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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6115/2024 R.G. promossa da
Parte_1
Pt_1 Pt_2
Parte_3
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: NEL MERITO Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione: 1) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la carenza di legittimazione attiva e/o comunque di titolarità attiva del credito controverso in capo alla presunta cessionaria, 2) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi CP_1 nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 322/2024 – R.G. n. 18927/2024, emesso in data 14.02.2024 dal Tribunale di Venezia e pubblicato il 15.02.2024, il cui importo gli odierni opponenti contestano di dovere nell'an e nel quantum, anche in quanto non provato, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
1 ad per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, per tutti i motivi dedotti;
3) CP_1 accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità dei seguenti atti di fideiussione rilasciati in favore della società e nell'interesse di Controparte_2
fideiussione “omnibus” sottoscritta dai signori e Parte_4 Parte_3
in data 04.03.2021 e relativo atto integrativo del 24.05.2021 (docc. 03-04 Parte_5 fascicolo monitorio); fideiussione “specifica” sottoscritta da Controparte_3
ora nonché dai signori e
[...] Parte_1 Parte_3
in data 22.05.2014 (cfr. doc. 09 fascicolo monitorio), e, per l'effetto, Parte_5 dichiararsi che nulla è dovuto alla società ingiungente da parte di Parte_1
e dei signori e per qualsivoglia titolo, ragione e/o
[...] Parte_3 Parte_5 causa;
in subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 (art. 2 schema ABI), 7 (art. 6 schema ABI) e 10 (art. 8 schema
ABI) dei predetti atti di fideiussione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, in assenza delle clausole nulle, le parti non avrebbero concluso i relativi contratti, dichiararsi la nullità dei predetti atti di fideiussione ex art. 1419, I co., c.c. e che nulla è, pertanto, dovuto alla società ingiungente da parte di e dei signori Parte_1
e per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
in ulteriore Parte_3 Parte_5 subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 (art. 2 schema ABI), 7 (art. 6 schema ABI) e 10 (art. 8 schema ABI) dei predetti atti di fideiussione e, per l'effetto, accertata e dichiarata la decadenza ex art. 1957
c.c. della convenuta dal diritto di escutere le fideiussioni rilasciate da parte di
[...]
e dei signori e , dichiararsi estinte le Parte_1 Parte_3 Parte_5 relative obbligazioni fideiussorie e che nulla è dovuto alla ingiungente da parte di e dei signori e per qualsivoglia Parte_1 Parte_3 Parte_5 titolo, ragione e/o causa;
4) accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutti i motivi dedotti, la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi nel contratto di mutuo ipotecario del 30.04.2009 e nel contratto di finanziamento chirografario del 29.05.2014 e, quindi, l'illegittimità dell'addebito di interessi a tassi ultralegali, che andranno, pertanto, ricalcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (tasso minimo dei BOT) in regime di capitalizzazione semplice, e, per l'effetto, rideterminarsi l'eventuale credito vantato
2 dall'odierna opposta in base al risultato del ricalcolo da effettuarsi sui rapporti contrattuali in contestazione ed in base all'espletanda CTU tecnico/contabile sulla base della documentazione tutta in atti prodotta, con conseguente riduzione in compensazione tra l'esatto attestato dare e avere delle singole pretese vantate ed esigibili dalla convenuta nei confronti degli odierni attori opponenti. IN OGNI CASO Spese, compensi e competenze di lite integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze e deduzioni istruttorie formulate in atti, specificamente nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. del 05.09.2024 e nel verbale di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, in particolare, per l'ammissione della CTU tecnico-contabile e per gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ivi richiesti, questi ultimi limitatamente, quanto all'istanza di esibizione nei confronti di e/o di in LCA, ai documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e CP_1 Parte_4
5 della predetta memoria integrativa e, in relazione ai documenti di cui al n. 1, limitatamente al piano di ammortamento aggiornato.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di
Venezia, previa ogni occorrenda declaratoria e reietta ogni contraria istanza, In via preliminare di rito: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in atti, la competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il
Tribunale Ordinario di Milano a conoscere della domanda (svolta in via riconvenzionale) diretta all'accertamento e alla declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, dichiarare la propria incompetenza, in favore della Sezione Specializzata in
Materia di Impresa presso il Tribunale Ordinario di Milano e conseguentemente, separare le cause, rimettendo le sole domande di accertamento della nullità delle fideiussioni e di conseguente risarcimento del danno alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale Ordinario di Milano. Nel merito: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza fattuale e giuridica dell'opposizione promossa dalla società nonché dai signori e;
accertata e Parte_1 Parte_5 Parte_3 dichiarata, altresì, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza fattuale e giuridica della domanda risarcitoria formulata dagli opponenti;
rigettare l'opposizione avversaria e ogni altra domanda ex adverso formulata e, conseguentemente confermare il decreto
3 ingiuntivo opposto Ing. n. 322/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data
14.2.2024, depositato il 15.2.2024, notificato, ai signori e , a Parte_5 Parte_3 mezzo del servizio postale in data 27.2.2024 e alla società a Parte_1 mezzo pec in data 19.2.2024 e, per l'effetto condannare, relativamente al mutuo ipotecario fondiario concesso in data 30.4.2009 e alla garanzia fideiussoria contenuta nell'atto notarile stesso, il signor , nato a [...] il [...] (cod. Parte_5 fisc. ) ed ivi residente in [...], il signor CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 residente a [...] e la società Parte_1
(già con sede in
[...] Controparte_4
Marghera/Venezia (VE), Via Colombara n. 125/C (cod. fisc. ), in persona P.IVA_1 del suo Amministratore Unico signor , al pagamento, in via tra loro Parte_3 solidale, alla società in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 199.489,40 [di cui €
171.853,35 per rate non pagate ed € 27.636,05 per interessi al tasso di mora contrattuale], oltre interessi di mora successivi dall'1.1.2023 sulla somma capitale, salva la diversa somma che dovese risultare di giustizia;
condannare, relativamente al mutuo chirografario accessorio sottoscritto in data 29.5.2014 e alla garanzia fideiussoria prestata in relazione a tale linea di credito, il signor , nato a [...] il Parte_5
20.1.1943 (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...]
226/B, il signor , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3 [...]
) e residente a [...] e la società C.F._2 già , Parte_1 Controparte_4 con sede in Marghera/Venezia (VE), Via Colombara n. 125/C (cod. fisc. ), P.IVA_1 in persona del suo Amministratore Unico signor , al pagamento, in via tra Parte_3 loro solidale, alla società in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 85.425,96 [di cui €
77.166,82 per rate non pagate ed € 8.259,14 per interessi], oltre interessi contrattuali successivi dall'1.1.2023 sulla somma capitale, salva la diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso: Con integrale refusione delle spese e degli onorari di
4 lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. In via istruttoria: La società opposta si riporta alle istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 6.9.2024 e ribadisce ogni opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli opponenti, per tutte le ragioni esposte nella terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 16.9.2025, da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta.
Motivi di fatto e di diritto quale cessionaria di ha chiesto e ottenuto la emissione CP_1 Parte_4 di un decreto ingiuntivo nei confronti della società terza datrice di ipoteca nonché fideiussore (già di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e dei fideiussori sigg.ri e in relazione al debito residuo
[...] Pt_5 Parte_3 derivante da un mutuo ipotecario del 30.4.2009 erogato in favore di per Parte_1 la somma di € 760.000,00 e da un finanziamento chirografario del 29.5.2014 erogato sempre in favore di Parte_1
Gli ingiunti hanno interposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, lamentando a) la carenza di prova della intervenuta cessione e, comunque, della inclusione del credito oggetto di ingiunzione nella operazione di cessione b) la nullità delle fideiussioni del
2011 e del 2014 dagli stessi sottoscritte (docc. 3, 4 e 9 della fase monitoria), in quanto predisposte secondo il modello ABI dichiarato nel 2005 dalla Banca d'Italia, in funzione di garante, violativo delle norme antitrust c) la mancanza di prova del credito d) la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato.
Ritiene questo giudice che la opposizione sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Va, innanzitutto, rigettata la eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di impresa.
Parte opponente ha avuto modo di chiarire, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., che la richiesta di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di mera eccezione, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Onde fugare ogni dubbio sul punto, gli opponenti hanno altresì rinunciato, non riproponendola in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'accertamento della nullità delle fideiussioni.
Un tanto chiarito, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, laddove in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio e presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione, è da escludere la competenza del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso, per l'appunto, che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato (così Cass. 28842/2023).
Venendo, ora, all'esame dei motivi di opposizione, ritiene questo giudice che la attuale titolarità del credito in capo ad ia desumibile in via presuntiva sulla base di CP_1 plurimi elementi che si andranno qui di seguito a valorizzare (circa la possibilità di desumere la titolarità del credito sulla base di elementi presuntivi, a prescindere dalla produzione del contratto di cessione, si legga Cass. 10200/2021).
Innanzitutto, la opposta ha chiesto e ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo qui opposto sulla base della prova scritta consistente nella ipoteca, nei contratti di mutuo e di fideiussione (docc.
2-9 della fase monitoria).
Ora, il possesso in capo ad di detta documentazione, riconducibile alla CP_1 originaria creditrice, non è altrimenti giustificabile se non ritenendo che, ad oggi, i crediti azionati siano nella titolarità della convenuta opposta.
D'altronde, tutte le richieste di pagamento sono state inviate da e anche le CP_1 proposte transattive, formulate nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023 dal sig. Pt_3
, il quale dichiarava di agire in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] debitrice principale nonché per conto di , sono state rivolte alla convenuta Parte_5
(docc. 13-26 di parte opposta).
Infine, è stata dimessa certificazione notarile che attesta che “nella copia digitale non modificabile del nuovo allegato A, menzionato nel contratto di cessione sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra , con sede in Controparte_6
6 Napoli……………….. e , Parte_6 depositata presso il mio studio in data 26.10.2020 (in sostituzione del precedente allegato
A, depositato in data 26 aprile 2018) recante l'elenco dei rapporti ceduti da
[...]
a favore di Parte_6 [...] come comunicato sul sito della Banca d'Italia in data 12 Controparte_6 aprile 2018” sono comprese le posizioni creditorie oggetto del presente giudizio, identificate con il nome del debitore (in allora (allegato F alla fase Parte_1 monitoria).
Si tratta, a questo punto, di analizzare la eccezione di nullità delle fideiussioni, omnibus e specifiche, rilasciate dagli opponenti perché conformi al modello ABI del 2003, sanzionato per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Ritiene questo giudice che il motivo di opposizione sia fondato.
Tutte le fideiussioni che vengono qui in esame sono posteriori al 2011.
Deve, allora, ritenersi che, pur contenendo dette fideiussioni le clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisca di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione delle garanzie fideiussorie è intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Pur non potendosi parte attrice giovare della valenza probatoria del provvedimento assunto dalla Banca d'Italia, il quale ha, come detto, esaminato e si è pronunciato sulle sole fideiussioni omnibus sino al 2005, deve ritenersi che siano state fornite ulteriori adeguate prove del fatto che persistesse, in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione dimessa da parte attrice quali documenti 25 e 26, consistente in plurime fideiussioni omnibus utilizzate sia da
[...] sia da altre banche nel periodo qui in rilievo. Parte_4
Da detta documentazione, dimessa in numero sufficiente e con riferimento a molteplici istituti di credito, è desumibile che anche tra il 2011 e 2014 fosse sussistente una violazione della concorrenza perpetrata dalle banche mediante l'utilizzo di uno schema standard di fideiussione.
7 Da un tanto discende la nullità parziale delle fideiussioni avuto riguardo alle sole clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI (così Cass. S.U. 41994/2021).
Stante la nullità della clausola n. 6, deve ritenersi operante l'art. 1957 c.c. e, quindi, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare di avere rispettato il termine decadenziale di sei mesi prescritto da detta norma.
Ora, non è contestato in causa che il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'ultima rata non corrisposta (31.12.20217) (cfr. pagina 13 dell'atto di citazione).
A tal proposito, si sottolinea che in nessun atto ha ritenuto di indicare un CP_1 diverso termine di decorrenza della prescrizione, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo non è indicata la data di risoluzione dei rapporti bancari (in detto ricorso viene, anzi, intimata la decadenza dal beneficio del termine).
Peraltro, l'art. 15 del contratto di mutuo del 30.4.2009 prevede espressamente la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento protratto per 180 giorni.
Quanto alle ulteriori argomentazioni spese sul punto in comparsa conclusionale da parte convenuta, le stesse appaiono tardive e formulate al di fuori di ogni contraddittorio, di tal ché devono considerarsi inammissibili.
Pur ritenendo che, trattandosi di garanzie a prima richiesta, fosse sufficiente l'invio, nel termine di sei mesi, di una richiesta stragiudiziale di pagamento, va detto che le prime missive inviate da risalgono al 2020 (doc. 7 di parte opposta, doc. 13 della CP_1 fase monitoria).
Per tutto quanto sin qui detto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti dei garanti (già di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 nonché e . Pt_5 Parte_3
Non è, poi, necessario, nella presente sede, vagliare gli ulteriori motivi di opposizione, volti ad addivenire a una diversa e minore determinazione del quantum debeatur, posto che nei confronti dei fideiussori si è verificata, come detto, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e che nei confronti del terzo datore di ipoteca non può essere emesso un titolo condannatorio per un debito altrui.
Per il resto, parte opponente ha negato di avere formulato domande riconvenzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
8
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 6115/2024 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
Controparte_5
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in Controparte_5 favore di e Parte_1 Parte_5 [...]
, in via solidale tra loro, delle spese di lite, che liquida in € 907,28 per Pt_3 spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 3.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6115/2024 R.G. promossa da
Parte_1
Pt_1 Pt_2
Parte_3
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: NEL MERITO Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione: 1) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la carenza di legittimazione attiva e/o comunque di titolarità attiva del credito controverso in capo alla presunta cessionaria, 2) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi CP_1 nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 322/2024 – R.G. n. 18927/2024, emesso in data 14.02.2024 dal Tribunale di Venezia e pubblicato il 15.02.2024, il cui importo gli odierni opponenti contestano di dovere nell'an e nel quantum, anche in quanto non provato, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
1 ad per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, per tutti i motivi dedotti;
3) CP_1 accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità dei seguenti atti di fideiussione rilasciati in favore della società e nell'interesse di Controparte_2
fideiussione “omnibus” sottoscritta dai signori e Parte_4 Parte_3
in data 04.03.2021 e relativo atto integrativo del 24.05.2021 (docc. 03-04 Parte_5 fascicolo monitorio); fideiussione “specifica” sottoscritta da Controparte_3
ora nonché dai signori e
[...] Parte_1 Parte_3
in data 22.05.2014 (cfr. doc. 09 fascicolo monitorio), e, per l'effetto, Parte_5 dichiararsi che nulla è dovuto alla società ingiungente da parte di Parte_1
e dei signori e per qualsivoglia titolo, ragione e/o
[...] Parte_3 Parte_5 causa;
in subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 (art. 2 schema ABI), 7 (art. 6 schema ABI) e 10 (art. 8 schema
ABI) dei predetti atti di fideiussione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, in assenza delle clausole nulle, le parti non avrebbero concluso i relativi contratti, dichiararsi la nullità dei predetti atti di fideiussione ex art. 1419, I co., c.c. e che nulla è, pertanto, dovuto alla società ingiungente da parte di e dei signori Parte_1
e per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
in ulteriore Parte_3 Parte_5 subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 (art. 2 schema ABI), 7 (art. 6 schema ABI) e 10 (art. 8 schema ABI) dei predetti atti di fideiussione e, per l'effetto, accertata e dichiarata la decadenza ex art. 1957
c.c. della convenuta dal diritto di escutere le fideiussioni rilasciate da parte di
[...]
e dei signori e , dichiararsi estinte le Parte_1 Parte_3 Parte_5 relative obbligazioni fideiussorie e che nulla è dovuto alla ingiungente da parte di e dei signori e per qualsivoglia Parte_1 Parte_3 Parte_5 titolo, ragione e/o causa;
4) accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutti i motivi dedotti, la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi nel contratto di mutuo ipotecario del 30.04.2009 e nel contratto di finanziamento chirografario del 29.05.2014 e, quindi, l'illegittimità dell'addebito di interessi a tassi ultralegali, che andranno, pertanto, ricalcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (tasso minimo dei BOT) in regime di capitalizzazione semplice, e, per l'effetto, rideterminarsi l'eventuale credito vantato
2 dall'odierna opposta in base al risultato del ricalcolo da effettuarsi sui rapporti contrattuali in contestazione ed in base all'espletanda CTU tecnico/contabile sulla base della documentazione tutta in atti prodotta, con conseguente riduzione in compensazione tra l'esatto attestato dare e avere delle singole pretese vantate ed esigibili dalla convenuta nei confronti degli odierni attori opponenti. IN OGNI CASO Spese, compensi e competenze di lite integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze e deduzioni istruttorie formulate in atti, specificamente nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. del 05.09.2024 e nel verbale di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, in particolare, per l'ammissione della CTU tecnico-contabile e per gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ivi richiesti, questi ultimi limitatamente, quanto all'istanza di esibizione nei confronti di e/o di in LCA, ai documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e CP_1 Parte_4
5 della predetta memoria integrativa e, in relazione ai documenti di cui al n. 1, limitatamente al piano di ammortamento aggiornato.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di
Venezia, previa ogni occorrenda declaratoria e reietta ogni contraria istanza, In via preliminare di rito: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in atti, la competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il
Tribunale Ordinario di Milano a conoscere della domanda (svolta in via riconvenzionale) diretta all'accertamento e alla declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, dichiarare la propria incompetenza, in favore della Sezione Specializzata in
Materia di Impresa presso il Tribunale Ordinario di Milano e conseguentemente, separare le cause, rimettendo le sole domande di accertamento della nullità delle fideiussioni e di conseguente risarcimento del danno alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale Ordinario di Milano. Nel merito: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza fattuale e giuridica dell'opposizione promossa dalla società nonché dai signori e;
accertata e Parte_1 Parte_5 Parte_3 dichiarata, altresì, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza fattuale e giuridica della domanda risarcitoria formulata dagli opponenti;
rigettare l'opposizione avversaria e ogni altra domanda ex adverso formulata e, conseguentemente confermare il decreto
3 ingiuntivo opposto Ing. n. 322/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data
14.2.2024, depositato il 15.2.2024, notificato, ai signori e , a Parte_5 Parte_3 mezzo del servizio postale in data 27.2.2024 e alla società a Parte_1 mezzo pec in data 19.2.2024 e, per l'effetto condannare, relativamente al mutuo ipotecario fondiario concesso in data 30.4.2009 e alla garanzia fideiussoria contenuta nell'atto notarile stesso, il signor , nato a [...] il [...] (cod. Parte_5 fisc. ) ed ivi residente in [...], il signor CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 residente a [...] e la società Parte_1
(già con sede in
[...] Controparte_4
Marghera/Venezia (VE), Via Colombara n. 125/C (cod. fisc. ), in persona P.IVA_1 del suo Amministratore Unico signor , al pagamento, in via tra loro Parte_3 solidale, alla società in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 199.489,40 [di cui €
171.853,35 per rate non pagate ed € 27.636,05 per interessi al tasso di mora contrattuale], oltre interessi di mora successivi dall'1.1.2023 sulla somma capitale, salva la diversa somma che dovese risultare di giustizia;
condannare, relativamente al mutuo chirografario accessorio sottoscritto in data 29.5.2014 e alla garanzia fideiussoria prestata in relazione a tale linea di credito, il signor , nato a [...] il Parte_5
20.1.1943 (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...]
226/B, il signor , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3 [...]
) e residente a [...] e la società C.F._2 già , Parte_1 Controparte_4 con sede in Marghera/Venezia (VE), Via Colombara n. 125/C (cod. fisc. ), P.IVA_1 in persona del suo Amministratore Unico signor , al pagamento, in via tra Parte_3 loro solidale, alla società in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 85.425,96 [di cui €
77.166,82 per rate non pagate ed € 8.259,14 per interessi], oltre interessi contrattuali successivi dall'1.1.2023 sulla somma capitale, salva la diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso: Con integrale refusione delle spese e degli onorari di
4 lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. In via istruttoria: La società opposta si riporta alle istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 6.9.2024 e ribadisce ogni opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli opponenti, per tutte le ragioni esposte nella terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 16.9.2025, da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta.
Motivi di fatto e di diritto quale cessionaria di ha chiesto e ottenuto la emissione CP_1 Parte_4 di un decreto ingiuntivo nei confronti della società terza datrice di ipoteca nonché fideiussore (già di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e dei fideiussori sigg.ri e in relazione al debito residuo
[...] Pt_5 Parte_3 derivante da un mutuo ipotecario del 30.4.2009 erogato in favore di per Parte_1 la somma di € 760.000,00 e da un finanziamento chirografario del 29.5.2014 erogato sempre in favore di Parte_1
Gli ingiunti hanno interposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, lamentando a) la carenza di prova della intervenuta cessione e, comunque, della inclusione del credito oggetto di ingiunzione nella operazione di cessione b) la nullità delle fideiussioni del
2011 e del 2014 dagli stessi sottoscritte (docc. 3, 4 e 9 della fase monitoria), in quanto predisposte secondo il modello ABI dichiarato nel 2005 dalla Banca d'Italia, in funzione di garante, violativo delle norme antitrust c) la mancanza di prova del credito d) la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato.
Ritiene questo giudice che la opposizione sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Va, innanzitutto, rigettata la eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di impresa.
Parte opponente ha avuto modo di chiarire, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., che la richiesta di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di mera eccezione, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Onde fugare ogni dubbio sul punto, gli opponenti hanno altresì rinunciato, non riproponendola in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'accertamento della nullità delle fideiussioni.
Un tanto chiarito, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, laddove in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio e presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione, è da escludere la competenza del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso, per l'appunto, che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato (così Cass. 28842/2023).
Venendo, ora, all'esame dei motivi di opposizione, ritiene questo giudice che la attuale titolarità del credito in capo ad ia desumibile in via presuntiva sulla base di CP_1 plurimi elementi che si andranno qui di seguito a valorizzare (circa la possibilità di desumere la titolarità del credito sulla base di elementi presuntivi, a prescindere dalla produzione del contratto di cessione, si legga Cass. 10200/2021).
Innanzitutto, la opposta ha chiesto e ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo qui opposto sulla base della prova scritta consistente nella ipoteca, nei contratti di mutuo e di fideiussione (docc.
2-9 della fase monitoria).
Ora, il possesso in capo ad di detta documentazione, riconducibile alla CP_1 originaria creditrice, non è altrimenti giustificabile se non ritenendo che, ad oggi, i crediti azionati siano nella titolarità della convenuta opposta.
D'altronde, tutte le richieste di pagamento sono state inviate da e anche le CP_1 proposte transattive, formulate nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023 dal sig. Pt_3
, il quale dichiarava di agire in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] debitrice principale nonché per conto di , sono state rivolte alla convenuta Parte_5
(docc. 13-26 di parte opposta).
Infine, è stata dimessa certificazione notarile che attesta che “nella copia digitale non modificabile del nuovo allegato A, menzionato nel contratto di cessione sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra , con sede in Controparte_6
6 Napoli……………….. e , Parte_6 depositata presso il mio studio in data 26.10.2020 (in sostituzione del precedente allegato
A, depositato in data 26 aprile 2018) recante l'elenco dei rapporti ceduti da
[...]
a favore di Parte_6 [...] come comunicato sul sito della Banca d'Italia in data 12 Controparte_6 aprile 2018” sono comprese le posizioni creditorie oggetto del presente giudizio, identificate con il nome del debitore (in allora (allegato F alla fase Parte_1 monitoria).
Si tratta, a questo punto, di analizzare la eccezione di nullità delle fideiussioni, omnibus e specifiche, rilasciate dagli opponenti perché conformi al modello ABI del 2003, sanzionato per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Ritiene questo giudice che il motivo di opposizione sia fondato.
Tutte le fideiussioni che vengono qui in esame sono posteriori al 2011.
Deve, allora, ritenersi che, pur contenendo dette fideiussioni le clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisca di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione delle garanzie fideiussorie è intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Pur non potendosi parte attrice giovare della valenza probatoria del provvedimento assunto dalla Banca d'Italia, il quale ha, come detto, esaminato e si è pronunciato sulle sole fideiussioni omnibus sino al 2005, deve ritenersi che siano state fornite ulteriori adeguate prove del fatto che persistesse, in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione dimessa da parte attrice quali documenti 25 e 26, consistente in plurime fideiussioni omnibus utilizzate sia da
[...] sia da altre banche nel periodo qui in rilievo. Parte_4
Da detta documentazione, dimessa in numero sufficiente e con riferimento a molteplici istituti di credito, è desumibile che anche tra il 2011 e 2014 fosse sussistente una violazione della concorrenza perpetrata dalle banche mediante l'utilizzo di uno schema standard di fideiussione.
7 Da un tanto discende la nullità parziale delle fideiussioni avuto riguardo alle sole clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI (così Cass. S.U. 41994/2021).
Stante la nullità della clausola n. 6, deve ritenersi operante l'art. 1957 c.c. e, quindi, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare di avere rispettato il termine decadenziale di sei mesi prescritto da detta norma.
Ora, non è contestato in causa che il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'ultima rata non corrisposta (31.12.20217) (cfr. pagina 13 dell'atto di citazione).
A tal proposito, si sottolinea che in nessun atto ha ritenuto di indicare un CP_1 diverso termine di decorrenza della prescrizione, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo non è indicata la data di risoluzione dei rapporti bancari (in detto ricorso viene, anzi, intimata la decadenza dal beneficio del termine).
Peraltro, l'art. 15 del contratto di mutuo del 30.4.2009 prevede espressamente la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento protratto per 180 giorni.
Quanto alle ulteriori argomentazioni spese sul punto in comparsa conclusionale da parte convenuta, le stesse appaiono tardive e formulate al di fuori di ogni contraddittorio, di tal ché devono considerarsi inammissibili.
Pur ritenendo che, trattandosi di garanzie a prima richiesta, fosse sufficiente l'invio, nel termine di sei mesi, di una richiesta stragiudiziale di pagamento, va detto che le prime missive inviate da risalgono al 2020 (doc. 7 di parte opposta, doc. 13 della CP_1 fase monitoria).
Per tutto quanto sin qui detto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti dei garanti (già di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 nonché e . Pt_5 Parte_3
Non è, poi, necessario, nella presente sede, vagliare gli ulteriori motivi di opposizione, volti ad addivenire a una diversa e minore determinazione del quantum debeatur, posto che nei confronti dei fideiussori si è verificata, come detto, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e che nei confronti del terzo datore di ipoteca non può essere emesso un titolo condannatorio per un debito altrui.
Per il resto, parte opponente ha negato di avere formulato domande riconvenzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 6115/2024 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
Controparte_5
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in Controparte_5 favore di e Parte_1 Parte_5 [...]
, in via solidale tra loro, delle spese di lite, che liquida in € 907,28 per Pt_3 spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 3.10.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
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