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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3869 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/08/2023 ed iscritto al n 3869 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso e nello
Studio Professionale dell'Avv. Vincenzo Bombardieri (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
-ricorrente- contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), EL M. Fazio C.F._3
( , EL M. AG ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato ( ) e dal nuovo difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. ETTORE TRIOLO ( ); C.F._7
- resistente - 1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, su rilievo del giudicante, ha precisato: “per mero errore materiale nel ricorso introduttivo è stato indicato il ”, ove invece, come anche Controparte_2 risulta dalla narrativa del ricorso, l'Ente datore di lavoro della ricorrente è il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, onde si chiede che il Giudice consideri e prenda atto della indicata correzione dell'errore materiale, avendo per sostituita in tutte le relative parti delle conclusioni del ricorso ove è erroneamente indicato il “ ”, la detta Controparte_2 espressione con quella “Comune di Sant'Alessio in Aspromonte”. Parte ricorrente espone che:
- è stata avviata al lavoro, in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1° dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i, dal 25/01/1999 al 30/12/2014, presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte. Successivamente l'art. 1 comma 207 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, tra l'altro che “Le risorse impegnate per le finalità di cui all'art. 1 comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono destinate per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili , in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori…”
- pertanto, in data 31.12.2014, la ricorrente stipulava con il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte un contratto di lavoro a tempo determinato e veniva inquadrata nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria B, posizione economica B1.
- Il detto rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando le risorse poste a disposizione dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria, veniva successivamente prorogato: In data 30.12.2015 con appendice di proroga sino al 31.12.2016; in data 30.12.2016 con appendice di proroga sino al 31.12.2017; in data 29.12.2017 con appendice di proroga sino al 31.12.2018; in data 31.12.2018 con appendice di proroga sino al 30.4.2019; in data 29.4.2019 con appendice di proroga sino al 31.10.2019; in data 28.10.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2019; in data 31.12.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2020.
2 - Concluso l'ultimo contratto a tempo determinato, in quanto andato in scadenza, l'odierna ricorrente, in data 30.12.2020, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 Dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale …” sottoscriveva un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria B, Posizione economica B1, profilo professionale Esecutore Amministrativo.
- In data 11 luglio 2023 la ricorrente ha richiesto all' , titolare della CP_1 gestione del Trattamento di fine rapporto per i dipendenti degli enti locali, subentrato alla gestione INPDAP, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato cessato, ma la richiesta non ha avuto esito per cui si è visto costretto a proporre il ricorso che ci occupa. Chiede: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.073,46, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, la difesa dell' resiste CP_1 al ricorso. Preliminarmente eccepisce il mancato esaurimento della fase amministrativa stante la mancata presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge e l'improcedibilità ex art 443 cpc. 3 L'eccezione è infondata in quanto l'art. 443 cpc riguarda la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, mentre la domanda della ricorrente riguarda la liquidazione del TFR.
§ 3. Nel merito il ricorso deve essere accolto. L'ente previdenziale eccepisce l'inesigibilità del TFR in ragione della successione senza soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021). Di recente tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9141/2024: “in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede.
§ 3.1 Sul quantum l' contesta che non sono esplicitati gli elementi CP_1 presi a base del calcolo e il conseguente criterio per la sua determinazione. Tale generica contestazione deve essere disattesa. Invero nel ricorso è espressamente allegato (ed è supportato dalla documentazione allegata al ricorso): “Con riferimento al quantum debeatur lo stesso è facilmente e documentalmente evincibile dalla certificazione unica annualmente prodotta dal datore di lavoro pubblico
…, nella quale, nella Sezione n. 2 denominata “ lavoratori CP_1 subordinati gestione dipendenti pubblici” è riportato alla voce
“Contributi TFR dovuti” la somma annualmente accantonata a titolo di TFR e versata presso la gestione ” Sempre nel corpo del ricorso è CP_1 riportato l'importo della somma annualmente accantonata per ciascun anno ed il totale.
§ 4. In conclusione il ricorso deve essere integralmente accolto.
4 Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione del Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione;
conseguentemente condanna l' CP_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo indicato sopra, della somma complessiva di € 4.073,46, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali alla ricorrente, che liquida in euro 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Bombardieri dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 20/3/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3869 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/08/2023 ed iscritto al n 3869 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso e nello
Studio Professionale dell'Avv. Vincenzo Bombardieri (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
-ricorrente- contro
- (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), EL M. Fazio C.F._3
( , EL M. AG ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato ( ) e dal nuovo difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. ETTORE TRIOLO ( ); C.F._7
- resistente - 1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, su rilievo del giudicante, ha precisato: “per mero errore materiale nel ricorso introduttivo è stato indicato il ”, ove invece, come anche Controparte_2 risulta dalla narrativa del ricorso, l'Ente datore di lavoro della ricorrente è il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, onde si chiede che il Giudice consideri e prenda atto della indicata correzione dell'errore materiale, avendo per sostituita in tutte le relative parti delle conclusioni del ricorso ove è erroneamente indicato il “ ”, la detta Controparte_2 espressione con quella “Comune di Sant'Alessio in Aspromonte”. Parte ricorrente espone che:
- è stata avviata al lavoro, in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1° dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i, dal 25/01/1999 al 30/12/2014, presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte. Successivamente l'art. 1 comma 207 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, tra l'altro che “Le risorse impegnate per le finalità di cui all'art. 1 comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono destinate per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili , in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori…”
- pertanto, in data 31.12.2014, la ricorrente stipulava con il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte un contratto di lavoro a tempo determinato e veniva inquadrata nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria B, posizione economica B1.
- Il detto rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando le risorse poste a disposizione dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria, veniva successivamente prorogato: In data 30.12.2015 con appendice di proroga sino al 31.12.2016; in data 30.12.2016 con appendice di proroga sino al 31.12.2017; in data 29.12.2017 con appendice di proroga sino al 31.12.2018; in data 31.12.2018 con appendice di proroga sino al 30.4.2019; in data 29.4.2019 con appendice di proroga sino al 31.10.2019; in data 28.10.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2019; in data 31.12.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2020.
2 - Concluso l'ultimo contratto a tempo determinato, in quanto andato in scadenza, l'odierna ricorrente, in data 30.12.2020, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 Dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale …” sottoscriveva un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria B, Posizione economica B1, profilo professionale Esecutore Amministrativo.
- In data 11 luglio 2023 la ricorrente ha richiesto all' , titolare della CP_1 gestione del Trattamento di fine rapporto per i dipendenti degli enti locali, subentrato alla gestione INPDAP, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato cessato, ma la richiesta non ha avuto esito per cui si è visto costretto a proporre il ricorso che ci occupa. Chiede: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.073,46, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, la difesa dell' resiste CP_1 al ricorso. Preliminarmente eccepisce il mancato esaurimento della fase amministrativa stante la mancata presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge e l'improcedibilità ex art 443 cpc. 3 L'eccezione è infondata in quanto l'art. 443 cpc riguarda la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, mentre la domanda della ricorrente riguarda la liquidazione del TFR.
§ 3. Nel merito il ricorso deve essere accolto. L'ente previdenziale eccepisce l'inesigibilità del TFR in ragione della successione senza soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021). Di recente tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9141/2024: “in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede.
§ 3.1 Sul quantum l' contesta che non sono esplicitati gli elementi CP_1 presi a base del calcolo e il conseguente criterio per la sua determinazione. Tale generica contestazione deve essere disattesa. Invero nel ricorso è espressamente allegato (ed è supportato dalla documentazione allegata al ricorso): “Con riferimento al quantum debeatur lo stesso è facilmente e documentalmente evincibile dalla certificazione unica annualmente prodotta dal datore di lavoro pubblico
…, nella quale, nella Sezione n. 2 denominata “ lavoratori CP_1 subordinati gestione dipendenti pubblici” è riportato alla voce
“Contributi TFR dovuti” la somma annualmente accantonata a titolo di TFR e versata presso la gestione ” Sempre nel corpo del ricorso è CP_1 riportato l'importo della somma annualmente accantonata per ciascun anno ed il totale.
§ 4. In conclusione il ricorso deve essere integralmente accolto.
4 Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione del Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione;
conseguentemente condanna l' CP_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo indicato sopra, della somma complessiva di € 4.073,46, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali alla ricorrente, che liquida in euro 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Bombardieri dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 20/3/2025 Il giudice del lavoro
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