la rinuncia di comunicata cioè in orario serale quando l'Ufficio scolastico non poteva più riceverla. Pt_2
Sebbene l'Ufficio effettivamente non avesse un termine preciso per procedere all'attribuzione dei contratti a termine in questione attingendo dalla graduatoria scolastica provinciale, è chiaro che doveva iniziare in tempo utile per consentire lo scorrimento dell'intera graduatoria. Tale scorrimento per intero, infatti, è un vero e proprio diritto degli iscritti alla graduatoria della provincia dove si trovano i posti da assegnare, essendo previsto espressamente dall'art. 5 comma 12 del citato decreto legge n. 44/2023 come condizione per attivare, successivamente ed eventualmente, il procedimento residuale di attribuzione dei posti agli iscritti alle g.p.s. di altre provincie (c.d. mini-call). La normale diligenza imponeva all'Ufficio scolastico di verificare che i contratti a tempo determinato fossero tutti
“accettabili”, cioè assegnati a docenti che non erano già stati assunti in ruolo per altre vie
(come e , ed imponeva inoltre di prendere in considerazione le Parte_2 Persona_1 eventuali rinunce, come quella di Non può l'amministrazione addurre che non vi era il Pt_2 tempo per effettuare queste operazioni perché alle 14 del giorno dopo era fissata la mini- call;
come ha osservato la difesa di i vincitori del concorso erano noti già dal 16 Pt_1 agosto, sicchè non vi era necessità di ridursi all'ultimo istante. La ragione per cui l'appello non può essere accolto nelle conclusioni riformulate all'odierna udienza è che pur avendo un diritto vero e proprio ad ottenere il contratto Pt_1
a tempo determinato in questione, non lo aveva per ciò solo ad essere assunta in ruolo. Si tratta pur sempre di un contratto sostitutivo di un concorso, sicchè prevede, all'esito dell'anno di lavoro e formazione, un test finale, una lezione simulata ed una valutazione del dirigente della scuola (come disposto dall'art. 5 commi 7 e 8 del citato decreto legge n.
44/2023, che fa rinvio sul punto all'art. 13 d.lg n. 59/2017). Essa insomma aveva piuttosto una chance di essere immessa in ruolo, il che avrebbe potuto fondare una domanda risarcitoria (formulata invero nelle conclusioni originarie dell'appello ma non riproposta nella nuova formulazione fatta all'udienza), ma non consente di disporre la retrodatazione dell'immissione in ruolo come da lei domandato.
Va accolto invece il motivo di appello formulato in via di ulteriore subordine. I dipendenti che assistono le pubbliche amministrazioni ex art. 417 bis c.p.c. non sono avvocati iscritti alla , né sono soggetti all'Iva, quindi il Tribunale ha errato CP_6 nell'includere il contributo integrativo e l'imposta tra le spese di difesa da rimborsare all'amministrazione vittoriosa.
Nonostante l'accoglimento limitato dell'appello, è giustificato compensare per intero le spese del presente grado tenuto conto, appunto, della piena fondatezza sostanziale delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro del 12 novembre 2024 n. 476, ed in riforma di tale sentenza, che conferma per il resto, limita la condanna alle spese ad euro
1.500, con esclusione di Iva e Cpf.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88/2025 del ruolo generale, promossa da rappresentata e difesa dall'avv.ssa Claudia Papini in forza di procura speciale Parte_1 in calce al ricorso in appello APPELLANTE contro
in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
1. In via principale, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 476/2024 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024, mai notificata, e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in particolare accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti e dedotti nel giudizio di primo grado e per quelli esposti e dedotti nel presente atto, che , ai sensi dell'art. 3 d.m. n. Parte_1
111/2024 aveva diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 finalizzato all'immissione in ruolo nella Provincia di Arezzo, per un posto di sostegno prima fascia per la classe di concorso AD (sostegno scuola primaria), e per l'effetto, stante l'intervenuta immissione in ruolo a far data dal 1° settembre 2025, riconoscere la sua immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 1° settembre 2024 ex art. 3 d.m. 111/2024, salvo ogni consequenziale effetto giuridico ed economico. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2. In via subordinata, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 476/2024 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024, mai notificata, e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, in particolare accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti e dedotti nel giudizio di primo grado e per quelli esposti e dedotti nel presente atto, che , ai sensi dell'art. 3 Parte_1
d.m. n. 111/2024 aveva diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 finalizzato all'immissione in ruolo nella Provincia di Arezzo, per un posto di sostegno prima fascia per la classe di concorso AD (sostegno scuola primaria). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi venisse confermata la sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di appello esposto nel presente atto, rideterminare correttamente il dispositivo della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna di al pagamento delle spese di lite, limitandole ad euro 1.500. Parte_1
Con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte.
Svolgimento del processo ha convenuto il dinanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Arezzo esponendo di essere iscritta alla graduatoria provinciale delle supplenze, in prima fascia, per la classe di concorso “sostegno nella scuola primaria”. Il decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024 ha previsto, all'art. 14 comma 1 lett. c-bis), che per le assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di sostegno, in caso di insufficienza dei vincitori dei concorsi ordinari, i posti di ruolo devono essere attribuiti mediante speciali contratti a tempo determinato, attingendo dalle g.p.s.; contratti che, ai sensi dell'art. 5 commi
5 e segg. del decreto legge n. 44/2023 convertito in legge n. 74/2023 (dettato per l'anno scolastico 2023/2024 ma appositamente prorogato per l'a.s. 2024/2025 proprio dal citato art. 14 comma 1 lett. c-bis), prevedono un percorso annuale di formazione, una prova finale ed una lezione simulata, e appunto l'immissione in ruolo, in caso di superamento della prova. Tale immissione ha effetto giuridico dalla data di decorrenza di tale contratto a tempo determinato. ha dedotto che nella Regione Toscana, dato l'esiguo numero di vincitori del Pt_1 concorso ordinario per l'anno scolastico 2025-2025, si doveva fare luogo a tale modalità alternativa di assunzione in ruolo, per la quale il ha emesso l'ordinanza ministeriale CP_1
n. 111/2024. Essa prevede tra l'altro, in conformità al citato art. 5 decreto legge n. 44/2023, che in una prima fase, per l'assegnazione dei contratti in questione nella provincia, si scorre la g.p.s. della provincia stessa;
in un momento successivo, e solo in caso di mancata copertura integrale dei posti, si fa luogo alla c.d. “mini call veloce”, regolata dal comma 12 del citato art. 5, aperta agli iscritti nelle g.p.s. anche di altre province. Per la provincia di Arezzo era prevista per l'anno scolastico 2024/2025 l'assunzione in ruolo di quattordici docenti di sostegno nella scuola primaria;
di questi, dieci sono stati assunti perché vincitori del concorso, con pubblicazione delle sedi avvenuta il 16 agosto
2024, sicchè per gli altri quattro posti l ha attinto alle g.p.s., dove Controparte_2 Pt_1 era iscritta al 19° posto;
la nomina dei quattro docenti è stata resa nota dall' Controparte_3
nel pomeriggio del 22 agosto 2024.
[...] on è rientrata nel novero, perché l'ultima docente nominata quale destinataria Pt_1 di tale contratto era in posizione n. 17. Tuttavia la prima nominata, aveva in Parte_2 realtà vinto il concorso ordinario, e lo stesso giorno 22 agosto ha comunicato tale circostanza all'Ufficio. A questo punto, scorrendo la graduatoria la nomina sarebbe spettata alla ricorrente, perché nella posizione n. 18, quella immediatamente precedente alla sua, vi era tale che a sua volta era stata già immessa in ruolo tre anni prima, e solo Persona_1 per errore non era stata depennata dalla g.p.s.
Inoltre, ha sostenuto i posti da coprire con le assunzioni in ruolo non erano Pt_1 quattordici ma quindici, perché presso la scuola “Don Milani” ve ne erano due, e non uno come indicato erroneamente nell'elenco dei posti vacanti e disponibili;
pertanto a maggior ragione vrebbe dovuto essere convocata per il contratto. Invece, inopinatamente nel Pt_1 tardo pomeriggio dello stesso 22 agosto l ha fissato per il giorno Controparte_3 successivo alle ore 14 l'inizio della mini-call veloce, ed ha assegnato con tale procedura due posti, entrambi in scuole per cui veva espresso la preferenza. A rossi non è rimasto Pt_1 che partecipare all'assegnazione dei normali contratti a tempo determinato sull'organico di fatto, che non danno luogo all'assunzione in ruolo, ed ha ottenuto peraltro solo un contratto fino al 30 giugno presso la scuola di Anghiari.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tale modo di procedere dell'amministrazione, dal momento che ai sensi della citata ordinanza ministeriale l'attivazione della mini call è residuale, cioè può avvenire solo all'esito dell' infruttuoso scorrimento dell'intera graduatoria della provincia dove si trovano i posti da assegnare. Ha sottolineato che il ricorso inopinato alla mini-call è avvenuto per il ritardo con cui l'amministrazione ha proceduto alle chiamate dalla g.p.s., cioè appunto il 22 agosto 2024, quando già dal 16 agosto si sapeva quanti erano i vincitori del concorso e quindi, per differenza, quanti erano gli altri i posti di ruolo da coprire con la procedura particolare di cui al citato decreto legge n. 19/2024. Inoltre, tali posti erano in realtà 15 e non 14, quindi anche senza considerare la rinuncia di vrebbe dovuto comunque ottenere il contratto- Pt_2 Pt_1 posto. Ha concluso, pertanto, chiedendo di essere ammessa al percorso formativo annuale nella sede in cui di fatto ha preso servizio, nonché alla prova finale e quindi all'immissione in ruolo.
Costituitosi, il ha eccepito la genericità delle allegazioni della ricorrente, che CP_1 non avrebbe specificato quali docenti inseriti nella sua stessa g.p.s. non sono stati depennati pur essendo già passati di ruolo, e comunque l'irrilevanza di tale circostanza, posto che, pacificamente, i docenti che si troverebbero in tale situazione non hanno ottenuto nessun posto, perché ovviamente non hanno presentato domanda di assegnazione del contratto.
Ha poi ribadito la legittimità del proprio operato, tenuto conto che non era fissato alcun termine entro il quale dare luogo alla chiamata dalle g.p.s.; invece, in base all' “Avviso” del direttore generale del personale scolastico del del 16 agosto 2024, la “mini call CP_1 veloce” doveva essere necessariamente effettuata a partire dal 23 agosto alle 14. Parte_2
poi, aveva comunicato la sua rinuncia solo alle ore 20.50 del 22 agosto, quando
[...]
l'ufficio era chiuso;
tale comunicazione era stata protocollata quindi la mattina successiva, fuori tempo utile per lo scorrimento della graduatoria: infatti fin dalle ore 0 di quel giorno la piattaforma ministeriale delle assegnazioni era stata adattata per aprile la “mini call veloce”.
Ha comunque eccepito l'impossibilità per la ricorrente di passare di ruolo nella scuola in cui ha ottenuto il c.t.d. sull'organico di fatto, cioè l'Istituto comprensivo di Anghiari, perché si tratta di un posto vacante ma non disponibile, che nel prossimo anno potrebbe tornare al suo titolare, mentre la procedura di cui al decreto legge 19/2024 è dettata per coprire posti dell'organico di diritto (cioè posti vacanti e disponibili).
Ha sostenuto infine che l'interesse di llo scorrimento della graduatoria era una Pt_1 mera aspettativa di fatto, non un interesse legittimo suscettibile di risarcimento in forma specifica come quello da lei chiesto;
e comunque, si tratterebbe del risarcimento di una mera chance di passaggio in ruolo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza del 12 novembre 2024 il Tribunale ha rigettato la domanda di Pt_1 aderendo alla difesa del circa l'impossibilità di riavviare lo scorrimento della CP_1 graduatoria dopo la rinuncia di conosciuta dall' solo nella mattina del Parte_2 CP_4
23 agosto, non più in tempo utile.
Contro la sentenza propone appello cui resiste il . Pt_1 CP_1 Motivi della decisione
L'appellante censura la sentenza, in primo luogo, per non aver considerato la circostanza, mai contestata dal , che i posti disponibili della classe di concorso CP_1
“sostegno nella scuola primaria” nella provincia di Arezzo erano quindici, e non quattordici;
in particolare, presso la scuola “don Milani” i posti erano due e non uno, come si desume dai decreti pubblicati dallo stesso Ambito territoriale. Questa sola circostanza era sufficiente per attribuire il quindicesimo contratto a dal momento che il quattordicesimo era stato Pt_1 dato alla docente inserita al posto n. 17 nella g.p.s., e quella inserita al posto n. 18 era già immessa in ruolo negli anni precedenti e quindi rimasta solo fittiziamente Persona_1 nella graduatoria stessa.
Come secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1 corretto l'operato dell' , nonostante che questo abbia fissato la procedura di Controparte_5 attingimento dalle g.p.s. tardivamente, pubblicando cioè i contratti assegnati solo alle ore
17 del 22 agosto, a ridosso dell'apertura della ulteriore procedura residuale della mini call veloce. In tal modo, aveva appreso solo, appunto, nel tardo pomeriggio di Parte_2 essere destinataria di uno di tali posti, e vi aveva rinunciato nella serata del giorno stesso.
Secondo le regole generali, e comunque secondo l'ordinanza ministeriale n. 111, a quel punto si sarebbe dovuta scorrere la graduatoria, operazione che era stata completamente omessa, in danno di Peraltro, la stessa nella mattinata del 23 agosto aveva Pt_1 Pt_1 avvertito l'Ufficio di tale errore, sicchè l'amministrazione avrebbe ancora potuto rettificare l'individuazione dei quattro docenti assegnatari dei contratti, inserendovi la ricorrente.
In terzo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale, nel condannarla a rimborsare le spese di giudizio al , ha liquidato anche le spese generali del 15%, l'Iva e il CP_1 contributo alla , voci che invece non sono dovute perché in primo grado il CP_6
era difeso da un suo funzionario. CP_1
All'udienza di discussione, a dato atto che le conclusioni del ricorso di primo Pt_1 grado non sono più attuali in quanto, nel frattempo, è stata assunta a tempo indeterminato con la procedura ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2025; pertanto ha domandato accertarsi comunque il suo diritto ad ottenere il contratto ex art. 14 comma 1 lett. c-bis) decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, e per l'effetto condannarsi l'amministrazione a retrodatare la sua assunzione in ruolo al 1° settembre 2024, agli effetti giuridici ed economici.
L'appello è da accogliere solo nel terzo motivo, riguardante le spese, sebbene sia fondata anche la prima censura dell'appellante, riguardo alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, che i posti di ruolo da attribuire nella classe di concorso “sostegno nella scuola primaria” erano quindici, e non quattordici. Tale circostanza non è mai stata contestata dal , né in primo grado né in questo grado d'appello, e si desume CP_1 comunque dalla documentazione della stessa amministrazione: mentre nell'elenco dei posti disponibili e vacanti (doc. 4 di compare un solo posto nella scuola Don Milani, Pt_1 nell'elenco dei vincitori del concorso (doc. 5) ne compaiono due, uno assegnato a Parte_2
e l'altro a Quindi complessivamente si trattava di quindici posti;
e
[...] Parte_3 detratti i dieci da assegnare, appunto, ai vincitori di concorso, ne restavano cinque , da attribuire mediante lo speciale contratto a tempo determinato art. 14 comma 1 lett. c-bis) decreto legge n. 19/2024, tra i quali uno presso la scuola Castelnuovo, e l'altro presso la scuola Emma Perodi, posti entrambi pacificamente indicati da elle sue preferenze. Pt_1
E' vero, pertanto, che anche se non avesse rinunciato al contratto a tempo Parte_2 determinato l'assegnazione del quindicesimo posto sarebbe toccata all'odierna appellante, che era in 19^ posizione, essendo peraltro pacifico che il quattordicesimo posto da assegnare era toccato alla 17^ docente in graduatoria, e la 18^ docente era già stata assunta a tempo indeterminato da alcuni anni.
E' pure fondata la censura della sentenza nella parte in cui ritiene tardiva la rinuncia di comunicata cioè in orario serale quando l'Ufficio scolastico non poteva più riceverla. Pt_2
Sebbene l'Ufficio effettivamente non avesse un termine preciso per procedere all'attribuzione dei contratti a termine in questione attingendo dalla graduatoria scolastica provinciale, è chiaro che doveva iniziare in tempo utile per consentire lo scorrimento dell'intera graduatoria. Tale scorrimento per intero, infatti, è un vero e proprio diritto degli iscritti alla graduatoria della provincia dove si trovano i posti da assegnare, essendo previsto espressamente dall'art. 5 comma 12 del citato decreto legge n. 44/2023 come condizione per attivare, successivamente ed eventualmente, il procedimento residuale di attribuzione dei posti agli iscritti alle g.p.s. di altre provincie (c.d. mini-call). La normale diligenza imponeva all'Ufficio scolastico di verificare che i contratti a tempo determinato fossero tutti
“accettabili”, cioè assegnati a docenti che non erano già stati assunti in ruolo per altre vie
(come e , ed imponeva inoltre di prendere in considerazione le Parte_2 Persona_1 eventuali rinunce, come quella di Non può l'amministrazione addurre che non vi era il Pt_2 tempo per effettuare queste operazioni perché alle 14 del giorno dopo era fissata la mini- call;
come ha osservato la difesa di i vincitori del concorso erano noti già dal 16 Pt_1 agosto, sicchè non vi era necessità di ridursi all'ultimo istante. La ragione per cui l'appello non può essere accolto nelle conclusioni riformulate all'odierna udienza è che pur avendo un diritto vero e proprio ad ottenere il contratto Pt_1
a tempo determinato in questione, non lo aveva per ciò solo ad essere assunta in ruolo. Si tratta pur sempre di un contratto sostitutivo di un concorso, sicchè prevede, all'esito dell'anno di lavoro e formazione, un test finale, una lezione simulata ed una valutazione del dirigente della scuola (come disposto dall'art. 5 commi 7 e 8 del citato decreto legge n.
44/2023, che fa rinvio sul punto all'art. 13 d.lg n. 59/2017). Essa insomma aveva piuttosto una chance di essere immessa in ruolo, il che avrebbe potuto fondare una domanda risarcitoria (formulata invero nelle conclusioni originarie dell'appello ma non riproposta nella nuova formulazione fatta all'udienza), ma non consente di disporre la retrodatazione dell'immissione in ruolo come da lei domandato.
Va accolto invece il motivo di appello formulato in via di ulteriore subordine. I dipendenti che assistono le pubbliche amministrazioni ex art. 417 bis c.p.c. non sono avvocati iscritti alla , né sono soggetti all'Iva, quindi il Tribunale ha errato CP_6 nell'includere il contributo integrativo e l'imposta tra le spese di difesa da rimborsare all'amministrazione vittoriosa.
Nonostante l'accoglimento limitato dell'appello, è giustificato compensare per intero le spese del presente grado tenuto conto, appunto, della piena fondatezza sostanziale delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro del 12 novembre 2024 n. 476, ed in riforma di tale sentenza, che conferma per il resto, limita la condanna alle spese ad euro
1.500, con esclusione di Iva e Cpf.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait