TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9110/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9110/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a via Sagone, 15, Adrano, presso lo studio dell'avvocato SGROI
FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato DI
STEFANO DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06.08.2020, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 4 Agosto 2009 ad Adrano, dal quale sono nati i figli , a CP_1 Persona_1
Biancavilla il 4 settembre 2009, e , a Biancavilla il 17 novembre 2011, ha chiesto al Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a carico di quest'ultimo.
Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come in ricorso, ed assegnazione della casa coniugale sita in Adrano via Rosa 21 in proprio favore, nonché di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per entrambi i figli di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% e determinando altresì a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore di € 200,00.
All'udienza presidenziale del 20.05.2021 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c. di pari data il Presidente ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa cui ha assegnato la casa Parte_1 familiare e ha regolamentato gli incontri padre-figli, compatibilmente con le esigenze di questi ultimi, e comunque in mancanza di accordi diversi due pomeriggi a settimana per tre ore in presenza di altro familiare;
infine, il Presidente ha posto a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 450,00 Parte_1 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla statuizione economica di € 450,00 CP_1 mensili per il mantenimento dei figli minori, contestando il disposto affidamento in via esclusiva dei minori alla ricorrente. Il convenuto ha chiesto di non disporre alcun mantenimento in favore della moglie e di eliminare la necessità della presenza di un familiare per gli incontri con i figli.
All'udienza del 5 Aprile 2023 sono stati ascoltati i minori e . Persona_1 Persona_2
Alla medesima udienza, il Giudice, stante le dichiarazioni dei minori e alla luce della condanna in primo grado di per il reato di cui all'art. 572 c.p.c., ha disposto che gli incontri padre- CP_1 figli avvenissero per il tramite dei Servizi Sociali alla presenza di operatori specializzati.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, ormai irreversibile.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente occorre richiamare la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5171 del 27.02.2024 che ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice di merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.”
Pertanto, stante la condanna in primo grado di per il reato di cui all'art. 572 c.p. e la CP_1 sua costituzione in giudizio senza alcuna contestazione in ordine ai fatti allo stesso imputati per maltrattamenti, va accolta la domanda di addebito della separazione a formulata da CP_1
Parte_1
In relazione alle disposizioni riguardanti i figli della coppia, può essere confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., ossia l'affidamento esclusivo dei minori
[...]
e alla madre Persona_1 Persona_2 Parte_1
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
3 Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. civ. n. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nel caso di specie, la prolungata assenza del padre dalla vita dei figli, il mancato accudimento e l'omesso mantenimento dal punto di vista economico sono circostanze che evidenziano la sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, anche all'esito dell'ascolto dei figli minori.
Difatti, e hanno confermato il perdurante disinteresse del padre nei loro Persona_1 Per_2 confronti e la sua inadeguatezza sotto il profilo educativo, lamentando di ricordare quale incontro con il padre soltanto che li avrebbe condotti in passato presso un bar per ivi permanere con CP_1 gli amici e bere alcolici e per il resto di averlo incontrato casualmente per strada ad Adrano.
In merito agli incontri padre-figli, come disposto all'udienza del 5.04.2023, considerata la condotta abbandonica nei confronti dei figli minori, la dedizione al consumo di alcolici e le condotte maltrattanti addebitate al (che si ribadisce non ha specificamente contestato gli episodi allo stesso CP_1 addebitati in questa sede), il padre potrà incontrare i figli compatibilmente con le esigenze di questi ultimi, secondo il loro gradimento, solo per il tramite dei Servizi Sociali alla presenza di operatori specializzati.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con la quale convivono i figli della coppia, essendo, tale assegnazione disposta nell'esclusivo interesse della prole, così da consentire alla prole minorenne di mantenere l'habitat domestico. In questo senso l'art. 337 sexies c.c. tutela appunto l'esigenza della prole a non vedere turbato l'habitat domestico e prevede che l'assegnazione avvenga tenendo conto prioritariamente dell'esigenza dei figli.
4 In ordine al contributo di mantenimento per i figli, può essere confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., stante anche l'adesione di parte convenuta.
Pertanto, si conferma in via definitiva l'obbligo a carico di di versare a CP_1 [...] la somma di € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di Pt_1 [...]
e . Persona_1 Persona_2
La domanda di mantenimento personale avanzata da è infondata e va rigettata. Parte_1
Invero, parte ricorrente ha dichiarato di non lavorare, e tuttavia nessuna allegazione e prova ha offerto in ordine alla sua incolpevole mancanza di adeguati redditi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, alla sussistenza di una disparità economica tra le parti a condizioni concrete che ostino allo svolgimento di attività lavorativa.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza, deve disporsi la condanna di alla rifusione in favore dell'Erario, come liquidate in dispositivo, stante l'ammissione CP_1 di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9110/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
con collocamento presso la stessa;
Parte_1
DISCIPLINA le modalità di incontro dei minori con il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa coniugale sita in Adrano, via Rosa n. 21; Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di euro 450,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione Persona_1 Per_2 della moneta, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
RIGETTA la domanda di mantenimento personale proposta della ricorrente;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile di Adrano (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto n. 43, parte I, Serie A
5 CONDANNA alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 4.835,00, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge;
Così deciso a Catania il giorno 27/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9110/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a via Sagone, 15, Adrano, presso lo studio dell'avvocato SGROI
FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato DI
STEFANO DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06.08.2020, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 4 Agosto 2009 ad Adrano, dal quale sono nati i figli , a CP_1 Persona_1
Biancavilla il 4 settembre 2009, e , a Biancavilla il 17 novembre 2011, ha chiesto al Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a carico di quest'ultimo.
Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come in ricorso, ed assegnazione della casa coniugale sita in Adrano via Rosa 21 in proprio favore, nonché di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per entrambi i figli di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% e determinando altresì a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore di € 200,00.
All'udienza presidenziale del 20.05.2021 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c. di pari data il Presidente ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa cui ha assegnato la casa Parte_1 familiare e ha regolamentato gli incontri padre-figli, compatibilmente con le esigenze di questi ultimi, e comunque in mancanza di accordi diversi due pomeriggi a settimana per tre ore in presenza di altro familiare;
infine, il Presidente ha posto a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 450,00 Parte_1 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla statuizione economica di € 450,00 CP_1 mensili per il mantenimento dei figli minori, contestando il disposto affidamento in via esclusiva dei minori alla ricorrente. Il convenuto ha chiesto di non disporre alcun mantenimento in favore della moglie e di eliminare la necessità della presenza di un familiare per gli incontri con i figli.
All'udienza del 5 Aprile 2023 sono stati ascoltati i minori e . Persona_1 Persona_2
Alla medesima udienza, il Giudice, stante le dichiarazioni dei minori e alla luce della condanna in primo grado di per il reato di cui all'art. 572 c.p.c., ha disposto che gli incontri padre- CP_1 figli avvenissero per il tramite dei Servizi Sociali alla presenza di operatori specializzati.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, ormai irreversibile.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente occorre richiamare la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5171 del 27.02.2024 che ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice di merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.”
Pertanto, stante la condanna in primo grado di per il reato di cui all'art. 572 c.p. e la CP_1 sua costituzione in giudizio senza alcuna contestazione in ordine ai fatti allo stesso imputati per maltrattamenti, va accolta la domanda di addebito della separazione a formulata da CP_1
Parte_1
In relazione alle disposizioni riguardanti i figli della coppia, può essere confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., ossia l'affidamento esclusivo dei minori
[...]
e alla madre Persona_1 Persona_2 Parte_1
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
3 Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. civ. n. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nel caso di specie, la prolungata assenza del padre dalla vita dei figli, il mancato accudimento e l'omesso mantenimento dal punto di vista economico sono circostanze che evidenziano la sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, anche all'esito dell'ascolto dei figli minori.
Difatti, e hanno confermato il perdurante disinteresse del padre nei loro Persona_1 Per_2 confronti e la sua inadeguatezza sotto il profilo educativo, lamentando di ricordare quale incontro con il padre soltanto che li avrebbe condotti in passato presso un bar per ivi permanere con CP_1 gli amici e bere alcolici e per il resto di averlo incontrato casualmente per strada ad Adrano.
In merito agli incontri padre-figli, come disposto all'udienza del 5.04.2023, considerata la condotta abbandonica nei confronti dei figli minori, la dedizione al consumo di alcolici e le condotte maltrattanti addebitate al (che si ribadisce non ha specificamente contestato gli episodi allo stesso CP_1 addebitati in questa sede), il padre potrà incontrare i figli compatibilmente con le esigenze di questi ultimi, secondo il loro gradimento, solo per il tramite dei Servizi Sociali alla presenza di operatori specializzati.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con la quale convivono i figli della coppia, essendo, tale assegnazione disposta nell'esclusivo interesse della prole, così da consentire alla prole minorenne di mantenere l'habitat domestico. In questo senso l'art. 337 sexies c.c. tutela appunto l'esigenza della prole a non vedere turbato l'habitat domestico e prevede che l'assegnazione avvenga tenendo conto prioritariamente dell'esigenza dei figli.
4 In ordine al contributo di mantenimento per i figli, può essere confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., stante anche l'adesione di parte convenuta.
Pertanto, si conferma in via definitiva l'obbligo a carico di di versare a CP_1 [...] la somma di € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di Pt_1 [...]
e . Persona_1 Persona_2
La domanda di mantenimento personale avanzata da è infondata e va rigettata. Parte_1
Invero, parte ricorrente ha dichiarato di non lavorare, e tuttavia nessuna allegazione e prova ha offerto in ordine alla sua incolpevole mancanza di adeguati redditi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, alla sussistenza di una disparità economica tra le parti a condizioni concrete che ostino allo svolgimento di attività lavorativa.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza, deve disporsi la condanna di alla rifusione in favore dell'Erario, come liquidate in dispositivo, stante l'ammissione CP_1 di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9110/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo;
DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
con collocamento presso la stessa;
Parte_1
DISCIPLINA le modalità di incontro dei minori con il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa coniugale sita in Adrano, via Rosa n. 21; Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di euro 450,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione Persona_1 Per_2 della moneta, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
RIGETTA la domanda di mantenimento personale proposta della ricorrente;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile di Adrano (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto n. 43, parte I, Serie A
5 CONDANNA alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 4.835,00, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge;
Così deciso a Catania il giorno 27/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Lidia Greco
6